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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16561/2026

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ebastiano e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cundari e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sant’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 190/2024 della Corte d’appello di Messinadepositata il 26/2/2024;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Messina -sezione distaccata di Taormina - ha emessodecreto ingiuntivo in favore di F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e acarico di Sant’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il pagamento dell’importo dieuro 8.065,20, a titolo di prezzo per la vendita di quarantadue “sommier”.Numero registro generale 21062/2024Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 16561/2026Data pubblicazione 27/05/2026La società acquirente, deducendo vizi occulti dei beni venduti, ha propostoopposizione, chiedendo in via riconvenzionale anche la restituzione disomme pagate in relazione a una fornitura precedente.Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. anche alla restituzione di euro 5.760,00.Proposto appello da F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., la Corted’appello di Messina, con la sentenza in epigrafe indicata, lo ha dichiaratoinammissibile per tardività.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualiex soci di F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., hanno proposto ricorso percassazione sulla base di tre motivi.Sant’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, con ilquale, in primo luogo, ha contestato la legittimazione dei ricorrenti adimpugnare.All’esito della camera di consiglio del 6/5/2026 il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, con riguardo all’eccezione della controricorrente,relativa al difetto di legittimazione all’impugnazione dei ricorrenti, siosserva che già Cass. Sez.

U n. 6070/2013 ha enunciato i principi inordine al fenomeno successorio tra la società cancellata dal registro delleimprese e i soci, in forza dei quali l’obbligazione della società non siestingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono illimitatamente, nelcaso in cui fossero illimitatamente responsabili dei debiti sociali.

In talesolco Cass. Sez.

U n. 19750/2025 ha enunciato anche il principio secondoil quale l’estinzione della società non comporta neppure quella dei relativicrediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvoche il creditore abbia manifestato in modo inequivoco la volontà dirimettere il debito.Numero registro generale 21062/2024Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 16561/2026Data pubblicazione 27/05/2026Nella fattispecie, in forza dell’esito del giudizio di primo grado, sidiscute in primo luogo di un debito della società e, comunque, lacontroricorrente non ha né allegato né provato l’estinzione del creditovantato dalla società nei suoi confronti.

Nel contempo, risulta già dalricorso per decreto ingiuntivo che [OSCURATO:PERSONA] era il socio e legalerappresentante in persona del quale la società in nome collettivo ha agitoin giudizio; quindi, gli elementi acquisiti sono sufficienti per ritenere iltrasferimento dei debiti e dei crediti della società in capo ai ricorrenti e, diconseguenza, per ritenere la loro legittimazione all’impugnazione, inquanto ex soci della società.2.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 330,comma 1, c.p.c. ex art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.: la Corte d’appelloavrebbe errato nel rilevare la tardività dell’appello senza considerare chela società appellante aveva effettuato la notifica dell’atto di appello - entroil termine ex art. 327 c.p.c. - tanto nel domicilio eletto dall’appellata nelgiudizio di primo grado (presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]), quanto al nuovodomicilio eletto (presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]) come emergente “insede di notifica della sentenza” di primo grado.Inoltre, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non abbiaconsiderato che in data 23.10.2017 è stata depositata istanza di visibilitàda parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in nome della appellata nel fascicolotelematico dell’appello, sicché doveva trarsi da tale elemento laconoscenza del procedimento da parte dell’appellata.3.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsaapplicazione della medesima disposizione, per avere la corte di meritoritenuto non perfezionata la prima notifica del 29.6.2017 (quella all’avv.Romano), laddove l’attestazione di irreperibilità redatta dall’ufficialepostale risultava falsa e, comunque, inidonea a ritenere che la notifica nonsi era perfezionata, essendo stata eseguita presso lo studio dovel’avvocato notoriamente svolgeva la sua attività professionale.Numero registro generale 21062/2024Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 16561/2026Data pubblicazione 27/05/20264.

Con il terzo motivo, infine, si deduce violazione degli artt. 330 e 156c.p.c. ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c., perché dalla detta istanza divisibilità e dalla costituzione della società appellata doveva evincersi lasanatoria del vizio di notifica.5.

I motivi di ricorso, che si prestano a una trattazione congiuntaperché volti a censurare la dichiarazione di inammissibilità dell’appello pertardività, sono infondati.In fatto, è acquisito che la sentenza del primo grado è stata pubblicatail 3.1.2017, data da considerare al fine del decorso del termine annualeper la proposizione dell’appello, fissato dall’art. 327 co. 1 c.p.c. nellaformulazione previgente alla legge n. 69/2009, che si applica allafattispecie in quanto il giudizio è stato instaurato prima del 4/7/2009.Inoltre, è pacifico che una prima notifica dell’atto d’appello è stataindirizzata al difensore domiciliatario della società appellata in primogrado, avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA], via IVNovembre n. 115 in data 29/6/2017, ma la notifica non si è perfezionataperché l’ufficiale postale ha attestato l’irreperibilità del destinatario.Quindi, in mancanza di costituzione della società appellata, all’udienza indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello ha dato termine per rinnovare lanotifica, che poi l’appellante ha eseguito in data 8/2/2018; perciò, comerilevato dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata, dopo che il5/2/2018 era scaduto il termine annuale per la proposizione dell’appello,conteggiato tenendo conto del periodo di sospensione feriale.La censura è volta sostenere, da un lato, la validità della prima notificadel 29/6/2017 all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, la validità della notificaeffettuata sempre il 29/6/2017 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sull’assunto chepresso quest’ultimo vi fosse stata una nuova domiciliazione della società“al momento della notifica della sentenza” di primo grado.Gli argomenti non hanno fondamento, in quanto la prima notificaall’avv. [OSCURATO:PERSONA] non si è perfezionata, stante l’attestazione di irreperibilitàNumero registro generale 21062/2024Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 16561/2026Data pubblicazione 27/05/2026del destinatario eseguita dall’agente postale.

L’affermazione dei ricorrenti,secondo cui nel luogo ove è stato indirizzato l’atto il difensoredomiciliatario aveva lo studio, non elimina il dato oggettivo che lanotificazione non si è perfezionata con una delle modalità previste per lenotifiche a mezzo posta; modalità il cui rispetto è necessario, aprescindere da quale che fosse la ragione per la quale l’agente postaleavesse attestato una irreperibilità del destinatario non corrispondente alvero, secondo la tesi dei ricorrenti.Ciò detto, in merito alla notificazione effettuata all’avv. [OSCURATO:PERSONA], lacontroricorrente ha evidenziato come la domiciliazione in questione nonfosse presente nell’atto di notifica della sentenza, ma al più nell’atto diprecetto.

I ricorrenti, che ne avevano l’onere, non hanno dimostrato lanuova elezione di domicilio effettuata con la notifica della sentenza diprimo grado, perché l’atto a tal fine da loro prodotto (rubricato come“sentenza Trib.

Messina n.7/2017 con elezione domicilio Avv. [OSCURATO:PERSONA]”)non contiene altro che la copia (con attestazione di conformità all’originaleda parte del difensore della società Cundari) della sentenza del Tribunale,dalla quale si evince solo la domiciliazione presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], senzaaltri elementi.

Né i ricorrenti specificano, seppure ne avessero l’onere exart. 366 co. 1 n. 6 c.p.c. in primo luogo ai fini dell’ammissibilità delmotivo, da quale altro atto processuale o documento risulti la notificazionedella detta sentenza con la nuova domiciliazione.In mancanza di ciò, non può che farsi riferimento all’elezione didomicilio contenuta nel precetto ex art. 480, co.3, c.p.c., rammentandoche a tale domiciliazione, operante unicamente in relazione al processoesecutivo, non può essere ricondotto l’effetto di cui all’art. 330, co.1,c.p.c., che consegue unicamente all’elezione di domicilio contenutanell’atto di notificazione della sentenza (Cass. n. 1063/2005, Cass. n.3269/2007, Cass. n. 27527/2014).Numero registro generale 21062/2024Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 16561/2026Data pubblicazione 27/05/2026Infine, nessuna sanatoria della nullità della prima notifica del29/6/2017 può conseguire dalla mera istanza di visibilità del fascicolotelematico dell’appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in nome dell’appellata da parte dialtro difensore: il tema non è la conoscenza comunque acquisita dell’attodi appello, bensì la tempestiva proposizione dell’impugnazione, inmancanza della quale sussiste l’inammissibilità testualmente previstadall’art. 327 c.p.c.Infine, deve essere richiamato l’orientamento consolidato secondo ilquale, ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione dellanotificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termineperentorio per impugnare, occorre distinguere se l'errore originario siaimputabile al notificante oppure no.

Nel primo caso, l'impugnazione puòritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica intervieneentro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effettifino al momento della prima notificazione (Cass., Sez.

U, n. 3818/2009).Nel secondo caso - errore non imputabile al notificante, quale deveritenersi nella fattispecie - si ammette che la ripresa del procedimentonotificatorio abbia effetto dalla data iniziale di attivazione delprocedimento, restando irrilevante che abbia luogo dopo lo spirare deltermine per impugnare; a condizione, però, che la parte provi di averriattivato il procedimento nell'immediatezza dell'appresa notizia circal'esito negativo della notificazione, svolgendo gli atti necessari al suocompletamento (tra i quali non vi è la preventiva autorizzazione algiudice), senza superare il limite di tempo pari alla metà dei terminiindicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia dataprova rigorosa (Cass., Sez.

U, n. 14594/2016, Cass. n. 17577/2020, Cass.n. 34272/2023, Cass. n. 4451/2026, per tutte).

Tali condizioni nellafattispecie non sussistono in quanto, dopo le notifiche erroneamenteeseguite nel giugno 2017, l’appellante non ha più ripreso il procedimentoNumero registro generale 21062/2024Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 16561/2026Data pubblicazione 27/05/2026notificatorio prima che la Corte d’appello con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]fissasse termine per rinnovare la notifica.6.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei presuppostiper il versamento dell'ulteriore importo, pari al contributo unificatoprevisto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit., se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano ineuro 200,00 per esborsi ed euro 2.400,00 per compensi, oltre spesegenerali pari al 15% dei compensi, iva e cpa come per legge.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico dei ricorrentidell'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione del 6/5/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ebastiano e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cundari e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sant’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 190/2024 della Corte d’appello di Messinadepositata il 26/2/2024;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Messina -sezione distaccata di Taormina - ha emessodecreto ingiuntivo in favore di F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e acarico di Sant’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il pagamento dell’importo dieuro 8.065,20, a titolo di prezzo per la vendita di quarantadue “sommier”.Numero registro generale 21062/2024Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 16561/2026Data pubblicazione 27/05/2026La società acquirente, deducendo vizi occulti dei beni venduti, ha propostoopposizione, chiedendo in via riconvenzionale anche la restituzione disomme pagate in relazione a una fornitura precedente.Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. anche alla restituzione di euro 5.760,00.Proposto appello da F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., la Corted’appello di Messina, con la sentenza in epigrafe indicata, lo ha dichiaratoinammissibile per tardività.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualiex soci di F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., hanno proposto ricorso percassazione sulla base di tre motivi.Sant’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, con ilquale, in primo luogo, ha contestato la legittimazione dei ricorrenti adimpugnare.All’esito della camera di consiglio del 6/5/2026 il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, con riguardo all’eccezione della controricorrente,relativa al difetto di legittimazione all’impugnazione dei ricorrenti, siosserva che già Cass. Sez. U n. 6070/2013 ha enunciato i principi inordine al fenomeno successorio tra la società cancellata dal registro delleimprese e i soci, in forza dei quali l’obbligazione della società non siestingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono illimitatamente, nelcaso in cui fossero illimitatamente responsabili dei debiti sociali. In talesolco Cass. Sez. U n. 19750/2025 ha enunciato anche il principio secondoil quale l’estinzione della società non comporta neppure quella dei relativicrediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvoche il creditore abbia manifestato in modo inequivoco la volontà dirimettere il debito.Numero registro generale 21062/2024Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 16561/2026Data pubblicazione 27/05/2026Nella fattispecie, in forza dell’esito del giudizio di primo grado, sidiscute in primo luogo di un debito della società e, comunque, lacontroricorrente non ha né allegato né provato l’estinzione del creditovantato dalla società nei suoi confronti. Nel contempo, risulta già dalricorso per decreto ingiuntivo che [OSCURATO:PERSONA] era il socio e legalerappresentante in persona del quale la società in nome collettivo ha agitoin giudizio; quindi, gli elementi acquisiti sono sufficienti per ritenere iltrasferimento dei debiti e dei crediti della società in capo ai ricorrenti e, diconseguenza, per ritenere la loro legittimazione all’impugnazione, inquanto ex soci della società.2. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 330,comma 1, c.p.c. ex art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.: la Corte d’appelloavrebbe errato nel rilevare la tardività dell’appello senza considerare chela società appellante aveva effettuato la notifica dell’atto di appello - entroil termine ex art. 327 c.p.c. - tanto nel domicilio eletto dall’appellata nelgiudizio di primo grado (presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]), quanto al nuovodomicilio eletto (presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]) come emergente “insede di notifica della sentenza” di primo grado.Inoltre, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non abbiaconsiderato che in data 23.10.2017 è stata depositata istanza di visibilitàda parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in nome della appellata nel fascicolotelematico dell’appello, sicché doveva trarsi da tale elemento laconoscenza del procedimento da parte dell’appellata.3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsaapplicazione della medesima disposizione, per avere la corte di meritoritenuto non perfezionata la prima notifica del 29.6.2017 (quella all’avv.Romano), laddove l’attestazione di irreperibilità redatta dall’ufficialepostale risultava falsa e, comunque, inidonea a ritenere che la notifica nonsi era perfezionata, essendo stata eseguita presso lo studio dovel’avvocato notoriamente svolgeva la sua attività professionale.Numero registro generale 21062/2024Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 16561/2026Data pubblicazione 27/05/20264. Con il terzo motivo, infine, si deduce violazione degli artt. 330 e 156c.p.c. ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c., perché dalla detta istanza divisibilità e dalla costituzione della società appellata doveva evincersi lasanatoria del vizio di notifica.5. I motivi di ricorso, che si prestano a una trattazione congiuntaperché volti a censurare la dichiarazione di inammissibilità dell’appello pertardività, sono infondati.In fatto, è acquisito che la sentenza del primo grado è stata pubblicatail 3.1.2017, data da considerare al fine del decorso del termine annualeper la proposizione dell’appello, fissato dall’art. 327 co. 1 c.p.c. nellaformulazione previgente alla legge n. 69/2009, che si applica allafattispecie in quanto il giudizio è stato instaurato prima del 4/7/2009.Inoltre, è pacifico che una prima notifica dell’atto d’appello è stataindirizzata al difensore domiciliatario della società appellata in primogrado, avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA], via IVNovembre n. 115 in data 29/6/2017, ma la notifica non si è perfezionataperché l’ufficiale postale ha attestato l’irreperibilità del destinatario.Quindi, in mancanza di costituzione della società appellata, all’udienza indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello ha dato termine per rinnovare lanotifica, che poi l’appellante ha eseguito in data 8/2/2018; perciò, comerilevato dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata, dopo che il5/2/2018 era scaduto il termine annuale per la proposizione dell’appello,conteggiato tenendo conto del periodo di sospensione feriale.La censura è volta sostenere, da un lato, la validità della prima notificadel 29/6/2017 all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, la validità della notificaeffettuata sempre il 29/6/2017 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sull’assunto chepresso quest’ultimo vi fosse stata una nuova domiciliazione della società“al momento della notifica della sentenza” di primo grado.Gli argomenti non hanno fondamento, in quanto la prima notificaall’avv. [OSCURATO:PERSONA] non si è perfezionata, stante l’attestazione di irreperibilitàNumero registro generale 21062/2024Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 16561/2026Data pubblicazione 27/05/2026del destinatario eseguita dall’agente postale. L’affermazione dei ricorrenti,secondo cui nel luogo ove è stato indirizzato l’atto il difensoredomiciliatario aveva lo studio, non elimina il dato oggettivo che lanotificazione non si è perfezionata con una delle modalità previste per lenotifiche a mezzo posta; modalità il cui rispetto è necessario, aprescindere da quale che fosse la ragione per la quale l’agente postaleavesse attestato una irreperibilità del destinatario non corrispondente alvero, secondo la tesi dei ricorrenti.Ciò detto, in merito alla notificazione effettuata all’avv. [OSCURATO:PERSONA], lacontroricorrente ha evidenziato come la domiciliazione in questione nonfosse presente nell’atto di notifica della sentenza, ma al più nell’atto diprecetto. I ricorrenti, che ne avevano l’onere, non hanno dimostrato lanuova elezione di domicilio effettuata con la notifica della sentenza diprimo grado, perché l’atto a tal fine da loro prodotto (rubricato come“sentenza Trib. Messina n.7/2017 con elezione domicilio Avv. [OSCURATO:PERSONA]”)non contiene altro che la copia (con attestazione di conformità all’originaleda parte del difensore della società Cundari) della sentenza del Tribunale,dalla quale si evince solo la domiciliazione presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], senzaaltri elementi. Né i ricorrenti specificano, seppure ne avessero l’onere exart. 366 co. 1 n. 6 c.p.c. in primo luogo ai fini dell’ammissibilità delmotivo, da quale altro atto processuale o documento risulti la notificazionedella detta sentenza con la nuova domiciliazione.In mancanza di ciò, non può che farsi riferimento all’elezione didomicilio contenuta nel precetto ex art. 480, co.3, c.p.c., rammentandoche a tale domiciliazione, operante unicamente in relazione al processoesecutivo, non può essere ricondotto l’effetto di cui all’art. 330, co.1,c.p.c., che consegue unicamente all’elezione di domicilio contenutanell’atto di notificazione della sentenza (Cass. n. 1063/2005, Cass. n.3269/2007, Cass. n. 27527/2014).Numero registro generale 21062/2024Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 16561/2026Data pubblicazione 27/05/2026Infine, nessuna sanatoria della nullità della prima notifica del29/6/2017 può conseguire dalla mera istanza di visibilità del fascicolotelematico dell’appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in nome dell’appellata da parte dialtro difensore: il tema non è la conoscenza comunque acquisita dell’attodi appello, bensì la tempestiva proposizione dell’impugnazione, inmancanza della quale sussiste l’inammissibilità testualmente previstadall’art. 327 c.p.c.Infine, deve essere richiamato l’orientamento consolidato secondo ilquale, ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione dellanotificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termineperentorio per impugnare, occorre distinguere se l'errore originario siaimputabile al notificante oppure no. Nel primo caso, l'impugnazione puòritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica intervieneentro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effettifino al momento della prima notificazione (Cass., Sez. U, n. 3818/2009).Nel secondo caso - errore non imputabile al notificante, quale deveritenersi nella fattispecie - si ammette che la ripresa del procedimentonotificatorio abbia effetto dalla data iniziale di attivazione delprocedimento, restando irrilevante che abbia luogo dopo lo spirare deltermine per impugnare; a condizione, però, che la parte provi di averriattivato il procedimento nell'immediatezza dell'appresa notizia circal'esito negativo della notificazione, svolgendo gli atti necessari al suocompletamento (tra i quali non vi è la preventiva autorizzazione algiudice), senza superare il limite di tempo pari alla metà dei terminiindicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia dataprova rigorosa (Cass., Sez. U, n. 14594/2016, Cass. n. 17577/2020, Cass.n. 34272/2023, Cass. n. 4451/2026, per tutte). Tali condizioni nellafattispecie non sussistono in quanto, dopo le notifiche erroneamenteeseguite nel giugno 2017, l’appellante non ha più ripreso il procedimentoNumero registro generale 21062/2024Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 16561/2026Data pubblicazione 27/05/2026notificatorio prima che la Corte d’appello con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]fissasse termine per rinnovare la notifica.6.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei presuppostiper il versamento dell'ulteriore importo, pari al contributo unificatoprevisto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit., se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano ineuro 200,00 per esborsi ed euro 2.400,00 per compensi, oltre spesegenerali pari al 15% dei compensi, iva e cpa come per legge.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico dei ricorrentidell'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione del 6/5/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino
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