CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 15236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 24186/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocatura gene- rale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici di quest'ultima in Ro- ma, via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro P.R.S. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresen- tate e difese dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 26/B; - controricorrente - per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, n. 4150/2021, pubblicata il 31 maggio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - La società P.R.S.- [OSCURATO:PERSONA] e Studi a r.l. (in seguito, anche solo "P.R.S.") ha partecipato, quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la società [OSCURATO:SOCIETA]., alla procedura ristretta di rilievo comunitario, indetta dalla Camera dei deputati con bando pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea e sul sito Internet della Camera, per l'individuazione del nuo- vo appaltatore dei servizi di monitoraggio dei contratti I.C.T. (Infor- mation and communications technology), da aggiudicare con il crite- rio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il costituendo raggruppamento tra P.R.S. e HSPI è risultato primo nella graduatoria finale. All'esito della verifica di anomalia, l'offerta del raggruppamento è stata esclusa dal [OSCURATO:PERSONA] della Camera, giacché la composizione del "gruppo di lavoro" proposto (costituito da dieci ad- detti, di cui cinque impiegati con contratto libero professionale, tra i quali il direttore tecnico, e cinque con contratto di lavoro subordinato) è apparsa incompatibile con l'allegato tecnico del capitolato d'oneri. In particolare, è stato ritenuto incompatibile con la legge di gara l'impiego di un lavoratore autonomo per il ruolo di direttore tecnico. È stato rilevato anche un contrasto con la disciplina dettata dall'art. 105, comma 3, lettera a), del codice dei contratti pubblici, approvato - 2 con il d.lgs. n. 50 del 2016, il quale esclude che i lavoratori autonomi possano essere impiegati nell'esecuzione dell'oggetto dell'appalto, salvo lo svolgimento di attività accessorie o strumentali. 2. - P.R.S. e HSPI hanno congiuntamente impugnato il provvedi- mento di esclusione con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Si è costituita l'Amministrazione della Camera dei deputati. Con l'atto di costituzione l'Amministrazione della Camera dei de- putati ha formulato in via pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e di ogni altro giudice esterno alla Camera dei deputati, sostenendo l'esclusiva competenza dell'organo di autodichia - il Consiglio di giuri- sdizione - della medesima Camera. Ha poi rilevato l'infondatezza nel merito della proposta impugnazione. 3. - L'adito TAR ha respinto il ricorso con sentenza n. 4183 del 24 aprile 2020. In via preliminare, il Tribunale amministrativo ha disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla Camera dei depu- tati sulla base del Regolamento per la tutela giurisdizionale, il quale attribuisce al Consiglio di giurisdizione il compito di decidere in primo grado sui ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da sog- getti estranei alla Camera, avverso gli atti di amministrazione della Camera medesima. Nel merito, il TAR ha ritenuto correttamente applicato, da parte della stazione appaltante, l'art. 105, comma 3, lettera a) del codice dei contratti pubblici, dovendosi inquadrare i rapporti di lavoro auto- nomo o di collaborazione nell'ambito del subappalto ed essendo, nel caso di specie, i lavoratori autonomi incaricati in via generale di attivi- tà costituenti l'oggetto principale dell'appalto. 4. - P.R.S. e HSPI hanno interposto appello. - 3 La Camera dei deputati si è costituta nel giudizio di gravame chiedendo il rigetto dell'appello e, contestualmente, proponendo ap- pello incidentale per ribadire l'eccezione di difetto assoluto di giurisdi- zione. In alternativa, l'Amministrazione della Camera dei deputati ha dedotto che il giudice avrebbe dovuto sollevare conflitto di attribuzio- ne, non potendosi altrimenti pervenire alla disapplicazione del Rego- lamento generale della Camera e del Regolamento per la tutela giuri- sdizionale. 5. - Con sentenza n. 4150/2021, pubblicata il 31 maggio 2021, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello principale e, per l'effetto, in ri- forma della pronuncia del TAR, ha accolto il ricorso introduttivo e ha annullato il verbale del 1° ottobre 2019 con cui il seggio di gara costi- tuito presso il [OSCURATO:PERSONA] della Camera dei deputati aveva disposto l'esclusione del costituendo RTI tra P.R.S. [OSCURATO:PERSONA]- cerche e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].; inoltre, ha rigettai:o l'appello inci- dentale. 5.1. - In particolare, per quanto qui ancora rileva, il Consiglio di Stato, nel disattendere la questione di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione della Camera, ha osservato che il principio di autodichia - che si traduce nella possibilità per gli organi costituzio- nali di decidere attraverso propri apparati interni le controversie che concernono l'applicazione della disciplina normativa che gli stessi or- gani costituzionali si sono dati in una determinata materia - trova fondamento nell'autonomia normativa che la Costituzione riconosce agli organi costituzionali. [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza costituziona- le (sono citate la sentenza n. 120 del 2014 e la sentenza n. 262 del 2017), il Consiglio di Stato ha rilevato che l'estensione dell'autodichia si ricollega alla sfera di autonomia normativa costituzionalmente deli- neata. Secondo i giudici amministrativi, da tali principi deriva la necessi- tà di una rigorosa interpretazione letterale e funzionale delle norme regolamentari approvate dalla Camera dei deputati. Deriva, in parti- colare, che la disposizione del Regolamento per la tutela giurisdizio- nale - la quale attribuisce al Consiglio di giurisdizione della Camera il compito di decidere in primo grado sui «ricorsi e qualsiasi impugnati- va, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli at- ti di amministrazione della Camera medesima» - deve intendersi rife- rita alle controversie che abbiano per oggetto non qualsiasi atto di amministrazione della Camera dei deputati, ma esclusivamente quegli atti adottati in una materia in ordine alla quale è costituzionalmente riconosciuta una sfera di autonomia normativa all'origano costituzio- nale. Le altre controversie - ha proseguito il Consiglio di Stato - rien- trano (secondo la "grande regola" dello Stato di diritto ed il conse- guente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti) nella giurisdizione comune, secondo i criteri di riparto tra le diverse giurisdizioni fissati dalle norme processuali ordinarie. Secondo il Consiglio di Stato, la materia dell'affidamento a terzi dei contratti di lavori, servizi e forniture, pur involgendo l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione della Camera, di beni e servizi per lo svolgimento delle sue funzioni, non rientra nella sfera di autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta. Le relative controversie - si afferma - sono sottratte alla giurisdizione domesti- ca. Il giudice del gravame ha osservato che le norme del Regolamen- to di amministrazione e contabilità non giustificano l'attrazione della controversia nell'ambito della cognizione dell'organo di autodichia. Il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti costituzionali per sollevare il conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte Costituzionale: sia per il difetto di un interesse at- tuale al conflitto (non essendoci alcun atto della Camera dei deputati che abbia leso le prerogative giurisdizionali del giudice amministrati- - 5 vo); sia perché il conflitto tra poteri non è esperibile quando altri ri- medi giuridici siano a disposizione del potere-organo che si ritenga le- so nelle sue attribuzioni costituzionali (potendo la Camera impugnare la sentenza innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 110 cod. proc. amm.). Infine, il Consiglio di Stato ha ritenuto non sussistenti le condizio- ni per un incidente di legittimità costituzionale, non potendo i regola- menti parlamentari costituire oggetto del sindacato di costituzionalità ex art. 134 Cost. 6. - La Camera dei deputati ha impugnato la sentenza del Consi- glio di Stato, ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost., con ricorso notificato il 29 settembre 2021, sulla base di un unico motivo. Hanno resistito, con controricorso, le società P.R.S. [OSCURATO:PERSONA]- cerche e Studi e HSPI. 7. - Fissato all'udienza pubblica del 12 aprile 2022, il ricorso è stato tuttavia trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, e dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto ri- chiesta di discussione orale. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che la Corte respinga il ricorso. Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il motivo la Camera dei deputati denuncia difetto assolu- to di giurisdizione ed inammissibilità dell'originario ricorso, sul rilievo che la controversia sarebbe attribuita agli organi di autodichia della Camera dei deputati. La sentenza impugnata violerebbe l'art. 64 della Costituzione, l'art. 12, comma 3, lettere e) e f), nonc:hé il comma 6 del Regolamento della Camera dei deputati (c.d. ma/or), e gli artt. 1 e 2 del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipen- denti. Sarebbero altresì violati l'art. 37 della legge n. 87 del 1953 e l'art. 134 Cost. La Camera premette che la presente controversia ha ad oggetto atti di amministrazione della stessa, quali sono quelli, impugnati, atti- nenti alla gara indetta per l'affidamento di servizi di monitoraggio e per la gestione dei sistemi informatici. La ricorrente si duole dell'erroneità della sentenza con cui il Con- siglio di Stato ha affermato la propria giurisdizione, pur in presenza di disposizioni regolamentari che escluderebbero qualsiasi potere di co- gnizione di giudici esterni alla Camera. La Camera richiama il tenore letterale delle fonti regolamentari, espressione dell'autonomia e dell'indipendenza attribuite al Parlamen- to; afferma che le disposizioni regolamentari costituiscono una fonte di rango primario, equiparata alla legge, rispetto alla quale sono in rapporto di equiordinazione e di specialità; sostiene che tali disposi- zioni non sarebbero per loro natura in alcun modo disapplicabili da parte del giudice amministrativo o di qualsiasi altro giudice esterno alla Camera. Ad avviso della ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto prendere atto della giurisdizione domestica della Camera e dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo, erroneamente proposto di- nanzi agli organi di giustizia amministrativa; in astratta alternativa, avrebbe solo potuto sollevare il conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale. La ricorrente contesta inoltre che la sentenza impugnata possa trovare fondamento nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 120 del 2014 e n. 262 del 2017, impropriamente richiamate nella motiva- zione. - 7 - In particolare, la Camera osserva che, con la sentenza n. 120 del 2014, la Corte costituzionale si sarebbe limitata a prefigurare l'esperibilità di un conflitto di attribuzione del potere giudiziario con riguardo alla (solo) ipotizzata portata invasiva delle disposizioni rego- lamentari delle Camere, ma non avrebbe con ciò autorizzato una loro unilaterale disapplicazione senza sollevare il conflitto. Per la ricorrente, inoltre, il Consiglio di Stato avrebbe errato nel richiamare il punto 7.2 della sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2017 ove si legge che "se è consentito agli organi costituzio- nali disciplinare il rapporto di lavoro con i propri dipendenti, non spet- ta invece loro, in via di principio, ricorrere alla propria potestà norma- tiva, né per disciplinare rapporti giuridici con soggetti terzi, né per ri- servare agli organi di autodichia la decisione di eventuali controversie che ne coinvolgano le situazioni soggettive (si pensi, ad esempio, alle controversie relative ad appalti e forniture di servizi prestati a favore delle amministrazioni degli organi costituzionali). Del resto, queste ul- time controversie, pur potendo avere ad oggetto rapporti non estra- nei all'esercizio delle funzioni dell'organo costituzionale, non riguar- dano in principio questioni puramente mnterne ad esso e non potreb- bero perciò essere sottratte alla giurisdizione comune". Il passo costituirebbe infatti un mero obiter dictum: in quanto ta- le, in nessun modo avrebbe potuto valere ad esonerare il giudice amministrativo dall'obbligo di applicare fonti primarie dell'ordinamento quali sono le disposizioni regolamentari della Came- ra che vengono qui in rilievo. Secondo la ricorrente, la sentenza 'impugnata sarebbe errata an- che perché il Consiglio di Stato non avrebbe considerato che la disci- plina sulle procedure di scelta del contraente rientra nell'ambito dell'autonomia normativa della Camera. 2. - Al fine dello scrutinio delle censure sollevate con il motivo di ricorso, vengono innanzitutto in rilievo gli artt. 1 e 2 del Regolamento - 8 per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti. Tali disposizioni riservano all'organo di autodichia della Camera - il Consiglio di giurisdizione - il compito di decidere in primo grado sui «ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estra- nei alla Camera, avverso gli atti di amministrazione della Camera medesima, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d) del medesimo comma 3, concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto di ufficio, per i quali si applica il Regola- mento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera». Il citato Regolamento è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (con deliberazione n. 155 del 22 giugno 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei de- putati 22 giugno 1999, n. 1099, e successive modificazioni, da ultimo intervenute con deliberazione n. 78 del 6 ottobre 2009, resa esecuti- va con decreto 15 ottobre 2009), in attuazione del Regolamento della Camera dei deputati. [OSCURATO:PERSONA], c.d. ma/or, all'art. 12, comma 3, lette- ra f), attribuisce all'Ufficio di Presidenza della Camera il potere di adottare i regolamenti e le altre norme concernenti «i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d)», cioè nelle materie dello stato giuridico, del trattamento economico e di quiescenza e della disciplina dei di- pendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio, «nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministra- zione della Camera medesima»; mentre, al comma 6 dello stesso art. 12, dispone che «con Regolamento approvato dall'Ufficio di Presiden- za sono istituiti gli organi interni di primo e secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui - 9 alla lettera f) del comma 3» e che «i componenti dell'Ufficio di Presi- denza non possono fare parte di tali organi». 3. - La giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 262 del 2017) ha chiarito che l'autodichia "costituisce manifestazione tra- dizionale della sfera di autonomia riconosciuta agli organi costituzio- nali, a quest'ultima strettamente legata nella concreta esperienza co- stituzionale", e che "l'autonomia che la Costituzione riconosce agli or- gani costituzionali si manifesta, innanzitutto, sul piano normativo". Tale autonomia non attiene alla sola disciplina del procedimento legislativo, per la parte non direttamente regolata dalla Costituzione, ma riguarda anche l'organizzazione interna (sentenza n. 120 del 2014), esplicandosi attraverso la produzione di apposite norme giuri- diche, disciplinanti l'assetto ed il funzionamento anche dei loro appa- rati serventi (sentenza n. 129 del 1981). L'autonomia normativa della Camera dei deputati investe dunque anche gli aspetti organizzativi, ricomprendendovi ciò che riguarda il funzionamento degli apparati amministrativi "servenl:i", che consen- tono alla Camera di adempiere liberamente, e in modo efficiente, alle proprie funzioni costituzionali. L'autonomia degli organi costituzionali, inoltre, "non si esaurisce nella normazione, bensì comprende - coerentemente - il momento applicativo delle norme stesse, incluse le scelte riguardanti la concre- ta adozione delle misure atte ad assicurarne l'osservanza": l'autodichia costituisce, pertanto, "uno svolgimento dell'autonomia normativa che la Costituzione riconosce esplicitamente o implicita- mente alle Camere e al Presidente della Repubblica" (sentenza n. 262 del 2017, cit.). La giurisprudenza costituzionale ha altresì chiarito che l'autonomia normativa "ha un fondamento che ne rappresenta anche il confine", giacché non spetta agli organi costituzionali, "in via di principio, ricorrere alla propria potestà normativa, né per disciplinare - 10 - rapporti giuridici con soggetti terzi, né per riservare agli organi di au- todichia la decisione di eventuali controversie che ne coinvolgano le situazioni soggettive" (sentenza n. 262 del 2017, cit.). 4. - Poste tali premesse, deve essere in primo luogo esaminata la censura sul mancato ricorso, da parte del giudice amministrativo, al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, unica via per sindacare la legittimità della giustizia domestica. Con la proposta doglianza si lamenta che, in presenza dell'eccezione di autodichia sollevata dalla Camera dei deputati, il Consiglio di Stato "avrebbe dovuto prendere atto della giurisdizione domestica della Camera e dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo" delle due società, "erronea- mente proposto dinanzi agli organi di giustizia amministrativa". Il Consiglio di Stato - si sostiene - avreblDe solo potuto, "in astratta al- ternativa", promuovere il conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, qualora avesse dubitato che la richiamata normativa regolamentare della Camera ledesse le prerogative giurisdizionali del giudice, "sottraendogli una controversia di asserita spettanza". 5. - La censura deve essere disattesa. 5.1 - Non v'è dubbio che "la sede naturale in cui trovano soluzio- ne le questioni relative alla delimitazione degli ambiti di competenza riservati è quella del conflitto fra i poteri dello Stato" (Corte cost., sentenza n. 120 del 2014, cit.). "Il confine tra i due di:stinti valori (au- tonomia delle Camere, da un lato, e lecialità-giurisdizione, dall'altro) è posto sotto la tutela" della Corte costituzionale, "che può essere inve- stita, in sede di conflitto di attribuzione, dal potere che si ritenga leso o menomato dall'attività dell'altro" (Corte cost., sentenza n. 379 del 1996). I regolamenti parlamentari, infatti, non sono fonti sindacabili nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, ma sono suscettibili di dar luogo a un conflitto tra poteri se ledono la sfera di attribuzione di un altro organo costituzionale (Corte cost., sentenze n. 154 del 1985, n. 120 del 2014 e n. 262 del 2017). 5.2. - L'individuazione del conflitto come la sede preposta al rie- quilibrio delle competenze costituzionali tra poteri dello Stato che prescinde dall'aspetto relativo alla costituzionalità dell'atto impugna- to, non implica, tuttavia, che il giudice comune, (ordinario o) ammini- strativo, debba in limine arrestarsi, ed abbia l'onere di promuovere il conflitto di attribuzione, per il solo fatto che, nel corso del processo, riguardante la legittimità dell'esclusione di un concorrente da una procedura di affidamento di un appalto pubblico bandito dalla Came- ra, si ponga il dubbio se la controversia su cui è chiamato a pronun- ciare sia o meno attratta alla giurisdizione domestica. Il giudice deve valutare se ricorrono i presupposti di applicazione dell'autodichia, ricostruendo in base alle indicazioni della giurispru- denza costituzionale l'estensione e la portata del regolamento parla- mentare che la prevede. I regolamenti parlamentari, infatti, non sono fonti puramente interne. Essi sono fonti dell'ordinamento generale della Repubblica, produttive di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, alla luce dei principi e delle disposizioni costituzionali, che ne delimitano la sfera di competenza (Corte cost., sentenza n. 120 del 2014, cit.). Guidata dalle decisioni della Corte costituzionale, l'autorità giudi- ziaria, investita dell'impugnazione avverso il provvedimento di esclu- sione, ha, pertanto, il potere-dovere di verificare se il caso ricade nell'ambito dell'autodichia o se rientra nel suo potere giurisdizionale. Soltanto ove ritenga di trovarsi di fronte ad un'ipotesi di giustizia do- mestica della Camera, il giudice avrà I"onere, in alternativa alla chiu- sura in rito del processo, di sollevare conflitto dinanzi alla Corte costi- tuzionale, per lamentare la lesione concreta dell'attribuzione costitu- zionale di apprestare tutela alle situazioni soggettive davanti a lui azionate. Diversamente, se il giudice esclude che la fattispecie con- troversa sia sussumibile nel perimetro della norma regolamentare che a„ - 12 - prevede l'autodichia, incombe alla Camera dei deputati l'iniziativa di promuovere il conflitto costituzionale di attribuzione. Essendo l'autodichia il precipitato di una prerogativa costituziona- le, come tale derogatoria della giurisdizione, la questione se ci si trovi al cospetto di un caso per il quale opera la riserva o di una posizione soggettiva tutelabile dinanzi alla giurisdizione comune, rientra a pieno titolo tra quelle che il giudice investito della controversia è chiamato a risolvere di volta in volta, procedendo alla interpretazione della fonte che pone la autodichia secondo i criteri che sono stati indicati dal Giudice delle leggi e dei conflitti. Posto davanti all'eccezione di autodichia in ragione dell'applicabilità del regolamento parlamentare, certamente il giudice non è autorizzato a darne un'interpretazione abrogante o a procedere ad una sostanziale disapplicazione della fonte di autonomia, ma nep- pure è obbligato a chiudere il processo in rito declinando la giurisdi- zione o a promuovere il conflitto di attribuzioni quando la controversia dinanzi a lui promossa non rientra nel perimetro della giustizia dome- stica. [OSCURATO:PERSONA] delle Sezioni Unite condivide le osservazioni del Pubbli- co Ministero, il quale ha esattamente escluso che "possa ipotizzarsi un obbligo di abdicazione dal giudizio da parte del giudice ... chiamato a statuire sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'organo parlamentare". Al giudice, ordinario o amministrativo, non è sottratta la decisione, così sul presupposto processuale come sul merito; con la conseguenza che, se il giudice adito riconosce, d'ufficio, o su eccezione dell'organo parlamentare, di trovarsi dinanzi ad una prerogativa ri- conducibile all'autonomia parlamentare e all'autodichia, che di questa è componente e logico corollario, stabilirà in tal senso; se ritiene di essere al di fuori, svolgerà il proprio giudizio, in armonia con la gene- rale regola che lo definisce il soggetto istituzionalmente abilitato a de- finire in prima battuta l'ambito e i limiti della propria cognizione. 04, - 13 - 5.3. - Questa soluzione si lascia preferire per una pluralità di con- vergenti ragioni. 5.3.1. - Milita nella direzione appena delineata il rilievo, anzitutto, della diversità del caso di specie rispetto alla situazione che si verifica con riguardo alla garanzia della insindacabilità del parlamentare ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., dove, anche secondo la disci- plina attuativa (legge n. 140 del 2003), la proposizione della relativa eccezione da parte del singolo parlamentare impone al giudice che non ritenga di adeguarsi ad essa la trasmissione degli atti alla Came- ra di appartenenza. È a quest'ultima riservata, difatti, la deliberazione sulla riconducibilità della condotta addebitata a un proprio membro alla prerogativa costituzionale, mentre ricade sul giudice l'onere di promuovere il conflitto di attribuzione qualora reputi che la delibera affermativa di insindacabilità sia tale da interferire con le proprie at- tribuzioni. Il medesimo effetto inibente non si realizza rispetto al caso di specie, nel quale si tratta di stabilire, prima di tutto a livello ermeneu- tico, facendo applicazione dei criteri offerti all'interprete dalla giuri- sprudenza costituzionale, se la controversia relativa alla fase di ag- giudicazione di un appalto bandito dalla Camera sia attratta alla giu- stizia domestica o ricada in un ambito esterno a quella garanzia. Non si ha lo stesso effetto preclusivo, perché al richiamo, da parte della Camera nel corso del processo dinanzi a un giudice, del Regola- mento parlamentare per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non può essere assegnata una capacità impeditiva della possibilità stessa di interpretazione da parte del giudice. D'altra parte, nel disegno costituzionale, la giurisdizione è chia- mata ad operare, non per scopi invasivi delle funzioni di altri poteri dello Stato o per rivendicare attribuzioni, ma in senso funzionale, per la garanzia dei diritti e del valore della legalità, nel rispetto di un isti- 02, - 14 - tuto che ha la sua giustificazione costituzionale nell'ottica della prote- zione dell'autonomia delle Camere. 5.3.2. - La prospettiva delineata appare maggiormente conforme alla logica dello strumento del conflitto di attribuzione. La Corte costituzionale può essere chiamata a giudicare su conflit- ti non astratti e ipotetici, ma attuali e concreti, in applicazione del ge- nerale principio per cui non è consentito chiedere che sia accertata una propria attribuzione se non quando quella attribuzione è lesa o minacciata. Il conflitto di attribuzione è inammissibile quando si verta in una situazione di contrasto solo ipotetica, ossia quando il conflitto venga proposto senza che siano sorte in concreto contestazioni relati- ve alla delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali, non potendo la Corte essere adita a scopo meramente consultivo. Ai fini dell'ammissibilità del conflitto di attribuzione, è richiesto l'interesse ad agire, la cui sussistenza è ne- cessaria e sufficiente a conferire al conflitto gli indispensabili caratteri della concretezza e dell'attualità (sentenze n. 420 del 1995, n. 379 del 1996 e n. 1 del 2013). In quest'ordine d'idee, si è ritenuto che co- stituisce atto idoneo ad innescare un conflitto qualsiasi comportamen- to significante, dotato di rilevanza esterna, anche se preparatorio o non definitivo, che appaia comunque diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale della possibilità di esercizio della medesima (sentenza n. 1 del 2013). Seguendo questa prospettiva, il Collegio ritiene che non sussiste- va, per il giudice amministrativo procedente, un interesse attuale a provocare il responso della Corte costituzionale, trovandosi egli al co- spetto di una previsione regolamentare suscettibile di essere interpre- tata, alla luce dei precedenti della Corte costituzionale, in senso non lesivo del valore della legalità-giurisdizione, e difettando d'altra parte - 15 - la manifestazione, attraverso l'adozione di una decisione in autodichia degli organi interni, di un esercizio concreto della attribuzione da par- te della giustizia domestica della Camera. 5.4. - Nella specie, il Consiglio di Stato ha chiarito che il Regola- mento parlamentare non lede le prerogative giurisdizionali del giudice amministrativo in quanto esso non impone che le controversie relati- ve agli affidamenti dei contratti pubblici debbano essere devolute alla cognizione dell'organo di autodichia. Ritenendo di avere giurisdizione, correttamente ha deciso il meri- to della controversia senza sollevare alcun conflitto di attribuzione. Il promovimento del conflitto da parte del giudice 'avrebbe avuto il senso di una rivendicazione astratta, in difetto di una norma regola- mentare avente il connotato della esorbitanza rispetto all'ambito di attribuzione costituzionalmente proprio della Camera. 5.5. - Il sistema - se da un lato esclude che alla eccezione in rito della Camera dei deputati consegua un effetto impeditivo, con obbligo di promovimento del conflitto costituzionale di attribuzione in capo al giudice - offre un ventaglio articolato di rimedi, che non lascia la Ca- mera priva della possibilità di difendere le proprie attribuzioni. In primo luogo, attraverso strumenl:i interni al processo: con il re- golamento preventivo di giurisdizione, per dirimere subito, finché la causa è pendente in primo grado, l'incertezza in ordine alla spettanza o meno della giurisdizione al giudice amministrativo adito dalla con- troparte; con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost. e dell'art. 110 cod. proc. amm., per far valere il difetto assoluto di giurisdizione. In secondo luogo, promuovendo il conflitto di attribuzione: a se- guito della decisione del TAR o del Consiglio di Stato che abbia ritenu- to di essere munito della giurisdizione sulla controversia; contro la sentenza delle Sezioni Unite che, negando la giurisdizione del giudice - 16 - domestico, dovesse essere ritenuta dalla Camera lesiva dell'ordine costituzionale delle competenze. 5.5.1. - Preme al Collegio sottolineare che non è nuova l'utilizzazione del regolamento preventivo di giurisdizione per la verifi- ca dei limiti dell'autodichia. Nella vicenda relativa alla decurtazione e alla revoca del vitalizio per gli ex parlamentari, queste Sezioni Unite (con le ordinanze 8 lu- glio 2019, n. 18265 e n. 18266) hanno affermato che lo strumento del regolamento preventivo ha il fine di verificare il fondamento costi- tuzionale per l'esercizio del potere decisorio degli organi di autodichia ed è finalizzato ad accertare se esista un giudice del rapporto contro- verso o se quel rapporto debba ricevere una definitiva regolamenta- zione domestica, anche alla luce del confine entro il quale legittima- mente possono essere previste l'autonomia normativa degli organi costituzionali e l'attribuzione della decisione di eventuali controversie agli organi di autodichia. Nella medesima prospettiva, vanno segnalate le pronunce con le quali, nella sede del regolamento di giurisdizione, è stata affrontata la questione se ricadano entro il perimetro dell'autodichia la controver- sia sul compenso per un incarico di collaborazione affidato da una Commissione parlamentare (Cass., Sez., Un., 6 marzo 2018, n. 5303) o l'impugnazione proposta dal dipendente di un gruppo parlamentare contro una delibera del Consiglio di Presidenza incidente sul rapporto di lavoro (Cass., Sez. Un., 29 dicembre 2014, n. 27396); e la decisio- ne con la quale si è stabilito che rientra nel potere del Senato della Repubblica decidere autonomamente e secondo le modalità da esso stabilite le controversie che possono investire le attività interne allo stesso Senato nei rapporti tra Gruppo parlamentare e senatore espul- so dal raggruppamento stesso (Cass., Sez. Un., 6 maggio 2020, n. 6458). - 17 - 5.6. - Sulla questione pregiudiziale, pertanto, deve affermarsi che il giudice, investito dell'impugnativa dell'atto di esclusione di un con- corrente da una gara indetta dalle Camera dei deputati per l'affidamento di un appalto di servizi, a fronte dell'eccezione di auto- dichia sollevata dall'organo parlamentare, ha il potere-dovere di sta- bilire, in prima battuta, se la situazione soggettiva oggetto della con- troversia ricada nell'ambito della giurisdizione domestica della Came- ra, involgendone profili di autonomia o di indipendenza, o se spetti a lui apprestare la richiesta tutela, secondo il regime gmurisdizionale di diritto comune; ferma restando, in quest'ultimo caso, la possibilità per la Camera dei deputati di promuovere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale, ove lamenti che il giudice adito, decidendo il merito della controversia, o la Corte di cassazione, pronunciando sul ricorso per difetto assoluto di giuri- sdizione, abbia concretamente interferito con le sue prerogative. 6. - Passando al merito, con il motivo di ricorso la Camera sostie- ne l'erroneità dell'impugnata sentenza del Consiglio di Stato, sul pre- supposto che questa avrebbe illegittimamente affermato la propria giurisdizione, violando le disposizioni del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera, le quali attribuiscono la cognizione delle controversie in materia di atti di amministrazione della Camera, tra cui rientrerebbero quelli attinenti al procedimento della gara in questione, all'esclusiva competenza de- gli organi di autodichia. Il Consiglio di Stato avrebbe travalicato i limi- ti della propria giurisdizione attraverso una inammissibile disapplica- zione di fonti primarie dell'ordinamento. 7. - La doglianza è infondata. 8. - Nell'ambito dello statuto di garanzia delle Assemblee parla- mentari, e quindi nelle vicende e nei rapporti che ineriscono alle fun- zioni primarie delle Camere, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2014, ha riconosciuto ai regolamenti parlamentari una - 18 - competenza normativa riservata, avente ad oggetto l'organizzazione interna e la disciplina del procedimento legislativo per la parte non di- rettamente regolata dalla Costituzione. Tale riserva non attiene sol- tanto all'autonomia normativa, ma si estende anche al momento in- terpretativo e applicativo delle stesse norme regolamentari e compor- ta di necessità la sottrazione a qualsiasi giurisdizione degli strumenti intesi a garantire il rispetto del diritto parlamentare. La citata sentenza contiene altre due importanti affermazioni. La prima è che rimane "controversa" la questione se la sottrazio- ne a qualsiasi giurisdizione valga anche "per i rapporti di lavoro dei dipendenti e per i rapporti con i terzi". Al riguardo, la Corte osserva che "anche norme non sindacabili potrebbero essere fonti di atti lesivi di diritti costituzionalmente inviolabili" e che "deve ritenersi sempre soggetto a verifica il fondamento costituzionale di un potere decisorio che limiti quello conferito dalla Costituzione ad altre autorità", giacché l'indipendenza delle Camere "non può ... compromettere diritti fon- damentali, né pregiudicare l'attuazione di principi inderogabili". La seconda (in continuità con la sentenza n. 379 del 1996) è che davanti a ciò che "esuli dalla capacità classificatoria del regolamento parlamentare e non sia per intero sussumibile sotto la disciplina di questo (perché coinvolga beni personalli di altri membri delle Camere o beni che comunque appartengano a terzi), deve prevalere la 'gran- de regola' dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdiziona- le al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costitu- zionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112 e 113 della Costituzione)". Con la successiva sentenza n. 262 del 2017, resa nella sede del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la Corte sviluppa quelle indicazioni, scioglie la riserva lasciata sospesa sulla "questione con- troversa" e individua il confine tra i due valori che sono in rilievo, - 19 - l'autonomia delle Camere, da un Iato, e la legalità-giurisdizione, dall'altro: l'autonomia normativa che la Costituzione riconosce alle Came- re non riguarda soltanto la disciplina delle funzioni primarie, ma investe anche quegli aspetti che sono necessari a regolare il lo- ro assetto organizzativo e i loro apparati serventi; le Camere possono adottare autonomamente le norme che re- golano il rapporto di lavoro con i dipendenti, perché il buon esercizio delle alte funzioni costituzionali attribuite a tali organi dipende in misura decisiva dalle modalità con le quali è selezio- nato, normativamente disciplinati:), organizzato e gestito il per- sonale; l'autonomia non si arresta al profilo normativo,, ma si estende anche a quello applicativo: avendo gli organi costituzionali rite- nuto, nella loro autonomia normativa, di disciplinare attraverso fonti interne i rapporti con i dipendenti, la sottrazione alla giuri- sdizione comune dei medesimi rapporti non altera l'ordine costi- tuzionale delle competenze, ma costituisce "il razionale compie- tamento dell'autonomia organizzativa degli organi costituzionali in questione, in relazione ai loro apparati serventi, la cui disci- plina e gestione viene in tal modo sottratta a qualsiasi ingeren- za esterna"; - l'autonomia normativa ha un fondamento che ne rappresenta anche il confine; mentre "è consentito agli organi costituzionali disciplinare il rapporto di lavoro con i propri dipendenti, non spetta invece lo- ro, in via di principio, ricorrere alla propria potestà normativa, né per disciplinare rapporti giuridiici con soggetti terzi, né per ri- servare agli organi di autodichia la decisione di eventuali con- troversie che ne coinvolgano le situazioni soggettive (si pensi, ad esempio, alle controversie relative ad appalti e forniture di - 20 - servizi prestati a favore delle amministrazioni degli organi costi- tuzionali)"; le controversie relative ad appalti e forniture di servizi prestati a favore delle amministrazioni degli organi costituzionali, "pur po- tendo avere ad oggetto rapporti non estranei all'esercizio delle funzioni dell'organo costituzionale, non riguardano in principio questioni puramente interne ad esso e non potrebbero perciò essere sottratte alla giurisdizione comune". 9. - Lo stretto radicamento dell'autodichia nell'autonomia normati- va consente di stabilire che là dove le Camere non sono abilitate a ri- correre alla propria potestà normativa per disciplinare i rapporti con i soggetti terzi, allo stesso modo la fonte regolamentare non è capace di attrarre le relative controversie alla cognizione della giustizia do- mestica. 10. - Non v'è dubbio che l'affermazione contenuta nella sentenza n. 262 del 2017 con riferimento alle controversie relative ad appalti e forniture di servizi prestati a favore delle amministrazioni e degli or- gani costituzionali, tocca un profilo che non costituiva oggetto del conflitto di attribuzione sollevato dalle Sezioni Unite, tanto che nel di- spositivo si "dichiara che spettava al Senato della Repubblica e al Pre- sidente della Repubblica approvare gli atti impugnati ... nelle parti in cui riservano ad organi di autodichia la decisione delle controversie di lavoro instaurate dai propri dipendenti", mentre nessun riferimento compare alle controversie con "soggetti terzi". Nondimeno, a quel passo deve essere riconosciuto un valore non soltanto esemplificativo, ma anche orientativo, perché concorre, in una logica di bilanciamento, ad individuare il confine tra attribuzioni in equilibrio sistemico, determinando il perimetro dell'ambito guaren- tigiato degli organi costituzionali, al di fuori del quale si espande la normale funzione giurisdizionale di garanzia dei diritti. Al favore ma- nifestato dalla Corte costituzionale per l'autodichia del personale di- - 21 - pendente, fa da contrappeso la valutazione contraria alla ammissibili- tà della giustizia domestica per i terzi in materia di appalti. La difesa della Camera dei deputati sostiene, e ribadisce anche nella memoria, che il Consiglio di Stato avrebbe fatto leva su un mero obiter contenuto nella sentenza n. 262 del 2017 della Corte costitu- zionale. [OSCURATO:PERSONA] delle Sezioni Unite non condivide la prospettazione del- la ricorrente che vorrebbe relegare il riferimento alle controversie in materie di appalti nel fragile limbo della divagazione argomentativa. Quando si voglia valutare l'efficacia di precedente di una sentenza di un giudice comune, è giusto interrogarsi sulla portata delle affer- mazioni di principio che vanno al di là della ratio che sostiene la deci- sione del caso concreto. Non avendo una relazione diretta con i fatti della causa, l'obiter non ha, di regola, una forza persuasiva, anche se potrà preannunciare una giurisprudenza futura su ali:re controversie in cui la questione giuridica, prima prospettata e risoll:a in via ipoteti- ca, si trovi al cospetto di una fattispecie pertinente. Diversamente avviene per le sentenze della Corte costituzionale, per le quali la stessa distinzione tra ratio decidendi e obiter dictum perde di significato, giacché le affermazioni di principio contenute nel- le motivazioni di quelle pronunce, da considerare sempre nella loro totalità, hanno di mira la tutela di norme, di valori e di attribuzioni costituzionali, in una continua dialettica tra astratto e concreto. Nella sentenza n. 262 del 2017, l'esclusione delle controversie re- lative ad appalti e forniture di servizi prestati a favore delle ammini- strazioni degli organi costituzionali dall'ambito dell'autodichia, rappre- senta un preciso principio con efficacia orientativa, esprimendo lo spi- rito della decisione e rappresentando il frutto naturale di una evolu- zione della quale la Corte costituzionale ha preso atto e ha dato atto. 11. - Il Consiglio di Stato non ha proceduto ad una disapplicazione della disposizione del Regolamento minore, ma si è correttamente - 22 - mantenuto entro i limiti della attività interpretativa, facendo applica- zione del criterio indicato dalla Corte costituzionale: un criterio che, stabilito il nesso tra autonomia normativa e autodichia, definisce e delimita l'autodichia in relazione alla funzione che essa svolge, quella del pieno e libero svolgimento da parte della Camera della sua alta funzione. 12. - Invero, il provvedimento con cui il [OSCURATO:PERSONA] della Camera ha escluso il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese dalla procedura ad evidenza pubblica non concerne que- stioni interne dell'organo costituzionale,, ma afferisce ad una procedu- ra per la scelta del contraente privato che trova la sua disciplina pre- valentemente nella normativa nazionale ed europea. Ha esattamente sottolineato il Pubblico Ministero che nella fase di gara e selezione del contraente, il concorrente non è inserito negli apparati serventi dell'organo costituzionale, ma aspirai a diventarlo: è dunque un terzo, non ancora legato alla Camera da un rapporto di servizio, rispetto al quale non è possibile istituire alcuna implicazione organizzativa e funzionale diretta con la Camera. Non è, ancora, un terzo contraente, destinatario di norme interne che, accettate, lo ri- guardino; non sorgono aspetti di lesione della garanzia - sul piano della sicurezza interna o dell'accesso stesso alla sede dell'istituzione, a difesa della propria libera ed efficiente funzione - meritevoli di valu- tazione indipendente da parte dell'organo di autodichia. In questa fase, fa difetto - come ha incisivamente osservato il Pubblico Ministero - il rapporto biunivoco normazione-giustiziabilità interna, perché la regolazione normativa è, soprattutto, quella recata dalla disciplina sovranazionale e da atti legislativi ordinari. La regola- zione materiale, sostanziale, del rapporto trova la sua fonte principale in atti normativi non riconducibili alla potestà ex art. 64 Cost. Lo dimostra il fatto che l'art. 39 del Regolamento di amministra- zione e contabilità della Camera dei deputati prevede che «alle proce- - 23 - dure di selezione dei contraenti e alle altre attività amministrative della Camera in materia di contratti di lavori, servizi e forniture si ap- plicano le norme dell'Unione europea con diretta efficacia vincolante e, per quanto non diversamente stabilito dal presente regolamento, le disposizioni di legge in vigore per i contratti dello Stato». Le norme interne contenute nel titolo V del Regolamento di amministrazione e contabilità si limitano a dettare disposizioni sulla vigilanza (che, ai sensi dell'art. 40, è esercitata dal Collegio dei Questori), sulle comu- nicazioni da parte del Collegio dei Questori delle informazioni concer- nenti le attività amministrative della Camera agli organismi nazionali ai quali la legge attribuisce il compito di raccogliere ed elaborare dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 41), sulla pro- grammazione dell'attività amministrativa della Camera nella materia dei contratti di lavori, servizi e forniture (art. 42), sulle modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi (art. 43) e sulle commissioni giudicatrici (art. 44). E lo dimostra il fatto che, nella specie, oggetto della controversia erano i seguenti aspetti: (a) se l'impiego di una quota di lavoratori autonomi per le attività oggetto di appalto costituisse subappalto ec- cedente la quota del 30% stabilita dal d.lgs. n. 50 del 2016 e se, a monte, tale limite fosse da disapplicare perché in conflitto con il dirit- to dell'Unione, secondo quanto risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia; (b) se, più in generale, fosse configurabile il subappalto anziché l'affidamento ai suddetti lavoratori di prestazioni specifiche verso l'aggiudicatario e non direttamente verso la sta,zione appaltan- te; (c) se la forma contrattuale prefigurata per il direttore tecnico - autonoma e non subordinata - fosse congruente con la legge speciale di gara. Fa inoltre difetto il nesso di funzione, perché l'applicazione del di- ritto comune degli appalti (e, con esso,, la sottoposizione del conten- zioso alla giurisdizione amministrativa) non appare suscettibile di in- - 24 - taccare il pieno e libero svolgimento da parte della Camera della sua alta funzione né di interferire negativamente sull'amministrazione dei servizi interni. Ha rilevato condivisibilmente l'Ufficio del Pubblico Ministero che, una volta che la controversia sia regolata soprattutto dal diritto co- mune e che l'interlocutore e contraddittore dell'organo costituzionale sia, e allo stato resti, un soggetto-terzo esterno e non incardinato tra le strutture serventi dell'organo, la regola di simmetria tra ambito so- stanziale e ambito processuale delineata dalla giurisprudenza costitu- zionale porta a collocare la tutela giudiziale presso la giurisdizione, non dinanzi alla giustizia domestica. 13. - L'approdo interpretativo al quale è pervenuto il Consiglio di Stato nella decisione oggetto del presente ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, non è nuovo nella giurisprudenza. In altra occasione, un altro giudice amministrativo - il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma -, pronunciando, con la sentenza 11 settembre 2018, n. 9268, in una controversia sor- ta a seguito dell'impugnazione di una delibera del Colllegio dei Sena- tori Questori recante autorizzazione ad effettuare la procedura nego- ziata di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento in appalto del servizio di facchinaggio, ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, rigettando l'eccezione di difetto assoluto sollevata (non dal Senato, che si era difeso nel merito, ma) dalla società controinte- ressata. In particolare, il TAR ha osservato che la previsione del regola- mento del Senato che prevede la giurisdizione domestica nelle con- troversie riguardanti "atti e provvedimenti amministrativi non concer- nenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale", offre "margini interpretativi di segno opposto a quanto rilevato" con la pro- posta eccezione, ed è pervenuto alla conclusione che "la previsione regolamentare non p[uò] estendersi anche alle controversie in mate- - 25 - ria di appalti, le quali hanno la loro disciplina in atti di normazione statale e comunitaria e non riguardano questioni interne all'organo costituzionale". "La previsione del Regolamento in discussione è, pe- raltro, di un tenore tale da non offrire alcuno spunto per ritenere che essa abbia ad oggetto controversie che riguardino rapporti con sog- getti terzi, in alcun modo assimilabili a quelle relative ai dipendenti del Senato o alle procedure di reclutamento". [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover segnalare tale pronuncia, non tanto per registrare la convergenza di esiti decisori nella giurisprudenza dei giudici amministrativi, quanto piuttosto per il fatto che il Senato resi- stente non ha contestato la sussistenza della giurisdizione ammini- strativa, riconoscendo implicitamente come dato acquisito la linea di confine stabilita dalla Corte costituzionale in materia di autodichia per i terzi. 14. - Preme inoltre osservare che la sentenza del Consiglio di Stato oggetto del presente ricorso è ric:hiamata, in una recente deci- sione del Collegio di Appello istituito presso la Presidenza della Re- pubblica, come precedente che "ha fatto proprio l'insegnamento della Corte costituzionale nel senso di una interpretazione restrittiva dell'autodichia". Infatti, chiamato a decidere su una controversia in materia di ri- determinazione del trattamento pensionistico al lordo dell'imposta dovuta, il Collegio di Appello, con la sentenza n. 1 del 2022, deposita- ta il 2 febbraio 2022, ha ricordato "che anche il Consiglio di Stato, nella assai recente sentenza 31 maggio 2021, n. 4150, pronunciata in un caso avente ad oggetto una procedura negoziai:a indetta dalla Camera dei deputati, ha fatto proprio l'insegnamento della Corte co- stituzionale nel senso di un'interpretazione restrittiva dell'autodichia. In tale pronuncia, infatti, si è detto che 'la materia dell'affidamento a terzi dei contratti di lavori, servizi e forniture - pur involgendo l'acquisizione, da parte dell'amministrazione della Camera, di beni e - 26 - servizi per lo svolgimento delle sue funzioni - non rientra nella sfera di autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta', per cui 'le relative controversie sono sottratte alla giurisdizione domestica'. 15. - Deve pertanto affermarsi che Vindividuazione, ad opera del- la Camera dei deputati, di un operatore economico privato, esterno all'Organo costituzionale e non incardinato tra le strutture serventi dello stesso, per l'affidamento di un appalto di servizi (nella specie, di monitoraggio dei contratti relativi ai servizi informatici e alla loro ge- stione), in esito a una procedura di gara condotta sulla scorta della normativa nazionale ed eurounitaria, non ricade nella sfera di auto- nomia normativa, costituzionalmente riconosciuta, della Camera dei deputati. Ne deriva che la cognizione della controversia sorta a segui- to dell'esclusione dalla gara del concorrente la cui offerta sia stata ri- tenuta anomala in sede di verifica di congruità, spetta, non agli orga- ni di autodichia, ma alla giurisdizione comune, secondo la "grande re- gola" dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono sottoposte, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e le situazioni giuridiche soggettive. 16. - Non è fondato, pertanto, il motivo inerente alla giurisdizione prospettato dalla Camera dei deputati. Il Consiglio di Stato, infatti, non ha deciso su una domanda im- proponibile, essendo da escludere che, a fronte dell'eccezione di au- todichia sollevata dalla Camera, il giudice amministrativo avesse il dovere, in limine, di arrestarsi e l'onere di promuovere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Riconoscendo la propria giurisdizione e decidendo il fondo della controversia, il Consiglio di Stato non ha disapplicato i Regolamenti parlamentari, ma ne ha solo interpretato la portata, correttamente escludendo che le disposizioni da esse recate giustificass