Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 128/1968
ECLI:IT:COST:1968:128
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con verbale in data 15 luglio 1966 il comando delle guardie di
finanza di Salerno elevava a carico di [OSCURATO:PERSONA], sorpreso alla
guida di un motoscafo tipo fuoribordo senza la prescritta licenza da
diporto, la contravvenzione prevista e punita dagli artt. 149, 153 e
1216 del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942,
n. 327.
Detto verbale, indirizzato alla capitaneria di porto di Salerno,
veniva successivamente trasmesso per competenza al pretore di Amalfi
ritenendosi che l'infrazione contestata fosse da perseguirsi ai sensi
dell'art. 6 del R.D.L. 9 maggio 1932, n. 813, contenente disposizioni
sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore,
convertito nella legge 20 dicembre 1932, n. 1048.
Il pretore di Amalfi, con ordinanza 2 marzo 1967, ha ritenuto
preliminare alla questione di competenza, il problema della
costituzionalità dei giudici speciali ravvisando un contrasto tra le
norme concernenti la giurisdizione del comandante del porto, capo del
circondario marittimo (artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del
Codice della navigazione) e le norme contenute nella VI disposizione
transitoria e negli artt. 102 e 25 della Costituzione. Secondo il
pretore, pur essendo il termine previsto di cinque anni puramente
ordinatorio, si deve però ritenere che, anche in mancanza di una nuova
disciplina giuridica, la sussistenza ancora di tale giurisdizione
speciale debba considerarsi illegittima perché in contrasto con l'art.
102 della Costituzione.
L'esistenza di tale giurisdizione violerebbe poi l'art. 25 della
Costituzione facendo perdere al cittadino la garanzia fondamentale di
essere giudicato dal giudice naturale precostituito per legge che,
nell'ipotesi in esame, è soltanto il pretore, il cui giudizio si
estende su tutte le contravvenzioni; per modo che non sarebbe lecito
sottrarvi il cittadino reo di aver violato le norme del Codice della
navigazione.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 120 del 13
maggio 1967.
Nel giudizio dinanzi alla Corte nessuno si è costituito.
:
1. - L'ordinanza del pretore di Amalfi propone la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e
1247 del Codice della navigazione, che conferiscono ai comandanti di
porto capi di circondano attribuzioni giurisdizionali in materia
penale, perché in contrasto con la VI disposizione transitoria della
Costituzione, in relazione agli artt. 102 e 25 della medesima.
Nei termini in cui è stata formulata la questione appare
infondata.
2. - La Corte ha già avuto occasione di esaminare il problema
della sopravvivenza delle giurisdizioni speciali alla scadenza del
termine quinquennale contenuto nella VI disposizione transitoria. E
proprio con puntuale riferimento alla giurisdizione dei comandanti di
porto, prevista dagli artt. 1238 e seguenti del Codice della
navigazione, ha affermato che essa deve considerarsi legittimamente
operante anche dopo il decorso del termine, ordinatorio e non
perentorio, stabilito per la "revisione" degli organi speciali di
giurisdizione, dalla citata disposizione transitoria della Costituzione
(sentenza n. 41 del 1960 e ordinanza n. 97 del 1963).
La questione proposta dal pretore di Amalfi sotto l'aspetto ora
considerato è sostanzialmente identica a quella che è stata oggetto
delle precedenti pronunce e non sussistono ragioni per discostarsi
dalle decisioni già prese.
3. - Del pari priva di fondamento è la denunciata violazione
dell'art. 25, comma primo, della Costituzione basata sul rilievo che
soltanto il pretore è il giudice naturale cui spetta il giudizio su
tutte le contravvenzioni e conseguentemente incostituzionali sarebbero
le disposizioni impugnate perché, devolvendo ai comandanti di porto la
cognizione di contravvenzioni alle norme del Codice della navigazione,
verrebbero a sottrarre il cittadino alla garanzia di essere giudicato
dal giudice naturale precostituito per legge.
In numerose pronunce la Corte ha precisato che l'espressione
"giudice naturale" viene usata dal precetto costituzionale in esame in
senso corrispondente a quello di giudice precostituito per legge; di
giudice, cioè, istituito sulla base di criteri generali fissati in
anticipo e non gia in vista di determinate controversie. La ratio della
norma è di assicurare il retto ordinamento della funzione
giurisdizionale garantendo al cittadino la certezza circa il giudice
che dovrà giudicarlo ed impedendo che l'istituzione del giudice possa
avvenire a posteriori.
Ora è di tutta evidenza che nessuna deroga alle indicate garanzie
si riscontra nelle denunciate norme del Codice della navigazione dal
momento che non può revocarsi in dubbio che il comandante di porto
capo del circondario, quando giudica in primo grado sulle
contravvenzioni in materia di navigazione marittima, sia un giudice
speciale precostituito, in virtù di una legge che ne determina la
competenza in relazione al verificarsi di eventi bene specificati.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione relativa alla legittimità
costituzionale degli artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del
Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327,
sollevata con ordinanza 2 marzo 1967 dal pretore di Amalfi per
contrasto con la VI disposizione transitoria, in relazione agli artt.
102 e 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.
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