CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 23493/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20574/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), residente in Rutigliano (BA), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 21, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bari edANTONIO TANZA del Foro di Lecce, giusta procura speciale in calce al ricorso, i quali eleggono il proprio domicilio in Roma presso l’AVV. [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 31/B. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sede in Conversano (Bari) alla via Mazzini n. 52, –Codice 8503-5 iscritta nel registro del Tribunale di Bari 4329, C.C.I.A.A. BA 110853 – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 00334280724, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV.[OSCURATO:PERSONA], del foro di Bari, giusta procura speciale in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29, CAP 00198, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso sentenza n. 169/2019, pubblicata in data 24 gennaio 2019, del la Corte di Appello di Bari; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/7/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 4 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA] evocò, davanti al Tribunale di Bari, la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Conversano, [OSCURATO:PERSONA], affermando di avere intrattenuto, sin dal 24 marzo 1988, con il predetto istituto di credito un rapporto di conto corrente bancario consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c ordinario di corrispondenza n. 6512 (già 651/2), oltre i “secondari confluenti”(n. 12501-5, n. 13651- 7, n. 1440 - 16, n. 19481 - 3), originariamente finalizzato, secondo la natura tipica del contratto, a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa. Più inparticolare, il Minischettichiese al predetto Tribunale la dichiarazione di nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284,1346, 2697 e 1418, comma 2, c.c., nonché dell’art.8 della legge n. 64 del 1986, dell’art.7, comma 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 6512 (già 651/2), oltre i “secondari confluenti”(n.12501-5, n. 13651-7, n. 1440-16, n. 19481-3), acceso presso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Conversano a r.l. - filiale di Rutigliano (BA), oggetto del rapporto tra le parti , relativ e alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto,di dichiarare l’inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell’intero rapporto e l’applicazione in via dispositiva, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale, tempo per tempo vigente; chiese altresì la dichiarazione di nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2691 e 1418, co.2, c.c., dell’art.7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 6512 (già 651/2) oltre i secondari confluenti (n.12501-5, n.13651-7, n. 1440-16, n. 19481-3), oggetto del rapporto tra le parti, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell’intero rapporto e, per l’effetto, di dichiarare la inefficacia di ogni e qualsiasi capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;chiese altresì di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestralee, comunque , prive di causa negoziale; chiese inf ine di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2691 e 1418, co. 2, c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell’intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettivavaluta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale; chiese pertanto diaccertare e dichiarare, per l’effetto, l’esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;chiese, da ultimo, di determinare il t asso effettivo globale (T.E.G.) dell’indicato rapporto bancarioe di accertare, previo accertamento del tasso effettivo g lobale, la nullità e l’inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n° 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l’effetto, ai sensi degli artt.1339 e 1419 comma 2, c.c., dell’applicazione del tasso legale senza capitalizzazione; chiese infine di condannare la banca a rettificare l’illegittima segnalazione alla centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio falsamente qualificato e quantificato, con domanda per il risarcimento dei danni “in re ipsa”, da liquidarsi secondo equità. 2. Costituitasi in giudizio, con comparsa del 30 settembre 2006, la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Conversano, impugnòl’avversa domanda ed esaurita la fase istruttoria esperita tramiteconsulenza tecnica di ufficio, il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Rutigliano, accolse la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Banca di Credit o Cooperativo di Conversanoe dichiarò la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418, co.2., c.c., nonché dell’art. 8 della legge n. 64 del 1986, dell’art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 6512 (già 651/2), oltre i secondari confluenti (n.12501-5, n. 13651-7, n. 1440-16, n. 19481-3), relative alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza e, per l’effetto, dichiaròl’inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell’intero rapporto e l’applicazione in via dispositiva, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente; dichiarò altresì la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2691 e 1418, co. 2, c.c., dell’art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 6512 (già 651/2),oltre i “secondari confluenti” (n.12501 - 5, n.13651 - 7, n. 1440 - 16, n. 19481-3), relativealla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell’intero rapporto e, per l’effetto, dichiarò l’inefficacia di ogni e qualsiasi capitalizzazione di interessi al rapporto in esame; dichiarò inoltrela nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale , e la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346,269 e 1418, co.2, c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell’intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale; dichiarò, per l’effetto, che l’esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, era pari ad € 158.051,92; condannò pertanto la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Conversano alla correzione del saldo contabile al 31/12/2005 del conto oggetto di giudizio con il saldo contabile di € 158.051,90, oltre alla somma di € 25.000,00, equitativamente determinata a titolo di danno da errata segnalazione alla Centrale dei Rischi; condannò, infine, la banca a rettificare l ’ illegittima segnalazione alla centrale rischi presso la Banca d’Italia a motivo del rischio erroneamente quantificato. 3. Proposto gravame da parte dell’istituto di credito, la Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 169/2019, a ccoglie va l’appello e , in riforma della gravata sentenza, dichiaravache il credito restituto rio a favore del correntista [OSCURATO:PERSONA], alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ammonta va a complessivi € 63.514,55 oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda senza ulteriori danni e, per l’effetto, condannavala Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Conversano soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante a pagare, per il dedotto titolo, in favore delpredetto [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente la somma di € 63.514,55, con conseguenziale condanna della Banca alla parziale refusione, in favore dell’appellato, nella dedotta misura del 50% delle spese e competenze dell’intero giudizio. La corte del merito ha ritenuto -per quanto qui ancora di interesse - che la seconda censura – con la quale si prospettava il vizio di carenza di motivazione in relazione al quantum restitutorio determinato in sentenza - era condivisibile, in quanto il primo giudice, nel propendere per l’ipotesi ricostruttiva con “saldi di raccordo”, non solo aveva omesso qualsiasi motivazione atta a supportare tale decisione, ma aveva determinato un credito a favore del correntista non adeguatamente supportato da idonea documentazione; ha evidenziato che il C.t.u. aveva attestato la carenza di molteplice e rilevante documentazione attinente ad un rapporto bancario acceso in data 24.3.1988, elencandola dettagliatamente e sulla scorta di tanto aveva messo in luce che “sullabase della documentazione in atti il conto corrente è ricostruibile, anche se non compiutamente, dal 1 gennaio 1996”, ribadendo che la “carenza documentale degli anni 1994 e 1995 non permette(va)l’integrale ricostruzione del conto secondo i canoni dettati dalla tecnica bancaria”; ha ulteriormente rilevato che sempre il C.t.u. aveva ammesso che l’elaborazione “alternativa” dell’intero rapporto con l’utilizzo, per i periodi mancanti, dei c.d. saldi di raccordo non poteva considerarsi tecnicamente valida in quanto con tale tecnica si sostituivano “delle medie ai dati reali”, con la conseguenza che sarebbe stato necessaria una motivazione pertinente ed esauriente, atta a giustificare l’opzione per una rideterminazione meramente ipotetica e non supportata da dati reali; ha inoltre ricordato che, sulla base della giurisprudenza anche di legittimità, il correntista, nel rispetto del principio dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ., deve a supporto della propria pretesa allegare l’andamento del conto corrente dall’inizio del rapporto, onde verificare, l’eventuale scostamento della banca dalle pattuizioni intercorse tra le parti, non potendosi limitare ad invocare l’astratta inapplicabilità delle poste passive, ma dovendo fornire tutti gli elementi necessari per verificare la fondatezza delle proprie domande; ha dunque osservato che, nel caso di specie, laddove il vuoto documentale atteneva a svariati anni (dal 1992 al 1995), la frammentarietà della documentazione non consentiva una corretta ricostruzione contabile, con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto, come esplicitamente ammesso dallo stesso C.t.u., rendendo molto più plausibile una ricostruzione alternativa, relativa ad un periodo compiutamente documentato, decorrente dal 1.1.1996; ha dunque evidenziato che la scarna motivazione adotta dal Tribunale non consentiva, in assenza dei documenti evidenziati, di riscontrare la correttezza della elaborazione contabile nel senso richiamato dal Tribunale; ha concluso pertanto nel senso che la ricostruzione più attendibile doveva essere rintracciata in quella elaborata con riferimento al sesto quesito dell’attore, analiticamente riportata nell’allegato 4 della relazione, con il risultato di un credito per il correntista, alla data del 31.12.2005, pari ad euro 59.261,68, oltre euro 4.252,87 per differenza tra ritenute operate nel ricalcolo e ritenute operate dalla banca durante il rapporto, per un totale di euro 63.514,55, credito dunque effettivo del correntista appellato; ha evidenziato che il secondo motivo di gravame, relativo alla condanna dell’istituto di credito al pagamento del risarcimento del danno per la contestata segnalazione alla centrale rischi, era fondato, posto che le impugnate segnalazioni erano in realtà funzionali a segnare tre distinte ed autonome posizioni del correntista, conseguenti alla concessione degli affidamenti, quali, rispettivamente, quella di “rischi a scadenza”, con codice 550400, relativa ad un mutuo ipotecario connesso ed non onorato per due rate semestrali, quelladi “scaduto e non pagato”, con codice analogo e relativo ad un prestito agrario e quella di “rischio a revoca”, con codice 550600, relativo ad un affidamento in conto corrente revocato con rituale delibera; ha pertanto osservato che le predette segnalazioni non erano finalizzate a indicare uno stato di insolvenza del cliente e non avevano pertanto la potenzialità di precludere allo stesso l’accesso al credito tramite altri istituti, con la conseguenziale inidoneità a produrre dannipatrimoniali al correnti sta, danni peraltro né allegati né tanto meno provatidallo stesso, cliente, non potendosi pertanto accordare la già concessa tutela risarcitoria in assenza di un comportamento illegittimo ascrivibile alla banca. 2. La sentenza, pubblicata il 24.1.2019, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la Banca d i [OSCURATO:PERSONA] d i Conversano ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alle norme di cui agli artt. 2967, 1832, 1857, 2033 c.c. nonché 116, secondo comma, c.p.c., assumendo che la Corte di Appello di Bari avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente la documentazione prodotta in primo grado ai fini del ricalcolo di conto corrente; e in via meramente subordinata, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., assumendo che la Corte di Appello di Bari avrebbe erroneamente ritenuto legittima la segnalazione effettuata dalla BCC-C alla [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Il motivo è infondato.1.1.1 Assume il ricorrente che dall’esame degli estratti conto prodotti e tenuto conto della durata quasi ventennale del rapporto di conto corrente, l’effettiva carenza documentale sarebbe limitata solo a sporadici e brevissimi lassi temporali, ossia il terzo e quarto trimestre 1994 ed il terzo e quarto trimestre 1995. Si evidenzia ancora che il C.t.u.aveva solo rilevato, per il periodo dal 31.3.1988 al 30.6.1992, la mancata produzione degli estratti conto scalare che, tuttavia, risultavano del tutto ininfluenti, ai fini della determinazione dei conteggi sviluppati dal C.t.u., posto che solo l’estratto conto sarebbe idoneo a certificare analiticamente la natura delle varie movimentazioni bancarie. 1.1.2 Così sarebbe pacificamente emerso, secondo il ricorrente, che, nel corso del giudizio, aveva provveduto a produrre la quasi totalità degli estratti conto contabili e che tale compendio documentale aveva di fatto consentito al designato C.t.u.di rideterminare il saldo del conto corrente, in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio. 1.1.3 Si evidenzia, cioè, da parte del ricorrente che, nel caso in cui il correntista limiti il proprio adempimento probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali, nella ipotesi in cui, detto altrimenti, la documentazione del rapporto sia lacunosa e incompleta, il giudice, valutate le condizioni delle parti e delle loro allegazioni, dovrebbe integrare la prova carente sulla base di deduzioni in fatto svolte dalla parte e con altri mezzi di cognizione disposti d’ufficio, in particolare avvalendosi dello strumento della consulenza tecnica contabile. 1.1.4 Aggiunge il ricorrente che il percorso logico utilizzato dal C.t.u. per ricostruire, in primo grado, il saldo del conto corrente non poteva considerarsi manifestamente incongruente ed implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di legge, essendosi trattato di metodo di calcolo basato sulla “rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze”, e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l’analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati. Si precisa ancora da parte del ricorrente che in questi giudizi, nel caso di estratti conto mancanti, il C.t.u. procede solitamente a fornire continuità al rapporto di conto corrente, allacciando i due saldi disponibili (saldi che delimitano il periodo di documentazione mancante) mediante operazioni di addebito o accredito di importo esattamente pari alla differenza dei predetti saldi. Con la conseguenza – aggiunge il ricorrente – che la mancanza di alcuni estratti conto non renderebbe inattendibile la ricostruzione del rapporto bancario e l’espletamento della consulenza econometrica, in quanto gli estratti conto relativi ai periodi intermedi non evidenziavano gli importi delle singole competenze addebitate a sfavore del correntista, mentre venivano fatti salvi i saldi successivi. 1.1.5 Conclude pertanto il ricorrente nel senso che la Corte di appello avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado che aveva ritenuto il computo operato dal C.t.u., mediante un procedimento matematico di rielaborazione dei dati presenti nelle scritture contabili depositate, affidabile espressione del saldo di conto corrente risultante dall’inefficacia delle clausole “uso piazza” ed anatocistiche. 1.2 Le obiezioni sollevate dal ricorrente non colgono nel segno. 1.2.1 Sul punto va in primo luogo premesso che la Corte di appello ha correttamente applicato i principi ripetutamente dettati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di prova dei rapporti di dare/avere incardinati su conto corrente bancario, avendo affermato che spettava al correntista dimostrare l’illegittimità delle poste passive addebitate sul suo conto corrente bancario a titolo di interessi anatocistici, ultra-legali, usurari e di commissioni non pattuite. 1.2.2 Occorre infatti ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato -in ordine alla distribuzione degli oneri probatori in tema di conto corrente (cfr. più in particolare, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019)- che, n ei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultra-legali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. 1.2.3 E’ stato così chiarito, sempre nell’arresto da ultimo ricordato (Cass.n. 11543del 02/05/2019), che, come già sopra tratteggiato, ove sia la banca ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito scrutinare tutte le prove idonee a fornire indicazionicerte e complete e che diano giustificazione del saldo maturato alprincipio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto, potendo prendere in considerazione quegli ulteriorielementi che, pur non fornendo indicazioni precise idonee a ricostruiretutto il percorso del dare- avere del rapporto negoziale, consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti,abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che undebito, nei confronti della banca, con la conseguenza che, per quanto sopra indicato, in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero. Ed invero, in mancanza di elementi, nei due sensi sopra indicati, la domanda dovrà essere respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio (sempre, Cass. n. 11543 del 02/05/2019, cit. supra). 1.2.4 Ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento; è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo (cfr. sempre Cass. n. 11543del 02/05/2019, cit. supra). In realtà, il totale rigetto della domanda, nella prima ipotesi, e non nella seconda, si spiega perché - ove la banca è attrice - essa deve fornire una base certa per la rielaborazione del conto e tale base non è offerta se la medesima non riesca ad eliminare l'incertezza quanto al fatto che al momento iniziale del periodo rendicontato il correntista potesse essere creditore di un importo di indeterminato ammontare; e - ove la banca assume la veste di convenuta - è il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore (cfr. Cass. n. 11543del 02/05/2019, cit. supra). 1.2.6In conclusione, può dunque affermarsi come pacifico e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultra-legali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa (cfr. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23852del 29/10/2020). 1.2.7 Ne consegue che– avendo, invero, affermato la Corte territoriale che, una volta dimostrata la nullità ed illegittimità delle clausole negoziali e delle relative appostazioni di interessi non dovuti, spettava al correntista (che aveva richiesto la rettifica del saldo delconto corrente) la prova del relativo diritto creditorio in suo favore maturato dalla gestione del conto – nessuna violazione dell’invocato art. 2697 cod. civ. è rintracciabile nel caso di specie, essendo stati correttamente distribuiti dai giudici del merito gli oneri probatori gravanti sulle parti. 1.3 Ma non è neanche possibile muovere critiche alla ratio decidendiadottata dai giudici di appello in ordine alla riduzione del quantum debeatur già disposto dal Tribunale in favore del correntista, in seguito all’accertamento dell’illegittimità delle appostazioni di interessi non dovuti sul conto corrente dell’odierno ricorrente. 1.3.1 E’ pur vero chenei più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte di legittimitàè stato affermato - a completamento di quanto già sopra ricordato in tema di distribuzione degli oneri probatori nella subiecta materia e in relazione anche alle modalità di prova delle “contrapposte” domande- che, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto,è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, purchéquesti siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 11543/2019, cit. supra; Cass. 9526/2019). La prova dei movimentidel conto può, pertanto, desumersi anche "aliunde" (Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell’opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati) (Cass. 20621/2021). Si è, di conseguenza, ritenuto che «la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzioneoperata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori» (Cass.16837/2022; conf. Cass. 1538/2022; Cass. 1040/2022). 1.3.2 Tuttavia, è altrettanto vero che, per un verso, i giudici del merito hanno, nella fattispecie in esame, correttamente ammesso c.t.u. contabile proprio al fine di addivenire ad una più puntualericostruzione dell’andamento del conto corrente e per la rettifica del saldo stesso e che, per altro verso, la Corte territoriale, innanzi ad un quadro probatorio documentale offerto dal correntista in modo incompleto, non si è astenutadalla corretta ricostruzione del saldo contabile, ma anzi ha, in modo altrettanto corretto, censurato il modus operandidel primo giudice che aveva accolto una ipotesi ricostruttiva (operata dal C.t.u., anche con un’appendice autocritica) che si fondava su una mera operazione matematica (quella del cd. saldo di raccordo), completamentesvincolata da qualsiasi serio criterio ricostruttivo documentale ed affidata ad un algoritmo non verificabile, così aderendo i giudici di appello ad altra e più attendibile opzione ricostruttiva sempre operata dal C.t.u. contabile nel suo elaborato peritale. A ciò va aggiunto che tale ultima ricostruzione contabile accolta dalla Corte distrettuale neanche è stata compiutamente censurata dal ricorrente nel motivo di doglianza qui in esame. Ne discende il rigetto del primo motivo. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 1226 c.c., sul rilievo che la Corte di Appello di Bari avrebbe erroneamente negato la sussistenza del diritto al risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 La doglianza è inammissibile.La Corte d’appello di Bari, invero, ha affermato (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata) che le segnalazioni contestate erano funzionali a indicare tre distinte ed autonome posizioni del correntista, conseguenti alla concessione degli affidamenti, quali rispettivamente: a) quella di rischi a scadenza con codice 550400, relativa ad un mutuo ipotecario concesso non onorato per due rate semestrali; b) quella di scaduto e non pagato, con codice analogo e relativo ad un prestito agrario; c) quella di rischio a revoca, con codice 550600, relativo ad un affidamento in conto corrente revocato con rituale delibera. Le segnalazioni predette non erano finalizzate - secondo il ragionamento dei giudici del gravame –ad evidenziare uno stato di insolvenza del cliente e non avevano, pertanto, la potenzialità di precludere allo stesso l’accesso al credito da parte di altri istituti, con la conseguenziale inidoneità a produrre alcun danno patrimoniale al correntista, danno tra l’altro né allegato e né, tantomeno comprovato dallo stesso. 2.2 Così chiarita la ratio decidendidella motivazione impugnata, le doglianze risultano formulate in modo inammissibile per due ordini di ragioni concorrenti. Per un verso, non risulta comprensibile, per la sua genericità di formulazione, la dedotta “violazione e falsa applicazione” di norme di diritto, peraltro ancorata, nel caso di specie, a un parametro normativo di cui sfugge la riconducibilità alla materia inesame, riguardante, come sopra ricordato, la problematica della segnalazione alla Centrale rischi del debitore bancario insolvente. Sul punto non è inutile ricordare che quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. anche: Sez. L, 15 Ordinanza n. 17570 del 21/08/2020 ; Sez. U - , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). 2.3 Sotto altro profilo, le doglianze così proposte neanche si premurano di censurare la ratio decidendi concorrente, su cui si fonda la decisione qui impugnata, e cioè che, al di là del profilo della legittimità della segnalazione operata dalla banca, comunque il ricorrente non aveva né allegato né dimostrato il danno conseguente alla condotta illecita ascritta all’istituto di credito. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quat