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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 27519/2024

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to la seguente ORDINANZA sulricorso 1 5736 / 20 2 3 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) alla [OSCURATO:SOCIETA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C .

F .: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale allegata al ricors o , ed elettivamente domiciliat i preso lo [OSCURATO:PERSONA] PannoneSimonelli in [OSCURATO:PERSONA] (CE), alla [OSCURATO:PERSONA].

Morelli ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici legalmente domicilia in Roma, alla V ia dei Portoghesi n. 12 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ; [OSCURATO:TELEFONO] ; PEC: Avviso liquidazione imposta di registro- PDA [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - - avverso la sentenza n. 4248 / 20 2 3 emessa dal la CTR Campani a in data 07/07/2023e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l’avviso di liquidazione n. 2019/001/sc/000000528/006 avente ad oggetto l’imposta di registro relativa alla sentenza n. 5829/2019 emessa dal Tribunale di Napoli il 6.6.2019, lamentando la nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione, la illegittima tassazione da parte dell’ente impositore di una sentenza non divenuta ancora definitiva e l’erronea applicazione del principio di solidarietà.

2. La CTP di Napoli rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione dei contribuenti, la CTR della Campania rigettava il gravame, affermando che: 1) nell’atto impugnato, era stato riportato in motivazione che la somma di € 65.568,47 era inerente agli interessi legali e che detti interessi erano stati calcolati come in motivazione della sentenza del Tribunale di Napoli, sez.

Imprese, n. 5829/2019, sentenza che, seppur non allegata, era evidentemente già in possesso dei ricorrenti in quanto parti del relativo giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli; 2) i ricorrenti erano parte sostanziale nella causa innanzi al Tribunale di Napoli in qualità di membri del collegio sindacale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., unitamente agli amministratori della stessa contro cui aveva agito la curatela del fallimento della predetta società, con la conseguenza che, alla luce dell'espressa previsione di cui all'art. 57 dPR 131/1986, trovava piena e legittima applicazione il principio di solidarietà tra le parti in causa; 3) i componenti del collegio sindacale, condannati alla restituzione di somme su richiesta della curatela fallimentare, erano litisconsorti necessari, come si deduceva dall’art. 2407 c.c.; 4) l’art. 37 dPR 131/1986 riconosce la assoggettabilità all’imposta degli atti dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo eventuale successivo conguaglio o rimborso.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico articolato motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Con proposta di definizione agevolata, il consigliere delegato reputava inammissibile e, comunque, manifestamente infondato il ricorso.

La ricorrente ha formulato istanza di decisione del ricorso.

Considerato che

1. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212, e 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che nell'atto di liquidazione fossero stati chiaramente indicati i criteri di calcolo della somma pari ad euro 65.568,87.

1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

Invero, preliminarmente va rilevato che i ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza, hanno omesso di trascrivere l’avviso di liquidazione impugnato, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di scrutinare la fondatezza della loro doglianza.

In ogni caso, dalla motivazione resa dalla CTR si evince che, avuto riguardo al profilo dei criteri di calcolo degli interessi legali, nell’atto impugnato, viene riportato in motivazione che la somma di € 65.568,47 era inerente agli interessi legali e che detti interessi erano stati calcolati come in motivazione della sentenza del Tribunale di Napoli, sez.

Imprese, n. 5829/2019, sentenza che, seppur non allegata, era evidentemente già in possesso dei ricorrenti in quanto parti del relativo giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli (indicando poi i criteri riportati nella sentenza cui l’avviso di liquidazione si era correttamente uniformato) e, con riferimento alla questione della tassabilità delle sentenze non definitive, la previsione espressa dell’art. 37 dPR 131/86 riconosce la assoggettabilità all’imposta degli atti dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo eventuale successivo conguaglio o rimborso.Avuto riguardo a quest’ultimo aspetto, va ricordato che In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio -anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicchè l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione.

Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento. (così Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12736 del 05/06/2014, peraltro richiamata dagli stessi ricorrenti; conf.

Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 12023 del 16/05/2018).

I rilievi formulati dai ricorrenti alle pagine 4 e 5 del ricorso si rivelano non pertinenti, atteso che attengono alla riduzione di un terzo delle sanzioni amministrative nell’eventualità in cui il contribuente provveda a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 3 dei predetti artt. 36 bis e 54 bis del d.lgs. n. 462/1997 e all’erronea, a loro dire, affermazione, che avrebbe reso la CTR e di cui, invece, non vi è contezza nella sentenza impugnata, secondo cui l'iscrizione a ruolo deriva dal controllo della dichiarazione presentata dalla contribuente per l'anno di imposta 2017 e non da una rettifica dei dati esposti dalla società, dato quest'ultimo pacifico. , essendosi, peraltro, in presenza di un avvisodi liquidazione.

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità alla proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c.

La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.

Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento della somma di euro 1 . 0 00,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.500,00 (valore della controversia: euro 52.000), oltre alle spese prenotate a debito; condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore della resistente dell'ulteriore somma di euro 3.500,00; condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 1 5736 / 20 2 3 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) alla [OSCURATO:SOCIETA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C . F .: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale allegata al ricors o , ed elettivamente domiciliat i preso lo [OSCURATO:PERSONA] PannoneSimonelli in [OSCURATO:PERSONA] (CE), alla [OSCURATO:PERSONA]. Morelli ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici legalmente domicilia in Roma, alla V ia dei Portoghesi n. 12 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ; [OSCURATO:TELEFONO] ; PEC: Avviso liquidazione imposta di registro- PDA [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - - avverso la sentenza n. 4248 / 20 2 3 emessa dal la CTR Campani a in data 07/07/2023e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l’avviso di liquidazione n. 2019/001/sc/000000528/006 avente ad oggetto l’imposta di registro relativa alla sentenza n. 5829/2019 emessa dal Tribunale di Napoli il 6.6.2019, lamentando la nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione, la illegittima tassazione da parte dell’ente impositore di una sentenza non divenuta ancora definitiva e l’erronea applicazione del principio di solidarietà. 2. La CTP di Napoli rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione dei contribuenti, la CTR della Campania rigettava il gravame, affermando che: 1) nell’atto impugnato, era stato riportato in motivazione che la somma di € 65.568,47 era inerente agli interessi legali e che detti interessi erano stati calcolati come in motivazione della sentenza del Tribunale di Napoli, sez. Imprese, n. 5829/2019, sentenza che, seppur non allegata, era evidentemente già in possesso dei ricorrenti in quanto parti del relativo giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli; 2) i ricorrenti erano parte sostanziale nella causa innanzi al Tribunale di Napoli in qualità di membri del collegio sindacale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., unitamente agli amministratori della stessa contro cui aveva agito la curatela del fallimento della predetta società, con la conseguenza che, alla luce dell'espressa previsione di cui all'art. 57 dPR 131/1986, trovava piena e legittima applicazione il principio di solidarietà tra le parti in causa; 3) i componenti del collegio sindacale, condannati alla restituzione di somme su richiesta della curatela fallimentare, erano litisconsorti necessari, come si deduceva dall’art. 2407 c.c.; 4) l’art. 37 dPR 131/1986 riconosce la assoggettabilità all’imposta degli atti dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo eventuale successivo conguaglio o rimborso. 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico articolato motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Con proposta di definizione agevolata, il consigliere delegato reputava inammissibile e, comunque, manifestamente infondato il ricorso. La ricorrente ha formulato istanza di decisione del ricorso. Considerato che 1. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212, e 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che nell'atto di liquidazione fossero stati chiaramente indicati i criteri di calcolo della somma pari ad euro 65.568,87. 1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Invero, preliminarmente va rilevato che i ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza, hanno omesso di trascrivere l’avviso di liquidazione impugnato, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di scrutinare la fondatezza della loro doglianza. In ogni caso, dalla motivazione resa dalla CTR si evince che, avuto riguardo al profilo dei criteri di calcolo degli interessi legali, nell’atto impugnato, viene riportato in motivazione che la somma di € 65.568,47 era inerente agli interessi legali e che detti interessi erano stati calcolati come in motivazione della sentenza del Tribunale di Napoli, sez. Imprese, n. 5829/2019, sentenza che, seppur non allegata, era evidentemente già in possesso dei ricorrenti in quanto parti del relativo giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli (indicando poi i criteri riportati nella sentenza cui l’avviso di liquidazione si era correttamente uniformato) e, con riferimento alla questione della tassabilità delle sentenze non definitive, la previsione espressa dell’art. 37 dPR 131/86 riconosce la assoggettabilità all’imposta degli atti dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo eventuale successivo conguaglio o rimborso.Avuto riguardo a quest’ultimo aspetto, va ricordato che In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio -anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicchè l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento. (così Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12736 del 05/06/2014, peraltro richiamata dagli stessi ricorrenti; conf. Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 12023 del 16/05/2018). I rilievi formulati dai ricorrenti alle pagine 4 e 5 del ricorso si rivelano non pertinenti, atteso che attengono alla riduzione di un terzo delle sanzioni amministrative nell’eventualità in cui il contribuente provveda a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 3 dei predetti artt. 36 bis e 54 bis del d.lgs. n. 462/1997 e all’erronea, a loro dire, affermazione, che avrebbe reso la CTR e di cui, invece, non vi è contezza nella sentenza impugnata, secondo cui l'iscrizione a ruolo deriva dal controllo della dichiarazione presentata dalla contribuente per l'anno di imposta 2017 e non da una rettifica dei dati esposti dalla società, dato quest'ultimo pacifico. , essendosi, peraltro, in presenza di un avvisodi liquidazione. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità alla proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale. Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento della somma di euro 1 . 0 00,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.500,00 (valore della controversia: euro 52.000), oltre alle spese prenotate a debito; condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore della resistente dell'ulteriore somma di euro 3.500,00; condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.00