CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23874/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende.-ricorrente-controPROCEDURA [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso laCANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E VIBO VALENTIANumero registro generale 17355/2025Numero sezionale 3125/2026Numero di raccolta generale 23874/2026Data pubblicazione 22/07/2026-intimato-avverso la SENTENZA n. 755/2025 emessa da CORTE D'APPELLOCATANZARO il 10/07/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/7/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato ilreclamo ex art. 51 ccii presentato da [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, haconfermato la sentenza impugnata di apertura della liquidazione giudiziale neiconfronti della dell'impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] edile di mutualità e di assistenza delle province di Catanzaro,Crotone e [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto infatti al Tribunale di Crotone che fossedichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di GiuseppeVetere, imprenditore individuale titolare dell’impresa edile omonima.3. Con la sentenza resa il 26.11.2024 il Tribunale di Crotone aveva dichiaratol’apertura della liquidazione giudiziale dell’impresa, ritenendo sussistenti ipresupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.3.1 La ricorrente in epigrafe aveva impugnato la sentenza, deducendo lacarenza dei requisiti soggettivi, per essere l’impresa ritenuta “minore” edunque non soggetta alle norme relative alla liquidazione giudiziale, nonchél’insussistenza dello stato d’insolvenza, vantando l’impresa crediticommerciali per € 211.605,49, nonché ulteriori crediti per € 389.117,00.3.2 Nella resistenza della Procedura di liquidazione e della [OSCURATO:PERSONA] edile, laCorte di appello ha ritenuto infondato il reclamo, ritenendo che, dal quadroprobatorio costituito dalla documentazione allegata ai fascicoli e dallecircostanze non contestate, emergeva la sussistenza dei requisiti soggettivi eoggettivi per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.3.3 La sentenza, pubblicata il 10/07/2025, è stata impugnata da VETEREGIUSEPPE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui laLIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 17355/2025Numero sezionale 3125/2026Numero di raccolta generale 23874/2026Data pubblicazione 22/07/2026È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c., essendone stati ravvisati profili di inammissibilità.Il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensidel medesimo art. 380 bis c.p.c.È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazionedegli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.La parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazionedell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresae dell'Insolvenza), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Erroneavalutazione dello stato di insolvenza per aver attribuito valore sintomatico acircostanze non univoche e per aver omesso di considerare elementi fattualipositivi”.2. Con il secondo mezzo si denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt.2, comma 1, lett. d) del D. Lgs.14/2019 e 2425 bis c.c., in combinato dispostocon l'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per motivazioneapparente in ordine alla reiezione del motivo di reclamo sulla qualifica di"impresa minore" (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.)”.3. Il terzo motivo di impugnazione denuncia “Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Mancata valutazione della concretacapacità dell'attivo patrimoniale di far fronte alle passività”.3.1 Il ricorso è inammissibile, esattamente per le ragioni già eviden-ziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bisc.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie.Il ricorso risulta definibile per inammissibilità, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.,in ragione della tardività della sua notificazione.Allo stato degli atti emerge infatti che la sentenza impugnata è statapubblicata il 10.07.2025 e notificata in pari data alle parti dalla cancelleriamediante posta certificata ai sensi dell’art. 16, quarto comma, d.l. 18 ottobre2012, n. 179, conv., con modif., nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, mentre ilNumero registro generale 17355/2025Numero sezionale 3125/2026Numero di raccolta generale 23874/2026Data pubblicazione 22/07/2026ricorso in esame è stato notificato dalla ricorrente solo il successivo 13.08.2025.Ciò posto, si osserva che la notifica del testo integrale della sentenza chedefinisce il reclamo avverso la pronuncia che dispone l’apertura dellaliquidazione giudiziale, effettuata ai sensi dell'art. 51 comma 12, d.lgs. n.14/2019, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensidell'art. 16, quarto comma, d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l.n.221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni perl'impugnazione in cassazione di cui dell'art. 51 comma 13, d.lgs. n. 14/2019,non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ.,come novellato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., dalla l. 11agosto 2014, n. 114, secondo il quale la comunicazione del testo integraledella sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i terminiper le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., perché la norma delcodice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte,ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenzadel termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di unprovvedimento da parte della cancelleria (così, Cass. n. 23443/2019; Cass.n. 26872/2018; Cass. n. 23575/2017; Cass. n. 10525/2016); il meccanismoprevisto dal menzionato art. 51 d.lgs. n. 14/2019 ha infatti a fondamento, inragione delle esigenze di celerità che caratterizzano, al pari del procedimentofallimentare, la nuova procedura di liquidazione giudiziale, la meraconoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione,conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari dellanotificazione.In applicazione dei riferiti principi, dunque, il ricorso in esame contro lasentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, ritualmente comunicata alle partidalla cancelleria, in forma integrale e a mezzo pec, in data 10.07.2025 – checostituisce pacificamente il ‘dies a quo’ di decorrenza del termine perl’impugnazione (Cass. 10525/2016; conf., ex plurimis, più di recente da Cass.n. 31457/2022, Cass. n. 13845/2023, Cass. n. 35090/2023 e Cass. n.17995/2024) – risulta inammissibile, in quanto notificato solo in data13.08.2025, e dunque oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 51,Numero registro generale 17355/2025Numero sezionale 3125/2026Numero di raccolta generale 23874/2026Data pubblicazione 22/07/2026comma 13, d.lgs. n. 14/2019, termine che – è appena il caso di ricordare –non è soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969,come ora stabilisce esplicitamente anche l’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 14/2019,a norma del quale la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale«non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che essonon disponga diversamente», come appunto non fa l’art. 51 d.lgs. n.14/2019.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo.Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricor-rente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione,come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma,c.p.c.La Corte stima equo fissare in € 8.000 la sanzione ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500 quella ai sensidel comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il ca-rattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e lamanifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamenteesposti.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a pagare lespese del giudizio dilegittimità in favore della società controricorrente, liqui-dandole in complessivi € 8.000, oltre €200,00 per esborsi, nonché spese generalied accessori di legge; condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 8.000in favore della controricorrente, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna il ricorrente a pagare l’importo di €Numero registro generale 17355/2025Numero sezionale 3125/2026Numero di raccolta generale 23874/2026Data pubblicazione 22/07/20262.500 in favore della cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, delD.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e neilimiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-vile della Corte di Cassazione, in data 14 luglio 2026.Il PresidenteMassimo Ferro