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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 22461/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25870-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Asti e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, e presso quest’ultima domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63. - ricorrent i - contro [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, doBank S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.),in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, e presso quest’ultimo domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 77 . – - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., chiamatiall’eredita’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimat i - avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, Sezione I Civile, n. 899/2019, in data 5/2/2019, depositata il 28/5/2019, notificata amezzo PEC il 29/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Conatto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori di [OSCURATO:SOCIETA]., opponevano il decreto ingiuntivo con il quale, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale di Asti aveva ingiunto loro, in solido, il pagamento della complessiva somma di euro 67.483,51, di cui euro 11.109,16, per scoperto di conto corrente e il residuo per scoperto di mutuo chirografario, assumendo mancanza di prova scritta del credito, addebito di interessi e commissioni non dovute, nonché simulazione del mutuo; anche formulando domanda riconvenzionale di condanna dell’istituto di credito al rimborso di quanto eventualmente accertato a suo credito, in esito ai rapporti intercorsi, e al risarcimento dei danni tutti cagionati ad essi opponenti dall’illegittima segnalazione alla Centrale rischi, con compensazione tra detti importi e quanto eventualmente riconosciuto a loro debito.

2. Nella resistenza della banca opposta, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, riassunto il giudizio da parte degli opponenti a seguito dell’interruzione disposta in conseguenza della dichiarazione di fallimento della debitrice garantita [OSCURATO:SOCIETA]., e, successivamente del decesso di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Asti, con la sentenza n. 99/2016 del 30 gennaio 2016 (pubblicata in data 11 febbraio 2016), riduceva la condanna dei garanti al pagamento del solo importo relativo al mutuo chirografario, rigettando anche le domande riconvenzionali e compensando le spese di lite.Rilevava il Tribunale che: i) la domanda di pagamento del saldo di conto corrente, azionata dalla banca, era infondata, non essendo il saldaconto prova idonea del credito da scoperto di conto corrente e, di conseguenza, neanche possibile il ricalcolo degli interessi anatocistici per il periodo dal 19 marzo 1990 al1° luglio 2000; ii) era altresì tardiva e , comunque , infondata nel merito la domanda riconvenzionale degli opponenti di condanna della banca al pagamento dell’importo di euro 110.718,00; iii) nullo per difetto di causa il mutuo concesso il 30 novembre 2009 e, conseguentemente, inefficaci le relative clausole contrattuali e dunque obbligati gli opponenti alla restituzione del solo importo capitale; iv) infondata nel merito la domanda risarcitoria per segnalazione alla centrale rischi.

2. Interposto appelloavverso la predetta sentenza del Tribunale di A sti da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 12 settembre 2016, si costituiva l’appellata [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la mandataria per la gestione dei crediti doBank s.p.a., chiedendo il rigetto del gravame, e intervenuta in giudizio anche la [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 111 c.p.c. quale cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA]., l’interveniente dichiarava successivamente di rinunciare all’atto di ingresso nel processo,perché il credito oggetto di giudizio non era tra quelli ceduti.

3. Con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione, la Corte di Appello diTorino ha respinto il gravame così proposto, confermando in tal modo la sentenza del giudice di prime cure.

La corte del merito ha ritenuto - per quanto qui ancora di interesse , per l’esame del presente ricorso per cassazione - che : a) il primo motivo di appello -con il quale gli appellanti, precisando di aver proposto domanda di simulazione assoluta del contratto di mutuo per non essere mai entrata nella disponibilità della mutuataria garantita [OSCURATO:SOCIETA]. la somma convenuta, in quanto immediatamente utilizzata dalla banca per l’azzeramento dello scoperto di conto corrente, lamentavano vizio di ultrapetizione della decisione gravata, perché la condanna restitutoria ex art. 2033 cod. civ. era stata pronunciata in difetto di domanda - era infondato, in quanto: i) nelle conclusioni dell’atto di opposizione gli opponenti, poi appellanti, avevano formulato esplicita domanda di accertamento della simulazione (relativa) del contratto di mutuo del 30 novembre 2009; ii) proposta azione di simulazione, il giudice ben può pronunciare la nullità del contratto di mutuo di scopo per mancanza di causa, stante l’identità di fatto dedotto in giudizio, mutando, infatti, solo la qualificazione giuridica data agli accadimenti e medesima rimanendo,inoltre, la conseguenza di legge, cioè l’inefficacia tra le parti delle pattuizioni contrattuali impugnate; ii) la condanna alla restituzione dell’importo capitale neanche risultava essereautonoma pronuncia ex art.2033 cod. civ., in quanto la banca aveva chiesto condannarsi gli opponenti al pagamento degli importi dovuti in relazione ai contrattidedotti per la richiesta monitoria e perché, inoltre, la restituzione del capitale mutuato discendeva, quale mera conseguenza,della declaratoria di inefficacia della pattuizione; iii) rientrava inoltre, nella garanzia prestata con la fideiussione, l’obbligazione restitutoria della somma data a mutuo, risultando tale garanzia operativa in relazione a “operazioni bancarie di qualsiasi natura”; b) erano anche infondati il terzo e quarto motivo di gravame, con i quali gli appellanti avevano censurato la sentenza perché erroneamente la stessa aveva ritenuto tardiva la domanda riconvenzionale (ora, a seguito della dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta mera eccezione riconvenzionale), attraverso la quale gli opponenti a d.i. avevano chiesto condannarsi la banca alla restituzione dell’importorinveniente da addebiti illegittimi sul conto corrente, perché: i) era comunque corretta l’affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui l’incompletezza della documentazione prodotta, afferente ad archi temporali non coincidenti con la durata del rapporto, si trasformavain difetto di prova circa un elemento costitutivo del credito, valendo tale principio tanto per la banca quanto per il cliente; ii) risultava, pertanto, assorbente il profilo secondo cui, non essendo stati prodotti gli estratti conto integrali del rapporto dedotto in giudizio, nessuna consulenza poteva essere utilmente disposta; c) anche il quarto motivo di censura, relativo al rigetto della domanda risarcitoria conseguente alla denunciata illegittimità della segnalazione alla Centrale rischi, era da ritenersi assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di gravame, in quanto tale segnalazione doveva ritenersi legittima in presenza di una accertata esposizione debitoria della società garantita, dovendosi ritenere peraltro irrilevante l’accertamento, quanto al mutuo chirografario, della differenza dellasomma di circa 2.000 euro, su un totale dovuto di euro 54.000.

2. La sentenza, pubblicata il28.5.2019, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., chiamati all’eredita’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., intimati, non hanno svolto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 1813, 2033 cod. civ. e 112 c.p.c. 1.1 Il motivo è infondato. 1.2 Ricordano i ricorrenti che l a sentenza impugnata aveva ritenuto che il contratto di mutuo, sottoscrittoin data 30/11/2009 , era nullo per mancanza di causa, in quanto la somma erogata non poteva essere destinata al programma di investimenti di cui all’art. 1 delle condizioni del contratto , poiché integralmente assorbita dal passivoallora esistente sul conto corrente.

Conseguenza della nullità - che, per la Corte d’Appello, potev a essere pronunciata d’ufficio, stante l’identità del fatto dedotto in giudizio - sarebbe stato l’obbligo per chi avevaricevuto la somma di denaro alla sua restituzione e così,per essa, i suoi fideiussori, con conseguente applicazione dell’art. 2033 c.c. 1.3 Rilevano tuttavia i ricorrenti che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto chegli appellanti avessero formulato una domanda di simulazione relativa e nonassoluta.

Si precisa da parte degli odierni ricorrenti che la domanda da loro formulata era, invece, volta alla declaratoria di simulazioneassoluta del mutuo, in quanto in mancanza di effettiva consegna dellesomme asseritamente date a mutuo, non si sarebbe in pre senza di un mutuo, ma diuna simulazione dello stesso contratto di mutuo, non essendosi mai perfezionato il contratto reale, con la consegna delle somme, rimaste invece nella disponibilitàdella mutuataria, che s ubito le avrebbe utilizzate per ripianare ildebito del conto corrente. 1.4 La conseguenza della simulazione assoluta sarebbe -sempre secondo la tesi dei ricorrenti -ben diversa da quella della simulazi one relativa, in quanto non vi sarebbenessun obbligo di restituzione, ai sensi del l’art. 2033 c.c. di quanto solo “asseritamente”consegnato, proprio perché mai sarebbe stato “effettivamente”ricevuto. 1.5 In tal modo, la Corte d’Appello -precisano i ricorrenti - sarebbe in corsa in una evidente contraddizione: pur ritenendo , infatti, che la banca non avesseprovato il credito derivante dallo scoperto del conto corrente, avrebbe, poi, condannatoessi ricorrenti (già appellanti) alla restituzi one nei confronti della banca della predetta sommasolo dichiaratamente ricevuta a mutuo, ma invece subitoutilizzata integralmente per ripianare un debito ritenuto dalla stessa Corte territoriale non provato.

Così la banca avrebbe ottenuto ugualmente la condanna di essi ricorrenti, già appellanti, al pagamento di una somma che, se fosse rimasta sul conto corrente e non, in modo simulato, mutuata al correntista, sarebbe rimasta priva di provacirca la sua effettiva debenza. 1.6 Aggiungono, inoltre, i ricorrenti che la sentenza impugnata aveva affermatoche la condanna dell’importo capitale non era autonoma pronuncia ai sensi dell’art. 2033 c.c., ma discenderebbe quale mera e piana conseguenza della declaratoria di nullitàdella pattuizione.

In tal modo, però, la Corte d’Appello sarebbe incorsa nel vizio di extrapetizione , in quanto la condanna alla restituzione di quantoindebitamente percepito per effetto di contratto nullo sarebbediversa da quella formulata dalla banca di pagamento per un rapporto invece ritenutovalido ed esistente. 1.7 I motivi di doglianza possono pertanto essere così puntualizzati: a) contraddittorietà della sentenza impugnata per avere, da un lato, la Corte territoriale respinto la domanda della banca di pagamento del saldo del conto corrente per difetto di prova e, dall’altro, considerato erogato l’importo del mutuo in quanto destinato al ripianamento delle passività del conto corrente, ossia di un debito la cui sussistenza la stessa Corte di merito aveva escluso non essendo stato provato; b) violazione dell’art. 112 c.p.c.perché la banca aveva agito per il rimborso di un mutuo, mentre la condanna era stata pronunciata per la restituzione di indebito; c) violazione di legge per aver affermato che la fideiussione copriva anche l’obbligazione restitutoria di cui trattasi, mentre invece così non era. 1.8 Le obiezioni dei ricorrenti non sono condivisibili. 1.8.1Quanto al punto a), occorre evidenziare che nessuna contraddizione è rintracciabile nella motivazione impugnata, nei termini denunciati dai ricorrenti.

Invero, igiudici di merito non hanno affatto accertato l’insussistenza di un saldo negativo delconto corrente alla data dell’erogazione del mutuo.

Va infatti precisato che il saldo del conto corrente, com’è noto, varia nel tempo, e la Corte di merito si è limitata ad accertare l’insussistenza (più esattamente, la mancanza di prova della sussistenza) del saldo negativo alla data indicata dalla banca nella richiesta del decreto ingiuntivo, che nulla tuttavia autorizza va a ritener e coincidesse con la data dell’ erogazione del mutuo: sarebbe stato onere dei ricorrenti, in realtà, dedurre che così fosse, ma invece nulla gli stessi hanno provato in tal senso. 1.8.2 Quanto al punto b), è necessario,in primo luogo, evidenziare come non sia incorso il giudice di primo grado nella lamentata ultrapetizione nel momento in cui ha dichiarato, come poi confermato anche dalla Corte di appello, la nullità del contratto di mutuo per assenza di causa,allorquando gli opponenti avevano, invece, chiesto la dichiarazione di simula zione assoluta del predetto rapporto negoziale.

Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato, in un caso sostanzialmente sovrapponibile alla fattispecie oggi in esame, che, “in tema di nullità negoziale, non è viziata da ultrapetizione la decisione del giudice che, in caso di domanda di accertamento della simulazione di un contratto di compravendita, abbia dichiarato la nullità (nella specie, per violazione del divieto di patto commissorio) della più ampia operazione negoziale cui tale contratto appartiene (nella specie, riconducibile allo schema del "sale and lease back"), essendo tale decisione giustificata dall'obbligo di rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la previa necessaria indicazione alle parti del "thema decidendum", ai sensi dell'art.101, comma 2, c.p.c.”(Sez. 3, Sentenza n. 21775 del 27/10/2015 ; v. anche: Sez.

Un. n. 26243/2014). 1.8.3La legittimità della rilevazione di una causa di nullità diversa da quella prospettata dalla parte è infattidel pari affrontata e risolta dalle Sezioni U nite di questa Corte con la sentenza 26242/2014, che, operando un radicale revirement rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità(che ne predicava l'inammissibilità), ha stabilito che la domanda di nullità risulta pur sempre unica rispetto ai diversi, possibili vizi di radicale invalidità che affliggono il negozio.

Al giudice cui sia stata proposta la domanda di nullità viene,pertanto riconosciuto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, il potere-dovere di accertare tutte le possibiliragioni di nullità, non soltanto quella indicata dall'attore,anche in ragione della ratio sottesa alla fattispecieinvalidante, salva attivazione del contraddittorio sul punto.

In tal modo, e salvo sempre il rispetto del principio del contraddittorio sulle diverse cause di nullità rilevate dal giudice, non si travalicherebbero i limiti imposti dal principio dispositivo, poiché la domanda di nullità afferisce ad un diritto autodeterminato, ed è dunque individuata a prescindere dello specifico vizio (rectius, titolo) dedotto in giudizio.

La domanda di accertamento della nullità negoziale si presta allora, sul p iano dinamico - processuale, a un trattamento analogo aquello concordemente riservato alle domande di accertamento di diritti autodeterminati, inerenti a situazioni giuridiche assolute, anch'esse articolate in base ad un solo elemento costitutivo (così, Cas s . 21775 del 27/10/2015, cit. supra ).

Il giudizio di nullità/non nullità del negozio (ilthema decidendum e il correlato giudicato) sarà, così, definitivoe a tutto campo indipendentemente da quali e quanti titoli dinullità siano stati fatti valere dall'attore (così, sempre Cass . 21775 del 27/10/2015, cit. supra). 1.8.4 Del resto, se è vero che è stato affermato dalla giurisprudenzadi questa Corte che i l potere del giudice di rilevare in via officiosa l'esistenza di una causa di nullità di un contratto deve essere contemperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt.99 e 112 c.p.c., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio (Cass. Sez.

L , Ordinanza n. 11106 del 27/04/2021); è altrettanto vero che la simulazione assoluta deve comunque intendersi come motivo di nullità del negozio per difetto di causa(Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19097del 06/07/2021).

In assenza, dunque, di alcun rilievo delle parti in ordine alla possibile violazione dell’art. 101 c.p.c. da parte dei giudici del merito, il rilievo di nullità e la successiva dichiarazione di nullità del predetto contratto devono ritenersi non essere incorsi nel vizio di ultrapetizi one , come invece denunciato dagli odierni ricorrenti. 1.8.5 I ricorrenti denunciano, tuttavia , il vizio di ultrapetizione anche in relazione alla condanna restitutoria , ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., da parte del Tribunale (e poi della Corte di appello), conseguente alla declaratoria di nullità del contratto con il contestato pagamento della somma già oggetto del predetto contratto di mutuo.

Anche in tal caso l’obiezione non è condivisibile.

Sul punto va ricordato che sempre la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto “sicché, proposta azione di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia "ultra petita" il giudice che accerti la nullità del contratto e condanni il promittente venditore alla restituzione della caparra stessa, producendo, del resto, la risoluzione e la nullità effetti diversi quanto alle obbligazioni risarcitorie, ma identici quanto agli obblighi restitutori delle prestazioni” (così, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19502 del 30/09/2015; vedi anche: Cass: Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 11012 del 08/05/2018).

Ed è proprio ciò che è acceduto nel caso in esame ove la Corte di merito si è limitata a riqualificare -com’era nel suo potere, secondo il principio iura novit curia- la pretesa restitutoria della banca, da mutuo a indebito, fermi restando i fatti dedotti in giudizio. 1.8.6 Quanto al punto c), e cioè al sopra rilevato profilo del dedotto vizio di violazione di legge per aver affermatola Corte di appello che la fideiussione avrebbe coperto anche l’obbligazione restitutoria di cui tratt asi, mentre invece così non era, le relative censure risultano, all’evidenza, inammissibili in quanto doglianze volte ad un nuovo apprezzamento della questio facti, posto che l’accertamento del contenuto e l’interpretazione della volontà negoziale delle parti spetta, come è noto,al giudice di merito e non risulta sindacabile nel presente giudizio di legittimità, per lo meno nei termini prospettati dai ricorrenti,che pretenderebbero un apprezzamento diverso ed alternativo a quello dei giudici del merito in ordine al contenuto negoziale del predetto atto (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017). 1.8.7 Del pari inammissibile anche l’ulteriore ed ultimo profilo di censura, articolato in coda al primo motivo, e relativo all’asserito avvenuto rimborso del 50 % del mutuo ad opera di un garante, con conseguente perdita di “legittimazione” della banca alla corrispondente pretesa, in quanto anch’esso articolato in fatto e come tale richiedente accertamenti non effettuabili in sede di legittimità. 2.Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 1418, 2 comma, cod. civ., 644 c.p., dell’art. 117, 8 comma, TUB, dell’art. 2 l. n. 108/96 e dell’art. 1 l. n. 24/2001, sul rilievo che già l’esame della documentazione esibita, senza neanche la necessità di disporre C.t.u., avrebbe consentito di accertare l’applicazione di interessi usurari. 2.1 Si lamenta, cioè, che la Corte territoriale avesse ritenuto di non prendere in considerazione la deduzione, formulata dagli opponenti, della usurarietà dei tassi applicati dalla banca sia al conto corrente che al mutuo, per difetto di produzione degli estratti conto integrali dalla data di inizio del rapporto.

Secondo i ricorrenti, invece, la Corte di merito avrebbe dovuto prendere in considerazione gli estratti conto prodotti, riguardanti il periodo dal 1° gennaio 1999 sino al passaggio in sofferenza, i quali attestavano incontrovertibilmente il carattere usurario degli interessi applicati. 2.2 Anche in tal casoi ricorrenti tentano - sotto l’egida applicativa , peraltro, del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- di proporre un nuovo apprezzamento della questio facti , non potendo essere demandata, invece, al giudice di legittimità l’accertamentodei tassi applicati, in difetto di un accertamento in tal senso da parte del giudice a quo (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del14/01/2019).

Ne consegue l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione dell’art. 1939 cod. civ., sul rilievo che l’accertamento della nullità del contratto di mutuo avrebbe dovuto far ritenere ai giudici di appello anche l’invalidità della fideiussione,accessoria al predetto contratto. 3.1 Le censure sono in realtà inammissibili perché, questa volta, difettano di attinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che, con accertamento di fatto, come si è già sopra rilevato, aveva statuito che il contratto di fideiussione comprendeva anche la fattispecie in esame(cfr. Sez.

U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 ; Sez. 3 , Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Sez.

L, Sentenza n. 4293del 04/03/2016; Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 9752del 18/04/2017; Sez. 5 , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 ; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 ; Sez. 1 , Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020).

4. Il quarto mezzo denuncia invece, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., sul rilievo dell’erroneità della motivazione impugnata laddove aveva affermato che i rispettivicrediti di cliente e banca non potevano essere accertati, se non con la produzione integrale degli estratti conto.4.1 Si censura, cioè, da parte dei ricorrenti la statuizione della Corte territoriale secondo cui gli opponenti, per sostenere la loro eccezione riconvenzionale relativa al ricalcolo del saldo del conto corrente,depurandolo degli illegittimi addebiti per interessi usurari, avrebbero dovuto produrre gli estratti conto integrali. 4.2 La censura è fondata. 4.2 1 Sul punto, va precisato che, nella fattispecie in esame, se è vero che la domanda della banca relativa al saldo del c/c erastata respinta dai giudici di merito, risulta altrettanto vero che i ricorrenti conservano interesse a dedurre la questione, in quanto pretendono che, depurato degli illegittimi addebiti, il conto corrente avrebbe esibito un saldo attivo per la correntista (debitrice principale), da compensare con il debito da mutuo, come eccepito nel giudizio di merito.

Le obiezioni dei ricorrenticolgono nel segno, con le precisazioni qui di seguito riportate. 4.2.3 Le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, in ordine alla necessità della produzione integrale degli estratti conti da parte del cliente, allorquando sia quest’ultimo ad agire in giudizio con l’azione di accertamento negativo e con la domanda di ripetizione dell’indebito, si pongono, in realtà, nella loro assolutezza, in contrasto con gli ultimi approdi della giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, in tema di ripartizione degli oneri della prova nella materia che è qui di nuovo in esame. 4.2.4Sul punto giova, infatti, ricordare che la giurisprudenza di legittimità (cfr. più in particolare, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019) haaffermato che, nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio.

Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta.

Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. 4.2.5Va da sé che la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa (cfr. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23852 del 29/10/2020). 4.2.6Nella più recente giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi, ormai, ius receptumil principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto,è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto del rapporto (v. sempre Cass. 11543/2019, cit. supra; ma anche: Cass.9526/2019).

La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche "aliunde" (v. anche Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell’opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati) (cfr., da ultimo: Cass. 20621/2021).

Si è, di conseguenza, ritenuto che «la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori» (si leggano, in tal senso: Cass. 16837/2022; conf.

Cass. 1538/2022; Cass.1040/2022). 4.2.7Ne consegue che l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui occorre, necessariamente, la produzione integrale degli estratti- conto dell’intero periodo per la dimostrazione della fondatezza delle domande, una volta (come nel caso di specie), del correntista e, altra volta, della banca, per l’accertamento dei rispettivi rapporti di debito/credito azionati in giudizio, risulta contraria ai principi di diritto da ultimo affermati da questa Corte di legittimità, per come sopra ricordati e qui di nuovo riaffermati, principi alla cui luce anche la presente vicenda processuale dovrà essere rilettada parte della Corte territoriale in sede di giudizio di rinvio.

5. Il quinto e sesto mezzo – con cui si denuncia, rispettivamente vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ. e 2059 cod. civ. (in relazione alla contestazione della legittimità della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] ) e vizio di omesso esame di fatto decisivo (in ordine alla destinazione della somma data a mutuo) rimangono assorbiti dalle precedenti statuizioni.

P.Q.M. acc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25870-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Asti e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, e presso quest’ultima domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63. - ricorrent i - contro [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, doBank S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.),in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, e presso quest’ultimo domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 77 . – - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., chiamatiall’eredita’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimat i - avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, Sezione I Civile, n. 899/2019, in data 5/2/2019, depositata il 28/5/2019, notificata amezzo PEC il 29/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Conatto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori di [OSCURATO:SOCIETA]., opponevano il decreto ingiuntivo con il quale, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale di Asti aveva ingiunto loro, in solido, il pagamento della complessiva somma di euro 67.483,51, di cui euro 11.109,16, per scoperto di conto corrente e il residuo per scoperto di mutuo chirografario, assumendo mancanza di prova scritta del credito, addebito di interessi e commissioni non dovute, nonché simulazione del mutuo; anche formulando domanda riconvenzionale di condanna dell’istituto di credito al rimborso di quanto eventualmente accertato a suo credito, in esito ai rapporti intercorsi, e al risarcimento dei danni tutti cagionati ad essi opponenti dall’illegittima segnalazione alla Centrale rischi, con compensazione tra detti importi e quanto eventualmente riconosciuto a loro debito. 2. Nella resistenza della banca opposta, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, riassunto il giudizio da parte degli opponenti a seguito dell’interruzione disposta in conseguenza della dichiarazione di fallimento della debitrice garantita [OSCURATO:SOCIETA]., e, successivamente del decesso di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Asti, con la sentenza n. 99/2016 del 30 gennaio 2016 (pubblicata in data 11 febbraio 2016), riduceva la condanna dei garanti al pagamento del solo importo relativo al mutuo chirografario, rigettando anche le domande riconvenzionali e compensando le spese di lite.Rilevava il Tribunale che: i) la domanda di pagamento del saldo di conto corrente, azionata dalla banca, era infondata, non essendo il saldaconto prova idonea del credito da scoperto di conto corrente e, di conseguenza, neanche possibile il ricalcolo degli interessi anatocistici per il periodo dal 19 marzo 1990 al1° luglio 2000; ii) era altresì tardiva e , comunque , infondata nel merito la domanda riconvenzionale degli opponenti di condanna della banca al pagamento dell’importo di euro 110.718,00; iii) nullo per difetto di causa il mutuo concesso il 30 novembre 2009 e, conseguentemente, inefficaci le relative clausole contrattuali e dunque obbligati gli opponenti alla restituzione del solo importo capitale; iv) infondata nel merito la domanda risarcitoria per segnalazione alla centrale rischi. 2. Interposto appelloavverso la predetta sentenza del Tribunale di A sti da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 12 settembre 2016, si costituiva l’appellata [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la mandataria per la gestione dei crediti doBank s.p.a., chiedendo il rigetto del gravame, e intervenuta in giudizio anche la [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 111 c.p.c. quale cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA]., l’interveniente dichiarava successivamente di rinunciare all’atto di ingresso nel processo,perché il credito oggetto di giudizio non era tra quelli ceduti. 3. Con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione, la Corte di Appello diTorino ha respinto il gravame così proposto, confermando in tal modo la sentenza del giudice di prime cure. La corte del merito ha ritenuto - per quanto qui ancora di interesse , per l’esame del presente ricorso per cassazione - che : a) il primo motivo di appello -con il quale gli appellanti, precisando di aver proposto domanda di simulazione assoluta del contratto di mutuo per non essere mai entrata nella disponibilità della mutuataria garantita [OSCURATO:SOCIETA]. la somma convenuta, in quanto immediatamente utilizzata dalla banca per l’azzeramento dello scoperto di conto corrente, lamentavano vizio di ultrapetizione della decisione gravata, perché la condanna restitutoria ex art. 2033 cod. civ. era stata pronunciata in difetto di domanda - era infondato, in quanto: i) nelle conclusioni dell’atto di opposizione gli opponenti, poi appellanti, avevano formulato esplicita domanda di accertamento della simulazione (relativa) del contratto di mutuo del 30 novembre 2009; ii) proposta azione di simulazione, il giudice ben può pronunciare la nullità del contratto di mutuo di scopo per mancanza di causa, stante l’identità di fatto dedotto in giudizio, mutando, infatti, solo la qualificazione giuridica data agli accadimenti e medesima rimanendo,inoltre, la conseguenza di legge, cioè l’inefficacia tra le parti delle pattuizioni contrattuali impugnate; ii) la condanna alla restituzione dell’importo capitale neanche risultava essereautonoma pronuncia ex art.2033 cod. civ., in quanto la banca aveva chiesto condannarsi gli opponenti al pagamento degli importi dovuti in relazione ai contrattidedotti per la richiesta monitoria e perché, inoltre, la restituzione del capitale mutuato discendeva, quale mera conseguenza,della declaratoria di inefficacia della pattuizione; iii) rientrava inoltre, nella garanzia prestata con la fideiussione, l’obbligazione restitutoria della somma data a mutuo, risultando tale garanzia operativa in relazione a “operazioni bancarie di qualsiasi natura”; b) erano anche infondati il terzo e quarto motivo di gravame, con i quali gli appellanti avevano censurato la sentenza perché erroneamente la stessa aveva ritenuto tardiva la domanda riconvenzionale (ora, a seguito della dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta mera eccezione riconvenzionale), attraverso la quale gli opponenti a d.i. avevano chiesto condannarsi la banca alla restituzione dell’importorinveniente da addebiti illegittimi sul conto corrente, perché: i) era comunque corretta l’affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui l’incompletezza della documentazione prodotta, afferente ad archi temporali non coincidenti con la durata del rapporto, si trasformavain difetto di prova circa un elemento costitutivo del credito, valendo tale principio tanto per la banca quanto per il cliente; ii) risultava, pertanto, assorbente il profilo secondo cui, non essendo stati prodotti gli estratti conto integrali del rapporto dedotto in giudizio, nessuna consulenza poteva essere utilmente disposta; c) anche il quarto motivo di censura, relativo al rigetto della domanda risarcitoria conseguente alla denunciata illegittimità della segnalazione alla Centrale rischi, era da ritenersi assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di gravame, in quanto tale segnalazione doveva ritenersi legittima in presenza di una accertata esposizione debitoria della società garantita, dovendosi ritenere peraltro irrilevante l’accertamento, quanto al mutuo chirografario, della differenza dellasomma di circa 2.000 euro, su un totale dovuto di euro 54.000. 2. La sentenza, pubblicata il28.5.2019, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., chiamati all’eredita’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., intimati, non hanno svolto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 1813, 2033 cod. civ. e 112 c.p.c. 1.1 Il motivo è infondato. 1.2 Ricordano i ricorrenti che l a sentenza impugnata aveva ritenuto che il contratto di mutuo, sottoscrittoin data 30/11/2009 , era nullo per mancanza di causa, in quanto la somma erogata non poteva essere destinata al programma di investimenti di cui all’art. 1 delle condizioni del contratto , poiché integralmente assorbita dal passivoallora esistente sul conto corrente. Conseguenza della nullità - che, per la Corte d’Appello, potev a essere pronunciata d’ufficio, stante l’identità del fatto dedotto in giudizio - sarebbe stato l’obbligo per chi avevaricevuto la somma di denaro alla sua restituzione e così,per essa, i suoi fideiussori, con conseguente applicazione dell’art. 2033 c.c. 1.3 Rilevano tuttavia i ricorrenti che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto chegli appellanti avessero formulato una domanda di simulazione relativa e nonassoluta. Si precisa da parte degli odierni ricorrenti che la domanda da loro formulata era, invece, volta alla declaratoria di simulazioneassoluta del mutuo, in quanto in mancanza di effettiva consegna dellesomme asseritamente date a mutuo, non si sarebbe in pre senza di un mutuo, ma diuna simulazione dello stesso contratto di mutuo, non essendosi mai perfezionato il contratto reale, con la consegna delle somme, rimaste invece nella disponibilitàdella mutuataria, che s ubito le avrebbe utilizzate per ripianare ildebito del conto corrente. 1.4 La conseguenza della simulazione assoluta sarebbe -sempre secondo la tesi dei ricorrenti -ben diversa da quella della simulazi one relativa, in quanto non vi sarebbenessun obbligo di restituzione, ai sensi del l’art. 2033 c.c. di quanto solo “asseritamente”consegnato, proprio perché mai sarebbe stato “effettivamente”ricevuto. 1.5 In tal modo, la Corte d’Appello -precisano i ricorrenti - sarebbe in corsa in una evidente contraddizione: pur ritenendo , infatti, che la banca non avesseprovato il credito derivante dallo scoperto del conto corrente, avrebbe, poi, condannatoessi ricorrenti (già appellanti) alla restituzi one nei confronti della banca della predetta sommasolo dichiaratamente ricevuta a mutuo, ma invece subitoutilizzata integralmente per ripianare un debito ritenuto dalla stessa Corte territoriale non provato. Così la banca avrebbe ottenuto ugualmente la condanna di essi ricorrenti, già appellanti, al pagamento di una somma che, se fosse rimasta sul conto corrente e non, in modo simulato, mutuata al correntista, sarebbe rimasta priva di provacirca la sua effettiva debenza. 1.6 Aggiungono, inoltre, i ricorrenti che la sentenza impugnata aveva affermatoche la condanna dell’importo capitale non era autonoma pronuncia ai sensi dell’art. 2033 c.c., ma discenderebbe quale mera e piana conseguenza della declaratoria di nullitàdella pattuizione. In tal modo, però, la Corte d’Appello sarebbe incorsa nel vizio di extrapetizione , in quanto la condanna alla restituzione di quantoindebitamente percepito per effetto di contratto nullo sarebbediversa da quella formulata dalla banca di pagamento per un rapporto invece ritenutovalido ed esistente. 1.7 I motivi di doglianza possono pertanto essere così puntualizzati: a) contraddittorietà della sentenza impugnata per avere, da un lato, la Corte territoriale respinto la domanda della banca di pagamento del saldo del conto corrente per difetto di prova e, dall’altro, considerato erogato l’importo del mutuo in quanto destinato al ripianamento delle passività del conto corrente, ossia di un debito la cui sussistenza la stessa Corte di merito aveva escluso non essendo stato provato; b) violazione dell’art. 112 c.p.c.perché la banca aveva agito per il rimborso di un mutuo, mentre la condanna era stata pronunciata per la restituzione di indebito; c) violazione di legge per aver affermato che la fideiussione copriva anche l’obbligazione restitutoria di cui trattasi, mentre invece così non era. 1.8 Le obiezioni dei ricorrenti non sono condivisibili. 1.8.1Quanto al punto a), occorre evidenziare che nessuna contraddizione è rintracciabile nella motivazione impugnata, nei termini denunciati dai ricorrenti. Invero, igiudici di merito non hanno affatto accertato l’insussistenza di un saldo negativo delconto corrente alla data dell’erogazione del mutuo. Va infatti precisato che il saldo del conto corrente, com’è noto, varia nel tempo, e la Corte di merito si è limitata ad accertare l’insussistenza (più esattamente, la mancanza di prova della sussistenza) del saldo negativo alla data indicata dalla banca nella richiesta del decreto ingiuntivo, che nulla tuttavia autorizza va a ritener e coincidesse con la data dell’ erogazione del mutuo: sarebbe stato onere dei ricorrenti, in realtà, dedurre che così fosse, ma invece nulla gli stessi hanno provato in tal senso. 1.8.2 Quanto al punto b), è necessario,in primo luogo, evidenziare come non sia incorso il giudice di primo grado nella lamentata ultrapetizione nel momento in cui ha dichiarato, come poi confermato anche dalla Corte di appello, la nullità del contratto di mutuo per assenza di causa,allorquando gli opponenti avevano, invece, chiesto la dichiarazione di simula zione assoluta del predetto rapporto negoziale. Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato, in un caso sostanzialmente sovrapponibile alla fattispecie oggi in esame, che, “in tema di nullità negoziale, non è viziata da ultrapetizione la decisione del giudice che, in caso di domanda di accertamento della simulazione di un contratto di compravendita, abbia dichiarato la nullità (nella specie, per violazione del divieto di patto commissorio) della più ampia operazione negoziale cui tale contratto appartiene (nella specie, riconducibile allo schema del "sale and lease back"), essendo tale decisione giustificata dall'obbligo di rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la previa necessaria indicazione alle parti del "thema decidendum", ai sensi dell'art.101, comma 2, c.p.c.”(Sez. 3, Sentenza n. 21775 del 27/10/2015 ; v. anche: Sez. Un. n. 26243/2014). 1.8.3La legittimità della rilevazione di una causa di nullità diversa da quella prospettata dalla parte è infattidel pari affrontata e risolta dalle Sezioni U nite di questa Corte con la sentenza 26242/2014, che, operando un radicale revirement rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità(che ne predicava l'inammissibilità), ha stabilito che la domanda di nullità risulta pur sempre unica rispetto ai diversi, possibili vizi di radicale invalidità che affliggono il negozio. Al giudice cui sia stata proposta la domanda di nullità viene,pertanto riconosciuto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, il potere-dovere di accertare tutte le possibiliragioni di nullità, non soltanto quella indicata dall'attore,anche in ragione della ratio sottesa alla fattispecieinvalidante, salva attivazione del contraddittorio sul punto. In tal modo, e salvo sempre il rispetto del principio del contraddittorio sulle diverse cause di nullità rilevate dal giudice, non si travalicherebbero i limiti imposti dal principio dispositivo, poiché la domanda di nullità afferisce ad un diritto autodeterminato, ed è dunque individuata a prescindere dello specifico vizio (rectius, titolo) dedotto in giudizio. La domanda di accertamento della nullità negoziale si presta allora, sul p iano dinamico - processuale, a un trattamento analogo aquello concordemente riservato alle domande di accertamento di diritti autodeterminati, inerenti a situazioni giuridiche assolute, anch'esse articolate in base ad un solo elemento costitutivo (così, Cas s . 21775 del 27/10/2015, cit. supra ). Il giudizio di nullità/non nullità del negozio (ilthema decidendum e il correlato giudicato) sarà, così, definitivoe a tutto campo indipendentemente da quali e quanti titoli dinullità siano stati fatti valere dall'attore (così, sempre Cass . 21775 del 27/10/2015, cit. supra). 1.8.4 Del resto, se è vero che è stato affermato dalla giurisprudenzadi questa Corte che i l potere del giudice di rilevare in via officiosa l'esistenza di una causa di nullità di un contratto deve essere contemperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt.99 e 112 c.p.c., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio (Cass. Sez. L , Ordinanza n. 11106 del 27/04/2021); è altrettanto vero che la simulazione assoluta deve comunque intendersi come motivo di nullità del negozio per difetto di causa(Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19097del 06/07/2021). In assenza, dunque, di alcun rilievo delle parti in ordine alla possibile violazione dell’art. 101 c.p.c. da parte dei giudici del merito, il rilievo di nullità e la successiva dichiarazione di nullità del predetto contratto devono ritenersi non essere incorsi nel vizio di ultrapetizi one , come invece denunciato dagli odierni ricorrenti. 1.8.5 I ricorrenti denunciano, tuttavia , il vizio di ultrapetizione anche in relazione alla condanna restitutoria , ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., da parte del Tribunale (e poi della Corte di appello), conseguente alla declaratoria di nullità del contratto con il contestato pagamento della somma già oggetto del predetto contratto di mutuo. Anche in tal caso l’obiezione non è condivisibile. Sul punto va ricordato che sempre la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto “sicché, proposta azione di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia "ultra petita" il giudice che accerti la nullità del contratto e condanni il promittente venditore alla restituzione della caparra stessa, producendo, del resto, la risoluzione e la nullità effetti diversi quanto alle obbligazioni risarcitorie, ma identici quanto agli obblighi restitutori delle prestazioni” (così, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19502 del 30/09/2015; vedi anche: Cass: Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 11012 del 08/05/2018). Ed è proprio ciò che è acceduto nel caso in esame ove la Corte di merito si è limitata a riqualificare -com’era nel suo potere, secondo il principio iura novit curia- la pretesa restitutoria della banca, da mutuo a indebito, fermi restando i fatti dedotti in giudizio. 1.8.6 Quanto al punto c), e cioè al sopra rilevato profilo del dedotto vizio di violazione di legge per aver affermatola Corte di appello che la fideiussione avrebbe coperto anche l’obbligazione restitutoria di cui tratt asi, mentre invece così non era, le relative censure risultano, all’evidenza, inammissibili in quanto doglianze volte ad un nuovo apprezzamento della questio facti, posto che l’accertamento del contenuto e l’interpretazione della volontà negoziale delle parti spetta, come è noto,al giudice di merito e non risulta sindacabile nel presente giudizio di legittimità, per lo meno nei termini prospettati dai ricorrenti,che pretenderebbero un apprezzamento diverso ed alternativo a quello dei giudici del merito in ordine al contenuto negoziale del predetto atto (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017). 1.8.7 Del pari inammissibile anche l’ulteriore ed ultimo profilo di censura, articolato in coda al primo motivo, e relativo all’asserito avvenuto rimborso del 50 % del mutuo ad opera di un garante, con conseguente perdita di “legittimazione” della banca alla corrispondente pretesa, in quanto anch’esso articolato in fatto e come tale richiedente accertamenti non effettuabili in sede di legittimità. 2.Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 1418, 2 comma, cod. civ., 644 c.p., dell’art. 117, 8 comma, TUB, dell’art. 2 l. n. 108/96 e dell’art. 1 l. n. 24/2001, sul rilievo che già l’esame della documentazione esibita, senza neanche la necessità di disporre C.t.u., avrebbe consentito di accertare l’applicazione di interessi usurari. 2.1 Si lamenta, cioè, che la Corte territoriale avesse ritenuto di non prendere in considerazione la deduzione, formulata dagli opponenti, della usurarietà dei tassi applicati dalla banca sia al conto corrente che al mutuo, per difetto di produzione degli estratti conto integrali dalla data di inizio del rapporto. Secondo i ricorrenti, invece, la Corte di merito avrebbe dovuto prendere in considerazione gli estratti conto prodotti, riguardanti il periodo dal 1° gennaio 1999 sino al passaggio in sofferenza, i quali attestavano incontrovertibilmente il carattere usurario degli interessi applicati. 2.2 Anche in tal casoi ricorrenti tentano - sotto l’egida applicativa , peraltro, del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- di proporre un nuovo apprezzamento della questio facti , non potendo essere demandata, invece, al giudice di legittimità l’accertamentodei tassi applicati, in difetto di un accertamento in tal senso da parte del giudice a quo (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del14/01/2019). Ne consegue l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione dell’art. 1939 cod. civ., sul rilievo che l’accertamento della nullità del contratto di mutuo avrebbe dovuto far ritenere ai giudici di appello anche l’invalidità della fideiussione,accessoria al predetto contratto. 3.1 Le censure sono in realtà inammissibili perché, questa volta, difettano di attinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che, con accertamento di fatto, come si è già sopra rilevato, aveva statuito che il contratto di fideiussione comprendeva anche la fattispecie in esame(cfr. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 ; Sez. 3 , Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 4293del 04/03/2016; Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 9752del 18/04/2017; Sez. 5 , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 ; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 ; Sez. 1 , Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020). 4. Il quarto mezzo denuncia invece, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., sul rilievo dell’erroneità della motivazione impugnata laddove aveva affermato che i rispettivicrediti di cliente e banca non potevano essere accertati, se non con la produzione integrale degli estratti conto.4.1 Si censura, cioè, da parte dei ricorrenti la statuizione della Corte territoriale secondo cui gli opponenti, per sostenere la loro eccezione riconvenzionale relativa al ricalcolo del saldo del conto corrente,depurandolo degli illegittimi addebiti per interessi usurari, avrebbero dovuto produrre gli estratti conto integrali. 4.2 La censura è fondata. 4.2 1 Sul punto, va precisato che, nella fattispecie in esame, se è vero che la domanda della banca relativa al saldo del c/c erastata respinta dai giudici di merito, risulta altrettanto vero che i ricorrenti conservano interesse a dedurre la questione, in quanto pretendono che, depurato degli illegittimi addebiti, il conto corrente avrebbe esibito un saldo attivo per la correntista (debitrice principale), da compensare con il debito da mutuo, come eccepito nel giudizio di merito. Le obiezioni dei ricorrenticolgono nel segno, con le precisazioni qui di seguito riportate. 4.2.3 Le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, in ordine alla necessità della produzione integrale degli estratti conti da parte del cliente, allorquando sia quest’ultimo ad agire in giudizio con l’azione di accertamento negativo e con la domanda di ripetizione dell’indebito, si pongono, in realtà, nella loro assolutezza, in contrasto con gli ultimi approdi della giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, in tema di ripartizione degli oneri della prova nella materia che è qui di nuovo in esame. 4.2.4Sul punto giova, infatti, ricordare che la giurisprudenza di legittimità (cfr. più in particolare, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019) haaffermato che, nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. 4.2.5Va da sé che la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa (cfr. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23852 del 29/10/2020). 4.2.6Nella più recente giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi, ormai, ius receptumil principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto,è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto del rapporto (v. sempre Cass. 11543/2019, cit. supra; ma anche: Cass.9526/2019). La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche "aliunde" (v. anche Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell’opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati) (cfr., da ultimo: Cass. 20621/2021). Si è, di conseguenza, ritenuto che «la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori» (si leggano, in tal senso: Cass. 16837/2022; conf. Cass. 1538/2022; Cass.1040/2022). 4.2.7Ne consegue che l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui occorre, necessariamente, la produzione integrale degli estratti- conto dell’intero periodo per la dimostrazione della fondatezza delle domande, una volta (come nel caso di specie), del correntista e, altra volta, della banca, per l’accertamento dei rispettivi rapporti di debito/credito azionati in giudizio, risulta contraria ai principi di diritto da ultimo affermati da questa Corte di legittimità, per come sopra ricordati e qui di nuovo riaffermati, principi alla cui luce anche la presente vicenda processuale dovrà essere rilettada parte della Corte territoriale in sede di giudizio di rinvio. 5. Il quinto e sesto mezzo – con cui si denuncia, rispettivamente vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ. e 2059 cod. civ. (in relazione alla contestazione della legittimità della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] ) e vizio di omesso esame di fatto decisivo (in ordine alla destinazione della somma data a mutuo) rimangono assorbiti dalle precedenti statuizioni. P.Q.M. acc
Decreto Cassazione n. 22461/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris