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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 34539/2023

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liere Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25156/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (F.I.R.A.) [OSCURATO:SOCIETA] in persona del Presidente del C.d.A. e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrentein via principale- -controricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. di Pescara in persona del Direttore Generale e Legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - -ricorrente in via incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore Generale , quale cessionaria dei crediti vantati dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 197/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale; udito l'[OSCURATO:PERSONA] , che si è riportato alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Su richiesta della società [OSCURATO:PERSONA] (di seguito IFI per brevità), il Tribunale di Pescara pronunciava decreto con il quale ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] (di seguito ASL per brevità) il pagamento della somma di euro 290.179,50, oltre interessi, a titolo di prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento in base al contratto, oltre interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2002, nonché, dalla domanda, ulteriori interessi sugli interessi scaduti da oltre sei mesi.

Nel ricorso monitorio la società IFI deduceva: a) che agiva in qualità di cessionaria dei crediti maturati inizialmente dalla casa di cura [OSCURATO:SOCIETA]. e poi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (per effetto di fusione per incorporazione), locataria in base a contratto 21 ottobre 2005 del ramo di azienda afferente al presidio di Sulmona;b) che le somme erano rivendicate, in particolare, per prestazioni rese dalla cedente, di specialistica ambulatoriale, riabilitazione e ricovero, rese in regime di accreditamento istituzionale ed in forza di contratti stipulati il 14 marzo, nonché il 10 ed il 22 maggio 2015 con la Regione Abruzzo in favore di cittadini residenti nel territorio di competenza della ASL negli anni 2005-2007, come da fatture che venivanoallegate.

Avverso il suddetto decreto veniva fatta opposizione dall’ASL, che, oltre a contestare nel merito la domanda, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.

Parte opposta chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. unipersonale (di seguito per brevità FIRA), alla quale estendeva (in via solidale con la ASL) la domanda originariamente proposta.

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante ctu Il Tribunale di Pescara, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’ASL al pagamento della minor somma di euro 181.765,15, oltre interessi.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello l’ASL.

Si costituivano nel giudizio di appello sia la società IFI, originaria parte opposta, sia la società FIRA, la società finanziaria regionale.

La Corte d’appello di L’Aquila con sentenza n. 197/2019 - accogliendo l’appello principale proposto dall’ASL e l’appello incidentale proposto dalla società IFI - ha riformato la sentenza n. 674/2017 del Tribunale di Pescara e, per l’effetto, - ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’ASL di Pescara; - ha condannato la società FIRA al pagamento in favore della IFI della somma di euro 181.765,15, oltre interessi al tasso di cui al d. lgs. n. 231/2002 (nel testo previgente alle modificazioni introdotte con d. lgs. n. 192/2012) con decorrenza dal 60° giorno successivo alle singole fatture, secondo la ricostruzione contabile effettuata dal c.t.u., oltre interessi legali al tasso legale sugli interessi scaduti da almeno sei mesi a decorrere dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la FIRA.

Hanno resistito con distinti controricorsi: - l’[OSCURATO:PERSONA] USL di Pescara, che ha eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per tardività ed ha proposto ricorso incidentale; - la società IFI, che ha chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale di FIRA, il rigetto del ricorso incidentale proposto dalla ASL.

Questa Sezione all’udienza del 28 settembre 2022 ha rinviato la causa a nuovo ruolo, sul presupposto che anche alla luce delle eccezioni proposte era opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto: il rigetto dell’eccezione di tardività del ricorso, formulata in via pregiudiziale dalla ASL; il rigetto del ricorso presentato da FIRA, con conseguente assorbimento dell’esame del ricorso incidentale dell’ASL, essendo lo stesso condizionato all’accoglimento del ricorso principale.I Difensori della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e della resistente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria sia in vista della suddetta udienza del 28 settembre che in vista dell’odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] della società IFI ha depositato memoria soltanto in vista dell’odierna udienza.

All’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte resistente [OSCURATO:PERSONA] ha concluso insistendo nel rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica e conseguente tardività del gravame, sollevata dalla ASL di Pescara, è infondata.

Premesso che il ricorso è stato notificato anche all’avv.to [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto in Pescara, via Pisa n. 29, sul solco tracciato da consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. n. 4247 del 2015), va ribadito che non implica alcuna nullità la circostanza che la notificazione sia eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario, giacchè in tal caso la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che in siffatta forma vale ancor più a far raggiungere all’atto lo scopo previsto dalla legge.

D’altronde, la notifica effettuata - ai sensi dell’art. 82 del R.D. 37/1934 - presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite - è nulla nel caso in cui il destinatario abbia ome sso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo (a meno che, oltre a tale omissione, l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario: Cass. n. 14140 del 2019); ma è valida nel caso in cui, come nella specie, il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggere il domicilio presso la cancelleria, dato che l’introduzione del domicilio digitale non esclude la facoltà di eleggere domicilio fisico (Cass. n. 1982 del 2020).

Infine, le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 154 del 2022 hanno ribadito il principio per cui l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell’atto, la cui notificazione sia affetta da nullità, significa che, se il destinatario, come nel caso di specie (nel quale la ASL di Pescara ha notificato il controricorso nel termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso, svolgendo ogni compiuta difesa), mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto ed ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa attraverso il compimento delle correlate facoltà processuali, lo stesso non potrà dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno della propria opposizione.

2. Il ricorso principale della società Fira è affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di diverse norme di diritto (art. 1 comma 10 del d.l. n. 324/1993, convertito nella legge n. 423/93, così come applicato in relazione all’art. 38 della L.R.

Abruzzo n. 146/1996 ed in relazione alle linee guida della Regione Abruzzo, di cui alle delibere di G.R. n. 662 del 5 agosto 2004 e nn. 753 del 30 agosto 2004), nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale ha individuato la società FIRI come soggetto legittimato passivo alle prestazioni sanitarie emesse a favore della ASL e relativo pagamento.

Sostiene che la corte territoriale, facendo errata applicazione dell’art. 1 comma 10 della legge n. 423/1993 e con riferimento ad un precedente (Cass. n. 17587 del 2018), relativo a fattispecie del tutto differente, ha individuato nella FIRA il legittimato passivo soltanto perché incaricato del “mero pagamento”, senza tener conto dell’effettiva natura, del ruolo e dei compiti ad essa assegnati secondo le linee guida della [OSCURATO:PERSONA].

Sottolinea che la ASL non ha mai formulato, neppure in atto di appello, richiesta di condanna nei suoi confronti, con ciò escludendo una posizione debitoria, anche solidale, nei confronti di IFI.

Osserva che: le prestazioni sanitarie erano rese dalle case di cura in favore della ASL; le fatture, relative alle prestazioni effettuate, erano emesse dalla Case di cura ed intestate sempre alla ASL; il suo compito era ed è solo quello di effettuare i pagamenti in favore delle strutture convenzionate, dando la relativa disposizione alla [OSCURATO:PERSONA] della ASL, dopo aver ricevuto le relative autorizzazioni da parte della direzione sanità o da parte delle asl.

In definitiva, secondo la ricorrente, la FIRA non aveva alcun potere di spesa e non aveva alcuna autonomia finanziaria (intesa come autonoma volontà decisionale circa i soggetti da pagare ed il relativo ammontare), ragion per cui non poteva e non può considerarsi soggetto obbligato in proprio al pagamento delle prestazioni sanitarie.

2.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (e, precisamente, dell’art. 1 comma 10 del d. lg.

N. 324/1993, convertito in legge n. 423/1994, così come applicato in relazione all’art. 38 della L.R.

Abruzzo n. 146/1996 ed in relazione alle linee guida della Regione Abruzzo, di cui alle delibere di G.R. n. 662 del 5 agosto 2004 e nn. 753 del30 agosto 2004), nonché omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui la Corte territoriale ha individuato la società FIRI come soggetto legittimato passivo alle prestazioni sanitarie emesse a favore della ASL e relativo pagamento, ha considerato la LR Abruzzo n. 17/2009, ma non ha considerato l’incidenza in materia della LR Abruzzo n. 34/2007.

2.3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che le eccezioni e le domande, che erano state formulate in primo grado da FIRA, avrebbero dovuto essere riformulate espressamente dalla stessa, benché vittoriosa nel merito ad esito del giudizio di primo grado.

Sostiene che la corte di merito ha errato nel non valutare le argomentazioni, che, a fronte delle richieste dell’ASL e della IFI, aveva svolto in primo grado circa la sussistenza dei crediti vantati e circa la certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti medesimi.

3. Il ricorso principale non è fondato.

3.1. Infondati sono i primi due motivi –che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente.

Come questa Sezione ha avuto modo di recente di ribadire (Cass. n. 34155/2022), secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla

I. n. 423 del1993 - a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si de ve considerare debitore inadempiente e soggettopassivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, an ziché l'unità sanitaria locale competente - si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Cass. n. 3676/2020, n. 17587/2018, n. 26959/2016, n. 13333/2015) Nell’ambito della Regione Abruzzo, l’individuazione del soggetto incaricato dei pagamenti ha avuto luogo mediante l’art. 122 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15, che ha modificato l’art. 38 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (in seguito ulteriormente modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale 1 ottobre 2007, n. 34 e dall’art. 9 della legge regionale 26 settembre 2009, n. 17, e infine sostituito dall’art. 21, comma 5, della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1), disponendo che i pagamenti delle ASL debbano aver luogo attraverso il servizio di Tesoreria unica regionale (comma 1), affidato ad una o più banche dotate di una significativa presenza sul territorio regionale e di idonee strutture tecnico-organizzative (comma 2), il cui coordinamento, in caso di affidamento a più banche, è demandato alla F.I.R.A. (comma 3), dichiarata responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ASL, ed in particolare della gestione finanziaria dei pagamenti e del monitoraggio finanziario della spesa (comma 4).

In definitiva, contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, la corte territoriale ha correttamente individuato la società FIRI come soggetto legittimato passivo alle prestazioni sanitarie emesse a favore della ASL di Pescara.

3.2. Infondato è anche il terzo motivo.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa corte, ribadita di recente dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13195 del 2018, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelleche risultino superate o non esaminate perché assorbite; ma è tenuta soltanto a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo.

Tanto è avvenuto nel caso di specie nel quale la società FIRA in appello si è limitata ad un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado.

Pertanto, anche sul punto la decisione della Corte territoriale è esente da emenda.

4. Dal rigetto del ricorso principale consegue: a) l’assorbimento dell’esame del ricorso incidentale, dichiaratamente condizionato all’accoglimento del primo (affidato ad un solo motivo con il quale l’ASL ha denunciato violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto ad essa opponibile la cessione del credito intervenuta tra la casa di cura [OSCURATO:PERSONA] e la IFI, presumendo che essa fosse a conoscenza ed avesse accettato la cessione); b) la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché c) la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Avuto riguardo all’esito della controversia, si compensano le spese processuali tra l’[OSCURATO:PERSONA] ASL di Pescara e la società IFi.

P.Q.M.

La Corte:- rigetta il ricorso principale e dichiara a ssorbito il ricorso incidentale; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuna delle due parti resistenti, in euro 10.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; -dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le due parti resistenti.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente principale, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25156/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (F.I.R.A.) [OSCURATO:SOCIETA] in persona del Presidente del C.d.A. e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrentein via principale- -controricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. di Pescara in persona del Direttore Generale e Legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - -ricorrente in via incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore Generale , quale cessionaria dei crediti vantati dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 197/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale; udito l'[OSCURATO:PERSONA] , che si è riportato alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Su richiesta della società [OSCURATO:PERSONA] (di seguito IFI per brevità), il Tribunale di Pescara pronunciava decreto con il quale ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] (di seguito ASL per brevità) il pagamento della somma di euro 290.179,50, oltre interessi, a titolo di prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento in base al contratto, oltre interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2002, nonché, dalla domanda, ulteriori interessi sugli interessi scaduti da oltre sei mesi. Nel ricorso monitorio la società IFI deduceva: a) che agiva in qualità di cessionaria dei crediti maturati inizialmente dalla casa di cura [OSCURATO:SOCIETA]. e poi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (per effetto di fusione per incorporazione), locataria in base a contratto 21 ottobre 2005 del ramo di azienda afferente al presidio di Sulmona;b) che le somme erano rivendicate, in particolare, per prestazioni rese dalla cedente, di specialistica ambulatoriale, riabilitazione e ricovero, rese in regime di accreditamento istituzionale ed in forza di contratti stipulati il 14 marzo, nonché il 10 ed il 22 maggio 2015 con la Regione Abruzzo in favore di cittadini residenti nel territorio di competenza della ASL negli anni 2005-2007, come da fatture che venivanoallegate. Avverso il suddetto decreto veniva fatta opposizione dall’ASL, che, oltre a contestare nel merito la domanda, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Parte opposta chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. unipersonale (di seguito per brevità FIRA), alla quale estendeva (in via solidale con la ASL) la domanda originariamente proposta. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante ctu Il Tribunale di Pescara, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’ASL al pagamento della minor somma di euro 181.765,15, oltre interessi. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello l’ASL. Si costituivano nel giudizio di appello sia la società IFI, originaria parte opposta, sia la società FIRA, la società finanziaria regionale. La Corte d’appello di L’Aquila con sentenza n. 197/2019 - accogliendo l’appello principale proposto dall’ASL e l’appello incidentale proposto dalla società IFI - ha riformato la sentenza n. 674/2017 del Tribunale di Pescara e, per l’effetto, - ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’ASL di Pescara; - ha condannato la società FIRA al pagamento in favore della IFI della somma di euro 181.765,15, oltre interessi al tasso di cui al d. lgs. n. 231/2002 (nel testo previgente alle modificazioni introdotte con d. lgs. n. 192/2012) con decorrenza dal 60° giorno successivo alle singole fatture, secondo la ricostruzione contabile effettuata dal c.t.u., oltre interessi legali al tasso legale sugli interessi scaduti da almeno sei mesi a decorrere dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la FIRA. Hanno resistito con distinti controricorsi: - l’[OSCURATO:PERSONA] USL di Pescara, che ha eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per tardività ed ha proposto ricorso incidentale; - la società IFI, che ha chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale di FIRA, il rigetto del ricorso incidentale proposto dalla ASL. Questa Sezione all’udienza del 28 settembre 2022 ha rinviato la causa a nuovo ruolo, sul presupposto che anche alla luce delle eccezioni proposte era opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto: il rigetto dell’eccezione di tardività del ricorso, formulata in via pregiudiziale dalla ASL; il rigetto del ricorso presentato da FIRA, con conseguente assorbimento dell’esame del ricorso incidentale dell’ASL, essendo lo stesso condizionato all’accoglimento del ricorso principale.I Difensori della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e della resistente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria sia in vista della suddetta udienza del 28 settembre che in vista dell’odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] della società IFI ha depositato memoria soltanto in vista dell’odierna udienza. All’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte resistente [OSCURATO:PERSONA] ha concluso insistendo nel rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica e conseguente tardività del gravame, sollevata dalla ASL di Pescara, è infondata. Premesso che il ricorso è stato notificato anche all’avv.to [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto in Pescara, via Pisa n. 29, sul solco tracciato da consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. n. 4247 del 2015), va ribadito che non implica alcuna nullità la circostanza che la notificazione sia eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario, giacchè in tal caso la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che in siffatta forma vale ancor più a far raggiungere all’atto lo scopo previsto dalla legge. D’altronde, la notifica effettuata - ai sensi dell’art. 82 del R.D. 37/1934 - presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite - è nulla nel caso in cui il destinatario abbia ome sso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo (a meno che, oltre a tale omissione, l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario: Cass. n. 14140 del 2019); ma è valida nel caso in cui, come nella specie, il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggere il domicilio presso la cancelleria, dato che l’introduzione del domicilio digitale non esclude la facoltà di eleggere domicilio fisico (Cass. n. 1982 del 2020). Infine, le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 154 del 2022 hanno ribadito il principio per cui l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell’atto, la cui notificazione sia affetta da nullità, significa che, se il destinatario, come nel caso di specie (nel quale la ASL di Pescara ha notificato il controricorso nel termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso, svolgendo ogni compiuta difesa), mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto ed ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa attraverso il compimento delle correlate facoltà processuali, lo stesso non potrà dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno della propria opposizione. 2. Il ricorso principale della società Fira è affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di diverse norme di diritto (art. 1 comma 10 del d.l. n. 324/1993, convertito nella legge n. 423/93, così come applicato in relazione all’art. 38 della L.R. Abruzzo n. 146/1996 ed in relazione alle linee guida della Regione Abruzzo, di cui alle delibere di G.R. n. 662 del 5 agosto 2004 e nn. 753 del 30 agosto 2004), nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale ha individuato la società FIRI come soggetto legittimato passivo alle prestazioni sanitarie emesse a favore della ASL e relativo pagamento. Sostiene che la corte territoriale, facendo errata applicazione dell’art. 1 comma 10 della legge n. 423/1993 e con riferimento ad un precedente (Cass. n. 17587 del 2018), relativo a fattispecie del tutto differente, ha individuato nella FIRA il legittimato passivo soltanto perché incaricato del “mero pagamento”, senza tener conto dell’effettiva natura, del ruolo e dei compiti ad essa assegnati secondo le linee guida della [OSCURATO:PERSONA]. Sottolinea che la ASL non ha mai formulato, neppure in atto di appello, richiesta di condanna nei suoi confronti, con ciò escludendo una posizione debitoria, anche solidale, nei confronti di IFI. Osserva che: le prestazioni sanitarie erano rese dalle case di cura in favore della ASL; le fatture, relative alle prestazioni effettuate, erano emesse dalla Case di cura ed intestate sempre alla ASL; il suo compito era ed è solo quello di effettuare i pagamenti in favore delle strutture convenzionate, dando la relativa disposizione alla [OSCURATO:PERSONA] della ASL, dopo aver ricevuto le relative autorizzazioni da parte della direzione sanità o da parte delle asl. In definitiva, secondo la ricorrente, la FIRA non aveva alcun potere di spesa e non aveva alcuna autonomia finanziaria (intesa come autonoma volontà decisionale circa i soggetti da pagare ed il relativo ammontare), ragion per cui non poteva e non può considerarsi soggetto obbligato in proprio al pagamento delle prestazioni sanitarie. 2.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (e, precisamente, dell’art. 1 comma 10 del d. lg. N. 324/1993, convertito in legge n. 423/1994, così come applicato in relazione all’art. 38 della L.R. Abruzzo n. 146/1996 ed in relazione alle linee guida della Regione Abruzzo, di cui alle delibere di G.R. n. 662 del 5 agosto 2004 e nn. 753 del30 agosto 2004), nonché omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui la Corte territoriale ha individuato la società FIRI come soggetto legittimato passivo alle prestazioni sanitarie emesse a favore della ASL e relativo pagamento, ha considerato la LR Abruzzo n. 17/2009, ma non ha considerato l’incidenza in materia della LR Abruzzo n. 34/2007. 2.3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che le eccezioni e le domande, che erano state formulate in primo grado da FIRA, avrebbero dovuto essere riformulate espressamente dalla stessa, benché vittoriosa nel merito ad esito del giudizio di primo grado. Sostiene che la corte di merito ha errato nel non valutare le argomentazioni, che, a fronte delle richieste dell’ASL e della IFI, aveva svolto in primo grado circa la sussistenza dei crediti vantati e circa la certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti medesimi. 3. Il ricorso principale non è fondato. 3.1. Infondati sono i primi due motivi –che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente. Come questa Sezione ha avuto modo di recente di ribadire (Cass. n. 34155/2022), secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla I. n. 423 del1993 - a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si de ve considerare debitore inadempiente e soggettopassivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, an ziché l'unità sanitaria locale competente - si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Cass. n. 3676/2020, n. 17587/2018, n. 26959/2016, n. 13333/2015) Nell’ambito della Regione Abruzzo, l’individuazione del soggetto incaricato dei pagamenti ha avuto luogo mediante l’art. 122 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15, che ha modificato l’art. 38 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (in seguito ulteriormente modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale 1 ottobre 2007, n. 34 e dall’art. 9 della legge regionale 26 settembre 2009, n. 17, e infine sostituito dall’art. 21, comma 5, della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1), disponendo che i pagamenti delle ASL debbano aver luogo attraverso il servizio di Tesoreria unica regionale (comma 1), affidato ad una o più banche dotate di una significativa presenza sul territorio regionale e di idonee strutture tecnico-organizzative (comma 2), il cui coordinamento, in caso di affidamento a più banche, è demandato alla F.I.R.A. (comma 3), dichiarata responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ASL, ed in particolare della gestione finanziaria dei pagamenti e del monitoraggio finanziario della spesa (comma 4). In definitiva, contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, la corte territoriale ha correttamente individuato la società FIRI come soggetto legittimato passivo alle prestazioni sanitarie emesse a favore della ASL di Pescara. 3.2. Infondato è anche il terzo motivo. Secondo consolidata giurisprudenza di questa corte, ribadita di recente dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13195 del 2018, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelleche risultino superate o non esaminate perché assorbite; ma è tenuta soltanto a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo. Tanto è avvenuto nel caso di specie nel quale la società FIRA in appello si è limitata ad un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado. Pertanto, anche sul punto la decisione della Corte territoriale è esente da emenda. 4. Dal rigetto del ricorso principale consegue: a) l’assorbimento dell’esame del ricorso incidentale, dichiaratamente condizionato all’accoglimento del primo (affidato ad un solo motivo con il quale l’ASL ha denunciato violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto ad essa opponibile la cessione del credito intervenuta tra la casa di cura [OSCURATO:PERSONA] e la IFI, presumendo che essa fosse a conoscenza ed avesse accettato la cessione); b) la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché c) la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Avuto riguardo all’esito della controversia, si compensano le spese processuali tra l’[OSCURATO:PERSONA] ASL di Pescara e la società IFi. P.Q.M. La Corte:- rigetta il ricorso principale e dichiara a ssorbito il ricorso incidentale; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuna delle due parti resistenti, in euro 10.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; -dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le due parti resistenti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente principale, dell
Sentenza Cassazione n. 34539/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris