CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 07812/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Hapronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) , in persona del l.r.p.t.,rappr. e dif. dall’avv. Ro berto Esposito [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] ed elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n.95 , [OSCURATO:EMAIL] da procura in atto al legato in calce -ricorrente– contro R.G.N. Ud. 30.1.2023 Pagina2di 8 - RGN 18463 /201 6 estensore cons. m.ferro FALLIMENTOF.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del curatore p.t. , rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] ed elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] , comeda procura a margine dell’atto -costituito– per cassazione de l decreto Trib. Napoli 8.7.2016 , Rep. 813/16, in RG 7429/2015; uditala relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] . [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [ BANCA ] impugna il decreto Trib. Napoli 8.7.2016,Rep. 813/16, in RG 7429/2015 che ne ha rigettato l’ opposizione allo stato passivo del F.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione relativamente all’insinuazionedel credito di 2.0 44.914,02 euro , per saldi debitori di un conto corrente,di un rapporto anticipi e del residuo di un mutuo chirografario ; 2. il tribunale ha premesso che : a) la banca aveva depositato la documentazione probatoria a sostegno dei crediti solo all’udienza e non unitamenteal ricorso, con inammissibilità del rispettivo esame; b) nel merito e ‘in ogni caso’, il contratto bancario invocato era privo, in violazione dell’art.117 TUB, della duplice sottoscrizione delle parti , difettando almeno quellodella banca , né potendo operare rispetto ad operazioni anteriori ovvero sanare la mancanza del ‘requisito della concorsualità e cioè della anteriorità del credito rispetto al fallimento’ , nella vicenda non essendoci prova della formascritta; c) quanto al rapporto anticipi su fatture , trattandosi di cessione delcredito pro solvendo , la banca non aveva provato (quale cessionari a ) l a esigibilitàdel credito e l’insolvenza del debitore ceduto , né aveva allegato e dimostratola avvenuta cessione al debitore (o l’accettazione) , in applicazione dellecorrispondenti norme su sconto e cedibilità dei crediti ; d) circa il mutuo, Pagina3di 8 - RGN 18463 /201 6 estensore cons. m.ferro erapriva di documentazione di data certa anteriore al fallimento la erogazione dellarelativa somma; 3. la banca ha avversato il decreto con due motiv i di ricorso ; il fallimento siè difes o con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. il ricorrente – dopo aver premesso la propria acquiescenza al solo rigetto della domanda limitatamente all’esposizione di un c.c. (100/1000/35228)per il quale la cur a t ela aveva eccepito l’incompletezza dei documenti a supporto e un maggior controcredito avanzato in separato giudizioriassunto avanti al T rib. Napoli per la rideterminazione del saldo - con ilprimo motivo ha dedotto , all’altezza della violazione consecutiva dei nn. 5 ovvero3 del co.1 dell’art.360 c.p.c. , l’omesso esame di fatto decisi vo ovvero la errata interpretazione dell’art.99 co.2 n.4 l.f. ; in particolare è contestato l’omessoesame della esplicita ‘riserva della produzione della documentazione allegataall’istanza ex art.93 l.f. formulata dal ricorrente‘ (pag.27) che avrebbe consentito al tribunale di superare ogni rilievo di tardività della documentazione successiva e dunque decadenza invece alfine affermata; la correttainterpretazione de gli oneri probatori a cura de ll’opponente imponeva poi di considerarne l’avvenuta integrazione già con il richiamo nell’atto di opposizione, con materiale versamento permesso o disposto in prosieguo, conseguendonel’erroneità del corollario invece tratto dal tribunale in punto di provadei contratti e della loro data certa, oggetto di idonea documentazione giàper la produzione con la insinuazione al passivo; 2. con il secondo motivo s’invoca la violazione de gli artt.1198 , 1362 e 1264c.c., avendo erroneamente il tribunale fatto applicazione della disciplina della cessione del credito in luogo dell’adempimento, laddove la fattispecie andava inquadrata nell’affidamento bancario contro cessione di crediti a garanziadell’art. 1858 c.c., con l a conseguenza sia della mancata estinzione del credito garantito , sia della non venuta meno della sua immediata esigibilità, trattandosi di vicenda di cessione di crediti contestuali o futuri e Pagina4di 8 - RGN 18463 /201 6 estensore cons. m.ferro conprevista retrocessione del supero al cedente; essendo dunq ue il rapporto fra le parti proprio di un affidamento commerciale per anticipi, non v’era alcuna limitazione alla esigibilità del credito del cessionario verso la società cedenteove ravvisat a , come invece dal tribunale, nella mancata accettazione della ce ssione da parte del terzo debitore ceduto o nella notifica a questi dell’attotraslativo, tanto più che le norme richiamate in decreto afferiscono a tuteledi efficacia per il debitore e non per il cedente; 3. i l primo motivo è fondato; ne va premessa la piena ammissibilità , anche con riguardo al l’eccepito cumulo di censure disomogenee, poiché la rispettiva enunciazione appare chiaramente espressa in termini di consecutivitàalternativa; dalla redazione è infatti agevole trarre la principale censurainfirmante la correttezza del decreto; 4. dal tenore d ell’impugnazione risulta con chiarezza che la banca, in sededi opposizione allo stato passivo e nel relativo atto , per come depositato, ha,per un verso, formulato un pieno richiamo a tutti i documenti già ver sati infase sommaria avanti al giudice delegato ed aggregati alla insinuazione al passivo(“si considerano depositati, con il presente ricorso tutti i documenti contrattualie contabili indicati dal n . 5 al n . 26 della domanda di ammissione alpassivo e dal n . 27 al n . 32 dell'atto di integrazione di documentazione in data6/3/2014 rispetto a detta domanda . S i depositano materialmente , in via telematica, tutti gli estratti conto del conto corrente 27/ 4416, d a lla sua accensionee fino all'estinzione ” (così riportato in ricorso, pag.17); dall’altro lato,essa ha esibito, mediante il richiamo di un’espressa ‘riserva’ di ripetuta produzione(pag.15 ricorso), la propria indicazione di volersi avvalere di quei mezzi di prova , anche dunque depositandoli ancora, in difett o di mancata integraleacquisizione degli stessi in giudizio; 5. la menzione degli istituti giuridici a supporto di tale ripetut a produzione è stata dunque individuata , in conformità ad un indirizzo coevo all’epoca dell’iniziativa impugnatoria, nel riferimento in primo luogo all’art.90 l.f.; in realtà, vige in materia il principio (identico negli esiti) , correntemente affermatoda questa Corte (da ultimo Cass. 14181/2022) per cui nel giudizio diopposizione allo stato passivo, « l'opponente, a pena di decadenza ex art. Pagina5di 8 - RGN 18463 /201 6 estensore cons. m.ferro 99,comma 2, n. 4), l .fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti dicui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzial giudice delegato, sicché , in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'ac quisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito » (conf. Cass. 31719/2021 , 25663/ 2020, tutte sulla scia di Cass. 12549/2017 ); nella vicenda, tanto la enunciazione dellaintera produzione acclusa all’originaria insinuazio ne al passivo quanto la citata‘riserva’ di ripetuta produzione confermano che l’opponente, sfuggendo adogni decadenza ai sensi dell’art.99 co.2 n.4 l.f., ha proprio specificamente indicato i documenti a sostegno dell’opposizione e nemmeno ha omesso, in questasede, di riprodurre in modo ordinato l’avvenut o svolgimento di attività difensivacoerente con tale precetto (Cass. 22390/2021); 6. quanto al secondo motivo, la sua trattazione discende dall’aver il tribunaledato atto (pag. 1) che la documentazione dep ositata dalla banca in giudizioera la stessa di quella già aggregata alla insinuazione al passivo e così potendo aggiungere, proprio da tale esame, una seconda ratio decidendi , reiettiva anche nel merito della domanda e fondatamente avversata; va in primo luogo riconosciuta la erroneità d i ogni parte del decreto ove il respingimento abbia trovato motivazione nel difetto di data certa dei documenti a supporto, avendo il tribunale – sulla scorta della menzionata decadenza – negato l’esaminabilità dei documenti e , dunque, a maggior ragionedella rispettiva data certa, ma senza motivare in ordine al richiamo di tutti essi quali invece provvisti del requisito, in quanto già appartenenti al giudizio introdotto, prima del fallimento, ava nti ad altro giudice e frutto di vidimazionecertificante la relativa necessaria anteriorità ex art.2704 c.c.; 7. appare poi errata l’applicazione ad una fattispecie che lo stesso tribunale qualifica come ‘contratto - anticipi’ o ‘rapporto anticipi su fatture’ (pag.3)delle norme che, ai sensi degli artt.1260 e 1264 c.c., pongono requisiti di efficacia della cessione dal punto di vista (e dunque a favore ) del terzo debitore-ceduto e, sul piano d el perfezionamento del cont r atto , sovrappongono ad una vicenda, appu nto di finanziamento, la cessione del creditoverso terzi quale forma di adempimento; proprio il richiamo esplicito Pagina6di 8 - RGN 18463 /201 6 estensore cons. m.ferro ad una documentazione contrattuale afferente ad un contratto - quadro di finanziamento che sarebbe intercorso fra banca e società e poi a d atti conseguentidi incasso e contabilizzazione del netto a d e bito/credito fra le parti mettein evidenza e piuttosto l’erroneità di una semplificazione interpretativa antiletterale che sovrapponga per ciascuna operazione la ben diversa fattispecie di una dazione in pagamento; per essa la formula della cessione pro solvendo deve essere apprezzata all’interno dell’unitario rapporto di finanziamento,non potendo eludere la ben diversa funzione di garanzia che il contrattoassume ogni qual volta l’af fidato cede un credito alla banca, questa lo pone all’incasso alla scadenza (contestuale o futura) dell’effetto commerciale/fattura girati al cessionario, con alimentazione immediata della provvistadi prelievo del cliente - cedente e contabilizzazione a sal do a seconda dell’esito dell’incasso ; in tal modo il finanziamento bancario è garantito dal creditoverso il terzo, ma l’esigibilità del medesimo finanziamento non è tanto condizionataa fatti di adempimento o insolvenza del debitore ceduto, quanto piuttosto al limite di plafond e temporale contrattualizzato tra banca e cliente; 8. in questo contesto, la pretesa del tribuna le di ancorare la domanda di creditodella banca alla notifica della cessione appare e ccentrica rispetto alla stessaqualificazione espressa alla fattispecie nella sua descrizione; si tratta dicircostanza decisiva ai fini della ricostruzione del titolo del credito insinuato edisatteso in sede fallimentare, tanto più che la motivazione censurata non haillustrato il contratto di finan ziamento regolativ o del rapporto; 9. non appare, conseguentemente , pertinente l’affermazione in decreto percui la clausola pro solvendo nelle cessioni di crediti ripetuti implicherebbe per il finanziatore, al fine di rientrare della provvista sovvenzionata, la allegazionee prova della insolvenza del debitore ceduto (pag.3) ; tant’è che operaanche in tema di sconto, e piuttosto, il princi pio per cui « il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata è subordinatoall'inadempimento del debitore ceduto » (Cass. 12079/2013); più recentemente, è stato ribadito che l'esigibilità del credito della banca scontantepostula indefettibilmente l'inadempienza del terzo, il che vale tanto nello sconto di cambiali o assegni (art.1859 c.c.) tanto in quello ordinario Pagina7di 8 - RGN 18463 /201 6 estensore cons. m.ferro (ar.1858c.c.) di anticipazione dietro cessione del credito «salvo buon fine», in cui il «cattivo fine » d ella cessione medesima, cioè l'inadempimento del debitore ceduto, opera quale condizione risolutiva dell'erogazione; con la conseguenzache anche « nello sconto, il credito della banca «scontante» nei confrontidel cliente, scontatario, è esigibile solo a s eguito dell'inadempimento delterzo debitore ceduto, cosicché grava sulla banca, che agisca in giudizio controil cliente, provare l'inadempimento del debitore ceduto, fatto costitutivo del suo credito» (Cass. 16837/2022 in motivazione); i principi, a maggi or ragione, operano allora ove lo sconto al pro solvendo sia solo il mezzo per realizzarela garanzia al finanziamento in conto anticipi appunto su fatture e/o crediticommerciali posti semplicemente all’incasso presso la banca che si può così autosoddisfa re sino al limite del ceduto, con regolazione all’esito del supero o dell’altrui inadempimento , ma senza alcuna rinuncia al rimborso direttoin capo al cedente - cliente ; 10.quanto alla dedotta mancanza di firma di una delle parti, anche a volerneassumere la rilevanza con il perfezionamento conseguente al deposito in giudizio del contratto, tale parte della motivazione appare superata dall’accoglimento del primo motivo; per altro verso, sul punto non consta alcunaobiezione della curatela volta a d isconoscere, per questa via autonoma, lariferibilità dei contratti bancari (o di loro specifiche parti rilevanti ai fini di causa) alla società fallita, al di là della estrema genericità del passaggio argomentativo, sul punto altresì ipotetico (pag.3); in oltre, opera in tema il principioper cui i contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 del d.lgs.n. 385 del 1993 non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizionedel documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso sipuò desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché«la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momentoin cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione delsolo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'art.2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nullaimpedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della Pagina8di 8 - RGN 18463 /201 6 estensore cons. m.ferro produzionein giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza»(Cass. 14243/2018, 14646/2018); parimenti, Cass. 16070/2018 haprecisato che la omessa sottoscrizione del documen to da parte dell'istituto dicredito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993 , posto che « il requisitoformale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale , bensì funzionale»; 11.la questione del credito su mutuo, infine, appare inquadrabile nell’ambito del primo motivo, dovendo i relativi documenti essere scrutinati allastregua del principio ivi affermato; 12. in con