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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 36584/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12313/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (GIA' [OSCURATO:PERSONA] SPA), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 31/2018 depositata il10/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 31/2018, ha confermato la sentenza n. 169/2012 del Tribunale di Massa che aveva rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. ed aventi ad oggetto la declaratoria di nullità o annullamento o la risoluzione del contratto di acquisto di titoli Finmek e la conseguente condanna dell’istituto di credito alla restituzione (o al risarcimento del danno) della somma di € 154.940,32 oltre accessori.

Il giudice d’appello ha ritenuto insussistente la dedotta violazione degli obblighi informativi di cui agli artt. 21 TUF e 28 comma 2° reg. consob n. 11522/1998 sul rilievo che l’appellante non aveva contestato le circostanze relative all’informazioni fornite al fratello della ricorrente (ovvero “che al maggior rendimento promesso delle obbligazioni di cui è causa corrispondeva un rischio più elevato rispetto, ad esempio, ai titoli di Stato italiani od alle obbligazioni della Cassa di Risparmio di Carrara), cui quest’ultima aveva conferito apposita delega ad operare sul deposito titoli, e che era in possesso di specifiche competenze nel campo, essendo dipendente della Banca, avendo già operato in acquisti di azioni.

Peraltro, non sussisteva neppure la violazione dell’art. 29 reg. consob in quando l’istituto bancario aveva segnalato al suddetto delegato che l’operazione non si presentava adeguata, perché la ricorrente non aveva inteso fornire le informazioni a suo tempo richieste dalla banca sul suo profilo di rischio, e ciò nonostante il delegato volle ugualmente dar corso all’ordine di acquisto che impartì per iscritto.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.

La banca [OSCURATO:SOCIETA]. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito in giudizio con controricorso.

La ricorrente ha depositato le memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 28 e 29 reg. consob n. 11522/1998 sul rilievo che, come già lamentato in sede di appello, l’istituto bancario aveva omesso di informarla di diverse circostanze sintomatiche della rischiosità delle obbligazioni Finmek, come la mancanza di rating (mentre quello della società garante era CCC indicativo di rischiosità consistente), la mancanza di un prospetto informativo, che i titoli erano stati emessi da una società estera.

Deduce la ricorrente che non era stato specificato alcunchè dalla banca in merito alla rischiosità del titolo, né erano state precisate le ragioni per cui l’investimento era inadeguato, non essendo sufficiente scrivere che lo stesso è tale per l’oggetto.

Infine, espone la ricorrente che l’operazione era inadeguata anche l’ammontare dell’investimento, € 154.940,32, costituente ben più del50% degli investimenti della stessa.

2. Il motivo è fondato, limitatamente alla dedotta violazione dell’art. 28 comma 2° reg. consob.

Va osservato che è orientamento ormai consolidato di questa Corte (vedi recentemente Cass. n. 19891/2022) secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento.

Peraltro, questa Corte ha, altresì, precisato (vedi Cass. n. 18153/2020) che l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 esuccessive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo.Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici (vedi Cass.14208/2022).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto la Corte d’Appello che l’istituto di credito avesse assolto al proprio obbligo informativo sul rilievo che i funzionari della banca avevano spiegato al delegato della ricorrente (il fratello bancario) “che al maggior rendimento promesso delle obbligazioni di cui è causa corrispondeva un rischio più elevato rispetto, ad esempio, ai titoli di Stato italiani od alle obbligazioni della Cassa di Risparmio di Carrara”: non vi è dubbio che le informazioni fornite nei termini sopra illustrati non fossero in alcun modo idonee a ritenere assolto, in concreto, l’obbligo informativo sulle caratteristiche dello “specifico” strumento finanziario e sugli “specifici” rischi dell’operazione di investimento.

Si trattava di informazioni generiche che rispondono, più che altro, ad un criterio di buon senso, secondo cui ad un rendimento più elevato corrisponde un rischio più alto, e che è valido per tutti i titoli che offrono rendimenti elevati, ma che nulla dicevano sulle reali caratteristiche dei titoli Finmek e sugli specifici rischi ad essi collegati.

Né la circostanza che il delegato fosse un dipendente della banca e che lo stesso avesse precedentemente operato in acquisti azionari può da sola far presumere, in difetto di altri elementi (non indicati dalla Corte d’Appello), la conoscenza in capo allo stesso delle specifiche caratteristiche, dei rischi e delle implicazioni anche dei titoli Finmek, data la moltitudine e la diversa tipologia di titoli esistenti sul mercato azionario.

Ritiene, pertanto, questo Collegio che la Corte di Appello sia incorsa nella violazione dell’art. 28 comma 2° reg.

Consob.

A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi con riferimento alla contestata violazione anche dell’art. 29 reg. consob.

Sul punto, la banca controricorrente ha eccepito l’inammissibilità di tale doglianza, sul rilievo che la ricorrente non avrebbe indicato in quale atto del giudizio di merito sarebbe stata dedotta la questione inerente la pretesa insufficienza della segnalazione di inadeguatezza.

Tale eccezione non è meritevole di accoglimento.

Dalla stessa ricostruzione della Corte d’Appello (vedi pag. 3 della sentenza impugnata) emerge che la questione oggetto del presente motivo non è affatto nuova, tanto è vero che il giudice di secondo grado, nel riassumere il secondo motivo dell’atto di appello, ha evidenziato che la risparmiatrice aveva censurato che la banca avrebbe omesso di comunicarle le ragioni della inadeguatezza dell’investimento.

Quanto al merito, la dedotta violazione dell’art. 29 reg. consob si appalesa insussistente, avendo la Corte d’Appello precisato (pag. 6 della sentenza impugnata) che l’istituto bancario aveva segnalato al fratello delegato che l’operazione non si presentava adeguata perché la sorella Anna non aveva voluto fornire informazioni (sul suo profilo di rischio) a suo tempo richieste dalla banca.

Dunque, non è corretta l’affermazione della ricorrente (vedi pag. 7 del ricorso) secondo cui non era stata indicata al momento dell’acquisto neppure una delle ragioni della inadeguatezza.

Quanto all’ultimo profilo censurato, ovvero l’inadeguatezza dell’operazione per quantità (€ 154.940,32), va osservato che tale censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato indicato dalla ricorrente “dove” e “come” tale questione, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, fosse stata portata all’attenzione dei giudici di merito.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 27 reg. consob n. 11522/1998 per un conflitto di interessi, sul rilievo che il collocatore dei titoli, la Caboto, apparteneva allo stesso gruppo (Intesa) della Cassa di Risparmio.

4. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 27 cit. la Corte d’Appello si è pronunciata sulla doglianza svolta in atto di appello dalla odierna ricorrente, già appellante, di “omessa pronuncia”, osservando che non sussisteva tale vizio atteso che il Tribunale aveva fornito una motivazione sul punto controverso.

La ricorrente, pur dando atto di aver effettivamente censurato l’omessa pronuncia, rileva che, avuto riguardo, alle concrete modalità di svolgimento della sua censura, la Corte di Appello era in grado di esaminare comunque la censura, attinente alla violazione dell’art. 27 reg. consob. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, indipendentemente da come il giudice di secondo grado ha interpretato la censura svolta in appello dalla ricorrente, l’odierna censura si appalesa inammissibile, in quanto finalizzata a sollecitare una ricostruzione dei fatti (che la Caboto, collocatrice dei titoli in oggetto, appartenesse allo stesso gruppo della banca) diversa da quella operata dai giudici di merito, valorizzando una prova (deposizione testimoniale) che non può essere esaminata nel giudizio di legittimità.

La sentenza impugnata va quindi cassata limitatamente al primo motivo ed alla dedotta violazione dell’art. 28 comma 2° reg. consob, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

6. Il terzo motivo è assorbito alla luce di quanto sopra già evidenziato.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo nei limiti di cui in motivazione, inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12313/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (GIA' [OSCURATO:PERSONA] SPA), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 31/2018 depositata il10/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 31/2018, ha confermato la sentenza n. 169/2012 del Tribunale di Massa che aveva rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. ed aventi ad oggetto la declaratoria di nullità o annullamento o la risoluzione del contratto di acquisto di titoli Finmek e la conseguente condanna dell’istituto di credito alla restituzione (o al risarcimento del danno) della somma di € 154.940,32 oltre accessori. Il giudice d’appello ha ritenuto insussistente la dedotta violazione degli obblighi informativi di cui agli artt. 21 TUF e 28 comma 2° reg. consob n. 11522/1998 sul rilievo che l’appellante non aveva contestato le circostanze relative all’informazioni fornite al fratello della ricorrente (ovvero “che al maggior rendimento promesso delle obbligazioni di cui è causa corrispondeva un rischio più elevato rispetto, ad esempio, ai titoli di Stato italiani od alle obbligazioni della Cassa di Risparmio di Carrara), cui quest’ultima aveva conferito apposita delega ad operare sul deposito titoli, e che era in possesso di specifiche competenze nel campo, essendo dipendente della Banca, avendo già operato in acquisti di azioni. Peraltro, non sussisteva neppure la violazione dell’art. 29 reg. consob in quando l’istituto bancario aveva segnalato al suddetto delegato che l’operazione non si presentava adeguata, perché la ricorrente non aveva inteso fornire le informazioni a suo tempo richieste dalla banca sul suo profilo di rischio, e ciò nonostante il delegato volle ugualmente dar corso all’ordine di acquisto che impartì per iscritto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. La banca [OSCURATO:SOCIETA]. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato le memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 28 e 29 reg. consob n. 11522/1998 sul rilievo che, come già lamentato in sede di appello, l’istituto bancario aveva omesso di informarla di diverse circostanze sintomatiche della rischiosità delle obbligazioni Finmek, come la mancanza di rating (mentre quello della società garante era CCC indicativo di rischiosità consistente), la mancanza di un prospetto informativo, che i titoli erano stati emessi da una società estera. Deduce la ricorrente che non era stato specificato alcunchè dalla banca in merito alla rischiosità del titolo, né erano state precisate le ragioni per cui l’investimento era inadeguato, non essendo sufficiente scrivere che lo stesso è tale per l’oggetto. Infine, espone la ricorrente che l’operazione era inadeguata anche l’ammontare dell’investimento, € 154.940,32, costituente ben più del50% degli investimenti della stessa. 2. Il motivo è fondato, limitatamente alla dedotta violazione dell’art. 28 comma 2° reg. consob. Va osservato che è orientamento ormai consolidato di questa Corte (vedi recentemente Cass. n. 19891/2022) secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento. Peraltro, questa Corte ha, altresì, precisato (vedi Cass. n. 18153/2020) che l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 esuccessive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo.Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici (vedi Cass.14208/2022). Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto la Corte d’Appello che l’istituto di credito avesse assolto al proprio obbligo informativo sul rilievo che i funzionari della banca avevano spiegato al delegato della ricorrente (il fratello bancario) “che al maggior rendimento promesso delle obbligazioni di cui è causa corrispondeva un rischio più elevato rispetto, ad esempio, ai titoli di Stato italiani od alle obbligazioni della Cassa di Risparmio di Carrara”: non vi è dubbio che le informazioni fornite nei termini sopra illustrati non fossero in alcun modo idonee a ritenere assolto, in concreto, l’obbligo informativo sulle caratteristiche dello “specifico” strumento finanziario e sugli “specifici” rischi dell’operazione di investimento. Si trattava di informazioni generiche che rispondono, più che altro, ad un criterio di buon senso, secondo cui ad un rendimento più elevato corrisponde un rischio più alto, e che è valido per tutti i titoli che offrono rendimenti elevati, ma che nulla dicevano sulle reali caratteristiche dei titoli Finmek e sugli specifici rischi ad essi collegati. Né la circostanza che il delegato fosse un dipendente della banca e che lo stesso avesse precedentemente operato in acquisti azionari può da sola far presumere, in difetto di altri elementi (non indicati dalla Corte d’Appello), la conoscenza in capo allo stesso delle specifiche caratteristiche, dei rischi e delle implicazioni anche dei titoli Finmek, data la moltitudine e la diversa tipologia di titoli esistenti sul mercato azionario. Ritiene, pertanto, questo Collegio che la Corte di Appello sia incorsa nella violazione dell’art. 28 comma 2° reg. Consob. A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi con riferimento alla contestata violazione anche dell’art. 29 reg. consob. Sul punto, la banca controricorrente ha eccepito l’inammissibilità di tale doglianza, sul rilievo che la ricorrente non avrebbe indicato in quale atto del giudizio di merito sarebbe stata dedotta la questione inerente la pretesa insufficienza della segnalazione di inadeguatezza. Tale eccezione non è meritevole di accoglimento. Dalla stessa ricostruzione della Corte d’Appello (vedi pag. 3 della sentenza impugnata) emerge che la questione oggetto del presente motivo non è affatto nuova, tanto è vero che il giudice di secondo grado, nel riassumere il secondo motivo dell’atto di appello, ha evidenziato che la risparmiatrice aveva censurato che la banca avrebbe omesso di comunicarle le ragioni della inadeguatezza dell’investimento. Quanto al merito, la dedotta violazione dell’art. 29 reg. consob si appalesa insussistente, avendo la Corte d’Appello precisato (pag. 6 della sentenza impugnata) che l’istituto bancario aveva segnalato al fratello delegato che l’operazione non si presentava adeguata perché la sorella Anna non aveva voluto fornire informazioni (sul suo profilo di rischio) a suo tempo richieste dalla banca. Dunque, non è corretta l’affermazione della ricorrente (vedi pag. 7 del ricorso) secondo cui non era stata indicata al momento dell’acquisto neppure una delle ragioni della inadeguatezza. Quanto all’ultimo profilo censurato, ovvero l’inadeguatezza dell’operazione per quantità (€ 154.940,32), va osservato che tale censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato indicato dalla ricorrente “dove” e “come” tale questione, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, fosse stata portata all’attenzione dei giudici di merito. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 27 reg. consob n. 11522/1998 per un conflitto di interessi, sul rilievo che il collocatore dei titoli, la Caboto, apparteneva allo stesso gruppo (Intesa) della Cassa di Risparmio. 4. Il motivo è inammissibile. Va osservato che con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 27 cit. la Corte d’Appello si è pronunciata sulla doglianza svolta in atto di appello dalla odierna ricorrente, già appellante, di “omessa pronuncia”, osservando che non sussisteva tale vizio atteso che il Tribunale aveva fornito una motivazione sul punto controverso. La ricorrente, pur dando atto di aver effettivamente censurato l’omessa pronuncia, rileva che, avuto riguardo, alle concrete modalità di svolgimento della sua censura, la Corte di Appello era in grado di esaminare comunque la censura, attinente alla violazione dell’art. 27 reg. consob. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, indipendentemente da come il giudice di secondo grado ha interpretato la censura svolta in appello dalla ricorrente, l’odierna censura si appalesa inammissibile, in quanto finalizzata a sollecitare una ricostruzione dei fatti (che la Caboto, collocatrice dei titoli in oggetto, appartenesse allo stesso gruppo della banca) diversa da quella operata dai giudici di merito, valorizzando una prova (deposizione testimoniale) che non può essere esaminata nel giudizio di legittimità. La sentenza impugnata va quindi cassata limitatamente al primo motivo ed alla dedotta violazione dell’art. 28 comma 2° reg. consob, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. 6. Il terzo motivo è assorbito alla luce di quanto sopra già evidenziato. P.Q.M. Accoglie il primo motivo nei limiti di cui in motivazione, inammissibile il
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