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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09811/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6198-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 8, cod. fisc. 03053920165, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA]Ippolito, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via degli Scipioni n. 267, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e Maria LOPARCO ( c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella loro qualità di eredi di LOPARCO Marcello, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA].

O- - controricorrente - 411'191- LL-(142 avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, depositata in data 16.1.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione, notificato in data 27.4.2007, [OSCURATO:PERSONA] evocò in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi la [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite, a seguito dell'applicazione di un tasso effettivo globale superiore a quello pattuito e al tasso soglia previsto dalla legge 108/96 e sulla base del fatto che gli interessi erano stati pattuiti dalle parti con riferimento alle condizioni praticate dalle aziende di credito su piazza e che, in considerazione della nuílità della clausola "uso piazza", dovevano essere applicati gli interessi legali e sulla ulteriore considerazione che era stato applicato l'anatocismo e che nulla era dovuto a titolo di commissioni di massimo scoperto perché la relativa clausola contrattuale non era stata pattuita e comunque non poteva essere capitalizzata.

2. Con sentenza n. 115/2012, il Tribunale respinse la domanda condannando gli attori alle spese di lite.

Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Maria LOPARCO, nella loro qualità di eredi di LOPARCO Marcello, avverso la predetta sentenza di primo grado, la Corte di appello di Lecce, con la sentenza qui impugnata, ha accolto il gravame, condannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e Maria LOPARCO della somma dì euro 11.980,39.

La corte del merito ha ritenuto - per quanto qui ancora rileva - che: a) non poteva condividersi la tesi della Carime secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato laddove la stessa aveva ritenuto la Caríme carente di legittimazione passiva, posto che: i) l'atto di appello aveva evidenziato che gli appellanti avevano messo in rilievo la prosecuzione con la Carime dei rapporti di conto corrente iniziati con Caripuglia per effetto della fusione per incorporazione; ii) con questa affermazione i Loparco avevano inteso sostenere di aver legittimamente 2 -5( convenuto in giudizio la Carime; iii) era corretta la decisione del primo giudice che aveva ritenuto tardivo il deposito del fascicolo di parte attrice per violazione dell'art. 169 c.p.c., norma a tenore della quale la parte deve restituire il fascicolo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale, termine ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità perentorio; iv) sempre la giurisprudenza di questa Corte aveva tuttavia chiarito che il predetto termine produce effetti limitati alla decisione di prime cure, sicchè il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, sempre che i documenti contenuti nel fascicolo fossero stati prodotti nel giudizio di primo grado nell'osservanza delle preclusioni probatorie; v) la produzione pertanto in grado di appello del fascicolo di parte contenente gli atti e i documenti già allegati in primo grado comportava la necessità di esaminare il merito della causa; vi) tuttavia, anche senza esaminare la documentazione prodotta in primo grado, il giudice di prime cure avrebbe potuto respingere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Carime; vii) la stessa Carime, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva, da un lato, prodotto l'atto per [OSCURATO:PERSONA] del 23.12.98 - con cui la Cassa di Risparmio di Puglia era stata incorporata con [OSCURATO:PERSONA] - e, dall'altro, aveva ammesso di aver acquistato le filiali della Cassa di Risparmio di Puglia da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., l'acquirente Carime era subentrata nel rapporto di conto corrente che [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato nel marzo 1992 con la Cassa di risparmio di Puglia e che pertanto la Carime, quale cessionaria dei rami di azienda della Caripuglia, era stata legittimamente convenuta in giudizio; b) il Ctu non aveva avuto la disponibilità degli estratti conto per diversi periodi del rapporto negoziale tra il 1992 ed il 2003, sopperendo a tale carenza documentale tramite l'esame dei conti scalare che gli avevano consentito di ricostruire la movimentazione contabile per "masse" di operazioni; c) per altri periodi mancavano anche i conti scalari; d) era stato tuttavia possibile ricostruire da parte del Ctu l'andamento dei conti correnti sia facendo riferimento ai predetti conti scalare sia attraverso l'esame (per i periodi in cui mancavano anche quest'ultimi) del primo estratto conto successivo al periodo con documentazione mancante; e) la questione relativa all'impossibilità di ricostruire il saldo disponibile aveva tuttavia rilevanza esclusivamente al fine di individuare la natura solutoria delle rimesse, a sua volta propedeutica all'esame dell'eccezione di prescrizione, eccezione nel caso di specie non esaminabile perché tardivamente proposta; f) la mancata produzione di parte degli estratti conto non poteva che produrre i suoi effetti negativi a carico della parte gravata dall'onere della prova della ricostruzione dell'intero rapporto contrattuale, con la conseguenza che il saldo risultante dal primo estratto disponibile non poteva essere oggetto di contestazione e doveva essere acquisito come dato di partenza per la ricostruzione del rapporto; g) nel caso in esame, stante la qualità di attore da parte del correntista, era suo onere (e poi dei suoi eredi), a norma dell'art. 2697 cod. civ., produrre la documentazione integrale relativa al rapporto di conto corrente, al fine di partire dal cd. saldo zero; h) in mancanza, il ctu non poteva che avviare le sue verifiche contabili dal primo dato disponibile, sfavorevole agli attori (-euro 43.312,28), con la conseguenza che la rideterminazione di tutti i movimenti avvenuti sul conto per cui è causa doveva essere operata prendendo come base di partenza il saldo - debitore per le appellate - riportato sul primo estratto conto depositato dalla banca; i) la banca doveva dunque essere condannata al pagamento della somma di euro 11.980,39.

2. La sentenza, pubblicata il 16.1.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e Maria LOPARCO, nella loro qualità di eredi di LOPARCO Marcello, con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la banca ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., dell'art. 2909 cod. civ., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in quanto l'appellante non avrebbe specificatamente impugnato il capo della sentenza di rigetto della domanda attorea sotto il diverso profilo della carenza di prova della denunciata illegittimità delle condizioni negoziali applicate dall'istituto di credito.

Evidenzia la società ricorrente che gli appellanti avevano impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui la domanda attorea era stata rigettata per carenza di prova sulla legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], censurando la decisione per aver ritenuto tardivo il deposito del proprio fascicolo e per aver disatteso le prove versate in atti in ordine alla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] mentre non era stata svolta alcuna censura in ordine all'ulteriore motivo di rigetto della domanda, quale la carenza di prova dell'illegittimità delle condizioni negoziali applicate dall'istituto di credito.

Osserva la ricorrente che la Corte di merito, nel motivare sul punto qui da ultimo in esame, si sarebbe limitata ad esaminare il motivo di appello riguardante la prova della legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] nonché l'idoneità della censura ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui aveva affermato la carenza di legittimazione passiva, mentre aveva omesso di dichiarare inammissibile l'appello per intervenuto giudicato della sentenza.

Nel caso di specie - aggiunge sempre la società ricorrente - il rigetto della domanda attorea si fondava su due distinte ragioni tra loro autonome, quale per l'appunto, da un lato, la carenza di prova in ordine alla legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, il rigetto della domanda e la carenza di prova dell'esistenza di clausole contrattuali illegittime.

Precisa, inoltre, la ricorrente che l'eccezione di giudicato era stata trattata nella prima comparsa conclusionale depositata in data 4.6.2015, con la conseguenza che la Corte - indipendentemente dalla fondatezza o meno del primo motivo di appello (erronea applicazione dell'art. 169 cpc) - avrebbe comunque dovuto rigettare l'appello perché la domanda di nullità delle clausole contrattuali, oltre che quelle di ripetizione, erano coperte dal giudicato. 1.2 Il motivo - per come articolato - è inammissibile.

Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7499 del 15/03/2019), in tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell'avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la Suprema Corte non è vincolata all'interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa, purché il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma - per il principio di autosufficienza - indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell'atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile "ex officio" (cfr. anche: Cass. n. 2771-2017; Cass. n. 86-2012).

In realtà, la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è sì anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purché però lo stesso sia stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; è perciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, dunque, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 2/2/2017 n. 2771, cit. supra; Cass. 30/09/2015 n. 19410).

In particolare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 324 cod. proc. civ. (nel caso di specie, per il mancato rilievo del giudicato interno), egli deve riportare nel ricorso per cassazione, nel loro impianto specifico, la descrizione del motivo di gravame della controparte da cui emerga la mancata impugnazione del profilo su cui si solleva l'eccezione di giudicato interno (si vedano in questo senso Cass. 23/3/2018 n. 7371, Cass. 10/1/2012 n. 86 e Cass. 21/5/2004 n. 9734).

Allegazione del tutto mancante nel caso in esame con conseguente difetto di specificità del motivo di ricorso per cassazione.

Occorreva pertanto che l'odierno ricorrente accompagnasse la denunzia del vizio con la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto dell'atto (atto di appello) che sorreggeva la censura, dato che questa Corte non è legittimata a procedere a una autonoma ricerca degli atti denunciati come viziati ma solo a una verifica del contenuto degli stessi.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 2697 e dell'art.2033 cod. civ., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di prova, sia dell'azione di nullità di clausole del contratto di conto corrente, sia dell'azione di ripetizione dell'indebito sollevata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] con il suo primo atto difensivo (comparsa di costituzione di primo grado depositata in data 10.9.2007) e reiterata nel giudizio di appello con la comparsa del 29.11.2012.

Si evidenzia l'ulteriore errore consistito nell'aver ritenuto che la Ctu ammessa potesse sopperire alle carenze probatorie della parte attrice la quale non aveva prodotto né l'estratto conto inziale del conto corrente né gli ulteriori estratti conto ricevuti dalla banca.

La Corte di merito - aggiunge la società ricorrente - avrebbe violato il principio regolatore dell'onere probatorio nella materia in esame, secondo cui deve essere il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca che deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria ovvero l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza del titolo.

Affermare - come fatto dai giudici del merito - che la lacuna probatoria rinveniente dalla mancata disponibilità degli estratti conto possa essere superata, tramite la ricostruzione operata dal Ctu attraverso il raccordo tra il saldo finale risultante dal conto con quello successivo al periodo mancato, integrerebbe - sottolinea, ancora, la società ricorrente - una macroscopica violazione del principio sancito dall'art. 2697 cod. civ.

Con la conseguenza che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere la Ctu nulla in quanto avente contenuto esplorativo finalizzato esclusivamente a sopperire le lacune probatorie dell'attore e per esso dei suoi eredi e dunque rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta perché non provata. 2.1 II secondo motivo di doglianza è invece infondato.

Non corrisponde al vero che la Corte di appello abbia violato i principi regolatori della ripartizione degli oneri probatori nella materia in esame, e cioè nella materia dell'azione di ripetizione dell'indebito intentata dal correntista nei confronti di un istituto di credito, posto che i giudici di appello non hanno in alcun modo onerato la banca della prova dei fatti costitutivi del diritto restitutorio collegato alle dedotte nullità contrattuali e all'applicazione illegittima dell'anatocismo, ma si sono in realtà limitati a scrutinare il materiale probatorio acquisito al patrimonio conoscitivo del giudizio (conti scalare ed anche acquisizioni della Ctu), ritenendolo sufficiente per la decisione della causa tramite l'accoglimento parziale della domanda di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., ratio decidendi quest'ultima neanche compiutamente e correttamente censurata dalla società ricorrente, come tra breve si dirà in relazione al terzo motivo di censura.

Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (cfr. ex pluris Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018), la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c. (v. anche: Cass. n. 15107-2013; Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020; v. anche: Cass., 23/10/2018, n. 26769; Cass., 19/08/2020, n. 17313).

Nel caso di specie, non ricorre tale ultima evenienza, essendosi la Corte d'appello limitata a ritenere parzialmente fondata la domanda sulla base delle risultanze istruttorie (estratti conto, estratti scalari, c.t.u.) in atti, senza in alcun modo porre - come già sopra rilevato - l'onere della prova a carico della banca odierna ricorrente.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe formato il suo convincimento sulla base di una motivazione intrinsecamente contraddittoria.

Ricorda la società ricorrente che la Corte territoriale avrebbe sopperito alle carenze documentali degli attori, oggi controricorrenti, e ciò con particolare riferimento alla carenza degli estratti conto riguardanti gli anni 1992, 1995, 1996, 1999, 2000 e 2003, attraverso l'utilizzazione dei conti a scalare, e che, per il periodo in cui risultavano carenti sia gli estratti conti che quelli scalare, la questione dell'impossibilità di ricostruire il saldo disponibile aveva rilevanza esclusivamente al fine di individuare la natura solutoria delle rimesse, a sua volta propedeutica per l'esame delle eccezioni di prescrizione, e non già per la prova della fondatezza dell'azione di ripetizione.

Avrebbe errato pertanto la Corte territoriale - aggiunge ancora la ricorrente - laddove aveva ritenuto che l'onere della prova degli effettivi versamenti sul conto corrente e dell'assenza della causa giustificativa dello spostamento patrimoniale (onere posto a carico del correntista) fosse stato assolto attraverso le valutazioni operate dal Ctu sulla base di una documentazione incompleta, priva di effettiva continuità in ordine al numero delle operazioni di addebito ritenute illegittime (e dunque soggette a ripetizione) e fondate su una operazione fittizia di raccordo priva di ogni riscontro documentale circa la continuità delle operazioni stesse.

Sottolinea la ricorrente l'erroneità della decisione impugnata laddove la Corte aveva affermato che - per quanto concerneva i periodi per i quali mancavano sia gli estratti conto che i conti scalare - il metodo di indagine seguito dal Ctu fosse l'unico concretamente percorribile, senza tuttavia fornire alcuna coerente motivazione se la ricostruzione operata dal Ctu potesse sopperire alla carenza di prova documentale delle operazioni ritenute illegittime.

Stigmatizza infine la società ricorrente l'intrinseca contraddittorietà della motivazione impugnata laddove sarebbe 9 -Ìr emerso evidente un contrasto irriducibile tra l'affermazione secondo cui, da un lato, la carenza degli estratti conto prodotti poteva essere sopperita attraverso operazioni di raccordo dei saldi degli estratti conto prodotti in maniera parziale e discontinua, e la contestuale affermazione, dall'altro, per la quale solo l'esame analitico di tutte le operazioni consentiva, attraverso la ricostruzione dell'andamento del conto e la determinazione del saldo in ogni momento, di provare il diritto di ripetere i pagamenti indebitamente eseguiti. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è in parte inammissibile e per altra parte infondato. 3.1.1 Sulla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (cfr. anche Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (v. anche Cass. n. 26769 del 2018; Cass. n. 16016 del 09/06/2021; v. anche: Cass., 28/02/2018, n. 4699).

Ciò posto, risulta evidente che la società ricorrente, sotto l'egida applicativa del vizio di violazione di legge (sub specie degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.), pretende, ora, una rivalutazione di merito della decisione tramite la rilettura degli atti istruttori di matrice documentale che, nella alternativa valutazione della ricorrente, dovrebbero essere ritenuti insufficienti alla dimostrazione della fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, sotto il duplice profilo della prova dei versamenti sul conto corrente ritenuti illegittimi e dell'assenza di una causa giustificatrice dei conseguenti spostamenti patrimoniali.Ebbene, tale operazione di rilettura degli atti e di nuovo scrutinio del loro contenuto è tuttavia inibita al giudice di legittimità (Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014). 3.1.2 Né è possibile rintracciare nel provvedimento impugnato il denunciato vizio di motivazione apparente.

Secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).

In realtà, la Corte di merito ha spiegato il percorso logico-giuridico di formazione del proprio convincimento, ritenendo dimostrati i sopra ricordati fatti costitutivi dell'actio condictio indebiti tramite la documentazione allegata dagli attori, e cioè i conti scalari, e le operazioni ricostruttive dell'andamento dei conti correnti eseguite dal Ctu.

Si tratta - è il caso di ripeterlo - di un accertamento in fatto, non più censurabile innanzi al giudice di legittimità se non tramite l'allegazione del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (per come perimetrato da Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014, cit. supra), e cioè tramite la deduzione del vizio di omesso esame di un "fatto storico" decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, vizio che tuttavia non è stato neanche articolato nel motivo di ricorso qui in esame ma solo richiamato genericamente nella rubrica del motivo. 3.1.3 Né è rintracciabile, ancora una volta, il vizio ripetutamente denunciato dalla società ricorrente di una erronea ripartizione degli oneri probatori nella subiecta materia, nei termini già esaminati in relazione al secondo motivo di doglianza.

Ed invero, la Corte non ha in alcun modo posto a carico della banca l'onere di dimostrare alcunchè nella domanda di ripetizione dell'indebito qui in esame, così spostando illegittimamente l'onere probatorio dal correntista alla banca convenuta in giudizio, ma si è limitata - come già sopra chiarito - allo scrutinio della documentazione versata in atti da entrambe le parti e delle operazioni di ricostruzione contabile svolta dal Ctu. 3.1.4 E non è stato neanche compiutamente indicato dalla ricorrente un possibile vizio di violazione e falsa applicazione di legge in ordine proprio alle modalità di svolgimento delle indagini della consulenza contabile utilizzata per la ricostruzione dell'andamento dei conti correnti.

Sul punto è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, tuttavia, qualora limiti l'adempimento ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 31187 del 03/12/2018).

E' stato anche affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24948 del 2017) che il correntista, il quale "agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute." Tuttavia, qualora il correntista limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice - valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) - può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti (cfr. anche Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29190 del 21/12/2020).

Infatti, avendo il correntista ottemperato parzialmente a detto onere, la Corte territoriale, sulla base del proprio prudente apprezzamento, ha fatto ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio, eseguita attraverso la ricostruzione dell'andamento del rapporto e condotta attraverso ragionevoli ipotesi contabili, in relazione alle quali non possono - in questa sede - fornirsi diverse valutazioni di merito. 3.1.4 La motivazione impugnata si pone, dunque, sulla scia della più recente giurisprudenza espressa da questa Corte ove è stato, invero, enunciato il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 11543/2019; Cass. 9526/2019).

La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche "aliunde" (Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati) (Cass. 20621/2021).

Si è, di conseguenza, ritenuto che «la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori» (Cass. 16837/2022; conf.

Cass. 1538/2022; Cass. 1040/2022).

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6198-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 8, cod. fisc. 03053920165, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA]Ippolito, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via degli Scipioni n. 267, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e Maria LOPARCO ( c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella loro qualità di eredi di LOPARCO Marcello, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. O- - controricorrente - 411'191- LL-(142 avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, depositata in data 16.1.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione, notificato in data 27.4.2007, [OSCURATO:PERSONA] evocò in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi la [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite, a seguito dell'applicazione di un tasso effettivo globale superiore a quello pattuito e al tasso soglia previsto dalla legge 108/96 e sulla base del fatto che gli interessi erano stati pattuiti dalle parti con riferimento alle condizioni praticate dalle aziende di credito su piazza e che, in considerazione della nuílità della clausola "uso piazza", dovevano essere applicati gli interessi legali e sulla ulteriore considerazione che era stato applicato l'anatocismo e che nulla era dovuto a titolo di commissioni di massimo scoperto perché la relativa clausola contrattuale non era stata pattuita e comunque non poteva essere capitalizzata. 2. Con sentenza n. 115/2012, il Tribunale respinse la domanda condannando gli attori alle spese di lite. Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Maria LOPARCO, nella loro qualità di eredi di LOPARCO Marcello, avverso la predetta sentenza di primo grado, la Corte di appello di Lecce, con la sentenza qui impugnata, ha accolto il gravame, condannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e Maria LOPARCO della somma dì euro 11.980,39. La corte del merito ha ritenuto - per quanto qui ancora rileva - che: a) non poteva condividersi la tesi della Carime secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato laddove la stessa aveva ritenuto la Caríme carente di legittimazione passiva, posto che: i) l'atto di appello aveva evidenziato che gli appellanti avevano messo in rilievo la prosecuzione con la Carime dei rapporti di conto corrente iniziati con Caripuglia per effetto della fusione per incorporazione; ii) con questa affermazione i Loparco avevano inteso sostenere di aver legittimamente 2 -5( convenuto in giudizio la Carime; iii) era corretta la decisione del primo giudice che aveva ritenuto tardivo il deposito del fascicolo di parte attrice per violazione dell'art. 169 c.p.c., norma a tenore della quale la parte deve restituire il fascicolo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale, termine ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità perentorio; iv) sempre la giurisprudenza di questa Corte aveva tuttavia chiarito che il predetto termine produce effetti limitati alla decisione di prime cure, sicchè il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, sempre che i documenti contenuti nel fascicolo fossero stati prodotti nel giudizio di primo grado nell'osservanza delle preclusioni probatorie; v) la produzione pertanto in grado di appello del fascicolo di parte contenente gli atti e i documenti già allegati in primo grado comportava la necessità di esaminare il merito della causa; vi) tuttavia, anche senza esaminare la documentazione prodotta in primo grado, il giudice di prime cure avrebbe potuto respingere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Carime; vii) la stessa Carime, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva, da un lato, prodotto l'atto per [OSCURATO:PERSONA] del 23.12.98 - con cui la Cassa di Risparmio di Puglia era stata incorporata con [OSCURATO:PERSONA] - e, dall'altro, aveva ammesso di aver acquistato le filiali della Cassa di Risparmio di Puglia da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., l'acquirente Carime era subentrata nel rapporto di conto corrente che [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato nel marzo 1992 con la Cassa di risparmio di Puglia e che pertanto la Carime, quale cessionaria dei rami di azienda della Caripuglia, era stata legittimamente convenuta in giudizio; b) il Ctu non aveva avuto la disponibilità degli estratti conto per diversi periodi del rapporto negoziale tra il 1992 ed il 2003, sopperendo a tale carenza documentale tramite l'esame dei conti scalare che gli avevano consentito di ricostruire la movimentazione contabile per "masse" di operazioni; c) per altri periodi mancavano anche i conti scalari; d) era stato tuttavia possibile ricostruire da parte del Ctu l'andamento dei conti correnti sia facendo riferimento ai predetti conti scalare sia attraverso l'esame (per i periodi in cui mancavano anche quest'ultimi) del primo estratto conto successivo al periodo con documentazione mancante; e) la questione relativa all'impossibilità di ricostruire il saldo disponibile aveva tuttavia rilevanza esclusivamente al fine di individuare la natura solutoria delle rimesse, a sua volta propedeutica all'esame dell'eccezione di prescrizione, eccezione nel caso di specie non esaminabile perché tardivamente proposta; f) la mancata produzione di parte degli estratti conto non poteva che produrre i suoi effetti negativi a carico della parte gravata dall'onere della prova della ricostruzione dell'intero rapporto contrattuale, con la conseguenza che il saldo risultante dal primo estratto disponibile non poteva essere oggetto di contestazione e doveva essere acquisito come dato di partenza per la ricostruzione del rapporto; g) nel caso in esame, stante la qualità di attore da parte del correntista, era suo onere (e poi dei suoi eredi), a norma dell'art. 2697 cod. civ., produrre la documentazione integrale relativa al rapporto di conto corrente, al fine di partire dal cd. saldo zero; h) in mancanza, il ctu non poteva che avviare le sue verifiche contabili dal primo dato disponibile, sfavorevole agli attori (-euro 43.312,28), con la conseguenza che la rideterminazione di tutti i movimenti avvenuti sul conto per cui è causa doveva essere operata prendendo come base di partenza il saldo - debitore per le appellate - riportato sul primo estratto conto depositato dalla banca; i) la banca doveva dunque essere condannata al pagamento della somma di euro 11.980,39. 2. La sentenza, pubblicata il 16.1.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e Maria LOPARCO, nella loro qualità di eredi di LOPARCO Marcello, con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la banca ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., dell'art. 2909 cod. civ., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in quanto l'appellante non avrebbe specificatamente impugnato il capo della sentenza di rigetto della domanda attorea sotto il diverso profilo della carenza di prova della denunciata illegittimità delle condizioni negoziali applicate dall'istituto di credito. Evidenzia la società ricorrente che gli appellanti avevano impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui la domanda attorea era stata rigettata per carenza di prova sulla legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], censurando la decisione per aver ritenuto tardivo il deposito del proprio fascicolo e per aver disatteso le prove versate in atti in ordine alla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] mentre non era stata svolta alcuna censura in ordine all'ulteriore motivo di rigetto della domanda, quale la carenza di prova dell'illegittimità delle condizioni negoziali applicate dall'istituto di credito. Osserva la ricorrente che la Corte di merito, nel motivare sul punto qui da ultimo in esame, si sarebbe limitata ad esaminare il motivo di appello riguardante la prova della legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] nonché l'idoneità della censura ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui aveva affermato la carenza di legittimazione passiva, mentre aveva omesso di dichiarare inammissibile l'appello per intervenuto giudicato della sentenza. Nel caso di specie - aggiunge sempre la società ricorrente - il rigetto della domanda attorea si fondava su due distinte ragioni tra loro autonome, quale per l'appunto, da un lato, la carenza di prova in ordine alla legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, il rigetto della domanda e la carenza di prova dell'esistenza di clausole contrattuali illegittime. Precisa, inoltre, la ricorrente che l'eccezione di giudicato era stata trattata nella prima comparsa conclusionale depositata in data 4.6.2015, con la conseguenza che la Corte - indipendentemente dalla fondatezza o meno del primo motivo di appello (erronea applicazione dell'art. 169 cpc) - avrebbe comunque dovuto rigettare l'appello perché la domanda di nullità delle clausole contrattuali, oltre che quelle di ripetizione, erano coperte dal giudicato. 1.2 Il motivo - per come articolato - è inammissibile. Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7499 del 15/03/2019), in tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell'avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la Suprema Corte non è vincolata all'interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa, purché il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma - per il principio di autosufficienza - indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell'atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile "ex officio" (cfr. anche: Cass. n. 2771-2017; Cass. n. 86-2012). In realtà, la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è sì anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purché però lo stesso sia stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; è perciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, dunque, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 2/2/2017 n. 2771, cit. supra; Cass. 30/09/2015 n. 19410). In particolare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 324 cod. proc. civ. (nel caso di specie, per il mancato rilievo del giudicato interno), egli deve riportare nel ricorso per cassazione, nel loro impianto specifico, la descrizione del motivo di gravame della controparte da cui emerga la mancata impugnazione del profilo su cui si solleva l'eccezione di giudicato interno (si vedano in questo senso Cass. 23/3/2018 n. 7371, Cass. 10/1/2012 n. 86 e Cass. 21/5/2004 n. 9734). Allegazione del tutto mancante nel caso in esame con conseguente difetto di specificità del motivo di ricorso per cassazione. Occorreva pertanto che l'odierno ricorrente accompagnasse la denunzia del vizio con la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto dell'atto (atto di appello) che sorreggeva la censura, dato che questa Corte non è legittimata a procedere a una autonoma ricerca degli atti denunciati come viziati ma solo a una verifica del contenuto degli stessi. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 2697 e dell'art.2033 cod. civ., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di prova, sia dell'azione di nullità di clausole del contratto di conto corrente, sia dell'azione di ripetizione dell'indebito sollevata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] con il suo primo atto difensivo (comparsa di costituzione di primo grado depositata in data 10.9.2007) e reiterata nel giudizio di appello con la comparsa del 29.11.2012. Si evidenzia l'ulteriore errore consistito nell'aver ritenuto che la Ctu ammessa potesse sopperire alle carenze probatorie della parte attrice la quale non aveva prodotto né l'estratto conto inziale del conto corrente né gli ulteriori estratti conto ricevuti dalla banca. La Corte di merito - aggiunge la società ricorrente - avrebbe violato il principio regolatore dell'onere probatorio nella materia in esame, secondo cui deve essere il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca che deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria ovvero l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza del titolo. Affermare - come fatto dai giudici del merito - che la lacuna probatoria rinveniente dalla mancata disponibilità degli estratti conto possa essere superata, tramite la ricostruzione operata dal Ctu attraverso il raccordo tra il saldo finale risultante dal conto con quello successivo al periodo mancato, integrerebbe - sottolinea, ancora, la società ricorrente - una macroscopica violazione del principio sancito dall'art. 2697 cod. civ. Con la conseguenza che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere la Ctu nulla in quanto avente contenuto esplorativo finalizzato esclusivamente a sopperire le lacune probatorie dell'attore e per esso dei suoi eredi e dunque rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta perché non provata. 2.1 II secondo motivo di doglianza è invece infondato. Non corrisponde al vero che la Corte di appello abbia violato i principi regolatori della ripartizione degli oneri probatori nella materia in esame, e cioè nella materia dell'azione di ripetizione dell'indebito intentata dal correntista nei confronti di un istituto di credito, posto che i giudici di appello non hanno in alcun modo onerato la banca della prova dei fatti costitutivi del diritto restitutorio collegato alle dedotte nullità contrattuali e all'applicazione illegittima dell'anatocismo, ma si sono in realtà limitati a scrutinare il materiale probatorio acquisito al patrimonio conoscitivo del giudizio (conti scalare ed anche acquisizioni della Ctu), ritenendolo sufficiente per la decisione della causa tramite l'accoglimento parziale della domanda di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., ratio decidendi quest'ultima neanche compiutamente e correttamente censurata dalla società ricorrente, come tra breve si dirà in relazione al terzo motivo di censura. Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (cfr. ex pluris Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018), la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c. (v. anche: Cass. n. 15107-2013; Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020; v. anche: Cass., 23/10/2018, n. 26769; Cass., 19/08/2020, n. 17313). Nel caso di specie, non ricorre tale ultima evenienza, essendosi la Corte d'appello limitata a ritenere parzialmente fondata la domanda sulla base delle risultanze istruttorie (estratti conto, estratti scalari, c.t.u.) in atti, senza in alcun modo porre - come già sopra rilevato - l'onere della prova a carico della banca odierna ricorrente. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe formato il suo convincimento sulla base di una motivazione intrinsecamente contraddittoria. Ricorda la società ricorrente che la Corte territoriale avrebbe sopperito alle carenze documentali degli attori, oggi controricorrenti, e ciò con particolare riferimento alla carenza degli estratti conto riguardanti gli anni 1992, 1995, 1996, 1999, 2000 e 2003, attraverso l'utilizzazione dei conti a scalare, e che, per il periodo in cui risultavano carenti sia gli estratti conti che quelli scalare, la questione dell'impossibilità di ricostruire il saldo disponibile aveva rilevanza esclusivamente al fine di individuare la natura solutoria delle rimesse, a sua volta propedeutica per l'esame delle eccezioni di prescrizione, e non già per la prova della fondatezza dell'azione di ripetizione. Avrebbe errato pertanto la Corte territoriale - aggiunge ancora la ricorrente - laddove aveva ritenuto che l'onere della prova degli effettivi versamenti sul conto corrente e dell'assenza della causa giustificativa dello spostamento patrimoniale (onere posto a carico del correntista) fosse stato assolto attraverso le valutazioni operate dal Ctu sulla base di una documentazione incompleta, priva di effettiva continuità in ordine al numero delle operazioni di addebito ritenute illegittime (e dunque soggette a ripetizione) e fondate su una operazione fittizia di raccordo priva di ogni riscontro documentale circa la continuità delle operazioni stesse. Sottolinea la ricorrente l'erroneità della decisione impugnata laddove la Corte aveva affermato che - per quanto concerneva i periodi per i quali mancavano sia gli estratti conto che i conti scalare - il metodo di indagine seguito dal Ctu fosse l'unico concretamente percorribile, senza tuttavia fornire alcuna coerente motivazione se la ricostruzione operata dal Ctu potesse sopperire alla carenza di prova documentale delle operazioni ritenute illegittime. Stigmatizza infine la società ricorrente l'intrinseca contraddittorietà della motivazione impugnata laddove sarebbe 9 -Ìr emerso evidente un contrasto irriducibile tra l'affermazione secondo cui, da un lato, la carenza degli estratti conto prodotti poteva essere sopperita attraverso operazioni di raccordo dei saldi degli estratti conto prodotti in maniera parziale e discontinua, e la contestuale affermazione, dall'altro, per la quale solo l'esame analitico di tutte le operazioni consentiva, attraverso la ricostruzione dell'andamento del conto e la determinazione del saldo in ogni momento, di provare il diritto di ripetere i pagamenti indebitamente eseguiti. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è in parte inammissibile e per altra parte infondato. 3.1.1 Sulla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (v. anche Cass. n. 26769 del 2018; Cass. n. 16016 del 09/06/2021; v. anche: Cass., 28/02/2018, n. 4699). Ciò posto, risulta evidente che la società ricorrente, sotto l'egida applicativa del vizio di violazione di legge (sub specie degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.), pretende, ora, una rivalutazione di merito della decisione tramite la rilettura degli atti istruttori di matrice documentale che, nella alternativa valutazione della ricorrente, dovrebbero essere ritenuti insufficienti alla dimostrazione della fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, sotto il duplice profilo della prova dei versamenti sul conto corrente ritenuti illegittimi e dell'assenza di una causa giustificatrice dei conseguenti spostamenti patrimoniali.Ebbene, tale operazione di rilettura degli atti e di nuovo scrutinio del loro contenuto è tuttavia inibita al giudice di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). 3.1.2 Né è possibile rintracciare nel provvedimento impugnato il denunciato vizio di motivazione apparente. Secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019). In realtà, la Corte di merito ha spiegato il percorso logico-giuridico di formazione del proprio convincimento, ritenendo dimostrati i sopra ricordati fatti costitutivi dell'actio condictio indebiti tramite la documentazione allegata dagli attori, e cioè i conti scalari, e le operazioni ricostruttive dell'andamento dei conti correnti eseguite dal Ctu. Si tratta - è il caso di ripeterlo - di un accertamento in fatto, non più censurabile innanzi al giudice di legittimità se non tramite l'allegazione del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (per come perimetrato da Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, cit. supra), e cioè tramite la deduzione del vizio di omesso esame di un "fatto storico" decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, vizio che tuttavia non è stato neanche articolato nel motivo di ricorso qui in esame ma solo richiamato genericamente nella rubrica del motivo. 3.1.3 Né è rintracciabile, ancora una volta, il vizio ripetutamente denunciato dalla società ricorrente di una erronea ripartizione degli oneri probatori nella subiecta materia, nei termini già esaminati in relazione al secondo motivo di doglianza. Ed invero, la Corte non ha in alcun modo posto a carico della banca l'onere di dimostrare alcunchè nella domanda di ripetizione dell'indebito qui in esame, così spostando illegittimamente l'onere probatorio dal correntista alla banca convenuta in giudizio, ma si è limitata - come già sopra chiarito - allo scrutinio della documentazione versata in atti da entrambe le parti e delle operazioni di ricostruzione contabile svolta dal Ctu. 3.1.4 E non è stato neanche compiutamente indicato dalla ricorrente un possibile vizio di violazione e falsa applicazione di legge in ordine proprio alle modalità di svolgimento delle indagini della consulenza contabile utilizzata per la ricostruzione dell'andamento dei conti correnti. Sul punto è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, tuttavia, qualora limiti l'adempimento ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 31187 del 03/12/2018). E' stato anche affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24948 del 2017) che il correntista, il quale "agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute." Tuttavia, qualora il correntista limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice - valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) - può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti (cfr. anche Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29190 del 21/12/2020). Infatti, avendo il correntista ottemperato parzialmente a detto onere, la Corte territoriale, sulla base del proprio prudente apprezzamento, ha fatto ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio, eseguita attraverso la ricostruzione dell'andamento del rapporto e condotta attraverso ragionevoli ipotesi contabili, in relazione alle quali non possono - in questa sede - fornirsi diverse valutazioni di merito. 3.1.4 La motivazione impugnata si pone, dunque, sulla scia della più recente giurisprudenza espressa da questa Corte ove è stato, invero, enunciato il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 11543/2019; Cass. 9526/2019). La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche "aliunde" (Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati) (Cass. 20621/2021). Si è, di conseguenza, ritenuto che «la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori» (Cass. 16837/2022; conf. Cass. 1538/2022; Cass. 1040/2022). Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quate
Sentenza Cassazione n. 09811/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris