CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 11439/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22676/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Sorrento, Corso Italia n. 186. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 3. -CONTRORICORRENTE- e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 3. –CONTRORICORRENTI– avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.1.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]: compensi professionali Annunziata, esponendo di aver difeso [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio civile dinanzi al Tribunale, alla Corte d’appello di Napoli e in Cassazione; che, nel corso del giudizio di appello, i coniugi [OSCURATO:PERSONA], controparti del [OSCURATO:PERSONA], avevano definito la lite con transazione, dando atto della rinuncia alla solidarietà ex art. 68 L.P., rinuncia cui non aveva aderito il ricorrente. Ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento del compenso, pari ad €. 36.772,97, oltre accessori e spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito, chiamando in causa [OSCURATO:PERSONA], il quale, costituitosi in giudizio, ha eccepito di aver versato al ricorrente l’importo di € 14.891,18, di cui € 9861,18 a mezzo di assegnobancario. All’esito il Tribunale ha respinto la domanda, affermando che il [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto un importo superiore a quello spettante al difensore e che le somme che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto di aver percepito per la difesa penale dei convenuti dovevano imputarsi al credito oggetto di causa in applicazione de i criteri sussidiari di cui all’art. 1193 c.c., essendo il credito per prestazioni giudiziali civili più oneroso di quello scaturito dal patrocinio in sede penale. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. Resistono con separati controricorsi, illustrati con memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2222 c.c., 112 et 116 c.p.c. e dell’art. 2, n. 2 del D.M. 55/2014, (compensi e spese) del regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense approvato con D.M. 55/14, lamentando che il Tribunale abbia quantificato i compensi senza riconoscere le spese vive anticipate dal difensore, che, cumulate ai compensi, assommavano ad un importo pari ad €. 18509,00, superiore a quello quantificato on l’ordinanza impugnata. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1193, 1995 e 2697 c.c., per aver il Tribunale ritenuto , in totale carenza di prova, che il versamento di €. 9891,18 fosse imputabile al credito per prestazioni civili, considerato che nel caso in esame il pagamento era stato effettuato mediante assegni e che, presumendosi l’esistenza del debito, era onere del cliente dimostrare l’infondatezza della pretesa, non potendo soccorrere i criteri residuali di imputazione del pagamento. Si deduce che il credito azionato in causa non poteva considerarsi il più oneroso poiché il giudice l’aveva quantificato in €. 11439,00, a fronte di €. 18051,64 richiesti per la difesa penale. I due motivi sono fondati. Il Tribunale, nel quantificare le somme spettanti al ricorrente per la difesa civile, non ha riconosciuto le spese vive che il difensore sosteneva di aver anticipato le quali, cumulate a quanto riconosciuto a titolo di compenso, avrebbero superato l’importo corrisposto dal [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che il pagamento non poteva considerarsi integralmente satisfattivo delle ragioni del difensore. E’ fondato anche il secondo motivo. L’importo di € 9.891,18 era stato corrisposto dal [OSCURATO:PERSONA] a mezzo assegno; il Tribunale ha ritenuto che, in mancanza di imputazione contestuale al pagamento e di prova che il pagamento fosse riferibile al compenso per prestazioni penali, la somma corrisposta dovesse imputarsi al debito oggetto di causa in quanto più oneroso, in applicazione dei criteri sussidiari di cui all’art. 1193 c.c.. Tale assunto non può essere condiviso. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre la prova del mancato pagamento, che integra un fatto estintivo, incombe al debitore (Cass. s.u. 13533/2001); soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, e cioè puntualmente eseguito con riferimento al credito dedotto in giudizio, la prova viene a gravare sul creditore che sostenga che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso (Cass. 2364/1994; Cass. 413/1999; Cass.2231/2001; Cass. 19527/2012; Cass. 9592/2014; Cass.28779/2018). L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, perciò, un prius logico anche rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che tale prova, da parte del creditore, acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato una dimostrazione esauriente e completa del fatto estintivo (Cass. 3902/1977; Cass. 1041/1998; Cass.20288/2011; Cass. 205/2007), in mancanza della quale il debito deve considerarsi inadempiuto (Cass. 1571/2000; Cass.14741/2006). L’esigenza di verificare l’operatività dei criteri sussidiari di imputazione si poneva solo se fosse stato provato un adempimento satisfattivo del debitore, riferibile al singolo credito azionato. Per giunta, quando il pagamento risulta effettuato mediante assegnio cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), nulla è tenuto a provare il creditore, mentre compete al debitore dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati(Cass. 27247/2023; Cass. 26275/2017). La prova dell'estinzione dell'obbligazione incombe, infatti, sul debitore e ogni incertezza o ambiguità di tale prova deve risolversi contro il debitore e non già a danno del creditore o dei terzi (Cass.4215/1975; Cass. 3902/1977; Cass. 3020/1980). Sono, pertanto, accolti entrambi i motivi di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione a i motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Torre A nnunziata, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese di legittimità. P.Q.M. accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consigl