CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 19891/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24888/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 11 - ricorrenti, controricorrenti in via incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, stazione di S. Pietro, 45 - controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 2685/2017, depositata il 21 aprile 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 21 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 24888/2017 Numero sezionale 1949/2022 Numero di raccolta generale 19891/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 aprile 2017, che, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] di Milano soc. coop a r.l., ha respinto le loro domande – proposte quali eredi della sig. [OSCURATO:PERSONA] – per la declaratoria di nullità o, in subordine, di risoluzione per inadempimento dell’acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e di condanna della banca alla restituzione della somma impiegata nell’operazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al risarcimento dei danni; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità dell’acquisto per difetto della forma prescritta, attesa la mancata produzione in giudizio del contratto quadro nella parte in cui avrebbe dovuto recare la sottoscrizione dell’investitore, e condannato l’intermediario al pagamento in favore degli attori della somma di euro 130.000,00, pari alla somma investita, oltre interessi legali dalla data della domanda; - ha, quindi, accolto il gravame della banca, rilevando che quest’ultima aveva prodotto in giudizio il documento contrattuale nella sua interezza e che, comunque, la parte del documento che non era stata prodotta in primo grado riguardava clausole estranee all’operazione in oggetto, per cui non poteva ritenersi omessa l’osservanza del requisito formale; - ha, poi, aggiunto, quanto all’accertamento della violazione degli obblighi informativi allegata dagli attori, che la questione, non esaminata dal Tribunale, ritualmente riproposta in appello, era infondata, atteso che, all’epoca dell’acquisto dei titoli, non vi erano segnali che potessero lasciare intravedere il rischio di default dell’emittente; - il ricorso è affidato a due motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more succeduta, a seguito di fusione, alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano soc. coop a r.l., la quale spiega ricorso incidentale affidato a due motivi; - avverso tale ricorso incidentale resistono con unico controricorso Gigli 2 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 24888/2017 Numero sezionale 1949/2022 Numero di raccolta generale 19891/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Giancarlo e [OSCURATO:PERSONA]; - ciascuna delle parti deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c. per aver la sentenza impugnata ritenuto ammissibile la produzione nel giudizio di appello del documento contrattuale nella sua interezza, benché non costituisse una nuova prova, né una prova indispensabile ai fini dello sviluppo assunto dal processo; - il motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha escluso che il contratto di acquisto dei titoli fosse nullo per difetto del requisito formale in virtù di una duplice ratio decidendi, autonome tra loro: la prima, individuata nell’osservanza di siffatto requisito nel documento contrattuale prodotto in appello, previa sua acquisizione; la seconda, nella coerenza con l’obbligo della forma scritta anche del documento prodotto nel giudizio di primo grado, benché mancante di alcune pagine; - la presenza di due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, determina l’insorgenza in capo al ricorrente dell’onere ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr. Cass., ord., 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815); - pertanto, l’esistenza di una ratio decidendi non aggredita osta alla possibilità di esaminare il motivo in esame; - con il secondo motivo i ricorrenti principali deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 21, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e 39 e 40, Reg. CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522, nonché l’omessa motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza dell’operazione rispetto al profilo di rischio dell’investitore; - il motivo è fondato; 3 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 24888/2017 Numero sezionale 1949/2022 Numero di raccolta generale 19891/2022 - in presenza di un’allegazione di inadempimento dell’intermediario agli Data pubblicazione 20/06/2022 obblighi di informazione attiva e passiva sullo stesso gravanti e di valutazione dell’adeguatezza dell’investimento, articolata in primo grado e riproposta con la comparsa di costituzione e risposta in appello, la Corte di appello ha ritenuto che l’operazione non presentava profili di particolare rischiosità alla data della sua esecuzione; - orbene, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (su cui, per tutte, cfr. Cass., ord., 31 agosto 2017, n. 20617), quello per cui in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall’art. 21, d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell’obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione delle operazioni inadeguate); - con particolare riferimento all’obbligo di informazione attiva, si rammenta che l’art. 28, secondo comma, reg. Consob n. 11522 del 1998, applicabile ratione temporis, richiede che gli intermediari forniscano all'investitore «informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento»; - ai sensi dell'art. 23, sesto comma, d.lgs. n. 58 del 1998, grava sull’intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione 4 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 24888/2017 Numero sezionale 1949/2022 Numero di raccolta generale 19891/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 o del servizio; - pertanto, l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati; - in proposito, è irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (così, Cass., ord., 31 agosto 2020, n. 18153); - l’assolvimento dell’obbligo di informazione specifica impone, dunque, all’intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell’emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente (cfr. Cass. 23 aprile 2017, n. 8619); - con particolare riferimento, poi, all’obbligo di informazione passiva previsto dall’art. 28, primo comma, lett. a), consistente nella richiesta di notizie all’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (cd. profilatura), si osserva che tale obbligo è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l’investitore porrà in essere; - infatti, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, la valutazione di adeguatezza di un’operazione da parte dell’intermediario – come tale inidonea a far sorgere l’obbligo di 5 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 24888/2017 Numero sezionale 1949/2022 Numero di raccolta generale 19891/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 astensione e la necessità della relativa motivata segnalazione e del conseguente ordine scritto – richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell’investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari; - pertanto, il suo mancato assolvimento è idoneo ad inficiare la valutazione di adeguatezza effettuata dall’intermediario; - orbene, la Corte di appello, nel ritenere, nella sostanza, che la banca non fosse tenuta a specifici obblighi informativi con riferimento alla operazione in oggetto in virtù del fatto che la stessa non presentava particolari profili di rischiosità, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, avendo omesso di considerare che tali obblighi sussistono e vanno assolti dall’intermediario indipendentemente dalla rischiosità dell’investimento, la quale, laddove accertata, può assumere rilevanza solo quale elemento utile, unitamente ad altri indici, ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’operazione, e, inoltre, che una siffatta valutazione presuppone necessariamente la esaustiva raccolta delle informazioni in ordine alla esperienza dell’investitore in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento e alla sua propensione al rischio; - all’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale segue l’assorbimento del ricorso incidentale, in quanto vertente sul capo di sentenza di primo grado, strettamente conseguenziale, relativo al governo delle spese processuali; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza 6 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 24888/2017 Numero sezionale 1949/2022 Numero di raccolta generale 19891/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 impugnata con rifermento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 7 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d