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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22479/2026

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tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 84T70 D643 G),rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina postein calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscaleCCC PLA 75H02 G482 Z).- CONTRORICORRENTE -Numero registro generale 2127/2022Numero sezionale 5122/2026Numero di raccolta generale 22479/2026Data pubblicazione 30/06/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Puglia n. 1923/26/2021, depositata il 15 giugno 2021e non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 24 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Ufficio avevarettificato la rendita catastale proposta dalla contribuente tramite laprocedura cd.

DOCFA.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia dichiaravainammissibile l’appello avanzato dall’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 160/6/2016 della Commissione tributaria provinciale ditentata, ma non compiuta e quindi sostanzialmente omessa, tenutoconto dell’assenza degli elementi necessari a rendere l’attoriconoscibile come notificazione, come tale non suscettivo dirinnovazione.3.

Con ricorso notificato in data 15 gennaio 2021 l’Agenzia delleEntrate impugnava la suindicata pronuncia sulla base di un unicomotivo, successivamente illustrato con memoria ex art. 380-bis.1.c.p.c., depositata in data 11 giugno 2026.4.

La contribuente, dal suo canto, resisteva con controricorsonotificato il 22 febbraio 2022, depositando memoria in data 10 giugno2026.Numero registro generale 2127/2022Numero sezionale 5122/2026Numero di raccolta generale 22479/2026Data pubblicazione 30/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha dedotto,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 546/1992 e del d.P.R. n.655/1982, reputando che il giudice regionale avesse erroneamenteconsiderato inesistente la notifica dell’appello, come tale nonrinnovabile, così addossando all’Agenzia le conseguenze dellanegligenza dell'ufficio postale, che non aveva debitamente timbrato ilplico restituito non notificato e senza attestare la compiuta giacenzadella raccomandata.Nello specifico ed in punto di fatto, la ricorrente ha ricapitolato lavicenda, ricordando che:- in data 22 luglio 2016 veniva consegnata all’ufficio postale laraccomandata contenente l’atto di appello;- il 14 settembre 2016 l’ufficio postale restituiva il plico nonnotificato e privo dell’attestazione di compiuta giacenza;- il 15 settembre l’Agenzia rinotificava l’appello tramite messospeciale, con esito positivo.Tanto premesso in fatto, nei medesimi termini riassunti dalgiudice regionale, l’Agenzia ha contestato la decisione, assumendoche, dopo la restituzione dell’atto non notificato per cause nonimputabili alla ricorrente, aveva immediatamente provveduto ariattivare il procedimento notificatorio, richiamando sul punto gliarresti di questa Corte (Cass., Sez.

Un., n. 17352/2009 e Cass., Sez.Un., n. 14594/2016), per concludere nel senso di aver provveduto ariprendere senza indugio la notificazione dell’appello, una voltaNumero registro generale 2127/2022Numero sezionale 5122/2026Numero di raccolta generale 22479/2026Data pubblicazione 30/06/2026venuta a conoscenza dell’esito negativo del tentativo di notifica percause ad essa non imputabili.2.

Il ricorso va accolto, subito archiviando le eccezioni preliminariavanzate dalla contribuente, dovendo osservarsi che i dati fattuali sucui il ricorso si fonda sono stati precisati dallo stesso giudice regionalenella parte in cui ha dato conto della produzione della copia dellaricevuta di spedizione del plico per raccomandata con ricevuta diritorno ed indicazione del numero di protocollo dell’atto di appello,dello stesso atto di appello con l’indicazione del cronologico ed infinedell’avviso di ricevimento, rilevando che «tale avviso è, però, solo unacartolina con indirizzo e numeri di rifermento, ma assolutamentepriva della firma per esteso del ricevente sia della firma dell’incaricatodella distribuzione sia, infine, del bollo dell’ufficio postale, senza alcunriscontro della restituzione per compiuta giacenza» (così nellapronuncia impugnata).Non è, dunque, pertinente la dedotta violazione del requisitoformale di autosufficienza del ricorso, né dell’inammissibilità di provenel presente grado, trattandosi di dati fattuali esaminati dal giudicedell’appello, la cui valutazione è oggetto di contestazione sotto ildenunciato profilo della violazione di legge.3.

Tanto premesso, occorre preliminarmente chiarire che il temarilevante – diversamente da quanto ritenuto dal giudice regionale -non è quello di stabilire se la prima notifica dell’atto di appello, nonandata a buon fine, sia inesistente o nulla, quanto, piuttosto diaccertare se la seconda notifica, andata invece a buon fine, possa omeno considerarsi tempestiva.4.

Ora, il motivo di appello coglie nel segno richiamando alriguardo i principi elaborati da questa Corte in tema di ripresa delNumero registro generale 2127/2022Numero sezionale 5122/2026Numero di raccolta generale 22479/2026Data pubblicazione 30/06/2026procedimento notificatorio dopo un primo tentativo non andato abuon fine allo scopo di ritenere non tardiva l’attività compiuta.Le Sezioni Unite, infatti, con la pronuncia n. 14594/2016 hannoaffermato il principio di diritto secondo cui «La parte che ha richiestola notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni elei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare glieffetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi conimmediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgerecon tempestività gli atti necessari al suo completamento.

Questirequisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersisussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metàdei termini indicati dall'art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionalidi cui sia data rigorosa prova».Tale principio ha poi ricevuto costante applicazione da parte dellaCorte (cfr., tra le tante, Cass. n. 5974/2017; Cass. n. 17864/2017;Cass. n. 19059/2017; Cass. n. 15056/2018; Cass. n. 20700/2018;Cass. n. 29039/2018; Cass. n. 17577/2020 Cass. n. 31346/2022;Cass. n.342/2023), chiarendosi che, nel contesto delle condizionilegittimanti la riattivazione del procedimento di notifica (nonimputabilità dell’esito negativo della notifica, tempestività dellaripresa) non rileva che la notifica si perfezioni successivamente allospirare del termine per proporre gravame, atteso che non puòridondare a danno del notificante la violazione, da parte dell'ufficialegiudiziario, dei suoi doveri (v.

Cass. n. 29039/2018) e chel'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta dovendosi farretroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione (v.Cass. n. 34272/2023).5.

Alla stregua di tali principi, deve riconoscersi che la pronunciaimpugnata, nella meccanica applicazione dei principi elaborati daNumero registro generale 2127/2022Numero sezionale 5122/2026Numero di raccolta generale 22479/2026Data pubblicazione 30/06/2026questa Corte (Cass., Sez.

Un., 14916/2016) in tutt’altro ambitooperativo, volto cioè a stabilire il discrimine tra notifica inesistente onulla, ha omesso di accertare se l’Agenzia potesse godere dellarimessione in termini nell’esercitata attività di riattivazione delprocedimento notificatorio, secondo i criteri dettati da questa Cortenelle (tra l’altro) pronunce sopra menzionate.6.

Alla stregua di tali riflessioni il ricorso proposto dall’Agenziadelle Entrate va accolto, per cui la sentenza impugnata va cassata ela causa rinviata alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia –in altra composizione – anche per regolare le spese del presentegrado di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia – in diversacomposizione – anche per regolare le spese del presente grado dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 84T70 D643 G),rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina postein calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscaleCCC PLA 75H02 G482 Z).- CONTRORICORRENTE -Numero registro generale 2127/2022Numero sezionale 5122/2026Numero di raccolta generale 22479/2026Data pubblicazione 30/06/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Puglia n. 1923/26/2021, depositata il 15 giugno 2021e non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 24 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Ufficio avevarettificato la rendita catastale proposta dalla contribuente tramite laprocedura cd. DOCFA.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia dichiaravainammissibile l’appello avanzato dall’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 160/6/2016 della Commissione tributaria provinciale ditentata, ma non compiuta e quindi sostanzialmente omessa, tenutoconto dell’assenza degli elementi necessari a rendere l’attoriconoscibile come notificazione, come tale non suscettivo dirinnovazione.3. Con ricorso notificato in data 15 gennaio 2021 l’Agenzia delleEntrate impugnava la suindicata pronuncia sulla base di un unicomotivo, successivamente illustrato con memoria ex art. 380-bis.1.c.p.c., depositata in data 11 giugno 2026.4. La contribuente, dal suo canto, resisteva con controricorsonotificato il 22 febbraio 2022, depositando memoria in data 10 giugno2026.Numero registro generale 2127/2022Numero sezionale 5122/2026Numero di raccolta generale 22479/2026Data pubblicazione 30/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha dedotto,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 546/1992 e del d.P.R. n.655/1982, reputando che il giudice regionale avesse erroneamenteconsiderato inesistente la notifica dell’appello, come tale nonrinnovabile, così addossando all’Agenzia le conseguenze dellanegligenza dell'ufficio postale, che non aveva debitamente timbrato ilplico restituito non notificato e senza attestare la compiuta giacenzadella raccomandata.Nello specifico ed in punto di fatto, la ricorrente ha ricapitolato lavicenda, ricordando che:- in data 22 luglio 2016 veniva consegnata all’ufficio postale laraccomandata contenente l’atto di appello;- il 14 settembre 2016 l’ufficio postale restituiva il plico nonnotificato e privo dell’attestazione di compiuta giacenza;- il 15 settembre l’Agenzia rinotificava l’appello tramite messospeciale, con esito positivo.Tanto premesso in fatto, nei medesimi termini riassunti dalgiudice regionale, l’Agenzia ha contestato la decisione, assumendoche, dopo la restituzione dell’atto non notificato per cause nonimputabili alla ricorrente, aveva immediatamente provveduto ariattivare il procedimento notificatorio, richiamando sul punto gliarresti di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 17352/2009 e Cass., Sez.Un., n. 14594/2016), per concludere nel senso di aver provveduto ariprendere senza indugio la notificazione dell’appello, una voltaNumero registro generale 2127/2022Numero sezionale 5122/2026Numero di raccolta generale 22479/2026Data pubblicazione 30/06/2026venuta a conoscenza dell’esito negativo del tentativo di notifica percause ad essa non imputabili.2. Il ricorso va accolto, subito archiviando le eccezioni preliminariavanzate dalla contribuente, dovendo osservarsi che i dati fattuali sucui il ricorso si fonda sono stati precisati dallo stesso giudice regionalenella parte in cui ha dato conto della produzione della copia dellaricevuta di spedizione del plico per raccomandata con ricevuta diritorno ed indicazione del numero di protocollo dell’atto di appello,dello stesso atto di appello con l’indicazione del cronologico ed infinedell’avviso di ricevimento, rilevando che «tale avviso è, però, solo unacartolina con indirizzo e numeri di rifermento, ma assolutamentepriva della firma per esteso del ricevente sia della firma dell’incaricatodella distribuzione sia, infine, del bollo dell’ufficio postale, senza alcunriscontro della restituzione per compiuta giacenza» (così nellapronuncia impugnata).Non è, dunque, pertinente la dedotta violazione del requisitoformale di autosufficienza del ricorso, né dell’inammissibilità di provenel presente grado, trattandosi di dati fattuali esaminati dal giudicedell’appello, la cui valutazione è oggetto di contestazione sotto ildenunciato profilo della violazione di legge.3. Tanto premesso, occorre preliminarmente chiarire che il temarilevante – diversamente da quanto ritenuto dal giudice regionale -non è quello di stabilire se la prima notifica dell’atto di appello, nonandata a buon fine, sia inesistente o nulla, quanto, piuttosto diaccertare se la seconda notifica, andata invece a buon fine, possa omeno considerarsi tempestiva.4. Ora, il motivo di appello coglie nel segno richiamando alriguardo i principi elaborati da questa Corte in tema di ripresa delNumero registro generale 2127/2022Numero sezionale 5122/2026Numero di raccolta generale 22479/2026Data pubblicazione 30/06/2026procedimento notificatorio dopo un primo tentativo non andato abuon fine allo scopo di ritenere non tardiva l’attività compiuta.Le Sezioni Unite, infatti, con la pronuncia n. 14594/2016 hannoaffermato il principio di diritto secondo cui «La parte che ha richiestola notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni elei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare glieffetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi conimmediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgerecon tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questirequisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersisussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metàdei termini indicati dall'art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionalidi cui sia data rigorosa prova».Tale principio ha poi ricevuto costante applicazione da parte dellaCorte (cfr., tra le tante, Cass. n. 5974/2017; Cass. n. 17864/2017;Cass. n. 19059/2017; Cass. n. 15056/2018; Cass. n. 20700/2018;Cass. n. 29039/2018; Cass. n. 17577/2020 Cass. n. 31346/2022;Cass. n.342/2023), chiarendosi che, nel contesto delle condizionilegittimanti la riattivazione del procedimento di notifica (nonimputabilità dell’esito negativo della notifica, tempestività dellaripresa) non rileva che la notifica si perfezioni successivamente allospirare del termine per proporre gravame, atteso che non puòridondare a danno del notificante la violazione, da parte dell'ufficialegiudiziario, dei suoi doveri (v. Cass. n. 29039/2018) e chel'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta dovendosi farretroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione (v.Cass. n. 34272/2023).5. Alla stregua di tali principi, deve riconoscersi che la pronunciaimpugnata, nella meccanica applicazione dei principi elaborati daNumero registro generale 2127/2022Numero sezionale 5122/2026Numero di raccolta generale 22479/2026Data pubblicazione 30/06/2026questa Corte (Cass., Sez. Un., 14916/2016) in tutt’altro ambitooperativo, volto cioè a stabilire il discrimine tra notifica inesistente onulla, ha omesso di accertare se l’Agenzia potesse godere dellarimessione in termini nell’esercitata attività di riattivazione delprocedimento notificatorio, secondo i criteri dettati da questa Cortenelle (tra l’altro) pronunce sopra menzionate.6. Alla stregua di tali riflessioni il ricorso proposto dall’Agenziadelle Entrate va accolto, per cui la sentenza impugnata va cassata ela causa rinviata alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia –in altra composizione – anche per regolare le spese del presentegrado di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia – in diversacomposizione – anche per regolare le spese del presente grado dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto
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