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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11417/2026

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getto del ricorso»;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], per il Ministero ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA],per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il controricorrente.Il Tribunale di Locri, Sezione civile, con ordinanza n. 1614 del 28/3/2023,ha accolto parzialmente l’opposizione, ex art.170 d.P.R. n. 115 del 2002,promossa dal custode [OSCURATO:PERSONA], titolare della Ditta AZ [OSCURATO:PERSONA],avverso quattordici decreti emessi dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA](di seguito, GIP) presso il medesimo Tribunale di declaratoria di «nonluogo a provvedere» su altrettante istanze di liquidazione dell’indennitàper l’attività svolta di custode/depositario di autovetture.I veicoli erano stati sottoposti a sequestro penale da parte della Procuradella Repubblica, per intervenuta decadenza dal relativo diritto ex art. 71,comma 2, del d.P.R. 115 del 2002: secondo il GIP, il custode dovevaessere considerato a tutti gli effetti ausiliario del magistrato, cosìrientrando tra coloro che sono soggetti a decadenza dal diritto allaremunerazione per l’attività svolta se non richiedono il compenso entro100 giorni dalla cessazione dell’incarico.Il Tribunale ha ritenuto non condivisibile l’interpretazione del dispostodell’art. 71 cit. recepita dal GIP, sia pure riconoscendola aderente a unrecente arresto della giurisprudenza civile di legittimità (Sez. 2, n. 21482del 2019), che ha formulato un giudizio opposto rispetto al diversoNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026orientamento interpretativo delle sezioni penali (espresso, tra le altre, daSez. 4, n. 113 del 28/10/2005 e da Sez. 4, n. 6715 del 10/12/2004).Il Tribunale di Locri ha condiviso l’interpretazione seguita dallagiurisprudenza penale di legittimità, che ha preso in considerazione lacomplessiva disciplina in materia contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese diGiustizia, d.P.R. n. 115/2002.

Ha pertanto valorizzato: a) la naturaeccezionale delle norme sulla decadenza, non applicabili oltre i casiespressamente previsti, ai sensi dell'art. 14 disp. sulla legge in generale(cfr., Cass. civ., Sez. lav., 28/09/2006, n. 21032); b) la costantedifferenziazione, nell’ambito degli ausiliari del giudice della figura delcustode giudiziario, c.d. passivo, con compiti di mera conservazione deibeni sequestrati, anche e proprio in materia di indennità; c)l’individuazione con l’art. 3 del d.P.R. n. 115/2002 di categorie autonomedi ausiliari, salvo espressa indicazione contraria, dovendo intendersil’espressione ivi usata di «idoneità al compimento di atti» riferita non adamministrazione attiva dei beni sottoposti a vincolo anche mediante ilcompimento di atti negoziali; d) la previsione di una norma distinta nelTesto Unico per disciplinare l’indennità di custodia (art. 72 del medesimod.P.R. 115), che non prevede termini di decadenza; e) l’assenza nel codicedi procedura penale, rilevante nella fattispecie, di disposizioni analoghe aquelle di cui agli artt.61-68 c.p.c., dovendosi valorizzare la previsione dicui all’art. 259 c.p.p. che, lungi dall’assimilare il custode ad un ausiliariodel giudice o del PM, lo considera fungibile agli uffici di cancelleria o disegreteria.Il Tribunale, premessa la non applicabilità alla liquidazione dell’indennità dicustodia del termine di decadenza di cui all’art.71, comma 2, d.P.R. n.115/2002, ha ritenuto prescritte alcune pretese, in applicazione delprincipio affermato dalle Sezioni Unite Penali con la sentenza n. 25161 del24/04/2002, per decorso del termine ordinario decennale decorrente daNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026ogni singolo giorno (non essendo configurabile una prestazione periodica,con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione), eha liquidato la complessiva somma di € 10.271,18, oltre IVA se dovuta,per le attività di custodia di autovetture.Avverso la suddetta pronuncia, il Ministero della Giustizia ha propostoricorso per cassazione, notificato il 27/4/2023, affidato a un motivo, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], che ha resistito con controricorso.La causa è stata tabellarmente assegnata alla Prima Sezione civile diquesta Corte.In vista della pubblica udienza in Prima civile, il P.G. ha depositatomemoria, chiedendo il rigetto del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.A seguito di ordinanza interlocutoria della Prima Sez. civile n. 15046 del4/6/2025, all’esito di pubblica udienza, la causa è stata rimessa condecreto della Prima Presidente a queste Sezioni UniteIl P.G. ha depositato nuova memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.Parte controricorrente ha depositato altra memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il Ministero della Giustizia lamenta con l’unico motivo violazione e falsaapplicazione degli articoli 3, 71, 72 e 168 d.P.R. n. 115 del 2002 e 14disp. sulla legge in generale, con riferimento all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., laddove il Tribunale di Locri ha ritenuto inapplicabile il termine didecadenza di 100 giorni alla liquidazione del compenso del custodenominato dal giudice penale.In sintesi, il Ministero ritiene maggiormente condivisibile il diversoorientamento della giurisprudenza civile di legittimità, secondo cui laprevisione distinta di cui all’art. 72 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Domandadi liquidazione di acconti dell’indennità di custodia) non può essere isolatadall’intero contesto del testo unico che non fornirebbe elementi perdifferenziare il regime dei compensi degli ausiliari del giudice, ritenendoNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026contrastante l’avversata interpretazione dell’art. 71 del T.U.

“SpeseGiustizia” (riproduttivo del disposto dell’art.24 del r.d. n. 1043 del 1923),con i principi direttivi della legge delega n. 50 del 1999.La difesa del Ministero ricorrente ha depositato memoria, richiamando unarecente nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzionegenerale degli affari interni - Ufficio I - Servizi relativi alla Giustizia civiledel 5 aprile 2024 (resa su quesito posto dal presidente della Corted’appello di Napoli a seguito di rilievo della [OSCURATO:PERSONA] delloStato), allegata, ribadendo come non possa trovare giustificazione, allastregua dell’art.3 Cost., una disciplina differenziata in relazione al terminedi presentazione dell’istanza di liquidazione al giudice.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, deducendo, in via gradata,la natura «incolpevole» della decadenza, determinata dalla circostanza percui quasi tutte le istanze di liquidazione erano state depositate nel rispettodei 100 gg in segreteria e/o cancelleria in forma cartacea (come da prassiinvalsa nei primi anni di operatività della piattaforma “SIAMM”) e rimasteinevase, sicché - su suggerimento dell’Ufficio di Procura - erano statereiterate ed inserite nel “SIAMM” (in ragione di ciò, il Giudicedell’opposizione aveva disposto a cura dell’opponente il deposito di copiedelle richieste di liquidazione, verbale di sequestro con affidamento alcustode e della comunicazione del dissequestro o confisca al custode, dacui «emerga il termine dell’attività di custodia»), quando erano da pocodecorsi i cento giorni di cui all’art.71 del d.P.R. n. 115, ragione per cuierano rigettate dal GIP con i decreti opposti.3.

Il Procuratore Generale, in memoria, ha concluso per il rigetto delricorso e l’affermazione del seguente principio di diritto: «il termine didecadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delleindennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71,comma 2, d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 115, non si applica alla domanda diNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvedeunicamente il successivo art. 72».Nella precedente memoria del 2/5/2025, il P.G. ha rilevato che il custodegiudiziario è inquadrabile nell’ampio genus degli ausiliari del magistrato,ma si differenzia dalle altre figure espressamente menzionate nel Capo III,per la particolarità del suo incarico, in quanto il custode con la sua attivitànon contribuisce in alcun modo ad arricchire la conoscenza del giudice,essendo incaricato di conservare un bene dal pericolo di deterioramento odi dispersione o di distrazione cui esso potrebbe andare incontro nel tornodi tempo, sovente assai lungo, di durata del processo, penale o civile.

Lafigura del custode giudiziario non è dunque tipica, ma atipica ed in essaricadono molti incarichi definiti in altro modo dalle norme.La procura generale ha quindi proposto con diffusa esposizione una letturarestrittiva dellart.71, comma secondo, T.U. sulle Spese di Giustizia, cheintroduce una decadenza all’esercizio di un diritto.Il P.G. ha poi aggiunto l’argomentazione circa la natura del [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia, emanato in attuazione della delega di cui all’art.7, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 50, in forza della quale il legislatore delegato aveva ilsolo mandato di coordinare ed armonizzare la disciplina previgente, senzaintrodurre innovazioni non necessarie a tale scopo (Corte cost. 212/2003;53/2005), se non quelle necessarie per garantire la coerenza logica esistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare illinguaggio normativo (art. 7, comma 2, lett. d), l. delega).

Diconseguenza, fra le innovazioni consentite al legislatore delegato, ai finisopra citati, non poteva essere compresa una nuova ipotesi di decadenzadai diritti soggettivi del custode giudiziario, in precedenza non prevista inalcun modo dalle norme che il testo unico doveva, unicamente, coordinareed armonizzare.4.

Nel presente giudizio di legittimità si controverte sull’applicabilità omeno, a un’istanza del custode di liquidazione dell’indennità, del termineNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026di decadenza (100 giorni dal compimento delle operazioni), previstoall’art.71, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002.[OSCURATO:PERSONA] unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia dispese di giustizia, approvato con d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nellaParte II, dedicata alle Voci di spesa, Titolo XIII, “Domanda di liquidazionee decadenza”, contempla due articoli, 71 e 72.L’art.71, “Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni,ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte”, recita: «1.

Leindennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loroaccompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative alcompimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui altitolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sonocorrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autoritàcompetente ai sensi degli articoli 165 e 168.

2. La domanda è presentata,a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza,o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese perl'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsiduecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento diviaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.

3. In caso di pagamentoin contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entroduecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo177».L’art.72, “Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia”,recita: «1.

L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode,successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autoritàcompetente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati accontisulle somme dovute».Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/20264.1.

Occorre anzitutto esaminare l’orientamento restrittivo sulla portatadell’art.71, comma 2, d.P.R. 115/2002 (nel senso della non applicabilitàall’indennità di custodia).Il Tribunale di Locri, su opposizione, ex art.170 d.P.R. n. 115 del 2002, delcustode avverso decreti GIP di «non luogo a provvedere» sull’istanza diliquidazione dell’indennità, in quanto tardivamente presentata, ha ritenutonon operante il termine di decadenza.Il Ministero della giustizia sostiene che, stante l’equiparazione del custodeagli altri ausiliari del giudice, il termine di decadenza dovrebbe ritenersi,nella fattispecie, pienamente operante.L’orientamento interpretativo degli artt.71 e 72 del d.P.R. n. 115/2002richiamato in senso adesivo nell’ordinanza impugnata del Tribunale diLocri è espresso in Cass. pen., Sez. 4, 22 febbraio 2005, n. 6715 e Cass.pen., Sez. 4, 5 gennaio 2006, n. 113 (e anche Cass. pen., Sez. 4, 4novembre 2005 n. 40177, non citata nell’ordinanza impugnata).

Esso hadifferenziato la disciplina dei compensi dei periti, da quella dei custodigiudiziari, non estendendo a questi ultimi il termine di decadenza di centogiorni, essendo l'art. 71 del citato testo legislativo, che ripropone il r.d. n.1043 del 1923, art. 24, norma di carattere eccezionale rispetto a quelledel codice civile che regolano la prescrizione per cui si applica solo allefigure di ausiliari colà espressamente richiamate.In dette pronunce, in sede penale, si afferma, anzitutto, la naturameramente compilativa del testo unico sulle spese di giustizia di cui d.P.R.n. 115 del 2002.

Si fa richiamo al Cass. Sez.

Un.

Pen. n. 19290 del 25febbraio 2024 e a Corte Costituzionale n. 212 del 2003 (con la quale, inpunto di procedimento giurisdizionale di conversione delle penepecuniarie, con particolare riguardo alla relativa competenza, sottratta dadisposizione del T.U. n. 113/2002, Testo unico delle disposizioni legislativein materia di spese di giustizia, al magistrato di sorveglianza e, in viagenerale, attribuita al giudice dell'esecuzione, si è ritenuta la modificaNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026della competenza, materia coperta da riserva assoluta di legge, viziata daeccesso di delega ex art.79 Cost.).Ulteriore conferma di tale interpretazione è stata tratta dall’esame della«tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari», in calce al T.U., allegata, da cuiemerge che l’art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 corrisponde all'articolo 17del r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701 (riferito all'indennità accordata aitestimoni nel processo penale), all'articolo 27, secondo comma, del r.d. 3maggio 1923, n. 1043, riferito all'indennità di trasferta dei magistrati e deifunzionari di cancelleria, nonché agli onorari dei periti, interpreti etraduttori, ed all'articolo 24 del medesimo r.d. n. 1043 del 1923, cheistituì il termine di decadenza in relazione al «diritto agli onorari e alleindennità stabiliti negli articoli precedenti».Si è rilevato poi che già all'art. 3 del [OSCURATO:PERSONA] n. 115/2002, nel fornirela definizione dell'«ausiliario del magistrato», il legislatore ha distinto «ilperito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altrosoggetto competente in una determinata arte o professione» da altrosoggetto «comunque idoneo al compimento di atti» e tale differentedisciplina si conferma negli artt.107 (che riguarda gli effettidell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato), 155 e 156 (cheriguardano le spese relative alla procedura di vendita di beni sequestrati econfiscati) del medesimo T.U., nonché nella disciplina delle indennitàspettanti, in quanto, mentre le indennità di custodia sono disciplinate, conspecifici criteri, dagli artt. 58, 59, 72 e 276 testo citato, le indennitàspettanti a testimoni, interpreti ed agli altri ausiliari sono disciplinate dagliartt. 49 e segg., 71 e 275 del [OSCURATO:PERSONA] citato.L’art.71 non potrebbe interpretarsi in via estensiva (quanto al termine didecadenza) in forza di una nozione omnicomprensiva del termine«spettanze» riferita al compenso di tutti di ausiliari del giudice (compresi icustodi), obiettandosi che identico lemma («spettanze») si rinvieneNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026nell’art. 49 (Elenco delle spettanze) che, al comma 1, stabilisce: «Agliausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e disoggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute perl'adempimento dell'incarico», e che dunque non riguarda i custodi e che lostesso lemma appare nel comma 1 dell'art. 168 del d.P.R. (Decreto dipagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità dicustodia) ove, appunto, si usano, separatamente, le espressioni«spettanze agli ausiliari del magistrato» e «indennità di custodia».Quindi la disposizione dell'art. 71 testo citato - in specie, quella cheriguarda il tema della decadenza del diritto degli ausiliari del magistrato apercepire le indennità loro spettanti in caso di ritardo nella presentazionedella relativa istanza -, nella sua interpretazione logico-sistemica, incoerenza con le altre disposizioni del testo unico, riguarderebbe solo gliausiliari del giudice, non anche il custode, che costituisce una specificacategoria di ausiliario del magistrato.Come si evince pure dalla stessa «tavola di comparazione» - che sul puntonulla dice - non esisteva prima una disciplina specifica per lapresentazione della domanda di liquidazione dell’indennità dovuta aicustodi, tanto che era oggetto di numerosi contrasti dottrinali egiurisprudenziali sia in ordine all’autorità competente ad emettere ilprovvedimento sia con riferimento alle modalità ed alle tariffe applicabili(cfr.

Corte cost, n. 230 del 1989) sia ai mezzi di impugnazione del decretodi liquidazione (cfr.

Corte cost. n.38 del 1988).All’indennità di custodia si dovrebbe quindi – secondo la tesi dellepronunce di questa Corte in sede penale del 2005-2006, condivise dalTribunale di Locri - applicare il successivo art. 72, disposizione nuova e dirango regolamentare, che è stata introdotta con l'obiettivo di uniformare -come si legge nella relazione illustrativa del [OSCURATO:PERSONA] - la disciplina aquella relativa al custode nel sequestro amministrativo (l'articolo 12 deld.P.R. n. 571 del 1982), ponendo esplicitamente la regola dellaNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026liquidazione alla fine, anche per risolvere l’ulteriore querelle sulladecorrenza del termine prescrizionale, e che non fa riferimento alcuno adecadenze, per cui del tutto arbitrario sarebbe estendere al custode unadisciplina espressamente dettata per una diversa categoria di ausiliari.Detta norma, inoltre, richiama anche l'art. 168 dello stesso T.U. che, conriferimento al decreto di pagamento emesso dal magistrato, evoca,tenendole distinte, la «liquidazione delle spettanze agli ausiliari delmagistrato» e la liquidazione «dell'indennità di custodia».4.2.

Nell’ordinanza interlocutoria n. 15047 del 2025, è ampiamentericostruita la tesi favorevole all'applicazione del termine di decadenzaanche ai compensi spettanti al custode giudiziario.Gli opposti orientamenti della giurisprudenza penale e civile sulla figuradel custode, si sono dunque tradotti in statuizioni divergenti sulle modalitàdi liquidazione dei relativi compensi: secondo la giurisprudenza penale, ildiritto al pagamento del custode soggiace solo al termine di prescrizioneordinario, mentre, per la giurisprudenza civile, espressa nelle pronunce2019, 2023 e 2025, esso è soggetto anche al termine di decadenza di 100giorni dalla notificazione del provvedimento che definisce il sequestro odalla conclusione della custodia.4.3.

Occorre compiere una breve disamina della disciplina dell’indennità dicustodia ante [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese di Giustizia del 2002 e degliinterventi. della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite penali e civili.Anteriormente all’entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] suddetto, si è sempredistinta la normativa applicabile ai compensi dei custodi di beni sottopostia sequestro penale rispetto alla disciplina (legge n. 319/1980) relativasolo agli ausiliari del giudice aventi una particolare qualificazioneprofessionale (in tal senso, Cass. pen., Sez. 3, 3 novembre 1993, n. 2308,Cass. pen., Sez. 4, 21 giugno 1994, Cass. pen, Sez. 1, 30 gennaio 1998n. 548, Cass. civ., Sez. 1, 23 aprile 1997 n. 3545).Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026La stessa Corte Costituzionale (ordinanza n. 38 del 19 gennaio 1988), neldichiarare la manifesta infondatezza di una questione di legittimitàcostituzionale sollevata a proposito della diversità di disciplina riservata aicustodi rispetto ai «periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori» per leoperazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (art.11, quintocomma, legge n. 319/1980), ha affermato che, in materia processuale, èconsentito al legislatore di prevedere procedimenti differenziati e diregolare in modo non rigidamente uniforme i modi della tutelagiurisdizionale, a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentalidi garanzia ed effettività della tutela giurisdizionale, e che la differentedisciplina non contrasta con il dettato costituzionale, perché al custode ècomunque assicurata una tutela «diversa ma non deteriore rispetto aquella riservata ai diritti degli altri ausiliari del giudice», essendo esperibileavverso il decreto di liquidazione del compenso una impugnazione idoneaad introdurre un giudizio ordinario di cognizione anche sul merito delladomanda creditoria, con l'osservanza della regola del contraddittorio.Nella sentenza n. 230 del 1989, la Corte Costituzionale ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art.5 legge n. 836/1965, in punto dicompenso irrisorio liquidato al custode di beni sottoposti a sequestropenale rispetto ai custodi di beni sottoposti a sequestro amministrativo,osservando che il riconoscimento di un'indennità di custodia, distinta dalrimborso delle spese di conservazione, finalizzata a compensare l'attivitàpropria del custode quale incaricato dell'esercizio di funzioni a caratterepubblicistico e investito di responsabilità, sia civile che penale, verso leparti private e soprattutto verso l'autorità giudiziaria che lo ha nominato,deve rispondere all’esigenza «di non assegnare alla stessa un contenutodel tutto irrisorio e puramente simbolico, oltreché ingiustificatamentediverso da altre situazioni sostanzialmente analoghe» e sottolineando che,tra l'attività del custode di un bene sottoposto a sequestro penale e quelladel custode di un bene sottoposto a sequestro amministrativo, non è datoNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026riscontrare alcun ragionevole motivo che possa giustificare il diversoregime oggi esistente, essendo l'attività ontologicamente identica inentrambe le ipotesi.

Quindi, nella sentenza n. 230 del 1989, la CorteCostituzionale ha evidenziato la non diversità di regime tra custode nelsequestro penale e del custode nel sequestro amministrativo di cui ald.P.R. 571/1982 (non abrogato e vigente attualmente), nel quale, giovaprecisare, non è previsto un termine di decadenza.Nel caso del compenso per il custode, la disciplina positiva non dettavaalcuna disciplina in ordine ai momenti in cui il pagamento può avvenire,salva la possibilità del pagamento di una anticipazione.Riguardo all’indennità di custodia si è, in effetti, sempre discusso solodell’applicazione o meno di un termine di prescrizione quinquennale di cuiall'art. 2948 n. 4 c.c., in luogo di quello ordinario decennale, essendooggetto del dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, se la fattispeciecostitutiva del diritto al compenso del custode si perfezionassecompiutamente allo scadere dell'unità di tempo presa in considerazione ose invece, essa si perfezionasse solo al momento della restituzione, allafine del rapporto.Con l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 268 del 1991 è statadichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 24, primo comma, r.d. 3 maggio 1923, n. 1043,sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., osservandosi che il diverso terminedi prescrizione degli onorari e, rispettivamente, delle tasse per indennitàdi trasferta dovute ai periti non viola l'art. 3 Cost., trattandosi di situazioninon omogenee in quanto diverse sono le modalità di liquidazione degli unie delle altre, occorrendo, per gli onorari, la prescritta documentazionedegli interessati, mentre, per le indennità, la tassazione avviene d'ufficioda parte del giudice che ha disposto la comparizione del perito.Con la sentenza delle Sezioni Unite Penali n. 25161 del 24/04/2002, èstato poi affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto del custodeNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale alcompenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di dirittoprivato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a unaprestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno,sicché è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singologiorno, a meno che nel provvedimento di conferimento dell'incarico siastabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi intal caso ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguenteapplicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art.2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad annoo in termini più brevi».Le Sezioni Unite penali sono intervenute nella materia del compensodovuto al custode di cose sequestrate nell'ambito di un procedimentopenale, risolvendo il contrasto di giurisprudenza relativo al termine diprescrizione del relativo diritto ed alla sua decorrenza in costanza delrapporto di custodia.

Si è anzitutto chiarita la pubblica funzione assolta dalcustode giudiziario, ausiliario del giudice, e si è affermato che il custodeha diritto al compenso e il relativo credito del custode è commisurato alladurata del rapporto, trattandosi di attività continuativa, ma non sonopreviste scadenze periodiche alle quali il compenso debba essere pagato,e pertanto deve trovare applicazione, non la prescrizione quinquennale dicui all’art. 2948 n. 4 c.c. ma, la ordinaria prescrizione decennale (art.2946 c. c.), non configurandosi, stante il rilievo pubblicistico della funzionesvolta, una eccezione di prescrizione, potendo la stessa essere rilevatad’ufficio.Quanto alla decorrenza della prescrizione, le Sezioni Unite penali del 2002,in applicazione dell'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia adecorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, hanno ritenutoche dovesse aversi riguardo ad ogni singolo giorno, atteso che la disciplinapositiva non assoggetta(va) l’indennità giornaliera spettante al custode diNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026cose sottoposte a sequestro penale «ad alcun termine di pagamento cheimpedisse la decorrenza del diritto alla sua percezione», salva lapossibilità del pagamento di acconti, sicché «l'obbligazione allacorresponsione del compenso non ha termine e può essere esatta ancheimmediatamente (art. 1183 c.c.) maturando in riferimento ad ogni singologiorno».Secondo la disciplina vigente al momento dell’arresto delle Sezioni Unitepenali, infatti, non era previsto quando e da chi potesse o dovesse esserefatta la liquidazione del compenso al custode giudiziario nel sequestropenale, diversamente da quanto previsto per i sequestri collegati alleinfrazioni amministrative.[OSCURATO:PERSONA] del 2002 ha inteso, nell’art.72, proprio nell’ottica dellaperfetta equiparazione al custode nel sequestro per sanzioniamministrative, esplicitata nella relazione di accompagnamento,prevedere espressamente che il diritto al compenso del custode matura«alla cessazione della custodia», salvo la possibilità di chiedere acconti.Da evidenziare, in tema di indennità di custodia di veicoli sottoposti asequestro amministrativo, sotto la vigenza dell’art.12 d.P.R. n. 571/1982,che le Sezioni Unite civili (Cass. Sez.

Un. n. 16755/2014) hanno ritenutoche il diritto del custode alla liquidazione ed al pagamento delle sommedovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimentoche dispone la confisca, ovvero che sia stata disposta la restituzione dellecose sequestrate, e solo da tale momento inizia a decorrere il terminedecennale di prescrizione.4.4.

Successivamente è entrato in vigore il [OSCURATO:PERSONA] «delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», emanato cond.P.R. 30 maggio 2002 n.115.L’art. 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, Delegificazione etesti unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge disemplificazione 1998 (come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembreNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/20262000, n. 340), ha delegato il Governo ad emanare testi unici intesi alriordino delle materie indicate nelle leggi annuali di semplificazione.L’art.7, comma 2, nella versione introdotta con la legge n. 340/2000,dispone: «Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie esettori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportuneevidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari.

A tale fineciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi disemplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decretolegislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 edell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, il Governo sidi legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo icriteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e successivemodificazioni;… d) coordinamento formale del testo delle disposizionivigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifichenecessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativaanche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;…».L'art. 1 della citata legge n. 50 del 1999 (legge di semplificazione perl'anno 1998) ha, a sua volta, previsto l'emanazione, in attuazione dell'art.20, comma 1, della legge 15 marzo 1997 n. 59, di regolamenti disemplificazione con riferimento a tre procedimenti che coprono l'interaarea delle spese di giustizia e sono indicati ai nn. 9, 10 e 11 dell'allegatoNel [OSCURATO:PERSONA] di cui al d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 del 2002 sonoconfluite le norme di legge, emanate con il decreto legislativo n. 113 del2002, e le norme secondarie, emanate con il d.P.R. n. 114 del 2002,entrambi con la stessa data.Per gli aspetti procedurali e organizzativi l’obiettivo della lorosemplificazione è stato perseguito anche attraverso un’incisivaNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026delegificazione, essendosi rimessa una parte della disciplina allo strumentoregolamentare.L’opera di riordino e di armonizzazione ha comportato l'abrogazione di 94testi normativi, di cui 70 di livello primario e 24 di livello regolamentare(Parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, Adunanza 21/1/2002).Di particolare rilievo risultano gli interventi di riordino attuati in tema diindennità di custodia, con l'intento di ricondurre a sistema un istituto cheaveva registrato variegati orientamenti applicativi e giurisprudenziali, siaper la determinazione del quantum che per le forme di tutelagiurisdizionale.[OSCURATO:PERSONA], nella sentenza n. 52 del 2005, ha affermato che ilcoordinamento delle disposizioni vigenti non può essere «solo formale»«se l’obiettivo è quello della coerenza logica e sistematica della normativariordinata».

I principi sono quelli già posti dal legislatore, «non essendonecessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio giàpresente» e quindi entro i limiti già segnati da principi generali esistenti iltesto unico poteva «innovare per raggiungere la coerenza logica esistematica».

Tra i criteri direttivi individuati nella delega del 1999assumeva rilievo quello previsto dalla lettera d), comma 2, dell'art. 7 cit.:«coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti apportando,nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire lacoerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare esemplificare il linguaggio normativo».

Entro questi limiti, il [OSCURATO:PERSONA], per raggiungere la coerenza logica e sistematica, innovare e, inrelazione alla disposizione in esame (art. 99, comma 3, del decretolegislativo 30 maggio 2002, n. 113, Testo unico delle disposizionilegislative in materia di spese di giustizia), prevedere la composizionemonocratica, anziché collegiale, del giudice dell’opposizione avverso ilprovvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a speseNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026dello Stato o di revoca dell’ammissione già accordata, applicando ilprincipio informatore della materia, già affermato con la riforma del 1998.Sempre la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 174 del 4 maggio 2005,nel dichiarare la non fondatezza, con riferimento all’art.76 Cost., sottol’aspetto dell’eccesso di delega rispetto ai poteri concessi al Governo dallalett. d), 2° comma, dell’art. 7 della legge n. 50 del 1999, della questionedi legittimità costituzionale degli artt. 150, 151, 154 e 299 del D.lgs. n.115/2002, nella parte in cui dispongono la modifica della procedura direstituzione e vendita dei beni sequestrati nel processo penale, ha rilevatoche il legislatore del 2002, nel riordinare la materia, si è mosso nell’ambitodi una semplificazione procedurale e organizzativa di cui alla lettera a)dell’art.7, che rinvia ai criteri individuati dall’art.20 della legge n. 59/1997,come emerge dalla comparazione della vecchia e della nuova normativa.Poiché la disciplina del [OSCURATO:PERSONA] riduce i tempi inerenti la procedura direstituzione e di vendita dei beni sequestrati, ciò si traduce, nel pensierodella Corte Costituzionale, in un effetto di semplificazione per l’appuntoprevisto dalla stessa legge di delegazione.Con la sentenza n. 306 del 2012, la Corte Costituzionale ha poi dichiaratola manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionaledell’art.71, comma 2, d.P.R. 115/2002, sollevata in relazioneall’irragionevolezza della previsione, dettata dal legislatore delegato (chesi era limitato a sostituire con il termine «decadenza» l'espressione«prescrizione», contenuta nella disposizione che sino a quel momentoaveva disciplinato, per il resto negli stessi termini cronologici, la fattispecie- vale a dire nell'art. 24 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043,“Determinazione delle competenze dovute ai testimoni, periti, giurati eufficiali giudiziari e delle indennità spettanti ai magistrati e cancellieri perle trasferte”), del termine breve (100 giorni dal compimento delleoperazioni) decadenziale per l'esercizio del diritto alla liquidazione deicompensi degli ausiliari del magistrato. [OSCURATO:PERSONA] haNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026affermato che il termine dettato dalla norma in esame non risulta esseretalmente breve da costituire un serio impedimento all'esercizio del dirittosottostante; né la disposizione censurata realizza un irragionevolebilanciamento di interessi costituzionalmente tutelati, rispondendo, invece,ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza diconoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento delgiudizio.Da ultimo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 64 del 2024 hadichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.133, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, recante«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia.(Testo B)», trasfuso nell'art. 133, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di spese di giustizia. (Testo A)», sollevata anche per eccesso didelega.

Si è, in particolare, escluso che tale norma abbia carattererealmente innovativo, rispetto al quadro normativo previgente all'eserciziodella delega, pur ribadendo che la possibilità per il legislatore delegato diintrodurre norme innovative della disciplina vigente fosse delimitata entroconfini rigorosi.Sulla natura compilativa del [OSCURATO:PERSONA] di cui al d.P.R. n. 115/2002, sierano già pronunciate, prima del 2009, le Sezioni Unite Penali, nellasentenza n. 36168 del 14/07/2004.In definitiva, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che, se l’obiettivo delriordino formale è quello della coerenza logica e sistematica dellanormativa riordinata, si deve fare riferimento ai principi già posti dallegislatore, «non essendo necessario che sia espressamente enunciatonella delega il principio già presente», potendo esso rinvenirsi, ad es., neldiritto vivente (sentenze nn. 52 e 174 del 2005).Va ricordato che già con la sentenza n. 350 del 2007 (in tema di TestoUnico sul riordino di imposta unica sui concorsi pronostici e sulleNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026scommesse e di legge delega ex art.76 Cost.), la Corte Costituzionale haavuto modo di precisare che la necessità della indicazione di principi e dicriteri direttivi idonei a circoscrivere le diverse scelte discrezionalidell'esecutivo riguarda solo i casi in cui la revisione ed il riordinocomportino l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispettoalla disciplina previgente, mentre tale specifica indicazione può anchemancare allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanzialeconferma delle precedenti.4.5.

Venendo alla disciplina del codice di procedura civile, il Capo III delTitolo I ([OSCURATO:PERSONA]) del Libro I ([OSCURATO:PERSONA]) delcodice di procedura civile è dedicato al consulente tecnico, al custode e«agli altri ausiliari del giudice».Gli artt. 61, 62, 63, 64 sono dedicati al consulente tecnico, ausiliario delgiudice che, per la obiettività delle indagini e per la forma della suapartecipazione al processo, attraverso l’incarico giudiziale, si avvicina piùal giudice che al testimone.L’art. 65, Custode, disciplina in generale la figura del custode nelprocedimento civile (in relazione a un pignoramento o a un sequestro) concompiti esclusivamente di conservazione e amministrazione, la cui nominapuò discendere dalla legge ovvero essere demandata alla discrezione delgiudice o, ancora, a quella dell’ufficiale giudiziario.Il custode è stato incluso dalla dottrina nella categoria degli «ausiliari digiustizia», scelta giustificata dai poteri di carattere pubblicistico di cui èinvestito.E anche la giurisprudenza (Cass. n. 1343 del 29 maggio 1951, Cass. n.10252 del 15 luglio 2002, Cass. n. 22860 del 30 ottobre 2007) lo hainquadrato tra gli ausiliari del giudice, da cui ripete l'investitura oltre aipoteri e sotto la cui direzione e controllo opera e può compiere tutti gli attidi ordinaria e, con l'autorizzazione del giudice, di straordinariaamministrazione.

Il custode «esercita una pubblica funzione in quantoNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026ausiliare dell'autorità giudiziaria, così pienamente giustificandosi lasistemazione del codice di procedura civile nel capo III del libro I» (Cass.,Sez. 5 civ., n. 23620 dell’11 novembre 2011).

Il custode non prestagiuramento, a differenza di altri ausiliari del giudice come il consulentetecnico, ma incorre in responsabilità personale ed esclusiva ove cagionidanni alla parte cui spetta la restituzione del bene, nell’ipotesi in cui non loamministri usando la diligenza del buon padre di famiglia (art.67 c.p.c.).L’art.68, Altri ausiliari, a chiusura del titolo primo del Libro I, ha volutoai di fuori delle ipotesi tipiche della consulenza e della custodia (ad es. unfabbro, un facchino, un traduttore).

Si è ricompresa nella categoria degliausiliari del giudice, al comma 1, la figura dell’ «esperto in unadeterminata arte o professione» e, quella ancora più ampia, di «personaidonea al compimento di atti», che, nei casi previsti dalla legge o quandone sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario «puònominare per farsi assistere nel compimento di atti che non è in grado dicompiere da sé solo», contemplandosi poi, al comma 2, tra gli ausiliari delgiudice, anche il notaio, in relazione ai casi in cui la legge consente algiudice di commettergli il compimento di determinati atti.Con sentenza del 21 novembre 1997, n. 11619 (in relazione alla figura delcuratore dell’eredità giacente), le Sezioni Unite civili hanno affermato chegli elementi estrinseci e formali che connotano la figura dell’ausiliario,secondo la definizione datane dall'art. 68 c.p.c. (che, nel prevedere, oltreil custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti dallalegge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una «categoriaaperta»), già identificati dalla dottrina, sono l’estraneità all'ufficio ed alleparti, l'avere egli prestato la sua attività in relazione ad un processo od inoccasione dello stesso, al fine precipuo di consentirne lo svolgimento o direalizzarne le finalità particolari, l'aver ricevuto l'incarico da un organoNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026giudiziario, l'essere l'incarico stesso caratterizzato da temporaneità edoccasionalità.4.6.

Nel codice di procedura penale mancano disposizioni generalianaloghe agli art.65 e 68 c.p.c.L’art. 259 c.p.p. (Custodia delle cose sequestrate) prevede la possibilitàche le cose sequestrate ex art. 253 dello stesso codice (corpo del reato ocose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti) - quandonon risulti possibile o opportuno l'affidamento in custodia alla cancelleria oalla segreteria - siano depositate, su disposizione dell'autorità giudiziaria,in un luogo diverso e stabilisce che, in tal caso, deve essere determinato ilmodo della custodia e nominato un custode.

All'atto della consegna, ilcustode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose adogni richiesta dell'autorità giudiziaria.I successivi articoli, poi sostituiti dagli art.150 e ss del T.U.

SpeseGiustizia, disciplina(va)no la procedura per la restituzione (artt. 262 e263), i provvedimenti da adottare in caso di mancata restituzione e ladisciplina delle spese relative al sequestro penale.La disciplina prevista dall'art. 259 c.p.p., in tema di sequestro probatorio,è applicabile, in forza del rinvio operato dall’art.104 disp. att. c.p.p., ancheal sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste, anche inquest'ultima ipotesi, la possibilità di affidare al custode l'amministrazionedei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessaall'autorità giudiziaria, la quale, viceversa, deve obbligatoriamenteprocedere in tal senso nell'ipotesi di sequestro di beni pertinenti a delitti dimafia (così, Sez. 3, n. 18790 del 5 marzo 2008).In relazione al sequestro e alla confisca di prevenzione, si trova la figuradell’amministratore giudiziario, che ha ricevuto una disciplina coerentenormativa con il d.lgs. n. 159/2011, cd.

“Codice antimafia”, che prevedela nomina obbligatoria (eccetto che per le somme da destinare al F.U.G.)di un amministratore giudiziario in modo da sottrarre i beni agli ambientiNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026criminali dai quali i beni provengano, creando così uno iato o diaframmatra provenienza illecita e gestione ordinaria, al fine di impedire il protrarsidi ogni influenza od inquinamento illecito nella fase dell'amministrazione.L'art. 81, comma 3, periodo 3, del d.lgs. 28.7.1989, n. 271 (Norme dinominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge esottoscrive il verbale.

L'inosservanza di queste formalità non esime ilcustode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri edalla relativa responsabilità disciplinare e penale».4.7.

In relazione alla liquidazione del compenso del custode giudiziario,vanno quindi messe a confronto la disciplina pregressa e quella del T.U. n.115/2002.Prima dell’emanazione del T.U. sulle Spese Giustizia, si sono registrateincertezze interpretative, dovute principalmente all'assenza di un precisoquadro normativo, sulla liquidazione del compenso al custode giudiziario,in particolare quello nominato nel procedimento penale.In tema di procedimento per la liquidazione e la definizione dellecontroversie in tema di compenso ai periti, consulenti tecnici, interpreti etraduttori, operava la legge 8 luglio 1980, n. 319, che, per giurisprudenzaassolutamente prevalente, era ritenuta non applicabile al custode, inquanto riferita solo agli ausiliari del giudice in essa menzionati aventi unaparticolare qualificazione professionale (Cass. pen., Sez. 3, n. 2308 del 3novembre 1993 e Cass. civ., Sez. 2, 19 novembre 1997, n. 11493, Cass.S.U. civ., n. 1952 dell’11 marzo 1996)In materia di sequestro amministrativo di beni, collegato all'applicazione disanzioni amministrative, alle previsioni della legge di depenalizzazione n.689 del 1981, n. 689 ha fatto seguito il d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, che,agli artt. 11 e 12, detta una puntuale e completa disciplina delle spese dicustodia dei beni sequestrati.

Invece, sul compenso dovuto al custodegiudiziario (rectius amministratore) dei beni sequestrati in sede diNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026prevenzione penale, ai sensi dell'art. 2-ter della L.31 maggio 1965, n.575,provvedeva la medesima legge all'art. 2-octies, oggi confluito nell’art. 42del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (cd. [OSCURATO:PERSONA]).[OSCURATO:PERSONA] sulle Spese di Giustizia del 2002, sono state riunite ecoordinate tutte le disposizioni che, sino alla sua emanazione, hannodisciplinato la materia delle «voci e procedure di spesa», del processopenale, civile, amministrativo, contabile e tributario (v. art.2 del d.P.R.115 del 2002), sia pure con differenziazioni.L’art.3 del d.P.R. n. 115/2002 contiene la definizione di «ausiliario delmagistrato»: («n) "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulentetecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente,in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimentodi atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare anorma di legge»).

In particolare, la definizione di «ausiliario delmagistrato» è servita a superare le distinzioni terminologiche all'internodella categoria dei consulenti tecnici tra processo penale e processo civile.[OSCURATO:PERSONA] VII («Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile,amministrativo, contabile e tributario») sono individuate le spettanze degliausiliari del magistrato per le operazioni eseguite su richiesta dell'autoritàgiudiziaria, stabilendosi all’art.49, rubricato «Elenco delle spettanze», cheagli ausiliari del magistrato spettano «l'onorario, l'indennità di viaggio e disoggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute perl'adempimento dell'incarico» (comma 1), distinguendosi gli onorari in fissi,variabili e a tempo.[OSCURATO:PERSONA] di corrispondenza, allegata in calce al d.P.R., accanto all’art.49 cit. è indicata la corrispondenza agli artt.1, 2, 3 e 4 della legge n. 319del 1980.Gli artt.50-51 e 52 disciplinano la misura degli onorari, i criteri dideterminazione e l’aumento e la riduzione degli onorari.Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026L’indennità di custodia «nel processo penale, civile, amministrativo,contabile e tributario» trova invece disciplina a sé, nel Titolo VIII.L’ art.58 stabilisce che «al custode, diverso dal proprietario o aventediritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e,nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di benisottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario econservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione(comma 1), determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle,approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali(comma 2), oltre al rimborso di eventuali spese documentate seindispensabili per la specifica conservazione del bene» (comma 3).Si è proceduto poi ad una riformulazione di più articoli del r.d. n. 2701 del1865 (“Tariffa in materia penale”, abrogata dal d.P.R. n. 115 del 2002) e,per la determinazione dell'importo, il legislatore delegato ha tenuto contodell'articolo 5 della legge n. 836 del 1965 (“Aumento delle indennitàspettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, aiconsulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite arichiesta dell'autorità' giudiziaria ed ai custodi in materia penale”), comerisultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 13 aprile1989, che ne ha dichiarato l’illegittimità per la irrisorietà della misuradell'indennità del custode penale rispetto a quella prevista per il custode dibeni sottoposti a sequestro cautelare amministrativo, ai sensi dell'art. 13legge n. 689/1981, dal d.P.R. n. 571/1982.Dalla relazione illustrativa emerge che, con la disposizione, si è recepita lagiurisprudenza di legittimità in tema di custodia e conservazione, cd.diritto vivente, di considerare unitariamente custodia e conservazione,costituendo la seconda un aspetto della prima.Nel titolo XIII del d.P.R. n. 115 del 2002, rubricato «Domanda diliquidazione e decadenza» sono contenuti gli artt. 71 e 72, la cuiinterpretazione è oggetto della questione rimessa alle Sezioni Unite.Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026L’art.71, norma di natura legislativa, rubricato «Domanda di liquidazione edecadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titoloalle trasferte», reca la disciplina delle «indennità e spese di viaggio ditestimoni e loro accompagnatori» e delle «spettanze degli ausiliari» delmagistrato, prescrivendo che «sono corrisposte», previa domanda degliinteressati da presentare all'autorità competente, ai sensi degli articoli 165e 168 (comma 1), disponendo, al successivo comma 2, che la domanda diliquidazione va presentata nel termine di decadenza di «cento giorni dalladata della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorarie le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato» edi «duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimentodi atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennitàdi viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato», prevedendo, alcomma 3, un altro termine di decadenza, stabilendosi che in caso dipagamento in contanti l'importo deve essere incassato entro duecentogiorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.Nella relazione illustrativa si precisa che «la norma in commento rielaboragli articoli originari», superando «l’ambiguità terminologica del doppiotermine di prescrizione previsto dalla norma originaria», con un chiaro edesplicito riferimento all’art. 24 del r.d. n. 1043 del 1923, e che «le voci dispesa prese in considerazione sono quelle che risultano dalle normeoriginarie».

Sempre nella relazione illustrativa, si chiariva la natura ditermine di «decadenza» di quello previsto per l'incasso dell'importo e lapresentazione della domanda, evidenziandosi che «nella norma originariail termine finale per la presentazione della domanda coincide con quelloqualificato di “prescrizione”; quindi si tratta di termine di decadenza,operando poi le regole generali per la prescrizione del diritto», ribadendosiin chiusura di commento che «Con riferimento ai diversi termini didecadenza, si è ripetuto il precetto della norma originaria».Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026Nella Tavola di comparazione, allegata al [OSCURATO:PERSONA], sono richiamatil’art.17 del r.d 1865 n. 2701, relativo all’indennità spettante ai testimoni e24 e 27, comma 2, del r.d. n.1043 del 1923, relativi alle competenzedovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari.L’art.24 r.d. n. 1043 del 1923 (sulle competenze dovute ai testimoni,periti, giurati e ufficiali giudiziari e le indennità spettanti ai magistrati ecancellieri per le trasferte), abrogato, statuiva: «Il diritto agli onorari ealle indennità stabiliti negli articoli precedenti si prescrive quando sianotrascorsi cento giorni dalla data degli atti o dal compimento delleoperazioni per cui sono dovuti.

Si prescrivono altresì i mandati relativi dipagamento quando non siano stati presentati per la riscossione entrocento giorni dalla data di essi.

Sono eccettuate da queste disposizioni letasse per indennità di trasferta dovuta ai funzionari dell'ordine giudiziarioed ai periti, per le quali il termine utile per la richiesta del mandatoall'autorità giudiziaria e per la presentazione del mandato al competenteufficio pagatore sarà di giorni duecento, rispettivamente dal compimentodelle operazioni o dalla data del mandato».L’art.27 stabiliva l’estensione delle disposizioni alla materia civile: «Aimagistrati e ai funzionari di cancelleria per le trasferte in materia civile, aiperiti, agli interpreti, ai traduttori, per le operazioni ordinate dall'autoritàgiudiziaria in detta materia, nonché ai depositari di documenti chedovranno nei giudizi nella stessa materia, trasferirsi avanti l'autoritàgiudiziaria, saranno rispettivamente applicate, quanto agli onorari ed alleindennità le disposizioni stabilite dal presente decreto per la materiapenale.

Con le stesse norme saranno liquidate le indennità ai testimonichiamati a deporre nelle cause civili, purché essi ne facciano domanda allafine della deposizione».L’art.72, norma di rango regolamentare, non derivando dal decretolegislativo n. 113 del 2002, ma dal d.P.R. 30 maggio 2002 n. 114 (Testounico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia,Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026denominato “Testo C”), è intitolato «Domanda di liquidazione di accontidell'indennità di custodia» e stabilisce che il compenso deve essereliquidato su domanda del custode da presentare «successivamente allacessazione della custodia» all'autorità competente ai sensi dell'articolo168, con la possibilità di richiedere la liquidazione di acconti sulle sommedovute.Nella relazione parlamentare illustrativa, si è chiarito che «con l'articolo incommento si è perseguito l'obiettivo di uniformare la disciplina a quellarelativa al sequestro amministrativo, in coerenza con la giurisprudenzacostituzionale (la sentenza n. 230 del 1989 ritiene ontologicamenteidentica l'attività del custode per il sequestro disposto dall'autoritàgiudiziaria e per quello disposto dall'autorità amministrativa), e disuperare le incertezze e le diverse interpretazioni registrate nella prassi,dando rilievo alla giurisprudenza di legittimità più recente», con l’aggiuntache, in precedenza, in mancanza di una normativa ad hoc, era invalsa laprassi nei sequestri disposti dal giudice di ritenere necessaria la domandadi acconto, qualificata come atto interruttivo della prescrizione del relativodiritto, con applicazione da parte della giurisprudenza, dapprima, deltermine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., e successivamente deltermine ordinario decennale, proprio sulla base della circostanza che ilcredito si matura solo con la cessazione dell'incarico.

La norma si ispira almodello nel sequestro amministrativo e ponendo esplicitamente la regoladella liquidazione alla fine - giustificata dall'adattamento del contratto dideposito a fini pubblicistici - valeva a superare i dubbi e le diverseinterpretazioni attualmente esistenti sulla durata della prescrizione.Il riferimento è al principio affermato dalle Sezioni unite penali, nel quadronormativo antecedente all’entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA], nella sentenzacit. n. 25161/2002.La parte VI dedicata al pagamento delle spese di giustizia, detta, al capoII, la disciplina del decreto di pagamento, emesso dal magistrato,Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026introducendo con gli artt. 168 e 170 una disciplina unica per laliquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice nonché dell’indennità dicustodia.L’art. 168, rubricato «Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliaridel magistrato e dell'indennità di custodia», prevede che la liquidazionedebba essere effettuata dal «magistrato che procede», con decretomotivato (comma 1) da comunicare al beneficiario ed alle parti, compresoil pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo (comma 2),stabilendosi, al comma 3, che nel processo penale la provvisoriaesecutività sussiste solo in caso di segreto istruttorio, con decorrenza deitermini per l'opposizione per tutti dalla cessazione del segreto.Nella relazione illustrativa, si è chiarito che «Sotto il profilo terminologico,l'espressione “spettanze” si riferisce all'onorario, alle spese e indennità ditrasferta e alle spese per l'espletamento dell'incarico; l'espressione“magistrato” sostituisce quella di giudice e pubblico ministero» e che «Perquanto riguarda l'indennità di custodia, l'uso del decreto emesso da partedel magistrato che procede emerge dai principi generali ed è confermatodalla prassi; invece, nella norma originaria era il capo dell'ufficiogiudiziario competente ad emettere il decreto».L’art. 170 del d.P.R. 2002 disciplina, invece, l'opposizione al decreto dipagamento «emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode edelle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione inpristino», e - come evidenziato nella relazione di accompagnamento -apporta innovazioni rispetto alla previsione della norma originaria, ossial’art. 11 della legge n. 319 del 1980.La disposizione è stata modificata dal d.lgs. 150/2011, nel senso che «1.Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario delmagistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico didemolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali,compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150».Nella relazione illustrativa, si legge che è stata «estesa alle spese per lacustodia e alle spese per la demolizione e riduzione in pristino dei luoghiaffidata a imprese private» la procedura prevista dalla norma originariasolo per le spese di consulenza e una tutela giurisdizionale semplificata,aggiungendo che «la ratio dell'estensione, per finalità di riordino, è diprevedere una disciplina uguale di fattispecie analoghe, al fine di superarei contrasti giurisprudenziali creatisi nel vuoto normativo sull'indennità dicustodia».

Infatti, sulla mancata previsione nella disciplina del campionepenale relativamente all'impugnazione del decreto di liquidazione delcompenso al custode era sorto un contrasto giurisprudenziale conriferimento all'applicabilità o meno dell'art. 11 della l. n. 319 del 1980(disciplina di carattere speciale dettata in tema di liquidazione a periti,consulenti tecnici, interpreti e traduttori), che ha visto coinvolta anche laCorte costituzionale, la quale con la sentenza n. 38 del 1988 (soprarichiamata) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione dilegittimità costituzionale relativa all'art. 11, comma quinto, l. 8 luglio 1980n. 319.Va infine ricordato che, con la sentenza n. 19161 del 3 settembre 2009, leSezioni unite civili hanno statuito la natura civile della controversiaintrodotta con il procedimento di opposizione, ex art. 170 del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi eagli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onoraridovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato),indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia statopronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato damagistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazionedel ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta semprealle sezioni civili della Corte di cassazione.Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/20264.8.

Alcune pronunce di questo giudice di legittimità sono intervenute sugliartt.71 e 72 T.U. n. 115/2002, in varie questioni non relative direttamenteal tema che qui interessa.Sull’art.71 e sul termine di decadenza di cento giorni entro cui vapresentata dall’ausiliario del magistrato l’istanza di liquidazione delcompenso, in Cass., Sez. 2, n. 22030 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], si è chiarito che iltermine decorre dal momento del deposito della relazione, il quale segna ilcompimento delle operazioni.[OSCURATO:PERSONA]., Sez. 2, n. 4373 del 4 marzo 2015, si è poi precisato, in ordine alrapporto tra termine di decadenza e termine di prescrizione, chesolamente nel caso in cui l'ausiliario (un consulente tecnico della Procuradella Repubblica nell’ambito di un procedimento penale) formulitempestivamente la propria richiesta di pagamento nei termini di cuiall'art. 71 il relativo diritto rimane soggetto agli ordinari terminiprescrizionali, mentre, verificatasi la decadenza, lo stesso non puòinvocare l'ordinario termine di prescrizione per aggirare l'applicazione dellenorme di legge in tema di decadenza e che sono soggette al termine didecadenza di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, tutte le spettanzedell’ausiliario del magistrato, compresi i rimborsi delle spese autorizzateper remunerare l'attività di soggetti terzi di cui si avvalga.[OSCURATO:PERSONA]., Sez.2, n. 18797 del 4 luglio 2023, si è affermato, a proposito diun decreto di liquidazione a favore di un consulente tecnico d’ufficio, chela decadenza stabilita dall’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 hafunzione di ordine pubblico processuale, in quanto «Con la pronuncia chechiude il processo, il giudice deve, infatti, anche decidere definitivamente,in applicazione del principio di soccombenza, su quale parte gravi l’oneredelle spese anticipate per il pagamento del compenso preventivamenteliquidato all’ausiliare» e quindi «la tempestiva presentazione delladomanda di liquidazione, prescritta dall’art. dall’art. 71, comma 2, cit.,può riverberare i suoi effetti anche sulla sollecita definizione delNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026processo».

Si è affermato il seguente principio di diritto: «In tema dispese di giustizia, la previsione del secondo comma dell’art. 71 del d.P.R.n. 115 del 2002, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanzedeve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dalcompimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionalescansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conosceretempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, operaper tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulentetecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente,in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimentodi atti, che il magistrato può nominare a norma di legge».Va menzionata anche Cass., Sez. 1, n. 8221 dell’11 aprile 2011, che haescluso l'applicazione del termine di decadenza, di cui all’art.71, comma 2,nei confronti del commissario giudiziale nella procedura di concordatopreventivo, ritenendo meglio corrispondente alla posizione ricoperta ladefinizione (elaborata dalla dottrina) di «ausiliario della giustizia» e «nondi ausiliario del giudice delegato», non essendo l’attività svoltariconducibile a nessuna delle fattispecie di cui agli artt. 61 e ss. c.p.c. enon potendosi considerarsi neppure come esperto in una determinata arteo professione o come persona idonea, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., da cui ilgiudice si faccia assistere, nei casi previsti dalla legge, nel compimento dicommissario giudiziale come del curatore è prevista direttamente dallalegge, che ne disciplina i poteri, sicché si tratta di organo normale enecessario della procedura, cui fanno dunque difetto quei caratteri dioccasionalità e temporaneità che sono propri degl'incarichi conferiti agliausiliari del giudice, con la conseguenza che la legge fallimentare, inquanto lex specialis, prevale su quella generale dettata dal d.P.R. 30maggio 2002, n. 115 in tema di ausiliari della magistratura.Conseguentemente, al procedimento di liquidazione del compenso di taliNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026figure di ausiliari di giustizia non è applicabile neppure la disposizione dicui all'art. 71, comma 2, del d.P.R. cit., ai sensi del quale la relativaistanza dev'essere proposta, a pena di decadenza, entro cento giorni dalcompimento delle operazioni.La figura di «ausiliario di giustizia» è stata applicata anche in Cass., Sez.5, n. 23620 dell’11 novembre 2011 (in una controversia tributariariguardante la contabilizzazione o meno ai fini IRPEG/ILOR dei canonilocativi riscossi, invece, dal custode) al custode di immobile sottoposto asequestro giudiziario civile ex art.670 c.p.c., essendo un privato che inseguito al provvedimento del giudice viene incaricato di un pubblico ufficiotemporaneo, che deve esercitare, imparzialmente, come "longa manus"degli organi giudiziari, ancorché con una certa autonomia (si è ritenuto,respingendosi un ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che, essendo i fruttidell'immobile, assoggettato a sequestro giudiziario, nella disponibilitàdell'ufficio cautelare, essi sono estranei rispetto all'imposizione fiscaleverso il mero intestatario dell'immobile stesso) .4.9.

All’esito di tale disamina, per dare risposta alla questione sottopostaall’esame di queste Sezioni unite, occorre evidenziare le seguenticonclusioni che ne derivano:- Il T.U. di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulle spese di giustizia,deliberatamente adottato al fine d'attuare un complessivo riordino e unacompleta razionalizzazione della materia, ha natura compilativa e le suedisposizioni non possono essere interpretate nel senso volto a determinaredelle modifiche incidenti sui diritti, sostanziali o procedimentali, rispettoalla situazione normativa precedente propria delle diverse sotto-materie,essendo stato effettuato l'intervento di «riordino normativo» sulla basedell'art. 7 legge n. 50/1999, n. 50, modificato dall'art. 1 legge n.340/2000, che ha conferito al Governo la delega per la emanazione ditesti unici e di regolamenti di delegificazione (art. 20 legge n. 59/1997)anche per le spese di giustizia.Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026- Tra i criteri direttivi individuati nella delega del 1999 assume rilievoquello previsto dalla lettera d), comma 2, dell' art. 7 cit.: «coordinamentoformale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di dettocoordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica esistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare illinguaggio normativo» e, alla luce di quanto chiarito dalla CorteCostituzionale, il coordinamento delle disposizioni vigenti non può essere«solo formale» «se l’obiettivo è quello della coerenza logica e sistematicadella normativa riordinata», potendo il testo unico «innovare perraggiungere la coerenza logica e sistematica», ma entro i limiti già segnatida principi generali esistenti, vale a dire i principi già posti dal legislatore,«non essendo necessario che sia espressamente enunciato nella delega ilprincipio già presente» (potendo, ad es., esso ricavarsi dal diritto vivente).- [OSCURATO:PERSONA] ha innovato sicuramente con l’introduzione delladisposizione di cui all’art. 72 del T.U., domanda di liquidazione di accontidell’indennità di custodia, che, come si evince dalla tavola dicorrispondenza allegata al T.U., è disposizione del tutto nuova introdottacon rango regolamentare e con l'obiettivo di uniformare - come si leggenella relazione illustrativa del testo unico - la disciplina del custode aquella relativa al custode nel sequestro amministrativo ex art. 12 deld.P.R. n. 571 del 1982 (che non prevede alcun termine di decadenza,applicandosi l’ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dallacessazione della custodia), ponendo esplicitamente anche per il custodegiudiziario penale e civile la regola della liquidazione «alla fine», in mododa risolvere l’ulteriore querelle sulla decorrenza del termine prescrizionale(vedasi Cass. Pen.

S.U. del 2002), il che, pertanto, giustificherebbe untrattamento autonomo del compenso spettante al custode giudiziario aisensi degli artt. 58 e 59 dello stesso decreto.- L’art.71, norma di rango legislativo, il cui secondo comma contempla iltermine di decadenza per la domanda di liquidazione delle spettanze degliNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026ausiliari, deriva invece (vedasi Tavola di comparazione allegata al TestoUnico e relazione illustrativa) dagli artt. 17 r.d. n. 2701/1865, relativo aindennità testimoni, e dagli artt.24 e 27 r.d. n. 1043/1923, relativi sempreindennità a testimoni, periti, giurati, ufficiali giudiziari, interpreti,traduttori, magistrati e cancellieri), che ha abrogato e sostituito.- [OSCURATO:PERSONA] illustrativa non si evince la discussa estensione dellaprevisione decadenziale al custode giudiziario, anzi chiaramente, essaprecisa che si provvedeva a una mera riformulazione degli articolioriginari, superando l’ambiguità terminologica del doppio termine diprescrizione presente nel testo dell’art.24 r.d. 1043/1923.- Il custode è ausiliario del giudice ma diverso dagli altri, in quanto il suoausilio non viene richiesto dal giudice al fine di acquisire un contributo allaformazione di un sapere tecnico-scientifico in vista della soluzione di unacontroversia, ma è necessario per lo svolgimento di un’attività di carattereesecutivo, conservativa del bene e – ove richiesto dalla natura dello stessoe sotto la direzione del giudice – anche di amministrazione, per tutta ladurata del procedimento, e il nuovo art.3 del T.U., norma di rangoregolamentare, definitoria, ricalca il testo dell’art.68, comma 1 (vedasiCass., Sez.3, n. 1887 del 29 gennaio 2007), c.p.c., in merito al quale si ècomunque sempre operata una distinzione degli ausiliari “altri” rispetto alcustode e agli ausiliari tradizionali.- Il suo compito (di conservazione e amministrazione) consiste inun’attività che non si espleta in un unico atto e si esaurisce con lacessazione dell’attività stessa (art.72 T.U.).- La figura del custode giudiziario non è tipica, ma atipica e in essaricadono molti incarichi definiti in altro modo dalle norme [a solo titoloesemplificativo, nel processo civile: a) custode beni, mobili o immobili,pignorati nell’espropriazione; b) custode di beni oggetto di sequestroconservativo, ex art.671 e ss. c.p.c., e giudiziario, ex art.670 c.p.c., c)amministrazione giudiziaria di immobile, ex art.592 e ss. c.p.c. sempre nelNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026processo di esecuzione; d) nel codice della crisi e dell’insolvenza variefigure cui sono demandati i compiti di custodia; e) nel codice dellaproprietà industriale, art. 137, comma 4, c.p.i. (sequestro beni diproprietà industriale); f) art. 64 d.P.R. 602/1973 (in tema riscossioneimposte sui redditi); g) le altre figure descritte nella memoria del P.G; nelprocesso penale: a) sequestro penale di prevenzione, d.lgs. 159/2011,[OSCURATO:PERSONA] (art.22 e 42 e 43); b) sequestro penale preventivo, aisensi dell’art.321 c.p.p. (per prevenire aggravamento conseguenze reato);c) sequestro penale conservativo (art.317 c.p.p.), sequestro penaleprobatorio (art.253 c.p.p.); d) sequestro amministrativo, d.P.R. n.571/1982, attuativo l.698/1981 (in ambito di contravvenzioni].- Al di là della natura omnicomprensiva o meno della definizione diausiliare del giudice di cui all’art. 3 del T.U. (che è anch’essa normaregolamentare), è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] n. 115 del 2002 ad avereespressamente differenziato le due categorie ai fini del trattamentoeconomico vale a dire della liquidazione degli onorari e dell’indennità.Si deve quindi ritenere che non possa evincersi un principio informatoredella materia, anteriormente all’entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] n. 115del 2002, a cui il Governo si sia dovuto attenere, modificando così lanormativa primaria vigente per renderla coerente allo stesso, in tema didecadenza del custode giudiziario, alla luce sia della disciplina esistenteante [OSCURATO:PERSONA] 2002 sia dell’interpretazione data dalla Cassazionepenale delle Sezioni Unite (nel 2002, con riferimento, quanto ai custodi,esclusivamente al termine di prescrizione) sia della Corte Costituzionale(con la sentenza n. 230/1989).Quanto al rinvio che la legge di delegazione n. 50 del 1999 opera ai criteria loro volta contenuti nell’art. 20 della legge n. 59 del 1997, al comma 5,si fa espressa menzione dell’effetto di «semplificazione dei procedimentiamministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi ostrumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delleNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026amministrazioni intervenienti...» e, secondo una dottrina costituzionalista,la disposizione si dovrebbe intendere riferita a criteri valevoli solo per lenorme regolamentari, oggetto di riordino conformemente ai criteri dellariduzione dei tempi e della semplificazione procedimentale, e non perquelle di rango legislativo (quale quella in esame dell’art.71), oggetto diriserva di legge, che dovevano essere solo interessate da uncoordinamento formale e riordino delle diverse disposizioni di un datosettore (oggetto quindi di una raccolta organica in unico testo e non diinterventi innovativi della loro portata normativa).Si deve, inoltre, osservare che la materia della decadenza legaledall’esercizio di un diritto è coperta da riserva di legge e le relative normeche comminano la decadenza sono per costante giurisprudenza di strettainterpretazione, proprio in quanto introducono limiti alla tutela di undiritto.La decadenza non è causa generale di estinzione dei diritti, a differenzadella prescrizione, e pertanto ha un ambito applicativo ristretto ad unaserie di specifiche ipotesi, previste dalla legge (decadenza legale).

Ilfondamento della decadenza è stato individuato nella necessità obiettivadel compimento di particolari atti, entro un termine perentorio stabilitodalla legge (o dai privati, per quella convenzionale) indipendentementedalle circostanze che abbiano determinato l'inutile decorso del tempo(Cass. Sez.

Un., n. 2690 del 21 agosto 1972).

La decadenza dipendeunicamente dal fatto oggettivo della mancanza di esercizio del diritto neltempo stabilito ed è ispirata alla esigenza di limitare nel tempo l’eserciziodi un diritto quando ciò sembri conveniente ad un interesse superiore, nelcaso di decadenza legale, o individuale, nel caso di decadenzaconvenzionale.

Per il principio della non applicabilità in via analogica dellenorme in materia di decadenza, che sono di stretta interpretazione sipossono menzionare: Cass. n. 32154 del 12 dicembre 2018; Cass. n.26845 del 25 novembre 2020; Cass. n. 30490 del 28 ottobre 2021; Cass.Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026n. 10077 del 16 aprile 2025, che, in conformità a Cass. n. 35287 del 18dicembre 2023, in tema di opposizione a decreto liquidazione indennizzoex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 (cd.

«acquisizione sanante»), haribadito che non sono, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive eanalogiche di norme che condizionano l'esercizio del diritto di azione conriferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamenteprevisti dalla legge e che quindi il termine perentorio previsto dall'art. 54,comma 2, del d.

P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29,comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima definitivadell'indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alladeterminazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivoadottato a norma dell'art. 42-bis del d.

P.R n. 327 del 2001, con laconseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltàdi contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale neltermine ordinario di prescrizione.In definitiva, l’estensione ai custodi del termine di decadenza previsto pergli altri ausiliari del giudice non risulta rispondente al criterio, cui èimprontato il Testo unico sulle Spese di Giustizia, del coordinamentoformale del testo delle disposizioni vigenti, per garantire la coerenza logicae sistematica della normativa riordinata.5.

Per quanto sopra esposto, il ricorso va respinto.Deve essere affermato il seguente principio di diritto: «Il termine didecadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delleindennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71,comma 2, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 115, non si applica alla domanda diliquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvedeunicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizionedecennale di cui all’art. 2946 cod. civ.».In considerazione della intrinseca complessità della questione di massimaoggetto di contrasto giurisprudenziale, ricorrono motivi per laNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio dilegittimità.Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. n. 1778 del2016, nonché Cass. n. 31629/2023, Cass. n. 11965/2022, Cass. n. 20682del 2020, Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 14566 del 2021, Cass. n.24971).

P.Q.MRigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte delMinistero ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato aisensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili l’11novembre 2025L’estensoreGiulia IofridaIl PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
getto del ricorso»;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], per il Ministero ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA],per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il controricorrente.Il Tribunale di Locri, Sezione civile, con ordinanza n. 1614 del 28/3/2023,ha accolto parzialmente l’opposizione, ex art.170 d.P.R. n. 115 del 2002,promossa dal custode [OSCURATO:PERSONA], titolare della Ditta AZ [OSCURATO:PERSONA],avverso quattordici decreti emessi dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA](di seguito, GIP) presso il medesimo Tribunale di declaratoria di «nonluogo a provvedere» su altrettante istanze di liquidazione dell’indennitàper l’attività svolta di custode/depositario di autovetture.I veicoli erano stati sottoposti a sequestro penale da parte della Procuradella Repubblica, per intervenuta decadenza dal relativo diritto ex art. 71,comma 2, del d.P.R. 115 del 2002: secondo il GIP, il custode dovevaessere considerato a tutti gli effetti ausiliario del magistrato, cosìrientrando tra coloro che sono soggetti a decadenza dal diritto allaremunerazione per l’attività svolta se non richiedono il compenso entro100 giorni dalla cessazione dell’incarico.Il Tribunale ha ritenuto non condivisibile l’interpretazione del dispostodell’art. 71 cit. recepita dal GIP, sia pure riconoscendola aderente a unrecente arresto della giurisprudenza civile di legittimità (Sez. 2, n. 21482del 2019), che ha formulato un giudizio opposto rispetto al diversoNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026orientamento interpretativo delle sezioni penali (espresso, tra le altre, daSez. 4, n. 113 del 28/10/2005 e da Sez. 4, n. 6715 del 10/12/2004).Il Tribunale di Locri ha condiviso l’interpretazione seguita dallagiurisprudenza penale di legittimità, che ha preso in considerazione lacomplessiva disciplina in materia contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese diGiustizia, d.P.R. n. 115/2002. Ha pertanto valorizzato: a) la naturaeccezionale delle norme sulla decadenza, non applicabili oltre i casiespressamente previsti, ai sensi dell'art. 14 disp. sulla legge in generale(cfr., Cass. civ., Sez. lav., 28/09/2006, n. 21032); b) la costantedifferenziazione, nell’ambito degli ausiliari del giudice della figura delcustode giudiziario, c.d. passivo, con compiti di mera conservazione deibeni sequestrati, anche e proprio in materia di indennità; c)l’individuazione con l’art. 3 del d.P.R. n. 115/2002 di categorie autonomedi ausiliari, salvo espressa indicazione contraria, dovendo intendersil’espressione ivi usata di «idoneità al compimento di atti» riferita non adamministrazione attiva dei beni sottoposti a vincolo anche mediante ilcompimento di atti negoziali; d) la previsione di una norma distinta nelTesto Unico per disciplinare l’indennità di custodia (art. 72 del medesimod.P.R. 115), che non prevede termini di decadenza; e) l’assenza nel codicedi procedura penale, rilevante nella fattispecie, di disposizioni analoghe aquelle di cui agli artt.61-68 c.p.c., dovendosi valorizzare la previsione dicui all’art. 259 c.p.p. che, lungi dall’assimilare il custode ad un ausiliariodel giudice o del PM, lo considera fungibile agli uffici di cancelleria o disegreteria.Il Tribunale, premessa la non applicabilità alla liquidazione dell’indennità dicustodia del termine di decadenza di cui all’art.71, comma 2, d.P.R. n.115/2002, ha ritenuto prescritte alcune pretese, in applicazione delprincipio affermato dalle Sezioni Unite Penali con la sentenza n. 25161 del24/04/2002, per decorso del termine ordinario decennale decorrente daNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026ogni singolo giorno (non essendo configurabile una prestazione periodica,con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione), eha liquidato la complessiva somma di € 10.271,18, oltre IVA se dovuta,per le attività di custodia di autovetture.Avverso la suddetta pronuncia, il Ministero della Giustizia ha propostoricorso per cassazione, notificato il 27/4/2023, affidato a un motivo, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], che ha resistito con controricorso.La causa è stata tabellarmente assegnata alla Prima Sezione civile diquesta Corte.In vista della pubblica udienza in Prima civile, il P.G. ha depositatomemoria, chiedendo il rigetto del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.A seguito di ordinanza interlocutoria della Prima Sez. civile n. 15046 del4/6/2025, all’esito di pubblica udienza, la causa è stata rimessa condecreto della Prima Presidente a queste Sezioni UniteIl P.G. ha depositato nuova memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.Parte controricorrente ha depositato altra memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il Ministero della Giustizia lamenta con l’unico motivo violazione e falsaapplicazione degli articoli 3, 71, 72 e 168 d.P.R. n. 115 del 2002 e 14disp. sulla legge in generale, con riferimento all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., laddove il Tribunale di Locri ha ritenuto inapplicabile il termine didecadenza di 100 giorni alla liquidazione del compenso del custodenominato dal giudice penale.In sintesi, il Ministero ritiene maggiormente condivisibile il diversoorientamento della giurisprudenza civile di legittimità, secondo cui laprevisione distinta di cui all’art. 72 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Domandadi liquidazione di acconti dell’indennità di custodia) non può essere isolatadall’intero contesto del testo unico che non fornirebbe elementi perdifferenziare il regime dei compensi degli ausiliari del giudice, ritenendoNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026contrastante l’avversata interpretazione dell’art. 71 del T.U. “SpeseGiustizia” (riproduttivo del disposto dell’art.24 del r.d. n. 1043 del 1923),con i principi direttivi della legge delega n. 50 del 1999.La difesa del Ministero ricorrente ha depositato memoria, richiamando unarecente nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzionegenerale degli affari interni - Ufficio I - Servizi relativi alla Giustizia civiledel 5 aprile 2024 (resa su quesito posto dal presidente della Corted’appello di Napoli a seguito di rilievo della [OSCURATO:PERSONA] delloStato), allegata, ribadendo come non possa trovare giustificazione, allastregua dell’art.3 Cost., una disciplina differenziata in relazione al terminedi presentazione dell’istanza di liquidazione al giudice.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, deducendo, in via gradata,la natura «incolpevole» della decadenza, determinata dalla circostanza percui quasi tutte le istanze di liquidazione erano state depositate nel rispettodei 100 gg in segreteria e/o cancelleria in forma cartacea (come da prassiinvalsa nei primi anni di operatività della piattaforma “SIAMM”) e rimasteinevase, sicché - su suggerimento dell’Ufficio di Procura - erano statereiterate ed inserite nel “SIAMM” (in ragione di ciò, il Giudicedell’opposizione aveva disposto a cura dell’opponente il deposito di copiedelle richieste di liquidazione, verbale di sequestro con affidamento alcustode e della comunicazione del dissequestro o confisca al custode, dacui «emerga il termine dell’attività di custodia»), quando erano da pocodecorsi i cento giorni di cui all’art.71 del d.P.R. n. 115, ragione per cuierano rigettate dal GIP con i decreti opposti.3. Il Procuratore Generale, in memoria, ha concluso per il rigetto delricorso e l’affermazione del seguente principio di diritto: «il termine didecadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delleindennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71,comma 2, d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 115, non si applica alla domanda diNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvedeunicamente il successivo art. 72».Nella precedente memoria del 2/5/2025, il P.G. ha rilevato che il custodegiudiziario è inquadrabile nell’ampio genus degli ausiliari del magistrato,ma si differenzia dalle altre figure espressamente menzionate nel Capo III,per la particolarità del suo incarico, in quanto il custode con la sua attivitànon contribuisce in alcun modo ad arricchire la conoscenza del giudice,essendo incaricato di conservare un bene dal pericolo di deterioramento odi dispersione o di distrazione cui esso potrebbe andare incontro nel tornodi tempo, sovente assai lungo, di durata del processo, penale o civile. Lafigura del custode giudiziario non è dunque tipica, ma atipica ed in essaricadono molti incarichi definiti in altro modo dalle norme.La procura generale ha quindi proposto con diffusa esposizione una letturarestrittiva dellart.71, comma secondo, T.U. sulle Spese di Giustizia, cheintroduce una decadenza all’esercizio di un diritto.Il P.G. ha poi aggiunto l’argomentazione circa la natura del [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia, emanato in attuazione della delega di cui all’art.7, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 50, in forza della quale il legislatore delegato aveva ilsolo mandato di coordinare ed armonizzare la disciplina previgente, senzaintrodurre innovazioni non necessarie a tale scopo (Corte cost. 212/2003;53/2005), se non quelle necessarie per garantire la coerenza logica esistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare illinguaggio normativo (art. 7, comma 2, lett. d), l. delega). Diconseguenza, fra le innovazioni consentite al legislatore delegato, ai finisopra citati, non poteva essere compresa una nuova ipotesi di decadenzadai diritti soggettivi del custode giudiziario, in precedenza non prevista inalcun modo dalle norme che il testo unico doveva, unicamente, coordinareed armonizzare.4. Nel presente giudizio di legittimità si controverte sull’applicabilità omeno, a un’istanza del custode di liquidazione dell’indennità, del termineNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026di decadenza (100 giorni dal compimento delle operazioni), previstoall’art.71, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002.[OSCURATO:PERSONA] unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia dispese di giustizia, approvato con d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nellaParte II, dedicata alle Voci di spesa, Titolo XIII, “Domanda di liquidazionee decadenza”, contempla due articoli, 71 e 72.L’art.71, “Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni,ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte”, recita: «1. Leindennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loroaccompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative alcompimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui altitolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sonocorrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autoritàcompetente ai sensi degli articoli 165 e 168. 2. La domanda è presentata,a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza,o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese perl'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsiduecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento diviaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato. 3. In caso di pagamentoin contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entroduecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo177».L’art.72, “Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia”,recita: «1. L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode,successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autoritàcompetente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati accontisulle somme dovute».Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/20264.1. Occorre anzitutto esaminare l’orientamento restrittivo sulla portatadell’art.71, comma 2, d.P.R. 115/2002 (nel senso della non applicabilitàall’indennità di custodia).Il Tribunale di Locri, su opposizione, ex art.170 d.P.R. n. 115 del 2002, delcustode avverso decreti GIP di «non luogo a provvedere» sull’istanza diliquidazione dell’indennità, in quanto tardivamente presentata, ha ritenutonon operante il termine di decadenza.Il Ministero della giustizia sostiene che, stante l’equiparazione del custodeagli altri ausiliari del giudice, il termine di decadenza dovrebbe ritenersi,nella fattispecie, pienamente operante.L’orientamento interpretativo degli artt.71 e 72 del d.P.R. n. 115/2002richiamato in senso adesivo nell’ordinanza impugnata del Tribunale diLocri è espresso in Cass. pen., Sez. 4, 22 febbraio 2005, n. 6715 e Cass.pen., Sez. 4, 5 gennaio 2006, n. 113 (e anche Cass. pen., Sez. 4, 4novembre 2005 n. 40177, non citata nell’ordinanza impugnata). Esso hadifferenziato la disciplina dei compensi dei periti, da quella dei custodigiudiziari, non estendendo a questi ultimi il termine di decadenza di centogiorni, essendo l'art. 71 del citato testo legislativo, che ripropone il r.d. n.1043 del 1923, art. 24, norma di carattere eccezionale rispetto a quelledel codice civile che regolano la prescrizione per cui si applica solo allefigure di ausiliari colà espressamente richiamate.In dette pronunce, in sede penale, si afferma, anzitutto, la naturameramente compilativa del testo unico sulle spese di giustizia di cui d.P.R.n. 115 del 2002. Si fa richiamo al Cass. Sez. Un. Pen. n. 19290 del 25febbraio 2024 e a Corte Costituzionale n. 212 del 2003 (con la quale, inpunto di procedimento giurisdizionale di conversione delle penepecuniarie, con particolare riguardo alla relativa competenza, sottratta dadisposizione del T.U. n. 113/2002, Testo unico delle disposizioni legislativein materia di spese di giustizia, al magistrato di sorveglianza e, in viagenerale, attribuita al giudice dell'esecuzione, si è ritenuta la modificaNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026della competenza, materia coperta da riserva assoluta di legge, viziata daeccesso di delega ex art.79 Cost.).Ulteriore conferma di tale interpretazione è stata tratta dall’esame della«tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari», in calce al T.U., allegata, da cuiemerge che l’art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 corrisponde all'articolo 17del r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701 (riferito all'indennità accordata aitestimoni nel processo penale), all'articolo 27, secondo comma, del r.d. 3maggio 1923, n. 1043, riferito all'indennità di trasferta dei magistrati e deifunzionari di cancelleria, nonché agli onorari dei periti, interpreti etraduttori, ed all'articolo 24 del medesimo r.d. n. 1043 del 1923, cheistituì il termine di decadenza in relazione al «diritto agli onorari e alleindennità stabiliti negli articoli precedenti».Si è rilevato poi che già all'art. 3 del [OSCURATO:PERSONA] n. 115/2002, nel fornirela definizione dell'«ausiliario del magistrato», il legislatore ha distinto «ilperito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altrosoggetto competente in una determinata arte o professione» da altrosoggetto «comunque idoneo al compimento di atti» e tale differentedisciplina si conferma negli artt.107 (che riguarda gli effettidell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato), 155 e 156 (cheriguardano le spese relative alla procedura di vendita di beni sequestrati econfiscati) del medesimo T.U., nonché nella disciplina delle indennitàspettanti, in quanto, mentre le indennità di custodia sono disciplinate, conspecifici criteri, dagli artt. 58, 59, 72 e 276 testo citato, le indennitàspettanti a testimoni, interpreti ed agli altri ausiliari sono disciplinate dagliartt. 49 e segg., 71 e 275 del [OSCURATO:PERSONA] citato.L’art.71 non potrebbe interpretarsi in via estensiva (quanto al termine didecadenza) in forza di una nozione omnicomprensiva del termine«spettanze» riferita al compenso di tutti di ausiliari del giudice (compresi icustodi), obiettandosi che identico lemma («spettanze») si rinvieneNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026nell’art. 49 (Elenco delle spettanze) che, al comma 1, stabilisce: «Agliausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e disoggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute perl'adempimento dell'incarico», e che dunque non riguarda i custodi e che lostesso lemma appare nel comma 1 dell'art. 168 del d.P.R. (Decreto dipagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità dicustodia) ove, appunto, si usano, separatamente, le espressioni«spettanze agli ausiliari del magistrato» e «indennità di custodia».Quindi la disposizione dell'art. 71 testo citato - in specie, quella cheriguarda il tema della decadenza del diritto degli ausiliari del magistrato apercepire le indennità loro spettanti in caso di ritardo nella presentazionedella relativa istanza -, nella sua interpretazione logico-sistemica, incoerenza con le altre disposizioni del testo unico, riguarderebbe solo gliausiliari del giudice, non anche il custode, che costituisce una specificacategoria di ausiliario del magistrato.Come si evince pure dalla stessa «tavola di comparazione» - che sul puntonulla dice - non esisteva prima una disciplina specifica per lapresentazione della domanda di liquidazione dell’indennità dovuta aicustodi, tanto che era oggetto di numerosi contrasti dottrinali egiurisprudenziali sia in ordine all’autorità competente ad emettere ilprovvedimento sia con riferimento alle modalità ed alle tariffe applicabili(cfr. Corte cost, n. 230 del 1989) sia ai mezzi di impugnazione del decretodi liquidazione (cfr. Corte cost. n.38 del 1988).All’indennità di custodia si dovrebbe quindi – secondo la tesi dellepronunce di questa Corte in sede penale del 2005-2006, condivise dalTribunale di Locri - applicare il successivo art. 72, disposizione nuova e dirango regolamentare, che è stata introdotta con l'obiettivo di uniformare -come si legge nella relazione illustrativa del [OSCURATO:PERSONA] - la disciplina aquella relativa al custode nel sequestro amministrativo (l'articolo 12 deld.P.R. n. 571 del 1982), ponendo esplicitamente la regola dellaNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026liquidazione alla fine, anche per risolvere l’ulteriore querelle sulladecorrenza del termine prescrizionale, e che non fa riferimento alcuno adecadenze, per cui del tutto arbitrario sarebbe estendere al custode unadisciplina espressamente dettata per una diversa categoria di ausiliari.Detta norma, inoltre, richiama anche l'art. 168 dello stesso T.U. che, conriferimento al decreto di pagamento emesso dal magistrato, evoca,tenendole distinte, la «liquidazione delle spettanze agli ausiliari delmagistrato» e la liquidazione «dell'indennità di custodia».4.2. Nell’ordinanza interlocutoria n. 15047 del 2025, è ampiamentericostruita la tesi favorevole all'applicazione del termine di decadenzaanche ai compensi spettanti al custode giudiziario.Gli opposti orientamenti della giurisprudenza penale e civile sulla figuradel custode, si sono dunque tradotti in statuizioni divergenti sulle modalitàdi liquidazione dei relativi compensi: secondo la giurisprudenza penale, ildiritto al pagamento del custode soggiace solo al termine di prescrizioneordinario, mentre, per la giurisprudenza civile, espressa nelle pronunce2019, 2023 e 2025, esso è soggetto anche al termine di decadenza di 100giorni dalla notificazione del provvedimento che definisce il sequestro odalla conclusione della custodia.4.3. Occorre compiere una breve disamina della disciplina dell’indennità dicustodia ante [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese di Giustizia del 2002 e degliinterventi. della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite penali e civili.Anteriormente all’entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] suddetto, si è sempredistinta la normativa applicabile ai compensi dei custodi di beni sottopostia sequestro penale rispetto alla disciplina (legge n. 319/1980) relativasolo agli ausiliari del giudice aventi una particolare qualificazioneprofessionale (in tal senso, Cass. pen., Sez. 3, 3 novembre 1993, n. 2308,Cass. pen., Sez. 4, 21 giugno 1994, Cass. pen, Sez. 1, 30 gennaio 1998n. 548, Cass. civ., Sez. 1, 23 aprile 1997 n. 3545).Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026La stessa Corte Costituzionale (ordinanza n. 38 del 19 gennaio 1988), neldichiarare la manifesta infondatezza di una questione di legittimitàcostituzionale sollevata a proposito della diversità di disciplina riservata aicustodi rispetto ai «periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori» per leoperazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (art.11, quintocomma, legge n. 319/1980), ha affermato che, in materia processuale, èconsentito al legislatore di prevedere procedimenti differenziati e diregolare in modo non rigidamente uniforme i modi della tutelagiurisdizionale, a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentalidi garanzia ed effettività della tutela giurisdizionale, e che la differentedisciplina non contrasta con il dettato costituzionale, perché al custode ècomunque assicurata una tutela «diversa ma non deteriore rispetto aquella riservata ai diritti degli altri ausiliari del giudice», essendo esperibileavverso il decreto di liquidazione del compenso una impugnazione idoneaad introdurre un giudizio ordinario di cognizione anche sul merito delladomanda creditoria, con l'osservanza della regola del contraddittorio.Nella sentenza n. 230 del 1989, la Corte Costituzionale ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art.5 legge n. 836/1965, in punto dicompenso irrisorio liquidato al custode di beni sottoposti a sequestropenale rispetto ai custodi di beni sottoposti a sequestro amministrativo,osservando che il riconoscimento di un'indennità di custodia, distinta dalrimborso delle spese di conservazione, finalizzata a compensare l'attivitàpropria del custode quale incaricato dell'esercizio di funzioni a caratterepubblicistico e investito di responsabilità, sia civile che penale, verso leparti private e soprattutto verso l'autorità giudiziaria che lo ha nominato,deve rispondere all’esigenza «di non assegnare alla stessa un contenutodel tutto irrisorio e puramente simbolico, oltreché ingiustificatamentediverso da altre situazioni sostanzialmente analoghe» e sottolineando che,tra l'attività del custode di un bene sottoposto a sequestro penale e quelladel custode di un bene sottoposto a sequestro amministrativo, non è datoNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026riscontrare alcun ragionevole motivo che possa giustificare il diversoregime oggi esistente, essendo l'attività ontologicamente identica inentrambe le ipotesi. Quindi, nella sentenza n. 230 del 1989, la CorteCostituzionale ha evidenziato la non diversità di regime tra custode nelsequestro penale e del custode nel sequestro amministrativo di cui ald.P.R. 571/1982 (non abrogato e vigente attualmente), nel quale, giovaprecisare, non è previsto un termine di decadenza.Nel caso del compenso per il custode, la disciplina positiva non dettavaalcuna disciplina in ordine ai momenti in cui il pagamento può avvenire,salva la possibilità del pagamento di una anticipazione.Riguardo all’indennità di custodia si è, in effetti, sempre discusso solodell’applicazione o meno di un termine di prescrizione quinquennale di cuiall'art. 2948 n. 4 c.c., in luogo di quello ordinario decennale, essendooggetto del dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, se la fattispeciecostitutiva del diritto al compenso del custode si perfezionassecompiutamente allo scadere dell'unità di tempo presa in considerazione ose invece, essa si perfezionasse solo al momento della restituzione, allafine del rapporto.Con l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 268 del 1991 è statadichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 24, primo comma, r.d. 3 maggio 1923, n. 1043,sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., osservandosi che il diverso terminedi prescrizione degli onorari e, rispettivamente, delle tasse per indennitàdi trasferta dovute ai periti non viola l'art. 3 Cost., trattandosi di situazioninon omogenee in quanto diverse sono le modalità di liquidazione degli unie delle altre, occorrendo, per gli onorari, la prescritta documentazionedegli interessati, mentre, per le indennità, la tassazione avviene d'ufficioda parte del giudice che ha disposto la comparizione del perito.Con la sentenza delle Sezioni Unite Penali n. 25161 del 24/04/2002, èstato poi affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto del custodeNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale alcompenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di dirittoprivato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a unaprestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno,sicché è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singologiorno, a meno che nel provvedimento di conferimento dell'incarico siastabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi intal caso ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguenteapplicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art.2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad annoo in termini più brevi».Le Sezioni Unite penali sono intervenute nella materia del compensodovuto al custode di cose sequestrate nell'ambito di un procedimentopenale, risolvendo il contrasto di giurisprudenza relativo al termine diprescrizione del relativo diritto ed alla sua decorrenza in costanza delrapporto di custodia. Si è anzitutto chiarita la pubblica funzione assolta dalcustode giudiziario, ausiliario del giudice, e si è affermato che il custodeha diritto al compenso e il relativo credito del custode è commisurato alladurata del rapporto, trattandosi di attività continuativa, ma non sonopreviste scadenze periodiche alle quali il compenso debba essere pagato,e pertanto deve trovare applicazione, non la prescrizione quinquennale dicui all’art. 2948 n. 4 c.c. ma, la ordinaria prescrizione decennale (art.2946 c. c.), non configurandosi, stante il rilievo pubblicistico della funzionesvolta, una eccezione di prescrizione, potendo la stessa essere rilevatad’ufficio.Quanto alla decorrenza della prescrizione, le Sezioni Unite penali del 2002,in applicazione dell'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia adecorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, hanno ritenutoche dovesse aversi riguardo ad ogni singolo giorno, atteso che la disciplinapositiva non assoggetta(va) l’indennità giornaliera spettante al custode diNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026cose sottoposte a sequestro penale «ad alcun termine di pagamento cheimpedisse la decorrenza del diritto alla sua percezione», salva lapossibilità del pagamento di acconti, sicché «l'obbligazione allacorresponsione del compenso non ha termine e può essere esatta ancheimmediatamente (art. 1183 c.c.) maturando in riferimento ad ogni singologiorno».Secondo la disciplina vigente al momento dell’arresto delle Sezioni Unitepenali, infatti, non era previsto quando e da chi potesse o dovesse esserefatta la liquidazione del compenso al custode giudiziario nel sequestropenale, diversamente da quanto previsto per i sequestri collegati alleinfrazioni amministrative.[OSCURATO:PERSONA] del 2002 ha inteso, nell’art.72, proprio nell’ottica dellaperfetta equiparazione al custode nel sequestro per sanzioniamministrative, esplicitata nella relazione di accompagnamento,prevedere espressamente che il diritto al compenso del custode matura«alla cessazione della custodia», salvo la possibilità di chiedere acconti.Da evidenziare, in tema di indennità di custodia di veicoli sottoposti asequestro amministrativo, sotto la vigenza dell’art.12 d.P.R. n. 571/1982,che le Sezioni Unite civili (Cass. Sez. Un. n. 16755/2014) hanno ritenutoche il diritto del custode alla liquidazione ed al pagamento delle sommedovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimentoche dispone la confisca, ovvero che sia stata disposta la restituzione dellecose sequestrate, e solo da tale momento inizia a decorrere il terminedecennale di prescrizione.4.4. Successivamente è entrato in vigore il [OSCURATO:PERSONA] «delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», emanato cond.P.R. 30 maggio 2002 n.115.L’art. 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, Delegificazione etesti unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge disemplificazione 1998 (come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembreNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/20262000, n. 340), ha delegato il Governo ad emanare testi unici intesi alriordino delle materie indicate nelle leggi annuali di semplificazione.L’art.7, comma 2, nella versione introdotta con la legge n. 340/2000,dispone: «Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie esettori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportuneevidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fineciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi disemplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decretolegislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 edell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, il Governo sidi legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo icriteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e successivemodificazioni;… d) coordinamento formale del testo delle disposizionivigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifichenecessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativaanche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;…».L'art. 1 della citata legge n. 50 del 1999 (legge di semplificazione perl'anno 1998) ha, a sua volta, previsto l'emanazione, in attuazione dell'art.20, comma 1, della legge 15 marzo 1997 n. 59, di regolamenti disemplificazione con riferimento a tre procedimenti che coprono l'interaarea delle spese di giustizia e sono indicati ai nn. 9, 10 e 11 dell'allegatoNel [OSCURATO:PERSONA] di cui al d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 del 2002 sonoconfluite le norme di legge, emanate con il decreto legislativo n. 113 del2002, e le norme secondarie, emanate con il d.P.R. n. 114 del 2002,entrambi con la stessa data.Per gli aspetti procedurali e organizzativi l’obiettivo della lorosemplificazione è stato perseguito anche attraverso un’incisivaNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026delegificazione, essendosi rimessa una parte della disciplina allo strumentoregolamentare.L’opera di riordino e di armonizzazione ha comportato l'abrogazione di 94testi normativi, di cui 70 di livello primario e 24 di livello regolamentare(Parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, Adunanza 21/1/2002).Di particolare rilievo risultano gli interventi di riordino attuati in tema diindennità di custodia, con l'intento di ricondurre a sistema un istituto cheaveva registrato variegati orientamenti applicativi e giurisprudenziali, siaper la determinazione del quantum che per le forme di tutelagiurisdizionale.[OSCURATO:PERSONA], nella sentenza n. 52 del 2005, ha affermato che ilcoordinamento delle disposizioni vigenti non può essere «solo formale»«se l’obiettivo è quello della coerenza logica e sistematica della normativariordinata». I principi sono quelli già posti dal legislatore, «non essendonecessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio giàpresente» e quindi entro i limiti già segnati da principi generali esistenti iltesto unico poteva «innovare per raggiungere la coerenza logica esistematica». Tra i criteri direttivi individuati nella delega del 1999assumeva rilievo quello previsto dalla lettera d), comma 2, dell'art. 7 cit.:«coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti apportando,nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire lacoerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare esemplificare il linguaggio normativo». Entro questi limiti, il [OSCURATO:PERSONA], per raggiungere la coerenza logica e sistematica, innovare e, inrelazione alla disposizione in esame (art. 99, comma 3, del decretolegislativo 30 maggio 2002, n. 113, Testo unico delle disposizionilegislative in materia di spese di giustizia), prevedere la composizionemonocratica, anziché collegiale, del giudice dell’opposizione avverso ilprovvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a speseNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026dello Stato o di revoca dell’ammissione già accordata, applicando ilprincipio informatore della materia, già affermato con la riforma del 1998.Sempre la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 174 del 4 maggio 2005,nel dichiarare la non fondatezza, con riferimento all’art.76 Cost., sottol’aspetto dell’eccesso di delega rispetto ai poteri concessi al Governo dallalett. d), 2° comma, dell’art. 7 della legge n. 50 del 1999, della questionedi legittimità costituzionale degli artt. 150, 151, 154 e 299 del D.lgs. n.115/2002, nella parte in cui dispongono la modifica della procedura direstituzione e vendita dei beni sequestrati nel processo penale, ha rilevatoche il legislatore del 2002, nel riordinare la materia, si è mosso nell’ambitodi una semplificazione procedurale e organizzativa di cui alla lettera a)dell’art.7, che rinvia ai criteri individuati dall’art.20 della legge n. 59/1997,come emerge dalla comparazione della vecchia e della nuova normativa.Poiché la disciplina del [OSCURATO:PERSONA] riduce i tempi inerenti la procedura direstituzione e di vendita dei beni sequestrati, ciò si traduce, nel pensierodella Corte Costituzionale, in un effetto di semplificazione per l’appuntoprevisto dalla stessa legge di delegazione.Con la sentenza n. 306 del 2012, la Corte Costituzionale ha poi dichiaratola manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionaledell’art.71, comma 2, d.P.R. 115/2002, sollevata in relazioneall’irragionevolezza della previsione, dettata dal legislatore delegato (chesi era limitato a sostituire con il termine «decadenza» l'espressione«prescrizione», contenuta nella disposizione che sino a quel momentoaveva disciplinato, per il resto negli stessi termini cronologici, la fattispecie- vale a dire nell'art. 24 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043,“Determinazione delle competenze dovute ai testimoni, periti, giurati eufficiali giudiziari e delle indennità spettanti ai magistrati e cancellieri perle trasferte”), del termine breve (100 giorni dal compimento delleoperazioni) decadenziale per l'esercizio del diritto alla liquidazione deicompensi degli ausiliari del magistrato. [OSCURATO:PERSONA] haNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026affermato che il termine dettato dalla norma in esame non risulta esseretalmente breve da costituire un serio impedimento all'esercizio del dirittosottostante; né la disposizione censurata realizza un irragionevolebilanciamento di interessi costituzionalmente tutelati, rispondendo, invece,ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza diconoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento delgiudizio.Da ultimo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 64 del 2024 hadichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.133, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, recante«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia.(Testo B)», trasfuso nell'art. 133, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di spese di giustizia. (Testo A)», sollevata anche per eccesso didelega. Si è, in particolare, escluso che tale norma abbia carattererealmente innovativo, rispetto al quadro normativo previgente all'eserciziodella delega, pur ribadendo che la possibilità per il legislatore delegato diintrodurre norme innovative della disciplina vigente fosse delimitata entroconfini rigorosi.Sulla natura compilativa del [OSCURATO:PERSONA] di cui al d.P.R. n. 115/2002, sierano già pronunciate, prima del 2009, le Sezioni Unite Penali, nellasentenza n. 36168 del 14/07/2004.In definitiva, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che, se l’obiettivo delriordino formale è quello della coerenza logica e sistematica dellanormativa riordinata, si deve fare riferimento ai principi già posti dallegislatore, «non essendo necessario che sia espressamente enunciatonella delega il principio già presente», potendo esso rinvenirsi, ad es., neldiritto vivente (sentenze nn. 52 e 174 del 2005).Va ricordato che già con la sentenza n. 350 del 2007 (in tema di TestoUnico sul riordino di imposta unica sui concorsi pronostici e sulleNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026scommesse e di legge delega ex art.76 Cost.), la Corte Costituzionale haavuto modo di precisare che la necessità della indicazione di principi e dicriteri direttivi idonei a circoscrivere le diverse scelte discrezionalidell'esecutivo riguarda solo i casi in cui la revisione ed il riordinocomportino l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispettoalla disciplina previgente, mentre tale specifica indicazione può anchemancare allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanzialeconferma delle precedenti.4.5. Venendo alla disciplina del codice di procedura civile, il Capo III delTitolo I ([OSCURATO:PERSONA]) del Libro I ([OSCURATO:PERSONA]) delcodice di procedura civile è dedicato al consulente tecnico, al custode e«agli altri ausiliari del giudice».Gli artt. 61, 62, 63, 64 sono dedicati al consulente tecnico, ausiliario delgiudice che, per la obiettività delle indagini e per la forma della suapartecipazione al processo, attraverso l’incarico giudiziale, si avvicina piùal giudice che al testimone.L’art. 65, Custode, disciplina in generale la figura del custode nelprocedimento civile (in relazione a un pignoramento o a un sequestro) concompiti esclusivamente di conservazione e amministrazione, la cui nominapuò discendere dalla legge ovvero essere demandata alla discrezione delgiudice o, ancora, a quella dell’ufficiale giudiziario.Il custode è stato incluso dalla dottrina nella categoria degli «ausiliari digiustizia», scelta giustificata dai poteri di carattere pubblicistico di cui èinvestito.E anche la giurisprudenza (Cass. n. 1343 del 29 maggio 1951, Cass. n.10252 del 15 luglio 2002, Cass. n. 22860 del 30 ottobre 2007) lo hainquadrato tra gli ausiliari del giudice, da cui ripete l'investitura oltre aipoteri e sotto la cui direzione e controllo opera e può compiere tutti gli attidi ordinaria e, con l'autorizzazione del giudice, di straordinariaamministrazione. Il custode «esercita una pubblica funzione in quantoNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026ausiliare dell'autorità giudiziaria, così pienamente giustificandosi lasistemazione del codice di procedura civile nel capo III del libro I» (Cass.,Sez. 5 civ., n. 23620 dell’11 novembre 2011). Il custode non prestagiuramento, a differenza di altri ausiliari del giudice come il consulentetecnico, ma incorre in responsabilità personale ed esclusiva ove cagionidanni alla parte cui spetta la restituzione del bene, nell’ipotesi in cui non loamministri usando la diligenza del buon padre di famiglia (art.67 c.p.c.).L’art.68, Altri ausiliari, a chiusura del titolo primo del Libro I, ha volutoai di fuori delle ipotesi tipiche della consulenza e della custodia (ad es. unfabbro, un facchino, un traduttore). Si è ricompresa nella categoria degliausiliari del giudice, al comma 1, la figura dell’ «esperto in unadeterminata arte o professione» e, quella ancora più ampia, di «personaidonea al compimento di atti», che, nei casi previsti dalla legge o quandone sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario «puònominare per farsi assistere nel compimento di atti che non è in grado dicompiere da sé solo», contemplandosi poi, al comma 2, tra gli ausiliari delgiudice, anche il notaio, in relazione ai casi in cui la legge consente algiudice di commettergli il compimento di determinati atti.Con sentenza del 21 novembre 1997, n. 11619 (in relazione alla figura delcuratore dell’eredità giacente), le Sezioni Unite civili hanno affermato chegli elementi estrinseci e formali che connotano la figura dell’ausiliario,secondo la definizione datane dall'art. 68 c.p.c. (che, nel prevedere, oltreil custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti dallalegge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una «categoriaaperta»), già identificati dalla dottrina, sono l’estraneità all'ufficio ed alleparti, l'avere egli prestato la sua attività in relazione ad un processo od inoccasione dello stesso, al fine precipuo di consentirne lo svolgimento o direalizzarne le finalità particolari, l'aver ricevuto l'incarico da un organoNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026giudiziario, l'essere l'incarico stesso caratterizzato da temporaneità edoccasionalità.4.6. Nel codice di procedura penale mancano disposizioni generalianaloghe agli art.65 e 68 c.p.c.L’art. 259 c.p.p. (Custodia delle cose sequestrate) prevede la possibilitàche le cose sequestrate ex art. 253 dello stesso codice (corpo del reato ocose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti) - quandonon risulti possibile o opportuno l'affidamento in custodia alla cancelleria oalla segreteria - siano depositate, su disposizione dell'autorità giudiziaria,in un luogo diverso e stabilisce che, in tal caso, deve essere determinato ilmodo della custodia e nominato un custode. All'atto della consegna, ilcustode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose adogni richiesta dell'autorità giudiziaria.I successivi articoli, poi sostituiti dagli art.150 e ss del T.U. SpeseGiustizia, disciplina(va)no la procedura per la restituzione (artt. 262 e263), i provvedimenti da adottare in caso di mancata restituzione e ladisciplina delle spese relative al sequestro penale.La disciplina prevista dall'art. 259 c.p.p., in tema di sequestro probatorio,è applicabile, in forza del rinvio operato dall’art.104 disp. att. c.p.p., ancheal sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste, anche inquest'ultima ipotesi, la possibilità di affidare al custode l'amministrazionedei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessaall'autorità giudiziaria, la quale, viceversa, deve obbligatoriamenteprocedere in tal senso nell'ipotesi di sequestro di beni pertinenti a delitti dimafia (così, Sez. 3, n. 18790 del 5 marzo 2008).In relazione al sequestro e alla confisca di prevenzione, si trova la figuradell’amministratore giudiziario, che ha ricevuto una disciplina coerentenormativa con il d.lgs. n. 159/2011, cd. “Codice antimafia”, che prevedela nomina obbligatoria (eccetto che per le somme da destinare al F.U.G.)di un amministratore giudiziario in modo da sottrarre i beni agli ambientiNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026criminali dai quali i beni provengano, creando così uno iato o diaframmatra provenienza illecita e gestione ordinaria, al fine di impedire il protrarsidi ogni influenza od inquinamento illecito nella fase dell'amministrazione.L'art. 81, comma 3, periodo 3, del d.lgs. 28.7.1989, n. 271 (Norme dinominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge esottoscrive il verbale. L'inosservanza di queste formalità non esime ilcustode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri edalla relativa responsabilità disciplinare e penale».4.7. In relazione alla liquidazione del compenso del custode giudiziario,vanno quindi messe a confronto la disciplina pregressa e quella del T.U. n.115/2002.Prima dell’emanazione del T.U. sulle Spese Giustizia, si sono registrateincertezze interpretative, dovute principalmente all'assenza di un precisoquadro normativo, sulla liquidazione del compenso al custode giudiziario,in particolare quello nominato nel procedimento penale.In tema di procedimento per la liquidazione e la definizione dellecontroversie in tema di compenso ai periti, consulenti tecnici, interpreti etraduttori, operava la legge 8 luglio 1980, n. 319, che, per giurisprudenzaassolutamente prevalente, era ritenuta non applicabile al custode, inquanto riferita solo agli ausiliari del giudice in essa menzionati aventi unaparticolare qualificazione professionale (Cass. pen., Sez. 3, n. 2308 del 3novembre 1993 e Cass. civ., Sez. 2, 19 novembre 1997, n. 11493, Cass.S.U. civ., n. 1952 dell’11 marzo 1996)In materia di sequestro amministrativo di beni, collegato all'applicazione disanzioni amministrative, alle previsioni della legge di depenalizzazione n.689 del 1981, n. 689 ha fatto seguito il d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, che,agli artt. 11 e 12, detta una puntuale e completa disciplina delle spese dicustodia dei beni sequestrati. Invece, sul compenso dovuto al custodegiudiziario (rectius amministratore) dei beni sequestrati in sede diNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026prevenzione penale, ai sensi dell'art. 2-ter della L.31 maggio 1965, n.575,provvedeva la medesima legge all'art. 2-octies, oggi confluito nell’art. 42del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (cd. [OSCURATO:PERSONA]).[OSCURATO:PERSONA] sulle Spese di Giustizia del 2002, sono state riunite ecoordinate tutte le disposizioni che, sino alla sua emanazione, hannodisciplinato la materia delle «voci e procedure di spesa», del processopenale, civile, amministrativo, contabile e tributario (v. art.2 del d.P.R.115 del 2002), sia pure con differenziazioni.L’art.3 del d.P.R. n. 115/2002 contiene la definizione di «ausiliario delmagistrato»: («n) "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulentetecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente,in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimentodi atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare anorma di legge»). In particolare, la definizione di «ausiliario delmagistrato» è servita a superare le distinzioni terminologiche all'internodella categoria dei consulenti tecnici tra processo penale e processo civile.[OSCURATO:PERSONA] VII («Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile,amministrativo, contabile e tributario») sono individuate le spettanze degliausiliari del magistrato per le operazioni eseguite su richiesta dell'autoritàgiudiziaria, stabilendosi all’art.49, rubricato «Elenco delle spettanze», cheagli ausiliari del magistrato spettano «l'onorario, l'indennità di viaggio e disoggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute perl'adempimento dell'incarico» (comma 1), distinguendosi gli onorari in fissi,variabili e a tempo.[OSCURATO:PERSONA] di corrispondenza, allegata in calce al d.P.R., accanto all’art.49 cit. è indicata la corrispondenza agli artt.1, 2, 3 e 4 della legge n. 319del 1980.Gli artt.50-51 e 52 disciplinano la misura degli onorari, i criteri dideterminazione e l’aumento e la riduzione degli onorari.Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026L’indennità di custodia «nel processo penale, civile, amministrativo,contabile e tributario» trova invece disciplina a sé, nel Titolo VIII.L’ art.58 stabilisce che «al custode, diverso dal proprietario o aventediritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e,nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di benisottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario econservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione(comma 1), determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle,approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali(comma 2), oltre al rimborso di eventuali spese documentate seindispensabili per la specifica conservazione del bene» (comma 3).Si è proceduto poi ad una riformulazione di più articoli del r.d. n. 2701 del1865 (“Tariffa in materia penale”, abrogata dal d.P.R. n. 115 del 2002) e,per la determinazione dell'importo, il legislatore delegato ha tenuto contodell'articolo 5 della legge n. 836 del 1965 (“Aumento delle indennitàspettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, aiconsulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite arichiesta dell'autorità' giudiziaria ed ai custodi in materia penale”), comerisultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 13 aprile1989, che ne ha dichiarato l’illegittimità per la irrisorietà della misuradell'indennità del custode penale rispetto a quella prevista per il custode dibeni sottoposti a sequestro cautelare amministrativo, ai sensi dell'art. 13legge n. 689/1981, dal d.P.R. n. 571/1982.Dalla relazione illustrativa emerge che, con la disposizione, si è recepita lagiurisprudenza di legittimità in tema di custodia e conservazione, cd.diritto vivente, di considerare unitariamente custodia e conservazione,costituendo la seconda un aspetto della prima.Nel titolo XIII del d.P.R. n. 115 del 2002, rubricato «Domanda diliquidazione e decadenza» sono contenuti gli artt. 71 e 72, la cuiinterpretazione è oggetto della questione rimessa alle Sezioni Unite.Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026L’art.71, norma di natura legislativa, rubricato «Domanda di liquidazione edecadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titoloalle trasferte», reca la disciplina delle «indennità e spese di viaggio ditestimoni e loro accompagnatori» e delle «spettanze degli ausiliari» delmagistrato, prescrivendo che «sono corrisposte», previa domanda degliinteressati da presentare all'autorità competente, ai sensi degli articoli 165e 168 (comma 1), disponendo, al successivo comma 2, che la domanda diliquidazione va presentata nel termine di decadenza di «cento giorni dalladata della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorarie le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato» edi «duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimentodi atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennitàdi viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato», prevedendo, alcomma 3, un altro termine di decadenza, stabilendosi che in caso dipagamento in contanti l'importo deve essere incassato entro duecentogiorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.Nella relazione illustrativa si precisa che «la norma in commento rielaboragli articoli originari», superando «l’ambiguità terminologica del doppiotermine di prescrizione previsto dalla norma originaria», con un chiaro edesplicito riferimento all’art. 24 del r.d. n. 1043 del 1923, e che «le voci dispesa prese in considerazione sono quelle che risultano dalle normeoriginarie». Sempre nella relazione illustrativa, si chiariva la natura ditermine di «decadenza» di quello previsto per l'incasso dell'importo e lapresentazione della domanda, evidenziandosi che «nella norma originariail termine finale per la presentazione della domanda coincide con quelloqualificato di “prescrizione”; quindi si tratta di termine di decadenza,operando poi le regole generali per la prescrizione del diritto», ribadendosiin chiusura di commento che «Con riferimento ai diversi termini didecadenza, si è ripetuto il precetto della norma originaria».Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026Nella Tavola di comparazione, allegata al [OSCURATO:PERSONA], sono richiamatil’art.17 del r.d 1865 n. 2701, relativo all’indennità spettante ai testimoni e24 e 27, comma 2, del r.d. n.1043 del 1923, relativi alle competenzedovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari.L’art.24 r.d. n. 1043 del 1923 (sulle competenze dovute ai testimoni,periti, giurati e ufficiali giudiziari e le indennità spettanti ai magistrati ecancellieri per le trasferte), abrogato, statuiva: «Il diritto agli onorari ealle indennità stabiliti negli articoli precedenti si prescrive quando sianotrascorsi cento giorni dalla data degli atti o dal compimento delleoperazioni per cui sono dovuti. Si prescrivono altresì i mandati relativi dipagamento quando non siano stati presentati per la riscossione entrocento giorni dalla data di essi. Sono eccettuate da queste disposizioni letasse per indennità di trasferta dovuta ai funzionari dell'ordine giudiziarioed ai periti, per le quali il termine utile per la richiesta del mandatoall'autorità giudiziaria e per la presentazione del mandato al competenteufficio pagatore sarà di giorni duecento, rispettivamente dal compimentodelle operazioni o dalla data del mandato».L’art.27 stabiliva l’estensione delle disposizioni alla materia civile: «Aimagistrati e ai funzionari di cancelleria per le trasferte in materia civile, aiperiti, agli interpreti, ai traduttori, per le operazioni ordinate dall'autoritàgiudiziaria in detta materia, nonché ai depositari di documenti chedovranno nei giudizi nella stessa materia, trasferirsi avanti l'autoritàgiudiziaria, saranno rispettivamente applicate, quanto agli onorari ed alleindennità le disposizioni stabilite dal presente decreto per la materiapenale. Con le stesse norme saranno liquidate le indennità ai testimonichiamati a deporre nelle cause civili, purché essi ne facciano domanda allafine della deposizione».L’art.72, norma di rango regolamentare, non derivando dal decretolegislativo n. 113 del 2002, ma dal d.P.R. 30 maggio 2002 n. 114 (Testounico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia,Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026denominato “Testo C”), è intitolato «Domanda di liquidazione di accontidell'indennità di custodia» e stabilisce che il compenso deve essereliquidato su domanda del custode da presentare «successivamente allacessazione della custodia» all'autorità competente ai sensi dell'articolo168, con la possibilità di richiedere la liquidazione di acconti sulle sommedovute.Nella relazione parlamentare illustrativa, si è chiarito che «con l'articolo incommento si è perseguito l'obiettivo di uniformare la disciplina a quellarelativa al sequestro amministrativo, in coerenza con la giurisprudenzacostituzionale (la sentenza n. 230 del 1989 ritiene ontologicamenteidentica l'attività del custode per il sequestro disposto dall'autoritàgiudiziaria e per quello disposto dall'autorità amministrativa), e disuperare le incertezze e le diverse interpretazioni registrate nella prassi,dando rilievo alla giurisprudenza di legittimità più recente», con l’aggiuntache, in precedenza, in mancanza di una normativa ad hoc, era invalsa laprassi nei sequestri disposti dal giudice di ritenere necessaria la domandadi acconto, qualificata come atto interruttivo della prescrizione del relativodiritto, con applicazione da parte della giurisprudenza, dapprima, deltermine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., e successivamente deltermine ordinario decennale, proprio sulla base della circostanza che ilcredito si matura solo con la cessazione dell'incarico. La norma si ispira almodello nel sequestro amministrativo e ponendo esplicitamente la regoladella liquidazione alla fine - giustificata dall'adattamento del contratto dideposito a fini pubblicistici - valeva a superare i dubbi e le diverseinterpretazioni attualmente esistenti sulla durata della prescrizione.Il riferimento è al principio affermato dalle Sezioni unite penali, nel quadronormativo antecedente all’entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA], nella sentenzacit. n. 25161/2002.La parte VI dedicata al pagamento delle spese di giustizia, detta, al capoII, la disciplina del decreto di pagamento, emesso dal magistrato,Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026introducendo con gli artt. 168 e 170 una disciplina unica per laliquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice nonché dell’indennità dicustodia.L’art. 168, rubricato «Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliaridel magistrato e dell'indennità di custodia», prevede che la liquidazionedebba essere effettuata dal «magistrato che procede», con decretomotivato (comma 1) da comunicare al beneficiario ed alle parti, compresoil pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo (comma 2),stabilendosi, al comma 3, che nel processo penale la provvisoriaesecutività sussiste solo in caso di segreto istruttorio, con decorrenza deitermini per l'opposizione per tutti dalla cessazione del segreto.Nella relazione illustrativa, si è chiarito che «Sotto il profilo terminologico,l'espressione “spettanze” si riferisce all'onorario, alle spese e indennità ditrasferta e alle spese per l'espletamento dell'incarico; l'espressione“magistrato” sostituisce quella di giudice e pubblico ministero» e che «Perquanto riguarda l'indennità di custodia, l'uso del decreto emesso da partedel magistrato che procede emerge dai principi generali ed è confermatodalla prassi; invece, nella norma originaria era il capo dell'ufficiogiudiziario competente ad emettere il decreto».L’art. 170 del d.P.R. 2002 disciplina, invece, l'opposizione al decreto dipagamento «emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode edelle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione inpristino», e - come evidenziato nella relazione di accompagnamento -apporta innovazioni rispetto alla previsione della norma originaria, ossial’art. 11 della legge n. 319 del 1980.La disposizione è stata modificata dal d.lgs. 150/2011, nel senso che «1.Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario delmagistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico didemolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali,compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150».Nella relazione illustrativa, si legge che è stata «estesa alle spese per lacustodia e alle spese per la demolizione e riduzione in pristino dei luoghiaffidata a imprese private» la procedura prevista dalla norma originariasolo per le spese di consulenza e una tutela giurisdizionale semplificata,aggiungendo che «la ratio dell'estensione, per finalità di riordino, è diprevedere una disciplina uguale di fattispecie analoghe, al fine di superarei contrasti giurisprudenziali creatisi nel vuoto normativo sull'indennità dicustodia». Infatti, sulla mancata previsione nella disciplina del campionepenale relativamente all'impugnazione del decreto di liquidazione delcompenso al custode era sorto un contrasto giurisprudenziale conriferimento all'applicabilità o meno dell'art. 11 della l. n. 319 del 1980(disciplina di carattere speciale dettata in tema di liquidazione a periti,consulenti tecnici, interpreti e traduttori), che ha visto coinvolta anche laCorte costituzionale, la quale con la sentenza n. 38 del 1988 (soprarichiamata) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione dilegittimità costituzionale relativa all'art. 11, comma quinto, l. 8 luglio 1980n. 319.Va infine ricordato che, con la sentenza n. 19161 del 3 settembre 2009, leSezioni unite civili hanno statuito la natura civile della controversiaintrodotta con il procedimento di opposizione, ex art. 170 del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi eagli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onoraridovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato),indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia statopronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato damagistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazionedel ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta semprealle sezioni civili della Corte di cassazione.Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/20264.8. Alcune pronunce di questo giudice di legittimità sono intervenute sugliartt.71 e 72 T.U. n. 115/2002, in varie questioni non relative direttamenteal tema che qui interessa.Sull’art.71 e sul termine di decadenza di cento giorni entro cui vapresentata dall’ausiliario del magistrato l’istanza di liquidazione delcompenso, in Cass., Sez. 2, n. 22030 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], si è chiarito che iltermine decorre dal momento del deposito della relazione, il quale segna ilcompimento delle operazioni.[OSCURATO:PERSONA]., Sez. 2, n. 4373 del 4 marzo 2015, si è poi precisato, in ordine alrapporto tra termine di decadenza e termine di prescrizione, chesolamente nel caso in cui l'ausiliario (un consulente tecnico della Procuradella Repubblica nell’ambito di un procedimento penale) formulitempestivamente la propria richiesta di pagamento nei termini di cuiall'art. 71 il relativo diritto rimane soggetto agli ordinari terminiprescrizionali, mentre, verificatasi la decadenza, lo stesso non puòinvocare l'ordinario termine di prescrizione per aggirare l'applicazione dellenorme di legge in tema di decadenza e che sono soggette al termine didecadenza di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, tutte le spettanzedell’ausiliario del magistrato, compresi i rimborsi delle spese autorizzateper remunerare l'attività di soggetti terzi di cui si avvalga.[OSCURATO:PERSONA]., Sez.2, n. 18797 del 4 luglio 2023, si è affermato, a proposito diun decreto di liquidazione a favore di un consulente tecnico d’ufficio, chela decadenza stabilita dall’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 hafunzione di ordine pubblico processuale, in quanto «Con la pronuncia chechiude il processo, il giudice deve, infatti, anche decidere definitivamente,in applicazione del principio di soccombenza, su quale parte gravi l’oneredelle spese anticipate per il pagamento del compenso preventivamenteliquidato all’ausiliare» e quindi «la tempestiva presentazione delladomanda di liquidazione, prescritta dall’art. dall’art. 71, comma 2, cit.,può riverberare i suoi effetti anche sulla sollecita definizione delNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026processo». Si è affermato il seguente principio di diritto: «In tema dispese di giustizia, la previsione del secondo comma dell’art. 71 del d.P.R.n. 115 del 2002, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanzedeve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dalcompimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionalescansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conosceretempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, operaper tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulentetecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente,in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimentodi atti, che il magistrato può nominare a norma di legge».Va menzionata anche Cass., Sez. 1, n. 8221 dell’11 aprile 2011, che haescluso l'applicazione del termine di decadenza, di cui all’art.71, comma 2,nei confronti del commissario giudiziale nella procedura di concordatopreventivo, ritenendo meglio corrispondente alla posizione ricoperta ladefinizione (elaborata dalla dottrina) di «ausiliario della giustizia» e «nondi ausiliario del giudice delegato», non essendo l’attività svoltariconducibile a nessuna delle fattispecie di cui agli artt. 61 e ss. c.p.c. enon potendosi considerarsi neppure come esperto in una determinata arteo professione o come persona idonea, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., da cui ilgiudice si faccia assistere, nei casi previsti dalla legge, nel compimento dicommissario giudiziale come del curatore è prevista direttamente dallalegge, che ne disciplina i poteri, sicché si tratta di organo normale enecessario della procedura, cui fanno dunque difetto quei caratteri dioccasionalità e temporaneità che sono propri degl'incarichi conferiti agliausiliari del giudice, con la conseguenza che la legge fallimentare, inquanto lex specialis, prevale su quella generale dettata dal d.P.R. 30maggio 2002, n. 115 in tema di ausiliari della magistratura.Conseguentemente, al procedimento di liquidazione del compenso di taliNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026figure di ausiliari di giustizia non è applicabile neppure la disposizione dicui all'art. 71, comma 2, del d.P.R. cit., ai sensi del quale la relativaistanza dev'essere proposta, a pena di decadenza, entro cento giorni dalcompimento delle operazioni.La figura di «ausiliario di giustizia» è stata applicata anche in Cass., Sez.5, n. 23620 dell’11 novembre 2011 (in una controversia tributariariguardante la contabilizzazione o meno ai fini IRPEG/ILOR dei canonilocativi riscossi, invece, dal custode) al custode di immobile sottoposto asequestro giudiziario civile ex art.670 c.p.c., essendo un privato che inseguito al provvedimento del giudice viene incaricato di un pubblico ufficiotemporaneo, che deve esercitare, imparzialmente, come "longa manus"degli organi giudiziari, ancorché con una certa autonomia (si è ritenuto,respingendosi un ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che, essendo i fruttidell'immobile, assoggettato a sequestro giudiziario, nella disponibilitàdell'ufficio cautelare, essi sono estranei rispetto all'imposizione fiscaleverso il mero intestatario dell'immobile stesso) .4.9. All’esito di tale disamina, per dare risposta alla questione sottopostaall’esame di queste Sezioni unite, occorre evidenziare le seguenticonclusioni che ne derivano:- Il T.U. di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulle spese di giustizia,deliberatamente adottato al fine d'attuare un complessivo riordino e unacompleta razionalizzazione della materia, ha natura compilativa e le suedisposizioni non possono essere interpretate nel senso volto a determinaredelle modifiche incidenti sui diritti, sostanziali o procedimentali, rispettoalla situazione normativa precedente propria delle diverse sotto-materie,essendo stato effettuato l'intervento di «riordino normativo» sulla basedell'art. 7 legge n. 50/1999, n. 50, modificato dall'art. 1 legge n.340/2000, che ha conferito al Governo la delega per la emanazione ditesti unici e di regolamenti di delegificazione (art. 20 legge n. 59/1997)anche per le spese di giustizia.Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026- Tra i criteri direttivi individuati nella delega del 1999 assume rilievoquello previsto dalla lettera d), comma 2, dell' art. 7 cit.: «coordinamentoformale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di dettocoordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica esistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare illinguaggio normativo» e, alla luce di quanto chiarito dalla CorteCostituzionale, il coordinamento delle disposizioni vigenti non può essere«solo formale» «se l’obiettivo è quello della coerenza logica e sistematicadella normativa riordinata», potendo il testo unico «innovare perraggiungere la coerenza logica e sistematica», ma entro i limiti già segnatida principi generali esistenti, vale a dire i principi già posti dal legislatore,«non essendo necessario che sia espressamente enunciato nella delega ilprincipio già presente» (potendo, ad es., esso ricavarsi dal diritto vivente).- [OSCURATO:PERSONA] ha innovato sicuramente con l’introduzione delladisposizione di cui all’art. 72 del T.U., domanda di liquidazione di accontidell’indennità di custodia, che, come si evince dalla tavola dicorrispondenza allegata al T.U., è disposizione del tutto nuova introdottacon rango regolamentare e con l'obiettivo di uniformare - come si leggenella relazione illustrativa del testo unico - la disciplina del custode aquella relativa al custode nel sequestro amministrativo ex art. 12 deld.P.R. n. 571 del 1982 (che non prevede alcun termine di decadenza,applicandosi l’ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dallacessazione della custodia), ponendo esplicitamente anche per il custodegiudiziario penale e civile la regola della liquidazione «alla fine», in mododa risolvere l’ulteriore querelle sulla decorrenza del termine prescrizionale(vedasi Cass. Pen. S.U. del 2002), il che, pertanto, giustificherebbe untrattamento autonomo del compenso spettante al custode giudiziario aisensi degli artt. 58 e 59 dello stesso decreto.- L’art.71, norma di rango legislativo, il cui secondo comma contempla iltermine di decadenza per la domanda di liquidazione delle spettanze degliNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026ausiliari, deriva invece (vedasi Tavola di comparazione allegata al TestoUnico e relazione illustrativa) dagli artt. 17 r.d. n. 2701/1865, relativo aindennità testimoni, e dagli artt.24 e 27 r.d. n. 1043/1923, relativi sempreindennità a testimoni, periti, giurati, ufficiali giudiziari, interpreti,traduttori, magistrati e cancellieri), che ha abrogato e sostituito.- [OSCURATO:PERSONA] illustrativa non si evince la discussa estensione dellaprevisione decadenziale al custode giudiziario, anzi chiaramente, essaprecisa che si provvedeva a una mera riformulazione degli articolioriginari, superando l’ambiguità terminologica del doppio termine diprescrizione presente nel testo dell’art.24 r.d. 1043/1923.- Il custode è ausiliario del giudice ma diverso dagli altri, in quanto il suoausilio non viene richiesto dal giudice al fine di acquisire un contributo allaformazione di un sapere tecnico-scientifico in vista della soluzione di unacontroversia, ma è necessario per lo svolgimento di un’attività di carattereesecutivo, conservativa del bene e – ove richiesto dalla natura dello stessoe sotto la direzione del giudice – anche di amministrazione, per tutta ladurata del procedimento, e il nuovo art.3 del T.U., norma di rangoregolamentare, definitoria, ricalca il testo dell’art.68, comma 1 (vedasiCass., Sez.3, n. 1887 del 29 gennaio 2007), c.p.c., in merito al quale si ècomunque sempre operata una distinzione degli ausiliari “altri” rispetto alcustode e agli ausiliari tradizionali.- Il suo compito (di conservazione e amministrazione) consiste inun’attività che non si espleta in un unico atto e si esaurisce con lacessazione dell’attività stessa (art.72 T.U.).- La figura del custode giudiziario non è tipica, ma atipica e in essaricadono molti incarichi definiti in altro modo dalle norme [a solo titoloesemplificativo, nel processo civile: a) custode beni, mobili o immobili,pignorati nell’espropriazione; b) custode di beni oggetto di sequestroconservativo, ex art.671 e ss. c.p.c., e giudiziario, ex art.670 c.p.c., c)amministrazione giudiziaria di immobile, ex art.592 e ss. c.p.c. sempre nelNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026processo di esecuzione; d) nel codice della crisi e dell’insolvenza variefigure cui sono demandati i compiti di custodia; e) nel codice dellaproprietà industriale, art. 137, comma 4, c.p.i. (sequestro beni diproprietà industriale); f) art. 64 d.P.R. 602/1973 (in tema riscossioneimposte sui redditi); g) le altre figure descritte nella memoria del P.G; nelprocesso penale: a) sequestro penale di prevenzione, d.lgs. 159/2011,[OSCURATO:PERSONA] (art.22 e 42 e 43); b) sequestro penale preventivo, aisensi dell’art.321 c.p.p. (per prevenire aggravamento conseguenze reato);c) sequestro penale conservativo (art.317 c.p.p.), sequestro penaleprobatorio (art.253 c.p.p.); d) sequestro amministrativo, d.P.R. n.571/1982, attuativo l.698/1981 (in ambito di contravvenzioni].- Al di là della natura omnicomprensiva o meno della definizione diausiliare del giudice di cui all’art. 3 del T.U. (che è anch’essa normaregolamentare), è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] n. 115 del 2002 ad avereespressamente differenziato le due categorie ai fini del trattamentoeconomico vale a dire della liquidazione degli onorari e dell’indennità.Si deve quindi ritenere che non possa evincersi un principio informatoredella materia, anteriormente all’entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] n. 115del 2002, a cui il Governo si sia dovuto attenere, modificando così lanormativa primaria vigente per renderla coerente allo stesso, in tema didecadenza del custode giudiziario, alla luce sia della disciplina esistenteante [OSCURATO:PERSONA] 2002 sia dell’interpretazione data dalla Cassazionepenale delle Sezioni Unite (nel 2002, con riferimento, quanto ai custodi,esclusivamente al termine di prescrizione) sia della Corte Costituzionale(con la sentenza n. 230/1989).Quanto al rinvio che la legge di delegazione n. 50 del 1999 opera ai criteria loro volta contenuti nell’art. 20 della legge n. 59 del 1997, al comma 5,si fa espressa menzione dell’effetto di «semplificazione dei procedimentiamministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi ostrumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delleNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026amministrazioni intervenienti...» e, secondo una dottrina costituzionalista,la disposizione si dovrebbe intendere riferita a criteri valevoli solo per lenorme regolamentari, oggetto di riordino conformemente ai criteri dellariduzione dei tempi e della semplificazione procedimentale, e non perquelle di rango legislativo (quale quella in esame dell’art.71), oggetto diriserva di legge, che dovevano essere solo interessate da uncoordinamento formale e riordino delle diverse disposizioni di un datosettore (oggetto quindi di una raccolta organica in unico testo e non diinterventi innovativi della loro portata normativa).Si deve, inoltre, osservare che la materia della decadenza legaledall’esercizio di un diritto è coperta da riserva di legge e le relative normeche comminano la decadenza sono per costante giurisprudenza di strettainterpretazione, proprio in quanto introducono limiti alla tutela di undiritto.La decadenza non è causa generale di estinzione dei diritti, a differenzadella prescrizione, e pertanto ha un ambito applicativo ristretto ad unaserie di specifiche ipotesi, previste dalla legge (decadenza legale). Ilfondamento della decadenza è stato individuato nella necessità obiettivadel compimento di particolari atti, entro un termine perentorio stabilitodalla legge (o dai privati, per quella convenzionale) indipendentementedalle circostanze che abbiano determinato l'inutile decorso del tempo(Cass. Sez. Un., n. 2690 del 21 agosto 1972). La decadenza dipendeunicamente dal fatto oggettivo della mancanza di esercizio del diritto neltempo stabilito ed è ispirata alla esigenza di limitare nel tempo l’eserciziodi un diritto quando ciò sembri conveniente ad un interesse superiore, nelcaso di decadenza legale, o individuale, nel caso di decadenzaconvenzionale. Per il principio della non applicabilità in via analogica dellenorme in materia di decadenza, che sono di stretta interpretazione sipossono menzionare: Cass. n. 32154 del 12 dicembre 2018; Cass. n.26845 del 25 novembre 2020; Cass. n. 30490 del 28 ottobre 2021; Cass.Numero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026n. 10077 del 16 aprile 2025, che, in conformità a Cass. n. 35287 del 18dicembre 2023, in tema di opposizione a decreto liquidazione indennizzoex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 (cd. «acquisizione sanante»), haribadito che non sono, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive eanalogiche di norme che condizionano l'esercizio del diritto di azione conriferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamenteprevisti dalla legge e che quindi il termine perentorio previsto dall'art. 54,comma 2, del d. P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29,comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima definitivadell'indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alladeterminazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivoadottato a norma dell'art. 42-bis del d. P.R n. 327 del 2001, con laconseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltàdi contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale neltermine ordinario di prescrizione.In definitiva, l’estensione ai custodi del termine di decadenza previsto pergli altri ausiliari del giudice non risulta rispondente al criterio, cui èimprontato il Testo unico sulle Spese di Giustizia, del coordinamentoformale del testo delle disposizioni vigenti, per garantire la coerenza logicae sistematica della normativa riordinata.5. Per quanto sopra esposto, il ricorso va respinto.Deve essere affermato il seguente principio di diritto: «Il termine didecadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delleindennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71,comma 2, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 115, non si applica alla domanda diliquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvedeunicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizionedecennale di cui all’art. 2946 cod. civ.».In considerazione della intrinseca complessità della questione di massimaoggetto di contrasto giurisprudenziale, ricorrono motivi per laNumero registro generale 9053/2023Numero sezionale 387/2025Numero di raccolta generale 11417/2026Data pubblicazione 27/04/2026compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio dilegittimità.Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. n. 1778 del2016, nonché Cass. n. 31629/2023, Cass. n. 11965/2022, Cass. n. 20682del 2020, Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 14566 del 2021, Cass. n.24971). P.Q.MRigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte delMinistero ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato aisensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili l’11novembre 2025L’estensoreGiulia IofridaIl PresidentePasquale D’Ascola