CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2025
Cassazione n. 10177/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata come da indirizzo pec indicato, in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso, - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come da indirizzo pec indicato, in virtù di procura su foglio separato allegato al controricorso, - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 241/2023 della Corte di Appello di Cagliari pubblicata il 20.7.2023, udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10.1.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -Conguaglio costi -Recupero – Fondamento -Limiti 1. Con sentenza n. 1116/2020 il Tribunale di Sassari, previa declaratoria della giurisdizione del G.O., dichiarò non dovuto il pagamento della somma pretesa da [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di conguagli partite pregresse 2005-2011 e, operata la compensazione tra il credito di [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 52.100,44 ed il controcredito del [OSCURATO:PERSONA] Caccia di euro 78.198,39, condannòAbbanoa s.p.a. al pagamento in favore del Consorzio della differenza pari ad euro 26.097,95. Le spese di lite furono poste a carico della convenuta soccombente. Nell’ambito del pacifico rapporto di somministrazione, richiamati i reciproci crediti e debiti, il tribunale osservò che la compensazione poteva operare fra crediti certi, liquidi ed esigibili, manon con riferimento a crediti futuri non meglio quantificabili e che pertanto gli importi reclamati dall’attore a titolo di pagamento indebito potevano essere compensati con il credito pacifico di [OSCURATO:SOCIETA] di euro 52.100,44. A tal fine il primo giudice conteggiòa favore dell’utente il credito non contestato di euro 42.606,39, il credito risultante dall’errata duplicazione di fatture riconosciuta da [OSCURATO:SOCIETA] per euro 20.601,00 e l’importo di euro 14.991,00 indebitamente versato a titolo di parziale pagamento dei conguagli regolatori, di cui alla fattura n. 201600050045289. Con particolare riferimento a quest’ultima voce, richiamando la giurisprudenza amministrativa che dichiarava l’illegittimità dell’applicazione ex post di costi extra piano o di costi maturati per mancato raggiungimento degli obiettivi del piano, il tribunale ritenne che la determinazione tariffaria promanante dall’AEEGSI non comprendesse la facoltà di applicare, con valutazione successiva, un’integrazione tariffaria riferita a consumi precedenti, in violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi. Osservò ancora il tribunaleche il metodo tariffario approvato con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 1°-08-96 prevedeva che il calcolo della tariffa si sviluppasse attraverso il c.d. piano d’ambito, poi conguagliato sul consuntivo della gestione allo scopo di assicurare la copertura dei costi, in ossequio all’art. 9 della Direttiva 2000/60/CE e nel rispetto dell’equilibrio finanziario ex D.Lgs. 152/06; tuttavia, le rettifiche tariffarie così rimodulate avrebbero potuto trovare applicazione solo per i consumi successivi e non per eliminare gli squilibri verificati sui consumi pregressi. 2. Con sentenza n. 241/2023, pubblicata il 2 0 .7.2023, la Corte di Appello di Cagliari rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., gravandola delle spese del grado. Disatteso il secondo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. afferente alla duplicazione dei crediti relativi ai consumi del quarto trimestre del 2014 sul rilievo di aver emesso una fattura negativa di pari importo, che, tuttavia, non risultava prodotta, con riferimento al primo ed al terzo motivo di impugnazione relativi all’importo preteso a titolo di conguaglio regolatore sulla base della delibera n. 18/2014 del [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente d’Ambito della Sardegna la Corte d’appello osservò: il gestore aveva sostenuto che il conguaglio regolatore concorre a determinare la quantificazione dei conguagli esclusivamente sub speciedi criterio di calcolo o parametro variabile di riferimento, ma ciò non equivarrebbe a tradurlo in una componente tariffaria relativa alla fornitura idrica goduta dall’utente nel periodo 2005-2011; sebbene i conguagli necessari al recupero dei costi approvati e relativi alle annualità precedenti rientrino tra le componenti di costo del servizio idrico, le integrazioni tariffarie non possono che valere per il futuro, consentendo di scongiurare il procrastinarsi del disequilibrio rilevato, poiché, al contrario, operando le modifiche tariffarie retroattivamente per i consumi già effettuati, si realizzerebbe, nell’ambito del rapporto negoziale oggetto di accertamento, da un lato, una evidente violazione del principio di legalità e quindi, irretroattività degli atti amministrativi (v. Cass. Civ. n. 6942/2004) e dall’altro una evidente violazione dei principi posti a fondamento del rapporto contrattuale, non potendo la parte modificare unilateralmente il corrispettivo pattuito dopo avere dato corso alla somministrazione della fornitura, ciò in ragione della tutela dell’affidamento e della buona fede nell’esecuzione del contratto di natura privatistica intercorrente tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 17959/21); atteso che la verifica del disequilibrio costi/ricavi porta ad un aggiustamento della tariffa, risulta sleale nei confronti dell’utente introdurre una variazione a titolo di conguaglio sul presupposto che il prezzo pattuito per la somministrazione non si è rivelato remunerativo per la prestazione resa dal gestore; non si tratta invero di un mero recupero del corrispettivo riferito ad eventi pregressi, conosciuto in tutte le somministrazioni e di norma basato sull’accertamento dei consumi reali, bensì di una rideterminazione dei costi che vengono addebitati agli utentiindipendentemente dai consumi; secondo Cass., sez. un., n. 29593/22 i l recupero integrale dei costi, previst o dall’art. 9 della direttiva CE 2000/60 e confermato dalla Corte di Giustizia, impone agli stati membri una politica generale di recupero di detti costi in misura fissa, non correlati al volume d’acqua consumato dall’utente, ma derivanti dalla gestione e dal funzionamento dell’ente di governo, in modo che ne sia assicurata la integrale copertura; l a previsione dell’integrale copertura, espressione del generale principio “chi inquina paga” di cui all’art. 154 c. 1 d.lgs. n. 152/06, incontra peraltro i limiti messi a fuoco dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla pronuncia a Sezioni Unite (cfr. n. 5492/23, 5127/23, 2967/23 e da ultimo 6453/23); muovendo dall’astratta correttezza del recupero di costi non preventivati negli esercizi precedenti, la Corte ha escluso che i conguagli tariffari ex post costituiscano un elemento generale e fisiologico della regolazione tariffaria ispirata al principio del full cost recovery ove non siano correlabili con il servizio offerto e con voci di costo ammissibili, ciò in un’ottica di gestione efficiente del servizio secondo la definizione di tariffa fornita proprio dall’art. 154 d.lgs. n. 152/06, quale corrispettivo del servizio idrico integrato; il recepimento in tariffa di qualsiasi costo, anche se ingiustificato rispetto agli investimenti eseguiti ed all’ottimizzazione dei costi di gestione, comporterebbe altrimenti un accollo sull’utente di maggiori costi rispetto a quelli inizialmente stimati, non collegati ad eventi imprevedibili nell’ordinario rischio di impresa; partendo dallo schema tariffario del full recovery cost e quindi dalla legittimità di quelle forme di revisione del contratto di utenza qualora sopravvengano eventi idonei ad alterare l’equilibrio contrattuale, la Corte ha ribadito che, in base all’art. 154 d.lgs. 152/06 (e prima ancora all’art. 9 Direttiva 2000/60/CE), “il gestore del servizio idrico deve essere messo in condizione di recuperare i costi straordinari provocati da situazioni anomale ed imprevedibili”, mentre non trova invece fondamento nella medesima disposizione la pretesa del gestore di addossare agli utenti tutti i costi sopravvenuti, senza dimostrazione della causa che li abbia determinati; la Direttiva 2000/60/CE non prescrive uno specifico modello gestionale del servizio, cosicché gli stati membri sono liberi di scegliere se gestire la distribuzione nelle forme dell’impresa commerciale, con l’unico limite di far precedere la gestione da un’analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda edell’offerta nel distretto idrografico; parimenti la normativa interna (art. 154 d.lgs. 152/06) non legittima la pretesa del gestore di pretendere dagli utenti, sempre e comunque, la rifusione di costi rivelatisi maggiori rispetto a quelli pianificati al momento della fatturazione; secondo la Suprema Corte la tariffa adottata con la delibera n. 643/13 “deve dipendere non dai costi sostenuti dal gestorenell’anno precedente, ma dai costi standard (o costi efficienti) del servizio … stabiliti in via generale ed astratta dall’Autorità, sicchéil gestore realizzerà tanto maggiori ricavi quanto più riuscirà ad abbattere in concreto i costi presunti su cui si basa la tariffa; il rischio di una domanda -e quindi di ricavi - inferiore a quella prevista non ricade sul gestore, ma sugli utenti; il gestore ha quindi diritto di recuperare retroattivamente dagli utenti i maggiori costi od i minori introiti (c.d. sistema dellarevenue reg u lation), ma a condizione che gli uni e gli altri siano stati oggettivamente imprevedibili”; “la pretesa di pagamento di un conguaglio, nel caso in cui la programmata tariffa si sia rivelata inadeguata, è dunque inibita, per difetto genetico del sinallagma contrattuale, quando l’inadeguatezza della tariffa sia dipesa da errori di gestione o di previsione del gestore o anche dell’Ente d’ambito, i cui errori di programmazione nella fissazione della tariffa restano inopponibili dal gestore all’utente”; s petta al gestore, analogicamente all’appaltatore che invochi la revisione del prezzo a norma dell’art. 1664 c.c., l’onere di dimostrare l’imprevedibilità del costo di cui chieda il pagamento retroattivo, non entrando in gioco criteri contabili di determinazione ed imputazione della quota annuale dei costi di investimento e di esercizio bensì il recuperodi un deficit pregresso di bilancio, da valutare secondo criteri di economicità e considerando la necessaria corrispettività del servizio; affermato che il recupero retroattivo è compatibile soltanto con la corrispettività della prestazione e cioè quando è finalizzato a recuperare costi ammissibili di cui sia provata l’imprevedibilità al momento della predeterminazione, dagli atti di causa non emergeva– e non era stato nemmeno allegato da [OSCURATO:SOCIETA]. - quali costi imprevedibili intendeva compensare con l’adeguamento retroattivo della tariffa,né tale emergenza probatoria la si p oteva ricavare dalla delibera n. 18/14 ove sono esaminate soltanto le sopravvenienze passive dei bilanci 2010, 2011 e 2012. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un motivo. Risponde con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] Caccia. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. L a ricorrente denuncia, i n relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione: agli artt. 142, co. 3, e 154 D. Lgs. 152/2006; all’art. 9 Dir. 2000/60/CE; all’art. 21, co. 13 e 19, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011; all’art. 10, co. 11 e ss., D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. 106/2011; all’art. 3 D.P.C.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; agli artt. 1, co. 1, e 2, co. 12, lett. h), L. 481/1995; agliartt. 1339, 1664 e 2697 c.c.; alle Delibere 643/2013/R/IDR; alla Delibera 18/2014 dell’AATO della Sardegna; al Regolamento del S.I.I. (art. B.16). Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata è inficiata da un’interpretazione gravemente errata delle disposizioni che regolano il sistema tariffario nel SII. 1.1. In particolare, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce che: i) la definizione delle c.d. “partite pregresse” ad opera delle competenti Autorità amministrative (ARERA, EGAS) è del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce, nell’ambito della dinamica tariffaria, il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione ottimale del servizio (art. 154 del d. lgs. n. 152/2006, c.d. “Codice dell’Ambiente”); ii) a fronte dell’introduzione di un nuovo metodo tariffario idrico, i costi esistenti all’anno base – non considerati in precedenza ai fini tariffari – sono stati legittimamente inseriti dalle competenti Autorità amministrative, analogamente a quanto avviene in tutti i settori regolati (gas, elettricità, etc.), come voci di conguaglio inserite in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio al principio, di derivazione europea, del “full cost recovery” (art. 9 Dir. 2000/60/CE); iii) le determinazioni tariffarie entrano di diritto e per espressa disposizione legislativa nel regolamento di fornitura ex art. 1339 del Codice civile; iv) il contratto d’utenza di un servizio pubblico non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle Autorità amministrative di settore, rispetto ai quali il Gestore del servizio non ha alcuna autonomia decisionale; in particolare, la “Sezione 19” del contratto che regola il rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e gli utenti, stabilisce che “il contratto con [OSCURATO:SOCIETA]. ha per oggetto la fornitura della risorsa idrica e/o il servizio di fognatura e/o di depurazione. L’attività di erogazione dei servizi richiesti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. è disciplinata dal Regolamento per il [OSCURATO:PERSONA], che costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza (…)” e l’anzidetto Regolamento, al par. B.16 “Fatturazione”, dispone chiaramente che “alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall’Autorità d’Ambito”. 1.2. La ricorrente, inoltre, precisa che il previgente sistema tariffario per il servizio idrico integrato – costituito dal c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” (MTN) di cui al D.M. 1° agosto 1996 –era fondato sul meccanismo del c.d. price cap, che limitava gli incrementi tariffari, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti, al fine di garantire la sostenibilità sociale dei prezzi praticati all’utenza. Il predetto impianto regolatorio prevedeva, in ogni caso, che l’Autorità d’Ambito determinasse a posteriori, con incrementi tariffari successivi, la mancata integrale copertura dei costi efficienti di gestione, introducendo pertanto il diritto al conguaglio in capo al Gestore. Con riferimento alla Regione Sardegna, nell’ambito della Revisione del Piano d’Ambito, approvata con deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 223/2010 (e successiva integrazione con deliberazione n. 23/2011), l’Autorità d’Ambito aveva provvisoriamente quantificato le partite di conguaglio fino al 2010 per un importo complessivo di 88,78 milioni di euro, con riserva di aggiornare tale valore a seguito di ulteriori verifiche (cfr. pag. 4 della delibera n. 18/2014, doc. 8). Tuttavia, il recupero di tali partite è stato necessariamente posticipato – non considerando così tale componente ai fini del calcolo della tariffa – in considerazione dei predetti limiti agli incrementi tariffari imposti dal metodo del price cap. In altri termini, l’anzidetto metodo del price cap di cui al MTN non precludeva evidentemente il recupero dei costi (efficienti) di gestione del servizio idrico, ma si fondava proprio sull’integrale computazione in tariffa degli stessi costi sostenuti dal Gestore, pur mediante incrementi dilazionati nel corso del tempo. La riscontrata inadeguatezza del modello a garantire una efficiente gestione del servizio idrico ha indotto successivamente il Legislatore nazionale a modificare integralmente l’impianto regolatorio ed il riparto delle competenze istituzionali in materia, introducendo un nuovo sistema tariffario. In particolare, le modalità di determinazione delle tariffe applicabili oggi all’utenza sono definite da apposite disposizioni normative dalle quali emerge che: (i) l’Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] il Gas e il [OSCURATO:PERSONA] –AEEGSI (oggi, “ARERA”) è chiamata a definire le componenti di costo ammissibili ai fini regolatori nonché le regole ed i criteri per la determinazione delle tariffe (art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012); (ii) nel rispetto delle previsioni regolatorie adottate dall’(allora) AEEGSI, ciascun Ente di Governo dell’Ambito determina la tariffa di base applicabile all’utenza di riferimento (art. 154, comma 4, del Codice dell’ambiente); (iii) il Gestore si limita ad applicare la tariffa determinata sulla base delle prescrizioni e delle regole definite dalle predette [OSCURATO:PERSONA] (art. 154, comma 5, del Codice dell’Ambiente). In virtù delle funzioni di regolazione del settore (art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), l’AEEGSI (oggi ARERA) con deliberazione del 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR (cfr. doc. 7) ha approvato il nuovo “[OSCURATO:PERSONA]”, ove, tra l’altro, sono state definite le componenti dei costi ammissibili sulla base dei quali procedere alla definizione del nuovo sistema tariffario. Per quanto rileva in questa sede, l’art. 31 dell’Allegato A reca la disciplina relativa alla “quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse”, stabilendo in particolare che “Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità”. Sulla scorta dei principi che sovrintendono il settore in esame, l’Autorità ha dunque espressamente riconosciuto, ai fini tariffari, i conguagli (da intendersi riferiti ai costi sostenuti dal Gestore e non certo ai consumi effettuati dagli utenti) relativiagli anni precedenti al 2012, qualora di tali partite non si sia tenuto, o potuto, tenere conto nelle precedenti determinazioni tariffarie. L’AEEGSI ha affidato ai singoli Enti d’Ambito, dislocati a livello regionale, la complessiva quantificazione degli importi in argomento, tenuto conto che tali Enti detenevano i dati e le risultanze contabili delle singole gestioni, riferite agli anni precedenti. Con riferimento alla Regione Sardegna, in modo del tutto analogo a quanto avvenuto nelle altre Regioni, l’Autorità d’Ambito ha proceduto a dare attuazione alla previsione sopra richiamata. Nel dettaglio, il [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente d’Ambito della Sardegna ha emanato la delibera 26 giugno 2014, n. 18, con la quale è stata approvata la quantificazione e il riconoscimento dei conguagli relativi alle “partite pregresse”, autorizzando l’odierna ricorrente ad effettuare la riscossione di detti conguagli, per l’importo complessivo di 106 milioni di euro. 1.3. In ossequio ai criteri e alle modalità sanciti dall’art. 31.2 della delibera AEEGSI n. 643/2013 e dalla delibera dell’Ente d’Ambito n. 18/2014, [OSCURATO:SOCIETA]. ha tempestivamente richiesto il pagamento degli importi a titolo di partite pregresse 2005-2011, mediante l’invio di distinte fatture, in cui sono stati puntualmente specificati la natura dei maggiori costi richiesti ed i riferimenti regolatori mediante i quali è stata determinata tale componente tariffaria. [OSCURATO:SOCIETA]., dunque, si è limitata a dare puntuale esecuzione a provvedimenti amministrativi adottati dalle Autorità di settore sulla base di una valutazione tecnico discrezionale. 1.4. Tanto premesso, la società ricorrente ne trae la conseguenza che le partite pregresse costituiscano un costo ammesso del nuovo metodo tariffario e che la sentenza impugnata con riferimento al profilo dell’imprevedibilità dei costi alla base dei «conguagli regolatori» erroneamente ne ha ritenuto la mancata dimostrazione, poiché: l’importo per partite precedenti al 2012 è stato il frutto di una attenta e approfondita analisi del contesto economico finanziario sottoposto all’attenzione dell’Autorità Amministrativa, il quale ha portato -sulla base delle disposizioni di legge, ossia la Delibera ARERA (già AEEGSI) 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 - alla sua determinazione e certificazione da parte di EGAS nella misura di 106,7 M€ per il tramite della Delibera A.A.T.O. 18/2014; quest’ultima ha stabilito, altresì, i criteri con i quali ripartire la massa indistinta dei conguagli regolatori tra gli utenti; criteri oggettivi, valevoli indistintamente per tutti gli utenti, in virtù del principio di sussidiarietà e solidarietà tariffaria; il fatto che l’individuazione dei costi che possono essere considerati conguagliabili, valevole per tutti i gestori del servizio idrico in Italia, sia stata rimessa all’[OSCURATO:PERSONA] è volto proprio ad evitare che i singoli gestori possano considerare conguagliabili dei costi derivanti da una loro mala gestio; non vi è dubbio che il costo addebitato al controricorrente a titolo di conguagli regolatori partite pregresse 2005/2011 sia da considerare un costo effettivamente sostenuto dall’impresa, pertinente e commisurato al servizio reso, nonché imprevedibile al momento della erogazione e fatturazione del servizio; la sussistenza di tali requisiti è garantita dal fatto stesso che i costi conguagliabili siano stati individuati dall’[OSCURATO:PERSONA] (ARERA) e successivamente quantificati dagli Enti d’Ambito e dunque, nel caso della Sardegna, da EGAS; la certificazione da parte di EGAS deiconguagli regolatori partite pregresse per un importo pari ad 106,7 M€ costituisce una garanzia della legittimità degli stessi in termini di imprevedibilità, pertinenza e corrispettività rispetto al servizio reso; la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata risiedenegli atti istruttori della Deliberazione 18/2014, che a sua volta si fonda sulla Delibera 643/2013/R/IDR del 27/12/2013. 1.5. In via subordinata, la ricorrente ha dedotto come l’impiego dei criteri probatori aggiuntivi esclusivamente nel giudizio d’appello, si sia tradotto nell’introduzione di un tema di indagine del tutto nuovo, che ha precluso ogni iniziativa probatoria all’ente gestore, considerando che fin dal primo grado di giudizio l’intimata ha contestato l’an della pretesa delle partite pregresse e la stessa sussistenza del relativo diritto di credito e non anche il quantum o la mancanza di prova di fattori imprevisti o imprevedibili, rilevati solo alla luce della sopravvenuta giurisprudenza. 2. Il controricorrente ha dedotto che il ricorso deve essere: dichiarato inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per poter indurre la stessa a mutare l’orientamento già espresso. dichiarato inammissibile per difetto di interesse nella misura in cui attraverso la mediazione dell’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari si pretende di impugnare in modo traslato un principio di diritto dettato dalla Suprema Corte all’esito di giudizi di legittimità [Cass. n. 6453/2023, Cass. n. 10204/2023, Cass. n. 5127/2023],in cui è stato accolto il ricorso proposto dall’odierna ricorrente e che è vincolante per il giudice del rinvio; in ogni caso, rigettato in quanto infondato in considerazione del fatto che la ricorrente non ha dato la prova dei fatti costitutivi della pretesa e che, anzi, vi è in atti la prova di “errori di pianificazione, di previsione, di programmazione e di gestione” che si pongono come preclusivi di un diritto della ricorrente a poter conseguire un conguaglio. 3. C on ordinanza n. 18009/2024, depositata il 1°/07/2024, la Prima Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti delricorso RG. 9782/2021 alla Prima Presidente, per valutare l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite con riferimento alla problematica – quella della spettanza al gestore del servizio idricointegrato dei conguagli regolatori - posta dal l’unico motivo dell’odierno ricorso. 4. Va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della pronunzia d