CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05127/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5094-2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del Presidente e rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio di quest'ultimo, via Sardegna, 14; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R. SANZIO N. 6 SASSARI, in persona del rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]= DORE, pec [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 372-2020 della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, pubblicata in data 26.11.2020, noti- ficata il 22.12.2020; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1) [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza n. 372-2020 della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distacc:ata di Sassari, pubblicata in data 26.11.2020, notificata in data 22.12.2020, formulando cinque motivi, illustrati con memoria; 2) resiste con controricorso, corredato di memoria, il Condominio di via R. San- zio n. 6 Sassari; 3) la ricorrente rappresenta, nella descrizione del fatto, di essere stata conve- nuta, dinanzi al Tribunale di Sassari, dal Condominio di via R. Sanzio n. 6 Sassari, perché: i) fossero annullate tutte le fatture emesse a far data dall''1 gennaio 2006, per erronea intestazione, erronea indicazione del numero delle unità immobiliari e della tipologia di tariffa applicata; ii) fossero emesse nuove fatture intestate al Condominio di via R. Sanzio n. 6 Sassari, composto di 13 unità abitative, con l'indicazione della tariffa uso dome- stico residenti, con la contabilizzazione di una sola quota fissa e dei consumi correttamente rilevati; iii) fossero dichiarati prescritti i crediti per consumi relativi al periodo 9 gennaio 2007 - 30 aprile 2010; iv) fossero accolte la richiesta di condanna al risarcimento del danno per euro 1.719,06, pari alla differenza tra il prezzo praticato e quello corrisposto alla ditta Leoni per la fornitura di acqua, e la richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale per indebita sospensione del servizio, da liquidarsi in via equitativa; v) fosse dichiarata non dovuta alcuna somma a titolo di deposito cauzionale;vi) fosse dichiarato non dovuto l'importo di euro 903,76 preteso a titolo di con- guaglio partite pregresse o, in via subordinata, detta pretesa fosse dichiarata prescritta per le partite 2005-2011; 4) le domande del condominio si fondavano: a) sulla circostanza che la maggior parte delle tredici unità immobiliari che lo componevano fosse utilizzata come residenza primaria, con conseguente diritto all'applicazione della tariffa uso domestico residenti, anziché di quella più one- rosa - tariffa di cantiere - che veniva applicata in ragione della stipulazione, nel 2001, del contratto di somministrazione tra SIINOS, che all'epoca gestiva il ser- vizio idrico della città di Sassari, e la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., costruttrice dello stabile, nonostante la società [OSCURATO:PERSONA], una volta ultimata la costruzione, avesse chiesto la cessazione dell'utenza e analoghe richieste fossero state avan- zate dagli amministratori del condominio succedutisi nel tempo; b) sulla sospensione, in data 24 gennaio 2007, dell'approvvigionamento idrico per il mancato pagamento di una fattura di euro 22.124,22, oggetto di reclamo, che l'aveva costretto a ricorrere, in data 19.01.2007, in via cautelare d'urgenza al Tribunale di Sassari, il quale aveva disposto l'immediata riattivazione del ser- vizio con decreto, confermato con ordinanza del 7 marzo 2017; c) sul fatto che, in quell'occasione, [OSCURATO:SOCIETA]., pur riconoscendo la ricor- renza di disguidi dovuti al cambio di gestione ed all'avvicendamento degli am- ministratori del condominio, aveva lasciato le unità abitative senza acqua per ben 26 giorni, obbligando a ricorrere a rivenditori privati per acquistare l'acqua necessaria ; d) sulla nota del 12 maggio 2017 con cui, utilizzando la modulistica predisposta dal gestore, aveva rinnovato la richiesta di modifica contrattuale e domandato la ricontabilizzazione delle fatture, ma senza successo, atteso che le fatture con- tinuavano ad essere intestate alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. con applicazione della tariffa uso non domestico; 5) [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande attoree, adducendo, in via preliminare, che il condominio non aveva dimostrato di avere consegnato la richiesta di applicazione delle tariffe uso domestico, che comunque mancava la documentazione atta a giustificare la variazione della ta- riffa, che aveva provveduto, come previsto dal quadro regolatorio di riferimento, all'emissione di fatture di conguaglio, respingeva l'eccezione di prescrizione, per- ché il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere prima del 26 giugno 2014, data di adozione della delibera n. 18 del 2014 da parte del commissario straordinario dell'ente d'ambito della Sardegna che aveva imposto il recupero dei conguagli regolatori, insisteva, infine, sulla legittimità della pretesa del de- posito cauzionale; 6) il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 697/2019, dichiarava cessata la ma- teria del contendere sull'eccezione di prescrizione fino al 2010, accertava che non risultava che il condominio avesse inoltrato formale richiesta di mutamento di tariffa e di intestazione né che avesse allegato la documentazione necessaria, respingeva la domanda di risarcimento del danno per la fornitura d'acqua du- rante il periodo di sospensione del servizio, in quanto non sufficientemente do- cumentata, riteneva legittime le somme richieste da [OSCURATO:SOCIETA]. per con- guagli regolatori e deposito cauzionale; 7) la Corte d'Appello di Sassari è stata investita del gravame dal condominio che: 7.1) denunciava la contraddittorietà della sentenza del Tribunale, il quale,, pur convenendo sulla contrarietà a buona fede del comportamento del gestore) a fronte delle richieste di ottenere una nuova intestazione dell'utenza, non aveva tenuto conto che nel procedimento cautelare [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ammesso l'esistenza del condominio, tant'è che aveva riconosciuto la prescrizione del cre- dito vantato nei suoi confronti; 7.2) lamentava l'erronea applicazione delle di- sposizioni in materia di erogazione di servizi pubblici, anche sulla scorta dell'art. 2 Cod. consumo, che aveva portato il Tribunale a ritenere che l'incertezza circa i termini di fatturazione le fosse imputabile; 7.3) censurava il difetto di motiva- zione sul rigetto della domanda volta a contestare i conguagli regolatori, il de- posito cauzionale, il risarcimento del danno; 8) il giudice del gravame, con la sentenza oggi impugnata, ha accolto: 8.1) la richiesta di applicazione della tariffa residenti fin dal maggio 2010; 8.2) la ri- chiesta di rideterminazione delle somme dovute per i conguagli tariffari; 8.3) la domanda di contabilizzazione di una sola quota fissa; ha rigettato: 8.4) la ri- chiesta di risarcimento dei danno per il prezzo versato alla ditta Leoni per pro- curarsi l'acqua potabile; 8.5) la domanda di risarcimento del danno non patri- moniale; 8.6) la domanda di restituzione del deposto cauzionale; 8.7) l'eccezione relativa al mancato adeguamento della carta dei servizi; 9) la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc.civ. ; 10) il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: 11) con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la "Violazione dell'art. 360, comma 1°, n. cpc. - violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario. Violazione dell'art. 223 cod.proc.civ. e dell'art. 133, commal, lett. e) c.p.a.", per avere la sentenza im- pugnata ritenuto che la controversia relativa alla legittimità dei conguagli rego- latori ricadesse nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto "la verifica da parte del giudice ordinario della tariffa applicata concretamente al rapporto non comporta alcun sindacato sulle scelte tecnico-discrezionali dell'Autorità di Am- bito Regionale di determinare le tariffe"; secondo la società [OSCURATO:SOCIETA], il giudice a quo avrebbe violato i criteri che rego- lano il riparto della giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, atteso che la posizione giuridica fatta valere dal condominio per le partite pre- gresse, investirebbe, in via principale e diretta, la legittimità delle partite pre- gresse, ossia delle scelte tecnico-discrezionali dell'AEEGSI (oggi, ARERA) e dell'Ente d'Ambito (EGAS), in ordine all'indivilduazione e alla regolazione del co- sto del servizio idrico integrato nonché in relazione alla determinazione dell'am- montare dei conguagli regolatori; il motivo è infondato; la questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite - da ultimo, proprio con riferimento ad una controversia che aveva coinvolto l'odierna ricorrente, cfr. Cass., Sez. Un., 10/10/2022, n. 29593; adde Cass., Sez. Un., 18/02/2022, n. 5386; Cass., Sez. Un., 20/07/2021, n. 20692 in materia di gestione dei rifiuti - e risolta affermando che: "la domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'ac- qua contesti l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base a una determinata tariffa introduce difatti una controversia relativa al rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (Cass., sez. un., n. 4584/06; coerente, sez. un., n. 8035/11); la controversia ha dunque effettivamente natura esclusivamente patrimoniale, perché non presenta con- nessione funzionale con l'ordinamento del servizio pubblico destinato alla soddi- sfazione di un interesse generale e, per conseguenza, non investe il titolo in base al quale l'erogatore del servizio opera, ma solo l'esecuzione della singola presta- zione contrattuale"; 12) con il secondo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. deduce, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., "Violazione o falsa applicazione di legge in rela- zione agli artt. 2935 e 2948 n. 4 cod.civ., artt. 142, c. 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/CE; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla I. 22 dicembre 2011, n. 214.; art. 10 d. I. 70/2011 conv. con modificazione dalla I. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; art. 1339 cod.civ.; delibera AEEGSI n. 643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell'ente d'ambito della Sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (Par. B.16)"; oggetto di impugnazione è la statuizione di assorbimento tacito della domanda subordinata con cui il condominio chiedeva l'applicazione dell'art. 2948 n. 4 cod.civ. in ordine al credito per i conguagli regolatori, basata sull'accoglimento della domanda principale inerente la illegittima pretesa dei conguagli; [OSCURATO:SOCIETA]. sostiene che, stante che la prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e considerando che le tariffe, comprensive degli importi richiesti a titolo di conguagli, erano state determinate soltanto con le delibere dell'autorità di ambito, cioè dalla data del 26 giugno 2014, quando, sulla scorta dei criteri e delle modalità individuate dall'AEEGSI, era stata assunta la delibera dell'autorità di Ambito, non avrebbe potuto proce- dere prima di quella data alla riscossione dellle partite pregresse;la questione è stata affrontata nonché risolta dalle Sezioni unite con la deci- sione n. 29593/2022, citata, nei termini che si riportano: "la nozione di recupero dei costi, in cui si sostanzia il "conguaglio", "implica in sé l'applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato; il che comporta che, prima della determinazione delle voci di costo da recupe- rare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 cod.civ.; d'altronde, ammettere l'assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il pe- riodo precedente a quello in cui sono stati determinati comporta, nei fatti, neu- tralizzarne l'incidenza e, quindi, escluderne la concreta possibilità di recupero"; il motivo, pertanto, è fondato e merita accoglimento; 13) con il terzo motivo alla sentenza impugnata si imputa, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la "Violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, c. 3, e 154 dei d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/CE; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modifica- zioni dalla I. 22 dicembre 2011, n. 214.; art. 10 d. I. 70/2011 conv. con modifi- cazione dalla I. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; art. 1339 cod.civ.; delibera AEEGSI n. 643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n. 18 ' dell'ente d'ambito della Sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (Par. 8.16)"; oggetto di censura è la statuizione con cui la sentenza impugnata ha escluso che il potere dell'AEEGSI di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico comprenda la possibilità di applicare, tramite una valutazione ex post, un'integrazione tariffaria commisurata a consumi già effet- tuati; la società [OSCURATO:SOCIETA] sostiene, invece, che: i) in applicazione del principio del full reco very cost, la tariffa applicata all'utenza deve necessariamente coprire i costi generati dalla prestazione del servizio; ii) non il singolo gestore ma AEEGSI, oggi ARERA - Ente d'ambito, valuta l'adeguatezza delle tariffe, al fine di garantire all'intera collettività un servizio improntato non solo ad elevati standard di qua- lità, ma anche a criteri di efficienza ed economicità; iii) il gestore si limita ad applicare una tariffa eterodeterminata, senza alcun margine di intervento per un eventuale aumento o diminuzione della tariffa ovvero per un'eventuale esclu- sione di determinate voci; iv) la Sezione 18 del contratto con gli utenti stabilisce che rattività di erogazione dei servizi richiesti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. è disciplinata dal Regolamento per il [OSCURATO:PERSONA], che costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza (...) e detto Regolamento, al par. B.16 "Fatturazione" dispone chiaramente che "alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall'Autorità d'Ambito"; v) il precedente sistema tariffario, basato sul price cap, di cui al D.M. 1° agosto 1996, limitava gli incrementi tariffari, indipendentemente dai costi effettiva- mente sostenuti, al fine di garantire la sostenibilità sociale dei prezzi praticati all'utenza, ma non escludeva che l'autorità di ambito determinasse a posteriori, con incrementi tariffari successivi, la mancat::a integrale copertura dei costi effi- cienti di gestione, introducendo pertanto il diritto al conguaglio in capo al Ge- store; vi) in sede di revisione del piano d'ambito per la regione Sardegna, di cui alla deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 223/2010 (e successiva in- tegrazione con deliberazione n. 23/2011), era stato provvisoriamente quantifi- cato il conguaglio per un importo complessivo di 88,78 milioni di euro, con ri- serva di aggiornare tale valore a seguito di ulteriori verifiche; vii) il recupero di tali partite era stato posticipato in considerazione dei predetti limiti agli incre- menti tariffari imposti dal metodo del price cap; vii) detto sistema, rivelatosi inadeguato per l'efficiente gestione del servizio idrico, era stato modificato, affi- dando all'Autorità per l'[OSCURATO:PERSONA] il Gas e il [OSCURATO:PERSONA] - AEEGSI (oggi, "ARERA") la definizione delle componenti di costo ammissibili ai fini regolatori nonché delle regole e dei criteri per la determinazione delle tariffe (art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012) ed al gestore il compito di applicare la tariffa determi- nata sulla base delle prescrizioni e delle regole definite dalle predette [OSCURATO:PERSONA] (art. 154, comma 5, del Codice dell'Ambiente); viii) l'AEEGSI, con de- liberazione del 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR), ha approvato il nuovo "[OSCURATO:PERSONA]", il quale, quanto alla "quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse", stabilisce che "Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità", ed ha affi- dato ai singoli Enti d'Ambito la complessiva quantificazione degli importi in ar- gomento, tenuto conto che tali Enti detenevano i dati e le risultanze contabili delle singole gestioni, riferite agli anni precedenti; ix) con riferimento alla Re- gione Sardegna, il [OSCURATO:PERSONA] dell'Ente d'Ambito della Sardegna ha emanato la Delibera 26 giugno 2014, n. 18, con la quale è stata approvata la quantificazione e sono stati riconosciuti i conguagli relativi alle "partite pre- gresse", autorizzando il gestore ad effettuarne la riscossione, per l'importo com- plessivo di euro 106.000.000,00, in ossequio ai criteri e alle modalità sancite dall'art. 31.2 della delibera AEEGSI n. 643/2013 e dalla delibera dell'Ente d'Am- bito n. 18/2014; x) sulla scorta di tali provvedimenti era stato tempestivamente richiesto il pagamento degli importi a titolo di partite pregresse 2005-2011, me- diante l'invio di distinte fatture, in cui veniva specificata la natura dei maggiori costi richiesti nonché i riferimenti regolatori mediante i quali era stata determi- nata la componente tariffaria; la società [OSCURATO:SOCIETA] ne trae la conseguenza che le partite pregresse costitui- scano un costo ammesso del nuovo metodo tariffario e che la sentenza impu- gnata sia gravemente viziata non solo aver travisato la nozione di conguaglio per partite preg resse, ma anche per avere violato la normativa che conforma lo svolgimento del servizio idrico integrato e la giurisprudenza amministrativa e civile formatasi in materia; 13.1) il motivo merita accoglimento, ma con alcune precisazioni; in astratto, non può escludersi il ricorso ai 'conguagli regolatori; va infatti con- siderato - con richiamo a quanto osservato nella già richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 29593/2022 - che: i) la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall'art. 9 della di- rettiva n. 2000/60/CE, a norma del quale «gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III»; detto allegato impone: a) di effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all'articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico di riferi- mento e, se necessario, delle stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici, delle stime dell'investimento corrispondente, con le relative previ- sioni; b) di formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all'articolo 11 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure; ii) l'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE è stato inteso dalla Corte di Giustizia (con sentenza in causa C-686/15, [OSCURATO:PERSONA], nella quale si controverteva della legittimità di una voce in fattura non legata ai consumi idrici, ma ai costi fissi di gestione) come volto all'adozione, da parte degli Stati membri, di una politica dei prezzi dell'acqua, rimessi alle valutazioni discrezionali dei singoli Stati, che incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente; in tale contesto, la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisce "uno" dei mezzi ido- nei; nondimeno, gli Stati membri dispongono della facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione dell'acqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione dell'acqua per mettere quest'ul- tima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendente- mente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all'analisi e al mantenimento della salubrità dell'acqua potabile; iii) nell'ordinamento interno, l'art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, come modificato a seguito dell'esito positivo del referendum abrogativo di parte di esso, ha disposto che «1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno na- tura di corrispettivo»; iv) l'art. 10 del d.l. n. 70/11, conv. con I. n. 106/11, ha conseguentemente stabilito, ai commi 11 e 14, che l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigi- lanza in materia di acqua, poi soppressa e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base all'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/11, come convertito, e al relativo allegato A, «...predi- spone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idri- che e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunita- ria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi am- bientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere deri- vante dal funzionamento dell'Agenzia...»; v) in questo contesto, la nozione stessa di "recupero" dei costi, in cui si sostan- zia il "conguaglio", implica in sé l'applicazione di un costo "ora per allora", ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato; vi) in base alla espressa previsione del contratto disciplinante il rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e gli utenti, che richiama il Regolamento per il [OSCURATO:PERSONA], e al rimando compiuto da tale Regolamento al sistema tariffario de- terminato dall'Autorità d'Ambito, detto sistema risulta inserito di diritto nel con- tratto di fornitura (ex art. 1339 cod. civ.); 13.2) il fatto che non sia preclusa "in astratto" una politica tariffaria di recupero anche di costi che non siano strettamente correlati al consumo di acqua non significa, però, che sia ammesso "ogni" recupero tariffario; il perimetro dell'operatività dei conguagli regolatori è circoscritto dall'esigenza di recuperare i costi sopportati dai servizi di distribuzione dell'acqua per mettere quest'ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipen- dentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali ch approvvigionamento idrico, nonché all'analisi e al mantenimento della salubrità dell'acqua potabile e dalla più volte affermata natura di corrispettivo che deve riconoscersi alla tariffa e a ogni singolo voce che la compone (cfr. C- 186/95, cit., art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, art. 9 della direttiva 2000/60/CE); la dimensione normativa comunitaria risulta inequivocabilmente ispirata da un concetto di economicità, id est di razionalità economica, intesa come un vincolo da gestire e non già come una variabile da massimizzare; segnatamente, se- condo la dottrina tecno-economica, la tariffazione del servizio idrico si basa sulla "capacità dell'organizzazione, nel rispetto dei vincoli economici e delle condizioni esterne, di pensare e raggiungere - attraverso la progettazione e realizzazione nel tempo - i propri fini e obiettivi"; è stato, infatti, efficacemente affermato che a livello comunitario sono stati adottati un approccio, una visione ed un metodo che impegnano ad una progettazione istituzionale che valuti - anche qualitativa- mente - le determinanti (costi umani, materiali e finanziari') e ogni altra variabile (non solo fisiologica) collocata nello specifico contesto territoriale e socio-econo- mico, segnatamente riferito alle esigenze di erogazione del servizio pubblico, che sfocia nell'applicazione di un modello tariffario che sappia conciliare costi ed as- sets ed evitare la duplicazione della contabilizzazione; tanto risulta avvalorato: a) dalla Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 26/01/2011, n. 26, ha ribadito che "coessenziale alla nozione di 'rilevanza' economica del servizio idrico integrato è l'esercizio dell'attività con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)"; b) dalla lettura coordinata del Considerando 38 della direttiva 2000/60 che rinvia all'analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo ter- mine della domanda e dell'offerta nel distretto idrografico, dell'art. 5 della me- desima direttiva che regola le caratteristiche del distretto idrografico, l'esame dell'impatto ambientale delle attività umane e l'analisi economica dell'utilizzo idrico e dell'allegato III, già citato; c) dalla giurisprudenza amministrativa, la quale conferma che: i) il d.lgs. n. 152/2006 ha inteso coniugare il fine sociale (l'erogazione di un bene fondamen- tale ma scarso) e la sostenibilità economica, delineando un modello di gestione che sia sintesi di efficienza, anche imprenditoriale, del servizio, nell'ambito dei vincoli europei, garanzia degli utenti, che sono titolari di un diritto fondamentale, e di universalità del servizio; li) "la tariffa è definita dall'art. 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ricalca l'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, in linea con la configurazione - delineata nella Comunicazione COM 2000/447 - della tariffa dei servizi idrici quale "mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore economico", come "il corrispettivo del servizio iclrico integrato"; iii) il principio di recupero dei costi consente di 'riconoscere al gestore solo i costi «giustificati» e rispondenti alle «variazioni strutturali» del servizio, ovvero all'in- cremento degli investimenti o all'ottimizzazione dei costi di gestione" (Cons. Stato, 12/05/2016, n. 1882), altrimenti si annullerebbe il rischio d'impresa per il gestore, con conseguente sua deresponsabilizzazione e con accollo all'utenza dei maggiori costi del servizio rispetto a quelli inizialmente stimati, neppure giu- stificati dallo svolgimento di attività incrementali rispetto a quelle pianificate; jk d) dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittimo il meccanismo recuperatorio delle partite pregresse ove non entrino in gioco criteri contabili di determinazione e di imputazione della quota annuale dei costi di investimento e dei costi di esercizio né criteri matematici di quantificazione delle componenti tariffarie, ma l'attribuzione delle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento della disciplina, finalizzato al recupero dei deficit di bilancio pre- gresso e posta a carico degli utenti in dipendenza di una disposizione di c:arat- tere univocamente retroattiva ed a prescindere dalla fruizione del servizio e al nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia ta- riffaria: si veda in tal senso Cass. 23/06/2021, n.17959;13.3) ne deriva non già l'immodificabilità delle tariffe, che non potrebbe giusti- ficarsi invocando la tutela dell'affidamento riposto nella ricorrenza di un rapporto di durata a condizioni prestabilite, perché il contratto stipulato con il gestore non si limita ad indicare il corrispettivo a quest'ultimo dovuto per l'espletamento del servizio, ma prevede anche forme di revisione del contratto di utenza "per l'ipo- tesi in cui sopravvengano eventi idonei ad alterare l'equilibrio contrattuale, de- terminandone anticipatamente i casi e le modalità di applicazione" (Cass., Sez. Un., 18/02/2022, n.5386), ma l'obbligo di far confluire nella tariffa esclusiva- mente costi che siano in nesso di corrispettività con il servizio reso; 13.4) ammesso, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il recupero dei costi ora per allora, dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fat- turazione del servizio; deve, invece, escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattiva- mente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentemente ai principi di cau- salita, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all'anno di riferimento e di trasparenza (Cons. Stato 04/05/2022, n.3484; Cons. Stato 29/12/2020, n.8502); P nella sostanza, dovranno, in concreto, escludersi i conguagli regolatori utilizzati per allocare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato, indici dell'incapacità di approntare un meccanismo di regolazione incentivante, in grado cioè di orientare i prezzi verso costi efficienti e di garantire gli equilibri gestionali, la continuità e lo svi- luppo nel tempo, perché tale esternalizzazione risulterebbe incoerente rispetto alla direttrice che permea l'intero quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, il cui fulcro risiede nell'aderenza delle pretese economiche rivolte all'utenza ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, nella perti- nenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica; 13.5) la relativa dimostrazione, secondo i princìpi generali di riparto dell'onere della prova, graverà sull'ente gestore del servizio idrico; infatti l'imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, costituiscono "fatti costitutivi" della pretesa, secondo i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. :L3533); 14) con il quarto motivo [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la "Violazione o falsa appli- cazione dell'art. 2697 cod.civ. in materia di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 360, comma l°, n. 3 cod.proc.civ."; la sentenza sarebbe viziata per avere ritenuto applicabile la tariffa ad uso do- mestico in luogo di quella a uso cantiere, disattendendo la conclusione del Tri- bunale secondo cui il condominio aveva mantenuto una situazione di incertezza quando, in occasione del reclamo del 2016, l'amministratore aveva dichiarato di agire per conto della società costruttrice e non aveva provveduto a promuovere la stipulazione di un nuovo contratto a nome del condominio, perché almeno dall'agosto 2015 le richieste erano state inoltrate direttamente ad [OSCURATO:SOCIETA]. non più a SIINOS, il gestore che l'aveva preceduta, la quale non aveva richiesto la produzione di documentazione ulteriore rispetto all'autodichiarazione contenuta nel modulo da essa stessa predisposto; la Corte territoriale, secondo la prospettazione di [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe so- vrapposto il giudizio cautelare, a seguito del mancato riscontro ad un reclamo, con il giudizio di merito, volto ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'ap- plicazione della tariffa uso residenti; precisa, quindi, che non era mai stata ac- certata la sussistenza dei requisiti per l'applicazione della tariffa uso domestico, ma solo della mancata risposta ad una richiesta di volturazione delle fatture ed alla variazione della tariffa; insiste nell'affermare che la procedura di voltura- zione non era stata espletata dal condominio, che i documenti nn. 2 e 3 depo- sitati dal condominio in primo grado non avevano valenza probatoria, che i do- cumenti nn. 8 e 9 contenevano una domanda di variazione della tariffa e non una domanda di voltura che avrebbe richiesto una documentazione a corredo mancante; ritiene incomprensibile e in aperto contrasto con l'art. 2697 cod.civ. l'affermazione della Corte d'Appello secondo la quale non risultava che fosse stata richiesta al condominio documentazione integrativa dell'autodichiarazione contenuta nel modulo predisposto dal gestore e dava risalto al fatto che, acco- gliendo il reclamo presentato dall'amministratore del condominio, avesse scor- porato in favore del condominio l'ammontare dei corrispettivi prescritti ricono- scendo la formazione dell'ente condominiale; il motivo non merita accoglimento; in primo luogo, non rispetta le prescrizioni di cui all'art. :366 n. 6 cod.proc.civ. con riferimento ai documenti nn. 8 e 9 - i documenti nn. 2 e 3 non hanno rilievo, perché la Corte territoriale non ha tratto da essi elementi di valutazione, atteso che ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] conoscesse quantomeno con riguardo alla comuni- cazione inoltratale nell'agosto 2015 la richiesta di diversa intestazione e fattura- zione proveniente dal condominio - al contenuto del reclamo del 23 novembre 2016; in secondo luogo, sollecita un diverso accertamento dei fatti che la Corte territoriale, ricostruendo puntualmente l'oggetto del giudizio cautelare e di quello di merito ha posto a base della sua decisione: [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ricevuto la richiesta di modificare l'intestazione del condomino in data 10 agosto 2015, detta richiesta era state ribadita nei due reclami presentati nel 2016 per far valere l'errata applicazione della tariffa e la prescrizione; il gestore aveva coltivato la procedura di slaccio per morosità anche in sede cautelare, non aveva verificato l'esatta intestazione della fattura, né l'adeguatezza del profilo tariffario; nel 2017 il condominio aveva reiterato la domanda utilizzando modulistica della società [OSCURATO:SOCIETA], rilasciando apposita autodichiarazione come richiesto; nessun supple- mento di documentazione, in quell'occasione, era stato richiesto; 15) con il quinto motivo la società Abbano.a lamenta, ex art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., "Violazione o falsa applicazione dell'art. 345 cod.proc.civ.; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod.proc.civ.; violazione o falsa applicazione della delibera 23-12- 15655/2015/R/IDR", per avere la sentenza impugnata equiparato l'utente finale, le singole unità immobiliari, all'utenza condominiale, applicando una unica quota fissa per tutto il condominio anziché tante tariffe quante sono le unità abitative; in special modo, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., perché il condomino avrebbe sempre chiesto l'applicazione della tariffa residenti, indicando, nelle proprie conclusioni, tra i criteri che il gestore avrebbe dovuto utilizzare per ridefinire la tariffa, anche la contabilizzazione di una sola quota fissa dovendo l'utenza condominiale a tutti gli effetti essere equi- parata all'utenza finale; in secondo luogo, sostiene che solo nel giudizio di appello, per la prima volta, il condominio avrebbe svolto argomentazioni relative al tema della quota fissa, come, del resto, anche la sentenza impugnata ha riconosciuto, a p. 16, salvo poi ritenere che, essendo stata chiesta, sin dal primo grado di giudizio, la ridetermi- nazione delle tariffe, era necessario individuare anche il parametro della quota fissa secondo le definizione fornite dall'allegato A della delibera 23-12- 15655/2015/R/IDR, ove le utenze condominiali finali sono equiparate a tutti gli effetti alle utenze condominiali; ulteriore critica mossa sul punto alla sentenza d'Appello attiene al merito e riguarda l'applicazione di Cass. 23287/2017 che ha affermato il principio secondo cui "per individuare il soggetto tenuto al versamento della quota fissa si deve necessariamente prescindere dalla considerazione del punto in cui è ubicato il misuratore, dovendosi avere riguardo all'unità abitativa, cioè al concetto di cosa immobile, cioè all'utilizzatore finale" ; detta sentenza, pur richiamata dalla Corte territoriale, sarebbe stata ritenuta superata dalla delibera 23-12- 15655/2015/R/IDR, la quale definisce la utenza condominiale "come utenza ser- vita da un unico unto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso" e l'utente finale "come la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali"; in particolare, la sentenza gravata avrebbe erroneamente ritenuto attribuito rilievo al fatto che il condominio avesse un solo contatore, perché l'utente è chi riceve la fornitura idrica, quindi le singole unità immobiliari, e non coincide con l'utente finale, il condominio; il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'a- zione ("petitum" e "causa petendi") e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), ov- vero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pro- nuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello do- mandato" (Cass. 23/12/2022, n. 37477); la sentenza impugnata dà atto che la decisione n. 23287/2017 affermava che la individuazione dell'interlocutore della società [OSCURATO:SOCIETA] doveva essere svolta in base alle prescrizioni dell'autorità d'ambito territoriale, senza esaminare i rap- porti con le prescrizioni integrative sovraordinate provenienti dall'AEEGSI, che, essendo intervenuta la delibera 23-12-15655/2015/R/IDR, avente efficacia pre- scrittiva, anche nei confronti dei singoli gestori, l'utente c:ondominiale - quello servito da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immo- biliari - corrispondesse all'utente finale; in ragione di ciò ha ritenuto ricorressero i presupposti per rimodulare i principi espressi dal precedente di questa Corte; \"( nessuna violazione di legge può, dunque, essere imputata alla sentenza d'ap- pello, anche senza considerare che la ordinanza n. 23287/2017 non aveva af- fatto stabilito un principio di diritto in merito alla definizione di utente finale, perché aveva disatteso il motivo di gravame per difetto di specificità, confer- mando la decisione gravata; 16) ne consegue che va rigettato il primo motivo, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, va dichiarato inammissibile il quarto motivo, va riget- tato il quinto; 17) la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Cag