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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 16837/2022

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icché «nella prima ipotesi - che qui interessa, essendo i fideiussori opponenti a decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, - l'accertamento del dare e avere può attuarsi Con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti,' in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta» (Cass. 11543/2019; cfr. anche Cass. 23852/2020 e Cass. 29190/2020).

In definitiva, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da ali., documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori.

Nella specie„ dalla sentenza impugnata si evince che il consulente tecnico d'ufficio aveva potuto ricavare le movimentazioni del conto dai riassunti scalari, secondo quanto insindacabilmente accertato in fatto dal giudice di merito, in difetto peraltro di contestazioni mosse alle conclusioni stesse del consulente.

La sentenza impugnata risulta quindi avere deciso in senso conforme ai principi di diritto sopra richiamati ribaditi da questa Corte.

Non ricorrono le contestate violazioni di legge, dell'art. 115 c.p.c. (che dispone che il giudice non possa porre a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte di sua iniziativa ai di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, Cass.

SU 20867/2030; Cass. 4699/2018) e dell'art.2697 c.c. (la cui violazione si configura laddove il giudice attribuisca l'onere della prova ad una parte diversa da quella onerata, Cass. 26769/2018).

Nella specie, la Corte di merito ha deciso sulla base degli elementi di prova acquisiti agli atti, offerti dalla banca, valutandoli secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art.116 c.p.c..

3. La seconda censura è, del pari, infondata.

I ricorrenti si dolgono del rigetto dell'eccezione, dagli stessi appellanti proposta, di inesigibilità del credito, per non avere la banca provato l'inadempimento del debitore ceduto, l'azienda di elettricità francese, denunciando altresì che la Corte di merito avrebbe operato una non consentita inversione dell'onere della prova, avendo posto a carico dei fideiussori l'onere di dimostrare, per il principio di vicinanza della prOVd, gii eventuali pagamenti effettuati dal terzo, mentre era la banca, parte attrice onerata della prova del fatto costitutivo della pretesa di restituzione delle somme anticipate a fronte della cessione del credito, a poter produrre elementi indiziari dell'inadempimento della società francese - peraltro neppure mai dedotto in giudizio -, attraverso gli estratti dei «conti transitori» ovvero dei conti anticipazioni, sui quali avrebbero dovuto confluire gli eventuali versamenti del debitore ceduto.

Si invoca, al riguardo, anche in questa sede di legittimità, un precedente di questa Corte (Cass. 13823/2002, conf. a Cass.8128/1990 e 4718/1995; cfr. anche la successiva Cas:s. 12079/2013) nel quale si è affermato che, in caso di contratto di sconto, ordinario o cambiario, alla stregua del principio di esecuzione del contratto secondo buona fede, «il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata discende dal contratto, ma diviene attuale ed esercitabile solo a seguito dell'inadempimento del debitore ceduto, il quale opera quale condizione risolutiva dell'eroqazione e, pertanto, spetta alla banca, che chieda detta restituzione, di fornire la prova dell'inadempienza del terzo», dovendo considerarsi illegittimo il recesso senza giusta causa, connotato dall'imprevedibilità e dall'arbitrarietà.

Ora, il richiamo non risulta pertinente al caso in esame. 1 precedenti d: questo giudice di legittimità di cui sopra concernono, in effetti„ pretese della banca di restituzione di somme anticipate in reiaz:one ad operazioni di sconto.

Ora, il contratto di sconto si perfeziona con la cessione pro -solvendo di credito verso un terzo, dietro versamento di somma corrispondente all'importo del credito stesso, ridotta del previsto tasso.

L'esigibilità del credito della banca scontante postuia indefettibilmente l'inadempienza del terzo, il che vale tanto nello sconto di cambiali o assegni (art.1859 c.c.) tanto in quello ordinario (ar.1858 c.c.) di anticipazione dietro cessione del credito « salvo buon fine », in cui il « cattivo fine » della cessione medesima, cioè l'inadempimento del debitore ceduto, opera quale condizione risolutiva dell'erogazione.

Quindi, nello sconto, il credito della banca «scontante» nei confronti del cliente, scontatario, è esigibile solo a seguito dell'inadempimento del terzo debitore ceduto, cosicché grava sulla banca, che agisca in giudizio contro il cliente, provare l'inadempimento del debitore ceduto, ratto costitutivo del suo credito.

Ma, nella specie, vi è stato, per quanto emerge dalla decisione impugnata e dallo stesso ricorso, non un contratto di sconto ma una cessione di crediti diversi a scopo di garanzia: la banca, a garanzia di un'apertura di credito concessa alla debitrice SIME, ha ottenuto la cessione di un credito vantato da qupst'ultima nei confronti di una società francese.

Orbene, il carattere fondamentale della .cessione del credito a scopo di garanzia è rappresentato dalla possibilità per il creditore di rivolgersi indifferentemente al cedente ed al ceduto, poiché la cessione in garanzia non comporta l'inesigibilità dell'obbligazione originaria.

Invero, vi è coesistenza del rapporto obbligatorio garantito, avente ad oggetto la restituzione della somma mutuata, con il rapporto di garanzia, fondato su un titolo distinto tra debitore ceduto e cessionario: il credito viene trasferito immediatamente dal cedente al cessionario ma è destinato a rimanere nella sfera giuridica del cessionario solo fino al momento in cui l'obbligazione originaria non si estingua a causa di adempimento o per altri motivi, per il principio di accessorietà proprio di tutti i rapporti di garanzia, secondo cui «l'obbligazione di garanzia sussiste in quanto esiste l'obbligazione principale» ; ragione questa per cui, al verificarsi dell'estinzione totale o parziale del credito gacantito, il credito ceduto si ritrasferisce al cedente automaticamente, con un meccanismo analogo alla condizione risolutiva.

Si è pertanto affermato (Cass.4796/2001) che «la cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva di garanzia, COM portando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia ii credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l'obbligazione del debitore garantito; ove, invece, si verifichi l'estinzione, totale o parziale/ dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritras ferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine».

E si è successivamente ribadito (Cass. 10092/2020) che «in ipotesi di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto»: proprio la natura accessoria e strumentale della garanzia in tale tipologia di cessione di credito, rispetto all'adempimento dell'obbiidazione originaria, a differenza della cessione solutoria (secondo io schema di cui all'art.1198 c.c., in cui il trasferimento del credito è preordinato all'estinzione dell'obbligazione originaria), con-ipoilui, che il cessionario sia legittimato ad agire direttamente nei confronti del debitore originario senza che sia necessario che dimostri l'infruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto la cessione suddetta non incide neppure sull'esigibilità del credito principale.

4. Il terzo motivo è del paci infondato.

I ricorrenti, lamentando che la banca fosse tenuta ad informare i fideiussori della sorte dei crediti a lei ceduti in garanzia e sulle iniziative intraprese per la conservazione degli stessi, a tutela. del debitore cedente e dei fideiussori, chiedono che questa Corte dichiari estinta la Fideiussione, non essendo possibile il ritrasferimento a favore dei fideiussori dei crediti ceduti, perché ormai prescritti, «ove pure non ...riscossi e trattenuti abusivamente dalla banca».

Ora, ai sensi dell'art. 1955 c.c.

«la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore»; la surrogazione del fideiussore è regolata dal precedente art. 1949, secondo cui «il fideiussore che ha pagato il debito è s rrc(7,-710 nei diritti che il creditore aveva contro il debitore».

Costituisce principio consolidato quello secondo cui, ai fini della liberazione del fidejussore per fatto del creditore, prevista dall'art.1955 c.c., occorre che il creditore abbia, col suo comportamento, causato ai garante un pregiudizio giuridico, e non soltanto economico-materiale, vale a dire la perdita del diritto (di surrogazione ex a r`:. 949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c.) e non la maggiore difficoltà di attuarlo per la diminuita consistenza del patrimonio del debitore, occorrendo, a tal fine che il creditore abbia omesso l'esplicazione di un'attività che la legge o il contratto gli impongano al preciso scopo di rendere (giuridicamente) possibile .a surrogazione (Cass. 9719/1992; Cass. 7603/1997; Cass. 765/2000; Cass.6171/2003; Cass. 7719/2004).

Il fatto dei creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non può quindi consistere nella mera inazione, occorrendo, pertanto, un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, che abbia sottratto al fideiussore concrete possibilità esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia, che gli avrebbero consentito l'attuazione dell'obbligazione garantita.

Sempre questa Corte (Cass. 1870/1999, precedente questo richiamato nella decisione qui impugnata), dal coordinamento tra le due disposizioni, sopra citate, gli artt.1955 e 1949 c.c., ha tratto il principio secondo cui che la surrogazione tutelata dall'art. 1955 c.c. riguarda, espressamente ed esclusivamente, i diritti del creditore «contro il debitore» esulando quindi dall'ambito della norma i diritti che il creditore poteva vantare nei confronti di soggetti diversi dal debitore principale, quali appunto, come nella specie, i debitori ceduti.

Deve comunque altresì rilevarsi che il fideiussore, che intenda sw rogarsi ai creditore garantito nei diritti vantati verso il debitore, subenLra„ ai sensi dell'art.1204 c.c., anche nelle garanzie concesse da terzi H favore dei creditore originario, solo « a condizione che queste ultime siaiío accessorie e dipendenti dall'obbligazione principale adempiuta dal fideiussore» e che «deve escludersi l'applicazione di tale ipotesi di surrogazione legale quando, oltre che con il negozio fideiussorio, il finanziamento concesso per l'esecuzione di un appalto sia stato garantito anche fnediante la cessione dei crediti vantati nei 6:)!;froit/ CO,(7;17ittente, non essendo il debitore ceduto CO "77 l7itterte de/ debitore) qualificabile come "garante" dell'obbligazione adempiuta dal fideiussore, attesa l'autonomia tra i due contratti (lo fideiussione e la cessione di credito), ancorché stipulati con il medesimo scopo di garanzia» (Cass. 29216/2008).

In sostanza, in ipotesi di cessione di un credito a scopo di garanzia di altra obbligazione (nella specie, un finanziamento o anticipazione da parte di una banca), non essendovi accessorietà fra i due rapporti, l'obbligazione garantita ed il credito ceduto a scopo di garanzia, ma solamente un collegamento negoziale, il debitore ceduto, che può opporre (7: cessionaHo e eventuali eccezioni rifluenti sul pregresso rapporto con il cedente, rimane del tutto estraneo al distinto rapporto obbligatorio fra cedente e cessionario, a garanzia del quale è stata conclusa la cessione.

Di conseguenza: il debitore ceduto non è terzo che abbia prestato garanzia ex art. 1204 c.c. ma piuttosto è soivens estraneo al negozio.

E nella titolarità di tale credito non potrebbe subentrare colui che essendovi tenuto in forza di un distinto rapporto fideiussorio abbia soddisfatto il credito garantito.

Quindi l'invocata surrogazione non avrebbe neppure potuto operare nella spece.

Sotto altro profilo, la doglianza è inammissibile perché la deduzione, circa l'intervenuta prescrizione per decorso del termine deCennale dei diritti contro la debitrice ceduta, risulta nuova, come eccepito in controricorso.

5. Per 'Jititc guanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, iiquideice come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna le parti ricorrenti, in via solidale, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in Favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa, liquidate in complessivi C 12.000,00, a titolo di compens:.altro 5 2D ,L00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese Cl`E,f7CL3H nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle parti ricorrenti dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore dr [OSCURATO:PERSONA] ident [OSCURATO:PERSONA] TO 2 5 MAS 222 [OSCURATO:PERSONA] nbarresi .cANcEi.DFRF= r.) t /3tviass;mil,i - 17:3r738l CORTE SUPRE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icché «nella prima ipotesi - che qui interessa, essendo i fideiussori opponenti a decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, - l'accertamento del dare e avere può attuarsi Con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti,' in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta» (Cass. 11543/2019; cfr. anche Cass. 23852/2020 e Cass. 29190/2020). In definitiva, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da ali., documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori. Nella specie„ dalla sentenza impugnata si evince che il consulente tecnico d'ufficio aveva potuto ricavare le movimentazioni del conto dai riassunti scalari, secondo quanto insindacabilmente accertato in fatto dal giudice di merito, in difetto peraltro di contestazioni mosse alle conclusioni stesse del consulente. La sentenza impugnata risulta quindi avere deciso in senso conforme ai principi di diritto sopra richiamati ribaditi da questa Corte. Non ricorrono le contestate violazioni di legge, dell'art. 115 c.p.c. (che dispone che il giudice non possa porre a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte di sua iniziativa ai di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, Cass. SU 20867/2030; Cass. 4699/2018) e dell'art.2697 c.c. (la cui violazione si configura laddove il giudice attribuisca l'onere della prova ad una parte diversa da quella onerata, Cass. 26769/2018). Nella specie, la Corte di merito ha deciso sulla base degli elementi di prova acquisiti agli atti, offerti dalla banca, valutandoli secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art.116 c.p.c.. 3. La seconda censura è, del pari, infondata. I ricorrenti si dolgono del rigetto dell'eccezione, dagli stessi appellanti proposta, di inesigibilità del credito, per non avere la banca provato l'inadempimento del debitore ceduto, l'azienda di elettricità francese, denunciando altresì che la Corte di merito avrebbe operato una non consentita inversione dell'onere della prova, avendo posto a carico dei fideiussori l'onere di dimostrare, per il principio di vicinanza della prOVd, gii eventuali pagamenti effettuati dal terzo, mentre era la banca, parte attrice onerata della prova del fatto costitutivo della pretesa di restituzione delle somme anticipate a fronte della cessione del credito, a poter produrre elementi indiziari dell'inadempimento della società francese - peraltro neppure mai dedotto in giudizio -, attraverso gli estratti dei «conti transitori» ovvero dei conti anticipazioni, sui quali avrebbero dovuto confluire gli eventuali versamenti del debitore ceduto. Si invoca, al riguardo, anche in questa sede di legittimità, un precedente di questa Corte (Cass. 13823/2002, conf. a Cass.8128/1990 e 4718/1995; cfr. anche la successiva Cas:s. 12079/2013) nel quale si è affermato che, in caso di contratto di sconto, ordinario o cambiario, alla stregua del principio di esecuzione del contratto secondo buona fede, «il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata discende dal contratto, ma diviene attuale ed esercitabile solo a seguito dell'inadempimento del debitore ceduto, il quale opera quale condizione risolutiva dell'eroqazione e, pertanto, spetta alla banca, che chieda detta restituzione, di fornire la prova dell'inadempienza del terzo», dovendo considerarsi illegittimo il recesso senza giusta causa, connotato dall'imprevedibilità e dall'arbitrarietà. Ora, il richiamo non risulta pertinente al caso in esame. 1 precedenti d: questo giudice di legittimità di cui sopra concernono, in effetti„ pretese della banca di restituzione di somme anticipate in reiaz:one ad operazioni di sconto. Ora, il contratto di sconto si perfeziona con la cessione pro -solvendo di credito verso un terzo, dietro versamento di somma corrispondente all'importo del credito stesso, ridotta del previsto tasso. L'esigibilità del credito della banca scontante postuia indefettibilmente l'inadempienza del terzo, il che vale tanto nello sconto di cambiali o assegni (art.1859 c.c.) tanto in quello ordinario (ar.1858 c.c.) di anticipazione dietro cessione del credito « salvo buon fine », in cui il « cattivo fine » della cessione medesima, cioè l'inadempimento del debitore ceduto, opera quale condizione risolutiva dell'erogazione. Quindi, nello sconto, il credito della banca «scontante» nei confronti del cliente, scontatario, è esigibile solo a seguito dell'inadempimento del terzo debitore ceduto, cosicché grava sulla banca, che agisca in giudizio contro il cliente, provare l'inadempimento del debitore ceduto, ratto costitutivo del suo credito. Ma, nella specie, vi è stato, per quanto emerge dalla decisione impugnata e dallo stesso ricorso, non un contratto di sconto ma una cessione di crediti diversi a scopo di garanzia: la banca, a garanzia di un'apertura di credito concessa alla debitrice SIME, ha ottenuto la cessione di un credito vantato da qupst'ultima nei confronti di una società francese. Orbene, il carattere fondamentale della .cessione del credito a scopo di garanzia è rappresentato dalla possibilità per il creditore di rivolgersi indifferentemente al cedente ed al ceduto, poiché la cessione in garanzia non comporta l'inesigibilità dell'obbligazione originaria. Invero, vi è coesistenza del rapporto obbligatorio garantito, avente ad oggetto la restituzione della somma mutuata, con il rapporto di garanzia, fondato su un titolo distinto tra debitore ceduto e cessionario: il credito viene trasferito immediatamente dal cedente al cessionario ma è destinato a rimanere nella sfera giuridica del cessionario solo fino al momento in cui l'obbligazione originaria non si estingua a causa di adempimento o per altri motivi, per il principio di accessorietà proprio di tutti i rapporti di garanzia, secondo cui «l'obbligazione di garanzia sussiste in quanto esiste l'obbligazione principale» ; ragione questa per cui, al verificarsi dell'estinzione totale o parziale del credito gacantito, il credito ceduto si ritrasferisce al cedente automaticamente, con un meccanismo analogo alla condizione risolutiva. Si è pertanto affermato (Cass.4796/2001) che «la cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva di garanzia, COM portando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia ii credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l'obbligazione del debitore garantito; ove, invece, si verifichi l'estinzione, totale o parziale/ dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritras ferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine». E si è successivamente ribadito (Cass. 10092/2020) che «in ipotesi di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto»: proprio la natura accessoria e strumentale della garanzia in tale tipologia di cessione di credito, rispetto all'adempimento dell'obbiidazione originaria, a differenza della cessione solutoria (secondo io schema di cui all'art.1198 c.c., in cui il trasferimento del credito è preordinato all'estinzione dell'obbligazione originaria), con-ipoilui, che il cessionario sia legittimato ad agire direttamente nei confronti del debitore originario senza che sia necessario che dimostri l'infruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto la cessione suddetta non incide neppure sull'esigibilità del credito principale. 4. Il terzo motivo è del paci infondato. I ricorrenti, lamentando che la banca fosse tenuta ad informare i fideiussori della sorte dei crediti a lei ceduti in garanzia e sulle iniziative intraprese per la conservazione degli stessi, a tutela. del debitore cedente e dei fideiussori, chiedono che questa Corte dichiari estinta la Fideiussione, non essendo possibile il ritrasferimento a favore dei fideiussori dei crediti ceduti, perché ormai prescritti, «ove pure non ...riscossi e trattenuti abusivamente dalla banca». Ora, ai sensi dell'art. 1955 c.c. «la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore»; la surrogazione del fideiussore è regolata dal precedente art. 1949, secondo cui «il fideiussore che ha pagato il debito è s rrc(7,-710 nei diritti che il creditore aveva contro il debitore». Costituisce principio consolidato quello secondo cui, ai fini della liberazione del fidejussore per fatto del creditore, prevista dall'art.1955 c.c., occorre che il creditore abbia, col suo comportamento, causato ai garante un pregiudizio giuridico, e non soltanto economico-materiale, vale a dire la perdita del diritto (di surrogazione ex a r`:. 949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c.) e non la maggiore difficoltà di attuarlo per la diminuita consistenza del patrimonio del debitore, occorrendo, a tal fine che il creditore abbia omesso l'esplicazione di un'attività che la legge o il contratto gli impongano al preciso scopo di rendere (giuridicamente) possibile .a surrogazione (Cass. 9719/1992; Cass. 7603/1997; Cass. 765/2000; Cass.6171/2003; Cass. 7719/2004). Il fatto dei creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non può quindi consistere nella mera inazione, occorrendo, pertanto, un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, che abbia sottratto al fideiussore concrete possibilità esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia, che gli avrebbero consentito l'attuazione dell'obbligazione garantita. Sempre questa Corte (Cass. 1870/1999, precedente questo richiamato nella decisione qui impugnata), dal coordinamento tra le due disposizioni, sopra citate, gli artt.1955 e 1949 c.c., ha tratto il principio secondo cui che la surrogazione tutelata dall'art. 1955 c.c. riguarda, espressamente ed esclusivamente, i diritti del creditore «contro il debitore» esulando quindi dall'ambito della norma i diritti che il creditore poteva vantare nei confronti di soggetti diversi dal debitore principale, quali appunto, come nella specie, i debitori ceduti. Deve comunque altresì rilevarsi che il fideiussore, che intenda sw rogarsi ai creditore garantito nei diritti vantati verso il debitore, subenLra„ ai sensi dell'art.1204 c.c., anche nelle garanzie concesse da terzi H favore dei creditore originario, solo « a condizione che queste ultime siaiío accessorie e dipendenti dall'obbligazione principale adempiuta dal fideiussore» e che «deve escludersi l'applicazione di tale ipotesi di surrogazione legale quando, oltre che con il negozio fideiussorio, il finanziamento concesso per l'esecuzione di un appalto sia stato garantito anche fnediante la cessione dei crediti vantati nei 6:)!;froit/ CO,(7;17ittente, non essendo il debitore ceduto CO "77 l7itterte de/ debitore) qualificabile come "garante" dell'obbligazione adempiuta dal fideiussore, attesa l'autonomia tra i due contratti (lo fideiussione e la cessione di credito), ancorché stipulati con il medesimo scopo di garanzia» (Cass. 29216/2008). In sostanza, in ipotesi di cessione di un credito a scopo di garanzia di altra obbligazione (nella specie, un finanziamento o anticipazione da parte di una banca), non essendovi accessorietà fra i due rapporti, l'obbligazione garantita ed il credito ceduto a scopo di garanzia, ma solamente un collegamento negoziale, il debitore ceduto, che può opporre (7: cessionaHo e eventuali eccezioni rifluenti sul pregresso rapporto con il cedente, rimane del tutto estraneo al distinto rapporto obbligatorio fra cedente e cessionario, a garanzia del quale è stata conclusa la cessione. Di conseguenza: il debitore ceduto non è terzo che abbia prestato garanzia ex art. 1204 c.c. ma piuttosto è soivens estraneo al negozio. E nella titolarità di tale credito non potrebbe subentrare colui che essendovi tenuto in forza di un distinto rapporto fideiussorio abbia soddisfatto il credito garantito. Quindi l'invocata surrogazione non avrebbe neppure potuto operare nella spece. Sotto altro profilo, la doglianza è inammissibile perché la deduzione, circa l'intervenuta prescrizione per decorso del termine deCennale dei diritti contro la debitrice ceduta, risulta nuova, come eccepito in controricorso. 5. Per 'Jititc guanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, iiquideice come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna le parti ricorrenti, in via solidale, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in Favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa, liquidate in complessivi C 12.000,00, a titolo di compens:.altro 5 2D ,L00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese Cl`E,f7CL3H nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle parti ricorrenti dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore dr [OSCURATO:PERSONA] ident [OSCURATO:PERSONA] TO 2 5 MAS 222 [OSCURATO:PERSONA] nbarresi .cANcEi.DFRF= r.) t /3tviass;mil,i - 17:3r738l CORTE SUPRE