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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 febbraio 2018

Cassazione n. 36768/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9932/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 457/2018 depositata il14/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 457 del 14.2.2018, in riforma della sentenza n. 2105/2011 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], previo accertamento della validità del contratto quadro sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] in data 7.9.2000, ha disposto la risoluzione per grave inadempimento della banca appellante Unicredit s.p.a., dei contratti di investimento in obbligazioni argentina e in quote del Fondo “[OSCURATO:PERSONA] Telecoms”, con conseguente condanna di Unicredit alla restituzione a favore del Redeghieri della somma di € 69.442,67 (oltre acccessori di legge) e con condanna del Redeghieri alla restituzione delle somme ricevute in più del dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato la nullità del contratto quadro e di nove operazioni di investimento poste in essere dal risparmiatore tra l’anno 2000 ed il 2002).

Il giudice di secondo grado, ha, in primo luogo, rigettato la deduzione dell’investitore secondo cui le operazioni di acquisto delle azioni Sopaf, [OSCURATO:PERSONA] e le quote del fondo sopra indicato era avvenuto in mancanza dei relativi ordini, sul rilievo che il Redeghieri aveva ratificato tali acquisti.

Inoltre, ha disposto la risoluzione dei contratti di acquisto di obbligazioni Argentina e delle quote del fondo sopra indicato sul rilievo che si trattava di investimenti aventi un rischio molto alto (o comunque superiore a quello medio) e non adeguati al profilo di rischio dell’investitore, mentre non ha adottato un’analoga statuizione per gli investimenti in azioni Sopaf, [OSCURATO:PERSONA], Biosearch Italia s.p.a., Mediaset e Nokia OYJTLXosservando che si trattava di investimenti adeguati per tipologia e dimensione.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.

La banca Unicredit ha resistito in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 23 comma 6° del d.lgs n. n. 58/1998 in ordine alla prova del conferimento degli ordini e la falsa applicazione dell’art. 1399 c.c. in relazione alla ratifica delle operazioni prive di ordine.

Deduce il ricorrente di avere sin dal primo grado dedotto la mancanza degli ordini relativamente alle operazioni di cui è causa (alcuni dei quali sono stati successivamente prodotti dalla banca, ma non quelli relativi alle azioni Sopaf, [OSCURATO:PERSONA] e delle quote del fondo “Plurifond).

La questione era stata assorbita dalla declaratoria di nullità di tutte le operazioni di investimento, ma era stata comunque riproposta dal ricorrente in grado di appello nella comparsa di costituzione.

Si duole il ricorrente che la Corte d’Appello abbia ritenuto che la mancanza degli ordini di investimenti potesse essere superata con il rilievo della loro intervenuta ratifica.

2. Il motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 4263/2017; vedi anche Cass. n. 118172012; Cass. n. 27335/05) che la ratifica di un atto compiuto da un soggetto privo di potere rappresentativo può emergere da “facta concludentia”, ove l’atto posto in essere non richieda la forma scritta ad substantiam.

Ne consegue che, coerentemente, la Corte d’Appello ha ritenuto, in ogni caso, perfezionata la ratifica nel comportamento dell’investitore che, reso edotto delle operazioni di investimento concluse a suo nome dalla banca (nella veste di mandataria) e dei relativi addebiti in conto corrente, non abbia sollevato a suo tempo alcuna contestazione (la Corte d’appello ha ritenuto di desumere tali circostanze dai documenti 9,11,13 e 19 prodotti dallo stesso investitore, vedi pag. 7 della sentenza impugnata).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 23 comma 6°, 21 d.lgs n. 58/1998 nonché degli artt. 28 comma 2° e 29 reg. consob n. 11522/1998 in relazione all’inadempimento dell’obbligo informativo relativamente a tutte le operazioni di cui è causa.

Deduce l’attore di aver contestato alla banca, sin dal primo grado, laviolazione degli obblighi informativi previsti dagli artt. 28 comma 2° e 29 del regolamento sopra citato e di aver riproposto tale doglianza nella comparsa di costituzione in appello, nella quale era stato osservato che la banca non aveva neppure tentato di introdurre la prova circa l’avvenuto diligente adempimento dell’obbligo informativo specifico, avuto riguardo anche alla natura dei titoli acquistati (azioni, in relazione alle quali l’obbligo informativo deve essere assolto con maggiore cura ed attenzione rispetto ad altre tipologie di investimenti).

Ad avviso del ricorrente, la Corte d’Appello ha giustificato l’omessa informativa specifica invocando l’avvenuta consegna del documento sui rischi generali degli investimenti ed evidenziando che in epoca precedente il Redeghieri aveva effettuato investimenti non meramente conservativi, così disapplicando l’art. 23 comma 6° d.lgs n. 58/1998, che pone a carico della banca l’onere della prova di aver fornito all’investitore tutte le informazioni sulla natura, rischi e implicazioni” di tutte le operazioni di investimento.

Tale onere non è stato assolto dalla banca nel caso di specie.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta, in via subordinata, rispetto al precedente motivo, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione alla omessa pronuncia sull’inadempimento all’obbligo di cui all’art. 28 comma 2° reg. consob in relazione a tutte le operazioni di investimento.

Deduce il ricorrente che la Corte d’Appello si è pronunciata solo ed esclusivamente in relazione alla contesta violazione dell’art. 29 reg. consob e non sulla parimenti contestata violazione dell’art. 29 reg. consob posta a fondamento della domanda di risoluzione e di risarcimento del danno.

5. Il secondo motivo è fondato.

Va preliminarmente osservato che la Corte d’Appello (vedi pag. 7-9 della sentenza impugnata) , dopo un articolato excursus sugli obblighi di comportamento che il legislatore pone a carico dell’intermediario a tutela del risparmio in tutte le sue forme (art. 47 1° comma Cost.), e, segnatamente quelli previsti dagli 21 T.U.F. e artt. 28 e 29 reg. consob n. 11522/1998, ha osservato che “ la violazione delle norme di comportamento fissate dal TUF e dal Reg.

Consob.

N. 11522/1998 non è di per sé sola sufficiente a fondare una domanda risarcitoria o di risoluzione, per inadempimento, dell’impugnato contratto di investimento, essendo a tal fine necessaria la prova della gravità dell’inadempimento contestato e del nesso di causale tra inadempimento e danno lamentato, ovvero del fatto che in presenza di una completa informazione il cliente non avrebbe dato corso all’investimento rivelatosi per lui pregiudizievole.

Sotto tale profilo diviene dunque rilevante accertare l’adeguatezza o meno dell’operazione in contestazione.

Solo nel caso di operazione inadeguata, per tipologia, frequenza, oggetto o dimensione, è infatti ragionevole ritenere che il cliente, se debitamente informato, non avrebbe optato per quel tipo di operazione.

Dal che la sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno dedotto e la conseguente valutazione di gravità, in concreto, dell’omissione della banca ai propri obblighi…”.

Dopo tale premessa in diritto, la Corte d’Appello, avendo ritenuto che gli investimenti effettuati dal Redeghieri in azioni Sopaf, [OSCURATO:PERSONA], Biosearch Italia s.p.a., Mediaset e Nokia OYJTLX erano adeguati per tipologia e dimensione, mentre erano inadeguati gli acquisti in obbligazione Argentina e nelle quote del fondo comune sopra indicato, ha accolto la domanda di risoluzione e di risarcimento limitatamente a questi ultimi investimenti. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto opportuno ricostruire il percorso logico- argomentativo della Corte d’Appello in quanto è proprio da tale motivazione che emerge la ragione per cui il giudice di secondo grado non si è soffermato, nella propria disamina, sul profilo relativo all’assolvimento o meno dell’obbligo informativo specifico previsto dall’art. 28 reg. consob con riferimento agli investimenti effettuati in azioni Sopaf, [OSCURATO:PERSONA], Biosearch Italia s.p.a., Mediaset e Nokia OYJTLX: essendo stato ritenuto non sufficiente l’inadempimento degli obblighi informativi ai fini della prova della gravità dell’inadempimento e del nesso causale tra inadempimento e danno lamentato, il giudice d’appello ha ritenuto che tale prova potesse essere fornita solo in caso di inadeguatezza dell’operazione.

Questo è il motivo per cui la Corte d’Appello, una volta ritenuta l’adeguatezza delle operazioni di investimento relative alle azioni sopra indicate, prescindendo dalla verifica dell’assolvimento o meno dei doveri informativi di cui all’art. 28 reg. consob, ha rigettato la domanda di risoluzione e risarcimento. [OSCURATO:PERSONA] non condivide tale impostazione della Corte d’Appello, dal momento che si pone in contrasto con l’ormai consolidato orientamento di questa Corte (vedi ex plurimisCass. n. 7905/2020; Cass n. 16126/2020; Cass. n. 33596/2021; ma vedi anche, in precedenza, Cass. n. 3914/2018) secondo cui “ Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati” .

Questa Corte non ritiene corretta l’impostazione (emergente dalla motivazione del giudice di secondo grado) secondo cui il fulcro della valutazione demandata al giudice di merito, al fine di accertare la responsabilità dell’intermediario, sarebbe l’accertamento dell’adeguatezza o meno dell’operazione di investimento.

In proposito, questa Corte ha recentemente (vedi Cass. n. 19891/2022) enunciato il principio secondo cui, “In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento”.

Non avendo fatto il giudice di merito corretta applicazione dei principi sopra enunciati, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

6. Il terzo motivo è assorbito alla luce di quanto sopra già evidenziato.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, info

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9932/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 457/2018 depositata il14/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 457 del 14.2.2018, in riforma della sentenza n. 2105/2011 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], previo accertamento della validità del contratto quadro sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] in data 7.9.2000, ha disposto la risoluzione per grave inadempimento della banca appellante Unicredit s.p.a., dei contratti di investimento in obbligazioni argentina e in quote del Fondo “[OSCURATO:PERSONA] Telecoms”, con conseguente condanna di Unicredit alla restituzione a favore del Redeghieri della somma di € 69.442,67 (oltre acccessori di legge) e con condanna del Redeghieri alla restituzione delle somme ricevute in più del dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato la nullità del contratto quadro e di nove operazioni di investimento poste in essere dal risparmiatore tra l’anno 2000 ed il 2002). Il giudice di secondo grado, ha, in primo luogo, rigettato la deduzione dell’investitore secondo cui le operazioni di acquisto delle azioni Sopaf, [OSCURATO:PERSONA] e le quote del fondo sopra indicato era avvenuto in mancanza dei relativi ordini, sul rilievo che il Redeghieri aveva ratificato tali acquisti. Inoltre, ha disposto la risoluzione dei contratti di acquisto di obbligazioni Argentina e delle quote del fondo sopra indicato sul rilievo che si trattava di investimenti aventi un rischio molto alto (o comunque superiore a quello medio) e non adeguati al profilo di rischio dell’investitore, mentre non ha adottato un’analoga statuizione per gli investimenti in azioni Sopaf, [OSCURATO:PERSONA], Biosearch Italia s.p.a., Mediaset e Nokia OYJTLXosservando che si trattava di investimenti adeguati per tipologia e dimensione. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. La banca Unicredit ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 23 comma 6° del d.lgs n. n. 58/1998 in ordine alla prova del conferimento degli ordini e la falsa applicazione dell’art. 1399 c.c. in relazione alla ratifica delle operazioni prive di ordine. Deduce il ricorrente di avere sin dal primo grado dedotto la mancanza degli ordini relativamente alle operazioni di cui è causa (alcuni dei quali sono stati successivamente prodotti dalla banca, ma non quelli relativi alle azioni Sopaf, [OSCURATO:PERSONA] e delle quote del fondo “Plurifond). La questione era stata assorbita dalla declaratoria di nullità di tutte le operazioni di investimento, ma era stata comunque riproposta dal ricorrente in grado di appello nella comparsa di costituzione. Si duole il ricorrente che la Corte d’Appello abbia ritenuto che la mancanza degli ordini di investimenti potesse essere superata con il rilievo della loro intervenuta ratifica. 2. Il motivo è infondato. Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 4263/2017; vedi anche Cass. n. 118172012; Cass. n. 27335/05) che la ratifica di un atto compiuto da un soggetto privo di potere rappresentativo può emergere da “facta concludentia”, ove l’atto posto in essere non richieda la forma scritta ad substantiam. Ne consegue che, coerentemente, la Corte d’Appello ha ritenuto, in ogni caso, perfezionata la ratifica nel comportamento dell’investitore che, reso edotto delle operazioni di investimento concluse a suo nome dalla banca (nella veste di mandataria) e dei relativi addebiti in conto corrente, non abbia sollevato a suo tempo alcuna contestazione (la Corte d’appello ha ritenuto di desumere tali circostanze dai documenti 9,11,13 e 19 prodotti dallo stesso investitore, vedi pag. 7 della sentenza impugnata). 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 23 comma 6°, 21 d.lgs n. 58/1998 nonché degli artt. 28 comma 2° e 29 reg. consob n. 11522/1998 in relazione all’inadempimento dell’obbligo informativo relativamente a tutte le operazioni di cui è causa. Deduce l’attore di aver contestato alla banca, sin dal primo grado, laviolazione degli obblighi informativi previsti dagli artt. 28 comma 2° e 29 del regolamento sopra citato e di aver riproposto tale doglianza nella comparsa di costituzione in appello, nella quale era stato osservato che la banca non aveva neppure tentato di introdurre la prova circa l’avvenuto diligente adempimento dell’obbligo informativo specifico, avuto riguardo anche alla natura dei titoli acquistati (azioni, in relazione alle quali l’obbligo informativo deve essere assolto con maggiore cura ed attenzione rispetto ad altre tipologie di investimenti). Ad avviso del ricorrente, la Corte d’Appello ha giustificato l’omessa informativa specifica invocando l’avvenuta consegna del documento sui rischi generali degli investimenti ed evidenziando che in epoca precedente il Redeghieri aveva effettuato investimenti non meramente conservativi, così disapplicando l’art. 23 comma 6° d.lgs n. 58/1998, che pone a carico della banca l’onere della prova di aver fornito all’investitore tutte le informazioni sulla natura, rischi e implicazioni” di tutte le operazioni di investimento. Tale onere non è stato assolto dalla banca nel caso di specie. 4. Con il terzo motivo è stata dedotta, in via subordinata, rispetto al precedente motivo, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione alla omessa pronuncia sull’inadempimento all’obbligo di cui all’art. 28 comma 2° reg. consob in relazione a tutte le operazioni di investimento. Deduce il ricorrente che la Corte d’Appello si è pronunciata solo ed esclusivamente in relazione alla contesta violazione dell’art. 29 reg. consob e non sulla parimenti contestata violazione dell’art. 29 reg. consob posta a fondamento della domanda di risoluzione e di risarcimento del danno. 5. Il secondo motivo è fondato. Va preliminarmente osservato che la Corte d’Appello (vedi pag. 7-9 della sentenza impugnata) , dopo un articolato excursus sugli obblighi di comportamento che il legislatore pone a carico dell’intermediario a tutela del risparmio in tutte le sue forme (art. 47 1° comma Cost.), e, segnatamente quelli previsti dagli 21 T.U.F. e artt. 28 e 29 reg. consob n. 11522/1998, ha osservato che “ la violazione delle norme di comportamento fissate dal TUF e dal Reg. Consob. N. 11522/1998 non è di per sé sola sufficiente a fondare una domanda risarcitoria o di risoluzione, per inadempimento, dell’impugnato contratto di investimento, essendo a tal fine necessaria la prova della gravità dell’inadempimento contestato e del nesso di causale tra inadempimento e danno lamentato, ovvero del fatto che in presenza di una completa informazione il cliente non avrebbe dato corso all’investimento rivelatosi per lui pregiudizievole. Sotto tale profilo diviene dunque rilevante accertare l’adeguatezza o meno dell’operazione in contestazione. Solo nel caso di operazione inadeguata, per tipologia, frequenza, oggetto o dimensione, è infatti ragionevole ritenere che il cliente, se debitamente informato, non avrebbe optato per quel tipo di operazione. Dal che la sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno dedotto e la conseguente valutazione di gravità, in concreto, dell’omissione della banca ai propri obblighi…”. Dopo tale premessa in diritto, la Corte d’Appello, avendo ritenuto che gli investimenti effettuati dal Redeghieri in azioni Sopaf, [OSCURATO:PERSONA], Biosearch Italia s.p.a., Mediaset e Nokia OYJTLX erano adeguati per tipologia e dimensione, mentre erano inadeguati gli acquisti in obbligazione Argentina e nelle quote del fondo comune sopra indicato, ha accolto la domanda di risoluzione e di risarcimento limitatamente a questi ultimi investimenti. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto opportuno ricostruire il percorso logico- argomentativo della Corte d’Appello in quanto è proprio da tale motivazione che emerge la ragione per cui il giudice di secondo grado non si è soffermato, nella propria disamina, sul profilo relativo all’assolvimento o meno dell’obbligo informativo specifico previsto dall’art. 28 reg. consob con riferimento agli investimenti effettuati in azioni Sopaf, [OSCURATO:PERSONA], Biosearch Italia s.p.a., Mediaset e Nokia OYJTLX: essendo stato ritenuto non sufficiente l’inadempimento degli obblighi informativi ai fini della prova della gravità dell’inadempimento e del nesso causale tra inadempimento e danno lamentato, il giudice d’appello ha ritenuto che tale prova potesse essere fornita solo in caso di inadeguatezza dell’operazione. Questo è il motivo per cui la Corte d’Appello, una volta ritenuta l’adeguatezza delle operazioni di investimento relative alle azioni sopra indicate, prescindendo dalla verifica dell’assolvimento o meno dei doveri informativi di cui all’art. 28 reg. consob, ha rigettato la domanda di risoluzione e risarcimento. [OSCURATO:PERSONA] non condivide tale impostazione della Corte d’Appello, dal momento che si pone in contrasto con l’ormai consolidato orientamento di questa Corte (vedi ex plurimisCass. n. 7905/2020; Cass n. 16126/2020; Cass. n. 33596/2021; ma vedi anche, in precedenza, Cass. n. 3914/2018) secondo cui “ Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati” . Questa Corte non ritiene corretta l’impostazione (emergente dalla motivazione del giudice di secondo grado) secondo cui il fulcro della valutazione demandata al giudice di merito, al fine di accertare la responsabilità dell’intermediario, sarebbe l’accertamento dell’adeguatezza o meno dell’operazione di investimento. In proposito, questa Corte ha recentemente (vedi Cass. n. 19891/2022) enunciato il principio secondo cui, “In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento”. Non avendo fatto il giudice di merito corretta applicazione dei principi sopra enunciati, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. 6. Il terzo motivo è assorbito alla luce di quanto sopra già evidenziato. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo, info