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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 26960/2023

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e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15743/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del Procuratore Speciale, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè da [OSCURATO:SOCIETA], come sopra rappresentata e difesa; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], come sopra rappresentato e difeso -controricorrentein via incidentale - avverso la sentenza n. 1137/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO 1.[OSCURATO:PERSONA] era titolare di impresa individuale avente ad oggetto la riparazione e vendita di motocicli con sede in [OSCURATO:PERSONA] (NA).

In data 16 e 18 agosto 1992 al Sorrentino venivano sequestrati ad opera del Commissariato della Polizia di Stato di S. [OSCURATO:PERSONA] motocicli e ciclomotori di varie marche e modelli, tra cui numerosi motocicli modello Vespa

50. A seguito di indagini, tali veicoli risultavano contraffatti in quanto, oltre al numero di telaio stampato nella parte anteriore della lamiera, ne presentavano un altro diverso, sulla parte posteriore della stessa, che risultava essere stato impresso artigianalmente.

In relazione a detti motocicli la società [OSCURATO:PERSONA],in persona del responsabile della logistica, inviava ai CC di [OSCURATO:PERSONA] lettera [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 30/09/1993 di giustificazione, ad esito della quale i ciclomotori in sequestro erano risultati regolari ed erano stati quindi restituiti.

Due anni dopo e precisamente in data 20 aprile 1994 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano sequestrati due motocicli [OSCURATO:PERSONA] 50, che gli stessi avevano acquistato presso l’officina del Sorrentino.

In relazione a detti motocicli la società [OSCURATO:PERSONA], in persona del responsabile della logistica, inviava ai CC di [OSCURATO:PERSONA] altra lettera [OSCURATO:DATA_NASCITA] di giustificazione, ad esito della quale anche detti motocicli venivano ritenuti regolari e quindi dissequestrati.

Nelle suddette lettere di giustificazione la società dava atto della sussistenza di un difetto insito nella macchina punzonatrice dei numeri di telaio sulla targa, a causa del quale il numero punzonato sulla faccia anteriore della lamiera non corrispondeva con quello impresso sul retro.

A dire del Sorrentino, a seguito di detti fatti vari fornitori decidevano di non evadere più i suoi ordini ed il volume di affari della sua ditta riscontrava un netto calo, ragion per cui chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ditta produttrice dei motoveicoli sequestrati, il risarcimento dei danni.

La società [OSCURATO:PERSONA] riscontrava la richiesta del Sorrentino con raccomandate a r del 19 settembre 1994 e del 15 marzo 2000 con le quali ammetteva la propria responsabilità, ma non dava seguito alla richiesta risarcitoria.

2. Nel 2007 il Sorrentino conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Nola la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito dei menzionati sequestri.

La società non si costituiva in giudizio.

Il Tribunale di Nola con sentenza n. 768/2012 rigettava la domanda per difetto di prova del danno.

3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il Sorrentino.

Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. che chiedeva dichiararsi la nullità dell’intero giudizio di primo grado, della sentenza nonché dell’atto di appello, in quanto deduceva e documentava che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], antecedente alla instaurazione del giudizio di merito, si era fusa per incorporazione nella [OSCURATO:SOCIETA]. ed era stata cancellata dal Registro delle Imprese, con conseguente estinzione.

Inoltre, eccepiva la intervenuta prescrizione del diritto azionato dal Sorrentino ai sensi dell’art. 1495 n. 3 ovvero ai sensi dell’art. 2947 e chiedeva di essere rimessa in termini per sollevare tale eccezione.

La Corte di appello di Napoli con sentenza 1137/2019, in accoglimento di entrambe le eccezioni dell’appellata (pp. 3 - 7), dichiarava la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, nonché di tutti gli atti conseguenti e della sentenza di primo grado; e rigettava la domanda proposta dal Sorrentino per intervenuta prescrizione.

4. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il Sorrentino, articolando due motivi.

4.1. Con il primo motivo parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 c.c. e degli artt. 105, 163 comma tre numero 2 e 164 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui ha ritenuto che l’art. 2054 bis c.c., non essendo norma di interpretazione autentica, non ha efficacia retroattiva e quindi non si applica ai fenomeni societari verificatisi anteriormente alla riforma del diritto societario, attuata con d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 6; e, su tale presupposto, ha dichiarato la nullità della citazione introduttiva di primo grado del giudizio e di tutti gli atti processuali conseguenti e della sentenza di primo grado.

Ha sostenuto parte ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, la notifica ad una società (dopo la fusione) non è affatto nulla, in quanto il soggetto giuridico incorporato, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali; e, a sostegno del suo assunto, ha richiamato la sentenza n. 17107 /2015 di questa Corte.

Ha osservatoche sia l’atto di citazione in rinnovazione del primo grado che l’atto di appello erano stati notificati alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] n. 23, ma che la società in maniera subdola non si è costituita in primo grado, mentre si è precipitata a resistere all’atto di appello all’unico ed esclusivo fine di eccepire la nullità degli atti del giudizio di primo grado.

4.2. Con il secondo motivo parte ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1494, 1495 n. 3 e 2947 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territorialeha ritenuto che erano prescritte sia l’azione di risarcimento contrattuale che l’azione di risarcimento extracontrattuale, da lui esperite rispettivamente ex art. 1494 e ex art. 2947 c.c.

Ha osservato parte ricorrente che dalle comunicazioni della società [OSCURATO:PERSONA] risultava che i vizi dei motocicli, per cui era causa, non soltanto non erano occulti ma erano anche stati riconosciuti dalla stessa società, con conseguente inapplicabilità dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c. e con conseguente operatività del termine di prescrizione decennale, nella specie non ancora spirato.

5. Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., che: -ha eccepito la tardività della notifica del ricorso ed - ha proposto ricorso incidentale condizionato , affidato ad un unico motivo, con il quale la società resistente ha censurato, in caso di accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata per omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso di considerare l’avvenuto decorso del termine prescrizionale anche tra la data dell’ultimo evento (asseritamente) interruttivo (la richiesta risarcitoria del 25 febbraio 2000) e la data di proposizione dell’azione risarcitoria (ottobre 2007).

Pertanto, “in via rigorosamente condizionata”, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, previa correzione della motivazione.

6. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

7. [OSCURATO:PERSONA] di parte resistente ha depositato memoria.

8. Il ricorso è inammissibile per tardività.

Invero, dato atto che la sentenza della corte territoriale, oggetto di ricorso, risulta notificata a mezzo pec il 5 marzo 2019, tenuto conto del termine previsto dall’art. 325 secondo comma c.p.c. il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 4 maggio 2019.

Orbene, accedendo al fascicolo processuale per la diretta disamina degli atti a disposizione, consentita per la natura della questione processuale da dirimere, il Collegio rilevache: a) parte ricorrente ha ri chiesto all’ufficiale giudiziario la notifica del ricorso per cassazione il 2/5/2019, ma tale notifica è rimasta non eseguita, perché inoltrata ad un indirizzo ([OSCURATO:PERSONA] 53, Napoli) diverso da quello presso il quale parte resistente aveva eletto domicilio (e cioè presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Chiatamone 63, Napoli); b) il difensore di parte ricorrente ha quindi chiesto nuova notifica presso detto domicilio eletto (di via Chiatamone n. 63), nonché presso il nuovo domicilio nelle more eletto ([OSCURATO:PERSONA] n. 10): la prima notifica è avvenuta nelle forme dell’art. 139, mentre la seconda nelle forme dell’art. 141 c.p.c.

Entrambe le notifiche si sono perfezionatein data 10 maggio 2019.Occorre qui ribadire che i termini decadenziali per proporre l’impugnazione sono perentori, con conseguente decadenza dal potere di impugnare la pronuncia a seguito dell’inutile decorso del tempo per causa imputabile a negligenza del procuratore della parte; e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez.

U., 15/07/2016, n. 14594, alla quale si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici) l’err onea identificazione del luogo della notificazione comporta l’inesistenza della notificazione ogniqualvolta ad essa come nella specie consegua l’omessa consegna dell’atto da notificare ( cfr. altresì Cass., 20/12/2021, n. 40724; Cass., 27/10/2017, n. 25552; Cass., 4/6/2010, n. 13639 ).

A tanto si aggiunga che le Sezioni Unite nel menzionato arresto hanno sancito che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.

Pertanto, sarebbe stato necessario che l’esito infausto della prima notifica non fosse dipeso da ragioni imputabili al notificante.

Senonché, l’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante (come rilevato da Cass. N. 40724 del 2021), tanto più che nel caso di specie dalla sentenza impugnata risultava per l’appunto come luogo di elezione di domicilio via Chiatamone n. 63.Parte ricorrente deduce, a sostegno del suo asseritamente non colposo errore, che il difensore di parte resistente già all’epoca della notifica aveva trasferito il proprio studio in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 10.

Senonché tale circostanza emerge solo nel controricorso con ricorso incidentale condizionato e d’altra parte non giustifica l’errore commesso dal ricorrente, che ha inoltrato il ricorso da notificare ad un indirizzo errato e privo di qualsiasi collegamento con il destinatario.

In definitiva, l’impugnazione è stata ritualmente proposta soltanto il 10 maggio2019, quando il termine era già spirato (sicché la sentenza impugnata era già passata in giudicato).

D’altra parte, la costituzione in giudizio del controricorrente non può ritenersi avere avuto effetto sanante: sia perché la tardività non costituisce vizio soggetto a sanatoria per acquiescenza; sia perché la società resistente, nel costituirsi nel presente giudizio di legittimità, ha per l’appunto preliminarmente eccepito la tardività della notifica del ricorso avversario.

All’inammissibilità del ricorso principale consegue , oltre all’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile .

C ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in euro 5.600 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dareatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15743/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del Procuratore Speciale, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè da [OSCURATO:SOCIETA], come sopra rappresentata e difesa; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], come sopra rappresentato e difeso -controricorrentein via incidentale - avverso la sentenza n. 1137/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1.[OSCURATO:PERSONA] era titolare di impresa individuale avente ad oggetto la riparazione e vendita di motocicli con sede in [OSCURATO:PERSONA] (NA). In data 16 e 18 agosto 1992 al Sorrentino venivano sequestrati ad opera del Commissariato della Polizia di Stato di S. [OSCURATO:PERSONA] motocicli e ciclomotori di varie marche e modelli, tra cui numerosi motocicli modello Vespa 50. A seguito di indagini, tali veicoli risultavano contraffatti in quanto, oltre al numero di telaio stampato nella parte anteriore della lamiera, ne presentavano un altro diverso, sulla parte posteriore della stessa, che risultava essere stato impresso artigianalmente. In relazione a detti motocicli la società [OSCURATO:PERSONA],in persona del responsabile della logistica, inviava ai CC di [OSCURATO:PERSONA] lettera [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 30/09/1993 di giustificazione, ad esito della quale i ciclomotori in sequestro erano risultati regolari ed erano stati quindi restituiti. Due anni dopo e precisamente in data 20 aprile 1994 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano sequestrati due motocicli [OSCURATO:PERSONA] 50, che gli stessi avevano acquistato presso l’officina del Sorrentino. In relazione a detti motocicli la società [OSCURATO:PERSONA], in persona del responsabile della logistica, inviava ai CC di [OSCURATO:PERSONA] altra lettera [OSCURATO:DATA_NASCITA] di giustificazione, ad esito della quale anche detti motocicli venivano ritenuti regolari e quindi dissequestrati. Nelle suddette lettere di giustificazione la società dava atto della sussistenza di un difetto insito nella macchina punzonatrice dei numeri di telaio sulla targa, a causa del quale il numero punzonato sulla faccia anteriore della lamiera non corrispondeva con quello impresso sul retro. A dire del Sorrentino, a seguito di detti fatti vari fornitori decidevano di non evadere più i suoi ordini ed il volume di affari della sua ditta riscontrava un netto calo, ragion per cui chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ditta produttrice dei motoveicoli sequestrati, il risarcimento dei danni. La società [OSCURATO:PERSONA] riscontrava la richiesta del Sorrentino con raccomandate a r del 19 settembre 1994 e del 15 marzo 2000 con le quali ammetteva la propria responsabilità, ma non dava seguito alla richiesta risarcitoria. 2. Nel 2007 il Sorrentino conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Nola la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito dei menzionati sequestri. La società non si costituiva in giudizio. Il Tribunale di Nola con sentenza n. 768/2012 rigettava la domanda per difetto di prova del danno. 3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il Sorrentino. Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. che chiedeva dichiararsi la nullità dell’intero giudizio di primo grado, della sentenza nonché dell’atto di appello, in quanto deduceva e documentava che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], antecedente alla instaurazione del giudizio di merito, si era fusa per incorporazione nella [OSCURATO:SOCIETA]. ed era stata cancellata dal Registro delle Imprese, con conseguente estinzione. Inoltre, eccepiva la intervenuta prescrizione del diritto azionato dal Sorrentino ai sensi dell’art. 1495 n. 3 ovvero ai sensi dell’art. 2947 e chiedeva di essere rimessa in termini per sollevare tale eccezione. La Corte di appello di Napoli con sentenza 1137/2019, in accoglimento di entrambe le eccezioni dell’appellata (pp. 3 - 7), dichiarava la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, nonché di tutti gli atti conseguenti e della sentenza di primo grado; e rigettava la domanda proposta dal Sorrentino per intervenuta prescrizione. 4. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il Sorrentino, articolando due motivi. 4.1. Con il primo motivo parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 c.c. e degli artt. 105, 163 comma tre numero 2 e 164 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui ha ritenuto che l’art. 2054 bis c.c., non essendo norma di interpretazione autentica, non ha efficacia retroattiva e quindi non si applica ai fenomeni societari verificatisi anteriormente alla riforma del diritto societario, attuata con d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 6; e, su tale presupposto, ha dichiarato la nullità della citazione introduttiva di primo grado del giudizio e di tutti gli atti processuali conseguenti e della sentenza di primo grado. Ha sostenuto parte ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, la notifica ad una società (dopo la fusione) non è affatto nulla, in quanto il soggetto giuridico incorporato, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali; e, a sostegno del suo assunto, ha richiamato la sentenza n. 17107 /2015 di questa Corte. Ha osservatoche sia l’atto di citazione in rinnovazione del primo grado che l’atto di appello erano stati notificati alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] n. 23, ma che la società in maniera subdola non si è costituita in primo grado, mentre si è precipitata a resistere all’atto di appello all’unico ed esclusivo fine di eccepire la nullità degli atti del giudizio di primo grado. 4.2. Con il secondo motivo parte ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1494, 1495 n. 3 e 2947 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territorialeha ritenuto che erano prescritte sia l’azione di risarcimento contrattuale che l’azione di risarcimento extracontrattuale, da lui esperite rispettivamente ex art. 1494 e ex art. 2947 c.c. Ha osservato parte ricorrente che dalle comunicazioni della società [OSCURATO:PERSONA] risultava che i vizi dei motocicli, per cui era causa, non soltanto non erano occulti ma erano anche stati riconosciuti dalla stessa società, con conseguente inapplicabilità dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c. e con conseguente operatività del termine di prescrizione decennale, nella specie non ancora spirato. 5. Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., che: -ha eccepito la tardività della notifica del ricorso ed - ha proposto ricorso incidentale condizionato , affidato ad un unico motivo, con il quale la società resistente ha censurato, in caso di accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata per omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso di considerare l’avvenuto decorso del termine prescrizionale anche tra la data dell’ultimo evento (asseritamente) interruttivo (la richiesta risarcitoria del 25 febbraio 2000) e la data di proposizione dell’azione risarcitoria (ottobre 2007). Pertanto, “in via rigorosamente condizionata”, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, previa correzione della motivazione. 6. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. 7. [OSCURATO:PERSONA] di parte resistente ha depositato memoria. 8. Il ricorso è inammissibile per tardività. Invero, dato atto che la sentenza della corte territoriale, oggetto di ricorso, risulta notificata a mezzo pec il 5 marzo 2019, tenuto conto del termine previsto dall’art. 325 secondo comma c.p.c. il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 4 maggio 2019. Orbene, accedendo al fascicolo processuale per la diretta disamina degli atti a disposizione, consentita per la natura della questione processuale da dirimere, il Collegio rilevache: a) parte ricorrente ha ri chiesto all’ufficiale giudiziario la notifica del ricorso per cassazione il 2/5/2019, ma tale notifica è rimasta non eseguita, perché inoltrata ad un indirizzo ([OSCURATO:PERSONA] 53, Napoli) diverso da quello presso il quale parte resistente aveva eletto domicilio (e cioè presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Chiatamone 63, Napoli); b) il difensore di parte ricorrente ha quindi chiesto nuova notifica presso detto domicilio eletto (di via Chiatamone n. 63), nonché presso il nuovo domicilio nelle more eletto ([OSCURATO:PERSONA] n. 10): la prima notifica è avvenuta nelle forme dell’art. 139, mentre la seconda nelle forme dell’art. 141 c.p.c. Entrambe le notifiche si sono perfezionatein data 10 maggio 2019.Occorre qui ribadire che i termini decadenziali per proporre l’impugnazione sono perentori, con conseguente decadenza dal potere di impugnare la pronuncia a seguito dell’inutile decorso del tempo per causa imputabile a negligenza del procuratore della parte; e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 15/07/2016, n. 14594, alla quale si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici) l’err onea identificazione del luogo della notificazione comporta l’inesistenza della notificazione ogniqualvolta ad essa come nella specie consegua l’omessa consegna dell’atto da notificare ( cfr. altresì Cass., 20/12/2021, n. 40724; Cass., 27/10/2017, n. 25552; Cass., 4/6/2010, n. 13639 ). A tanto si aggiunga che le Sezioni Unite nel menzionato arresto hanno sancito che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”. Pertanto, sarebbe stato necessario che l’esito infausto della prima notifica non fosse dipeso da ragioni imputabili al notificante. Senonché, l’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante (come rilevato da Cass. N. 40724 del 2021), tanto più che nel caso di specie dalla sentenza impugnata risultava per l’appunto come luogo di elezione di domicilio via Chiatamone n. 63.Parte ricorrente deduce, a sostegno del suo asseritamente non colposo errore, che il difensore di parte resistente già all’epoca della notifica aveva trasferito il proprio studio in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 10. Senonché tale circostanza emerge solo nel controricorso con ricorso incidentale condizionato e d’altra parte non giustifica l’errore commesso dal ricorrente, che ha inoltrato il ricorso da notificare ad un indirizzo errato e privo di qualsiasi collegamento con il destinatario. In definitiva, l’impugnazione è stata ritualmente proposta soltanto il 10 maggio2019, quando il termine era già spirato (sicché la sentenza impugnata era già passata in giudicato). D’altra parte, la costituzione in giudizio del controricorrente non può ritenersi avere avuto effetto sanante: sia perché la tardività non costituisce vizio soggetto a sanatoria per acquiescenza; sia perché la società resistente, nel costituirsi nel presente giudizio di legittimità, ha per l’appunto preliminarmente eccepito la tardività della notifica del ricorso avversario. All’inammissibilità del ricorso principale consegue , oltre all’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile . C ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in euro 5.600 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dareatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad o
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