Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 41/1960
ECLI:IT:COST:1960:41
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel giudizio penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], pendente presso il
Comandante del porto di Savona, all'udienza del 7 marzo 1959, fu
sollevata dalla difesa questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1238 del Codice della navigazione. Con ordinanza in pari
data, il Comandante del porto, considerato che il primo comma dell'art.
1238 del Codice della navigazione attribuisce ai comandanti di porto,
capi di circondario, la cognizione delle contravvenzioni previste dal
Codice stesso; che, inoltre, l'art. 102 della Costituzione prevede che
la funzione giurisdizionale sia esercitata da magistrati ordinari e che
non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali; e che,
infine, la VI disposizione transitoria della Costituzione stabilisce
che, entro cinque anni dalla entrata in vigore della Costituzione
stessa, si debba procedere alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione esistenti; ritenne la eccezione non manifestamente
infondata e, sospeso il giudizio, ordinò la rimessione degli atti alla
Corte costituzionale.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, fu pubblicata
nella [OSCURATO:PERSONA] del 9 maggio 1959. Il 20 aprile 1959 si era
costituito in giudizio, con atto di intervento e deduzioni
dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei
Ministri. L'Avvocatura depositava una memoria illustrativa il 28 aprile
1960.
Nelle deduzioni e nella memoria l'Avvocatura osserva che l'art. 102
della Costituzione non ha riguardo alle giurisdizioni speciali
esistenti, ma dispone che giudici straordinari e speciali non possano
istituirsi per il futuro. Fa poi richiamo alla sentenza n. 41 del 1957
di questa Corte con la quale, in relazione alla sopravvivenza delle
commissioni tributarie, si stabiliva che il termine di cinque anni
fissato dalla VI disposizione transitoria della Costituzione ha un
carattere puramente ordinatorio. L'Avvocatura conclude perché la
questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata.
:
Si premette che la Corte non deve occuparsi di determinare il
carattere della giurisdizione delle capitanerie di porto, se cioè
trattisi, secondo una distinzione profilata dalla dottrina, di
giurisdizione speciale ovvero di organo speciale della giurisdizione
ordinaria. Mantenendosi entro i limiti sostanzialmente segnati
dall'ordinanza, occorre stabilire se, in relazione al termine fissato
nella VI disposizione transitoria della Costituzione, le giurisdizioni
speciali debbano ritenersi sopravvissute alla scadenza del termine
predetto. A questo proposito va ricordato che questa Corte ha già
avuto occasione di decidere identica questione con la sentenza n. 41
del 1957, relativa alla competenza e al funzionamento delle commissioni
tributarie.
In conformità di tale decisione, si deve ritenere che il termine
di cinque anni di cui alla citata VI disposizione transitoria non abbia
carattere perentorio; e ciò soprattutto in considerazione del
destinatario della disposizione stessa, cioè il [OSCURATO:PERSONA], il quale,
anche dopo la scadenza del termine, conserva sempre il potere di
attuare la prescrizione della Costituzione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara infondata la questione proposta con ordinanza 7 marzo 1959
dal Comandante del porto di Savona sulla legittimità costituzionale
dell'art. 1238 del Codice della navigazione, in riferimento all'art.
102 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1960.
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[OSCURATO:PERSONA].