CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2023
Cassazione n. 31629/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27789/2021r.g. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (anche nelle sue articolazioni Agenzia delle Entrate D.p. di Arezzo e Agenzia delle Entrate D.p. III di Roma), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - r icorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario straordinarioAvv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a , giusta procura speciale a llegata in calce a l controricorso, da ll’ Avvocat o Prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso l’indirizzo pecdel primo [OSCURATO:EMAIL]. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 1520 /20 21 , del la [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno 0 4 / 08 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 25/10/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato il 22 giugno 2016, [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria citò l’Agenzia delle Entrate centrale, l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo e l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Roma innanzi al Tribunale di Arezzo per sentirle condannare alla restituzione dell'importo di € 3.683.943,48, versato a titolo di pagamento di imposte dirette ed indirette. Espose che: i) il predetto pagamento, eseguito con deleghe unificate F24del 16 e 20 agosto 2013, era da considerarsi privo di effetti, in quanto successivo al decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], del 9 agosto 2013, di ammissione di [OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura di cui alla cd. Legge Marzano (d.l. n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004) e di nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a Commissario straordinario; ii) giusta l’art. 2, comma 2-bis, del menzionato d.l. n. 347/2003, la semplice emissione e venuta ad esistenza del decreto di ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria valeva, di per sé, a produrre l’effetto di cui all'art. 44 l.fall., che, in ambito di fallimento, sancisce l'inefficacia rispetto ai creditori degli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento. 1.1. Costituitasi l’Agenzia delle Entrate, che contestò la lettura data dall’A.S. alla disposizione normativa invocata a fondamento dell ’azione proposta, l’adito tribunale, con sentenza 28 giugno 2018, n. 701, in accoglimento della domanda, dichiarò inefficaci i pagamenti suddetti e condannò l’Agenzia delle Entrate arestituire all’attrice la complessiva somma di € 3.683.943,48, oltre interessi legali. 2. Il gravame promosso da detta Agenzia contro quella decisione è stato respinto dalla Corte di appello di Firenze con sentenza del 4 agosto 2021, n.1520, resa nel contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria. 2.1. Per quanto qui di interesse, quella corte: i) richiamato il tenore letterale degli artt. 2, comma 2, del d.l. n. 347/2003 e 38 del d.lgs. n. 270/99, ritenne quest’ultimo inapplicabile in modo estensivo anche nei riguardi del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria aperta dal primo, «essendo la disposizione precisa e dettagliata e non lasciando spazio ad interpretazioni alternative o fuorvianti». Spiegò, sul punto, che «Quanto appena sostenuto si deduce anche dal fatto che, all’interno del decreto legislativo n. 270/1999, esiste una norma apposita che disciplina le modalità di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, cioè l'art. 30 […]. Dalla rubrica e dalla lettura dell'intera disposizione si deduce facilmente che è questa la norma che regolamenta in maniera specifica lo speciale regime di pubblicità dell'ammissione alla procedura concorsuale in esame e non anche l'art. 38 del medesimo decreto legislativo. Se il legislatore avesse voluto riferire la pubblicità legale prevista per il decreto di nomina del commissario anche al decreto di ammissione alla procedura concorsuale lo avrebbe fatto espressamente, richiamando all'interno dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 347/2003 anche l'art. 30 del d.lgs. n. 270/1999. Pertanto, anche affermare che, a seguito della modifica legislativa del 2004 in relazione a tale decreto, la congiunzione “e”, che è stata inserita nell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 347/2003 tra le parole “ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria” e “nomina del commissario straordinario”, serva per dimostrare la previsione di una medesima tipologia di pubblicità legale, è errato, non essendo appunto stata richiamata anche la previsione dell'art. 30 del d.lgs. n. 270/1999, insieme a quella dell'art. 38 del medesimo decreto»; ii) opinò che, nella procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 3472003, il momento in cui si verifica lo spossessamento del debitore, anche ai fini di cui all’art. 44 l.fall., doveva individuarsi in quello della pubblicazione del decreto di cui all’art. 2, comma 2, del menzionato d.l., «ossia quando si dà inizio alla su citata procedura, a prescindere dall'iscrizione del decreto di ammissione nel registro delle imprese»; iii ) considerò «inopportuno richiamare l'art. 16 L.F., come anche tutti gli altri riferimenti normativi – artt. 69 - bis , comma 2, 168, comma 1, 182 - bis , commi 2 - 6, e 184, comma 1, L.F. – riportati nell'atto di citazione in appello dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, l'art. 16 L.F. è stato modificato nel 2006, specificando che gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento risultano opponibili verso i terzi soltanto dal momento dell'iscrizione della stessa nel registro delle imprese. Tale disposizione, tuttavia, riguarda solo la procedura fallimentare – come, del resto, le altre norme su citate riguardano il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione del debito –ossia una procedura ben diversa da quella di amministrazione straordinaria e per questo non equiparabile […]»; iv ) giudicò, poi, « assolutamente irrilevante l'eccezione, esperita dagli appellanti, secondo cui i pagamenti costituirebbero esecuzione di un ravvedimento operoso, dato che, nel momento in cui tali pagamenti sono stati posti in essere, [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva più la disponibilità giuridica del proprio denaro, essendo questo gestito –come ogni altra attività –dall'amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario Avv. [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto che poteva eventualmente effettuare i suddetti pagamenti, come previsto dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 347/2003 […]»; v) osservò, infine, ad abundantiam che, « se si facessero decorrere gli effetti del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria dall'iscrizione nel registro delle imprese, i creditori sarebbero esposti al rischio di vedere riconosciuta l'efficacia di atti pregiudizievoli compiuti nel periodo che decorre dall’adozione del decreto di ammissione alla procedura alla sua pubblicazione nel registro delle imprese, periodo che, differentemente da quanto avviene in caso di fallimento, dove tutto risulta molto repentino, potrebbe anche essere dilatato nel tempo. Del resto, l'amministrazione straordinaria introdotta nel nostro ordinamento da varie leggi speciali è una procedura concorsuale di imprese insolventi che è nel contempo giudiziaria ed amministrativa ed in questo senso può essere considerata una forma speciale di liquidazione coatta amministrativa […]; orbene, l'art, 200 L.F. prevede che “dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44...”, quindi anche per la liquidazione coatta amministrativa è specificamente previsto che il provvedimento che la istituisce sia immediatamente produttivo degli effetti sanciti dall'art. 44 L.F.». 3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Agenzia delle Entrate (anche nelle sue articolazioni delle [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo e di Roma), affidandosi ad un motivo. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico formulato motivo di ricorso denuncia la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 e 2-bis, del d.l.n. 347/2003, degli artt. 30 e 38 del d.lgs. n. 279/99, degli artt. 16 e 44 del r.d. n. 267/1942 (Legge Fallimentare), tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.». Muovendo dalla premessa che i fatti di causa sono pacifici – l’Agenzia dell’Entrare ricevette i pagamenti oggetto di causa nei giorni 16 e 23 agosto 2013, ossia in date antecedenti al giorno di iscrizione del decreto di ammissione all’amministrazione straordinaria nel registro delle imprese (23 agosto 2013), ma successivamente all'emissione del decreto stesso (9 agosto 2013) –si deduce che «La questione di diritto oggetto di lite si riduce, quindi, nello stabilire se gli effetti nei confronti dei terzi (in questo caso del creditore che ha ricevuto il pagamento) debbano decorrere dal momento dell'emissione del decreto che ammette alla procedura concorsuale di che trattasi, ovvero dal momento in cui tale decreto è iscritto nel Registro delle imprese». Si censurano, quindi, le argomentazioni con cui la corte distrettuale ha optato per la prima interpretazione, ritenendole frutto di una inadeguata interpretazione del tenore del richiamo dell’art. 2 del d.l. n. 347/2003 all’art. 38 del d.lgs. n. 270/99, nonché di una erronea interpretazione dell'art. 2, comma 2-bis, del medesimo d.l.. Si chiede, dunque, a questa Corte di sancire che «l’art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 347/2003 deve essere interpretato nel senso che nella procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti dello spossessamento del destinatario della procedura sono differiti in momenti diversi, a seconda che questi si producano verso il medesimo o verso soggetti terzi» e che «Gli effetti di cui all’art. 44 L.F. (inefficacia dei pagamenti) si producono solo con la pubblicazione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese, così come avviene in sede fallimentare attraverso il combinato disposto con l’art. 16, ultimo comma, l.f.», rigettandosi, pertanto, l’originaria domanda attrice previo accertamento (non necessitante di ulteriori indagini fattuali) dell’efficacia dei pagamenti ricevuti dall’Agenzia delle Entrate. 2.Questa doglianza si rivela infondata alla stregua delle consider azioni tutte di cui appresso. 2.1. Innanzitutto, è incontroverso che l’Agenzia dell’Entrare ricevette i pagamenti oggetto di causa nei giorni 16 e 23 agosto 2013, ossia in date antecedenti al giorno di iscrizione del decreto di ammissione di [OSCURATO:SOCIETA]. all’amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 347 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004) nel registro delle imprese (23 agosto 2013), ma successivamente all'emissione del decreto stesso (9 agosto 2013). Pacifica risulta, altresì, la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissione della società predetta alla procedura in esame. 2.2. È opportuno ricordare, poi, che il menzionatod.l. n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 39 del 2004 (cd. Legge Marzano), ha dettato, con riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria,una disciplina (parzialmente) derogatoria (rectius: integrativa per casi speciali di particolare gravità) rispetto a quella di cui al d.lgs. n. 270 del 1999, come testimoniatoda una serena lettura dei fatti che hanno indotto il Governo ed il Parlamento ad adottare siffatta nuova regolazione e delle relative norme, cosìda scongiurare qualsivoglia violazione dell'art. 3 Cost. o del principio di ragionevolezza. 2.2.1. Invero, già ab imisil citato d .l. muove dalla necessità di fornire un primo, adeguato e serio approccio normativo ai casi di grande crisi finanziaria di strutture produttive complesse,anche in considerazione della sostanziale inadeguatezza del d.lgs.n. 270 del 1999 a fronteggiare casi simili e recenti. Dall'epigrafe del medesimo d.l., invero, si può ricavare la sintesi degli eventi e delle necessità cui far fronte, con l'urgenza del caso. Il legislatore è stato mosso dall'esigenza di adottare misure integrative e correttive della normativa vigente sull'amministrazione straordinariadelle grandi imprese in stato d'insolvenza, per accelerare la definizione dei procedimenti, co sì da assicurare la continuazione ordinata delle attività industriali senza dispersione dell'avviamento e, al contempo, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato. Da ciò discende l'altrettanto evidente necessità di disciplinaretali fattispecie con regole acconce, che, senza superare il d.lgs. n. 270/1999, ne aggiornanogli istituti per quei gruppi di imprese di grandi dimensioni, con alto numero di addetti e con vocazione alla globalizzazione e, soprattutto, con rilevante diversificazione delle attività economiche e produttive.In particolare, la nuova disciplina si discosta da quella del 1999 per alcuni aspetti rilevanti, attinenti ai requisiti di ammissione, ad una maggiore rapidità e flessibilità della procedura, ad un rafforzamento dei poteri dell’autorità amministrativa e delle competenze del commissario straordinario 2.3. Per quanto di specifico interesse in questa sede, deve rimarcarsi che l’art. 2 (rubricato “Ammissione immediata all’amministrazione straordinaria”) del menzionato d.l. dispone, al comma 2, tra l’altro, che, con proprio decreto, il Ministro ivi indicato, valutati i requisiti di cui all'articolo 1, provvede all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria edalla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 del 1999 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Il successivo comma 2 - bis , dello stesso articolo, sancisce, poi, che “Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270/99 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario”. 2.4.Parte ricorrente insiste nel sostenere che il collegamento tra l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 347 del 2003 e l’art. 38 del d.lgs. n. 270 del 1999 impone di ritenere che gli effetti, nei confronti dei terzi, dell’ammissione di un’impresa all’amministrazione straordinaria devono decorrere dal momento in cui il decreto ministeriale di cui al primo di detti articoli sia stato iscritto nel Registro delle Imprese e non dalla data di sua emissione . Tanto sul presupposto che gli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 38 del d.lgs. n. 270 del 1999 per il decreto di nomina del commissario, in quanto espressamente richiamati dal riportato art. 2 del d.l. n. 347 del 2003, «non possono che essere ritenuti un indefettibile requisito di pubblicità anche di quest’ultimo decreto, non solo di quello di nomina del commissario. […]. In particolare, stante la chiarezza testuale della norma oggetto di controversia, non si può in alcun modo scindere, con riferimento alle modalità di pubblicità legale, tra decreto di ammissione e decreto di nomina, per ragioni di ordine logico giuridico. […] Il rinvio all’art. 38 è, inoltre, un rinvio pieno, che non prevede limitazioni di sorta, atteso che, laddove il legislatore della legge Marzano ha voluto limitare il richiamo ad alcuni articoli del D.lgs. n. 270/1999 solamente ad alcuni commi lo ha espressamente fatto […]». 2.4.1. Tali argomenti non possono essere condivisi. 2.4.2. Il collegamento tra le due norme suddette (art. 2, comma 2, del d.l. n. 347 del 2003 edart. 38 del d.lgs. n. 270 del 1999), infatti, non può considerarsi pieno, atteso che: i ) c ome si è già riferito, il d.l. n. 347/2003 dispone che il Ministro ivi indicato, su richiesta dell’imprenditore, valutata la sussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti occupazionali e debitori richiesti, procede immediatamente, con proprio decreto, all’ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. È previsto, dunque, un accesso “diretto” a quest’ultima, giustificato dall’esigenza di celerità della decisione posta dall’insolvenza delle grandi imprese, non sempre compatibile con i tempi di decisione del tribunale, oltre che dalla volontà di consentire un pieno controllo amministrativo sulle insolvenze commerciali di maggiori dimensioni; ii)il decreto ministeriale di ammissione alla procedu ra ha come effetto lo spossessamento del debitore e gli effetti di cui agli artt.42, 44, 45, 46 e 47 l. fall., sicchéè necessario garantire la gestione sostitutiva dell’impresa con la nomina di un commissario straordinario, da effettuarsi “con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 [del 1999. Ndr] in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro ”. Norma, quest’ultima (rubricata “ Nomina del commissario straordinario ” ) , che stabilisce le preclusioni alla nomina di commissario per poi disciplinare la pubblicità degli incarichi conferiti mediante la previsione, contenuta nel comma 3, che “il decreto di nomina è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all’ufficio del registro delle imprese, nonché alla Regione ed al Comune in cui l’impresa ha la sede principale”; iii) come affatto condivisibilmente affermato dalla difesa di [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria,dunque, « L’obiettivo è chiaramente quello di assicurare la massima trasparenza nell’ambito delle procedure di amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in crisi. Ne consegue che la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 38 del d.lgs. 270/99 va interpretata come norma dettata in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari e non già, come vorrebbe controparte, come norma richiamata dall’art. 2, comma 2, d.l. 347/2003 per prescrivere l’iscrizione nel registro delle imprese anche per il decreto di ammissione ai fini dell’opponibilità ai terzi» (cfr. pag. 13 del controricorso). 2.4.3. Si rivela, pertanto, immune da censure l’affermazione della corte distrettuale che, richiamato il tenore letterale degli artt. 2, comma 2, del d.l. n. 347/2003 e 38 del d.lgs. n. 270/99, ha ritenuto quest’ultimo ( rectius : il suo regime di pubblicità) inapplicabile in modo estensivo anche nei riguardi del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria aperta dal primo, «essendo la disposizione precisa e dettagliata e non lasciando spazio ad interpretazioni alternative o fuorvianti» ( cfr . il corrispondente passaggio motivazionale della sentenza oggi impugnata già riportato nel §2.1. dei “Fatti di causa”, da intendersi qui – per intuibili ragioni di sintesi –riprodotto). 2.5. Fermo, allora, che il meccanismo pubblicitario di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 270 del 1999 non riguarda il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, occorre individuare quale sia, in quest’ultima, il momento in cui si verifica lo spossessamento del debitore, dovendosi coordinare il disposto dell’art. 44 l.fall. (“Tutti gli atti compiuto dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Fermo quanto previsto dall’art. 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma”), per l’ipotesi del fallimento del debitore, con il già descritto (cfr. § 2.3. di questa motivazione, da considerarsi qui nuovamente trascritto) tenore letterale dell’art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 347 del 2003. 2.5.1. Parte ricorrente invoca, a tal fine, l’applicazione della disciplina di cui all’art. 16, ultimo comma, l.fall. (“La sentenza[dichiarativa di fallimento. Ndr] produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’art. 133, primo comma del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 17, secondo comma”), da cui intenderebbe desumere un principio, di carattere generale e, come tale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, secondo cui gli effetti di queste ultime verso i terzi possono prodursi solo a partire dalla data di iscrizione nel registro delle imprese degli atti da cui tali effetti promanano. 2.5.2. Una tale richiesta, tuttavia, non merita condivisione ad avviso del Collegio. 2.5.3. Infatti, è sicuramente vero che, se rapportati al fallimento, gli effetti di cui all’art. 44 l.fall. si producono, nei confronti dei terzi, all’ora “zero” del giorno di iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (cfr. Cass. n. 7477 del 2020; Cass. n. 16958 del 2021). È altrettanto innegabile, però, che non è possibile utilizzare la riportata disposizione di cui all’art. 16, ultimo comma, l.fall. per farne espressione di un principio generale applicabile (oltre che al fallimento, per cui è specificamente dettata) a tutte le procedure concorsuali. 2.5.3.1. Questa Corte, invero, ha già affermato –sebbene in controversie aventi oggetto diverso da quello della odierna lite – che, « nel sistema della legge fallimentare,la disciplina del fallimento si applica alle altre procedure concorsuali solo quando specificamente richiamata» ( cfr . Cass. n. 177 del 2008). [OSCURATO:PERSONA] condivide questa conclusione (né gli argomenti della odierna parte ricorrente offrono significativi elementi per rivisitarla), che, del resto, ha trovato sostanziali successive conferme nelle rispettive motivazioni di: i) Cass., SU, n. 19051 del 2010 («Il tribunale ha deciso la questione in senso negativo e ciò in base al principio per cui le norme che disciplinano la procedura fallimentare non possono essere applicate alla procedura di amministrazione straordinaria, se non espressamente richiamate»; benché non formulato con specifico riferimento al punto in discussione, «nello stesso senso è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità: secondo la quale, dalla struttura e dalla disciplina dell'intera legge fallimentare non si può desumere che la disciplina delle procedure concorsuali diverse dal fallimento sia da ritenere integrata in via implicita o di interpretazione analogica dalle disposizioni sul fallimento o su altre procedure. Ne deriva che la disciplina del fallimento si applica in altre procedure concorsuali solo quando specificamente richiamata [sono state indicate come espressione di tale orientamento le decisioni di questa corte 27 dicembre 2005 n. 29774, 27 ottobre 2006 n. 23275, 9 gennaio 2008 n. 177]»); ii) Cass. n. 23275 del 2006, secondo cui «In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, qualora l'impresa insolvente sia ammessa al concordato, non trova applicazione l'art. 135, secondo comma, della legge fall., che, in tema di concordato fallimentare, assicura ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, escludendo che l'adempimento del concordato estingua la fideiussione prestata in favore del creditore. L'art. 214 della legge fall., non contiene alcun riferimento a detta disposizione, mentre nel sistema della legge fallimentare la disciplina del fallimento si applica alle altre procedure concorsuali solo quando specificamente richiamata, e delinea un istituto completamente diverso da quello definito dall'art. 124 e ss. legge fall. perché diversa è la "r atio" e perché non richiede alcuna percentuale minima di pagamento dei crediti concorsuali, né la necessaria prestazione di garanzie, oltre a non presupporre il consenso dei creditori. L'art. 135, secondo comma, neppure è applicabile in via analogica, trattandosi di una norma eccezionale che deroga alla regola generale secondo la quale l'estinzione dell'obbligazione principale determina l'estinzione anche di quelle accessorie. Detta estinzione non è preclusa neppure dalla disciplina dell'art. 1306 cod. civ., che ribadisce nel secondo comma il principio di accessorietà, contemperandolo con il riconoscimento dei limiti soggettivi del giudicato, in modo da consentire che la sentenza pronunziata trail creditore e il debitore principale, qualora non sia fondata su ragioni proprie di quest'ultimo, possa giovare al condebitore rimasto estraneo al giudizio, che può opporre al creditore l'estinzione del credito principale accertata» (in senso analogo, pure la successiva Cass. n. 177 del 2008). 2.6. Riaffermato, dunque, che, nel sistema della legge fallimentare, la disciplina del fallimento si applica alle altre procedure concorsuali solo quando specificamente richiamata, deve conseguirne che, in assenza di specifico richiamo all’art. 16, ultimo comma, l.fall., da parte dell’art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 347 del 2003, quanto sancito dalla prima di tali norme non è utilizzabile, alla stregua di principio generale, anche nella odierna controversia. 2.7. Non resta, allora, che rimarcare quanto segue: i) come si è già riferito, l’art. 2, comma 2, dell’appena citato d.l. definisce “immediata” l’ammissione alla procedura per effetto dell’ivi previsto decreto ministeriale; ii) il fallimento determina lo spossessamento dei beni ex art. 42 l.fall. ed altrettanto avviene, giusta l’art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 347/2003 (che richiama specificamente , tra gli altri, gli artt. 42, 44 e 45 l.fall.) per l’amministrazione straordinaria di cui alla cd. Legge Marzano;iii) nell’odierna fattispecie, i pagamenti sono stati eseguiti, in favore dell’Agenzia delle Entrate, proprio dallo stesso soggetto ([OSCURATO:SOCIETA].) poi sottoposto ad amministrazione straordinaria. 2.7.1. Ne deriva, quindi, che quest’ultima ha perso immediatamente, all’ora zero del decreto ministeriale del 9 agosto 2013, – reso ex art. 2, comma 2, del d.l. n. 347 del 2003, comportante il relativo spossessamento – la disponibilità dei propri beni, sicché il pagamento dallamedesima effettuato dopo detto provvedimento è, per ciò solo, inefficace perché eseguito, appunto, da debitore privo della effettiva disponibilità della corrispondente somma, con conseguente irrilevanza di qualsivoglia conoscenza/conoscibilità di questa situazione in capo al terzo beneficiario di tale pagamento. 2.8. La decisione della sentenza oggi impugnata è conforme alla conclusione, per cui l’odierno ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate (anche nelle sue articolazioni delle [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo e di Roma) deve essere respinto. 3. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, stante l’assenza di precedenti specifici di questa Corte sulla questione giuridica qui affrontata. 3.1.Malgrado il descritto esito della lite, non è possibile attestare , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, la sussistenza , ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deipresupposti processuali per il versamento, da parte sua, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, atteso che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1778 del 2016, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le più recenti, tra le altre,Cass. n. 20682 del 2020, Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 14566 del 2021, Cass. n. 24971 del 2022e Cass. n. 29954 del 2023, queste ultime tre rese proprio in giudizi che avevano visto soccombente proprio l’Agenzia delle Entrate), l'obbligo di versarel’ulteriore importo suddetto non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. [OSCURATO:PERSONA]