CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21715/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E2026 L'ANALISI DELL'[OSCURATO:PERSONA];2287 - intimato –avverso la sentenza n. 722/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 05/08/2021 R.G.N. 569/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3771/2022Numero di raccolta generale 21715/2026Data pubblicazione 25/06/20261. La Corte di Appello di Milano rigettava il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza delTribunale di Lodi, a sua volta di rigetto dei ricorsi (riuniti)proposti contro il datore di lavoro C.R.E.A. (Consiglio per laRicerca in Agricoltura e l’Analisi dell’[OSCURATO:PERSONA]).2. I dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già inquadrati rispettivamentecome ricercatore, III livello, e primo ricercatore, II livello, sierano collocati al terzo ([OSCURATO:PERSONA]) e al quarto ([OSCURATO:PERSONA]) posto fragli idonei non vincitori di procedura selettiva indetta nell’anno2009 per l’accesso a profilo professionale di primo ricercatore diII livello ([OSCURATO:PERSONA]) e di dirigente di ricerca di I livello ([OSCURATO:PERSONA]),secondo il CCNL di comparto del 7 aprile 2006 e avevano agitoin giudizio rivendicando il proprio diritto alla progressione e alsuperiore inquadramento, sulla base dell’assunto che l’art. 15del CCNL, nel prevedere che tale procedura selettiva dovessetenersi obbligatoriamente ogni due anni, implicava l’obbligo discorrimento della graduatoria in questione. Avevano poicensurato la statuizione di rigetto di primo grado sostenendoche infondatamente questa aveva escluso la fondatezza di dettoassunto (senza considerare l’obbligo delle Amministrazioni adutilizzare le graduatorie già esistenti prima di indire nuoveprocedure concorsuali, sull’erroneo presupposto che queste nonsi riferissero alle progressioni interne, e l’obbligo di indizionebiennale, disatteso per dieci anni) e che infondatamente avevanegato anche il risarcimento del danno da perdita di chance.3. La Corte territoriale rigettava il gravame, richiamando lamotivazione di Cass. S.U. n. 8985/2018, quantoall’interpretazione dell’art. 15 del CCNL 2006. Evidenziava chel’indizione biennale delle procedure era condizionata dallerisorse e dalla previa contrattazione. Osservava che la richiestaNumero registro generale 3771/2022dell'ente di autorizzazione per la copertura dei posti non era maNi umero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 21715/2026stata rilasciata e che, pertanto, vi era assenza della prevDiaat a pubblicazione 25/06/2026copertura economica. Rilevava, ancora, che in ogni caso iricorrenti non potevano far valere un diritto soggettivoall'inquadramento, perché l’ente, sulla base del datocontrattuale, poteva procedere allo scorrimento ma anche indirenuove selezioni, e che, pertanto, gli appellanti avrebbero dovutodimostrare che nell'uno e nell'altro caso sarebbero risultati inposizione utile per ottenere l'inquadramento. Aggiungeva,infine, che le circostanze di fatto sulle quali gli originari ricorrentiavevano fatto leva erano rimaste sfornite di prova.4. Per la cassazione della sentenza ricorrono i dott. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi, e con successivamemoria; l’ente intimato non si è costituito nel presentegiudizio.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell'art. 15 CCNL 2006anche in relazione all’art. 1218 e all’art. 2697 c.c.; si addebitaalla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che, afronte del riconosciuto inadempimento dell’ente datore di lavororispetto al disposto contrattuale collettivo e della disponibilità difabbisogno in organico, non si configurasse il diritto degli odierniricorrenti all’inquadramento superiore invocato, per effetto dellacollocazione in posizione di idoneità nella graduatoria del 2010,così escludendo che l’inadempimento dell’ente all’obbligonegoziale determinasse l’insorgenza dell’obbligo di risarcire ildanno in forma specifica, mediante l’attribuzionedell’inquadramento che, in ragione della collocazione inposizione di idoneità prossima a quella dei vincitori eNumero registro generale 3771/2022dell’ampiezza del fabbisogno in organico, i ricorrenti avrebberoN umero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 21715/2026certamente conseguito in caso di adempimento all’obbligDoat a pubblicazione 25/06/2026dell’ente di utilizzazione delle graduatorie ex art. 15 cit.2. Con il secondo motivo si deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.)violazione sotto altro profilo dell’art. 15 CCNL 2006, anche inrelazione agli artt. 1218 e 2697 c.c., per mancata valorizzazionedella posizione nella graduatoria del 2010, del fabbisogno dipersonale, dell’anzianità di servizio, sufficienti a dimostrare che,in caso di espletamento delle procedure, i ricorrenti si sarebberocollocati in posizione utile.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 15 CCNL2006, in relazione agli artt. 1218, 1355, 1362, 1366 e 1367 c.c.,sostenendo che erroneamente il giudice d'appello ha ritenutol'obbligo accessorio di definire in sede di concertazione sindacalele risorse utili condizionasse l'esperimento della procedura,perché in tal modo è stata rimessa alla discrezionalità del datorel'adempimento dell'obbligo posto a suo carico.4. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perconnessione, in quanto tutti concernenti, sotto diversi profili,l’interpretazione e l’ambito di operatività dell’art. 15 del CCNLapplicato ai rapporti di lavoro, non sono fondati.5. La previsione dell’art.15 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 7aprile 2006, in materia di “Opportunità di sviluppoprofessionale”, che prevede l’accesso ai livelli di inquadramentosuperiore attraverso procedure selettive attivate con cadenzabiennale (commi 5 e 6), va coordinata, ai sensi dell’art. 1363c.c., con le previsioni dei commi 3 e 7 dello stesso art.15,secondo cui: «3.Il numero complessivo dei posti riferibili agliorganici predetti è determinato da ciascun Ente in sede diapprovazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli dilegge»; «7. In sede di approvazione del bilancio di previsione,Numero registro generale 3771/2022previa contrattazione con le OO.SS, vengono definite le risorseN umero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 21715/2026destinate al fondo per l’applicazione delle procedure di cui Daait a pubblicazione 25/06/2026precedenti commi 5 e 6. Tali risorse dovranno comunquegarantire la copertura di un congruo numero di posti».6. Tali disposizioni, nel rimettere alla valutazione dell’ente ledeterminazioni in tema di fabbisogno di personale e allacontrattazione integrativa l’individuazione delle risorse e deiposti disponibili, mal si conciliano con la tesi dell’obbligoincondizionato di indizione in capo all’Amministrazione impostodalle disposizioni contrattualcollettive, e anzi la contraddicono.7. Merita qui aggiungere che la disciplina di cui all’art. 64 delprecedente CCNL 2002, già volta ad ovviare all’anomalapersistenza di diffusa permanenza nei livelli II e III, venneesaminata da questa Corte nell’ordinanza n. 23365/2022 sottoil particolare profilo della conformità a contratto della clausolache escludeva dalla graduatoria il dirigente che, all’atto dellarelativa approvazione non fosse più in servizio; clausola che siera risolta a pregiudizio del lavoratore, collocato in quiescenzanelle more della procedura, i cui effetti erano previsti retroattivi,in relazione alla violazione della regola, posta dal citato art. 64,che prevedeva che la procedura fosse bandita entro tre mesidalla stipula del CCNL. Questa Corte, pur giudicando il terminein questione ordinatorio, valorizzando il fatto che la stessadisposizione affidasse prodromicamente alla concertazione larilevazione delle anomalie, peraltro in quel caso specificamenteindividuate dal contratto nella permanenza nel livello per oltre12 anni, e condizionasse gli adempimenti alla condizione dellaprevia individuazione delle risorse, e pur affermando che nonvi è dubbio che il terzo comma, che non può essere letto in modoavulso dall’intera disposizione, pur non prevedendo un diritto,direttamente azionabile, in favore di tutti quelli che si trovinoNumero registro generale 3771/2022nella prevista posizione, giudicò che, alla luce della portataN umero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 21715/2026precettiva del riconoscimento retroattivo dell’avanzamento, Dlaat a pubblicazione 25/06/2026valutazione giudiziale non doveva arrestarsi alla inevitabilitàdella mancata attribuzione di tale livello per l’intervenutocollocamento in quiescenza, occorrendo verificare le ragioni perle quali la P.A. era arrivata a tale momento, sottraendosi così daldare adempimento a quella parte della disposizione avente,come detto, valenza precettiva. Malgrado il fatto che, anchesotto altri profili, quella disciplina recasse, sotto il profilo dellacogenza, elementi ben più chiari ed univoci, questa Corteaccolse quel ricorso non già perché ritenne che l’obbligo nonfosse condizionato, anche quanto ai tempi, ai quali essa anziadempimenti prodromici contrattuali e finanziari(evidentemente non dipendenti dalla sola volontàdell’Amministrazione), ma perché si ritenne contrario al canoneesegetico di buona fede, e peraltro solo sul piano risarcitorio,che il ricorrente fosse pregiudicato dal fatto di essere statocollocato a riposo prima dell’approvazione della graduatoria,malgrado la previsione di decorrenza retroattiva. Anche sotto talprofilo, trattasi di caso non assimilabile a quello qui in esame.8. Merita piuttosto ricordare che questa Corte, nel caso sottocerti versi analogo dell’inadempimento della Agenzia SpazialeItaliana (ASI) all’obbligo contrattualcollettivo di attivare entrodue mesi le procedure di progressione selettiva previste dall’art.54 del CCNL enti di ricerca 1998/2001, ebbe a giudicare che,stante la presenza di disposizioni contrattualcollettive secondole quali il finanziamento poteva avvenire solo previacontrattazione integrativa, nessun diritto poteva sorgere indifetto di quella condizione, posto che, «qualora un dirittodipenda da una contrattazione integrativa, il che pertieneNumero registro generale 3771/2022all'ambito della cognizione giuridica della domanda dispiegataN, umero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 21715/2026l'azione di chi ne pretenda l'adempimento naturalmentDeat a pubblicazione 25/06/2026coinvolge l'esistenza di tale contrattazione ed il riconoscimento,rilevare che il bando, a fronte di una progressione orizzontaledipendente dalla contrattazione integrativa, sarebbe nullo,quale atto di gestione del rapporto, e non potrebbe attribuirealcun diritto, se esso riconoscesse il beneficio a prescindere datale contrattazione e dal procedimento e dai controlli di leggeche la riguardano, in quanto si determinerebbe una violazionediretta dell'art. 2, co. 3 (secondo cui i trattamenti economicipossono derivare solo dalla contrattazione collettiva) e 40-bisdel d. lgs. 165/2001 (norma che regola i controlli sullacontrattazione decentrata), come sostanzialmente fatto rilevareanche da ASI allorquando, nelle premesse ai motivi e poi con ilquarto motivo, richiama espressamente il citato principio di cuiall'art. 2, co. 3. Sul punto si veda anche Cass. 18 agosto 2020,n. 17226, secondo la quale “in tema di pubblico impiegocontrattualizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165del 2001, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservataalla contrattazione collettiva, sicché non è sufficiente a talescopo un atto deliberativo della P.A. ma occorre, a pena dinullità, la conformità di tale atto alla contrattazione collettiva”»(Cass. n. 27314/2021).9. Una volta chiarita l’impossibilità di interpretare la clausolanel senso che l’Amministrazione dovesse bandire la selezione aprescindere dalla definizione, in sede contrattualcollettiva, dellerisorse allo scopo necessarie, quale prevista all’art. 15, comma7, del CCNL 2006, assume rilievo dirimente in senso ostativodelle pretese attoree, sia sul piano del diritto allo scorrimento(comunque inesistente se non previsto dal contratto o dalbando: Cass. n. 3332/2018), che sul piano risarcitorio, il Nfuamtetroo r egistro generale 3771/2022Numero sezionale 2287/2026che la Corte territoriale abbia accertato in fatto, in moNduome rno odi nra ccolta generale 21715/2026censurabile col mezzo prescelto, che dal 2011 al 2016 l’Ente noDnat a pubblicazione 25/06/2026aveva ottenuto alcuna autorizzazione alla copertura di posti, e,quindi, non aveva in materia copertura economica.Affermazione, questa, con la quale i ricorrenti non siconfrontano adeguatamente, e assorbente delle ulterioriquestioni risarcitorie.10. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non vi è luogo aprovvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 7 maggio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]