CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21444/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- ricorrente principale -nei confronti didomiciliato all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], chelo rappresenta e difende- ricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] A KFT, già [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, elettivamentedomiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difendeNumero registro generale 17143/2024Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 21444/2026Data pubblicazione 24/06/2026- controricorrenti principali e incidentali -avverso la sentenza n. 56/2024 della Corte d’appello di Napoli,depositata il 28.6.2024;udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA];uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Napoli dichiarò il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione all’esito di un procedimento nel quale il giudiceadito aveva inizialmente dichiarato il proprio difetto digiurisdizione, con decisione riformata dalla Corte d’appello diNapoli in accoglimento del reclamo proposto dalla creditriceAgenzia delle Entrate - Riscossione (AdER).Contro la sentenza di fallimento presentarono dapprimareclamo [OSCURATO:PERSONA], già liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]., edenominazione assunta dalla società dopo il trasferimento dellasede in Ungheria. Il reclamo venne dichiarato inammissibiledalla corte d’appello, con decisione che non venne ulteriormenteimpugnata.Altro reclamo venne proposto da [OSCURATO:PERSONA] A KFT e venneanch’esso dichiarato inammissibile, perché tardivo e per ilritenuto difetto di capacità di agire di una società ormai estintaper cancellazione dal registro delle imprese.Questa decisione fu però cassata con rinvio (Cass. n.27916/2023), in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] KFT.In sede di rinvio, la Corte d’appello di Napoli accolse ilreclamo e revocò la sentenza dichiarativa di fallimento, perl’accertata nullità delle notificazioni alla società e al suoNumero registro generale 17143/2024Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 21444/2026Data pubblicazione 24/06/2026liquidatore dell’atto complesso contenente l’originario ricorsoper fallimento, il reclamo di AdER contro l’iniziale dichiarazionedi difetto di giurisdizione e il conseguente decreto diconvocazione davanti al Tribunale di Napoli.Contro la sentenza della corte territoriale hanno propostodistinti ricorsi per cassazione, qui riuniti, AdER (ricorso affidatoa un unico motivo) e il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione(ricorso articolato in tre motivi).[OSCURATO:SOCIETA] KFT si è difesa con distinti controricorsi (attiintestati anche a nome di [OSCURATO:SOCIETA]., ma si tratta soltanto dellaprecedente denominazione sociale della medesima società).Con ordinanza n. 240/2026, adottata nella camera diconsiglio del 12.11.2025, è stato disposto il rinvio a nuovo ruolodella causa per la trattazione in pubblica udienza.Nel termine di legge anteriore alla data fissata perl’udienza di discussione, il pubblico ministero – che già avevadepositato memoria prima della camera di consiglio – harassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento deiricorsi.Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha depositato duememorie illustrative, una prima della data fissata per la cameradi consiglio e una nel termine di legge anteriore alla pubblicaudienza.La causa è stata quindi discussa, come indicato inepigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo del ricorso principale denuncia«Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della L. 890/1981,nonché dell’art. 140 c.p.c. e degli artt. 14 e 15 del RegolamentoCE n. 1393/2007».Numero registro generale 17143/2024Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 21444/2026Data pubblicazione 24/06/2026Secondo la ricorrente, «la notifica è valida, essendosiperfezionata, ai sensi dell’art. 8 della Legge postale mediantecompiuta giacenza e la documentazione dell’Ente di esazione(ricevuta di ritorno con attestazione della compiuta giacenza)appare sufficiente a dimostrare l’avvenuto compimento delleformalità richieste dalla procedura dell’irreperibilità relativa».Inoltre, la procedura seguita sarebbe conforme anche all’art. 14del Regolamento CE 1393/2007, che prevede la letteraraccomandata con avviso di ricevimento come una formalitàidonea per la notificazione di un atto giudiziario.1.1. Con riferimento al ricorso principale [OSCURATO:SOCIETA] KFT hasollevato eccezione di inammissibilità, perché l’atto non sarebbestato notificato entro il termine – fissato dall’art. 18 legge fall.– di trenta giorni dalla notificazione della sentenza a cura dellacancelleria. L’eccezione è basata sul fatto che la sentenza vennenotificata il giorno stesso del suo deposito (28.6.2024), mentreil ricorso fu notificato il 29.7.2024, ovverosia trentun giorni dopola notifica della sentenza. Sennonché il 28.7.2024 era unadomenica, sicché il termine doveva intendersi prorogato ex legeal giorno successivo ai sensi dell’art. 155, comma 4, c.p.c.L’eccezione è, pertanto, infondata.2. All’unico motivo di ricorso principale si associa il primomotivo del ricorso incidentale, così rubricato: «nullità dellasentenza o del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c., in relazioneagli artt. 142 c.p.c.; 14 Reg. CE n. 1393/2007; 8 L.N.890/1982)».Il ricorrente incidentale rileva, innanzitutto, unaimprecisione nella sentenza impugnata, laddove si afferma chela notificazione alla società non venne effettuata per non essereNumero registro generale 17143/2024Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 21444/2026Data pubblicazione 24/06/2026stata rinvenuta la sede sociale all’indirizzo indicato. Infatti,l’indicazione, nella relata, che il plico venne restituito, perchénon ritirato all’ufficio postale, presuppone che la sede sia statain effetti rinvenuta, ma senza trovare qualcuno a cui effettuarela consegna (su tale precisazione concorda esplicitamente TeleA KFT a pag. 3 del controricorso al ricorso incidentale).Ciò posto, il fallimento contesta alla corte d’appellol’errore di avere valutato la regolarità della notificazionesecondo la legge italiana, mentre il Regolamento CE 1393/2007,nel consentire la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziaritra Stati membri dell’Unione europea prevede che sianorispettate le norme vigenti nel Paese di destinazione dellanotifica, ovverosia, nel caso di specie, dell’Ungheria.3. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente,perché entrambi volti a contestare la statuizione di nullità dellanotifica, sia pure con diverse argomentazioni.Essi sono fondati nei termini di seguito precisati.3.1. La corte d’appello ha errato laddove ha statuito che«la notifica è invalida, in difetto delle formalità imposte dall’art.8 della legge 980 del 1982 che disciplina l’inoltro degli attigiudiziari a mezzo posta e può ritenersi altresì effettuata inviolazione dell’art. 14 del Regolamento CEE».L’errore consiste nell’avere accertato la nullità dellanotifica sulla base della legge italiana in materia di notificazionea mezzo posta. Infatti, l’art. 14 del Regolamento CE n.1393/2007 (qui applicabile ratione temporis, anche sesuccessivamente abrogato e sostituito dal Regolamento UE n.2020/1784) dispone che «Ciascuno Stato membro ha facoltà dinotificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti inNumero registro generale 17143/2024Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 21444/2026Data pubblicazione 24/06/2026un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali,mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzoequivalente» (art. 14).È dunque secondo la normativa in materia di notificazionea mezzo posta «dello Stato membro richiesto» che avrebbedovuto essere apprezzata la validità o nullità delle notificazionie non in base alla legge italiana (Stato richiedente). In tal sensosono chiari, sia il dettato del Regolamento CE, sial’interpretazione che ne ha già dato questa Corte, affermando ilseguente principio di diritto: «ai fini della validità dellanotificazione o comunicazione di atto – giudiziario o meno – daeseguirsi, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno,in altro Stato membro dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 14del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del [OSCURATO:PERSONA] edel Consiglio, del 13 novembre 2007, non vanno richieste néosservate le formalità diverse e maggiori previstedall’ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta»(Cass. n. 11140/2015).L’accertamento della validità o nullità delle notificazionisecondo le norme vigenti in Ungheria non è stato effettuatodalla corte territoriale.3.2. Errata è, altresì, la decisione impugnata nella partein cui, riqualificando il motivo di reclamo di [OSCURATO:SOCIETA] KFT, haaffermato che «la notifica non è stata fatta ai sensi dell’art. 19ma dell’art. 14 del Regolamento CEE, direttamente dall’Unep amezzo posta».Infatti, l’art. 19 del Regolamento CE n. 1393/2007, che faparte delle «Disposizioni finali», non disciplina un particolaretipo di notificazione, ma pone – con riferimento a tutte leNumero registro generale 17143/2024Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 21444/2026Data pubblicazione 24/06/2026notificazioni eseguite «secondo le disposizioni del presenteregolamento» – le condizioni alle quali il giudice può decideresulla domanda contenuta nell’atto notificato all’estero anche se«il convenuto non compaia».In questo senso, il reclamo di [OSCURATO:SOCIETA] KFT era statocorrettamente riferito all’art. 19, ponendosi proprio la questionedella legittimità della decisione adottata dal Tribunale di Napoliin assenza della società convenuta mediante le notificazionieffettuate in Ungheria. Tuttavia, l’eccezione – che viene quiriproposta ai fini di un eventuale rigetto dei ricorsi con modificadella motivazione della sentenza impugnata (art. 384, comma4, c.p.c.) – risulta infondata.Infatti, fermo l’assunto che la regolarità delle notificazionidovrà essere accertata alla luce delle norme vigenti nel Paesedi destinazione, occorre osservare che la notificazione a mezzoposta per compiuta giacenza costituisce una valida modalità dinotifica secondo il Regolamento CE del 2007, se consentita,appunto, nel Paese di destinazione.Depone chiaramente, in tal senso, l’art. 19, par. 1, lett. a,del Regolamento, a mente del quale il giudice può decidere sulladomanda se c’è la prova che «l’atto è stato notificato ocomunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Statomembro richiesto per la notificazione o la comunicazione deglitrovano sul suo territorio». Solo nel caso in cui non siano stateseguite «le forme prescritte dalla legge dello Stato membrorichiesto», ma sia stata adottata «un’altra procedura previstadal presente regolamento», è richiesta l’effettiva consegnadell’atto «al convenuto o nella sua residenza abituale» (art. 19,Numero registro generale 17143/2024Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 21444/2026Data pubblicazione 24/06/2026par. 1, lett. b, raccordata alla precedente lett. a con lacongiunzione disgiuntiva «oppure»).Non si può quindi dare seguito alla tesi – qui invocata dallacontroricorrente, anche mediante richiamo a un precedente diquesta Corte (Cass. n. 11351/2020) – secondo cui lanotificazione a mezzo posta mediante lettera raccomandata conavviso di ricevimento sarebbe valida, ai sensi del RegolamentoCE del 2007, solo in caso di consegna dell’atto al destinatario onel luogo di residenza abituale del destinatario e sarebbe invecesempre nulla se effettuata per compiuta giacenza presso l’ufficiopostale dell’atto non ritirato dal destinatario.Tale interpretazione è in effetti incompatibile con il testodell’art. 19, che distingue tra notificazioni effettuate «secondole forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto» enotificazioni effettuate «secondo un’altra procedura», per lequali soltanto è prescritto che l’atto sia stato «effettivamenteconsegnato».Il dato testuale è del resto coerente con lo scopo e con ilfondamento della disciplina unitaria europea delle notificazioni,essendo questa finalizzata a garantire la rapidità e l’efficienzadelle relative procedure transfrontaliere (Considerando 6, 7 e13 e art. 6, par. 1 e Reg. n. 1393/2007) e basata sulla reciprocafiducia tra gli Stati membri (v. Cass. n. 11140/2015, cit., e Cass.n. 10189/2024); sicché sarebbe contraddittorio pretendererequisiti di validità ulteriori rispetto a quelli previsti dalle leggiinterne (è fatta salva, invece, la possibilità per gli Stati distipulare accordi bilaterali «volti ad accelerare o a semplificareulteriormente la trasmissione degli atti»: Considerando 23 e art.20, par. 2), se non quelli necessari per garantire le «condizioniNumero registro generale 17143/2024Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 21444/2026Data pubblicazione 24/06/2026di leggibilità e fedeltà del documento ricevuto» (ConsiderandoLa chiarezza del testo del Regolamento e la coerenza conla sottostante ratio legis escludono che si possa porre unragionevole dubbio sulla interpretazione del diritto eurounitarioe, quindi, anche l’obbligo del giudice interno di ultima istanza disollevare una questione pregiudiziale davanti alla Corte diGiustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E.(Cass. nn. 1058/2026; 33241/2025; sulla inesistenza di «unobbligo incondizionato di rinvio pregiudiziale di una questione diinterpretazione del diritto dell’Unione», che sarebbeincompatibile con il «principio della durata ragionevole delprocesso», v. CGUE 18.7.2013, in causa C-136/12).Né un’indicazione in senso contrario si può ricercare nelladecisione della Corte di Giustizia UE 2.3.2017 (causa C-354/15).Questa, infatti, non ha trattato il caso della notificazione amezzo posta con restituzione al mittente dell’atto (insiemeall’avviso di ricevimento), perché non ritirato dall’ufficio postale;si è occupata, invece, del differente problema della mancatarestituzione dell’avviso di ricevimento e della consegna dell’attoa persona diversa dal destinatario (punti 69 e ss. dellamotivazione), senza il prescritto avvertimento sulla possibilitàdi rifiutare l’atto, perché non tradotto in una lingua conosciutadal destinatario o in una lingua ufficiale del Paese didestinazione (punti 48 e ss. della motivazione; aspetto,quest’ultimo, irrilevante nel presente processo, trattandosi dinotificazioni a cittadino italiano e a società rappresentata dacittadino italiano).Numero registro generale 17143/2024Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 21444/2026Data pubblicazione 24/06/20264. Con l’accoglimento del primo motivo del ricorsoincidentale restano assorbiti i due rimanenti motivi, che sonoespressamente proposti in via subordinata rispetto al primo.5. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassatacon rinvio alla medesima Corte d’appello di Napoli, per un nuovoesame della validità delle notificazioni alla luce di quanto sopramotivato e anche per decidere sulle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte:accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per ladecisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 13.5.2026.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl Presidente