CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05222/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 321/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- CIOTTA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusep- [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ORISTANO n. 281/2023, depositata il 25/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato in fatto che: con sentenza n. 237/2018, il Giudice di Pace di Oristano accoglie- va, previa disapplicazione della Delibera del Commissario straordi- nario dell’Ente d’Ambito della Sardegna n. 18 del 26.06.2014, la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l’accertamento nega- tivo del diritto di [OSCURATO:SOCIETA]., gestore unico dei servizi idrici in ambito regionale, alla somma di euro 369,85, indicata nella fattura n. 2016000500129366 del 28.04.2016, e, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla convenuta, dichiarava il cre- dito estinto per prescrizione ai sensi dell’art. 2948, 1° comma, n. 4, cod. civ., nonché, in ogni caso, illegittimi gli addebiti effettuati da [OSCURATO:SOCIETA].; avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA].: i) la- mentando la violazione da parte del giudice di pace (che aveva ri- tenuto sussistente la giurisdizione ordinaria in luogo di quella am- ministrativa) degli artt. 103 e 104 Cost., degli artt. 2, 4 e 5 dell’Allegato E alla L. 2248/1865, dell’art. 2, comma 25, della L. n. 481/1995, degli artt. 7, comma 5, e 133, comma 1, lett. l) e z ter) cod. proc. amm.; b) invocando la decorrenza del termine di pre- scrizione da epoca successiva all’emanazione delle delibere n. 643/2013 del 27.12.2013 dell’Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] il Gas e il [OSCURATO:PERSONA] e n. 18/2014 del [OSCURATO:PERSONA] dell’Autorità dell’[OSCURATO:PERSONA] della Sardegna; c) ripercorrendo il quadro normativo, allo scopo di giustificare la richiesta dei con- guagli per partite pregresse anche per il periodo, oggetto della con- testata fatturazione, compreso fra il 2005 e il 2011; il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 281/2023, depositata il 25/05/2023, ha rigettato l’appello e, per l’effetto, ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado; segnatamente, ha ritenuto: a) sussistente la giurisdizione del giu- dice civile; b) prescritto il diritto, in forza del principio di diritto di cui all’ordinanza n. 29593/2022 di questa Corte secondo cui, in fattispecie come quella in esame, il termine di prescrizione, a nor- ma dell’art. 2935 cod. civ., decorre solo dal momento in cui è ema- nato l’atto con cui i conguagli per partite pregresse sono determi- nati ; c) i conguagli regolatori astrattamente legittimi, in quan- to, come componenti tariffarie, costituiscono costi applicati ora per allora; d) impossibile, in concreto, affermare che la deroga al principio di irretroattività – che, quanto al periodo anteriore al 2012, chiaramente emerge dal sistema tariffario descritto dalle de- libere n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013 dell’A.E.E.G.S.I. e n. 18 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per la regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna –abbia quale presuppo- sto legittimante il principio di integrale recupero dei costi sancito dall’art. 154, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006: tale norma, di rango primario, in quanto (sicuramente) atta a giustificare il siste- ma dei conguagli regolatori per il periodo successivo al 2014 (e, dunque, avuto riguardo alle date delle delibere, per il futuro), non è, infatti, univocamente indicativa della volontà del legislatore di consentire, in deroga al disposto dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, altresì il recupero delle partite pregresse relative alle annualità fra il 2005 e il 2011; e) illegittime, per violazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, la delibera n. 643/2013/R/IDR dell’A.E.E.G.S.I. e la delibera n. 18 del 26.06.2014 del [OSCURATO:PERSONA] per la regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna, nelle parti in cui sanciscono il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. di ottenere il pagamento, quali compo- nenti del prezzo dei servizi idrici, di conguagli per partite pregresse maturate fra il 2005 e il 2011; c) tenuto il gestore del servizio idri- co integrato a dimostrare, secondo la giurisprudenza di questa Cor- te (Cass. n. 5127/2023), l’imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitu- tivi della pretesa ; [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione di detta sentenza, for- mulando un solo motivo; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Considerato che: 1) il motivo è così rubricato Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 142, comma 3, e 154 del D.lgs. n. 152/2006, art. 9 Dir. 2000/60/CE, all’art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011, con- vertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, all’art. 10 del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.2011, n. 106, all’art. 3 D.P.C.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 12, lett. h), L. 481/1995, all’art. 1339 c.c., alle Delibere n. 643/2013/R/IDR dell’AEEGSI e n. 18/2014 dell’AATO della Sarde- gna ed al Regolamento del S.I.I. (art. B.16), all’art.11 delle preleg- gi ; lo sforzo confutativo della ricorrente è volto a dimostrare che la definizione e quantificazione delle c.d. “partite pregresse ” o “conguagli regolatori” ad opera delle competenti Autorità ammini- strative (ARERA, EGAS) risulta, in realtà, del tutto conforme ai due fondamentali principi informatori della materia, di matrice comuni- taria e recepiti dalla normativa nazionale, ossia quello che ricono- sce il pieno recupero dei costi, c.d. “full recovery cost” e quello, strettamente connesso, dell’equilibrio economico – finanziario della gestione ottimale del servizio ; di conseguenza: a) le deter- minazioni tariffarie, in conformità al dettato dell’art. 1339 c.c., so- no di diritto inserite nel contratto di fornitura idrica ; b) il gestore del servizio è privo di autonomia decisionale, dovendo procedere, in forza di un obbligo impostogli dalla autorità amministrative, al recupero delle “partite pregresse ” o “conguagli regolatori”; c) i conguagli regolatori o partite pregresse non costituiscono appli- cazione retroattiva di una tariffa postuma illegittima, rappresentan- do un ordinario strumento legale per colmare disallineamenti tarif- fari ; la ricorrente sostiene anche di avere soddisfatto l’onere di provare l’imprevedibilità dei costi, di cui aveva chiesto retroattivamente il pagamento all’utente; chiede, inoltre, dopo aver individuato gli estremi di un contrasto tra gli orientamenti di questa Corte, di ri- mettere alle Sezioni Unite la questione della pretesa dei conguagli regolatori; 2) con ordinanza n. 18009/2024, depositata il 1°/07/2024, la Prima Sezione civile di questa Corte ha disposto la trasmissione degli atti del ricorso RG. 9782/2021 alla Prima Presidente, per va- lutarne l’assegnazione alle Sezioni Unite con riferimento alla pro- blematica della spettanza al gestore del servizio idrico integrato dei conguagli regolatori posta anche dal ricorso qui scrutinato; 3) l’udienza pubblica delle Sezioni Unite è stata fissata il 6 maggio 2025; 4) va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in atte- sa della pronunzia delle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, i