CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 28577/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ad.2.7.2024 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12239/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso, pec [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Angelino, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso, pec [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 494/2021 del Tribunale di Nuoro pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Conguaglio costi - Recupero – Fondamento -Limiti [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace di Nuoro, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, in accoglimento della domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Angelino nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., annullava la fattura n. 2016000500449893 del 28/04/2016, a carico della prima, per un importo di euro 630,38, e la fattura n. 2016000500137911 del 28/04/2016, a carico del secondo, per l’importo di euro 284,10, dichiarando non dovute le somme pretese a titolo di partite pregresse “conguaglio anni 2005-2011”. La convenuta, inoltre, era condannata al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 78,78 a titolo di indebito oggettivo. 2. Il Tribunale di Nuoro con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], investito dell’appello da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., confermava la sentenza del Giudice di Pace, gravandola delle spese del grado in favore degli appellati. Il Tribunale, ribadita la giurisdizione del G.O. in relazione alla domanda tesa all’accertamento della illegittimità della richiesta di pagamento a titolo di “conguaglio delle partite pregresse 2005- 2011” e non di impugnazione della delibera dell’AEEGSI 643/2013/R/IDR, tenuto conto del carattere limitato della devoluzione prevista dall’art. 133 c.p.a., evidenziava che il potere dell’AEEGSI, a cui sono state attribuite funzioni di regolazione e controllo del settore, nonché di individuazione dei costi per la determinazione della tariffa, non può includere tramite una valutazione ex post anche una integrazione tariffaria commisurata ai consumi già effettuati. Doveva pertanto ritenersi illegittima una tariffa integrativa correlata a consumi già effettuati, poiché in contrasto con l’irretroattività degli atti amministrativi e con i principi dell’affidamento e della buona fede contrattuale. Di qui la ritenuta non debenza delle somme pretese, anche perché afferenti a crediti ormai prescritti a decorrere dalla data dei consumi per ciascun periodo, ed il carattere di indebito oggettivo in relazione all’importo di euro 78,78, oltre interessi e rivalutazione sul rilievo che il maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ. non era stato contestato. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi. Rispondono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 1, cod. proc. civ., “violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario, violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.” Lamenta la ricorrente che erroneamente il giudice d’appello ha affermato nel caso di specie la giurisdizione del giudice ordinario, nel cui ambito invece non rientra la presente controversia, posto che le contestazioni avversarie riguardano, in via principale, la legittimità delle scelte tecnico - discrezionali delle Autorità amministrative (AEEGSI, oggi ARERA, ed EGAS) in ordine all’individuazione e alla regolazione del costo del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla determinazione dell’ammontare dei c.d. conguagli regolatori (anche “partite pregresse”). 2. Con il secondo motivo è denunciata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., “violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/CE; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.; art. 10 d. l. 70/2011 conv. con modificazione dalla l. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; art. 1339 cod. civ.; delibera AEEGSI n. 643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (par. b.16)”. Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata è inficiata da un’interpretazione gravemente errata delle disposizioni che regolano il sistema tariffario nel SII. 2.1. In particolare, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce che: i) la definizione delle c.d. “partite pregresse” ad opera delle competenti Autorità amministrative (ARERA, EGAS) è del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce, nell’ambito della dinamica tariffaria, il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione ottimale del servizio (art. 154 del d. lgs. n. 152/2006, c.d. “Codice dell’Ambiente”); ii) a fronte dell’introduzione di un nuovo metodo tariffario idrico, i costi esistenti all’anno base – non considerati in precedenza ai fini tariffari – sono stati legittimamente inseriti dalle competenti Autorità amministrative, analogamente a quanto avviene in tutti i settori regolati (gas, elettricità, etc.), come voci di conguaglio inserite in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio al principio, di derivazione europea, del “full cost recovery” (art. 9 Dir. 2000/60/CE); iii) le determinazioni tariffarie entrano di diritto e per espressa disposizione legislativa nel regolamento di fornitura ex art. 1339 del Codice civile; iv) il contratto d’utenza di un servizio pubblico non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle Autorità amministrative di settore, rispetto ai quali il Gestore del servizio non ha alcuna autonomia decisionale; in particolare, la “Sezione 18” del contratto che regola il rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e gli utenti, stabilisce che “il contratto con [OSCURATO:SOCIETA]. ha per oggetto la fornitura della risorsa idrica e/o il servizio di fognatura e/o di depurazione. L’attività di erogazione dei servizi richiesti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. è disciplinata dal Regolamento per il [OSCURATO:PERSONA], che costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza (…)” e l’anzidetto Regolamento, al par. B.16 “Fatturazione”, dispone chiaramente che “alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall’Autorità d’Ambito”. 2.2. La ricorrente, inoltre, precisa che il previgente sistema tariffario per il servizio idrico integrato –costituito dal c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” (MTN) di cui al D.M. 1° agosto 1996 – era fondato sul meccanismo del c.d. price cap , che limitava gli incrementi tariffari, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti, al fine di garantire la sostenibilità sociale dei prezzi praticati all’utenza. Il predetto impianto regolatorio prevedeva, in ogni caso, che l’Autorità d’Ambito determinasse a posteriori, con incrementi tariffari successivi, la mancata integrale copertura dei costi efficienti di gestione, introducendo pertanto il diritto al conguaglio in capo al Gestore. Con riferimento alla Regione Sardegna, nell’ambito della Revisione del Piano d’Ambito, approvata con deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 223/2010 (e successiva integrazione con deliberazione n. 23/2011), l’Autorità d’Ambito aveva provvisoriamente quantificato le partite di conguaglio fino al 2010 per un importo complessivo di 88,78 milioni di euro, con riserva di aggiornare tale valore a seguito di ulteriori verifiche (cfr. pag. 4 della delibera n. 18/2014, doc. 8). Tuttavia, il recupero di tali partite è stato necessariamente posticipato –non considerando così tale componente ai fini del calcolo della tariffa – in considerazione dei predetti limiti agli incrementi tariffari imposti dal metodo del price cap. In altri termini, l’anzidetto metodo del price cap di cui al MTN non precludeva evidentemente il recupero dei costi (efficienti) di gestione del servizio idrico, ma si fondava proprio sull’integrale computazione in tariffa degli stessi costi sostenuti dal Gestore, pur mediante incrementi dilazionati nel corso del tempo. La riscontrata inadeguatezza del modello a garantire una efficiente gestione del servizio idrico ha indotto successivamente il Legislatore nazionale a modificare integralmente l’impianto regolatorio ed il riparto delle competenze istituzionali in materia, introducendo un nuovo sistema tariffario. In particolare, le modalità di determinazione delle tariffe applicabili oggi all’utenza sono definite da apposite disposizioni normative dalle quali emerge che: (i) l’Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] il Gas e il [OSCURATO:PERSONA] –AEEGSI (oggi, “ARERA”) è chiamata a definire le componenti di costo ammissibili ai fini regolatori nonché le regole ed i criteri per la determinazione delle tariffe (art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012); (ii) nel rispetto delle previsioni regolatorie adottate dall’(allora) AEEGSI, ciascun Ente di Governo dell’Ambito determina la tariffa di base applicabile all’utenza di riferimento (art. 154, comma 4, del Codice dell’ambiente); (iii) il Gestore si limita ad applicare la tariffa determinata sulla base delle prescrizioni e delle regole definite dalle predette [OSCURATO:PERSONA] (art. 154, comma 5, del Codice dell’Ambiente). In virtù delle funzioni di regolazione del settore (art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), l’AEEGSI (oggi ARERA) con deliberazione del 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR (cfr. doc. 7) ha approvato il nuovo “[OSCURATO:PERSONA]”, ove, tra l’altro, sono state definite le componenti dei costi ammissibili sulla base dei quali procedere alla definizione del nuovo sistema tariffario. Per quanto rileva in questa sede, l’art. 31 dell’Allegato A reca la disciplina relativa alla “quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse”, stabilendo in particolare che “Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità”. Sulla scorta dei principi che sovrintendono il settore in esame, l’Autorità ha dunque espressamente riconosciuto, ai fini tariffari, i conguagli (da intendersi riferiti ai costi sostenuti dal Gestore e non certo ai consumi effettuati dagli utenti) relativi agli anni precedenti al 2012, qualora di tali partite non si sia tenuto, o potuto, tenere conto nelle precedenti determinazioni tariffarie. L’AEEGSI ha affidato ai singoli Enti d’Ambito, dislocati a livello regionale, la complessiva quantificazione degli importi in argomento, tenuto conto che tali Enti detenevano i dati e le risultanze contabili delle singole gestioni, riferite agli anni precedenti. Con riferimento alla Regione Sardegna, in modo del tutto analogo a quanto avvenuto nelle altre Regioni, l’Autorità d’Ambito ha proceduto a dare attuazione alla previsione sopra richiamata. Nel dettaglio, il [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente d’Ambito della Sardegna ha emanato la delibera 26 giugno 2014, n. 18, con la quale è stata approvata la quantificazione e il riconoscimento dei conguagli relativi alle “partite pregresse”, autorizzando l’odierna ricorrente ad effettuare la riscossione di detti conguagli, per l’importo complessivo di 106 milioni di euro. 2.3. In ossequio ai criteri e alle modalità sanciti dall’art. 31.2 della delibera AEEGSI n. 643/2013 e dalla delibera dell’Ente d’Ambito n. 18/2014, [OSCURATO:SOCIETA]. ha tempestivamente richiesto il pagamento degli importi a titolo di partite pregresse 2005-2011, mediante l’invio di distinte fatture, in cui sono stati puntualmente specificati la natura dei maggiori costi richiesti ed i riferimenti regolatori mediante i quali è stata determinata tale componente tariffaria. [OSCURATO:SOCIETA]., dunque, si è limitata a dare puntuale esecuzione a provvedimenti amministrativi adottati dalle Autorità di settore sulla base di una valutazione tecnico discrezionale. 2.4. Tanto premesso, la società ricorrente ne trae la conseguenza che le partite pregresse costituiscano un costo ammesso del nuovo metodo tariffario e che la sentenza impugnata sia gravemente viziata non solo per aver travisato la nozione di conguaglio per partite pregresse, ma anche per aver violato la normativa che conforma lo svolgimento del servizio idrico integrato e la giurisprudenza civile ed amministrativa formatasi in materia. 3. Il primo motivo è infondato. Sulla questione di giurisdizione si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 11 ottobre 2022, n. 29593, non massimata sul punto; 18 febbraio 2022, n. 5386) e l’hanno risolta affermando che la domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua contesti l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base a una determinata tariffa introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza, appartenendo alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo coinvolta la P.A. nella veste di autorità (Cass., Sez. Un., 2 marzo 2006, n. 4584; coerente, sez. un., 8 aprile 2011, n. 8035). La controversia, quindi, ha natura esclusivamente patrimoniale, perché non presenta connessione funzionale con l'ordinamento del servizio pubblico destinato alla soddisfazione di un interesse generale, non investendo il titolo in base al quale l'erogatore del servizio opera, ma solo l'esecuzione della singola prestazione contrattuale (v. anche Cass. 1° febbraio 2023, n. 3065; 3 febbraio 2023, n. 3449 e n. 3453; 17 febbraio 2023, n. 5127; 17 aprile 2023, n. 10204). 4. Il secondo motivo merita accoglimento, in relazione alla sua specifica prospettazione come sopra riportata e quivi ora esaminata, ma con le precisazioni che seguono, già indicate in alcuni precedenti di questa Corte (v., di recente, Cass. 5127/2023 cit.). 4.1. In astratto, non può escludersi il ricorso ai “conguagli regolatori”. Va infatti considerato, riprendendo quanto già osservato nella richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 29593/2022, che: i) la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, a norma del quale «gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III»; detto allegato impone: a) di effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all'articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico di riferimento e, se necessario, delle stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici, delle stime dell'investimento corrispondente, con le relative previsioni; b) di formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all'articolo 11 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure; ii) l'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE è stato inteso dalla Corte di Giustizia (con sentenza 7 dicembre 2016, in causa C-686/15, [OSCURATO:PERSONA], nella quale si controverteva della legittimità di una voce in fattura non legata ai consumi idrici, ma ai costi fissi di gestione) come volto all'adozione, da parte degli Stati membri, di una politica dei prezzi dell'acqua, rimessi alle valutazioni discrezionali dei singoli Stati, che incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente; in tale contesto, la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisce "uno" dei mezzi idonei; nondimeno, gli Stati membri dispongono della facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione dell'acqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione dell'acqua per mettere quest'ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all'analisi e al mantenimento della salubrità dell'acqua potabile; a tal fine, la direttiva in questione è stata interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, la quale preveda che il prezzo dei servizi idrici fatturato al consumatore comprenda non soltanto una parte variabile calcolata in funzione del volume di acqua effettivamente consumato dall'interessato, ma anche una parte fissa non correlata a tale volume; iii) nell'ordinamento interno, l'art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, come modificato a seguito dell'esito positivo del referendum abrogativo di parte di esso, ha disposto che «1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»; iv) l'art. 10 del d.l. n. 70/11, conv. con I. n. 106/11, ha conseguentemente stabilito, ai commi 11 e 14, che l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, poi soppressa e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base all'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/11, come convertito, e al relativo allegato A, «...predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia...»; v) in questo contesto, la nozione stessa di "recupero" dei costi, in cui si sostanzia il "conguaglio", implica in sé l'applicazione di un costo "ora per allora", ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato; vi) in base alla espressa previsione del contratto disciplinante il rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e gli utenti, che richiama il Regolamento per il [OSCURATO:PERSONA], e al rimando compiuto da tale Regolamento al sistema tariffario determinato dall'Autorità d'Ambito, detto sistema risulta inserito di diritto nel contratto di fornitura (ex art. 1339 cod. civ.). 4.2. Tuttavia, il fatto che non sia preclusa "in astratto" una politica tariffaria di recupero anche di costi che non siano strettamente correlati al consumo di acqua non significa, però, che sia ammesso "ogni" recupero tariffario. Il perimetro dell'operatività dei conguagli regolatori o, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali, è circoscritto dall'esigenza di recuperare i costi sopportati dai servizi di distribuzione dell'acqua per mettere quest'ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno di approvvigionamento idrico, nonché all'analisi e al mantenimento della salubrità dell'acqua potabile e dalla più volte affermata natura di corrispettivo che deve riconoscersi alla tariffa e a ogni singolo voce che la compone (cfr. Corte di Giustizia 7 dicembre 2016, C-686/95, cit., art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, art. 9 della direttiva 2000/60/CE). La dimensione normativa comunitaria risulta inequivocabilmente ispirata da un concetto di economicità, id est di razionalità economica, intesa come un vincolo da gestire e non già come una variabile da massimizzare; segnatamente, secondo la dottrina tecno-economica, la tariffazione del servizio idrico si basa sulla "capacità dell'organizzazione, nel rispetto dei vincoli economici e delle condizioni esterne, di pensare e raggiungere – attraverso la progettazione e realizzazione nel tempo - i propri fini e obiettivi"; è stato, infatti, efficacemente affermato che a livello comunitario sono stati adottati un approccio, una visione ed un metodo che impegnano ad una progettazione istituzionale che valuti - anche qualitativamente - le determinanti (costi umani, materiali e finanziari') e ogni altra variabile (non solo fisiologica) collocata nello specifico contesto territoriale e socioeconomico, segnatamente riferito alle esigenze di erogazione del servizio pubblico, che sfocia nell'applicazione di un modello tariffario che sappia conciliare costi ed assets ed evitare la duplicazione della contabilizzazione. Tanto risulta avvalorato: a) dalla Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 26/01/2011, n. 26, ha ribadito che "coessenziale alla nozione di 'rilevanza' economica del servizio idrico integrato è l'esercizio dell'attività con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)"; b) dalla lettura coordinata del Considerando 38 della direttiva 2000/60 che rinvia all'analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta nel distretto idrografico, dell'art. 5 della medesima direttiva che regola le caratteristiche del distretto idrografico, l'esame dell'impatto ambientale delle attività umane e l'analisi economica dell'utilizzo idrico e dell'allegato III, già citato; c) dalla giurisprudenza amministrativa, la quale conferma che: i) il d.lgs. n. 152/2006 ha inteso coniugare il fine sociale (l'erogazione di un bene fondamentale ma scarso) e la sostenibilità economica, delineando un modello di gestione che sia sintesi di efficienza, anche imprenditoriale, del servizio, nell'ambito dei vincoli europei, garanzia degli utenti, che sono titolari di un diritto fondamentale, e di universalità del servizio; ii) "la tariffa è definita dall'art. 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ricalca l'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, in linea con la configurazione - delineata nella Comunicazione COM 2000/447 - della tariffa dei servizi idrici quale "mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore economico", come "il corrispettivo del servizio idrico integrato"; iii) il principio di recupero dei costi consente di 'riconoscere al gestore solo i costi «giustificati» e rispondenti alle «variazioni strutturali» del servizio, ovvero all'incremento degli investimenti o all'ottimizzazione dei costi di gestione" (Cons. Stato, 12/05/2016, n. 1882), altrimenti si annullerebbe il rischio d'impresa per il gestore, con conseguente sua deresponsabilizzazione e con accollo all'utenza dei maggiori costi del servizio rispetto a quelli inizialmente stimati, neppure giustificati dallo svolgimento di attività incrementali rispetto a quelle pianificate; d) dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittimo il meccanismo recuperatorio delle partite pregresse ove non entrino in gioco criteri contabili di determinazione e di imputazione della quota annuale dei costi di investimento e dei costi di esercizio né criteri matematici di quantificazione delle componenti tariffarie, ma l'attribuzione delle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento della disciplina, finalizzato al recupero dei deficit di bilancio pregresso e posta a carico degli utenti in dipendenza di una disposizione di carattere univocamente retroattiva ed a prescindere dalla fruizione del servizio e al nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria: si veda in tal senso Cass. 23 giugno 2021, n.17959. 4.3. Ne deriva pertanto non già l'immodificabilità delle tariffe, che non potrebbe giustificarsi invocando la tutela dell'affidamento riposto nella ricorrenza di un rapporto di durata a condizioni prestabilite, perché il contratto stipulato con il gestore non si limita ad indicare il corrispettivo a quest'ultimo dovuto per l'espletamento del servizio, ma prevede anche forme di revisione del contratto di utenza "per l'ipotesi in cui sopravvengano eventi idonei ad alterare l'equilibrio contrattuale, determinandone anticipatamente i casi e le modalità di applicazione" (Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2022, n.5386), ma l'obbligo di far confluire nella tariffa esclusivamente costi che siano in nesso di corrispettività con il servizio reso. 4.4. Ammesso, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il recupero dei costi ora per allora, dovrà tuttavia ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio. Va invece esclusa la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all'anno di riferimento e di trasparenza (Cons. Stato 4 maggio 2022, n. 3484; 29 dicembre 2020, n.8502). 4.5. In sostanza, dovranno, in concreto, escludersi i conguagli regolatori utilizzati per allocare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato, indici dell'incapacità di approntare un meccanismo di regolazione incentivante, in grado cioè di orientare i prezzi verso costi efficienti e di garantire gli equilibri gestionali, la continuità e lo sviluppo nel tempo, perché tale esternalizzazione risulterebbe incoerente rispetto alla direttrice che permea l'intero quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, basato sull'aderenza delle pretese economiche rivolte all'utenza ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, nella pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica. 4.6. La relativa dimostrazione, secondo i princìpi generali di riparto dell'onere della prova, graverà sull'ente gestore del servizio idrico; infatti, l'imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, costituiscono "fatti costitutivi" della pretesa, secondo i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). 5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3 cod. proc. civ., "violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2935 e 2948 n. 4 cod. civ., artt. 142, c. 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/CE; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla I. 22 dicembre 2011, n. 214.; art. 10 d. I. 70/2011 conv. con modificazione dalla I. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; art. 1339 cod. civ.; delibera AEEGSI n. 643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell'ente d'ambito della Sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (Par. B.16)". Oggetto di impugnazione è la statuizione in punto riconosciuta prescrizione del credito azionato, per lo spirare del termine quinquennale a decorrere dai consumi effettuati nei singoli periodi e non dalla fatturazione. [OSCURATO:SOCIETA]. deduce che nell’ambito dell’impianto regolatorio il diritto alla riscossione delle partite pregresse e, quindi, il dies a quo del termine di prescrizione, devono essere collocati nel momento in cui è stata autorizzata a fatturare tali importi a seguito della effettiva quantificazione, ossia a far data dal 26 giugno 2014 (delibera n. 18 dell’Ente d’Ambito), quando, sulla scorta dei criteri e delle modalità individuate dall'AEEGSI, è stata assunta la delibera dell'autorità di Ambito. Non potendo procedere prima di quella data alla riscossione delle partite pregresse, la prescrizione non avrebbe potuto correre. 5.1. Il motivo è fondato. La questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni unite con la decisione n. 29593/2022, citata, nei termini che si riportano: "la nozione di recupero dei costi, in cui si sostanzia il "conguaglio", "implica in sé l'applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato; il che comporta che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 cod. civ.; d'altronde, ammettere l'assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il periodo precedente a quello in cui sono stati determinati comporta, nei fatti, neutralizzarne l'incidenza e, quindi, escluderne la concreta possibilità di recupero". La sentenza impugnata, quindi, si rivela erronea, in quanto, nel confermare quanto stabilito dal giudice del primo grado, ha fatto decorrere il termine di prescrizione dei costi oggetto di conguaglio prima che questi fossero determinati dalle autorità amministrative. 6. Alla fondatezza nei suindicati termini del secondo e del terzo motivo, rigettato il primo motivo ed assorbito il quarto, consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Nuoro,