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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 27247/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22008/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] (NA) via ROMA n. 285 presso lo studio degli avv.ti CARMINE LAURIe [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] F .

SNC, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale presso la pec del difensore [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1446/2020 depositata il 24/04/2020.

Ric. 2020n. 22008sez.

S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] di E.Milordo C. proponeva appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Nola con la quale era stata rigettata la sua opposizione a decreto ingiuntivo volta a paralizzare la pretesa creditoria avanzata in sede monitoria dalla società siderurgica Annunziata avente ad oggetto la somma di euro 8564 relativa al pagamento di fatture con relativi buoni di consegna ,aventi ad oggetto la fornitura di merci.

2. Il Tribunale, dopo aver negato efficacia al disconoscimento delle bolle di consegna, aveva ritenuto non contestati i rapporti di fornitura avvalorati dalla prova per testi espletata e dalla mancata prova della corrispondenza dei pagamenti effettuati con le somme dovute per le fatture azionate.

3. La Corte d’appello di Napoli, invece,accoglieva il gravame, revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nola, e rigettava la domanda attorea.

Preliminarmente, la C orte d’appello rigettava le richieste istruttorie formulate dall’appellante,così come l’eccezione relativa al disconoscimento delle copie rispetto all’originale.

Viceversa, in merito alla questione degli oneri probatori a carico delle parti, evidenziava che ricadeva sul creditore l’onere del riscontro dell’esistenza del titolo mentre l’opponente doveva fornire prova dell’adempimento.

Ciò premesso, la Corte ricavava riscontro indubbio dell’esistenza del titolo del credito azionato dall a documentazione versata in atti ed in particolare da i buoni di consegna merci sottoscritti dall’opponente, nel corpo dei quali Ric. 2020n. 22008sez.

S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 erano indicate le tipologie di merce consegnata, le quantità e i relativi prezzi.

Dunque , era onere del debitore provare l’adempimento dovendosi ritenere applicabili gli ordinari criteri di imputazione dei pagamenti di cui all’art. 1193 c.c.

A tal proposito la Corte, ricostruiti i rapporti come risultanti dagli atti,riteneva che l’assegno per euro 1742,59 corrispondesse al centesimo all’importo delle fatture 1/1812e 1/183 , dimostrando inequivocabilmente il collegamento tra il precedente debito azionato e l’evento estintivo costituito dall’incasso dell’assegno con la conseguenza che la volontà del debitore di imputare il pagamento alle due specifiche fatture era sufficientemente provata.

L’importo delle fatture, detratte quelle citate,era pari ad euro 2056,90 e, sottratta la somma di euro 1040,11 che lo stesso creditore aveva dichiarato ricevuto inacconto, il residuo credito era di euro 1016,79.

I buoni di consegna indicavano l’importo del credito di euro 6931,35 con contestuale acconto ricevut o di euro 1400.

La differenza era di euro 5531,35 che con il residuo credito di cui alle fatture diveniva euro 6548.

Dalle risultanzeprocessuali emergevano versamenti di importi anche maggiori,sommando i due assegni di euro 1696,85 e di euro 1757,29 alla somma di euro 2506,73 versat a dopo il decreto ingiuntivo per il complessivo importo di euro 5960,87.

Aggiungendo i due riba per la somma complessiva di euro 2000, la somma versata era addirittura superiore alla somma indicata dal creditore.

Ric. 2020n. 22008sez.

S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 Secondo la Corte d'Appello, la confusione nei rapporti di dare avere era tale per cui a fronte della prova dei pagamenti era il creditore a dover dimostrare l’esistenza di ulteriori pregressi rapporti eguali cui riferire le somme ricevute.

Il versamento di sommedopo la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo era altresì indice del fatto che l’ingiunto era comunque consapevole di un debito residuale da saldare, adempiuto con i pagamenti successivi alla fase monitoria.

Il decreto ingiuntivo doveva quindi essere revocato con dichiarazione che dalle risultanze processuali nessun credito ulteriore poteva essere riconosciuto.

4. La società siderurgica Annunziata proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla scorta di due motivi di ricorso.

5. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 1193 e 2697 c.c. con riguardo all’onere della prova dell’estinzione del debito.

Secondo la società ricorrente la C orte d’appello avrebbe erroneamente applicato la regola dell’onere probatorio in tema di imputazione di pagamento, in quanto la controparte non ha dato alcuna prova del pagamento avente efficacia e stintiva con riferimento al credito vantato dalla ricorrente.

Ciò soprattutto con riferimento agli assegni di euro 1696, 85 del 20gennaio 2014 e di euro 1757, 29 del 31 gennaio 2014 per complessivi Euro 3454,14, che corrispondono al centesimo al pagamento del credito non Ric. 2020n. 22008sez.

S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 ancora scaduto pari alla medesima somma e non azionato con decreto ingiuntivo.

Non è sufficiente la semplice allegazione di assegni per fornire la prova di un pagamento avente efficacia estintiva se eseguito con riferimento ad un determinato credito.

L’onere probatorio in relazione al pagamento con assegni grava in capo al debitore che deve dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati allorché vi sia contestazione da parte del creditore.

Pertanto, solo a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi al credito diverso.

In sostanza la totale discordanza tra l’importo degli assegni e l’importo delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo a fronte della coincidenza assegni con il credito fatturato enon azionato di euro 3454 è prova della mancanza di collegamento degli assegni con i crediti azionati con il decreto ingiuntivo.

Tale errore sarebbe ancora più evidente in relazione alle ribadi euro 1000 del 30 giugno 2013 e di euro 1000 del 31 luglio 2013 oltre che agli assegni di euro 1647,40 del 31 maggio 2013 e di euro 1742,59 del 30 giugno 2013 già calcolati nel saldo dei rapporti di dare e avere e corrisposti quasi un anno prima della richiesta del decreto ingiuntivo.

D’altra parte,lo stesso opponente non ha mai allegat o né af fermato che gli assegni erano stati dati in pagamento del credito di euro 5781,91 di cui a i buoni di consegna che , invece , aveva disconosciuto, mentre aveva chiesto di provare per testi il Ric. 2020n. 22008sez.

S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 pagamento di euro 252,65, pari appunto alla differenza del saldo fatturato.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione dell’articolo 112 c.p.c. vizio di ultra-petizione.

La società ricorrente premette di aver chiesto ed ottenuto l’ingiunzione della somma di euro 8654,01 così distinta: a) quanto ad euro 2782,10 quale residuo del credito risultante da fatture non pagate, b)quanto ad euro 5781,91 per merce consegnata in virtù di buoni di consegna non ancora fatturata.

L’opponente aveva contestato, quanto all’importo relativo alla fattura,di aver pagato con bonifici ed assegni e quanto all’importo relativo aibuoni di consegna che l a consegna non era mai stata effettuata e che in ogni caso la somma era statapagata in contanti.

Quindi per le forniture di cui alle fatture era formulata un’eccezione di pagamento a mezzo assegnie bonifici mentre per le forniture di cui ai buoni di consegna era formulata eccezione di inesistenza del credito e della fornitura, ovvero in subordine di pagamento in contanti.

Il Tribunale di Nola aveva rigettato l’opposizione perché il disconoscimento di buoni consegna era generico e quanto al credito fatturato che l’opposta aveva provveduto a dare atto dei pagamenti ricevuti a seguito dell’emissione del decreto ingiuntivo.

Con l’appello la società opponente aveva riproposto le medesime eccezioni sicché era precluso alla Corte d’appello di attribuire efficacia estintiva del credito di cui ai buoni di consegna al pagamento degli assegni che invece riguardavano il credito fatturato.

Ric. 2020n. 22008sez.

S2 - ud. 19 /0 9 /202 3

3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

La sentenza della Corte d'Appello ha erroneamente applicato le regole sull’onere probatorio tra debitore e creditore in caso di pagamento con assegni.

Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: «In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso.

Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore» (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26275 del 06/11/2017, Rv. 647043 -01).

Peraltro, nella specie, non era mai stato dedotto alcun collegamento tra i pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].e i crediti azionati dalla società ricorrente.

Infatti , l a parte debitrice, in relazione al credito azionato per la consegna della merce di cui ai buoni, aveva disconosciuto la conformità all’originale delle bolle di consegna, aveva contestato l’effettiva consegna della merce e,comunque, aveva dedotto di aver pagato Ric. 2020n. 22008sez.

S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 la suddetta merce in contanti senza fornire alcuna prova al riguardo.

Anche con l’atto di appello la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dedotto l’erroneità del disconoscimento delle bolle di consegnae non aveva dedotto di aver pagato quella fornitura con specifici assegni, anzi aveva insistito nella prova per testi sui pagamenti effettuati in contanti.

Nel citato atto di appello, pertanto, non è mai imputato alcun pagamento alle bolle di consegna in quanto l’appellante le aveva disconosciute e aveva negato l’effettiva fornitura delle relative merci.In ogni caso, come si è detto, quanto a i pagamenti effettuati a mezzo assegni l’onere probatorio rimaneva in capo al debitore.

Ne consegue che nessuna imputazione di pagamento del credito relativo alla merce di cui alle bolle di consegna è stata fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e che, in ogni caso, la Corte d'Appello ha erroneamente applicato l’inversione dell’onere probatorio ponendo a carico della Siderurgica l’onere di provare che i pagamenti effettuati con gli assegni fossero riconducibili ad altre prestazioni o forniture.

4. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22008/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] (NA) via ROMA n. 285 presso lo studio degli avv.ti CARMINE LAURIe [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] F . SNC, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale presso la pec del difensore [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1446/2020 depositata il 24/04/2020. Ric. 2020n. 22008sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] di E.Milordo C. proponeva appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Nola con la quale era stata rigettata la sua opposizione a decreto ingiuntivo volta a paralizzare la pretesa creditoria avanzata in sede monitoria dalla società siderurgica Annunziata avente ad oggetto la somma di euro 8564 relativa al pagamento di fatture con relativi buoni di consegna ,aventi ad oggetto la fornitura di merci. 2. Il Tribunale, dopo aver negato efficacia al disconoscimento delle bolle di consegna, aveva ritenuto non contestati i rapporti di fornitura avvalorati dalla prova per testi espletata e dalla mancata prova della corrispondenza dei pagamenti effettuati con le somme dovute per le fatture azionate. 3. La Corte d’appello di Napoli, invece,accoglieva il gravame, revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nola, e rigettava la domanda attorea. Preliminarmente, la C orte d’appello rigettava le richieste istruttorie formulate dall’appellante,così come l’eccezione relativa al disconoscimento delle copie rispetto all’originale. Viceversa, in merito alla questione degli oneri probatori a carico delle parti, evidenziava che ricadeva sul creditore l’onere del riscontro dell’esistenza del titolo mentre l’opponente doveva fornire prova dell’adempimento. Ciò premesso, la Corte ricavava riscontro indubbio dell’esistenza del titolo del credito azionato dall a documentazione versata in atti ed in particolare da i buoni di consegna merci sottoscritti dall’opponente, nel corpo dei quali Ric. 2020n. 22008sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 erano indicate le tipologie di merce consegnata, le quantità e i relativi prezzi. Dunque , era onere del debitore provare l’adempimento dovendosi ritenere applicabili gli ordinari criteri di imputazione dei pagamenti di cui all’art. 1193 c.c. A tal proposito la Corte, ricostruiti i rapporti come risultanti dagli atti,riteneva che l’assegno per euro 1742,59 corrispondesse al centesimo all’importo delle fatture 1/1812e 1/183 , dimostrando inequivocabilmente il collegamento tra il precedente debito azionato e l’evento estintivo costituito dall’incasso dell’assegno con la conseguenza che la volontà del debitore di imputare il pagamento alle due specifiche fatture era sufficientemente provata. L’importo delle fatture, detratte quelle citate,era pari ad euro 2056,90 e, sottratta la somma di euro 1040,11 che lo stesso creditore aveva dichiarato ricevuto inacconto, il residuo credito era di euro 1016,79. I buoni di consegna indicavano l’importo del credito di euro 6931,35 con contestuale acconto ricevut o di euro 1400. La differenza era di euro 5531,35 che con il residuo credito di cui alle fatture diveniva euro 6548. Dalle risultanzeprocessuali emergevano versamenti di importi anche maggiori,sommando i due assegni di euro 1696,85 e di euro 1757,29 alla somma di euro 2506,73 versat a dopo il decreto ingiuntivo per il complessivo importo di euro 5960,87. Aggiungendo i due riba per la somma complessiva di euro 2000, la somma versata era addirittura superiore alla somma indicata dal creditore. Ric. 2020n. 22008sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 Secondo la Corte d'Appello, la confusione nei rapporti di dare avere era tale per cui a fronte della prova dei pagamenti era il creditore a dover dimostrare l’esistenza di ulteriori pregressi rapporti eguali cui riferire le somme ricevute. Il versamento di sommedopo la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo era altresì indice del fatto che l’ingiunto era comunque consapevole di un debito residuale da saldare, adempiuto con i pagamenti successivi alla fase monitoria. Il decreto ingiuntivo doveva quindi essere revocato con dichiarazione che dalle risultanze processuali nessun credito ulteriore poteva essere riconosciuto. 4. La società siderurgica Annunziata proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla scorta di due motivi di ricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 1193 e 2697 c.c. con riguardo all’onere della prova dell’estinzione del debito. Secondo la società ricorrente la C orte d’appello avrebbe erroneamente applicato la regola dell’onere probatorio in tema di imputazione di pagamento, in quanto la controparte non ha dato alcuna prova del pagamento avente efficacia e stintiva con riferimento al credito vantato dalla ricorrente. Ciò soprattutto con riferimento agli assegni di euro 1696, 85 del 20gennaio 2014 e di euro 1757, 29 del 31 gennaio 2014 per complessivi Euro 3454,14, che corrispondono al centesimo al pagamento del credito non Ric. 2020n. 22008sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 ancora scaduto pari alla medesima somma e non azionato con decreto ingiuntivo. Non è sufficiente la semplice allegazione di assegni per fornire la prova di un pagamento avente efficacia estintiva se eseguito con riferimento ad un determinato credito. L’onere probatorio in relazione al pagamento con assegni grava in capo al debitore che deve dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati allorché vi sia contestazione da parte del creditore. Pertanto, solo a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi al credito diverso. In sostanza la totale discordanza tra l’importo degli assegni e l’importo delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo a fronte della coincidenza assegni con il credito fatturato enon azionato di euro 3454 è prova della mancanza di collegamento degli assegni con i crediti azionati con il decreto ingiuntivo. Tale errore sarebbe ancora più evidente in relazione alle ribadi euro 1000 del 30 giugno 2013 e di euro 1000 del 31 luglio 2013 oltre che agli assegni di euro 1647,40 del 31 maggio 2013 e di euro 1742,59 del 30 giugno 2013 già calcolati nel saldo dei rapporti di dare e avere e corrisposti quasi un anno prima della richiesta del decreto ingiuntivo. D’altra parte,lo stesso opponente non ha mai allegat o né af fermato che gli assegni erano stati dati in pagamento del credito di euro 5781,91 di cui a i buoni di consegna che , invece , aveva disconosciuto, mentre aveva chiesto di provare per testi il Ric. 2020n. 22008sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 pagamento di euro 252,65, pari appunto alla differenza del saldo fatturato. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione dell’articolo 112 c.p.c. vizio di ultra-petizione. La società ricorrente premette di aver chiesto ed ottenuto l’ingiunzione della somma di euro 8654,01 così distinta: a) quanto ad euro 2782,10 quale residuo del credito risultante da fatture non pagate, b)quanto ad euro 5781,91 per merce consegnata in virtù di buoni di consegna non ancora fatturata. L’opponente aveva contestato, quanto all’importo relativo alla fattura,di aver pagato con bonifici ed assegni e quanto all’importo relativo aibuoni di consegna che l a consegna non era mai stata effettuata e che in ogni caso la somma era statapagata in contanti. Quindi per le forniture di cui alle fatture era formulata un’eccezione di pagamento a mezzo assegnie bonifici mentre per le forniture di cui ai buoni di consegna era formulata eccezione di inesistenza del credito e della fornitura, ovvero in subordine di pagamento in contanti. Il Tribunale di Nola aveva rigettato l’opposizione perché il disconoscimento di buoni consegna era generico e quanto al credito fatturato che l’opposta aveva provveduto a dare atto dei pagamenti ricevuti a seguito dell’emissione del decreto ingiuntivo. Con l’appello la società opponente aveva riproposto le medesime eccezioni sicché era precluso alla Corte d’appello di attribuire efficacia estintiva del credito di cui ai buoni di consegna al pagamento degli assegni che invece riguardavano il credito fatturato. Ric. 2020n. 22008sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. La sentenza della Corte d'Appello ha erroneamente applicato le regole sull’onere probatorio tra debitore e creditore in caso di pagamento con assegni. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: «In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore» (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26275 del 06/11/2017, Rv. 647043 -01). Peraltro, nella specie, non era mai stato dedotto alcun collegamento tra i pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].e i crediti azionati dalla società ricorrente. Infatti , l a parte debitrice, in relazione al credito azionato per la consegna della merce di cui ai buoni, aveva disconosciuto la conformità all’originale delle bolle di consegna, aveva contestato l’effettiva consegna della merce e,comunque, aveva dedotto di aver pagato Ric. 2020n. 22008sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 la suddetta merce in contanti senza fornire alcuna prova al riguardo. Anche con l’atto di appello la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dedotto l’erroneità del disconoscimento delle bolle di consegnae non aveva dedotto di aver pagato quella fornitura con specifici assegni, anzi aveva insistito nella prova per testi sui pagamenti effettuati in contanti. Nel citato atto di appello, pertanto, non è mai imputato alcun pagamento alle bolle di consegna in quanto l’appellante le aveva disconosciute e aveva negato l’effettiva fornitura delle relative merci.In ogni caso, come si è detto, quanto a i pagamenti effettuati a mezzo assegni l’onere probatorio rimaneva in capo al debitore. Ne consegue che nessuna imputazione di pagamento del credito relativo alla merce di cui alle bolle di consegna è stata fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e che, in ogni caso, la Corte d'Appello ha erroneamente applicato l’inversione dell’onere probatorio ponendo a carico della Siderurgica l’onere di provare che i pagamenti effettuati con gli assegni fossero riconducibili ad altre prestazioni o forniture. 4. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle