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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07266/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19616/2024 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate edifese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.3699/2024 depositata il 03/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato innanzi alla Commissione Tributaria di Roma lesig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RameyNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026data 23.12.2019 a titolo di imposta principale di registro per un importocomplessivo di € 26.017,60 dovuta in relazione alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 21209/2017.Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto del ricorso.L’appello proposto dalle ricorrenti veniva invece accolto con condanna allespese nel rispetto del principio di soccombenza.In particolare i giudici capitolini ritenevano, in difformità da quanto decisodai giudici di prime cure, che “Per quanto sopra non può aver luogo laliquidazione dell’imposta di registro della sentenza civile del Tribunale diRoma nei termini in cui ha fatto l’A.F. essendo quest’ultima insuscettibiledi esecuzione forzata in quanto priva di efficacia esecutiva e,conseguentemente, l’avviso di liquidazione impugnato va annullato.”Avverso la pronuncia n. 3699/2024 emessa dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio in data 21 maggio 2024, depositata il giorno 03giugno 2024, notificata il 20.06.2024, l’Agenzia delle Entrate proponevaricorso per cassazione, affidato ad unico motivo di ricorso.Due delle contribuenti si sono costituite in giudizio depositandocontroricorso, illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio ricorrente denuncia violazione efalsa applicazione dell’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver ritenuto ilCollegio regionale che la pronuncia sulla quale gravava l’imposta diregistro avesse carattere esecutivo e quindi potesse essere già soggetta atassazione.2.

L’Ufficio censura la sentenza gravata nella parte in cui non avrebbecorrettamente applicato la previsione di cui all’art. 37 D.P.R. n. 131 del1986, dovendosi ritenere alla luce del predetto disposto normativo chesono soggette a tassazione le decisioni di merito che definiscono ancheNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026parzialmente il giudizio, quantunque impugnate o impugnabili al momentodella registrazione.Mette conto evidenziare che l’art. 37 del d.p.r. n. 131 del 1986 prevedeche: «1.

Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili,che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntiviesecutivi, í provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e lesentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sonosoggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano statiimpugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in basea successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata ingiudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto ditransazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.

2. Ilcontribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77all'ufficio che ha riscosso l'imposta».La previsione normativa in esame, nel sottoporre a tassazione le sentenze,ancorché non definitive, contempla l’ipotesi che dal giudicato possanoconseguire eventuali conguagli o rimborsi rispetto alla somma liquidata dalcontribuente, così da rendere l'imposta dovuta proporzionale al decisumoggetto del giudicato nel rispetto dell'art. 53 Cost..E’ costante l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende darecontinuità, secondo il quale: “In tema di imposta di registro, ai sensidell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza chedefinisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata ingiudicato - è soggetta a tassazione, sicchè l'Ufficio del registro provvedelegittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, ilquale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, alprocedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione.Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivigradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso diliquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio deiNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamentee non nel medesimo procedimento” (così Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.12736 del 05/06/2014; conf.

Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12023 del16/05/2018).Diversamente, nel caso in cui il contribuente, prima dell'intervenutogiudicato non abbia provveduto al pagamento dell'imposta di registroafferente alla sentenza non ancora definitiva, questa Corte (Cass. n. 3617del 2020) ha affermato che «In tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziariaanche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancoraimpugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio ingiudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad essere dovutain conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversainterpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligaread un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito econtrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva,equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunquedella sua insussistenza».Il principio sopra riportato trova una ulteriore precisazione nellagiurisprudenza di questa Corte (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 15645 del2019) secondo cui, in tema di imposta proporzionale di registro previstadall'art.37 del d.P.R. n. 131 del 1986 sugli atti dell'autorità giudiziaria inmateria di controversie civili, l'amministrazione finanziaria che abbia beneemesso, inizialmente, l'avviso di liquidazione dell'imposta principale e larelativa cartella esattoriale ma che non abbia riscosso coattivamentel’imposta è, pure se soccombente nel giudizio tributario instaurato controquesti atti, priva di interesse a ricorrere per cassazione, una volta venutadefinitivamente meno la decisione che ha giustificato la liquidazionedell'imposta essendo “illogico sostenere la tesi relativa alla necessità di unNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026pagamento, non più preventivo, dell'imposta, cui dovrebbe seguirel'immediato rimborso della stessa” (cfr. Cass. n. 16700/2022).Non coglie nel segno la difesa delle controricorrenti che insistesull’argomento compendiato nella decisione impugnata, a tenore del qualela sentenza del Tribunale di Roma assoggettata all’imposta di registrosarebbe priva di efficacia esecutiva.Per le contribuenti, infatti, il presupposto impositivo sarebbe ancora subiudice e pertanto, non essendovi un definitivo accertamento della validitàdel testamento della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], “le conclusioni che ex adverso sivorrebbero trarre in un quadro di perdurante incertezza, restano, allostato, di indimostrata tesi”.Invero, nella fattispecie non assume alcun rilievo l’assenza di efficaciaesecutiva del provvedimento giudiziale soggetto all’imposta di registro,pena la palese violazione del chiaro disposto normativo di cui all’art. 37dPR n.131/86, che con specifico riferimento alla questione della tassabilitàdelle sentenze non definitive, riconosce la assoggettabilità all’impostadegli atti dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazionesiano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo eventualesuccessivo conguaglio o rimborso (cfr. da ultimo Cass. n. 27519/2024).Come è stato ribadito di recente da questa Corte il presupposto impositivonon è ricollegabile all'efficacia esecutiva del provvedimento giudiziale,bensì - ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/86 - alla esistenza di un titologiudiziale soggetto a registrazione (come nel caso in cui sia emessoprovvedimento di sospensione della provvisoria esecutività della sentenzadi primo grado, cfr. Cass. n. 10991/2024).L’accoglimento dell’unico motivo di ricorso comporta la cassazione delladecisione impugnata con rinvio al giudice regionale che dovrà decidereanche sulle spese di questo giudizio di cassazione.Numero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IMPOSTA DIGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteREGISTROAngelo [OSCURATO:PERSONA] TASSABILITA’SENTENZE NONGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDEFINITIVEAntonella dell'[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAdriano [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19616/2024 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate edifese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.3699/2024 depositata il 03/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato innanzi alla Commissione Tributaria di Roma lesig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RameyNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026data 23.12.2019 a titolo di imposta principale di registro per un importocomplessivo di € 26.017,60 dovuta in relazione alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 21209/2017.Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto del ricorso.L’appello proposto dalle ricorrenti veniva invece accolto con condanna allespese nel rispetto del principio di soccombenza.In particolare i giudici capitolini ritenevano, in difformità da quanto decisodai giudici di prime cure, che “Per quanto sopra non può aver luogo laliquidazione dell’imposta di registro della sentenza civile del Tribunale diRoma nei termini in cui ha fatto l’A.F. essendo quest’ultima insuscettibiledi esecuzione forzata in quanto priva di efficacia esecutiva e,conseguentemente, l’avviso di liquidazione impugnato va annullato.”Avverso la pronuncia n. 3699/2024 emessa dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio in data 21 maggio 2024, depositata il giorno 03giugno 2024, notificata il 20.06.2024, l’Agenzia delle Entrate proponevaricorso per cassazione, affidato ad unico motivo di ricorso.Due delle contribuenti si sono costituite in giudizio depositandocontroricorso, illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio ricorrente denuncia violazione efalsa applicazione dell’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver ritenuto ilCollegio regionale che la pronuncia sulla quale gravava l’imposta diregistro avesse carattere esecutivo e quindi potesse essere già soggetta atassazione.2.

L’Ufficio censura la sentenza gravata nella parte in cui non avrebbecorrettamente applicato la previsione di cui all’art. 37 D.P.R. n. 131 del1986, dovendosi ritenere alla luce del predetto disposto normativo chesono soggette a tassazione le decisioni di merito che definiscono ancheNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026parzialmente il giudizio, quantunque impugnate o impugnabili al momentodella registrazione.Mette conto evidenziare che l’art. 37 del d.p.r. n. 131 del 1986 prevedeche: «1.

Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili,che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntiviesecutivi, í provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e lesentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sonosoggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano statiimpugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in basea successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata ingiudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto ditransazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.

2. Ilcontribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77all'ufficio che ha riscosso l'imposta».La previsione normativa in esame, nel sottoporre a tassazione le sentenze,ancorché non definitive, contempla l’ipotesi che dal giudicato possanoconseguire eventuali conguagli o rimborsi rispetto alla somma liquidata dalcontribuente, così da rendere l'imposta dovuta proporzionale al decisumoggetto del giudicato nel rispetto dell'art. 53 Cost..E’ costante l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende darecontinuità, secondo il quale: “In tema di imposta di registro, ai sensidell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza chedefinisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata ingiudicato - è soggetta a tassazione, sicchè l'Ufficio del registro provvedelegittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, ilquale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, alprocedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione.Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivigradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso diliquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio deiNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamentee non nel medesimo procedimento” (così Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.12736 del 05/06/2014; conf.

Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12023 del16/05/2018).Diversamente, nel caso in cui il contribuente, prima dell'intervenutogiudicato non abbia provveduto al pagamento dell'imposta di registroafferente alla sentenza non ancora definitiva, questa Corte (Cass. n. 3617del 2020) ha affermato che «In tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziariaanche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancoraimpugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio ingiudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad essere dovutain conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversainterpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligaread un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito econtrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva,equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunquedella sua insussistenza».Il principio sopra riportato trova una ulteriore precisazione nellagiurisprudenza di questa Corte (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 15645 del2019) secondo cui, in tema di imposta proporzionale di registro previstadall'art.37 del d.P.R. n. 131 del 1986 sugli atti dell'autorità giudiziaria inmateria di controversie civili, l'amministrazione finanziaria che abbia beneemesso, inizialmente, l'avviso di liquidazione dell'imposta principale e larelativa cartella esattoriale ma che non abbia riscosso coattivamentel’imposta è, pure se soccombente nel giudizio tributario instaurato controquesti atti, priva di interesse a ricorrere per cassazione, una volta venutadefinitivamente meno la decisione che ha giustificato la liquidazionedell'imposta essendo “illogico sostenere la tesi relativa alla necessità di unNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026pagamento, non più preventivo, dell'imposta, cui dovrebbe seguirel'immediato rimborso della stessa” (cfr. Cass. n. 16700/2022).Non coglie nel segno la difesa delle controricorrenti che insistesull’argomento compendiato nella decisione impugnata, a tenore del qualela sentenza del Tribunale di Roma assoggettata all’imposta di registrosarebbe priva di efficacia esecutiva.Per le contribuenti, infatti, il presupposto impositivo sarebbe ancora subiudice e pertanto, non essendovi un definitivo accertamento della validitàdel testamento della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], “le conclusioni che ex adverso sivorrebbero trarre in un quadro di perdurante incertezza, restano, allostato, di indimostrata tesi”.Invero, nella fattispecie non assume alcun rilievo l’assenza di efficaciaesecutiva del provvedimento giudiziale soggetto all’imposta di registro,pena la palese violazione del chiaro disposto normativo di cui all’art. 37dPR n.131/86, che con specifico riferimento alla questione della tassabilitàdelle sentenze non definitive, riconosce la assoggettabilità all’impostadegli atti dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazionesiano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo eventualesuccessivo conguaglio o rimborso (cfr. da ultimo Cass. n. 27519/2024).Come è stato ribadito di recente da questa Corte il presupposto impositivonon è ricollegabile all'efficacia esecutiva del provvedimento giudiziale,bensì - ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/86 - alla esistenza di un titologiudiziale soggetto a registrazione (come nel caso in cui sia emessoprovvedimento di sospensione della provvisoria esecutività della sentenzadi primo grado, cfr. Cass. n. 10991/2024).L’accoglimento dell’unico motivo di ricorso comporta la cassazione delladecisione impugnata con rinvio al giudice regionale che dovrà decidereanche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.MNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte, in accoglimento dell’unico motivo di gravame, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte, in accoglimento dell’unico motivo di gravame, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19616/2024 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate edifese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.3699/2024 depositata il 03/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato innanzi alla Commissione Tributaria di Roma lesig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RameyNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026data 23.12.2019 a titolo di imposta principale di registro per un importocomplessivo di € 26.017,60 dovuta in relazione alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 21209/2017.Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto del ricorso.L’appello proposto dalle ricorrenti veniva invece accolto con condanna allespese nel rispetto del principio di soccombenza.In particolare i giudici capitolini ritenevano, in difformità da quanto decisodai giudici di prime cure, che “Per quanto sopra non può aver luogo laliquidazione dell’imposta di registro della sentenza civile del Tribunale diRoma nei termini in cui ha fatto l’A.F. essendo quest’ultima insuscettibiledi esecuzione forzata in quanto priva di efficacia esecutiva e,conseguentemente, l’avviso di liquidazione impugnato va annullato.”Avverso la pronuncia n. 3699/2024 emessa dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio in data 21 maggio 2024, depositata il giorno 03giugno 2024, notificata il 20.06.2024, l’Agenzia delle Entrate proponevaricorso per cassazione, affidato ad unico motivo di ricorso.Due delle contribuenti si sono costituite in giudizio depositandocontroricorso, illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio ricorrente denuncia violazione efalsa applicazione dell’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver ritenuto ilCollegio regionale che la pronuncia sulla quale gravava l’imposta diregistro avesse carattere esecutivo e quindi potesse essere già soggetta atassazione.2. L’Ufficio censura la sentenza gravata nella parte in cui non avrebbecorrettamente applicato la previsione di cui all’art. 37 D.P.R. n. 131 del1986, dovendosi ritenere alla luce del predetto disposto normativo chesono soggette a tassazione le decisioni di merito che definiscono ancheNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026parzialmente il giudizio, quantunque impugnate o impugnabili al momentodella registrazione.Mette conto evidenziare che l’art. 37  del d.p.r. n. 131 del 1986 prevedeche: «1. Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili,che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntiviesecutivi, í provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e lesentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sonosoggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano statiimpugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in basea successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata ingiudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto ditransazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato. 2. Ilcontribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77all'ufficio che ha riscosso l'imposta».La previsione normativa in esame, nel sottoporre a tassazione le sentenze,ancorché non definitive, contempla l’ipotesi che dal giudicato possanoconseguire eventuali conguagli o rimborsi rispetto alla somma liquidata dalcontribuente, così da rendere l'imposta dovuta proporzionale al decisumoggetto del giudicato nel rispetto dell'art. 53 Cost..E’ costante l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende darecontinuità, secondo il quale: “In tema di imposta di registro, ai sensidell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza chedefinisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata ingiudicato - è soggetta a tassazione, sicchè l'Ufficio del registro provvedelegittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, ilquale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, alprocedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione.Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivigradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso diliquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio deiNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamentee non nel medesimo procedimento” (così Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.12736 del 05/06/2014; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12023 del16/05/2018).Diversamente, nel caso in cui il contribuente, prima dell'intervenutogiudicato non abbia provveduto al pagamento dell'imposta di registroafferente alla sentenza non ancora definitiva, questa Corte (Cass. n. 3617del 2020) ha affermato che «In tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziariaanche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancoraimpugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio ingiudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad essere dovutain conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversainterpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligaread un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito econtrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva,equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunquedella sua insussistenza».Il principio sopra riportato trova una ulteriore precisazione nellagiurisprudenza di questa Corte (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 15645 del2019) secondo cui, in tema di imposta proporzionale di registro previstadall'art.37 del d.P.R. n. 131 del 1986 sugli atti dell'autorità giudiziaria inmateria di controversie civili, l'amministrazione finanziaria che abbia beneemesso, inizialmente, l'avviso di liquidazione dell'imposta principale e larelativa cartella esattoriale ma che non abbia riscosso coattivamentel’imposta è, pure se soccombente nel giudizio tributario instaurato controquesti atti, priva di interesse a ricorrere per cassazione, una volta venutadefinitivamente meno la decisione che ha giustificato la liquidazionedell'imposta essendo “illogico sostenere la tesi relativa alla necessità di unNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026pagamento, non più preventivo, dell'imposta, cui dovrebbe seguirel'immediato rimborso della stessa” (cfr. Cass. n. 16700/2022).Non coglie nel segno la difesa delle controricorrenti che insistesull’argomento compendiato nella decisione impugnata, a tenore del qualela sentenza del Tribunale di Roma assoggettata all’imposta di registrosarebbe priva di efficacia esecutiva.Per le contribuenti, infatti, il presupposto impositivo sarebbe ancora subiudice e pertanto, non essendovi un definitivo accertamento della validitàdel testamento della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], “le conclusioni che ex adverso sivorrebbero trarre in un quadro di perdurante incertezza, restano, allostato, di indimostrata tesi”.Invero, nella fattispecie non assume alcun rilievo l’assenza di efficaciaesecutiva del provvedimento giudiziale soggetto all’imposta di registro,pena la palese violazione del chiaro disposto normativo di cui all’art. 37dPR n.131/86, che con specifico riferimento alla questione della tassabilitàdelle sentenze non definitive, riconosce la assoggettabilità all’impostadegli atti dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazionesiano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo eventualesuccessivo conguaglio o rimborso (cfr. da ultimo Cass. n. 27519/2024).Come è stato ribadito di recente da questa Corte il presupposto impositivonon è ricollegabile all'efficacia esecutiva del provvedimento giudiziale,bensì - ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/86 - alla esistenza di un titologiudiziale soggetto a registrazione (come nel caso in cui sia emessoprovvedimento di sospensione della provvisoria esecutività della sentenzadi primo grado, cfr. Cass. n. 10991/2024).L’accoglimento dell’unico motivo di ricorso comporta la cassazione delladecisione impugnata con rinvio al giudice regionale che dovrà decidereanche sulle spese di questo giudizio di cassazione.Numero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IMPOSTA DIGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteREGISTROAngelo [OSCURATO:PERSONA] TASSABILITA’SENTENZE NONGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDEFINITIVEAntonella dell'[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAdriano [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19616/2024 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate edifese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.3699/2024 depositata il 03/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato innanzi alla Commissione Tributaria di Roma lesig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RameyNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026data 23.12.2019 a titolo di imposta principale di registro per un importocomplessivo di € 26.017,60 dovuta in relazione alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 21209/2017.Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto del ricorso.L’appello proposto dalle ricorrenti veniva invece accolto con condanna allespese nel rispetto del principio di soccombenza.In particolare i giudici capitolini ritenevano, in difformità da quanto decisodai giudici di prime cure, che “Per quanto sopra non può aver luogo laliquidazione dell’imposta di registro della sentenza civile del Tribunale diRoma nei termini in cui ha fatto l’A.F. essendo quest’ultima insuscettibiledi esecuzione forzata in quanto priva di efficacia esecutiva e,conseguentemente, l’avviso di liquidazione impugnato va annullato.”Avverso la pronuncia n. 3699/2024 emessa dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio in data 21 maggio 2024, depositata il giorno 03giugno 2024, notificata il 20.06.2024, l’Agenzia delle Entrate proponevaricorso per cassazione, affidato ad unico motivo di ricorso.Due delle contribuenti si sono costituite in giudizio depositandocontroricorso, illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio ricorrente denuncia violazione efalsa applicazione dell’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver ritenuto ilCollegio regionale che la pronuncia sulla quale gravava l’imposta diregistro avesse carattere esecutivo e quindi potesse essere già soggetta atassazione.2. L’Ufficio censura la sentenza gravata nella parte in cui non avrebbecorrettamente applicato la previsione di cui all’art. 37 D.P.R. n. 131 del1986, dovendosi ritenere alla luce del predetto disposto normativo chesono soggette a tassazione le decisioni di merito che definiscono ancheNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026parzialmente il giudizio, quantunque impugnate o impugnabili al momentodella registrazione.Mette conto evidenziare che l’art. 37  del d.p.r. n. 131 del 1986 prevedeche: «1. Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili,che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntiviesecutivi, í provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e lesentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sonosoggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano statiimpugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in basea successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata ingiudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto ditransazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato. 2. Ilcontribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77all'ufficio che ha riscosso l'imposta».La previsione normativa in esame, nel sottoporre a tassazione le sentenze,ancorché non definitive, contempla l’ipotesi che dal giudicato possanoconseguire eventuali conguagli o rimborsi rispetto alla somma liquidata dalcontribuente, così da rendere l'imposta dovuta proporzionale al decisumoggetto del giudicato nel rispetto dell'art. 53 Cost..E’ costante l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende darecontinuità, secondo il quale: “In tema di imposta di registro, ai sensidell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza chedefinisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata ingiudicato - è soggetta a tassazione, sicchè l'Ufficio del registro provvedelegittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, ilquale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, alprocedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione.Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivigradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso diliquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio deiNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamentee non nel medesimo procedimento” (così Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.12736 del 05/06/2014; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12023 del16/05/2018).Diversamente, nel caso in cui il contribuente, prima dell'intervenutogiudicato non abbia provveduto al pagamento dell'imposta di registroafferente alla sentenza non ancora definitiva, questa Corte (Cass. n. 3617del 2020) ha affermato che «In tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziariaanche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancoraimpugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio ingiudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad essere dovutain conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversainterpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligaread un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito econtrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva,equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunquedella sua insussistenza».Il principio sopra riportato trova una ulteriore precisazione nellagiurisprudenza di questa Corte (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 15645 del2019) secondo cui, in tema di imposta proporzionale di registro previstadall'art.37 del d.P.R. n. 131 del 1986 sugli atti dell'autorità giudiziaria inmateria di controversie civili, l'amministrazione finanziaria che abbia beneemesso, inizialmente, l'avviso di liquidazione dell'imposta principale e larelativa cartella esattoriale ma che non abbia riscosso coattivamentel’imposta è, pure se soccombente nel giudizio tributario instaurato controquesti atti, priva di interesse a ricorrere per cassazione, una volta venutadefinitivamente meno la decisione che ha giustificato la liquidazionedell'imposta essendo “illogico sostenere la tesi relativa alla necessità di unNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026pagamento, non più preventivo, dell'imposta, cui dovrebbe seguirel'immediato rimborso della stessa” (cfr. Cass. n. 16700/2022).Non coglie nel segno la difesa delle controricorrenti che insistesull’argomento compendiato nella decisione impugnata, a tenore del qualela sentenza del Tribunale di Roma assoggettata all’imposta di registrosarebbe priva di efficacia esecutiva.Per le contribuenti, infatti, il presupposto impositivo sarebbe ancora subiudice e pertanto, non essendovi un definitivo accertamento della validitàdel testamento della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], “le conclusioni che ex adverso sivorrebbero trarre in un quadro di perdurante incertezza, restano, allostato, di indimostrata tesi”.Invero, nella fattispecie non assume alcun rilievo l’assenza di efficaciaesecutiva del provvedimento giudiziale soggetto all’imposta di registro,pena la palese violazione del chiaro disposto normativo di cui all’art. 37dPR n.131/86, che con specifico riferimento alla questione della tassabilitàdelle sentenze non definitive, riconosce la assoggettabilità all’impostadegli atti dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazionesiano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo eventualesuccessivo conguaglio o rimborso (cfr. da ultimo Cass. n. 27519/2024).Come è stato ribadito di recente da questa Corte il presupposto impositivonon è ricollegabile all'efficacia esecutiva del provvedimento giudiziale,bensì - ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/86 - alla esistenza di un titologiudiziale soggetto a registrazione (come nel caso in cui sia emessoprovvedimento di sospensione della provvisoria esecutività della sentenzadi primo grado, cfr. Cass. n. 10991/2024).L’accoglimento dell’unico motivo di ricorso comporta la cassazione delladecisione impugnata con rinvio al giudice regionale che dovrà decidereanche sulle spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.MNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte, in accoglimento dell’unico motivo di gravame, cassa la sentenzaimpugnata  e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MNumero registro generale 19616/2024Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 7266/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte, in accoglimento dell’unico motivo di gravame, cassa la sentenzaimpugnata  e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07266/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris