CassazionedecretoSezione LDecisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20139/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questaCorte, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Maria TeresaValente.ricorrentecontroMarino Sebastiano, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 806/2023pubblicata in data 25/05/2023, n.r.g. 1003/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] eraintervenuto accordo transattivo, poi confermato davanti alla Direzioneprovinciale del lavoro in data 12/03/2009, con cui la società si era impegnataa pagare al Marino la complessiva somma di euro 87.600,00.Numero registro generale 21323/2023Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 20139/2026Data pubblicazione 16/06/2026Assumendo l’avvenuto adempimento solo parziale da parte della società el’inadempimento del residuo importo di euro 52.600,00, il Marino avevachiesto ed ottenuto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] decreto ingiuntivo del[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stato ingiunto il pagamento della predetta somma“al netto di euro 3.096,00” e, quindi, della somma di euro 49.504,00.Avverso il provvedimento monitorio la società aveva proposto opposizione,eccependo l’avvenuto integrale pagamento mediante assegni bancari emessiin favore del Marino, a lui consegnati per il tramite del suo legale, avv. [OSCURATO:PERSONA].2.- A seguito della tardiva costituzione in giudizio del Marino, il Tribunaleaccoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. [OSCURATO:PERSONA] che il creditore opposto non avesse dedotto e provato la diversaimputazione del pagamento documentalmente dimostrato dalla debitricemediante gli assegni bancari prodotti in giudizio.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame interposto dal Marino e, in riforma della sentenza appellata,rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) va premesso che il principio per cui, in caso di pagamento, spetta alcreditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provarel’esistenza del debito diverso, nonché la condizione della differenteimputazione, non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepiscal’estinzione del debito mediante emissione di un assegno, che, per suanatura, ingenera una presunzione circa l’esistenza di un rapportofondamentale idoneo a giustificare la nascita dell’obbligazione cartolare,il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrareil collegamento fra il debito azionato e quello cartolare, con conseguenteestinzione del primo per effetto della dazione dell’assegno (Cass. ord.n. 15708/2021);b) nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla società emergeche gli assegni sono stati emessi e consegnati, a mezzo missive, all’avv.Assisi, difensore del Marino, perché la società, da una certa data in poi,aveva omesso di versare i ratei pattuiti in sede di transazione, secondoNumero registro generale 21323/2023Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 20139/2026Data pubblicazione 16/06/2026le modalità di tempo e di modo ivi indicate, sicché si era resainadempiente;c) con l’emissione di quegli assegni bancari la società aveva dunqueproposto al lavoratore l’accettazione di tale modalità di pagamento aifini dell’estinzione dei ratei scaduti, ma non vi è traccia del consensodel Marino a tale modifica dell’accordo originario, tant’è che non risultaprovato che egli abbia effettivamente incassato gli assegni;d) dunque la debitrice non ha assolto l’onere di provare di avere adempiutol’obbligo di versamento integrale della somma pattuita in transazione.4.- Avverso tale sentenza Casa di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haproposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Per ragioni di priorità logico-giuridica vanno esaminati dapprima ilsecondo ed il terzo motivo.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. lasocietà ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2697c.c., 58 r.d. n. 1736/1933, 116 c.p.c., 1175 c.c. per avere la Corte territorialeerroneamente posto a suo carico l’onere della prova dell’incasso degli assegnibancari.Il motivo è fondato.Va premesso che il principio di diritto ricordato dalla Corte territoriale edespresso da questa Corte di legittimità – secondo cui qualora il debitoreeccepisca l’estinzione del debito mediante emissione di un assegno, che persua natura ingenera una presunzione circa l’esistenza di un rapportofondamentale idoneo a giustificare la nascita dell’obbligazione cartolare,grava sul debitore medesimo l’onere di dimostrare il collegamento fra il debitoazionato e quello cartolare (poiché connotato da astrazione causale), ove ciòsia contestato dal creditore, con conseguente estinzione del primo per effettodella dazione dell’assegno qualora tale prova sia data (Cass. ord. n.15708/2021; Cass. n. 27247/2023) – è stato male applicato, poiché la societàdebitrice – come accertato in fatto dagli stessi Giudici d’appello – haNumero registro generale 21323/2023Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 20139/2026Data pubblicazione 16/06/2026documentalmente dimostrato il collegamento fra l’emissione di quegli assegnibancari e il residuo debito derivante dall’originaria transazione. Anzi, fra leparti in lite non era neppure controverso questo collegamento. Dunque, seavessero fatto corretta applicazione di quel principio, i Giudici d’appelloavrebbero dovuto confermare la sentenza di primo grado in termini diaccoglimento dell’opposizione e, quindi, di revoca del decreto ingiuntivo, salvoil potere-dovere di verificare se quei pagamenti fossero – sul piano temporale– conformi alle scadenze pattuite in transazione, residuando altrimenti uneventuale debito, a carico della società, a titolo di interessi di mora.Ciò posto, con riguardo alla valenza da riconoscere alla traenza di assegnibancari e alla loro consegna al creditore, che non li rifiuti bensì li accetti,questa Corte ha già affermato che l'effetto liberatorio, per il debitore, in viadi principio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, inquanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversavolontà delle parti, pro solvendo e non pro soluto (Cass. n. 14372/2018; Cass.ord. n. 26242/2021 in tema di individuazione del momento del pagamentorilevante ai fini della revocatoria fallimentare degli atti compiuti nel periodosospetto). Tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, siperfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità deltraente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fattoestintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenutaemissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la provadel mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non sirisolve in una probatio diabolica (Cass. n. 17749/2009, che riprende esviluppa alcune delle motivazioni espresse sin da Cass. sez. un. n.2907/1969). In tal caso, il creditore che voglia agire in base all'azione causale(nel caso di specie sulla base della transazione) è onerato della previarestituzione del titolo: ai sensi dell’art. 58, co. 2, R.D. n. 1736/1933, infatti,“Il possessore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitorela restituzione dell'assegno bancario …”.Ne consegue che, una volta provata la consegna degli assegni bancari(circostanza non contestata fra le parti e presupposta dagli stessi giudici dimerito), spettava al Marino, in qualità di creditore, provarne il mancatoincasso mediante la produzione degli stessi, non costituendo questa una provaNumero registro generale 21323/2023Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 20139/2026Data pubblicazione 16/06/2026negativa diabolica e non avendo egli neppure dedotto circostanze qualil’avvenuta restituzione, oppure lo smarrimento oppure il furto (circostanzequeste ultime che avrebbero peraltro legittimato l'ammortamento), idonee adimostrare che il mancato possesso non era riconducibile al pagamento.Tali principi si giustificano, laddove si consideri che l’adempimento implicaun dovere di prestazione gravante sul debitore. In tema di obbligazionepecuniaria il dovere di prestazione integra il pagamento con moneta aventecorso legale (art. 1277 c.c.), ma si ammettono anche altri mezzi equivalenti,come l’assegno circolare (Cass. sez. un. n. 26617/2007) e l’assegno bancario,qualora accettato.La traenza e la consegna di assegni bancari, se accettati dal creditoreprenditore, integrano un mezzo di pagamento, sebbene da intendere prosolvendo. In tal caso infatti, soddisfatto il dovere di prestazione del debitore(mediante la traenza e la consegna degli assegni bancari), sorge un onere dicooperazione del creditore di porre all’incasso gli assegni medesimi. In talefase del procedimento di adempimento il debitore non ha alcuna possibilità diincidere sulle scelte e sui comportamenti del creditore, che pertanto dovrannoessere ispirati a buona fede e correttezza, pena l’impossibilità di far valerel’asserito inadempimento del debitore.D’altronde, nel caso di specie, per quanto accertato dalla stessa Corteterritoriale, la società debitrice ha provato il collegamento dei titoli di creditoemessi (assegni bancari) con il credito azionato in via monitoria dal Marino(fondato sulla transazione), sicché il suo onere probatorio deve ritenersiadempiuto. Il fatto che il Marino, dal suo canto, non abbia incassato quegliassegni (rectius alcuni di quegli assegni) è un fatto che, oltre ad essererimasto indimostrato, sarebbe del tutto irrilevante, poiché frutto di una sceltadel creditore prenditore, peraltro rimasta priva di giustificazione e, quindi,contraria a buona fede e correttezza. Al riguardo questa Corte ha infattiaffermato che in tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuatomediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legalenello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità dellasomma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo,dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede(Cass. ord. n. 20552/2024; Cass. ord. n. 9490/2021; Cass. n. 14531/20213).Numero registro generale 21323/2023Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 20139/2026Data pubblicazione 16/06/2026Peraltro, nel caso di specie non consta che il Marino abbia opposto un rifiuto,essendo anzi stata accertata dai Giudici di merito l’accettazione, da parte delsuo difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]), degli assegni bancari tratti e consegnati dallasocietà debitrice.I principi di diritto sopra affermati sono, inoltre, idonei ad evitare il rischiodi una duplicazione dei titoli (assegno bancario e decreto ingiuntivo), del tuttoingiustificata ed addirittura illecita se l’assegno risultasse già incassato, comesi desume dall’art. 58 r.d. n. 1736/1933.La rilevanza giuridica della consegna dell’assegno bancario è statariconosciuta da questa Corte anche in tema di caparra confirmatoria. Inparticolare si è precisato che la caparra confirmatoria ben può esserecostituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosil'effetto proprio di essa al momento della riscossione della somma recatadall'assegno e, dunque, salvo buon fine, essendo, però, onere del prenditoredel titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all'incasso. Ne consegueche il comportamento dello stesso prenditore, che ometta di incassarel'assegno e lo trattenga comunque presso di sé, è contrario a correttezza ebuona fede e tale da non impedire, comunque, l'insorgenza a suo carico degliobblighi propri della caparra, per cui il prenditore, ove risulti inadempienteall'obbligazione cui la caparra si riferisce, sarà tenuto al pagamento di unasomma pari al doppio di quella indicata nell'assegno (Cass. n. 17127/2011).Nello stesso senso, questa Corte ha affermato che il comportamento delprenditore, che ometta di incassare l'assegno e lo trattenga comunque pressodi sé, è contrario a correttezza e buona fede, sì da impedirgli di imputareall'inadempimento della controparte il mancato incasso dell'assegno, comepure di recedere dal contratto, al quale la caparra risulta accessoria, o disollevare l'eccezione di inadempimento (Cass. ord. n. 10366/2022).In ogni caso, come dedotto dalla ricorrente (v. ricorso per cassazione, p.17 ss.), nella memoria difensiva di primo grado, a pag. 6, il Marino avevaammesso di aver incassato alcuni assegni “per necessità alimentari”, e, primaancora, nel ricorso monitorio, al par. 6, aveva espressamente affermato chedall’importo complessivo del credito andasse comunque decurtata la sommadi euro 3.096,00 portata da un assegno da lui incassato a maggio 2012. Ditali circostanze la Corte territoriale non ha tenuto alcun conto, come inveceNumero registro generale 21323/2023Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 20139/2026Data pubblicazione 16/06/2026sarebbe stato doveroso. Infatti, gli assegni bancari, al momentodell’emissione del decreto ingiuntivo (ottobre 2012), come accertato daigiudici di merito, risultavano in gran parte consegnati all’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,proprio in veste di difensore del creditore Marino, aveva intrattenuto lacorrispondenza con il difensore della società debitrice ed aveva accettatoquegli assegni.2.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, consistito nellaconsegna e nell’incasso degli assegni, come dichiarato dallo stesso creditorein relazione ad alcuni titoli, e, di conseguenza, la “violazione e/o falsaapplicazione” degli artt. 2697 e 2735 c.c. per avere la Corte territorialeritenuto non provato l’incasso di quegli assegni e, quindi, per non averedetratto quelle somme dall’importo oggetto del decreto ingiuntivo, nonché peravere ritenuto insussistente un accordo modificativo delle originarie modalitàdi pagamento del debito pattuita in transazione, invece evincibile daicomportamenti tenuti dal Marino, che appunto aveva ricevuto la consegna diquegli assegni e ne aveva incassati alcuni.Il motivo è fondato per quanto di ragione.La Corte territoriale non ha accertato né quindi valutato la rilevanzagiuridica della traenza e della consegna degli assegni bancari (da parte dellasocietà odierna ricorrente) in termini di adempimento, né l’eventuale portatanegoziale del comportamento tenuto dal Marino, che, secondo laprospettazione documentata dalla società, avrebbe accettato reiteratamentegli assegni bancari e ne avrebbe incassati almeno due, il primo di oltre 14mila euro ed il secondo di euro 3.096,00.La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio per l’accertamento ela rilevanza da riconoscere sia alla consegna degli assegni bancari, siaall’incasso di alcuni di quelli e al mancato incasso degli altri da parte delMarino, su cui grava l’onere di provare il mancato incasso per fatto a lui nonimputabile e quindi la ragione oggettiva – e conforme a buona fede – cheavrebbe impedito l’incasso. Solo a tali condizioni, infatti, il Marino potrebberitenersi ancora creditore legittimato a proporre domanda monitoria perl’adempimento: come sopra visto, l’accettazione di assegni bancari tratti daldebitore senza che poi il prenditore li ponga all’incasso, in virtù di una suaNumero registro generale 21323/2023Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 20139/2026Data pubblicazione 16/06/2026libera scelta, esclude che egli possa far valere l’inadempimento dellacontroparte (Cass. ord. n. 10366/2022) e che, quindi, possa avanzaredomanda monitoria.Inoltre, eventuali assegni tratti ed accettati successivamente all’emissionedel decreto ingiuntivo non possono restare senza rilevanza ai fini delpagamento, qualora, pur da intendere pro solvendo, non siano stati postiall’incasso per una libera scelta del prenditore e non per fatto a lui nonimputabile.3.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 155, co. 4e 5, 416, co. 1 e 2, c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di considerareche il Marino si era costituito tardivamente nel giudizio di merito, sicché eradecaduto dall’eccezione di merito di mancato incasso poi fatta valere comemotivo di appello. In particolare precisa che la prima udienza era fissata peril 19 giugno 2013 e che la costituzione entro dieci giorni prima sarebbe dovutaavvenire entro l’08 giugno 2013, che cadeva di sabato e quindi da considerareanticipato al venerdì precedente 07 giugno 2013 ai sensi dell’art. 155, co. 4,e 5, c.p.c. come univocamente interpretato dalla Corte di legittimità. Lamentache la Corte territoriale abbia completamente omesso di pronunziarsi suquesta eccezione, riproposta con la memoria difensiva di appello, che avrebbepertanto reso inammissibile l’eccezione di mancato incasso, oggetto di motivodi appello nel merito.Il motivo è assorbito, fermo restando che nell’esercizio del potere-doveredi accertare l’adempimento dell’onere probatorio a carico del Marino la Corteterritoriale dovrà preliminarmente verificare la tempestività della suacostituzione in giudizio ex art. 416 c.p.c. e, quindi, decidere l’eccezione ditardività al riguardo sollevata dalla società.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, ossia che l’importoindicato nel decreto ingiuntivo era stato parzialmente pagato mediantesomme riconosciute dallo stesso creditore e quindi non poteva essereintegralmente confermato. In particolare addebita alla Corte territoriale di nonaver considerato che:- con fax del 06/04/2012 (all. 12 alla memoria difensiva di primo grado delNumero registro generale 21323/2023Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 20139/2026Data pubblicazione 16/06/2026Marino) il creditore, a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva affermatodi aver incassato la somma di euro 14.192,00 portata dal primo degli assegnibancari ricevuti;- con fax del 03/12/2012 (all. 6 al ricorso in opposizione della società diprimo grado) lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di aver consegnato alMarino l’assegno di euro 3.096,00;- con lettera del 27/12/2012 (all. 8 al ricorso in opposizione della societàdi primo grado) lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di aver consegnato alMarino un altro assegno di euro 3.120,00.Deduce che il primo pagamento era stato addirittura anteriore al decretoingiuntivo (emesso il 25/10/2012), mentre il secondo ed il terzo erano statisuccessivi, che tuttavia dovevano comunque essere tenuti in considerazionein sede di opposizione, che pertanto non poteva essere semplicisticamenterigettata con la conferma integrale del provvedimento monitorio.Il motivo è fondato.Come deduce lo stesso controricorrente, il ricorso monitorio è statodepositato il 09/10/2012, sicché a quella data un pagamento, risalente adaprile 2012, era già avvenuto, a nulla rilevando che nel ricorso monitorio fossestata ricostruita la situazione contabile con arresto al 31/05/2011. Questadata, infatti, rappresentava soltanto il termine finale pattuito nellatransazione per il completo adempimento delle varie rate concordate, ciò chesemmai potrebbe rilevare in termini di tardivo adempimento (qualora, all’esitodell’accertamento in fatto, risultasse la mancata accettazione, da parte delMarino, del nuovo piano di rateizzazione proposto dalla società) e, quindi, didebenza di interessi moratori e dell’eventuale maggior danno da ritardo, manon pure in termini di inadempimento del capitale.5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 1188 c.c. peravere la Corte territoriale non considerato l’efficacia liberatoria del pagamentoeffettuato a soggetto non legittimato (l’avvocato del creditore) a seguito dellaratifica e del profittamento da parte del creditore medesimo.Il motivo è inammissibile, poiché di tale questione non vi è traccia nellasentenza impugnata e comunque la questione è del tutto nuova anche rispettoallo “storico di lite” evincibile dalla decisione pronunziata dalla Corte d’appello.Numero registro generale 21323/2023Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 20139/2026Data pubblicazione 16/06/20266.- In conclusione la sentenza impugnata va cassata con rinvio e i Giudicidel rinvio si atterranno ai seguenti principi di diritto:“1) in tema di obbligazioni pecuniarie, la traenza e la consegna di assegnibancari, accettati dal creditore prenditore, integrano un mezzo di pagamento,sebbene da intendere pro solvendo;2) il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento dimoneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri alcreditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato dalcreditore solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti ilrifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede;3) l'assegno bancario, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, qualemezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella delprenditore;4) soddisfatto il dovere di prestazione del debitore mediante la traenza ela consegna degli assegni bancari accettati dal creditore, sorge un onere dicooperazione del creditore di porre all’incasso gli assegni medesimi, ispiratoa buona fede e correttezza, pena l’impossibilità di far valere l’asseritoinadempimento del debitore;5) ai fini della prova del pagamento è sufficiente che il debitore dimostril'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece sul creditorela prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa,non si risolve in una probatio diabolica, bensì nella corrispondente prova difatti positivi quali, esemplificativamente, lo smarrimento oppure il furto,idonei a dimostrare che il mancato possesso non sia riconducibile alpagamento, bensì a fatto non imputabile al creditore prenditore”. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo, dichiara assorbito ilprimo ed inammissibile il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, in relazione ai motiviaccolti, nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data07/05/2026. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]