CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 giugno 2021
Cassazione n. 31719/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14110-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso il decreto RG 50890/2017 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da S.A.B. - [OSCURATO:PERSONA] scarl - affidandolo a quattro motivi, ricorso avverso il decreto n. 1397/2020, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione allo stato passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria proposta dall'odierno ricorrente avverso il decreto con cui il G.D. aveva escluso la natura prededucibile dei crediti vantati dall'istante, non essendo gli stessi relativi a prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali (intendendo per tali gli altiforni e le acciaierie presso il sito di Taranto); che il Tribunale di Milano ha fondato il proprio rigetto sul rilievo che la società ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza del requisito soggettivo per essere ricompresa nel novero delle P.M.I. ([OSCURATO:PERSONA]), elemento essenziale per il riconoscimento della natura prededucibile del credito, né aveva prodotto in giudizio documentazione relativa al credito azionato idonea a qualificare la natura delle prestazioni rese in favore di [OSCURATO:SOCIETA]; - che i [OSCURATO:PERSONA] della procedura non hanno svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che la ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 99 legge fall. sul rilievo che il Presidente del Tribunale, in virtù di quanto dettato nel terzo comma dell'art. 99, avrebbe dovuto disporre la comparizione delle parti davanti al Collegio, essendo la possibilità di delegare al giudice relatore designato la trattazione della causa esercitabile solo all'esito di tale comparizione collegiale; che, inoltre, era stata perpetrata una grave violazione del principio del contraddittorio, atteso che, nonostante l'esplicita richiesta, non era stata autorizzata la discussione della causa davanti al Collegio; 2. che il motivo è manifestamente infondato;- che, in primo luogo, emerge dal chiaro tenore testuale dell'art. 99 comma 30 legge fall. che il Presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, può immediatamente delegare al relatore designato la trattazione del procedimento, né è stata in alcun modo prevista dalla norma sopra citata la preventiva necessaria doverosa comparizione delle parti innanzi al Collegio anche ove il Presidente abbia esercitato il potere di delega al relatore designato della trattazione del procedimento; che tale interpretazione trova riscontro, del resto, nel successivo art. 99 comma 90, secondo cui il "giudice" provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori, emergendo da tale norma che, alla stessa udienza prevista per la comparizione delle parti, il "giudice" (che è dunque monocratico ove sia stata esercitata la delega) provvede all'ammissione ed alla eventuale assunzione dei mezzi istruttori; che, infine, l'art. 99 comma 11 0 legge fall. ha espressamente provveduto ad indicare il "Collegio" nel caso in cui ha ritenuto che una determinata funzione (quale quella di decisione della causa) dovesse essere necessariamente essere esercitata da tale organo; che, quanto alla dedotta omessa discussione orale del ricorso davanti al Collegio, va osservato che il rito fallimentare, per le esigenze di speditezza che lo connotano, non prevede in alcun modo la possibilità delle parti di chiedere la discussione orale della causa davanti al Collegio, né è applicabile l'art. 275 cod. proc. civ. in difetto di un espresso rinvio a tale norma; 3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 96 e 112 cod. proc. civ. e 111 bis comma 1 legge fall.; che, in particolare, il ricorrente deduce che il [OSCURATO:PERSONA] aveva già autorizzato in data 25 marzo 2015 il pagamento di una parte dei crediti maturati in epoca anteriore rispetto all'apertura della procedura; che, quanto alla rilevata (dal Tribunale di Milano) mancata produzione dei documenti a corredo della domanda, il Consorzio deduce che è indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui il ricorrente può limitarsi ad indicare i documenti già prodotti nel corso della verifica di stato passivo, essendo il Tribunale tenuto ad acquisire i documenti in questione; (i 4. che con il terzo motivo è stata censurata la violazione dell'art. 3 comma 10 D.L. n. 347/2003 e dell'art. 8 comma 1 bis D.L. n. 91/2017 conv. nella L. n. 263/2017; - che viene allegato che il credito del ricorrente è sorto prima della dell'ammissione di ILVA alla amministrazione e ne fu già in parte disposto il pagamento e che l'illogicità manifesta degli argomenti sui quali t basa il rigetto dell'opposizione allo stato passivo ne determinano la nullità; 5. che il secondo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente, vertendo in parte sulle medesime questioni (già intervenuta autorizzazione da parte del G.D. del pagamento di parte dei crediti vantati) presentano profili di infondatezza e inammissibilità; -che, in particolare, quanto alla dedotta intervenuta autorizzazione da parte del G.D. di parte dei crediti vantati dall'istante, a prescindere dal rilievo che a tale eventuale provvedimento non può attribuirsi alcun valore di giudicato endoprocedimentale - non risultando esservi stato alcun accertamento con le modalità di cui all'art. 111 bis legge fall. e rientrando quel credito verosimilmente tra quelli non contestati dai Commissari per collocazione e ammontare - in ogni caso il ricorrente non ha avuto cura di indicare il contenuto di quel provvedimento e soprattutto la natura delle prestazioni relative ai crediti vantati, elemento essenziale ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 3 comma 10 ter D.L. n. 347/2003 per il riconoscimento della prededuzione, di talchè le odierne censure si appalesano generiche; che, quanto all'omessa produzione dei documenti a corredo della opposizione allo stato passivo, va preliminarmente osservato che è pur vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi recentemente Cass. n. 25663 del 13/11/2020), nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), I.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito; 4 n che, nel caso di specie, tuttavia, non risulta in alcun modo che nel ricorso in opposizione ex art. 98 legge fall. il Consorzio ricorrente avesse indicato specificamente i documenti di cui intendeva avvalersi, non avendolo fatto neppure in questa sede di legittimità; 6. che con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 99 comma 100 legge fall. per non essere stato adempiuto l'obbligo di motivazione del provvedimento, che sarebbe caratterizzato da affermazioni apodittiche, generiche e prive di ragionevolezza; 7. che il motivo è inammissibile per genericità e perché non censura e neppure coglie la ratio decidendi, ovvero che la società ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza del requisito soggettivo per essere ricompresa nel novero delle P.M.I. ([OSCURATO:PERSONA]), elemento essenziale per il riconoscimento della natura prededucibile del credito, né aveva prodotto in giudizio documentazione relativa al credito azionato idonea a qualificare la natura delle prestazioni rese in favore di [OSCURATO:SOCIETA]; 8. che non devono liquidarsi le spese di lite, non avendo la procedura svolto difese; P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13 Così deciso in Roma il 23 giugno 2