CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 13845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24928/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.ORAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Pagina2di 5 - RGN 24928 /201 7 estensore cons. m.ferro nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1565/2017 depositata il 11/09/2017. Letta la memoria del controricorrente. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1565/2017 depositata il 11/09/2017, in R.G. 237/2017 chene ha rigettatoil reclamo avverso la dichiarazione del proprio fallimento, già resa da Trib. Catania 16.3.2017, n. 27/2017 su richiesta della locale Procura della Repubblicae contestualmente alla inammissibilità della proposta di concordato preventivo,ritenuta non fatt ibile ; 2. la corte ha premesso che : a) l a proposta prevedeva, a fronte di un fabbisognodi circa 7.800.000 euro, la suddivisione dei creditori in t re classi , attingendoad un attivo di circa 950.000 euro, composto per 450.000 euro da finanzaesterna (della società In catasciato [OSCURATO:SOCIETA].), 150.000 euro da utili della continuità aziendale (garantiti dal terzo), circa 152.000 euro di magazzino(con impegno all’acquisto de l terzo) , ulteriore attivo proprio; b) la sommaresidua, al netto dell’apporto del terzo e dei costi del concordato, così residuandoa poco più di 153.000 euro, consentiva un soddisfo di circa il 6% dei creditori classati, con riduzione al chirografo dei c reditori pubblici, degradati del 94%; c) le criticità concernevano alcuni crediti di lavoro (per insufficiente previsione del fondo rischi rispetto al contenzioso e omesso classamento prudenziale ), l’omessa tempestiva enunciazione delle garanzie rilasciatedalla proponente (senza fondo rischi ovvero previsione del possibile votodei creditori garantiti), la centralità della esposizione della stessa società [OSCURATO:SOCIETA]. (che assicurava la viabilit à per parte significativa del Pagina3di 5 - RGN 24928 /201 7 estensore cons. m.ferro piano ed era al contempo debitrice garantita dalla proponente ) , le carenze nell’attestazione (di sostanziale replica delle valutazioni dell’advisor), convergendosu un giudizio di non regolarità della procedura e infattibilit à del concordato; 3. la ricorrente ha avversato la sentenza con ricorso in sei motivi , cui si opponela procedura costituitasi con controricorso , illustrat o poi da memoria . [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. con il primo motivo , il ricorrente contesta la doverosità del classamentodei crediti contestati, deducendo la violazione degli artt. 160 - 163 e176 l.f., per avere la debitrice illustrato in modo completo le posizioni dei lavoratori; 2. con il secondo m o tivo , s’invoc a la violazione dell e stesse norme, oltre all’art.2424bisc.c., anche in termini di motivazione apparente, essendo errata lanegazione de lla fattibilità giuridica per mancata previsione di un fondo rischi afronte di un motivato scenario di rischio remoto; 3. con il terzo motivo è censurata la valorizzazione in sentenza della posizione giuridica di un soggetto, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , diverso dai soggetti verso cui la debitrice ha rilasciato garanzie e dunque con rischio di sopravvenienzepassive; 4. anche con il quarto motivo, è contestato il giudizio di inammissibilità giuridicadel concordato in ragione della mancata previsione di un fondo rischi sullegaranzie rilasciate a società terze; 5. con il quinto motivo è avversata la sentenza in punto di giud izio di fattibilitàeconomica, difettando la motivazione di congrue ragioni rispetto alle valutazionidell’attestatore; 6. con il sesto motivo è censurat o il giudizio negativo espresso con riguardo alle modalità temporali di rilascio della fidejussione da par te di [OSCURATO:SOCIETA]. ; 7. il ricorso è in ammissibile , per tardività della sua proposizione, come ancheeccepito dal controricorrente; risulta invero agli atti (docc. 4 e 4bis all. Pagina4di 5 - RGN 24928 /201 7 estensore cons. m.ferro controric.),che la sentenza qui impugnata, già emessa il 11.9.2017 (cioè in quella data pubblicata), venne nello stesso giorno comuni c ata nella sua integralità via PEC anche al difensore già costit u ito della reclamante; la successiva notifica dell’odierno ricorso solo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dete rmina che il computo dei 30 giorni ai sensi dell’art.18 l.f. fosse già spirato all’epoca del citatoadempimento; 8. non emerge dunque alcuna decisività nell’allegazione del ricorrente che, dando atto e documentando di una succe ssiva notifica di cancelleria ai sensidell’art.137 e s. c.p.c., non evita che il rispetto della citata disposizione speciale concorsuale operi, anche d’ufficio, prendendo in considerazione l’attivitàdi consegna all’indirizzo PEC del predetto legale della sentenza App. Catania11.9.2017, regolarmente pervenuta in pari data allo stesso e, come attestatoanche successivamente (20.10.2017), nel testo integrale; 9. va così dato seguito all’indirizzo, fermo presso questa Corte, per cui «lanotifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronunciadichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, l.fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16,comma 4, del d.l. n. 179 de l 2012, conv., con modif . , dalla l. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazioneai sensi dell'art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art.133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n . 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., perché la normadel codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte,ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenzadel termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimentoda parte della cancelleria » (così Cass. 23443/2019, sulla scia di Cass. 2315/2017, 10525/2016 e, più di recente, Cass. 31593/2022 , 6278/2022); parimenti Cass. 31547/2022 ha ribadito che « i l meccanismo previsto dal menzionato art. 18, legge fall., ha, infatti, a fondamen to, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento Pagina5di 5 - RGN 24928 /201 7 estensore cons. m.ferro fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione,conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura alpari della notificazione »; dal descritto rilievo pregiudiziale deriva , con l’inammissibilità del ricorso, la esclusa disamina dei relativi motivi , con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e più precisa liquidazione in dispositivo ; va riconosciutala sussistenza de i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato(Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00 e agli accessori di legge ; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da part