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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 13166/2026

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e agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2280/2023 depositatail 12/07/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore StefanoPepe, il quale ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendoil rigetto del ricorso.Udito l’[OSCURATO:PERSONA];udito l’[OSCURATO:PERSONA];1.- [OSCURATO:PERSONA] di previdenza degli avvocati ha cancellato la posizioneprevidenziale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto costui aveva assunto l’incaricodi consigliere di amministrazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] diprevidenza ha ritenuto incompatibile tale incarico, equivalente ad un’attivitàimprenditoriale, con l’iscrizione alla previdenza forense.Dapprima l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso amministrativo gerarchico epoi ha incaricato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di impugnare davanti alTribunale ordinario quella decisione.L’avv. [OSCURATO:PERSONA], dunque, ha proposto ricorso al Tribunale di Milano,formulando due domande: la prima di illegittimità di quella deliberazione;la seconda, in subordine, di restituzione delle somme comunque versatealla cassa di previdenza.[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza si è costituita ed ha contestato la domandaprincipale, pur ammettendo il diritto (domanda subordinata) allarestituzione delle somme versate.L’attore ha rinunciato alla domanda principale, coltivando dunque solo lasubordinata, ed ha ottenuto sentenza favorevole del Tribunale di Milano.

LaCassa ha proposto impugnazione sostenendo di non avere prestatoacquiescenza a quella domanda e soprattutto chiedendo l’improcedibilitàper difetto di previa domanda amministrativa.Anche la Corte di appello ha confermato il diritto alla restituzione.Su ricorso della Cassa, la Corte di cassazione ha annullato proprio sullaquestione della procedibilità, rilevando che la domanda non poteva essereproposta per difetto di previa domanda amministrativa di rimborso.

Ma, nelNumero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026giudizio di cassazione, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stato sostituito, in quantodiventato incompatibile per l’incarico medio tempore assunto proprioall’interno della cassa di previdenza che era controparte.L’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per via di un mutamento giurisprudenziale (Cass.22.11.2019, n. 30571), non ha più potuto ottenere la restituzione dellesomme versate ed anzi ha dovuto rimborsare la Cassa di previdenza di circa800 mila euro.Ha attribuito tale esito all’errore commesso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che avevaformulato domanda giudiziale di restituzione senza il previo esperimentodella domanda amministrativaSia il Tribunale di Milano che la Corte di appello hanno rigettato la domanda.La Corte di appello ha ritenuto che: a) non era provato che se informatol’avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito diversamente; b) che non era prevedibile chela Cassazione mutasse orientamento, o meglio, estendesse alla materiaprevidenziale la pregiudiziale amministrativa, fino ad allora non prevista:non vi erano precedenti in tal senso; comunque sia, anche se quel motivonon fosse stato accolto, il diritto alla ripetizione sarebbe stato negato pereffetto del relativo motivo di ricorso, presentato dalla Cassa di previdenza.Avverso tale decisione ricorre l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi di censura, dicui ha chiesto il rigetto il Monarca, costituitosi con controricorso.Il ricorso, dopo una inziale trattazione in camera di consiglio, è statorimesso alla pubblica udienza.Le parti hanno depositato memorie.Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli artt. 112, 132 co. 2 n.4, 329, 342 c.p.c., nonché violazione degli artt. 1176, 1218, 2236 e 2697c.c.La ratio contestata è la seguente: secondo i giudici di merito non è fornitala prova che, se l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse informato il ricorrente dellaNumero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026pregiudizialità della domanda amministrativa, egli si sarebbe determinatodiversamente rispetto all’oggetto del mandato; anzi, la natura subordinatadella domanda di restituzione dei contributi proverebbe, ad avviso dellaCorte, che l’odierno ricorrente avrebbe comunque agito in giudizio contro laCassa Forense e che dunque non avrebbe mutato avviso ove fosse statoinformato in proposito.Sostiene il ricorrente di avere formulato due censure: a) l’omessainformazione circa la necessità della pregiudiziale amministrativa; b) il fattoche comunque, a prescindere da un tale informazione al cliente, la domandaamministrativa non è stata presentata.La Corte di appello avrebbe deciso solo il primo dei due, ritenendo irrilevantel’omessa informazione, o meglio ritenendo che comunque l’attore non avevaprovato che, se informato, avrebbe desistito dalla domanda (in quanto nonpreceduta da richiesta amministrativa).Poiché il giudice di primo grado invece si era occupato di entrambe ledomande ed aveva affermato che era esigibile dal difensore sapere cheandava proposta la domanda amministrativa, e poiché vi era stato appellosu entrambe, delle due l’una: o la Corte di appello non ha pronunciato suuna delle due; oppure l’ha implicitamente rigettata, ma in questo caso, inassenza di appello incidentale condizionato, ha riformato in peggio ladecisione di primo grado: quest’ultima infatti, si ripete, pur non dandorilievo alla omessa informazione aveva però affermato – e ciòfavorevolmente all’attore - che vi era obbligo del difensore di sapere cheandava fatta la domanda pregiudiziale.

Oppure, è stata comunque violata -se vi è rigetto implicito - la regola per cui l’avvocato deve curare ilsoddisfacimento di tutte le condizioni in senso ampio preliminari volte a farsì che il processo pervenga ad una pronuncia sul merito (benché nonnecessariamente favorevole), facendosi eventualmente rilasciarel’autorizzazione o conferire i poteri occorrenti, poiché ciò è ricompresoNumero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026nell’ambito delle attività esigibili in base allo standard della diligenzaprofessionaleNello stesso motivo vi è poi censura di vizio di motivazione, in quantocontraddittoria.Ed inoltre si assume la violazione delle regole sull’onere della prova: era ildifensore a dover dimostrare di aver sconsigliato al cliente diintraprendere il giudizio senza presentare la domanda amministrativa ocomunque di aver tentato di dissuaderlo dall’agire senza proporre ladomanda subordinata di restituzione dei contributi previdenziali, cosìesponendosi ad una soccombenza integrale in quanto tra i doveridell’avvocato in presenza del rischio di un esito sfavorevole della lite, visono anche quelli di dissuasione di cui sopra (p. 14).Ad ogni modo, ove anche l’onere spetti al cliente, costui si era offerto difornire prova, articolando quella testimoniale, rigettata perché superflua.Il motivo è inammissibile in alcune censure ed infondato in altre.Innanzitutto, non contesta la ratio decidendi in un punto decisivo.

Ladecisione impugnata ha affermato che, per ritenere responsabile ildifensore, non è sufficiente dimostrare che costui non ha informato il clientedi una circostanza rilevante (nella fattispecie, l’esigenza della previadomanda amministrativa), ma è necessario altresì provare che, ovel’informazione fosse stata data, il cliente avrebbe deciso in modo da evitareil danno (nella fattispecie di ricominciare daccapo, rispettando la condizionedi procedibilità).Dunque, a fronte di tale ratio, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare nonsolo di non essere stato informato, ma altresì che, in caso lo fosse stato,avrebbe deciso in modo da evitare il danno.E dunque, il motivo è inammissibile nella parte in cui censura la ratiodecidendi circa il fatto che la prova, si cui si è detto prima, non è statafornita.

Lo è in quanto la valutazione circa l’esistenza o meno di una prova,Numero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026o la sua sufficienza a dimostrare un fatto, è accertamento riservato algiudice di merito, e censurabile solo per difetto di motivazione.E’ infondata la censura nella parte in cui assume che la ratio decidendi -ossia il cliente deve provare che, se informato, avrebbe preso una certadecisione - viola il criterio di riparto dell’onere probatorio, in quanto spettaal difensore quella prova: tale censura è infondata poiché non si puòassumere che la prova del fatto che il cliente avrebbe agito di conseguenzaspetti al difensore anziché al cliente stesso.

E’ prova costitutiva del dirittoal risarcimento.

Ossia: il danno era evitabile, in caso di correttainformazione, poiché si sarebbe agito in un certo modo.

Inoltre, attenendoa ciò che il cliente avrebbe fatto, quella prova spetta a costui, non puògravare sul difensore, che non è in grado di dire come il cliente si sarebbedeterminato ove lo avesse informato.Né può dirsi fondato il rilievo di avere comunque richiesto tale prova, perdue ragioni: sia in quanto implicitamente essa è stata rigettata, nel sensoche la decisione qui impugnata non ha ritenuto rilevanti ed ammissibiliquegli specifici mezzi istruttori, avendo ritenuto non fornita la prova; sia inquanto la decisione impugnata aggiunge una ulteriore ratio o, se si vuole,un ulteriore argomento a sostegno della ratio decidendi , e cioè che quellaprova è comunque irrilevante in quanto in ogni caso … l’Avvocato nonavrebbe desistito dal voler procedere giudizialmente in quanto la domandasvolta in via principale era diretta alla impugnazione della delibera dicancellazione (p. 27 della sentenza).

Ed aggiunge che al momentodel conferimento dell’incarico, dovendosi ragionare ex ante e non ex post,la Suprema Corte mai si era espressa affermando la sussistenza di unacondizione di proponibilità per le domande di rimborso… non poteva quindiprevedersi nel 2010, che la Cassazione nel 2019 avrebbe esteso principi dialtro settore alla [OSCURATO:PERSONA] (p. 27 della sentenza)Ciò a conferma del fatto che la prova è stata ritenuta implicitamenteirrilevante, almeno nei termini in cui era stata formulata.Numero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/20262.- Con il secondo motivo si prospetta violazione o falsa applicazionedell’art. 1176 co. 2 c.c., riferita alle leges artis di cui agli artt. 7 legge 11agosto 1973, n. 533, dell’art. 3 legge 22 luglio 1975, n. 319, dell’art. 22legge 20 settembre 1980, n. 576, all.

A e dell art. 1 D.lgs. 30 giugno 1994,n. 509, nonché dell’art. 2909 c.Si censura il capo di sentenza con cui la Corte di appello osserva che almomento in cui venne introdotta la causa non c’era la pregiudizialeamministrativa per le cause di previdenza.

Solo all’esito di quel giudizio èstata affermata dalla Corte di cassazione e dunque l’avvocato non potevaprevedere questo orientamento.Secondo il ricorrente, Il principio di precauzione, invece, viene in rilievoquando sussiste un dubbio circa l’interpretazione di una disposizione ocomunque in merito alla condotta processuale da tenere in un determinatocontesto (p. 19).Ossia: di fronte al dubbio circa la condotta da tenere rispetto ad unaquestione di tipo processuale, la scelta dell’una o dell’altra opzione non èneutra, ma deve essere effettuata tenendo conto di quale sial’interpretazione più cautelativa o protettiva e che tenga al riparo laposizione del cliente da decadenze, nullità e comunque da conseguenzesfavorevoli .Con la conclusione che Nel caso che ci occupa, ascrivendo al principio diprecauzione le ipotesi ove constino precedenti specifici o comunque ilprofessionista possa già prevedere un cambio di rotta della giurisprudenza,la Corte d’Appello è incorsa in un errore di sussunzione e quindi in una falsaapplicazione dell’art. 1176 co. 2 c.c. rilevante ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., il ché già giustifica la cassazione della sentenza .E comunque, pur in assenza di precedenti, che andasse presentatapreviamente la domanda amministrativa era facilmente evincibile dal testostesso delle norme in materia (p. 21).Numero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026Vi erano poi precedenti relativi ad altri enti previdenziali (cassa giornalisti),che, a dispetto di quanto ritenuto dai giudici di appello, va equiparata allacassa di previdenza.E se anche non ci fossero stati precedenti l’avvocato avrebbe dovutoosservare il dovere di precauzione (p. 25).Il motivo è infondato.Si sostiene che tra gli obblighi professionali del difensore vi sia quello diprecauzione in senso stretto, il cui significato va innanzitutto chiarito.Il termine precauzione può essere usato allo scopo di indicare lecautele che l’obbligato deve rispettare nell’adempimento della prestazione,e dunque come elemento che esclude la colpa: rispettare una precauzionevuol dire rispettare una cautela, generica o specifica che sia.Oppure, come sembrerebbe emergere dal senso del motivo, il termine precauzione può essere riferito a quello che è noto, anche nell’ambitodelle attività private, come principio di precauzione il qualeimporrebbe ai soggetti di astenersi da attività di cui non si conosce l’effetto,che potrebbe anche essere dannoso.In nessuno dei due casi la precauzione è stata violata.E’ difficile ammettere che si possa prospettare un mancato rispetto delprincipio di precauzione, inteso nel secondo senso del termine: quelprincipio presuppone che ci si astenga da condotte di cui non sono noti glieffetti.

Qui non è il momento per un approfondimento, ma quel principionasce, come è noto, in materia di tutela dell’ambiente ed indica che ci sideve astenere da attività di cui non si conoscono gli effetti, che potrebberoin ipotesi essere dannosi.E’ stato poi trasposto nell’ambito dei rapporti privati, ma presupponendosempre una astensione da attività potenzialmente lesive, ma della cuilesività non si hanno elementi, perché se si avessero allora sarebbe unaprecauzione imposta dalla situazione, e dunque una cautela generica, la cuiinosservanza comporta colpa.Numero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026Si deve ritenere, quindi, che il ricorrente faccia riferimento, quando usa iltermine principio di precauzione , in realtà alle cautele proprie cheguidano l’attività del difensore, ossia all’impegno che costui deve profonderenell’adempiere al mandato.Ma, anche in tal senso, la censura è infondata.Ed infatti, era emerso che al momento in cui il ricorso è stato presentato,non c’erano pronunce che imponessero, in fattispecie come quella di cui sidiscute in questa sede, la previa domanda amministrativa; non c’era uncontrasto di giurisprudenza, che avrebbe dovuto indurre il difensore ad unacerta cautela; non c’era in realtà alcuna pronuncia in quel senso, la qualeperaltro è stata resa solo dopo che il ricorso è stato presentato.In sostanza, se si può ammettere che il difensore debba osservare la precauzione di rispettare la condizione di procedibilità quando èdubbio se essa vada seguita, non può imporsi invece al difensore, in assenzadi elementi di dubbio, di dover compiere un atto in quel momento nonnecessario; diversamente, si farebbero gravare sul difensore gli effetti nonsolo di un mutamento di giurisprudenza (imponendogli di prevederli) maaltresì gli effetti di una giurisprudenza del tutto nuova, ossia instauratasi sucasi successivi al momento in cui il difensore agisce.Che al momento della introduzione della causa non vi fossero precedentispecifici è accertato dalla decisione impugnata (p. 27) la quale ricorda tral’altro, che la decisione di questa Corte, che ha dichiarato il ricorsoimprocedibile per difetto della domanda amministrativa, ha riconosciutoche, al momento della introduzione della lite, quella condizione non eraprevista, ossia non vi erano sentenze che la prevedevano, ed ha, per talemotivo, compensato le spese.Dunque, seppure si può ammettere che tra le cautele imposte dalle regoledell’arte rientra quella di esperire la domanda amministrativa ove vi sia ildubbio, ma dovuto ovviamente alla esistenza di un contrasto digiurisprudenza sulla questione se quella domanda vada o meno propostaNumero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026prima di iniziare la causa; tutto ciò non può ammettersi quando quel dubbionon si possa oggettivamente creare, per l’assenza totale di pronunce inmerito, per l’assenza di un oggettivo (ossia dovuto a pronunce sullaspecifica questione) contrasto sulla necessità della condizione diprocedibilità.E non v’è dubbio che la valutazione circa la necessità della condizione diprocedibilità va fatta ex ante, ossia ponendosi nel momento in cui ildifensore agisce in giudizio, e non ex post, ossia sulla base del fatto chedopo che la causa è stata introdotta, risulta una decisione che impone lacondizione di procedibilità, che ex ante non era possibile prevedere.In conclusione va ribadito che nel giudizio di responsabilità dell'avvocatoper negligente svolgimento dell'attività professionale verso il cliente, lavalutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, avendoad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esitofavorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quelgiudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno chetale valutazione si fondi su un presupposto manifestamente e totalmenteerrato di modo che la questione posta al giudice del merito sia di purodiritto, poiché l'errore di sussunzione è deducibile con il ricorso percassazione (Cass. 28903/2024).2.1.- Né può dirsi che la decisione impugnata ha utilizzato il precedente trail ricorrente e la Cassa, come fosse, giudicato, nel punto in cui taleprecedente ha compensato le spese affermando che non era prevedibilel’esito del giudizio nel 2010; secondo il ricorrente questa affermazione - chenon era prevedibile l’esito del giudizio - sarebbe stata qui, ossia da partedella decisione impugnata, assunta come giudicato per decidere il merito,ma giudicato non era.Tale censura è infondata in quanto in nessun punto della decisioneimpugnata è fatto riferimento a quell’accertamento - che l’esito della causaera imprevedibile - come già giudicato.

Piuttosto, il riferimento a quellaNumero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026affermazione, contenuta nella decisione del giudizio a monte, è utilizzatasolo come argomento di prova, che, unitamente agli altri, ha portato ladecisione qui impugnata ad escludere la responsabilità del difensore proprioperché non era prevedibile il mutamento di giurisprudenza.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessapronuncia sul terzo motivo d’appello (art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.), nonchéviolazione degli artt. 40-41 c.p., e degli articoli 1223, 1225 e 2697 c.c.,riferiti agli artt. 100, 329 e 366 c.p.c.Viene censurata la decisione impugnata nella parte in cui afferma che, oveanche sia ravvisabile negligenza nel non aver proposto la domandaamministrativa, il ricorso sarebbe stato rigettato comunque, o meglio ildiritto dell’avvocato di vedersi restituire i contributi integrativi sarebbe statonegato, poiché qualche giorno prima così aveva deciso la stessa sezionelavoro della Corte di Cassazione (n. 30751/2019).Si censura questa ratio sostenendo che, proprio su questo punto, ilricorrente aveva osservato che la Cassa non aveva formulato il motivo diricorso in modo completo, o meglio aveva censurato solo una delle rationesdecidendi sulla questione della ripetibilità del contributo integrativo ma nonle altre: manca, invece, qualunque decisione circa la censura con cuil’Avv. [OSCURATO:PERSONA] evidenziava che quel motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA],essendo inammissibile per le ragioni suddette e se anche fosse stato inconcreto fondato, non avrebbe comunque potuto essere accolto (p. 29).In altri termini, secondo il ricorrente : ebbene, la semplice lettura delladocumentazione trascritta dimostra che la sentenza d’appello impugnatadalla [OSCURATO:PERSONA] era fondata su tre autonome rationes decidendi: laprima (evidenziata con il colore giallo)concernente la tardività dell’eccezionerelativa alla non ripetibilità del contributo integrativo; la seconda(evidenziata con il colore verde) relativa alla non rilevabilità d’ufficio dellaquestione in parola, una volta che il convenuto non abbia contestato ilcredito restitutorio in tutte le sue componenti; e infine la terza (evidenziataNumero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026con il colore turchese) relativa all’argomento in diritto per il quale ilcontributo integrativo è ripetibile secondo le regole dell’indebiti solutio, nonpotendosi operare distinzioni rispetto al contributo soggettivo e a quello dimaternità.

A fronte di tali distinte ed autonome rationes decidendi, il terzomotivo formulato da [OSCURATO:PERSONA] ha attinto, invece, unicamente la terzaragione di rigetto contenuta nella sentenza d’appello (l’ente previdenziale,infatti, ha censurato solamente il profilo di diritto sostanziale dellaquestione), tralasciando del tutto sia la prima che la seconda sulle quali,pertanto, è andato a formarsi il giudicato interno (p. 34).Questo motivo può dirsi assorbito dal rigetto del secondo.In altri termini, se si dice che il difensore non è venuto meno agli obblighiimposti dal contratto di prestazione d’opera, non può ovviamente checoncludersi nel senso che alcun evento pregiudizievole per il cliente puòessergli addebitato.Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2280/2023 depositatail 12/07/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore StefanoPepe, il quale ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendoil rigetto del ricorso.Udito l’[OSCURATO:PERSONA];udito l’[OSCURATO:PERSONA];1.- [OSCURATO:PERSONA] di previdenza degli avvocati ha cancellato la posizioneprevidenziale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto costui aveva assunto l’incaricodi consigliere di amministrazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] diprevidenza ha ritenuto incompatibile tale incarico, equivalente ad un’attivitàimprenditoriale, con l’iscrizione alla previdenza forense.Dapprima l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso amministrativo gerarchico epoi ha incaricato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di impugnare davanti alTribunale ordinario quella decisione.L’avv. [OSCURATO:PERSONA], dunque, ha proposto ricorso al Tribunale di Milano,formulando due domande: la prima di illegittimità di quella deliberazione;la seconda, in subordine, di restituzione delle somme comunque versatealla cassa di previdenza.[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza si è costituita ed ha contestato la domandaprincipale, pur ammettendo il diritto (domanda subordinata) allarestituzione delle somme versate.L’attore ha rinunciato alla domanda principale, coltivando dunque solo lasubordinata, ed ha ottenuto sentenza favorevole del Tribunale di Milano. LaCassa ha proposto impugnazione sostenendo di non avere prestatoacquiescenza a quella domanda e soprattutto chiedendo l’improcedibilitàper difetto di previa domanda amministrativa.Anche la Corte di appello ha confermato il diritto alla restituzione.Su ricorso della Cassa, la Corte di cassazione ha annullato proprio sullaquestione della procedibilità, rilevando che la domanda non poteva essereproposta per difetto di previa domanda amministrativa di rimborso. Ma, nelNumero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026giudizio di cassazione, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stato sostituito, in quantodiventato incompatibile per l’incarico medio tempore assunto proprioall’interno della cassa di previdenza che era controparte.L’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per via di un mutamento giurisprudenziale (Cass.22.11.2019, n. 30571), non ha più potuto ottenere la restituzione dellesomme versate ed anzi ha dovuto rimborsare la Cassa di previdenza di circa800 mila euro.Ha attribuito tale esito all’errore commesso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che avevaformulato domanda giudiziale di restituzione senza il previo esperimentodella domanda amministrativaSia il Tribunale di Milano che la Corte di appello hanno rigettato la domanda.La Corte di appello ha ritenuto che: a) non era provato che se informatol’avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito diversamente; b) che non era prevedibile chela Cassazione mutasse orientamento, o meglio, estendesse alla materiaprevidenziale la pregiudiziale amministrativa, fino ad allora non prevista:non vi erano precedenti in tal senso; comunque sia, anche se quel motivonon fosse stato accolto, il diritto alla ripetizione sarebbe stato negato pereffetto del relativo motivo di ricorso, presentato dalla Cassa di previdenza.Avverso tale decisione ricorre l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi di censura, dicui ha chiesto il rigetto il Monarca, costituitosi con controricorso.Il ricorso, dopo una inziale trattazione in camera di consiglio, è statorimesso alla pubblica udienza.Le parti hanno depositato memorie.Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli artt. 112, 132 co. 2 n.4, 329, 342 c.p.c., nonché violazione degli artt. 1176, 1218, 2236 e 2697c.c.La ratio contestata è la seguente: secondo i giudici di merito non è fornitala prova che, se l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse informato il ricorrente dellaNumero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026pregiudizialità della domanda amministrativa, egli si sarebbe determinatodiversamente rispetto all’oggetto del mandato; anzi, la natura subordinatadella domanda di restituzione dei contributi proverebbe, ad avviso dellaCorte, che l’odierno ricorrente avrebbe comunque agito in giudizio contro laCassa Forense e che dunque non avrebbe mutato avviso ove fosse statoinformato in proposito.Sostiene il ricorrente di avere formulato due censure: a) l’omessainformazione circa la necessità della pregiudiziale amministrativa; b) il fattoche comunque, a prescindere da un tale informazione al cliente, la domandaamministrativa non è stata presentata.La Corte di appello avrebbe deciso solo il primo dei due, ritenendo irrilevantel’omessa informazione, o meglio ritenendo che comunque l’attore non avevaprovato che, se informato, avrebbe desistito dalla domanda (in quanto nonpreceduta da richiesta amministrativa).Poiché il giudice di primo grado invece si era occupato di entrambe ledomande ed aveva affermato che era esigibile dal difensore sapere cheandava proposta la domanda amministrativa, e poiché vi era stato appellosu entrambe, delle due l’una: o la Corte di appello non ha pronunciato suuna delle due; oppure l’ha implicitamente rigettata, ma in questo caso, inassenza di appello incidentale condizionato, ha riformato in peggio ladecisione di primo grado: quest’ultima infatti, si ripete, pur non dandorilievo alla omessa informazione aveva però affermato – e ciòfavorevolmente all’attore - che vi era obbligo del difensore di sapere cheandava fatta la domanda pregiudiziale. Oppure, è stata comunque violata -se vi è rigetto implicito - la regola per cui l’avvocato deve curare ilsoddisfacimento di tutte le condizioni in senso ampio preliminari volte a farsì che il processo pervenga ad una pronuncia sul merito (benché nonnecessariamente favorevole), facendosi eventualmente rilasciarel’autorizzazione o conferire i poteri occorrenti, poiché ciò è ricompresoNumero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026nell’ambito delle attività esigibili in base allo standard della diligenzaprofessionaleNello stesso motivo vi è poi censura di vizio di motivazione, in quantocontraddittoria.Ed inoltre si assume la violazione delle regole sull’onere della prova: era ildifensore a dover dimostrare di aver sconsigliato al cliente diintraprendere il giudizio senza presentare la domanda amministrativa ocomunque di aver tentato di dissuaderlo dall’agire senza proporre ladomanda subordinata di restituzione dei contributi previdenziali, cosìesponendosi ad una soccombenza integrale in quanto tra i doveridell’avvocato in presenza del rischio di un esito sfavorevole della lite, visono anche quelli di dissuasione di cui sopra (p. 14).Ad ogni modo, ove anche l’onere spetti al cliente, costui si era offerto difornire prova, articolando quella testimoniale, rigettata perché superflua.Il motivo è inammissibile in alcune censure ed infondato in altre.Innanzitutto, non contesta la ratio decidendi in un punto decisivo. Ladecisione impugnata ha affermato che, per ritenere responsabile ildifensore, non è sufficiente dimostrare che costui non ha informato il clientedi una circostanza rilevante (nella fattispecie, l’esigenza della previadomanda amministrativa), ma è necessario altresì provare che, ovel’informazione fosse stata data, il cliente avrebbe deciso in modo da evitareil danno (nella fattispecie di ricominciare daccapo, rispettando la condizionedi procedibilità).Dunque, a fronte di tale ratio, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare nonsolo di non essere stato informato, ma altresì che, in caso lo fosse stato,avrebbe deciso in modo da evitare il danno.E dunque, il motivo è inammissibile nella parte in cui censura la ratiodecidendi circa il fatto che la prova, si cui si è detto prima, non è statafornita. Lo è in quanto la valutazione circa l’esistenza o meno di una prova,Numero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026o la sua sufficienza a dimostrare un fatto, è accertamento riservato algiudice di merito, e censurabile solo per difetto di motivazione.E’ infondata la censura nella parte in cui assume che la ratio decidendi -ossia il cliente deve provare che, se informato, avrebbe preso una certadecisione - viola il criterio di riparto dell’onere probatorio, in quanto spettaal difensore quella prova: tale censura è infondata poiché non si puòassumere che la prova del fatto che il cliente avrebbe agito di conseguenzaspetti al difensore anziché al cliente stesso. E’ prova costitutiva del dirittoal risarcimento. Ossia: il danno era evitabile, in caso di correttainformazione, poiché si sarebbe agito in un certo modo. Inoltre, attenendoa ciò che il cliente avrebbe fatto, quella prova spetta a costui, non puògravare sul difensore, che non è in grado di dire come il cliente si sarebbedeterminato ove lo avesse informato.Né può dirsi fondato il rilievo di avere comunque richiesto tale prova, perdue ragioni: sia in quanto implicitamente essa è stata rigettata, nel sensoche la decisione qui impugnata non ha ritenuto rilevanti ed ammissibiliquegli specifici mezzi istruttori, avendo ritenuto non fornita la prova; sia inquanto la decisione impugnata aggiunge una ulteriore ratio o, se si vuole,un ulteriore argomento a sostegno della ratio decidendi , e cioè che quellaprova è comunque irrilevante in quanto in ogni caso … l’Avvocato nonavrebbe desistito dal voler procedere giudizialmente in quanto la domandasvolta in via principale era diretta alla impugnazione della delibera dicancellazione (p. 27 della sentenza). Ed aggiunge che al momentodel conferimento dell’incarico, dovendosi ragionare ex ante e non ex post,la Suprema Corte mai si era espressa affermando la sussistenza di unacondizione di proponibilità per le domande di rimborso… non poteva quindiprevedersi nel 2010, che la Cassazione nel 2019 avrebbe esteso principi dialtro settore alla [OSCURATO:PERSONA] (p. 27 della sentenza)Ciò a conferma del fatto che la prova è stata ritenuta implicitamenteirrilevante, almeno nei termini in cui era stata formulata.Numero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/20262.- Con il secondo motivo si prospetta violazione o falsa applicazionedell’art. 1176 co. 2 c.c., riferita alle leges artis di cui agli artt. 7 legge 11agosto 1973, n. 533, dell’art. 3 legge 22 luglio 1975, n. 319, dell’art. 22legge 20 settembre 1980, n. 576, all. A e dell art. 1 D.lgs. 30 giugno 1994,n. 509, nonché dell’art. 2909 c.Si censura il capo di sentenza con cui la Corte di appello osserva che almomento in cui venne introdotta la causa non c’era la pregiudizialeamministrativa per le cause di previdenza. Solo all’esito di quel giudizio èstata affermata dalla Corte di cassazione e dunque l’avvocato non potevaprevedere questo orientamento.Secondo il ricorrente, Il principio di precauzione, invece, viene in rilievoquando sussiste un dubbio circa l’interpretazione di una disposizione ocomunque in merito alla condotta processuale da tenere in un determinatocontesto (p. 19).Ossia: di fronte al dubbio circa la condotta da tenere rispetto ad unaquestione di tipo processuale, la scelta dell’una o dell’altra opzione non èneutra, ma deve essere effettuata tenendo conto di quale sial’interpretazione più cautelativa o protettiva e che tenga al riparo laposizione del cliente da decadenze, nullità e comunque da conseguenzesfavorevoli .Con la conclusione che Nel caso che ci occupa, ascrivendo al principio diprecauzione le ipotesi ove constino precedenti specifici o comunque ilprofessionista possa già prevedere un cambio di rotta della giurisprudenza,la Corte d’Appello è incorsa in un errore di sussunzione e quindi in una falsaapplicazione dell’art. 1176 co. 2 c.c. rilevante ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., il ché già giustifica la cassazione della sentenza .E comunque, pur in assenza di precedenti, che andasse presentatapreviamente la domanda amministrativa era facilmente evincibile dal testostesso delle norme in materia (p. 21).Numero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026Vi erano poi precedenti relativi ad altri enti previdenziali (cassa giornalisti),che, a dispetto di quanto ritenuto dai giudici di appello, va equiparata allacassa di previdenza.E se anche non ci fossero stati precedenti l’avvocato avrebbe dovutoosservare il dovere di precauzione (p. 25).Il motivo è infondato.Si sostiene che tra gli obblighi professionali del difensore vi sia quello diprecauzione in senso stretto, il cui significato va innanzitutto chiarito.Il termine precauzione può essere usato allo scopo di indicare lecautele che l’obbligato deve rispettare nell’adempimento della prestazione,e dunque come elemento che esclude la colpa: rispettare una precauzionevuol dire rispettare una cautela, generica o specifica che sia.Oppure, come sembrerebbe emergere dal senso del motivo, il termine precauzione può essere riferito a quello che è noto, anche nell’ambitodelle attività private, come principio di precauzione il qualeimporrebbe ai soggetti di astenersi da attività di cui non si conosce l’effetto,che potrebbe anche essere dannoso.In nessuno dei due casi la precauzione è stata violata.E’ difficile ammettere che si possa prospettare un mancato rispetto delprincipio di precauzione, inteso nel secondo senso del termine: quelprincipio presuppone che ci si astenga da condotte di cui non sono noti glieffetti. Qui non è il momento per un approfondimento, ma quel principionasce, come è noto, in materia di tutela dell’ambiente ed indica che ci sideve astenere da attività di cui non si conoscono gli effetti, che potrebberoin ipotesi essere dannosi.E’ stato poi trasposto nell’ambito dei rapporti privati, ma presupponendosempre una astensione da attività potenzialmente lesive, ma della cuilesività non si hanno elementi, perché se si avessero allora sarebbe unaprecauzione imposta dalla situazione, e dunque una cautela generica, la cuiinosservanza comporta colpa.Numero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026Si deve ritenere, quindi, che il ricorrente faccia riferimento, quando usa iltermine principio di precauzione , in realtà alle cautele proprie cheguidano l’attività del difensore, ossia all’impegno che costui deve profonderenell’adempiere al mandato.Ma, anche in tal senso, la censura è infondata.Ed infatti, era emerso che al momento in cui il ricorso è stato presentato,non c’erano pronunce che imponessero, in fattispecie come quella di cui sidiscute in questa sede, la previa domanda amministrativa; non c’era uncontrasto di giurisprudenza, che avrebbe dovuto indurre il difensore ad unacerta cautela; non c’era in realtà alcuna pronuncia in quel senso, la qualeperaltro è stata resa solo dopo che il ricorso è stato presentato.In sostanza, se si può ammettere che il difensore debba osservare la precauzione di rispettare la condizione di procedibilità quando èdubbio se essa vada seguita, non può imporsi invece al difensore, in assenzadi elementi di dubbio, di dover compiere un atto in quel momento nonnecessario; diversamente, si farebbero gravare sul difensore gli effetti nonsolo di un mutamento di giurisprudenza (imponendogli di prevederli) maaltresì gli effetti di una giurisprudenza del tutto nuova, ossia instauratasi sucasi successivi al momento in cui il difensore agisce.Che al momento della introduzione della causa non vi fossero precedentispecifici è accertato dalla decisione impugnata (p. 27) la quale ricorda tral’altro, che la decisione di questa Corte, che ha dichiarato il ricorsoimprocedibile per difetto della domanda amministrativa, ha riconosciutoche, al momento della introduzione della lite, quella condizione non eraprevista, ossia non vi erano sentenze che la prevedevano, ed ha, per talemotivo, compensato le spese.Dunque, seppure si può ammettere che tra le cautele imposte dalle regoledell’arte rientra quella di esperire la domanda amministrativa ove vi sia ildubbio, ma dovuto ovviamente alla esistenza di un contrasto digiurisprudenza sulla questione se quella domanda vada o meno propostaNumero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026prima di iniziare la causa; tutto ciò non può ammettersi quando quel dubbionon si possa oggettivamente creare, per l’assenza totale di pronunce inmerito, per l’assenza di un oggettivo (ossia dovuto a pronunce sullaspecifica questione) contrasto sulla necessità della condizione diprocedibilità.E non v’è dubbio che la valutazione circa la necessità della condizione diprocedibilità va fatta ex ante, ossia ponendosi nel momento in cui ildifensore agisce in giudizio, e non ex post, ossia sulla base del fatto chedopo che la causa è stata introdotta, risulta una decisione che impone lacondizione di procedibilità, che ex ante non era possibile prevedere.In conclusione va ribadito che nel giudizio di responsabilità dell'avvocatoper negligente svolgimento dell'attività professionale verso il cliente, lavalutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, avendoad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esitofavorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quelgiudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno chetale valutazione si fondi su un presupposto manifestamente e totalmenteerrato di modo che la questione posta al giudice del merito sia di purodiritto, poiché l'errore di sussunzione è deducibile con il ricorso percassazione (Cass. 28903/2024).2.1.- Né può dirsi che la decisione impugnata ha utilizzato il precedente trail ricorrente e la Cassa, come fosse, giudicato, nel punto in cui taleprecedente ha compensato le spese affermando che non era prevedibilel’esito del giudizio nel 2010; secondo il ricorrente questa affermazione - chenon era prevedibile l’esito del giudizio - sarebbe stata qui, ossia da partedella decisione impugnata, assunta come giudicato per decidere il merito,ma giudicato non era.Tale censura è infondata in quanto in nessun punto della decisioneimpugnata è fatto riferimento a quell’accertamento - che l’esito della causaera imprevedibile - come già giudicato. Piuttosto, il riferimento a quellaNumero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026affermazione, contenuta nella decisione del giudizio a monte, è utilizzatasolo come argomento di prova, che, unitamente agli altri, ha portato ladecisione qui impugnata ad escludere la responsabilità del difensore proprioperché non era prevedibile il mutamento di giurisprudenza.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessapronuncia sul terzo motivo d’appello (art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.), nonchéviolazione degli artt. 40-41 c.p., e degli articoli 1223, 1225 e 2697 c.c.,riferiti agli artt. 100, 329 e 366 c.p.c.Viene censurata la decisione impugnata nella parte in cui afferma che, oveanche sia ravvisabile negligenza nel non aver proposto la domandaamministrativa, il ricorso sarebbe stato rigettato comunque, o meglio ildiritto dell’avvocato di vedersi restituire i contributi integrativi sarebbe statonegato, poiché qualche giorno prima così aveva deciso la stessa sezionelavoro della Corte di Cassazione (n. 30751/2019).Si censura questa ratio sostenendo che, proprio su questo punto, ilricorrente aveva osservato che la Cassa non aveva formulato il motivo diricorso in modo completo, o meglio aveva censurato solo una delle rationesdecidendi sulla questione della ripetibilità del contributo integrativo ma nonle altre: manca, invece, qualunque decisione circa la censura con cuil’Avv. [OSCURATO:PERSONA] evidenziava che quel motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA],essendo inammissibile per le ragioni suddette e se anche fosse stato inconcreto fondato, non avrebbe comunque potuto essere accolto (p. 29).In altri termini, secondo il ricorrente : ebbene, la semplice lettura delladocumentazione trascritta dimostra che la sentenza d’appello impugnatadalla [OSCURATO:PERSONA] era fondata su tre autonome rationes decidendi: laprima (evidenziata con il colore giallo)concernente la tardività dell’eccezionerelativa alla non ripetibilità del contributo integrativo; la seconda(evidenziata con il colore verde) relativa alla non rilevabilità d’ufficio dellaquestione in parola, una volta che il convenuto non abbia contestato ilcredito restitutorio in tutte le sue componenti; e infine la terza (evidenziataNumero registro generale 20043/2023Numero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 13166/2026Data pubblicazione 07/05/2026con il colore turchese) relativa all’argomento in diritto per il quale ilcontributo integrativo è ripetibile secondo le regole dell’indebiti solutio, nonpotendosi operare distinzioni rispetto al contributo soggettivo e a quello dimaternità. A fronte di tali distinte ed autonome rationes decidendi, il terzomotivo formulato da [OSCURATO:PERSONA] ha attinto, invece, unicamente la terzaragione di rigetto contenuta nella sentenza d’appello (l’ente previdenziale,infatti, ha censurato solamente il profilo di diritto sostanziale dellaquestione), tralasciando del tutto sia la prima che la seconda sulle quali,pertanto, è andato a formarsi il giudicato interno (p. 34).Questo motivo può dirsi assorbito dal rigetto del secondo.In altri termini, se si dice che il difensore non è venuto meno agli obblighiimposti dal contratto di prestazione d’opera, non può ovviamente checoncludersi nel senso che alcun evento pregiudizievole per il cliente puòessergli addebitato.Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13166/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris