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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 34272/2023

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ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6153/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso gli indirizzi pec dei predetti difensori nonché per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore, rappresentato e difeso – in virtù di procura alle liti in calce al controricorso con ricorso incidentale – dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Cortina d’Ampezzo, n.-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 978 /201 9 , pubblicata in data4 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] notificava all’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 223.166,79, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, sulla base di cinque fattureemesse in data 7 aprile 2010.

L’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, contestando la debenza degli interessi moratori e d eccependo l’inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2002 airapporti intercorsi tra il SSN e le f armacie convenzionate.

A seguito di intervenuto fallimento di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, dichiarato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 45/2015, depositata il 3 giugno 2015, la Curatela, con atto del 25/11/2015, costituendosi in giudizio, chiedeva che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio per non avere l’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno provveduto alla riassunzione entro il termine stabilito dall’art. 305 cod. proc. civ., sebbene il processo avesse subito, ai sensi dell’art. 43 legge fallimentare, una interruzione automatica per effetto della dichiarazione di fallimento.Il Tribunale di Salerno, disattesa l’eccezione di estinzione del giudizio, accoglieva l’opposizione, revoca ndo il decreto ingiuntivo opposto e condannando l ’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno al pagamento, in favore della Curatela del Fallimento, della somma ingiunta, oltre interessi al tasso legale.

2. La sentenza è stata impugnata in via principale dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno e, in via incidentale, dalla Curatela in punto di rigetto dell’eccezione di estinzione del giudizio e di condanna al pagamento delle spese del giudizio di opposizione e la Corte d’appello di Salerno ha respinto entrambi i gravami.

In sintesi, i giudici d’appello hanno rilevato che soltanto in grado d’appello l’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno aveva dedotto la circostanza che la somma ingiunta, riconosciuta come dovuta in sede di opposizione, non si riferisse alle prestazioni erogate, bensì a gli interessi moratori e che, del tutto correttamente, il Tribunale, ritenendo non dovuti gli interessi nella misura indicata nel ricorso monitorio, aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’opponente al pagamento dell’importo dovuto a titolo di sorte, oltre interessi nella misura legaledalla messa in mora.

Hanno, inoltre, ri gettato l’eccezione di estinzione del giudizio ; dopo avere evidenziato che, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio, rilevava la conoscenza “legale” dell’intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento, hanno osservato che ‹‹la comunicazione della dichiarazione dell’evento interruttivo del giudizio effettuata in questo caso ad opera d e l Curatore non era idonea a dimostrare la conoscenza legale dell’evento da parte del destinatario in quanto non inviata al difensore della parte, ma alla parte personalmente››, a nulla rilevando che la comunicazione fosse stata inoltrata per conoscenza anche all’Ufficio legale dell’Ente; hanno, inoltre, escluso che potesse assumere rilievo, ai fini della conoscenza “legale”, l’istanza di ammissione al passivo sia perché mancava la prova delsuo deposito presso la cancelleria del Tribunale di Salerno, sia perché essa riguardava un credito del tutto diverso (acconto mensilità anno 2015).

Hanno, quindi, ritenuto che l’Azienda sanitaria avesse tempestivamente depositato ricorso per la riassunzione de l giudizio nel termine di tre mesi decorrenti dalla notifica dell’istanza volta ad ottenere l’estinzione, avvenuta in data 19 febbraio 2016, primo atto utile alla conoscenza legale del dichiarato fallimento,e respinto, infine, anche il motivo di gravame concernente le spese, sottolineando che queste erano state regolate, dal primo giudice, secondo il criterio della soccombenza ‹‹ determinata in relazione al thema decidendum e liquidate secondo valore di tale thema››.

3. L’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denunzia ‹‹Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Violazione dell’art.345 c.p.c.››.

Rappresenta che alle pagine 1, 2 e 3 dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva chiaramente dedotto che ai rapporti che intercorrevano tra SSN e le farmacie convenzionate, aventi natura concessoria, non si applicava il d.lgs. n. 231/2002, mai giudici di secondo grado, partendo dall’errato presupposto che in primo grado l’Azienda sanitaria non avesse eccepito che non fosse dovuta la somma ingiunta a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02, avevano rigettato l’impugnazione, senza considerare che l’inapplicabilità degli interessi previsti d a l d.lgs. n. 231/2002 non costituiva questione ‹‹nuova››.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale, deducendo la ‹‹Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – Violazione dell’art.112 c.p.c. – 633 e ss. c.p.c., nonché art. 645 c.p.c.›› , la ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sull’unico motivo dell’appello principale.

Sostiene che il percorso motivazionale della sentenza qui impugnata è avulso dal contenuto degli atti e dalle risultanze documentali, dal momento che nel ricorso monitorio la [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto di avere emesso a carico della Asl una serie di fatture, per un importo complessivo di euro 223.166,79, recanti la dicitura ‹‹interessi di mora per ritardato pagamento come da prospetto allegato…››.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale, censurando la decisione gravata per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente ribadisce che la Corte d’appello avrebbe trascurato di esaminare la questione rilevante proposta fin dal giudizio di primo grado, così pervenendo all’erronea conclusione dell’infondatezza del gravame.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Curatela del Fallimento denunzia ‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 L.F., in relazione agli artt. 305 e 307 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.), in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo doveva essere dichiarato estinto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (e, a seguito dell’appello incidentale della Curatella, dalla Corte d’appello di Salerno), non avendo la Asl di Salerno tempestivamente riassunto il giudizio di opposizione a seguito del sopravvenuto fallimento della farmacia e della farmacista››.

Evidenzia, in fatto, che durante la pendenza del giudizio di primo grado, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza depositata il 3 giugno 2015, aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], per cui tale evento aveva determinato l’interruzione automatica del processo; con istanza del 25 novembre 2015, preso atto che la Asl di Salerno non aveva provveduto alla riassunzione entro il termine stabilito dall’art. 305 cod. proc. civ., aveva chiesto che il giudizio venisse dichiarato estinto e, con nota del 24 giugno 2015, aveva comunicato alla Asl di Salerno l’intervenuto fallimento della Farmacia, invitandola a saldare i debiti verso la fallita, dando analitica notizia, nella medesima comunicazione, della pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Salerno; il Direttore generale della Asl di Salerno aveva riscontrato la comunicazione con nota del 3 luglio 2015, nominando anche il responsabile del procedimento ai fini della valutazione di un eventuale accordo transattivo; la Asl di Salerno, avuta notizia dell’intervenuto fallimento, con ricorso del 21 dicembre 2015, aveva formulato istanza di ammissione al passivo del f allimento della farmacia per euro 255.275,02.

Sostiene che il deposito del ricorso in riassunzione del giudizio di primo grado, pacificamente avvenuto in data 11 maggio 2016, avrebbe dovuto considerarsi intempestivo, perché effettuato quando era ormai decorso il termine di tre mesi previsto dall’art. 305 cod. proc. civ. sia con riguardo alla data del ricevimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della nota della Curatela del 24 giugno 2015, sia con riferimento al deposito in giudizio dell’istanza di estinzione del giudizio di primo grado, sia ancora con riguardo alla data di deposito del ricorso di ammissione al passivo fallimentare, dal momento che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva avuto conoscenza ‹‹legale››dell’evento interruttivo e del processo nell’ambito del quale doveva essere esercitata la facoltà di riassunzione del giudizio.

5. In via preliminare, in controricorso, la Curatela del Fallimento ha eccepito la ‹‹tardività del ricorso principale, vizi della notifica del ricorso in cassazione ed assenza di una valida procura alle liti››.

Ha precisato, con riguardo alla prima eccezione, che il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo p.e.c. al difensore della Curatela in data 10 febbraio 2020, dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (non notificata), dal momento che la prima notifica del ricorso, avvenuta in data 3 febbraio 2020, doveva considerarsi inesistente perché effettuata ad altro legale, omonimo del difensore della Curatela, ma non avente alcun legame con quest’ultimo.

Ha aggiunto che l’attestazione di conformità del documento informatico conten ente il ricorso per cassazione ‹‹ non p uò essere riferita al documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è estratto›› e che ‹‹ l’attestazione di conformità della procura alle liti dovrebbe essere necessariamente riferita al corrispondente documento cartaceo e non al “corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico da quale è stato estratto”, con la conseguenza che, nella specie, la procura alle liti sarebbe tamquan non esset. 6.Il ricorso principale è inammissibile.

6.1. Come emerge ex actis, nella specie, il ricorso per cassazione risulta essere stato dall'odierna ricorrente notificato una prima volta, in data 3 febbraio 2020, a mezzo p .e.c.

« all’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] », anziché essere indirizzato all’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore de lla Curatela del fallimento, e soltanto in data 10 febbraio 2020 è stato correttamente rinotificato all’indirizzo p.e.c. del difensore della odierna controricorrente, [OSCURATO:EMAIL].

6.2. La notifica del ricorso eseguita in data 3 febbraio 2020, pur essendo avvenuta presso un soggetto che nessun legame processuale aveva con la parte – come è evidente per il fatto che la notifica ha avuto luogo presso un diverso difensore – è da ritenere nulla , alla stregua dei criteri enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016.

Con tale pronuncia si è, invero, precisato che l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

La ricorrenza, nel caso in esame, di entrambi gli elementi indicati dalle Sezioni Unite, impone di escludere l’inesistenza della notificazione.

6.3. Anche se la notifica è stata nuovamente eseguita, in data 10 febbraio 2020, all’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore della Curatela fallimentare, la rinnovazione non vale a sanare la nullità con effetto ex tunc , in ragione della colpa del notificante.

Converrà rammentare al riguardo che, al fine di valutare la tempestività della rinnovazione della notifica rispetto al termine per impugnare, la giurisprudenza distingue a seconda che l'errore sia o meno imputabile al notificante.

Nel primo caso –errore imputabile al notificante - l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica intervenga entro il termine per impugnare, non potendosi farne retroagire gli effetti fino al momento della prima notifica (v.

Cass., sez.

U., 18/02/2009, n. 3818; Cass. , sez.

L, 21/06/2007, n. 14487; Cass., sez. 2, 1/07/2005, n. 14033).

Nel secondo caso invece —errore non imputabile al notificante — si ammette che la ripresa del procedimento notificatorio abbia effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, restando pertanto irrilevante che essa abbia luogo dopo lo spirare del termine per impugnare; quanto alle modalità e ai termini da osservarsi perché tale ripresa produca detto effetto la giurisprudenza ha però fissato dei criteri stringenti e tassativi, stabilendo che la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante, dovendosi escludere la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, (precisazione questa operata, modificando precedente indirizzo, da Cass., s ez.

U , 24/07/2009 n. 17352, richiamata da Cass. , s ez.

U , 15/07/2016, n. 14594; Cass. 11/09/2013, n. 20830; 25/09/2015, n.) e l'attività della parte interessata a completare la notificazione deve inoltre essere attivata con «immediatezza» appena appresa la notizia dell'esito negativo della notificazione, restando a carico della stessa l'onere di indicare e provare il momento in cui ha appreso dell'esito negativo della notifica (Cass., s ez.

U , n. 14594 del 2016, cit.; Cass., sez. 5, 25/09/2015, n. 19060) , e deve svolgersi con «tempestività».

Alla luce di tali premesse, è agevole osservare che, nel caso di specie ricorre la prima della ipotesi sopra esaminate (errore imputabile al notificante), cosicché gli effetti della seconda notifica non possono farsi retroagire alla data della prima notifica.

6.4. Neppure può ritenersi sanata la nullità della notifica per effetto della costituzione della parte controricorrente.

Si è, infatti, posto in rilievo che, in ipotesi di nullità della notifica , la relativa sanatoria con la costituzione in giudizio del destinatario stesso è ammissibile soltanto a condizione che non si sia medio temporeverificata alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullità della notificazione dell'atto di appello qualora prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell'appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass., sez. 3, 5/03/2020, n. 6164).

Emerge dunque evidente come la sanatoria, in ragione della costituzione della Curatela del f allimento , di qualunque profilo di nullità della notificazione del ricorso per cassazione non possa nella specie essere ritenuta operante, in quanto la rinnovazione della notifica è tardivamente avvenuta in data 10 febbraio 2020 , allorquando si era ormai già determinato il passaggio in giudicato della gravata sentenza di appello, dal momento che il termine per l’impugnazione, anche tenendo conto della sospensione feriale, scadeva in data 4 febbraio 2020.

Il ricorsoprincipale va, pertanto, dichiarato inammissibile.

7. Il ricorso incidentale proposto dalla Curatela del Fallimento non può essere esaminato nel merito, essendo anch’esso inammissibile, in quanto tardivo.

La sentenza impugnata è stata pubblicata il 4 luglio 2019 ed il ricorso incidentale è stato notificato in data 12 marzo 2020, oltre la scadenza del termine di sei mesi (cui si somma il periodo di sospensione dei termini processuali) prescritto dall’art. 327 cod. proc. civ. per proporre impugnazione.

La tardività del ricorso incidentale non ne precluderebbe l’esame ove il ricorso principale fosse stato ammissibile.

Poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale è stato notificato oltre la scadenza del termine per impugnare la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., l’impugnazione incidentale proposta dalla controricorrente ha perso efficacia.

Alla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto quando erano già scaduti i termini di impugnazione della sentenza d’appello, senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto dei termini indicati dall’art. 371, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 3, 6/04/2006, n. 8105; Cass., sez. 3, 26/03/2015, n. 6077; Cass., sez. 5, 22/06/2021, n. 17707).

8. Conclusivamente, il ricorso principale è inammissibile e il ricorso incidentale è inefficace.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, che va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza dellacontroricorrente, posto che questa Corte non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e che l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass., sez. 3, n. 4074 del 20/02/2014; Cass., s ez. 6 - 3, 04/11/2014,n. 23469; Cass., sez. 3, 12/06/2018, n. 15220).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6153/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso gli indirizzi pec dei predetti difensori nonché per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore, rappresentato e difeso – in virtù di procura alle liti in calce al controricorso con ricorso incidentale – dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Cortina d’Ampezzo, n.-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 978 /201 9 , pubblicata in data4 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] notificava all’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 223.166,79, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, sulla base di cinque fattureemesse in data 7 aprile 2010. L’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, contestando la debenza degli interessi moratori e d eccependo l’inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2002 airapporti intercorsi tra il SSN e le f armacie convenzionate. A seguito di intervenuto fallimento di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, dichiarato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 45/2015, depositata il 3 giugno 2015, la Curatela, con atto del 25/11/2015, costituendosi in giudizio, chiedeva che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio per non avere l’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno provveduto alla riassunzione entro il termine stabilito dall’art. 305 cod. proc. civ., sebbene il processo avesse subito, ai sensi dell’art. 43 legge fallimentare, una interruzione automatica per effetto della dichiarazione di fallimento.Il Tribunale di Salerno, disattesa l’eccezione di estinzione del giudizio, accoglieva l’opposizione, revoca ndo il decreto ingiuntivo opposto e condannando l ’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno al pagamento, in favore della Curatela del Fallimento, della somma ingiunta, oltre interessi al tasso legale. 2. La sentenza è stata impugnata in via principale dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno e, in via incidentale, dalla Curatela in punto di rigetto dell’eccezione di estinzione del giudizio e di condanna al pagamento delle spese del giudizio di opposizione e la Corte d’appello di Salerno ha respinto entrambi i gravami. In sintesi, i giudici d’appello hanno rilevato che soltanto in grado d’appello l’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno aveva dedotto la circostanza che la somma ingiunta, riconosciuta come dovuta in sede di opposizione, non si riferisse alle prestazioni erogate, bensì a gli interessi moratori e che, del tutto correttamente, il Tribunale, ritenendo non dovuti gli interessi nella misura indicata nel ricorso monitorio, aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’opponente al pagamento dell’importo dovuto a titolo di sorte, oltre interessi nella misura legaledalla messa in mora. Hanno, inoltre, ri gettato l’eccezione di estinzione del giudizio ; dopo avere evidenziato che, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio, rilevava la conoscenza “legale” dell’intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento, hanno osservato che ‹‹la comunicazione della dichiarazione dell’evento interruttivo del giudizio effettuata in questo caso ad opera d e l Curatore non era idonea a dimostrare la conoscenza legale dell’evento da parte del destinatario in quanto non inviata al difensore della parte, ma alla parte personalmente››, a nulla rilevando che la comunicazione fosse stata inoltrata per conoscenza anche all’Ufficio legale dell’Ente; hanno, inoltre, escluso che potesse assumere rilievo, ai fini della conoscenza “legale”, l’istanza di ammissione al passivo sia perché mancava la prova delsuo deposito presso la cancelleria del Tribunale di Salerno, sia perché essa riguardava un credito del tutto diverso (acconto mensilità anno 2015). Hanno, quindi, ritenuto che l’Azienda sanitaria avesse tempestivamente depositato ricorso per la riassunzione de l giudizio nel termine di tre mesi decorrenti dalla notifica dell’istanza volta ad ottenere l’estinzione, avvenuta in data 19 febbraio 2016, primo atto utile alla conoscenza legale del dichiarato fallimento,e respinto, infine, anche il motivo di gravame concernente le spese, sottolineando che queste erano state regolate, dal primo giudice, secondo il criterio della soccombenza ‹‹ determinata in relazione al thema decidendum e liquidate secondo valore di tale thema››. 3. L’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denunzia ‹‹Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Violazione dell’art.345 c.p.c.››. Rappresenta che alle pagine 1, 2 e 3 dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva chiaramente dedotto che ai rapporti che intercorrevano tra SSN e le farmacie convenzionate, aventi natura concessoria, non si applicava il d.lgs. n. 231/2002, mai giudici di secondo grado, partendo dall’errato presupposto che in primo grado l’Azienda sanitaria non avesse eccepito che non fosse dovuta la somma ingiunta a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02, avevano rigettato l’impugnazione, senza considerare che l’inapplicabilità degli interessi previsti d a l d.lgs. n. 231/2002 non costituiva questione ‹‹nuova››. 2. Con il secondo motivo del ricorso principale, deducendo la ‹‹Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – Violazione dell’art.112 c.p.c. – 633 e ss. c.p.c., nonché art. 645 c.p.c.›› , la ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sull’unico motivo dell’appello principale. Sostiene che il percorso motivazionale della sentenza qui impugnata è avulso dal contenuto degli atti e dalle risultanze documentali, dal momento che nel ricorso monitorio la [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto di avere emesso a carico della Asl una serie di fatture, per un importo complessivo di euro 223.166,79, recanti la dicitura ‹‹interessi di mora per ritardato pagamento come da prospetto allegato…››. 3. Con il terzo motivo del ricorso principale, censurando la decisione gravata per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente ribadisce che la Corte d’appello avrebbe trascurato di esaminare la questione rilevante proposta fin dal giudizio di primo grado, così pervenendo all’erronea conclusione dell’infondatezza del gravame. 4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Curatela del Fallimento denunzia ‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 L.F., in relazione agli artt. 305 e 307 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.), in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo doveva essere dichiarato estinto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (e, a seguito dell’appello incidentale della Curatella, dalla Corte d’appello di Salerno), non avendo la Asl di Salerno tempestivamente riassunto il giudizio di opposizione a seguito del sopravvenuto fallimento della farmacia e della farmacista››. Evidenzia, in fatto, che durante la pendenza del giudizio di primo grado, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza depositata il 3 giugno 2015, aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], per cui tale evento aveva determinato l’interruzione automatica del processo; con istanza del 25 novembre 2015, preso atto che la Asl di Salerno non aveva provveduto alla riassunzione entro il termine stabilito dall’art. 305 cod. proc. civ., aveva chiesto che il giudizio venisse dichiarato estinto e, con nota del 24 giugno 2015, aveva comunicato alla Asl di Salerno l’intervenuto fallimento della Farmacia, invitandola a saldare i debiti verso la fallita, dando analitica notizia, nella medesima comunicazione, della pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Salerno; il Direttore generale della Asl di Salerno aveva riscontrato la comunicazione con nota del 3 luglio 2015, nominando anche il responsabile del procedimento ai fini della valutazione di un eventuale accordo transattivo; la Asl di Salerno, avuta notizia dell’intervenuto fallimento, con ricorso del 21 dicembre 2015, aveva formulato istanza di ammissione al passivo del f allimento della farmacia per euro 255.275,02. Sostiene che il deposito del ricorso in riassunzione del giudizio di primo grado, pacificamente avvenuto in data 11 maggio 2016, avrebbe dovuto considerarsi intempestivo, perché effettuato quando era ormai decorso il termine di tre mesi previsto dall’art. 305 cod. proc. civ. sia con riguardo alla data del ricevimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della nota della Curatela del 24 giugno 2015, sia con riferimento al deposito in giudizio dell’istanza di estinzione del giudizio di primo grado, sia ancora con riguardo alla data di deposito del ricorso di ammissione al passivo fallimentare, dal momento che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva avuto conoscenza ‹‹legale››dell’evento interruttivo e del processo nell’ambito del quale doveva essere esercitata la facoltà di riassunzione del giudizio. 5. In via preliminare, in controricorso, la Curatela del Fallimento ha eccepito la ‹‹tardività del ricorso principale, vizi della notifica del ricorso in cassazione ed assenza di una valida procura alle liti››. Ha precisato, con riguardo alla prima eccezione, che il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo p.e.c. al difensore della Curatela in data 10 febbraio 2020, dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (non notificata), dal momento che la prima notifica del ricorso, avvenuta in data 3 febbraio 2020, doveva considerarsi inesistente perché effettuata ad altro legale, omonimo del difensore della Curatela, ma non avente alcun legame con quest’ultimo. Ha aggiunto che l’attestazione di conformità del documento informatico conten ente il ricorso per cassazione ‹‹ non p uò essere riferita al documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è estratto›› e che ‹‹ l’attestazione di conformità della procura alle liti dovrebbe essere necessariamente riferita al corrispondente documento cartaceo e non al “corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico da quale è stato estratto”, con la conseguenza che, nella specie, la procura alle liti sarebbe tamquan non esset. 6.Il ricorso principale è inammissibile. 6.1. Come emerge ex actis, nella specie, il ricorso per cassazione risulta essere stato dall'odierna ricorrente notificato una prima volta, in data 3 febbraio 2020, a mezzo p .e.c. « all’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] », anziché essere indirizzato all’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore de lla Curatela del fallimento, e soltanto in data 10 febbraio 2020 è stato correttamente rinotificato all’indirizzo p.e.c. del difensore della odierna controricorrente, [OSCURATO:EMAIL]. 6.2. La notifica del ricorso eseguita in data 3 febbraio 2020, pur essendo avvenuta presso un soggetto che nessun legame processuale aveva con la parte – come è evidente per il fatto che la notifica ha avuto luogo presso un diverso difensore – è da ritenere nulla , alla stregua dei criteri enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016. Con tale pronuncia si è, invero, precisato che l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. La ricorrenza, nel caso in esame, di entrambi gli elementi indicati dalle Sezioni Unite, impone di escludere l’inesistenza della notificazione. 6.3. Anche se la notifica è stata nuovamente eseguita, in data 10 febbraio 2020, all’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore della Curatela fallimentare, la rinnovazione non vale a sanare la nullità con effetto ex tunc , in ragione della colpa del notificante. Converrà rammentare al riguardo che, al fine di valutare la tempestività della rinnovazione della notifica rispetto al termine per impugnare, la giurisprudenza distingue a seconda che l'errore sia o meno imputabile al notificante. Nel primo caso –errore imputabile al notificante - l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica intervenga entro il termine per impugnare, non potendosi farne retroagire gli effetti fino al momento della prima notifica (v. Cass., sez. U., 18/02/2009, n. 3818; Cass. , sez. L, 21/06/2007, n. 14487; Cass., sez. 2, 1/07/2005, n. 14033). Nel secondo caso invece —errore non imputabile al notificante — si ammette che la ripresa del procedimento notificatorio abbia effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, restando pertanto irrilevante che essa abbia luogo dopo lo spirare del termine per impugnare; quanto alle modalità e ai termini da osservarsi perché tale ripresa produca detto effetto la giurisprudenza ha però fissato dei criteri stringenti e tassativi, stabilendo che la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante, dovendosi escludere la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, (precisazione questa operata, modificando precedente indirizzo, da Cass., s ez. U , 24/07/2009 n. 17352, richiamata da Cass. , s ez. U , 15/07/2016, n. 14594; Cass. 11/09/2013, n. 20830; 25/09/2015, n.) e l'attività della parte interessata a completare la notificazione deve inoltre essere attivata con «immediatezza» appena appresa la notizia dell'esito negativo della notificazione, restando a carico della stessa l'onere di indicare e provare il momento in cui ha appreso dell'esito negativo della notifica (Cass., s ez. U , n. 14594 del 2016, cit.; Cass., sez. 5, 25/09/2015, n. 19060) , e deve svolgersi con «tempestività». Alla luce di tali premesse, è agevole osservare che, nel caso di specie ricorre la prima della ipotesi sopra esaminate (errore imputabile al notificante), cosicché gli effetti della seconda notifica non possono farsi retroagire alla data della prima notifica. 6.4. Neppure può ritenersi sanata la nullità della notifica per effetto della costituzione della parte controricorrente. Si è, infatti, posto in rilievo che, in ipotesi di nullità della notifica , la relativa sanatoria con la costituzione in giudizio del destinatario stesso è ammissibile soltanto a condizione che non si sia medio temporeverificata alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullità della notificazione dell'atto di appello qualora prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell'appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass., sez. 3, 5/03/2020, n. 6164). Emerge dunque evidente come la sanatoria, in ragione della costituzione della Curatela del f allimento , di qualunque profilo di nullità della notificazione del ricorso per cassazione non possa nella specie essere ritenuta operante, in quanto la rinnovazione della notifica è tardivamente avvenuta in data 10 febbraio 2020 , allorquando si era ormai già determinato il passaggio in giudicato della gravata sentenza di appello, dal momento che il termine per l’impugnazione, anche tenendo conto della sospensione feriale, scadeva in data 4 febbraio 2020. Il ricorsoprincipale va, pertanto, dichiarato inammissibile. 7. Il ricorso incidentale proposto dalla Curatela del Fallimento non può essere esaminato nel merito, essendo anch’esso inammissibile, in quanto tardivo. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 4 luglio 2019 ed il ricorso incidentale è stato notificato in data 12 marzo 2020, oltre la scadenza del termine di sei mesi (cui si somma il periodo di sospensione dei termini processuali) prescritto dall’art. 327 cod. proc. civ. per proporre impugnazione. La tardività del ricorso incidentale non ne precluderebbe l’esame ove il ricorso principale fosse stato ammissibile. Poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale è stato notificato oltre la scadenza del termine per impugnare la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., l’impugnazione incidentale proposta dalla controricorrente ha perso efficacia. Alla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto quando erano già scaduti i termini di impugnazione della sentenza d’appello, senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto dei termini indicati dall’art. 371, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 3, 6/04/2006, n. 8105; Cass., sez. 3, 26/03/2015, n. 6077; Cass., sez. 5, 22/06/2021, n. 17707). 8. Conclusivamente, il ricorso principale è inammissibile e il ricorso incidentale è inefficace. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, che va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza dellacontroricorrente, posto che questa Corte non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e che l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass., sez. 3, n. 4074 del 20/02/2014; Cass., s ez. 6 - 3, 04/11/2014,n. 23469; Cass., sez. 3, 12/06/2018, n. 15220). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versam