CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13701/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 93/2023depositata il 26/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Paola convenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 5843/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 13701/2026Data pubblicazione 11/05/2026chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi, con condanna dei convenuti ademolire il muro di fabbrica, che si affermava essere stato realizzatosenza rispettare gli strumenti urbanistici e il disposto dell’art.873 c.c., e arisarcire i danni. I convenuti, ritualmente costituitisi, oltre a contestare ladomanda degli attori, avevano proposto riconvenzionalmente domanda diabbattimento di pini, che assumevano essere stati piantati abusivamentedalla controparte sulla loro proprietà, oltre al risarcimento del danno daoccupazione abusiva.All’esito di istruttoria orale e documentale, con disposizione diconsulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Paola aveva respinto ladomanda degli attori regolando le spese.L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era statodichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Catanzaro, perché nonrispettoso del termine breve ad impugnare. La Corte aveva rilevato quantosegue: -dalla notificazione della sentenza di primo grado, in data12.12.2019, il termine per impugnare era scaduto il 13.1.2020 mentre lanotificazione dell’atto di citazione in appello era stata effettuata il24.1.2020; la prima notifica, tentata presso lo studio del procuratoredomiciliatario dei convenuti, non era andata a buon fine per intervenutotrasferimento dello studio, circostanza che era onere dei ricorrentiverificare al fine di identificare correttamente il luogo di notificazione e cheera da considerare nota o facilmente riscontrabile, perché il trasferimentodi indirizzo era stato comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati diPaola, come attestato, fin dal 15.12.2015; anche la seconda notifica del24.1.2020 era stata effettuata ad un indirizzo diverso da quello depositatoma era stata ricevuta dal destinatario; essendo inesistente la primanotificazione, solo tentata, non ne era possibile alcuna sanatoria orinnovazione a termine per impugnare ormai scaduto.motivi.Numero registro generale 5843/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 13701/2026Data pubblicazione 11/05/2026Demetrio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato istanza di definizione acceleratadel procedimento, rispetto alla quale i ricorrenti hanno chiesto procedersialla decisione del ricorso, depositando altresì memoria illustrativa, intermini rispetto alla data di adunanza in camera di consiglio fissata per ladiscussione dell’impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONEOccorre premettere che il ricorso per cassazione non è stato propostoanche da [OSCURATO:PERSONA], parte nei precedenti giudizi di merito, né le èstato notificato. Non è peraltro necessario alcun approfondimento inordine alla necessità di coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel presentegiudizio di legittimità, in considerazione dell’esito del ricorso per lemotivazioni che saranno di seguito illustrate: si richiama l’orientamentointerpretativo di questa Corte di legittimità, secondo il quale il principiocostituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice diadottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per ilrispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione delgiudizio. Pertanto, la circostanza che il ricorso per cassazione non sia statonotificato ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi di giudizio,rende superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale incombente,quando nessuna delle parti costituite nel giudizio di legittimità abbiaformulato domande nei confronti di tale parte contumace -cfr. Cass. n.18375/2010, che detta un principio di diritto di portata generale erispondente alla ratio dell’art. 111 Cost.; cfr. anche Cass. n. 10839/2019,nel senso che i possibili rilievi di carattere processuale cedono, inapplicazione del principio della ragione più liquida, nei casi in cui l’esitodell’impugnazione renderebbe meramente formale l’attività da essirichiesta, con ingiustificato allungamento dei tempi del processo inviolazione del disposto dell’art. 111 Cost.-.Numero registro generale 5843/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 13701/2026Data pubblicazione 11/05/20261. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] contesta lacorrettezza della declaratoria di inammissibilità dell’appello, pronunciatadalla Corte d’Appello di Catanzaro, chiedendo: in via pregiudiziale,annullare con rinvio, la decisione impugnata per violazione e\o falsaapplicazione dell’ art 8 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n-898,art.143 cpc, 1335 cc edart. 325 , 1 comma, cpc (termini per impugnazioni) in relazioneall’art.360, primo comma,n.3, cpc nella parte in cui la Corte di Appello diCatanzaro ha omesso e\o erroneamente considerato e valutato sia laregolarità della notifica postale, sia che la notifica cartacea del 10.1.2020(non andata fine per “irreperibilità del destinatario plico depositato pressol’ufficio” del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) non è imputabile a colpa dell’appellante , che hafatto legittimo riferimento ed affidamento all’elezione di domiciliodichiarato in sede processuale di primo grado (elezione di domicilio inscalea (CS) via [OSCURATO:PERSONA] n.1), prevalente sulle diverse risultanze (anche)dell’albo professionale di appartenenza (Scalea (CS), via [OSCURATO:PERSONA].7) e sia per l’omessa e\o erronea valutazione della conservazione deglieffetti processuali collegati alla prima notifica del 10.1.2020, in virtùall’immediata ed autonoma riattivazione del procedimento notificatorio diparte appellante, perfezionatosi il 24.1.2020 (notifica a mani proprielegale appellati) e quindi non oltre la metà del termine per appellare.Erronea qualificazione notifica come inesistente in luogo della eventualenullità, sanabile, con efficacia ex tunc, sia per effetto della riattivazioneautonoma e tempestiva di parte appellante ([OSCURATO:PERSONA]) e sia perraggiungimento dello scopo dell’atto di appello per la successivacostituzione degli appellati ([OSCURATO:PERSONA] -Gaetano) emanazione consequenzialiprovvedimenti .Secondo il ricorrente, contrariamente all’assunto della Corte di meritola prima notificazione avrebbe dovuto essere considerata correttamenteeffettuata, perché eseguita al domicilio eletto indicato dalla controparte insede di costituzione in giudizio con comparsa di risposta nel 2004; neNumero registro generale 5843/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 13701/2026Data pubblicazione 11/05/2026consegue che il difensore dei ricorrenti avrebbe fatto legittimamenteaffidamento sulla dichiarazione del difensore dei convenuti, prevalenteanche sulle diverse indicazioni emergenti dall’[OSCURATO:PERSONA] diappartenenza e non richiedente un onere di controllo dell’eventualemutamento del domicilio del destinatario in capo al notificante; in ognicaso, il difensore dei ricorrenti si era immediatamente attivato, dopo laprima notifica non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario,provvedendo in continuità all’iscrizione a ruolo dell’appello in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e ad una ulteriore notificazione effettiva il 24.1.2020, quindientro la metà del termine per impugnare; la prima notifica avrebbe dovutoessere comunque qualificata non inesistente ma nulla e, in quanto affettada nullità, sarebbe stata sanabile e concretamente sanata con efficacia extunc.Il motivo è infondato.E’ pacifico che il termine breve per impugnare, in concreto applicabileessendo stata notificata la sentenza del Tribunale di Paola, scadeva perche documentato, che la notificazione dell’atto di citazione in appellodisposta per il 12.1.2020 non andò a buon fine per irreperibilità deldestinatario, nonostante essa fosse stata tentata al domicilio eletto (nel2004) dalla parte vittoriosa -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- pressoil difensore; il procuratore domiciliatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA], avevatrasferito lo studio senza darne avviso nell’ambito del processo conclusosicon la sentenza appellata, ma comunicando la modifica di indirizzo alConsiglio dell’Ordine degli Avvocati di Paola fin dal 15.12.2015 (comedocumentato).La notificazione dell’atto di citazione in appello, solo tentata -risultandoil destinatario sconosciuto all’indirizzo indicato- in data 12.1.2020, è stataquindi omessa perché in concreto non eseguita: non si pone pertanto laquestione di valutare, come vorrebbe il ricorrente, se si tratti di un’ipotesiNumero registro generale 5843/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 13701/2026Data pubblicazione 11/05/2026di inesistenza o di nullità della notificazione, perché la sua totale assenzain concreto rende percorribile solo una valutazione di inesistenza (cfr.Cass. n.15473/2024).Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] si era subito attivato per provvedere aduna nuova notifica, in modo da operare in continuità con la prima,effettuandola utilmente il 24.1.2020 (con notifica a mani deldomiciliatario).Occorre quindi verificare se l’omessa notificazione iniziale si possaconsiderare non imputabile ai notificanti in modo da poter valorizzare aifini della valutazione di tempestività dell’appello la notificazione effettiva,eseguita in ritardo ma a distanza di pochi giorni dalla scadenza deltermine (cfr. Cass. a SU n.14594/2016).In sostanza, si deve accertare se il trasferimento di studio delprocuratore domiciliatario, presso il quale doveva essere effettuata lanotificazione per la tempestiva introduzione del giudizio di appello,giustifichi il mancato rispetto del termine per impugnare e renda utile laprosecuzione del procedimento notificatorio, successiva alla sua scadenzama completata nel termine congruo (cfr., ancora, Cass. a SUn.14594/2016; Cass. n.17577/2020; Cass. n.26960/2023; Cass.n.34272/2023; Cass. n.26189/2024).La risposta deve essere negativa, perché il trasferimento di studio deldestinatario della notificazione è un evento facilmente verificabile con unminimo onere di diligenza in capo al notificante -pretendibile in particolarequando la notificazione deve essere eseguita presso un indirizzo didomicilio eletto molti anni prima, come nel caso di specie- e quindi nonpuò costituire un errore scusabile del notificante. La facile possibilità diriscontrare l’ubicazione corretta di uno studio legale, attraverso laconsultazione dell’albo professionale -già da sola sufficiente, a prescinderedalla possibilità di utilizzo nell’ambito del presente procedimento dellaPEC, ai sensi dell’art.3 bis l. n.53/1994, introdotto con DL 179/2012 conv.Numero registro generale 5843/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 13701/2026Data pubblicazione 11/05/2026in legge n.221/2012-, non permette di riconoscere una automaticavalenza privilegiata all’indirizzo contenuto nell’indicazione del domicilioeletto nell’ambito del giudizio, solo perché non seguita dallacomunicazione formale dell’avvenuto trasferimento: ferma la significativitàdelle indicazioni emergenti dall’elezione di domicilio effettuata nelprocesso, è possibile e necessaria una -semplice- verifica in occasionedella notificazione di atti, al fine di riscontrare eventuali modifichesuccessive intervenute (cfr. Cass. n.17336/2019; Cass. n.23760/2020. E’solo apparentemente in contrasto con l’interpretazione proposta lapronuncia di questa Corte n.15564/2022 perché, in quel caso, il nuovoindirizzo a seguito del trasferimento dello studio del procuratoredomiciliatario risultava dagli atti del processo ed era stato riportato nellaintestazione della sentenza di primo grado ma, nonostante ciò, la notificaera stata effettuata all’indirizzo precedente perché la variazione, puremergente dagli atti, non era stata comunicata all’Albo professionale: inquel caso, quindi, l’omissione di diligenza era dipesa dalla mancanza diconsiderazione del dato emergente dal processo, essendo stata lanotificazione effettuata ad un domicilio già eletto in giudizio, superato dauna successiva modifica di indicazione di domicilio nell’ambito dello stessoprocesso ma ignorata dal notificante, che aveva fatto riferimento al primodomicilio solo perché ancora risultante dall’Albo non aggiornato: anchedetta pronuncia si fonda quindi sull’onere di diligenza pretendibile dalnotificante per ritenere scusabile il suo errore).L’inesistenza della notificazione esclude qualsiasi efficacia sanante -possibile per il vizio di nullità - alla costituzione di [OSCURATO:PERSONA] eCarmela Gaetano nel giudizio di appello, intervenuta quando ormai lasentenza di primo grado era già passata in giudicato (cfr., ancora, Cass.n.17336/2019).2. Il secondo motivo di ricorso è intitolato: in via consequenziale alprimo motivo di ricorso, cassazione senza rinvio della impugnata sentenzaNumero registro generale 5843/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 13701/2026Data pubblicazione 11/05/2026della Corte di Appello di Catanzaro e presupposta sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per violazione e\o falsa applicazione degli artt. 878 cc (muro dicinta) , 887 cc (fondi a dislivello negli abitati) , art 872, 2 comma, cc(violazione delle norme di edilizia es art.873 cc (distanze nelle costruzioni)in relazione all’art.360, primo comma,n.3, cpc nella parte in cui ilTribunale di Paola ha rigettato la domanda qualificando il muro inquestione di cinta e non di fabbrica, con conseguente omessa pronunciasui restanti capi di domanda, in quanto ritenuti assorbiti, vale a dire lademolizione del manufatto (di fabbrica), il risarcimento danni (art.872, 2comma cc) e la dichiarazione di usucapione di alcuni alberi e relativapiccola area di sedime. Decisione della controversia nel merito exart.384,2 comma ultima parte, cpc e per l’effetto ordinare la demolizionedel muro di fabbrica de quo, condanna al risarcimento danni in subordineanche in via equitativa ed, infine, dichiarazione di acquisto della proprietàper maturata usucapione degli alberi e relativa area di sedime (15 mqcirca) .La valutazione del motivo è all’evidenza assorbita dal rigetto delmotivo precedente.In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza esi liquidano come in dispositivo.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore dellacassa delle ammende.Numero registro generale 5843/2024Numero sezionale 28/2026Numero di raccolta generale 13701/2026Data pubblicazione 11/05/2026Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di una somma ulteriore, pari ad €2.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favoredella Cassa delle Ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 14 gennaio 2026.Il PresidenteMauro Mocci