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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 10320/2023

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te ORDINANZA sul ricorso n. 20327/2016 promosso da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio 56, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, nella persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la decisione n. 205/2016 del Consiglio di Garanzia del [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, depositata il 28/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con decisione n. 205/2016, depositata il 28/01/2016, il Consiglio di Garanzia del [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, riuniti gli appelli proposti dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la decisione della Commissione contenziosa del [OSCURATO:PERSONA], che aveva accolto l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro il provvedimento della Commissione aggiudicatrice, che - ritenendo l'offerta non affidabile - aveva escluso quest'ultima dalla gara indetta per l'affidamento in appalto del servizio di ricezione, distribuzione e consultazione dei notiziari delle agenzie di stampa per il [OSCURATO:PERSONA] particolare, il Consiglio di Garanzia, dopo aver definito il perimetro del sindacato giurisdizionale sulla valutazione di anomalia delle offerte, ha ritenuto il giudizio compiuto dalla Commissione di gara scrupoloso e attento alla tutela del contraddittorio, oltre che coerente, logico e puntuale e, quindi, privo di aspetti di manifesta irrazionalità o di evidente travisamento dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la decisione con ricorso straordinario per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica si è difeso con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria il 18/03/2022.

Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] le proprie conclusioni, chiedendo che questa Corte dichiari l'inammissibilità del ricorso e, in ipotesi, previa sospensione del giudizio, sollevi conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte costituzionale che dichiari non spettante al [OSCURATO:PERSONA] ma alla giurisdizione comune la decisione della presente controversia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Parte ricorrente ha preliminarmente argomentato in ordine alla ritenuta ammissibilità del ricorso per cassazione, nella specie proposto ex art. 111 Cost., in assenza di una espressa disposizione normativa di segno contrario, evidenziando la necessità di limitare l'ambito operativo dello "statuto di garanzia" della Camere.

La stessa parte ha aggiunto che, qualora dovesse escludersi l'ammissibilità della menzionata impugnazione, sarebbe suscettibile di sindacato di legittimità costituzionale la Deliberazione del Consiglio di Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 180 del 5 dicembre 2005 - nella parte in cui prevede che "Per i ricorsi presentati avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal [OSCURATO:PERSONA], non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale, sono competenti gli Organi di autodichia..." - sia per violazione dell'art. 24, comma 1, Cost. (in quanto sottrarrebbe le controversie aventi ad oggetto i rapporti in questione al giudice ordinario), sia per violazione dell'art.111, comma 7, Cost. (perché violerebbe le prerogative della Corte di Cassazione).

L'autodichia risulterebbe, inoltre, costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 3 Cost. (poiché qualsiasi appaltatore in lite con una Amministrazione avrebbe accesso a tale tutela), oltre che dell'art. 102 Cost. (che vieta l'istituzione di giudici speciali), dell'art. 111, comma 2, Cost. (in riferimento alla terzietà e imparzialità del giudice) e dell'art. 108 Cost. (che garantisce l'indipendenza dei giudici speciali).

La stessa ricorrente ha pure evidenziato che, comunque, questa Corte potrebbe sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (come già fatto con l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 26943 del 19/12/2014, in riferimento all'estensione dell'autodichia della Camera dei deputati ai rapporti di lavoro con i dipendenti), poiché la giurisdizione domestica del [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe considerarsi legittima soltanto se concepita quale sistema a tutela di tale organo costituzionale dall'interferenza di altri poteri, in rapporto alle funzioni di rango costituzionale che detto organo è istituzionalmente chiamato a svolgere, e non con riferimento ai rapporti di tali organi con i terzi.

2. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 86 d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Garanzia, il giudizio di anomalia dell'offerta deve riguardare la complessità della stessa e non le singole voci.

Con il secondo motivo, la stessa parte ha prospettato la violazione dell'art. 88 d.lgs. n. 104 del 2010 (delega la Governo per la riforma del processo amministrativo) e dell'art. 132 c.p.c., applicabile in virtù dell'art. 39 d.lgs. cit., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Consiglio di Garanzia omesso di specificare adeguatamente le motivazioni in base alle quali ha ritenuto coerente, logico e puntuale, nonché privo di aspetti di manifesta irrazionalità o di evidente travisamento dei fatti, il giudizio sull'anomalia dell'offerta operato dalla Commissione di gara.

Con il terzo motivo, la medesima parte ha lamentato la violazione dell'art.112 c.p.c., applicabile in virtù dell'art. 39 d.lgs. cit., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Consiglio di Garanzia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse dell'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica.

3. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, prima di illustrare le ragioni della ritenuta infondatezza del ricorso, ha eccepito l'inammissibilità dello stesso per difetto assoluto di giurisdizione, a fronte del regime di autodichia vigente, evidenziando anche l'insussistenza dei presupposti per sollevare il conflitto di attribuzioni.

4. Il ricorso è inammissibile.

Com'è noto, con le ordinanze del 19 dicembre 2014 n. 26934 e n. 740 del 19 gennaio 2015, le Sezioni Unite Civili di questa Corte hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, rispettivamente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica e del Presidente della Repubblica, in relazione alle rispettive disposizioni regolamentari che disciplinavano la tutela giurisdizionale nelle controversie di lavoro dei propri dipendenti.È così intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 262 del 2017, ha respinto entrambi i conflitti di attribuzione sollevati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le ordinanze innanzi richiamate, affermando che l'autodichia costituisce manifestazione tradizionale della sfera di autonomia riconosciuta agli organi costituzionali, a quest'ultima strettamente legata nella concreta esperienza costituzionale per il libero ed efficiente svolgimento delle loro funzioni.

Come già rilevato da questa Corte (Cass., Sez.

U, n. 25211/2020; Cass., Sez.

U, n. 7220/2020; Cass., Sez.

U, n. 1720/2020, Cass. Sez.

U, n. 18265/2019; Cass. Sez.

U, n. 18266/2019, Cass., Sez.

U, n. 10775/2018), nella citata sentenza della Corte costituzionale sono altresì contenute le seguenti significative precisazioni: a) i collegi dell'autodichia, benché siano "interni" all'organo costituzionale di appartenenza, e quindi estranei all'organizzazione della giurisdizione, sono comunque tenuti al rispetto della "grande regola" del diritto ad avere un giudice e a fruire di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti, essendo questa una scelta che appartiene ai grandi principi di civiltà del tempo presente, che non può conoscere eccezioni; b) i suddetti collegi oggi, in seguito alle ultime modifiche, risultano costituiti secondo regole volte a garantire la loro indipendenza ed imparzialità e sono quindi chiamati a svolgere funzioni obiettivamente giurisdizionali per la decisione delle controversie loro attribuite, come del resto impongono i principi costituzionali ricavabili dagli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost. e come ha richiesto la Corte Europea dei diritti dell'uomo, in particolare nella sentenza 28 aprile 2009, Savino e altri contro Italia; c) presso la Camera dei Deputati e presso il [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica le controversie in argomento si svolgono, in primo e in secondo grado, secondo moduli procedimentali di natura sostanzialmente giurisdizionale, idonei a garantire il diritto di difesa e un effettivo contraddittorio;d) è da escludere, quindi, che tali collegi siano configurabili quali giudici speciali ex art. 102 Cost., sicché avverso le loro decisioni non è ipotizzabile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., essendo la sottrazione delle decisioni stesse al controllo della giurisdizione comune, in definitiva, un riflesso dell'autonomia degli organi costituzionali in cui sono inseriti; e) il carattere oggettivamente giurisdizionale dell'attività degli organi di autodichia, posti in posizione d'indipendenza, li rende giudici ai fini della loro legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio; f) la normativa di base applicata dai suindicati collegi, regolamenti parlamentari "maggiori" e "minori", integrati da atti ad essi equiparati (come le delibere dell'Ufficio di Presidenza) è sottratta al sindacato incidentale di legittimità costituzionale e le decisioni ivi assunte sono del pari immuni rispetto al sindacato di legittimità previsto dall'art. 111, comma 7, Cost.

Sulla base di tali principi, affermati dalla Corte Costituzionale, questa Corte ha escluso che le decisioni degli organi di autodichia possano essere sottoposte al controllo del giudice ordinario, da ritenersi privo di giurisdizione, evidenziando che eventuali dubbi di legittimità costituzionale delle norme di legge, cui i regolamenti parlamentari e le fonti di autonomia in genere fanno rinvio, possono essere prospettati davanti agli organi dell'autodichia stessa (Cass., Sez.

U, n. 18266/2019; Cass., Sez.

U, n. 18265/2019, Cass., Sez.

U, n. 7220/2020; Cass., Sez.

U, n. 7210/2020; Cass., Sez.

U, n. 12570/2018, Cass. Sez.

U, n. 10775/2018; v. da ultimo in motivazione Cass., Sez. 1, n. 21415/2022 e Cass., Sez.

L, n. 85/2021).

Non è, dunque, ammissibile il ricorso proposto contro la decisione adottata in grado di appello dal Consiglio di Garanzia del [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, quale organo di giurisdizione domestica della menzionata Camera.

5. In base a quanto appena evidenziato, non possono ritenersi ammissibili neppure le censure di legittimità costituzionale, riferite alla Deliberazione del Consiglio di Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 180 del 5 dicembre 2005, nella parte in cui ha attratto alla giurisdizione domestica i ricorsi presentati avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal [OSCURATO:PERSONA], anche se non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale.

Come evidenziato dalla Corte costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 262 del 2017, i singoli atti applicativi della fonte di autonomia non sono che conseguenza della previsione contenuta in quella fonte, che non è sindacabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, ma può dar luogo a un conflitto tra poteri se lede la sfera di attribuzione di un altro organo costituzionale (v. anche Corte cost., sentenze n. 120 del 2014 e n. 154 del 1985).

6. Nella specie, tuttavia, non sussistono neppure i presupposti per sollevare il conflitto positivo di attribuzione tra giurisdizione comune e [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica.

Nessuna questione di giurisdizione, infatti, è stata prospettata nel corso dei due gradi dei procedimenti avviati davanti agli organi di autodichia, ove la materia del contendere si è incentrata esclusivamente sul merito della controversia, inerente alla legittimità dell'esclusione dalla gara, sicché a seguito della esecutività della decisione adottata dal Consiglio di garanzia, tale decisione è divenuta definitiva e non più censurabile, per le ragioni illustrate dalla Corte costituzionale e appena riportate.

D'altronde, i motivi di ricorso per cassazione attengono a questioni inerenti la correttezza o meno della statuizione adottata in ordine alla legittimità dell'esclusione della ricorrente dalla gara, e cioè al merito della vertenza, in questa sede insindacabile.

Manca, dunque, la stessa possibilità di configurare un conflitto tra poteri dello Stato, poiché le censure mosse con il ricorso per cassazione non richiedono al giudice di legittimità una pronuncia sulla giurisdizione, che, anzi, non può p essere adottata.Diverso sarebbe stato se anche il giudice comune (nella specie, il giudice amministrativo) fosse stato investito della cognizione della controversia così coinvolgendo anche solo implicitamente il tema della giurisdizione (cfr. ad esempio Cass. Sez U, n. 15236/2022 e Cass. Sez.

U, n. 1720/2020).

Nella specie, tuttavia, ciò non è avvenuto, sicché nessun conflitto è ipotizzabile.

7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

8. In ragione della novità della questione ai tempi della proposizione del ricorso per cassazione, considerato in particolare che la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2017, sopra richiamata, è intervenuta in pendenza del presente grado di giudizio, le spese di lite devono essere interamente compensate.

9. In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa interamente tra le parti le spese di lite; dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso n. 20327/2016 promosso da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio 56, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, nella persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la decisione n. 205/2016 del Consiglio di Garanzia del [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, depositata il 28/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con decisione n. 205/2016, depositata il 28/01/2016, il Consiglio di Garanzia del [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, riuniti gli appelli proposti dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la decisione della Commissione contenziosa del [OSCURATO:PERSONA], che aveva accolto l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro il provvedimento della Commissione aggiudicatrice, che - ritenendo l'offerta non affidabile - aveva escluso quest'ultima dalla gara indetta per l'affidamento in appalto del servizio di ricezione, distribuzione e consultazione dei notiziari delle agenzie di stampa per il [OSCURATO:PERSONA] particolare, il Consiglio di Garanzia, dopo aver definito il perimetro del sindacato giurisdizionale sulla valutazione di anomalia delle offerte, ha ritenuto il giudizio compiuto dalla Commissione di gara scrupoloso e attento alla tutela del contraddittorio, oltre che coerente, logico e puntuale e, quindi, privo di aspetti di manifesta irrazionalità o di evidente travisamento dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la decisione con ricorso straordinario per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica si è difeso con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria il 18/03/2022. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] le proprie conclusioni, chiedendo che questa Corte dichiari l'inammissibilità del ricorso e, in ipotesi, previa sospensione del giudizio, sollevi conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte costituzionale che dichiari non spettante al [OSCURATO:PERSONA] ma alla giurisdizione comune la decisione della presente controversia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Parte ricorrente ha preliminarmente argomentato in ordine alla ritenuta ammissibilità del ricorso per cassazione, nella specie proposto ex art. 111 Cost., in assenza di una espressa disposizione normativa di segno contrario, evidenziando la necessità di limitare l'ambito operativo dello "statuto di garanzia" della Camere. La stessa parte ha aggiunto che, qualora dovesse escludersi l'ammissibilità della menzionata impugnazione, sarebbe suscettibile di sindacato di legittimità costituzionale la Deliberazione del Consiglio di Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 180 del 5 dicembre 2005 - nella parte in cui prevede che "Per i ricorsi presentati avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal [OSCURATO:PERSONA], non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale, sono competenti gli Organi di autodichia..." - sia per violazione dell'art. 24, comma 1, Cost. (in quanto sottrarrebbe le controversie aventi ad oggetto i rapporti in questione al giudice ordinario), sia per violazione dell'art.111, comma 7, Cost. (perché violerebbe le prerogative della Corte di Cassazione). L'autodichia risulterebbe, inoltre, costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 3 Cost. (poiché qualsiasi appaltatore in lite con una Amministrazione avrebbe accesso a tale tutela), oltre che dell'art. 102 Cost. (che vieta l'istituzione di giudici speciali), dell'art. 111, comma 2, Cost. (in riferimento alla terzietà e imparzialità del giudice) e dell'art. 108 Cost. (che garantisce l'indipendenza dei giudici speciali). La stessa ricorrente ha pure evidenziato che, comunque, questa Corte potrebbe sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (come già fatto con l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 26943 del 19/12/2014, in riferimento all'estensione dell'autodichia della Camera dei deputati ai rapporti di lavoro con i dipendenti), poiché la giurisdizione domestica del [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe considerarsi legittima soltanto se concepita quale sistema a tutela di tale organo costituzionale dall'interferenza di altri poteri, in rapporto alle funzioni di rango costituzionale che detto organo è istituzionalmente chiamato a svolgere, e non con riferimento ai rapporti di tali organi con i terzi. 2. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 86 d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Garanzia, il giudizio di anomalia dell'offerta deve riguardare la complessità della stessa e non le singole voci. Con il secondo motivo, la stessa parte ha prospettato la violazione dell'art. 88 d.lgs. n. 104 del 2010 (delega la Governo per la riforma del processo amministrativo) e dell'art. 132 c.p.c., applicabile in virtù dell'art. 39 d.lgs. cit., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Consiglio di Garanzia omesso di specificare adeguatamente le motivazioni in base alle quali ha ritenuto coerente, logico e puntuale, nonché privo di aspetti di manifesta irrazionalità o di evidente travisamento dei fatti, il giudizio sull'anomalia dell'offerta operato dalla Commissione di gara. Con il terzo motivo, la medesima parte ha lamentato la violazione dell'art.112 c.p.c., applicabile in virtù dell'art. 39 d.lgs. cit., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Consiglio di Garanzia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse dell'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica. 3. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, prima di illustrare le ragioni della ritenuta infondatezza del ricorso, ha eccepito l'inammissibilità dello stesso per difetto assoluto di giurisdizione, a fronte del regime di autodichia vigente, evidenziando anche l'insussistenza dei presupposti per sollevare il conflitto di attribuzioni. 4. Il ricorso è inammissibile. Com'è noto, con le ordinanze del 19 dicembre 2014 n. 26934 e n. 740 del 19 gennaio 2015, le Sezioni Unite Civili di questa Corte hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, rispettivamente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica e del Presidente della Repubblica, in relazione alle rispettive disposizioni regolamentari che disciplinavano la tutela giurisdizionale nelle controversie di lavoro dei propri dipendenti.È così intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 262 del 2017, ha respinto entrambi i conflitti di attribuzione sollevati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le ordinanze innanzi richiamate, affermando che l'autodichia costituisce manifestazione tradizionale della sfera di autonomia riconosciuta agli organi costituzionali, a quest'ultima strettamente legata nella concreta esperienza costituzionale per il libero ed efficiente svolgimento delle loro funzioni. Come già rilevato da questa Corte (Cass., Sez. U, n. 25211/2020; Cass., Sez. U, n. 7220/2020; Cass., Sez. U, n. 1720/2020, Cass. Sez. U, n. 18265/2019; Cass. Sez. U, n. 18266/2019, Cass., Sez. U, n. 10775/2018), nella citata sentenza della Corte costituzionale sono altresì contenute le seguenti significative precisazioni: a) i collegi dell'autodichia, benché siano "interni" all'organo costituzionale di appartenenza, e quindi estranei all'organizzazione della giurisdizione, sono comunque tenuti al rispetto della "grande regola" del diritto ad avere un giudice e a fruire di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti, essendo questa una scelta che appartiene ai grandi principi di civiltà del tempo presente, che non può conoscere eccezioni; b) i suddetti collegi oggi, in seguito alle ultime modifiche, risultano costituiti secondo regole volte a garantire la loro indipendenza ed imparzialità e sono quindi chiamati a svolgere funzioni obiettivamente giurisdizionali per la decisione delle controversie loro attribuite, come del resto impongono i principi costituzionali ricavabili dagli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost. e come ha richiesto la Corte Europea dei diritti dell'uomo, in particolare nella sentenza 28 aprile 2009, Savino e altri contro Italia; c) presso la Camera dei Deputati e presso il [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica le controversie in argomento si svolgono, in primo e in secondo grado, secondo moduli procedimentali di natura sostanzialmente giurisdizionale, idonei a garantire il diritto di difesa e un effettivo contraddittorio;d) è da escludere, quindi, che tali collegi siano configurabili quali giudici speciali ex art. 102 Cost., sicché avverso le loro decisioni non è ipotizzabile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., essendo la sottrazione delle decisioni stesse al controllo della giurisdizione comune, in definitiva, un riflesso dell'autonomia degli organi costituzionali in cui sono inseriti; e) il carattere oggettivamente giurisdizionale dell'attività degli organi di autodichia, posti in posizione d'indipendenza, li rende giudici ai fini della loro legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio; f) la normativa di base applicata dai suindicati collegi, regolamenti parlamentari "maggiori" e "minori", integrati da atti ad essi equiparati (come le delibere dell'Ufficio di Presidenza) è sottratta al sindacato incidentale di legittimità costituzionale e le decisioni ivi assunte sono del pari immuni rispetto al sindacato di legittimità previsto dall'art. 111, comma 7, Cost. Sulla base di tali principi, affermati dalla Corte Costituzionale, questa Corte ha escluso che le decisioni degli organi di autodichia possano essere sottoposte al controllo del giudice ordinario, da ritenersi privo di giurisdizione, evidenziando che eventuali dubbi di legittimità costituzionale delle norme di legge, cui i regolamenti parlamentari e le fonti di autonomia in genere fanno rinvio, possono essere prospettati davanti agli organi dell'autodichia stessa (Cass., Sez. U, n. 18266/2019; Cass., Sez. U, n. 18265/2019, Cass., Sez. U, n. 7220/2020; Cass., Sez. U, n. 7210/2020; Cass., Sez. U, n. 12570/2018, Cass. Sez. U, n. 10775/2018; v. da ultimo in motivazione Cass., Sez. 1, n. 21415/2022 e Cass., Sez. L, n. 85/2021). Non è, dunque, ammissibile il ricorso proposto contro la decisione adottata in grado di appello dal Consiglio di Garanzia del [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, quale organo di giurisdizione domestica della menzionata Camera. 5. In base a quanto appena evidenziato, non possono ritenersi ammissibili neppure le censure di legittimità costituzionale, riferite alla Deliberazione del Consiglio di Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 180 del 5 dicembre 2005, nella parte in cui ha attratto alla giurisdizione domestica i ricorsi presentati avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal [OSCURATO:PERSONA], anche se non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale. Come evidenziato dalla Corte costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 262 del 2017, i singoli atti applicativi della fonte di autonomia non sono che conseguenza della previsione contenuta in quella fonte, che non è sindacabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, ma può dar luogo a un conflitto tra poteri se lede la sfera di attribuzione di un altro organo costituzionale (v. anche Corte cost., sentenze n. 120 del 2014 e n. 154 del 1985). 6. Nella specie, tuttavia, non sussistono neppure i presupposti per sollevare il conflitto positivo di attribuzione tra giurisdizione comune e [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica. Nessuna questione di giurisdizione, infatti, è stata prospettata nel corso dei due gradi dei procedimenti avviati davanti agli organi di autodichia, ove la materia del contendere si è incentrata esclusivamente sul merito della controversia, inerente alla legittimità dell'esclusione dalla gara, sicché a seguito della esecutività della decisione adottata dal Consiglio di garanzia, tale decisione è divenuta definitiva e non più censurabile, per le ragioni illustrate dalla Corte costituzionale e appena riportate. D'altronde, i motivi di ricorso per cassazione attengono a questioni inerenti la correttezza o meno della statuizione adottata in ordine alla legittimità dell'esclusione della ricorrente dalla gara, e cioè al merito della vertenza, in questa sede insindacabile. Manca, dunque, la stessa possibilità di configurare un conflitto tra poteri dello Stato, poiché le censure mosse con il ricorso per cassazione non richiedono al giudice di legittimità una pronuncia sulla giurisdizione, che, anzi, non può p essere adottata.Diverso sarebbe stato se anche il giudice comune (nella specie, il giudice amministrativo) fosse stato investito della cognizione della controversia così coinvolgendo anche solo implicitamente il tema della giurisdizione (cfr. ad esempio Cass. Sez U, n. 15236/2022 e Cass. Sez. U, n. 1720/2020). Nella specie, tuttavia, ciò non è avvenuto, sicché nessun conflitto è ipotizzabile. 7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 8. In ragione della novità della questione ai tempi della proposizione del ricorso per cassazione, considerato in particolare che la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2017, sopra richiamata, è intervenuta in pendenza del presente grado di giudizio, le spese di lite devono essere interamente compensate. 9. In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa interamente tra le parti le spese di lite; dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se do
Sentenza Cassazione n. 10320/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris