CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09578/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eSocietà [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agricola [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Unipolsai [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 24999/2024Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 9578/2026Data pubblicazione 14/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3626/2024depositata il 23/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. La società [OSCURATO:PERSONA] semplice di [OSCURATO:PERSONA] C. e le socie illimitatamente responsabili Elisabetta, Silvia e LianaMargheriti hanno impugnato la sentenza dal Tribunale di Latina in data 12aprile 2022 dichiarativa del loro fallimento, deducendo la natura agricoladell’attività imprenditoriale.2. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, harigettato il reclamo della debitrice nel contraddittorio con la curatela delmaggio 2024.3. Propongono ricorso per cassazione le socie illimitatamenteresponsabili, notificato in data 25 novembre 2024, affidato a tre motivi,cui resistono con controricorso il Fallimento e il creditore istante. E’ stataemessa proposta di definizione accelerata in data 16 giugno 2025, con cuiè stata rilevata l’inammissibilità del ricorso per tardività; le ricorrentihanno chiesto la decisione. Parte ricorrente e il fallimento controricorrentehanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Parte ricorrente, in memoria, deduce che l’impugnazione è stataproposta nel termine lungo, in quanto la notificazione della cancelleriaavrebbe riguardato la sola minuta della sentenza impugnata e non anchela sentenza completa. Si tratterebbe, ad avviso di parte ricorrente, di undocumento di natura diversa dalla sentenza pubblicata, privo di alcunvalore processuale. Osserva, infine, di avere dichiarato di avere ricevutocomunicazione del deposito della sentenza, ma non anche dellanotificazione della stessa.n. 24999/2024 R.G.Numero registro generale 24999/2024Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 9578/2026Data pubblicazione 14/04/20262. Tuttavia, parte ricorrente non ha prodotto – neanche tardivamente -alcun documento a sostegno delle proprie asserzioni, anch’essetardivamente formulate in memoria. Diversamente, il Fallimentocontroricorrente ha documentato che la sentenza è stata notificata dallacancelleria in data 23 maggio 2024; ove vi sia prova che la sentenzaimpugnata sia stata tempestivamente notificata dalla cancelleria in viatelematica a una parte, già in realtà si deve presumere (com’è verosimilein assenza di disguidi nell’operato della cancelleria) che il provvedimentosia stato ritualmente comunicato in pari data anche all’altra parte (Cass.,n. 19795/2024; Cass., n. 1473/2026).3. Peraltro – come puntualmente osservato dal Fallimentocontroricorrente in memoria - è lo stesso ricorso che offre elementi perritenere che la notificazione della sentenza impugnata (e non della solaminuta) sia avvenuta in data 23 maggio 2024. Ciò emerge dal ricorso perrevocazione proposto in data 24 giugno 2024, in cui si proponerevocazione avverso la sentenza «n.3626/2024 depositata in data 23maggio 2024, comunicata dalla Cancelleria in data 23 maggio 2024» (doc.12 ricorrenti), così mostrando parte ricorrente di essere a conoscenza nonsolo della sentenza impugnata (e non della minuta), indicata per numero,ma anche dell’intervenuta comunicazione (notificazione) della stessa. Lestesse conclusioni assunte nel giudizio di revocazione risultano di identicotenore («accogliere il presente ricorso in revocazione ex art. 395 co. 1 n.4 c.p.c. e per l'effetto, revocare la sentenza n. 3626/2024 emessa dallacorte di [OSCURATO:PERSONA], Sezione Prima Civile, V.G. depositata in data 23maggio 2024 e comunicata in pari data»: doc. 15 ricorrenti).4. Il collegio condivide, pertanto, la proposta di definizione accelerata,eccepito dal fallimento controricorrente), in quanto «per consolidatagiurisprudenza di questa Corte, la notifica del testo integrale dellasentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa din. 24999/2024 R.G.Numero registro generale 24999/2024Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 9578/2026Data pubblicazione 14/04/2026fallimento, effettuata dal cancelliere ai sensi dell'art. 18, comma 13, l.fall.mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16, comma 4, deld.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l. n. 221 del 2012, è idonea afar decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ai sensidell'art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133,comma 2, c.p.c. (come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., conmodif., dalla l. n. 114 del 2014), secondo il quale la comunicazione deltesto integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a fardecorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., perché lanorma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulsodi controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali cheàncorano la decorrenza del termine breve di impugnazione allacomunicazione del provvedimento da parte della cancelleria (Cass.13845/2023, 31593/2022, 31457/2022, 29118/2022, 6278/2022,13225/2021, 6805/2021, 889/2021, 21964/2020, 19006/2020,23443/2019, 27685/2018, 23575/2017, 2315/2017, 10525/2016)».5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in conformità allaproposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate comeda dispositivo e raddoppio del contributo unificato. La condanna allesomme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue allaconferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in viaequitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U.,28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022), come dadispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma didanaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come dadispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti, in solidotra loro, al pagamento delle spese processuali in favore deicontroricorrenti, che liquida in complessivi € 8.000,00 per ciascuno, oltren. 24999/2024 R.G.Numero registro generale 24999/2024Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 9578/2026Data pubblicazione 14/04/2026€ 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge;condanna, altresì, le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamentodell’importo di € 8.000,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc.civ. in favore di ciascun controricorrente, nonché all’importo ulteriore di €2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono ipresupposti processuali, a carico delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 13comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31/03/2026.Il PresidenteMassimo Ferron. 24999/2024 R.G.