CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2021
Cassazione n. 00154/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 5611-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 513/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con istanza depositata il 24.2.2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato che l'epigrafe dell'ordinanza N.513/2021 riporta un errore materiale poiché è stato indicato, quale difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] mentre invece il controricorrente era difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: l'istanza merita accoglimento e va disposta la correzione dell'errore materiale dell'intestazione dell'ordinanza N.513/2021 nel proc. N. 29013/2018 nel senso che il difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale dell'intestazione dell'ordinanza N.513/2021 nel proc. N. 29013/2018 nel senso che difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non è l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ma l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Dispone che la presente ordinanza sia annotata in calce all'originale del provvedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in data 22 settembre 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] CANCE1IER1A Lor rilia 05 GEN 2022( oggi, iL [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo N Massimiliano G. , Ric. 2021 n. 05611 sez. M2