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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 34969/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 1279/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Sassari alla via Roma n. 6; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Cagliari, via Ancona n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1125/2022 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 08/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 da [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che 1.-L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto somministrazione di acqua, per una sua casa di campagna in Sardegna, dalla società [OSCURATO:SOCIETA], la quale, in data 9.1.2013, ha sostituito il contatore in quanto risultava bloccato alla data del 4.6.2009: da quel giorno non registrava più consumi. 1.1- Una volta sostituito il contatore, [OSCURATO:SOCIETA] ha addebitato, come conguaglio, i consumi nel periodo in cui il contatore non ha funzionato, quindi ora per allora, ed inoltre quelli successivi alla sostituzione.

I consumi addebitati per il periodo di blocco del misuratore sono stati calcolati sulla base di quelli effettuati dopo la sostituzione del meccanismo, dunque, dopo che ne era stato installato uno funzionante. 2.-Galleri ha contestato queste fatture, sostenendo innanzitutto che la sostituzione del contatore era avvenuta in sua assenza, e dunque in violazione del contraddittorio, e che la ricostruzione dei consumi maturati durante il periodo di bloccodel contatore (4.6.2009 - 9.1.2013) era arbitraria, che quelli successivi non erano certi, ossia non erano calcolati in maniera oggettiva, ed inoltre il relativo diritto doveva ritenersi prescritto. 2.2.-[OSCURATO:SOCIETA] ha replicato che era in suo potere sostituire il contatore non funzionante, e che, anzi, era onere dell’utente verificarne periodicamente il funzionamento; che quanto al calcolo dei consumi, era stato effettuato in base alle tariffe approvate dall’Ente di Ambito in base ai criteri imposti dall’[OSCURATO:PERSONA] per l’Energia. 3.-[OSCURATO:PERSONA] di Pace ha accolto la domanda del Galleri, con decisione riformata dal Tribunale di Sassari.

Quest’ultimo ha osservato come il somministrante ha provveduto al conguaglio sulla base dei consumi successivi alla installazione del nuovo contatore, dunque sulla base di un misuratore funzionante, e sulla base del rilievo statistico che i consumi potevano essere gli stessi nel periodo precedenti a quella installazione. 4.-Questa decisione è impugnata qui con 19 motivi, in realtà distribuiti in sette rubriche, contenenticiascuna diverse censure. [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita ed ha notificato controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.Considerato che 5.-Va premesso che è principio di diritto che in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza dellaprova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento delcontatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'oneredi provare che lo strumento di misurazione è regolarmentefunzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass. 297 / 2020; Cass. 23699/ 2016).

Nella fattispecie, l’utente non assume che la fatturazione è avvenuta in eccesso a causa di un contatore non funzionante, ma adduce soltanto che, nel periodo in cui il contatore non ha funzionato (2009-2013) e non ha registrato alcun consumo, retroattivamente gli sono stati addebitati consumi calcolati sulla base del periodo successivo (2013-).

Egli dunque si duole non già di consumi addebitati a causa di un malfunzionamento del contatore, ma di due circostanze: a) che la sostituzione del vecchio e bloccato contatore sia avvenuta in sua assenza e senza il suo contraddittorio; b) che per il periodo in cui il contatore non ha funzionato, i consumi sono stati calcolati “per analogia” con il periodo successivo (dopo il 2013) durante il quale invece l’apparecchio ha registrato regolarmente,ma, secondo il ricorrente, in maniera illegittima, in quanto non si sarebbe tenuto conto del fatto che lui aveva un pozzo da cui attingeva l’acqua.

La ratio della decisione impugnata Il Tribunale ha ritenuto che la sostituzione del contatore, in assenza dell’utente, non comporti violazione di un obbligo contrario (necessaria presenza del cliente), posto che il regolamento prevede che lo si avvisi, ove possibile; che anche a valutare il comportamento sotto il profilo della correttezza e buona fede, una eventuale violazione di tali regole di comportamento non importa nullità del contratto e di conseguenza inesistenza del diritto di credito, ma semmai risarcimentodel danno.

Inoltre, ritiene il Tribunale che il principio di diritto sopra riportato potrebbe applicarsi per il periodo successivo alla sostituzione del contatore: per quello anteriore infatti non si discute, ed è pacifico che non è stato registrato alcun consumo, proprio perché il meccanismo non funzionava.

Ma, per il periodo successivo l’utente avrebbe dovuto, per contestare i consumi, eccepire che la loro registrazione era anomala, e non lo ha fatto, ma si è limitato ad addurre che aveva un pozzo da cui attingere, a smentita dei conteggi registrati dal contatore: disponibilità che il Tribunale ritiene irrilevante ai fini della indicatività dei consumi addebitati.

Con la conseguenza che, data la presunzione fornita dal contatore, non è stata addotta alcuna prova contraria.

I motivi di ricorso.

Sono diciannove, sebbene rubricati in sette,ma ciascuna rubrica contiene più motivi. 6.-Il primo motivo prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c.

Secondo il ricorrente, non vi sarebbe stato appello sulla questione della violazione del contraddittorio al momento della sostituzione del contatore, e nonostante ciò,il Tribunale l’avrebbe comunque affrontata.

Il motivoè infondato.

Lacontroricorrente dimostra di avere proposto impugnazione sulla questione a pagina 15 e ss. del controricorso.

Inoltre, che sul punto vi fosse appello risulta altresì dalla sentenza impugnata. 7.- Il secondo motivo prospetta un difetto di motivazione o una omessa pronuncia (due censure peraltro incompatibili l’una con l’altra) quanto alla questione della genericità dei motivi di appello, che era stata espressamente eccepita.

Il motivo è infondato.

Il fatto che il Tribunale abbia deciso i motivi di appello nel merito,accogliendoli, comporta implicitorigetto della eccezione di loro inammissibilità.

Ma soprattutto, il ricorrente non adduce ragioni per dimostrare che i motivi erano tanto generici da non poter essere presi in considerazione.Va ad ogni modo ricordato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio diappello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. sez Un. 36481 / 2022). 8.-Il terzo motivo denuncia anche esso difetto di motivazione .

Si obietta alla decisioneimpugnata di avere ritenuto non rilevante la sostituzione del contatore pur inassenza dell’utente.

Il motivo è infondato.

Si ricorda che il difetto di motivazionepuò comportarenullità della sentenza solo ove sia assoluto, ossia soltanto ove non risultino gli argomenti in baseai quali è stata assunta la decisione, e non sia dunque possibile stabilire in base a quale ragione essa sia stata presa.

Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che la presenza dell’utente all’atto della sostituzionedel contatore non è indefettibile , e lo ricava dall’inciso, contenuto nel regolamento, secondo cui l’utente è convocato, ove possibile.

Dunque, si comprendono le ragioni della decisione: esse stanno nel rilievo dato a quell’inciso. 9-Il quarto motivo prospetta una violazione del Regolamento in relazione agli articoli1372 e 1373 c.c. nonché all’articolo 31 del codice del consumo.

Si contesta alla decisione impugnata di aver ritenuto che, ove anche fosse da ritenersi necessaria la partecipazione dell’utente alle operazioni di sostituzione del contatore, la violazione di tale condizione non comporta nullità delle fatture.

Invece, secondo il ricorrente, dall’insieme dell e norm e contenute nel Regolamento si deduce chiaramente che la mancata assistenza del cliente alle operazioni di sostituzione del contatore comporta “illegittimità della operazione”.Il motivo è infondato.

Innanzitutto, l’inciso che la clausola del regolamento contiene (ove possibile) lascia intendere che la presenza dell’utente non è imposta come assolutamente necessaria.

Né il ricorrente eccepisce che la sua convocazione era possibile e che dunque il regolamentoè stato del tutto disatteso.

Ma soprattutto, ove anche fosse imposta la presenza dell’utente, non si saprebbe di cosa predicare la nullità: di certo non delle “operazioni” di sostituzione del contatore, che non sono atti giuridici suscettibili diessere nulli; nemmeno delle fatture successive, che sono mere richieste di pagamento; nemmeno si potrebbe dire che la pretesa del somministrante (di farsi pagare l’acqua somministrata ) viene meno, o può essere paralizzata opponendogli che il contatore è stato sostituito unilateralmente, perché una tale eccezione dovrebbe passare per la dimostrazione che il nuovo contatore non funziona, altrimenti se il nuovo contatore funziona e registrai consumi effettivi, non si vede perché non debbano essere pagati: la circostanza che il contatoresia stato sostituito in assenza del cliente non ha alcuna conseguenza, se il contatore comunque funziona e registra correttamente il consumo. 10.-Il quinto motivo prospetta difetto di motivazione, e dunque violazione dell’articolo 132 c.p.c.,sul punto della rilevanza che potrebbe avere la violazione dei canoni di correttezza da parte del somministrante nel non convocare il cliente per la sostituzione del contatore.

Il motivo è infondato.

Come ammette lo stesso ricorrente, il Tribunale ha dato conto della circostanza, già riferita sopra, secondo cui ove anche ci sia stata scorrettezza (ai sensi dell’articolo 1375 c.c.) nel non convocare l’utente, ciò non potrebbe comportare nullità, ma semmai attribuire al cliente un qualche risarcimento del danno.

Il Tribunale richiama la distinzione tra norme di comportamento e norme di validità, e dunque la motivazione c’è.

Ad ogni modo, vale quanto si detto al punto precedente. 11.-Il sesto motivo prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c.

Nell’affermare che i consumi per il periodo di mancato funzionamento del contatore sono stati correttamente calcolati considerando i consumi successivi, quando il contatore ha iniziato a funzionare, il Tribunale sarebbe andato oltre il petitum.

Anche questo motivo è infondato.

La questione della correttezza dei calcoliera stata posta in primo grado e ribadita nel grado di appello, come riportato dal controricorrente nel suo controricorso.

Ed era il tema di decisione posto sin dall’inizio, su cui verte l’intera causa.

Né si può confondere la corrispondenza tra pronuncia e domanda con la corrispondenza tra argomenti della pronuncia e argomenti della domanda, quest’ultima non pretesa dall’articolo 112 c.p.c. 12.-Queste considerazioni valgono altresì per l’ottavo motivo, che prospetta anche esso violazione dell’articolo 112 c.p.c.

Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe esorbitato nel ritenere che la prova del non funzionamento del contatore fino al 2013 era in atti, così sovvertendo l’accertamento di primo grado secondo il quale non vi era invece prova di quel dato.

Il motivo è inammissibile.

Non si vede in cosa consista l’eccesso di pronuncia.

Se si vuol dire che è illegittimo che il Tribunale abbia deciso in modo opposto al Giudice di pace, questi ritenendo assente e l’altro invece in atti la prova, allora la censura dovrebbe essere un’altra,non di certo la violazione tra chiesto e pronunciato. 13.-Il settimo motivo in contraddizione con l’ottavo, di cui si è detto prima, per una sorta di pregiudizialità logica, prospetta una violazione del ragionamento presuntivo (2727 e ss. c.c.) e comunque dei criteri di valutazione della prova (art. 115 c.p.c.).

Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe erroneamente tratto la convinzione che il contatore nel 2009 si era bloccato dal semplice fatto che non era tra l’altro stata pagata alcuna fattura, non era stato cioè corrisposto alcunché per quel periodo, ma senza tener conto di un accertamento contenuto in un precedente giudizio cautelare che andava in segno contrario.

Il motivo è inammissibile.Non si capisce di quale prova avrebbe dovuto tenere conto il Tribunale e che invece ha disatteso.

A ben vedere, ciò che sarebbe stato disatteso è un argomento (non una prova) contenuto in un precedente giudizio cautelare e del seguente tenore: contrario:"...

A fronte di tali circostanze, nonché del pagamento delle fatture medio tempore emesse in acconto (come incontestatamente dedotto da parte ricorrente ed anzi ammesso da parte resistente: vedi punto D comparsa di costituzione e riposta) e di quelle emesse successivamente, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto attendere quanto meno l’esito dei giudizi promossi dal ricorrente per la determinazione dell’effettivo corrispettivo dovuto per il periodo pregresso...".

Non è dato comprendere perché questa affermazione, contenuta nell’ordinanza del precedentegiudizio debba costituire una prova.

14. Con il decimo motivosi prospetta violazione dell’articolo 2729 c.c.

Si contesta al Tribunale di avere indotto che il contatore era rotto dalla circostanza che nel periodo in questione non era stato pagato, in quanto non fatturato, alcun consumo.

Il motivo è inammissibile.

Intanto va ribadito che il ricorso al ragionamento presuntivo è censurabile in Cassazionesolo ove se ne metta in luce l’assoluta illogicità e contraddittorietà (Cass. 22366 / 2021; Cass. 5279/ 2020), mentre, con questo motivo, si censura invece la natura presuntiva, ossia indiziante, della assenza di fatture e di pagamento per un dato periodo, quale indizio, per l’appunto, del fatto che il contatore non funzionava.

Inoltre, a voler valutare il merito, è del tutto logico indurre dalla mancata fatturazione di consumi un difetto dell’apparecchio preposto a registrali, unitamente alla circostanza che è stato sostituito. 15.- Con l’undicesimo motivo si prospetta una violazione, anche qui , dell’articolo 2729 c..c e 115 c.p.c.

Il ricorrente aveva addotto di avere un proprio pozzo di acqua, circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a ritenere verosimile che egli non avesse consumato alcunché dalla rete idrica.Il Tribunale dunque avrebbe violato i criteri di valutazione delle prova nel non dare rilievo a quella circostanza.

Il motivo è inammissibile.

Come prima evidenziato, la censura di erroneo ricorso alle presunzioni può ammettersi ove indichi manifesta illogicità o contraddittorietà.

Nella fattispecie, il Tribunale ha invece ritenuto che l’esistenza di un pozzo -da cui erogare acqua non potabile- non esclude l’utilizzo della rete idrica se non altro per quella potabile.

Il che è logico e non contraddittorio. 16.-Con il dodicesimo motivo si prospetta ugualmente violazione degli articoli 2729 c.c. e 115 c.p.c Si imputa al Tribunale di non avere tenuto conto, nella decisione di ritenere irrilevante la presenza del pozzo, che quel pozzo era non solo astrattamente disponibile, ma era altresì concretamente utilizzato, come emerso dalle prove testimoniali, con la conseguenza di avere trascurato questo dato.

Il motivo è inammissibile.

Non denunciando manifesta illogicità e contraddittorietà si risolve nella censura della valutazione della prova rimessa alla discrezionale valutazione del giudice di merito.

Inoltre, non coglie la ratio della decisione: che non sta nell’affermazione che il ricorrente aveva solo l’astratta disponibilità del pozzo e che di fatto utilizzava la rete, ma sta nella affermazione che, pur utilizzando di fatto il pozzo, non era da escludersi che utilizzasse anche la rete.

17. Il tredicesimo motivo prospetta omesso esame di un fatto decisivo : la circostanza che i consumi addebitati per il periodo di supposto non funzionamento del contatore (2009-2013) erano eccessivi, anche con riferimento al periodo successivo: dato questo che, se valorizzato, avrebbe consentito di ritenere inadeguata la fatturazione o comunque non corrispondente ai reali consumi.

Il motivo è inammissibile.

Il fatto (ammontare dei consumi per quel periodo) non è omesso ma preso in considerazione: il Tribunale ritiene non elevata la spesa, pari a 140 euro al mese circa.

Ma soprattutto è il fatto ritenuto omesso a non essere decisivo.

Infatti, l’ammontare dei consumi non è la ragione della decisione, che è basata sull’insieme degli elementi in atti; del resto, la fatturazione è basata sui consumi successivi alla sostituzione del contatore, e non si contesta che il nuovo dispositivo funzionasse correttamente. 18-Il quattordicesimo motivo prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c.

Il motivo non è specifico: non si riesce a capire in cosa sia consistita l’inversione dell’onere della prova.

Il ricorrente ritiene che via sia una violazione nell’affermazionefatta dal Tribunale secondo cui egli non avrebbe dimostrato la propria pretesa.

Ovviamente in astratto una tale affermazionenon viola alcuna regola di riparto, posto che spetta a chi afferma dimostrare la fondatezza di ciòche è affermato.

In premessa si è riportato il principio di diritto che questa Corte ha enuncia to quanto al riparto dell’onere della prova in questi casi: spetta, ove si alleghi un consumo eccessivo, al somministrante dimostrare che il contatore non funzionava.

Qui abbiamo consumi, tuttavia, calcolatideducendoli da quelli di un contatore funzionante- quello successivamente installato - e dunque semmai il problema è di correttezza de ll’analogia, ossia del fatto di avere applicato al periodo precedente (2009- 2013) una presun zione di consumo ricavata dai consumi effettivi di un altro periodo, che non vuol significare onere della prova invertito. 19.-Il quindicesimo motivo prospetta violazione degli articoli 2697 c.c. e 132 c.p.c.

Insieme lamenta violazione di legge e difetto di motivazione, quanto al seguente punto: il Tribunale ha osservato che era onere dell’utente verificare se il contatore funzionasse e secondo il ricorrente si tratta di affermazione oltre che apodittica, non corrispondente ad alcuna regola.

Il motivo è inammissibile.

Si tratta di un obiter, di un argomento di contorno che il Tribunale utilizza per giustificare la decisione, non della ratio decidendi.

E dunque non va oggetto di censura.

Inoltre, dal Regolamento ( B.35.2 R.S.I.I. ) emerge chiaramente l’onere dell’utente di segnalare malfunzionamenti del contatore.20.

Il sedicesimo motivoprospetta violazione dell’articolo 2697 c.c.

Si imputa al Tribunale di avere invertito l’onere della prova nel fatto di aver ritenuto che l’utente non aveva pienamente provato il suo assunto.

Costui ricorda che, secondo il principio di diritto all’ inizio richiamato, e fatto proprio dal Tribunale, se l’utente contesta i consumi, è onere non suo ma del somministrante dimostrareche il contatore funzionava.

Il motivo è infondato.

Infatti, il Tribunale ha ritenuto, pe l’appunto , provato il funzionamento del contatore successivamente installato, che è quello sulla cui misurazione sono stati fatti gli addebiti del periodo precedente; che non funzionasse l’altro – a parte che è ricavato da quanto emerso in atti, con accertamento qui non sindacabile-era invece onere dell’utente dimostrarlo 21.- Il diciassettesimo motivo prospetta omesso esame, e difetto di motivazionesu un punto decisivo.

Come si è detto più volte, poiché il contatore non ha registrato consumi nel periodo 2009-2013, [OSCURATO:SOCIETA] li ha calcolati per quel periodo ex post , ossia dopo il 2013, sulla base di una stima statistica, dopo aver sostituito il contatore.

Poiché era statafatta eccezione di prescrizione di tale diritto di fatturare ora per allora, il Tribunale aveva richiamato C ass.

S ez un. 29593 del 2022 che ha affermato il principio secondo cui In tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo "ora per allora", di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c. .

Il ricorrente però ritiene che la questione sottoposta al Tribunale era diversa, ossia: al di là della individuazione deldies a quo, il somministrante non ha diritto di recuperare retroattivamente canoni pregressi, vale a dire di applicare retroattivamente le tariffe, se nonviolando l’articolo 11 preleggi.

Il motivo è infondato.

Intanto,non risulta che la questione sia stata posta sin dal primo grado in questi termini: risulta piuttosto che sia stata fatta questione di prescrizione di questo recupero “ora per allora” piuttostoche della sua legittimità .Ma, aldi là di ciò, è principio di diritto che In tema di servizi idrici integrati, il gestore può richiedere all'utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti "ora per allora" solo in relazione ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione, mentre deve escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, dovendosi, in sostanza, escludere i conguagli destinati a scaricare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio, atteso che, diversamente, il piano tariffario risulterebbe incoerente rispetto alla "ratio" che permea il quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, rappresentata dall'aderenza delle tariffe praticate ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, dalla pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, dalla misurabilità oggettiva, dalla congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica (Cass. 5492/ 2023; Cass. 5127/ 2023).

Il conguaglio “ora per allora” dunque è giustificato qualora, per il periodo precedente, oggetto per l’appunto di conguaglio, non era stato possibile conteggiare i consumi per malfunzionamento del contatore, non segnalato dall’utente e non noto al somministrante. 22.- I l diciottesimo motivo prospetta omesso esame di un fatto decisivo.

Sostiene il ricorrente che il conguaglio, al di là del fatto che è retroattivo (come detto al motivo precedente),è stato effettuato non sulla base di consumi veri, ma di quelli presunti, e di tale circostanza il Tribunale non avrebbe tenuto conto.

Il motivo è inammissibile.

Intanto il Tribunale ne ha tenuto conto: mostra di sapere che il conguaglio è effettuato sulla base di stime successive, non essendovi stataregistrazione di consumi nel periodo oggetto di conguaglio.

In secondo luogo, non si capisce in cosa consista la censura, dal momento che in astratto non è esclusa una pretesa di pagamento basata su consumi presunti: tutto sta nel dimostrare che essi sono altresì corretti, circostanza di cui non si è discusso in modo espresso. 23.-Il diciannovesimo motivo prospetta violazione dell’articolo 92 c.p.c.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe dovuto tener conto, eventualmente, anche in caso di accoglimento dell’appello, dell’intervenuto mutamento di giurisprudenza (le citate Sezioni Unite sulla prescrizione del conguaglio) e dunque modularle di conseguenza.

Il motivo è infondato.

Le spese si stabiliscono sulla soccombenza complessiva, e non relativamente ad un motivo tra i tanti.

Ed è della soccombenza complessiva che il Tribunale ha tenuto conto.

Il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

Va altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento della somma indicata in dispositivo ex art. 96,3^ comma c.p.c., ravvisandosene i presupposti in ragione della manifesta infondatezza della pretesa fatta valere ( cfr. Cass.6/12/2021, n. 38528 ).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 2.000,00 euro, di cui euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, nonch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 1279/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Sassari alla via Roma n. 6; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Cagliari, via Ancona n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1125/2022 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 08/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 da [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che 1.-L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto somministrazione di acqua, per una sua casa di campagna in Sardegna, dalla società [OSCURATO:SOCIETA], la quale, in data 9.1.2013, ha sostituito il contatore in quanto risultava bloccato alla data del 4.6.2009: da quel giorno non registrava più consumi. 1.1- Una volta sostituito il contatore, [OSCURATO:SOCIETA] ha addebitato, come conguaglio, i consumi nel periodo in cui il contatore non ha funzionato, quindi ora per allora, ed inoltre quelli successivi alla sostituzione. I consumi addebitati per il periodo di blocco del misuratore sono stati calcolati sulla base di quelli effettuati dopo la sostituzione del meccanismo, dunque, dopo che ne era stato installato uno funzionante. 2.-Galleri ha contestato queste fatture, sostenendo innanzitutto che la sostituzione del contatore era avvenuta in sua assenza, e dunque in violazione del contraddittorio, e che la ricostruzione dei consumi maturati durante il periodo di bloccodel contatore (4.6.2009 - 9.1.2013) era arbitraria, che quelli successivi non erano certi, ossia non erano calcolati in maniera oggettiva, ed inoltre il relativo diritto doveva ritenersi prescritto. 2.2.-[OSCURATO:SOCIETA] ha replicato che era in suo potere sostituire il contatore non funzionante, e che, anzi, era onere dell’utente verificarne periodicamente il funzionamento; che quanto al calcolo dei consumi, era stato effettuato in base alle tariffe approvate dall’Ente di Ambito in base ai criteri imposti dall’[OSCURATO:PERSONA] per l’Energia. 3.-[OSCURATO:PERSONA] di Pace ha accolto la domanda del Galleri, con decisione riformata dal Tribunale di Sassari. Quest’ultimo ha osservato come il somministrante ha provveduto al conguaglio sulla base dei consumi successivi alla installazione del nuovo contatore, dunque sulla base di un misuratore funzionante, e sulla base del rilievo statistico che i consumi potevano essere gli stessi nel periodo precedenti a quella installazione. 4.-Questa decisione è impugnata qui con 19 motivi, in realtà distribuiti in sette rubriche, contenenticiascuna diverse censure. [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita ed ha notificato controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.Considerato che 5.-Va premesso che è principio di diritto che in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza dellaprova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento delcontatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'oneredi provare che lo strumento di misurazione è regolarmentefunzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass. 297 / 2020; Cass. 23699/ 2016). Nella fattispecie, l’utente non assume che la fatturazione è avvenuta in eccesso a causa di un contatore non funzionante, ma adduce soltanto che, nel periodo in cui il contatore non ha funzionato (2009-2013) e non ha registrato alcun consumo, retroattivamente gli sono stati addebitati consumi calcolati sulla base del periodo successivo (2013-). Egli dunque si duole non già di consumi addebitati a causa di un malfunzionamento del contatore, ma di due circostanze: a) che la sostituzione del vecchio e bloccato contatore sia avvenuta in sua assenza e senza il suo contraddittorio; b) che per il periodo in cui il contatore non ha funzionato, i consumi sono stati calcolati “per analogia” con il periodo successivo (dopo il 2013) durante il quale invece l’apparecchio ha registrato regolarmente,ma, secondo il ricorrente, in maniera illegittima, in quanto non si sarebbe tenuto conto del fatto che lui aveva un pozzo da cui attingeva l’acqua. La ratio della decisione impugnata Il Tribunale ha ritenuto che la sostituzione del contatore, in assenza dell’utente, non comporti violazione di un obbligo contrario (necessaria presenza del cliente), posto che il regolamento prevede che lo si avvisi, ove possibile; che anche a valutare il comportamento sotto il profilo della correttezza e buona fede, una eventuale violazione di tali regole di comportamento non importa nullità del contratto e di conseguenza inesistenza del diritto di credito, ma semmai risarcimentodel danno. Inoltre, ritiene il Tribunale che il principio di diritto sopra riportato potrebbe applicarsi per il periodo successivo alla sostituzione del contatore: per quello anteriore infatti non si discute, ed è pacifico che non è stato registrato alcun consumo, proprio perché il meccanismo non funzionava. Ma, per il periodo successivo l’utente avrebbe dovuto, per contestare i consumi, eccepire che la loro registrazione era anomala, e non lo ha fatto, ma si è limitato ad addurre che aveva un pozzo da cui attingere, a smentita dei conteggi registrati dal contatore: disponibilità che il Tribunale ritiene irrilevante ai fini della indicatività dei consumi addebitati. Con la conseguenza che, data la presunzione fornita dal contatore, non è stata addotta alcuna prova contraria. I motivi di ricorso. Sono diciannove, sebbene rubricati in sette,ma ciascuna rubrica contiene più motivi. 6.-Il primo motivo prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c. Secondo il ricorrente, non vi sarebbe stato appello sulla questione della violazione del contraddittorio al momento della sostituzione del contatore, e nonostante ciò,il Tribunale l’avrebbe comunque affrontata. Il motivoè infondato. Lacontroricorrente dimostra di avere proposto impugnazione sulla questione a pagina 15 e ss. del controricorso. Inoltre, che sul punto vi fosse appello risulta altresì dalla sentenza impugnata. 7.- Il secondo motivo prospetta un difetto di motivazione o una omessa pronuncia (due censure peraltro incompatibili l’una con l’altra) quanto alla questione della genericità dei motivi di appello, che era stata espressamente eccepita. Il motivo è infondato. Il fatto che il Tribunale abbia deciso i motivi di appello nel merito,accogliendoli, comporta implicitorigetto della eccezione di loro inammissibilità. Ma soprattutto, il ricorrente non adduce ragioni per dimostrare che i motivi erano tanto generici da non poter essere presi in considerazione.Va ad ogni modo ricordato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio diappello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. sez Un. 36481 / 2022). 8.-Il terzo motivo denuncia anche esso difetto di motivazione . Si obietta alla decisioneimpugnata di avere ritenuto non rilevante la sostituzione del contatore pur inassenza dell’utente. Il motivo è infondato. Si ricorda che il difetto di motivazionepuò comportarenullità della sentenza solo ove sia assoluto, ossia soltanto ove non risultino gli argomenti in baseai quali è stata assunta la decisione, e non sia dunque possibile stabilire in base a quale ragione essa sia stata presa. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che la presenza dell’utente all’atto della sostituzionedel contatore non è indefettibile , e lo ricava dall’inciso, contenuto nel regolamento, secondo cui l’utente è convocato, ove possibile. Dunque, si comprendono le ragioni della decisione: esse stanno nel rilievo dato a quell’inciso. 9-Il quarto motivo prospetta una violazione del Regolamento in relazione agli articoli1372 e 1373 c.c. nonché all’articolo 31 del codice del consumo. Si contesta alla decisione impugnata di aver ritenuto che, ove anche fosse da ritenersi necessaria la partecipazione dell’utente alle operazioni di sostituzione del contatore, la violazione di tale condizione non comporta nullità delle fatture. Invece, secondo il ricorrente, dall’insieme dell e norm e contenute nel Regolamento si deduce chiaramente che la mancata assistenza del cliente alle operazioni di sostituzione del contatore comporta “illegittimità della operazione”.Il motivo è infondato. Innanzitutto, l’inciso che la clausola del regolamento contiene (ove possibile) lascia intendere che la presenza dell’utente non è imposta come assolutamente necessaria. Né il ricorrente eccepisce che la sua convocazione era possibile e che dunque il regolamentoè stato del tutto disatteso. Ma soprattutto, ove anche fosse imposta la presenza dell’utente, non si saprebbe di cosa predicare la nullità: di certo non delle “operazioni” di sostituzione del contatore, che non sono atti giuridici suscettibili diessere nulli; nemmeno delle fatture successive, che sono mere richieste di pagamento; nemmeno si potrebbe dire che la pretesa del somministrante (di farsi pagare l’acqua somministrata ) viene meno, o può essere paralizzata opponendogli che il contatore è stato sostituito unilateralmente, perché una tale eccezione dovrebbe passare per la dimostrazione che il nuovo contatore non funziona, altrimenti se il nuovo contatore funziona e registrai consumi effettivi, non si vede perché non debbano essere pagati: la circostanza che il contatoresia stato sostituito in assenza del cliente non ha alcuna conseguenza, se il contatore comunque funziona e registra correttamente il consumo. 10.-Il quinto motivo prospetta difetto di motivazione, e dunque violazione dell’articolo 132 c.p.c.,sul punto della rilevanza che potrebbe avere la violazione dei canoni di correttezza da parte del somministrante nel non convocare il cliente per la sostituzione del contatore. Il motivo è infondato. Come ammette lo stesso ricorrente, il Tribunale ha dato conto della circostanza, già riferita sopra, secondo cui ove anche ci sia stata scorrettezza (ai sensi dell’articolo 1375 c.c.) nel non convocare l’utente, ciò non potrebbe comportare nullità, ma semmai attribuire al cliente un qualche risarcimento del danno. Il Tribunale richiama la distinzione tra norme di comportamento e norme di validità, e dunque la motivazione c’è. Ad ogni modo, vale quanto si detto al punto precedente. 11.-Il sesto motivo prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c. Nell’affermare che i consumi per il periodo di mancato funzionamento del contatore sono stati correttamente calcolati considerando i consumi successivi, quando il contatore ha iniziato a funzionare, il Tribunale sarebbe andato oltre il petitum. Anche questo motivo è infondato. La questione della correttezza dei calcoliera stata posta in primo grado e ribadita nel grado di appello, come riportato dal controricorrente nel suo controricorso. Ed era il tema di decisione posto sin dall’inizio, su cui verte l’intera causa. Né si può confondere la corrispondenza tra pronuncia e domanda con la corrispondenza tra argomenti della pronuncia e argomenti della domanda, quest’ultima non pretesa dall’articolo 112 c.p.c. 12.-Queste considerazioni valgono altresì per l’ottavo motivo, che prospetta anche esso violazione dell’articolo 112 c.p.c. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe esorbitato nel ritenere che la prova del non funzionamento del contatore fino al 2013 era in atti, così sovvertendo l’accertamento di primo grado secondo il quale non vi era invece prova di quel dato. Il motivo è inammissibile. Non si vede in cosa consista l’eccesso di pronuncia. Se si vuol dire che è illegittimo che il Tribunale abbia deciso in modo opposto al Giudice di pace, questi ritenendo assente e l’altro invece in atti la prova, allora la censura dovrebbe essere un’altra,non di certo la violazione tra chiesto e pronunciato. 13.-Il settimo motivo in contraddizione con l’ottavo, di cui si è detto prima, per una sorta di pregiudizialità logica, prospetta una violazione del ragionamento presuntivo (2727 e ss. c.c.) e comunque dei criteri di valutazione della prova (art. 115 c.p.c.). Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe erroneamente tratto la convinzione che il contatore nel 2009 si era bloccato dal semplice fatto che non era tra l’altro stata pagata alcuna fattura, non era stato cioè corrisposto alcunché per quel periodo, ma senza tener conto di un accertamento contenuto in un precedente giudizio cautelare che andava in segno contrario. Il motivo è inammissibile.Non si capisce di quale prova avrebbe dovuto tenere conto il Tribunale e che invece ha disatteso. A ben vedere, ciò che sarebbe stato disatteso è un argomento (non una prova) contenuto in un precedente giudizio cautelare e del seguente tenore: contrario:"... A fronte di tali circostanze, nonché del pagamento delle fatture medio tempore emesse in acconto (come incontestatamente dedotto da parte ricorrente ed anzi ammesso da parte resistente: vedi punto D comparsa di costituzione e riposta) e di quelle emesse successivamente, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto attendere quanto meno l’esito dei giudizi promossi dal ricorrente per la determinazione dell’effettivo corrispettivo dovuto per il periodo pregresso...". Non è dato comprendere perché questa affermazione, contenuta nell’ordinanza del precedentegiudizio debba costituire una prova. 14. Con il decimo motivosi prospetta violazione dell’articolo 2729 c.c. Si contesta al Tribunale di avere indotto che il contatore era rotto dalla circostanza che nel periodo in questione non era stato pagato, in quanto non fatturato, alcun consumo. Il motivo è inammissibile. Intanto va ribadito che il ricorso al ragionamento presuntivo è censurabile in Cassazionesolo ove se ne metta in luce l’assoluta illogicità e contraddittorietà (Cass. 22366 / 2021; Cass. 5279/ 2020), mentre, con questo motivo, si censura invece la natura presuntiva, ossia indiziante, della assenza di fatture e di pagamento per un dato periodo, quale indizio, per l’appunto, del fatto che il contatore non funzionava. Inoltre, a voler valutare il merito, è del tutto logico indurre dalla mancata fatturazione di consumi un difetto dell’apparecchio preposto a registrali, unitamente alla circostanza che è stato sostituito. 15.- Con l’undicesimo motivo si prospetta una violazione, anche qui , dell’articolo 2729 c..c e 115 c.p.c. Il ricorrente aveva addotto di avere un proprio pozzo di acqua, circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a ritenere verosimile che egli non avesse consumato alcunché dalla rete idrica.Il Tribunale dunque avrebbe violato i criteri di valutazione delle prova nel non dare rilievo a quella circostanza. Il motivo è inammissibile. Come prima evidenziato, la censura di erroneo ricorso alle presunzioni può ammettersi ove indichi manifesta illogicità o contraddittorietà. Nella fattispecie, il Tribunale ha invece ritenuto che l’esistenza di un pozzo -da cui erogare acqua non potabile- non esclude l’utilizzo della rete idrica se non altro per quella potabile. Il che è logico e non contraddittorio. 16.-Con il dodicesimo motivo si prospetta ugualmente violazione degli articoli 2729 c.c. e 115 c.p.c Si imputa al Tribunale di non avere tenuto conto, nella decisione di ritenere irrilevante la presenza del pozzo, che quel pozzo era non solo astrattamente disponibile, ma era altresì concretamente utilizzato, come emerso dalle prove testimoniali, con la conseguenza di avere trascurato questo dato. Il motivo è inammissibile. Non denunciando manifesta illogicità e contraddittorietà si risolve nella censura della valutazione della prova rimessa alla discrezionale valutazione del giudice di merito. Inoltre, non coglie la ratio della decisione: che non sta nell’affermazione che il ricorrente aveva solo l’astratta disponibilità del pozzo e che di fatto utilizzava la rete, ma sta nella affermazione che, pur utilizzando di fatto il pozzo, non era da escludersi che utilizzasse anche la rete. 17. Il tredicesimo motivo prospetta omesso esame di un fatto decisivo : la circostanza che i consumi addebitati per il periodo di supposto non funzionamento del contatore (2009-2013) erano eccessivi, anche con riferimento al periodo successivo: dato questo che, se valorizzato, avrebbe consentito di ritenere inadeguata la fatturazione o comunque non corrispondente ai reali consumi. Il motivo è inammissibile. Il fatto (ammontare dei consumi per quel periodo) non è omesso ma preso in considerazione: il Tribunale ritiene non elevata la spesa, pari a 140 euro al mese circa. Ma soprattutto è il fatto ritenuto omesso a non essere decisivo. Infatti, l’ammontare dei consumi non è la ragione della decisione, che è basata sull’insieme degli elementi in atti; del resto, la fatturazione è basata sui consumi successivi alla sostituzione del contatore, e non si contesta che il nuovo dispositivo funzionasse correttamente. 18-Il quattordicesimo motivo prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c. Il motivo non è specifico: non si riesce a capire in cosa sia consistita l’inversione dell’onere della prova. Il ricorrente ritiene che via sia una violazione nell’affermazionefatta dal Tribunale secondo cui egli non avrebbe dimostrato la propria pretesa. Ovviamente in astratto una tale affermazionenon viola alcuna regola di riparto, posto che spetta a chi afferma dimostrare la fondatezza di ciòche è affermato. In premessa si è riportato il principio di diritto che questa Corte ha enuncia to quanto al riparto dell’onere della prova in questi casi: spetta, ove si alleghi un consumo eccessivo, al somministrante dimostrare che il contatore non funzionava. Qui abbiamo consumi, tuttavia, calcolatideducendoli da quelli di un contatore funzionante- quello successivamente installato - e dunque semmai il problema è di correttezza de ll’analogia, ossia del fatto di avere applicato al periodo precedente (2009- 2013) una presun zione di consumo ricavata dai consumi effettivi di un altro periodo, che non vuol significare onere della prova invertito. 19.-Il quindicesimo motivo prospetta violazione degli articoli 2697 c.c. e 132 c.p.c. Insieme lamenta violazione di legge e difetto di motivazione, quanto al seguente punto: il Tribunale ha osservato che era onere dell’utente verificare se il contatore funzionasse e secondo il ricorrente si tratta di affermazione oltre che apodittica, non corrispondente ad alcuna regola. Il motivo è inammissibile. Si tratta di un obiter, di un argomento di contorno che il Tribunale utilizza per giustificare la decisione, non della ratio decidendi. E dunque non va oggetto di censura. Inoltre, dal Regolamento ( B.35.2 R.S.I.I. ) emerge chiaramente l’onere dell’utente di segnalare malfunzionamenti del contatore.20. Il sedicesimo motivoprospetta violazione dell’articolo 2697 c.c. Si imputa al Tribunale di avere invertito l’onere della prova nel fatto di aver ritenuto che l’utente non aveva pienamente provato il suo assunto. Costui ricorda che, secondo il principio di diritto all’ inizio richiamato, e fatto proprio dal Tribunale, se l’utente contesta i consumi, è onere non suo ma del somministrante dimostrareche il contatore funzionava. Il motivo è infondato. Infatti, il Tribunale ha ritenuto, pe l’appunto , provato il funzionamento del contatore successivamente installato, che è quello sulla cui misurazione sono stati fatti gli addebiti del periodo precedente; che non funzionasse l’altro – a parte che è ricavato da quanto emerso in atti, con accertamento qui non sindacabile-era invece onere dell’utente dimostrarlo 21.- Il diciassettesimo motivo prospetta omesso esame, e difetto di motivazionesu un punto decisivo. Come si è detto più volte, poiché il contatore non ha registrato consumi nel periodo 2009-2013, [OSCURATO:SOCIETA] li ha calcolati per quel periodo ex post , ossia dopo il 2013, sulla base di una stima statistica, dopo aver sostituito il contatore. Poiché era statafatta eccezione di prescrizione di tale diritto di fatturare ora per allora, il Tribunale aveva richiamato C ass. S ez un. 29593 del 2022 che ha affermato il principio secondo cui In tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo "ora per allora", di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c. . Il ricorrente però ritiene che la questione sottoposta al Tribunale era diversa, ossia: al di là della individuazione deldies a quo, il somministrante non ha diritto di recuperare retroattivamente canoni pregressi, vale a dire di applicare retroattivamente le tariffe, se nonviolando l’articolo 11 preleggi. Il motivo è infondato. Intanto,non risulta che la questione sia stata posta sin dal primo grado in questi termini: risulta piuttosto che sia stata fatta questione di prescrizione di questo recupero “ora per allora” piuttostoche della sua legittimità .Ma, aldi là di ciò, è principio di diritto che In tema di servizi idrici integrati, il gestore può richiedere all'utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti "ora per allora" solo in relazione ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione, mentre deve escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, dovendosi, in sostanza, escludere i conguagli destinati a scaricare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio, atteso che, diversamente, il piano tariffario risulterebbe incoerente rispetto alla "ratio" che permea il quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, rappresentata dall'aderenza delle tariffe praticate ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, dalla pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, dalla misurabilità oggettiva, dalla congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica (Cass. 5492/ 2023; Cass. 5127/ 2023). Il conguaglio “ora per allora” dunque è giustificato qualora, per il periodo precedente, oggetto per l’appunto di conguaglio, non era stato possibile conteggiare i consumi per malfunzionamento del contatore, non segnalato dall’utente e non noto al somministrante. 22.- I l diciottesimo motivo prospetta omesso esame di un fatto decisivo. Sostiene il ricorrente che il conguaglio, al di là del fatto che è retroattivo (come detto al motivo precedente),è stato effettuato non sulla base di consumi veri, ma di quelli presunti, e di tale circostanza il Tribunale non avrebbe tenuto conto. Il motivo è inammissibile. Intanto il Tribunale ne ha tenuto conto: mostra di sapere che il conguaglio è effettuato sulla base di stime successive, non essendovi stataregistrazione di consumi nel periodo oggetto di conguaglio. In secondo luogo, non si capisce in cosa consista la censura, dal momento che in astratto non è esclusa una pretesa di pagamento basata su consumi presunti: tutto sta nel dimostrare che essi sono altresì corretti, circostanza di cui non si è discusso in modo espresso. 23.-Il diciannovesimo motivo prospetta violazione dell’articolo 92 c.p.c. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe dovuto tener conto, eventualmente, anche in caso di accoglimento dell’appello, dell’intervenuto mutamento di giurisprudenza (le citate Sezioni Unite sulla prescrizione del conguaglio) e dunque modularle di conseguenza. Il motivo è infondato. Le spese si stabiliscono sulla soccombenza complessiva, e non relativamente ad un motivo tra i tanti. Ed è della soccombenza complessiva che il Tribunale ha tenuto conto. Il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. Va altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento della somma indicata in dispositivo ex art. 96,3^ comma c.p.c., ravvisandosene i presupposti in ragione della manifesta infondatezza della pretesa fatta valere ( cfr. Cass.6/12/2021, n. 38528 ). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 2.000,00 euro, di cui euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, nonch