CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05492/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7048/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sardegna, n. 14; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2k,r2,2, - intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Sassari, n. 818/2020, depositata il 30 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convennero in giudizio avanti il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo dichiararsi la insussistenza di un obbligo a loro carico di pagare a favore della convenuta una somma a titolo di «Conguaglio partite pregresse 2005/2011» nei termini pretesi giusta fatture emesse in data 28 aprile 2016. Dedussero trattarsi di pretesa illegittima poiché riferita a consumi già effettuati negli anni precedenti e per i quali era stato già pagato il corrispettivo dovuto. Eccepirono comunque la prescrizione dei credito. 2. [OSCURATO:PERSONA] di pace accolse la domanda ritenendo infondata la pretesa di [OSCURATO:SOCIETA] con conseguente assorbimento della pure dedotta prescrizione del credito. 3. Il Tribunale di Sassari, giudice d'appello, respinta la reiterata eccezione di difetto di giurisdizione, ha confermato tale decisione, sul rilievo che «la pretesa di [OSCURATO:SOCIETA]. di ottenere il conguaglio per le partite pregresse in oggetto si sostanzia in una vera e propria indebita integrazione della tariffa, in quanto deve escludersi che il potere dell'AEEGSI di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico - secondo il principio del recupero dei costi - comprenda la possibilità di applicare, tramite una valutazione ex post, un'integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati». Ha ritenuto, dunque, di dover disapplicare «la delibera Commissariale n. 18 del 2014, per la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi (v. Cass. n. 934/2004; Cass. n. 6942/2004), derogabile solo per legge e di dover così accertare l'illegittimità dell'introduzione di una tariffa integrativa e/o revisionata correlata a consumi erogati in anni precedenti sulla base di una valutazione delle passività risultanti dagli anni passati, come quella oggetto di esame». Ha conseguentemente ritenuto assorbita la pure riproposta eccezione di prescrizione. 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Gli intimati non svolgono difese nella presente sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 1, cod. proc. civ., «violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario; violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 133, comma 1, lett. c), del c.p.a.», per avere il Tribunale qualificato come meramente patrimoniale la pretesa in questione e, per conseguenza, affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria, in luogo di quella amministrativa. 1.1. Il motivo, pur ponendo una questione di giurisdizione che di regola va decisa dalla Suprema Corte a sezioni unite, può essere esaminato da questa sezione semplice in virtù del disposto di cui all'art. 374, comma primo, secondo periodo, cod. proc:. civ. (nel testo, applicabile ratione temporis, novellato dall'art. 8 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), a tenore del quale «tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite». Tale ultima condizione si verifica infatti nel caso di specie atteso che sulla identica questione si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite, dichiarandola infondata (Cass. Sez. U. 11/10/2022, n. 29593; ma v. anche Cass., Sez. U. 18/02/2022, n. 5386; Id. 20/07/2021, n. 20692, in materia di gestione dei rifiuti): ragione per cui, ovviamente, anche il motivo in esame, che non prospetta nuovi argomenti o elementi diversi da prendere in considerazione, deve essere disatteso. Hanno, infatti, rilevato le Sezioni Unite che «la domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua contesti l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base a una determinata tariffa introduce ... una controversia relativa al rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (Cass., sez. un., n. 4584/06; coerente, sez. un., n. 8035/11); la controversia ha dunque effettivamente natura esclusivamente patrimoniale, perché non presenta connessione funzionale con l'ordinamento del servizio pubblico destinato alla soddisfazione di un interesse generale e, per conseguenza, non investe il titolo in base al quale l'erogatore del servizio opera, ma solo l'esecuzione della singola prestazione contrattuale». 2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo, alla sentenza gravata si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., la «violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, c. 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/CE; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla I. 22 dicembre 2011, n. 214; art. 10 d. I. 70/2011 conv. con modificazione dalla I. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; art. 1339 c.c.; delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell'ente d'ambito della Sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (Par. B.16)».Oggetto di censura è la statuizione con cui il Tribunale ha escluso che il potere dell'AEEGSI di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico comprenda la possibilità di applicare, tramite una valutazione ex post, un'integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, invece, che: i) in applicazione del principio del full recovery cost, la tariffa applicata all'utenza deve necessariamente coprire i costi generati dalla prestazione del servizio; li) non il singolo gestore ma AEEGSI, oggi ARERA — Ente d'ambito, valuta l'adeguatezza delle tariffe, al fine di garantire all'intera collettività un servizio improntato non solo ad elevati standard di qualità, ma anche a criteri di efficienza ed economicità; iii) il gestore si limita ad applicare una tariffa eterodeterminata, senza alcun margine di intervento per un eventuale aumento o diminuzione della tariffa ovvero per un'eventuale esclusione di determinate voci; iv) la Sezione 18 del contratto con gli utenti stabilisce che l'attività di erogazione dei servizi richiesti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. è disciplinata dal Regolamento per il [OSCURATO:PERSONA], che costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza (...) e detto Regolamento, al par. B.16 «Fatturazione» dispone chiaramente che «alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall'Autorità d'Ambito»; v) il precedente sistema tariffario, basato sul price cap, di cui al D.M. 1° agosto 1996, limitava gli incrementi tariffari, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti, al fine di garantire la sostenibilità sociale dei prezzi praticati all'utenza, ma non escludeva che l'autorità di ambito determinasse a posteriori, con incrementi tariffari successivi, la mancata integrale copertura dei costi efficienti di gestione, introducendo pertanto il diritto al conguaglio in capo al Gestore; vi) in sede di revisione del piano d'ambito per la regione Sardegna, di cui alla deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n.223/2010 (e successiva integrazione con deliberazione n. 23/2011), era stato provvisoriamente quantificato il conguaglio per un importo complessivo di 88,78 milioni di euro, con riserva di aggiornare tale valore a seguito di ulteriori verifiche; vi') il recupero di tali partite era stato posticipato in considerazione dei predetti limiti agli incrementi tariffari imposti dal metodo del price cap; vii) detto sistema, rivelatosi inadeguato per l'efficiente gestione del servizio idrico, era stato modificato, affidando all'Autorità per l'[OSCURATO:PERSONA] il Gas e il [OSCURATO:PERSONA] - AEEGSI (oggi, ARERA) la definizione delle componenti di costo ammissibili ai fini regolatori nonché delle regole e dei criteri per la determinazione delle tariffe (art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012) ed al gestore il compito di applicare la tariffa determinata sulla base delle prescrizioni e delle regole definite dalle predette [OSCURATO:PERSONA] (art. 154, comma 5, del Codice dell'Ambiente); viii) l'AEEGSI, con deliberazione del 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR), ha approvato il nuovo «[OSCURATO:PERSONA]», il quale, quanto alla «quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse», stabilisce che «Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità», ed ha affidato ai singoli Enti d'Ambito la complessiva quantificazione degli importi in argomento, tenuto conto che tali Enti detenevano i dati e le risultanze contabili delle singole gestioni, riferite agli anni precedenti; ix) con riferimento alla Regione Sardegna, il [OSCURATO:PERSONA] dell'Ente d'Ambito della Sardegna ha emanato la Delibera 26 giugno 2014, n. 18, con la quale è stata approvata la quantificazione e sono stati riconosciuti i conguagli relativi alle «partite pregresse», autorizzando il gestore ad effettuarne la riscossione, per l'importo complessivo di euro 106.000.000,00, in ossequio ai criteri e alle modalità sancite dall'art. 31.2 della delibera AEEGSI n. 643/2013 e dalla delibera dell'Ente d'Ambito n. 18/2014; x) sulla scorta di tali provvedimenti era stato tempestivamente richiesto il pagamento degli importi a titolo di partite pregresse 2005-2011, mediante l'invio di distinte fatture, in cui veniva specificata la natura dei maggiori costi richiesti nonché i riferimenti regolatori mediante i quali era stata determinata la componente tariffaria. [OSCURATO:PERSONA] ne trae la conseguenza che le partite pregresse costituiscano un costo ammesso del nuovo metodo tariffario e che la sentenza impugnata sia gravemente viziata non solo per aver travisato la nozione di conguaglio per partite pregresse, ma anche per avere violato la normativa che conforma lo svolgimento del servizio idrico integrato e la giurisprudenza amministrativa e civile formatasi in materia. 3. Il motivo merita accoglimento, ma con alcune precisazioni. 3.1. In astratto, non può escludersi il ricorso ai conguagli regolatori; va infatti considerato — con richiamo a quanto osservato nella già richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 29593 del 2022 — che: i) la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, a norma del quale «gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III»; detto allegato impone: a) di effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all'articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico di riferimento e, se necessario, delle stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici, delle stime dell'investimento corrispondente, con le relative previsioni; b) di formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all'articolo 11 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure; il) l'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE è stato inteso dalla Corte di Giustizia (con sentenza in causa C-686/15, [OSCURATO:PERSONA], nella quale si controverteva della legittimità di una voce in fattura non legata ai consumi idrici, ma ai costi fissi di gestione) come volto all'adozione, da parte degli Stati membri, di una politica dei prezzi dell'acqua, rimessi alle valutazioni discrezionali dei singoli Stati, che incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente; in tale contesto, la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisce "uno" dei mezzi idonei; nondimeno, gli Stati membri di- spongono della facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione dell'acqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione dell'acqua per mettere quest'ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all'analisi e al mantenimento della salubrità dell'acqua potabile; iii) nell'ordinamento interno, l'art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato a seguito dell'esito positivo del referendum abrogativo di parte di esso, ha disposto che «1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»; iv) l'art. 10 del d.l. n. 70 del 2011, conv. con I. n. 106 del 2011, ha conseguentemente stabilito, ai commi 11 e 14, che l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, poi soppressa e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base all'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e al relativo allegato A, «... predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia ...»; v) in questo contesto, la nozione stessa di «recupero» dei costi, in cui si sostanzia il «conguaglio», implica in sé l'applicazione di un costo «ora per allora», ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato; vi) in base alla espressa previsione del contratto disciplinante il rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e gli utenti, che richiama il Regolamento per il [OSCURATO:PERSONA], e al rimando compiuto da tale Regolamento al sistema tariffario determinato dall'Autorità d'Ambito, detto sistema risulta inserito di diritto nel contratto di fornitura (ex art. 1339 cod.civ.). 3.2. Ora, però, il fatto che non sia preclusa, in astratto, una politica tariffaria di recupero anche di costi che non siano strettamente correlati al consumo di acqua non significa, però, che sia ammesso "ogni" recupero tariffario. Il perimetro dell'operatività dei conguagli regolatori è circoscritto dall'esigenza di recuperare i costi sopportati dai servizi di distribuzione dell'acqua per mettere quest'ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno (in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all'analisi e al mantenimento della salubrità dell'acqua potabile), e dalla più volte affermata natura di corrispettivo che deve riconoscersi alla tariffa e a ogni singolo voce che la compone (cfr. art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, art. 9 della direttiva 2000/60/CE). La dimensione normativa comunitaria risulta inequivocabilmente ispirata da un concetto di economicità, id est di razionalità economica, intesa come un vincolo da gestire e non già come una variabile da massimizzare; segnatamente, secondo la dottrina tecno-economica, la tariffazione del servizio idrico si basa sulla «capacità dell'organizzazione, nel rispetto dei vincoli economici e delle condizioni esterne, di pensare e raggiungere - attraverso la progettazione e realizzazione nel tempo - i propri fini e obiettivi»; è stato, infatti, efficacemente affermato che a livello comunitario sono stati adottati un approccio, una visione ed un metodo che impegnano ad una progettazione istituzionale che valuti - anche qualitativamente - le determinanti (costi umani, materiali e finanziari) e ogni altra variabile (non solo fisiologica) collocata nello specifico contesto territoriale e socio-economico, segnatamente riferito alle esigenze di erogazione del servizio pubblico, che sfocia nell'applicazione di un modello tariffario che sappia conciliare costi ed assets ed evitare la duplicazione della contabilizzazione. Tanto risulta avvalorato: a) dalla Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 26 del 26 novembre 2011, ha ribadito che «coessenziale alla nozione di "rilevanza" economica del servizio idrico integrato è l'esercizio dell'attività con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)»; b) dalla lettura coordinata del Considerando 38 della direttiva 2000/60 che rinvia all'analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta nel distretto idrografico, dell'art. 5 della medesima direttiva che regola le caratteristiche del distretto idrografico, l'esame dell'impatto ambientale delle attività umane e l'analisi economica dell'utilizzo idrico e dell'allegato III, già citato; c) dalla giurisprudenza amministrativa, la quale conferma che: i) il d.lgs. n. 152 del 2006 ha inteso coniugare il fine sociale (l'erogazione di un bene fondamentale ma scarso) e la sostenibilità economica, delineando un modello di gestione che sia sintesi di efficienza, anche imprenditoriale, del servizio, nell'ambito dei vincoli europei, garanzia degli utenti, che sono titolari di un diritto fondamentale, e di universalità del servizio; il) «la tariffa è definita dall'art. 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, c:he ricalca l'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, in linea con la configurazione - delineata nella Comunicazione COM 2000/447 - della tariffa dei servizi idrici quale "mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore economico", come "il corrispettivo del servizio idrico integrato"»; iii) il principio di recupero dei costi consente di «riconoscere al gestore solo i costi "giustificati" e rispondenti alle "variazioni strutturali" del servizio, ovvero all'incremento degli investimenti o all'ottimizzazione dei costi di gestione» (Cons. Stato, 12/05/2016, n. 1882), altrimenti si annullerebbe il rischio d'impresa per il gestore, con conseguente sua deresponsabilizzazione e con accollo all'utenza dei maggiori costi del servizio rispetto a quelli inizialmente stimati, neppure giustificati dallo svolgimento di attività incrementali rispetto a quelle pianificate; d) dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittimo il meccanismo recuperatorio delle partite pregresse ove non entrino in gioco criteri contabili di determinazione e di imputazione della quota annuale dei costi di investimento e dei costi di esercizio, né criteri matematici di quantificazione delle componenti tariffarie, ma l'attribuzione delle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento della disciplina, finalizzato al recupero dei deficit di bilancio pregresso e posta a carico degli utenti in dipendenza di una disposizione di carattere univocamente retroattiva ed a prescindere dalla fruizione del servizio e al nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, sulla base della sola titolarità di utenze al:tive alla data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria (si veda in tal senso Cass. 23/06/2021, n. 17959). 3.3. Ne deriva non già l'immodificabilità delle tariffe, che non potrebbe giustificarsi invocando la tutela dell'affidamento riposto nella ricorrenza di un rapporto di durata a condizioni prestabilite, perché il contratto stipulato con il gestore non si limita ad indicare il corrispettivo a quest'ultimo dovuto per l'espletamento del servizio, ma prevede anche forme di revisione del contratto di utenza «per l'ipotesi in cui sopravvengano eventi idonei ad alterare l'equilibrio contrattuale, determinandone anticipatamente i casi e le modalità di applicazione» (Cass. Sez. U. 18/02/2022, n. 5386), ma l'obbligo di far confluire nella tariffa esclusivamente costi che siano in nesso di corrispettività con il servizio reso. 3.4. Ammesso, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il recupero dei costi ora per allora, dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio. Deve, invece, escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all'anno di riferimento e di trasparenza (Cons. Stato 04/05/2022, n. 3484; Cons. Stato 29/12/2020, n. 8502). Nella sostanza, dovranno, in concreto, escludersi i conguagli regolatori utilizzati per allocare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato, indici dell'incapacità di approntare un meccanismo di regolazione incentivante, in grado cioè di orientare i prezzi verso costi efficienti e di garantire gli equilibri gestionali, la continuità e lo sviluppo nel tempo, perché tale esternalizzazione risulterebbe incoerente rispetto alla direttrice che permea l'intero quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, il cui fulcro risiede nell'aderenza delle pretese economiche rivoll:e all'utenza ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, nella pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica. 3.5. La relativa dimostrazione, secondo i princìpi generali di riparto dell'onere della prova, graverà sull'ente gestore del servizio idrico; infatti l'imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, costituiscono «fatti costitutivi» della pretesa, secondo i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr. Cass. Sez. U. 30/10/2001, n. 13533) 4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c., 142, comma 3, e 154 d.lgs. n. 152/2006; dell'art. 9 dir. 2000/60/CE; dell'art.. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla I. 22 dicembre 2011, n. 214; dell'art. 10 d. I. 70/2011 conv. con modificazione dalla I. 12 luglio 2011, n. 106; dell'art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; dell'art.1339 c.c.: delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR; della Delibera 26 giugno 2014, n. 18, dell'Ente d'Ambito della Sardegna, nonché del Regolamento del servizio idrico integrato. Deduce che la sentenza impugnata è da ritenersi viziata anche nella parte in cui il Tribunale non ha rigettato, ritenendo assorbito tale profilo in relazione all'accoglimento pieno della domanda degli attori in primo grado, il motivo di appello avanzato dagli attori e relativo alla prescrizione dei conguagli regolatori. 4.1. Il motivo è inammissibile. Va in tal senso ribadito che nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (Cass.16/06/2022, n. 19442; 05/11/2014, n. 23558; 01/03/2007, n.4804). 5. In accoglimento, dunque, del secondo motivo, nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo; dichiara inammissibile il terzo; cassa l