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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10991/2024

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA].

Angelo (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nato ad Acerno (Sa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante della Casa con [OSCURATO:SOCIETA].(P.IVA: 0505 6370652), con sede legale in Sa lerno , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8, e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale su atto separato,dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 03007860657) e [OSCURATO:PERSONA] (P.I.:04514390659) ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] n. 23 – 00192 Roma ([OSCURATO:TELEFONO] ; indirizzi p.e.c.: franco - morena@puntopec.i t; [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] di pagamento imposta di registro –Lodo arbitrale esecutivo dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimata – - avverso la sentenza n. 2 4 03 /20 2 1 emessa dalla C TR Campani a in data 17/03/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza n. 5861/2017 emessa dalla CTP di Salerno in data 19.12.2017 con la quale era stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso la cartella di pagamento sulla cui base le era stato richiesto il pagamento della somma di € 57.106,72 (comprensivo di interessi e sanzioni) per il mancato versamento dell'imposta di registro relativa ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Salerno con cui era stato dichiarato esecutivo il lodo arbitrale intervenuto tra la contribuente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori coobbligati della società, e [OSCURATO:PERSONA].

2. Sull’impugnazione della contribuente, cui erano stati riuniti gli analoghi appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava il gravame, evidenziando che, per quanto la esecutività del lodo arbitrale (dichiarato esecutivo con provvedimento del Tribunale di Salerno su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], che aveva inteso azionare tale titolo per vedere soddisfatto il suo credito) fosse stata sospesa con ordinanza della Corte d'Appello di Salerno dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non faceva venir meno il presupposto del tributo, atteso che tale presupposto era costituito, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/86, non già dall'efficacia esecutiva, bensì dalla esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione.3.

Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della Casa con [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese.

Considerato che

1. Con l’unico motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano “Error in iudicando e procedendo - Violazione e falsa applicazione del dPR 131 del 1986, art. 2 e 37; art. 8 Tariffa -parte Prima all. al DPR 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”, per non aver la CTR considerato che il decreto che aveva dichiarato esecutivo il lodo, al momento della emissione della cartella di pagamento, avvenuta in data 28 marzo 2017, era stato riformato per effetto dell’ordinanza di Corte d’Appello in data 18 gennaio 2017, che ne aveva sospeso l’esecutività, e che il lodo privo di esecutorietà non è equiparabile ad un atto giudiziario, come tale “comunque” tassabile.

1.1. Il motivo è infondato.

Il contribuente incorre in una evidente confusione di piani nel momento in cui concentra le proprie attenzioni sul lodo, che incontestabilmente, fino a quando non viene dichiarato esecutivo, non è equiparabile ad un provvedimento giudiziario (potendo in siffatta evenienza essere soggetto a registrazione solo in caso d’uso).

Invero, l’art. 8 della tariffa Parte I allegata al dPR n. 131/1986 equipara agli atti dell’autorità giudiziaria non già i lodi arbitrali, bensì i provvedimenti (giudiziali) che li dichiarano esecutivi.

Sono, infatti, questi ultimi ad essere soggetti all’imposta di registro ed il loro regime giuridico è del tutto sovrapponibile a quello degli atti emessi dalle autorità giudiziarie.

In quest’ottica trova applicazione il principio, enunciato da Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12480 del 21/05/2018, secondo cui, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non fa venir meno il presupposto del tributo, costituito, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, non già dall'efficacia esecutiva, bensì dall'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12480 del 21/05/2018).

Invero, il presupposto del tributo non si ricollega all'efficacia esecutiva del provvedimento giudiziale, ma, per l'appunto, all'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione: in questa direzione milita, del resto, il contenuto testuale dell'art. 37 dPR n. 1131/1986, citato, secondo il quale "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato" (sulla cui legittimità costituzionale si è più volte pronunziata la Corte costituzionale, da ultimo con la pronuncia n. 13/2008).

2. Il ricorso va, quindi, rigettato.

Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA]. Angelo (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nato ad Acerno (Sa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante della Casa con [OSCURATO:SOCIETA].(P.IVA: 0505 6370652), con sede legale in Sa lerno , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8, e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale su atto separato,dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 03007860657) e [OSCURATO:PERSONA] (P.I.:04514390659) ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] n. 23 – 00192 Roma ([OSCURATO:TELEFONO] ; indirizzi p.e.c.: franco - morena@puntopec.i t; [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] di pagamento imposta di registro –Lodo arbitrale esecutivo dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimata – - avverso la sentenza n. 2 4 03 /20 2 1 emessa dalla C TR Campani a in data 17/03/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza n. 5861/2017 emessa dalla CTP di Salerno in data 19.12.2017 con la quale era stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso la cartella di pagamento sulla cui base le era stato richiesto il pagamento della somma di € 57.106,72 (comprensivo di interessi e sanzioni) per il mancato versamento dell'imposta di registro relativa ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Salerno con cui era stato dichiarato esecutivo il lodo arbitrale intervenuto tra la contribuente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori coobbligati della società, e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Sull’impugnazione della contribuente, cui erano stati riuniti gli analoghi appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava il gravame, evidenziando che, per quanto la esecutività del lodo arbitrale (dichiarato esecutivo con provvedimento del Tribunale di Salerno su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], che aveva inteso azionare tale titolo per vedere soddisfatto il suo credito) fosse stata sospesa con ordinanza della Corte d'Appello di Salerno dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non faceva venir meno il presupposto del tributo, atteso che tale presupposto era costituito, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/86, non già dall'efficacia esecutiva, bensì dalla esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione.3. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della Casa con [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese. Considerato che 1. Con l’unico motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano “Error in iudicando e procedendo - Violazione e falsa applicazione del dPR 131 del 1986, art. 2 e 37; art. 8 Tariffa -parte Prima all. al DPR 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”, per non aver la CTR considerato che il decreto che aveva dichiarato esecutivo il lodo, al momento della emissione della cartella di pagamento, avvenuta in data 28 marzo 2017, era stato riformato per effetto dell’ordinanza di Corte d’Appello in data 18 gennaio 2017, che ne aveva sospeso l’esecutività, e che il lodo privo di esecutorietà non è equiparabile ad un atto giudiziario, come tale “comunque” tassabile. 1.1. Il motivo è infondato. Il contribuente incorre in una evidente confusione di piani nel momento in cui concentra le proprie attenzioni sul lodo, che incontestabilmente, fino a quando non viene dichiarato esecutivo, non è equiparabile ad un provvedimento giudiziario (potendo in siffatta evenienza essere soggetto a registrazione solo in caso d’uso). Invero, l’art. 8 della tariffa Parte I allegata al dPR n. 131/1986 equipara agli atti dell’autorità giudiziaria non già i lodi arbitrali, bensì i provvedimenti (giudiziali) che li dichiarano esecutivi. Sono, infatti, questi ultimi ad essere soggetti all’imposta di registro ed il loro regime giuridico è del tutto sovrapponibile a quello degli atti emessi dalle autorità giudiziarie. In quest’ottica trova applicazione il principio, enunciato da Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12480 del 21/05/2018, secondo cui, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non fa venir meno il presupposto del tributo, costituito, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, non già dall'efficacia esecutiva, bensì dall'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12480 del 21/05/2018). Invero, il presupposto del tributo non si ricollega all'efficacia esecutiva del provvedimento giudiziale, ma, per l'appunto, all'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione: in questa direzione milita, del resto, il contenuto testuale dell'art. 37 dPR n. 1131/1986, citato, secondo il quale "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato" (sulla cui legittimità costituzionale si è più volte pronunziata la Corte costituzionale, da ultimo con la pronuncia n. 13/2008). 2. Il ricorso va, quindi, rigettato. Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis de
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