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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06285/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18679/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma via Sardegna n. 14, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di SASSARI n. 88/2022 depositata il 28/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI.

Premesso che: [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che ha dichiarato illegittime le somme da essa ingiunte alla società Marine di Castelsardo di [OSCURATO:PERSONA] co.

SpA a titolo di partite pregresse.

E’ stata formulata una proposta di definizione anticipata del seguente tenore: “Questione già risolta da questa Corte con il seguente principio di diritto : " In tema di servizi idrici integrati, il gestore può richiedere all'utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti "ora per allora" solo in relazione ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione, mentre deve escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, dovendosi, in sostanza, escludere i conguagli destinati a scaricare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio, atteso che, diversamente, il piano tariffario risulterebbe incoerente rispetto alla "ratio" che permea il quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, rappresentata dall'aderenza delle tariffe praticate ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, dalla pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, dalla misurabilità oggettiva, dalla congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica." Cass. 5492/ 2023; Cass. 5127/ 2023”.

La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.

Essendo state le questioni di diritto che vengono in rilievo nella specie sono state rimessealle Sezioni Unite di questa Corte, si appalesa la necessità di attendere la pronunzia delle medesime, la causa dovendo essere conseguentemente rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18679/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma via Sardegna n. 14, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di SASSARI n. 88/2022 depositata il 28/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Premesso che: [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che ha dichiarato illegittime le somme da essa ingiunte alla società Marine di Castelsardo di [OSCURATO:PERSONA] co. SpA a titolo di partite pregresse. E’ stata formulata una proposta di definizione anticipata del seguente tenore: “Questione già risolta da questa Corte con il seguente principio di diritto : " In tema di servizi idrici integrati, il gestore può richiedere all'utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti "ora per allora" solo in relazione ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione, mentre deve escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, dovendosi, in sostanza, escludere i conguagli destinati a scaricare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio, atteso che, diversamente, il piano tariffario risulterebbe incoerente rispetto alla "ratio" che permea il quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, rappresentata dall'aderenza delle tariffe praticate ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, dalla pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, dalla misurabilità oggettiva, dalla congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica." Cass. 5492/ 2023; Cass. 5127/ 2023”. La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. Essendo state le questioni di diritto che vengono in rilievo nella specie sono state rimessealle Sezioni Unite di questa Corte, si appalesa la necessità di attendere la pronunzia delle medesime, la causa dovendo essere conseguentemente rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Te