CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 27916/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 36371/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A KFT- già [OSCURATO:SOCIETA] - srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t. , domiciliata ex lege in Roma , p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro AGENZIA delle E NTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domic iliata in Roma , v ia Flaminia nr 135 presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- e contro [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione srl -intimato - avverso la sentenza n.203/2018 della Corte d’Appello di Napoli, depositata in data 07/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 24/11/2017 - emessa a seguito dell’accoglimento da parte della corte d’appello del reclamo ex art. 22 l. fall. avanzato dalla creditrice istante (l’allora [OSCURATO:PERSONA], poi divenutaAgenzia delle Entrate Riscossione) contro un primo decreto di rigetto - dichiarò il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , trasferitasi il 10/5/2016 in Budapest , dove aveva assunto la nuova denominazione di [OSCURATO:SOCIETA]. , e cancellatasi dal R.I. ungherese il 31/7/2017. 1.2.Il reclamo proposto contro la decisione da [OSCURATO:PERSONA], già liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA], e da [OSCURATO:PERSONA], amministratore d i [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . , fu dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Napoli, con sentenza ( n. 69/018 del 14/4/2018 ) passata in giudicato, perché proposto dai due reclamanti oltre il termine di giorni trenta dall’iscrizione della sentenza di fallimento al [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] iano , ha a sua volta proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa. 1.4. La Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile anche laseconda impugnazione osservando: a) che la circostanza di fatto su cui si fondava il reclamo , ovvero la mancata notifica della sentenza di fallimento alla società, da cui sarebbe discesa l’operatività del termine di decadenza di sei mesi di cui all’art. 327, 1° comma, c.p.c.- che era stato oss ervato perché l’atto era stato depositato il 24/5/2018 - non era invocabile, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto piena conoscenza della dichiarazione di fallimento sin dal 19.1.2018, data di deposito del primo reclamo; con la conseguenza che, essendo questi amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] KFTe agendo in tale veste, l’effetto di legale conoscenza derivante dalla proposizione del precedente reclamo nell’esclusivo interesse personale doveva ritenersi consolidato anche nei confronti della compagine da lui rappresentata; b) che la reclamante, estinta sin dal 31/7/2017 per effetto della sua cancellazione dal R.I., era priva di capacità giuridica, con conseguente carenza di legittimazione processuale e di interesse ad impugnare. 2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata il 7/11/2018, affidandosi a due motivi; Agenzia delle Entrate-Riscossioni ha resistito con controricorso, mentre il [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate in via pregiudiziale di rito dall’[OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La questione, mista di fatto e di diritto, concernente il difetto di legittimazione al processo della società ricorrente, per non avere [OSCURATO:PERSONA] fornito la prova de l suo poter e di rappresentanza , non risulta essere stata sollevata nel corso del giudizio di merito. Di là del rilievo che l’onere della prova sul punto incombeva all’Agenzia (cfr., fra molte, Cass.nn. 11091/020, 6799/020) , trova dunque applicazione il principio secondo cui nel giudizio di cassazione non può essere dichiara to il difetto di capacità processuale di una delle parti se esso non risulti dagli atti e se la controparte abbia svolto le proprie difese nelle precedenti fasi del processo senza eccepire nulla al riguardo. Non è infatti consentito chiedere a questa Corte un apprezzamento di nuovi elementi e profili probatori a favore o contro il conferimento in concreto della legitimatio ad processuma chi agisca in rappresentanza di altri, in contrasto con le presunzioni consolidatesi nel corso del procedimento e con le conclusioni probatorie del giudizio di merito, correttamente ispirate al costante ed univoco comportamento processuale delle parti. (cfr. Cass. 15854/2004). 1.2 Può aggiungersi che nel caso di specie la corte del merito ha comunque implicitamente accertato che la società era legittimamente rappresentata in giudizio da Illiano , tant’è che ha dichiarato il reclamo tardivo proprio perché questi , quale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA], era venuto a conoscenza della sentenza dichiarativa sin dal 19/1/2018. 1.3 Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità svolta dall’Agenzia ai sensi dell’art. 366c.p.c., perché i documenti su cui il ricorso si fonda (sentenza dichiarativa, sentenza n. 69/2018 passata in giudicato) sono stati specificamente allegat i all’atto, mentre i motivi d i censura sottopo ngono a critica la sentenza impugnata non per erronee valutazioni ed apprezzamenti in fatto, ma per violazioni di legge sostanziale e processuale. 1.4 Infine, proprio perché i motivi non si appuntano sul vizio di cui all’art 360, 1 ° comma , nr 5 c . p . c. , va esclusa in radice l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 348 ter , u. comma, c.p.c. (peraltro in via generale non applicabile al procedimento di reclamo ex art 18 l fall.:cfr Cass. 34531/2022). 2 Venendo all’esame dei motivi del ricorso, il primo mezzo, che denuncia violazione degli artt. 18, comma 3 l.fall., 325 / 32 7 c . p . c . e 2909 c.c., censura la prima delle due ragioni di diritto sulle quali la corte d’appello ha fondato la statuizione di inammissibilità del reclamo. 2.1.La ricorrente premette che la mera conoscenza, anche piena, della sentenza non è circostanza idonea e sufficiente a far decorrere il termine breve di impugnazione di una sentenza, essendo invece necessaria a tal fine la conoscenza legale del provvedimento, conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale; osserva quindi che nella specie, poiché la sentenza dichiarativa non le è stata notificata, e poiché essa non ha mai dato corso a siffatta attività, il reclamo–come riconosciuto dalla stessa corte d’appello – era tempestivo, in quanto proposto entro il termine di cui all’art.327 c.p.c., di sei mesi dalla data di pubblicazione di detta sentenza. 2.2.Sotto altro profilo, la ricorrente aggiunge che l’esistenza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 69/20 1 8 n on potrebbe costituire ulteriore motivo di inammissibilità del reclamo, secondo quanto eccepito nel giudizio a quo dalle parti resistenti, atteso che quella sentenza ha definito il reclamo proposto in proprio, e non in suo nome e per suo conto, dal suo ex liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], e dal suo attuale legale rappresentante, Illiano. 2.3Il motivo è fondato. 2.4. Va preliminarmente escluso che il reclamo proposto dalla società fallita potesse essere dichiarato inammissibile in ragione del giudicatoformatosi sulla sentenza n. 69/2018, che aveva dichiarato inammissibile il precedente reclamo. 2.5. E’ opportuno p re cisare che nella sentenza qui impugnata la corte d’appello non solo non ha mai affermato che il reclamo di [OSCURATO:SOCIETA] fosse precluso da de tto giudicato esterno , ma ha rimarcato (cfr. pag. 7, rigo 6 della sentenza) che il pr imo reclamo era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] “nell’esclusivo interesse personale”; in ogni caso, indipendentemente da quanto ritenuto dal giudice del merito, questa Corte resterebbe investita del compito di valutare l’effettiva portata della sentenza definitiva : il giudicato esterno, rilevabile d’ufficio, al pari di quello interno, anche nel giudizio di cassazione (Cass. n. 1534/2018), risponde infatti alla finalità di interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni e partecipa della natura dei comandi giuridici, con relativa sua assimilazione agli elementi normativi, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere effettuata alla luce dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici e che gli eventuali errori compiuti dal giudice del merito nella sua interpretazione vanno sindacati ai sensi del n. 3, e non del n. 5, dell’art. 360, 1° comma, c.p.c. (fra molte, Cass. nn. 15339/2018, 21200/2009) . 2.6. Orbene, da più passaggi della motivazione della citata sentenza n. 69/018 risulta chiaramente che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo liquidatore d i [OSCURATO:PERSONA] A s . r . l . fino alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese italiano per effetto del trasferimento della società in Ungheria eil secondo amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] KF T , iscritta al Registro delle Imprese di Budapest in data 10/5/2016 sino alla cancellazione avvenuta in data 31/7/2017, avevano proposto il reclamo a titolo personale e non nella veste di rappresentanti della fallita. 2.7. Si legge infatti a pagina t re della sentenza « come si evince dalla intestazione del reclamo e della procura rilasciata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( peraltro anche priva di firma e timbro della società) il reclamo è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, indicando ognuno la precedente qualifica di amministratore e liquidatore della società fallita al solo fine di evidenziare il rapporto pregresso con la società e dunque l’interesse da loro rivestito nella presentazione del reclamo» ed ancora a pagina sei « ..consegue altresì da quanto s’è appena detto che il reclamo deve essere considerato come proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, a tanto legittimati in quanto, appunto, come correttamente indicato nel reclamo, ex amministratore ed ex liquidatore della società fallita». 2.8. Del resto l’unica ragione fondante la declaratoria di inammissibilità del primo reclamo, per essere stato notificato oltre il termin e di 30 giorni dalla iscrizione della sentenza di fallimento al R.I., riposa proprio sul presupposto che il gravame fosse stato interposto non dalla società debitrice ma dalle persone fisiche che, pur essendone stati legali rappresentant i , avevano agito nel loro esclusivo interesse personale, ovvero nella qualità di «terzi interessati». 2.9. Alla luce di tale inequivoca statuizione, svolta sulla scorta degli accertamenti in fatto appena sopra riportati, le ulteriori considerazioni contenute nella medesima sentenza, in ordine all’inammissibilità del reclamo proposto dalla società dopo la sua cancellazione dal R.I., non attengono aun passaggio motivazionale suscettibile di autonoma impugnazione perché integrante una seconda ratio decidendi, ma costituiscono un mero obiter dictum 2.10. In conclusione, va affermato che la sentenza coperta da giudicatonon è stata pronunciata nei confronti della società fallita e non può pertanto far stato contro la stessa. 2.11 Passando all’esame d ella questione della tempestività del reclamo proposto in proprio da [OSCURATO:SOCIETA] , occorre ancora precisare che , contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, la corte d’appello non ha accertato che la sentenza dichiarativa è stata notificata alla società il 20/12/2017. 2.12.Nel 2° cpv. di pag. 6 della pronuncia impugnata la corte napoletana si è infatti limitata a rilevare che in tale data la sentenza di fallimento è stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] ( che si sarebbe costituito nel secondo procedimento di istruttoria prefallimentare, svoltosi a seguito dell’accoglimento del reclamo ex art. 22 l. fall. proposto dall’Agenzia delle Entrate) al domicilio da questi eletto presso il proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.13 Va subito detto che i l rilievo appare f ondato sull’errata premessa di fatto della costituzione di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento prefallimentare, atteso ch e la sentenza dichiarativa risulta emessa nella contumacia non solo di [OSCURATO:SOCIETA], ma dello stesso ex liquidatore della società, e che la procura da questi rilasciata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di proporre reclamo reca la data del 27/11/2017, successiva alla pubblicazione della predetta sentenza ( avvenuta il 24/11/2017) ed è stata depositata in Cancelleria il 6/12/2017 : già per questo aspetto, andrebbe dunque escluso che la comunicazione della sentenza medesima, effettuata presso lo studio del difensore di [OSCURATO:PERSONA], possa considerarsi alla stregua di una «notifica al debitore presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall’art 15l.f » 2.14 Peraltro, pur a voler prescindere da tale considerazione, resta che la corte d’appello ha ritenuto tardivo il reclamo di [OSCURATO:SOCIETA] perché proposto non già oltre il termine di 30 giorni dal 20/12/2017, ma oltre il termine di 30 giorni dal 19/1/2018, ovvero dalla data in cui [OSCURATO:PERSONA] (e non già [OSCURATO:PERSONA]) ha avuto piena conoscenza della sentenza. 2.15. Ciò significa che, quand’anche [OSCURATO:PERSONA] si fosse effettivamente costituito nel procedimento prefallimentare per conto di [OSCURATO:SOCIETA], il giudice del reclamo ha escluso (con accertamento implicito, che avrebbe dovuto essere censurato dalla controricorrente in via di ricorso incidentale, eventualmente condizionato) che l’ex liquidatore fosse legittimato a rappresentare la fallenda in detto procedimento ( spettando la rappresentanza esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], amministratore in carica alla data di deposito dell’istanza di fallimento nonché a quella d ella cancellazione della società dal R.I. ungherese) e che dunque la notifica della sentenza eseguita nei suoi confronti il 20/12/2017 valesse quale notifica anche nei confronti della reclamante. 2.16 In realtà, nel rilevare che “il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c…. risulta osservato … ma non è invocabile, dal momento che della dichiarazione di fallimento … [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto piena conoscenza sin dal 19.1. 2018 … Ne consegue che … anche nei confronti della società deve ritenersi consolidato l’effetto di legale conoscenza derivante dalla proposizione da parte dell’Illiano del precedente reclamo nell’esclusivo interesse personale” la corte d’appello sembra, piuttosto , aver da to per scontata “ la mancata notificazione delle sentenza di fallimento alla società”, da essa stessa, subito prima, definita “ lacircostanza di fatto alla quale il ricorso si riferisce per autoattribuirsi la necessaria tempestività”. 2.17. D’altro canto, ove vi fosse stata prova dell’avvenuta notificazione della sentenza alla società nelle forme previste dagli artt. 137 e segg. c.p.c., richiamate dall’art. 17, 1° comma, l. fall, la corte d’appello a vrebbe potuto (e anzi dovuto) verificare la tempestività del reclamo a partire dalla data di detta notificazione, senza alcuna necessità di avvalersi dell’ unico argomento in concreto speso a sostegno della decisione ; proprio da tale argomento si trae anzi conferma che la sentenza non risultava notificata a [OSCURATO:SOCIETA] K FT ( che non aveva eletto domicilio nel corso del procedimento prefallimentare, in cui era rimasta contumace)né presso la sede, né in persona dell’Illiano , essendosi la corte del merito limitata a rilevare che quest’ultimo ne aveva comunque avuto piena conoscenza sin dalla data di proposizione in proprio del (primo)reclamo. 2.18 Può dirsi, in definitiva, che né dagli atti di causa né dalla lettura della sentenza impugnata è dato evincere che la sentenza di fallimento sia stata ritualmente notificataalla società debitrice. 2.19 Ciò premesso, va escluso che ai fini della decorrenza del termine breve ad impugnare ex art 325 c.p.c., la legale conoscenza della sentenza da parte del soggetto che ne è destinatario possa essere surrogata, come affermato dai giudici napoletani, dalla conoscenza del contenuto della sentenza medesima da questi acquisita attraverso altre fonti. 2.20Tanto vale anche i n relazione a l termine breve per proporre il reclamo contro la sentenza di fallimento , il quale decorr e per il debitore fallito soltanto a partire dalla data dell a notifica nei suoi confronti della sentenza integrale, per evidenti ragioni di certezza di tutela del diritto di difesa, ferma restando poi, in mancanza di notifica del provvedimento a cura della cancelleria o del creditore istante, l'applicazione del termine lungo ex art. 327, 1° comma. c.p.c. 2.21 Non v’è infatti ragione per discostarsi, in materia, dal consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di impugnazioni che, nell’evidenziare l'esigenza di operare un bilanciamento tra la tutela della certezza giuridica e quella del diritto di difesa, ha costantemente evidenziato la necessità di ancorar e la decorrenza dei cc.dd. termini brevi alla conoscenza legale del provvedimento da impugnare, ovverosia ad una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo o in funzione dello stesso, della quale la parte sia destinataria o da essa stessa posta in essere, e normativamente idonea a determinare detta conoscenza, o comunque a farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano processuale non essendo sufficiente la conoscenza effettiva dell’atto aliunde acquisita (cfr., tra le tante, Cass S.U. n. 11366/2016, Cass . nr. 7962/2009 , 3782/2015 , 28759/2017 , 20182/2017) 2.22 Non meritano pertanto condivisione le argomentazioni della corte partenopea circa l’equipollenza alla conoscenza legale data dalla notifica della sentenza alla società dell’evento costituito dalla proposizione da parte di soggetti diversi dalla società, sia pur ad essa collegabili, di un precedente atto di reclamo. 2.23 Tale atto, infatti, può evidenziare al più una conoscenza della sentenza da parte della debitrice meramente indiretta e fattu ale , ma è di per sé inidoneo a determinare la decorrenza del termine per l'impugnazione. 2.24 Ne consegue che, in mancanza di prova dell’avvenuta notificazione della sentenza alla società reclamante, non poteva operare il termine breve di decadenza dall’impugnazione di cui all’art. 18, 1° comma, l. fall. e il reclamo avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo, in quanto proposto, secondo quanto accertato dalla stessa corte d’appello, entro il termine di cui all’art 327 cpc. 3. Il secondo motivo prospetta la violazione degli artt. 10 e 18 l.fall.,per avere la corte del merito erroneamente afferm ato che la società dichiarata fallita entro l’anno dalla sua cancella zione dal registro delle imprese, in quanto soggetto ormai estinto ex lege, è priva di capacità giuridica e non è legittima ta a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa. 3.1 Anche tale motivo merita accoglimento , dovendo trovare applicazione sul punto il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non v’è ragione di discostarsi, secondo cui il disposto dell’art. 10 l. fall., a norma del quale la società estinta può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, implica che il giudizio prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi, per fictio juris, nei confronti della società medesima, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale (cfr. Cass. nr. 5253/2017, 24968/2013, 21026/2013, 1813 8/2013 e S.U. 6070/2013) 3.2 E’ stato, inoltre, precisato che la legittimazione a stare in giudizioin nome e per conto della società estinta , anche nella fase di secondo grado, spetta a colui che ne era il legale rappresentante al momento della cancellazione dal registro delle imprese, (Cass. nr. 3457/2023, 22449/2021 , 28096/2018 , 5253/2017,24968/2013). 3.3 Ne consegue che [OSCURATO:SOCIETA], in persona d i [OSCURATO:PERSONA], che ne era amministratore e legale rappresentante al momento della sua cancellazione dal registro delle imprese ungherese , era pienamentelegittimata alla proposizione del reclamo. 4. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione che, attenendosi ai principi sopra enunciati, procederà a un nuovo esame e liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di ap