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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02506/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18050 del Ruolo Generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA avverso la sentenza numero 269/23 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data 2 febbraio 2023.

Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025, dal Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza numero 269/23, pubblicata in data 2 febbraio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo avverso la sentenza numero 3233/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, con la quale era stato accolto il ricorso intentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di pagamento -numero 900 2015 0073522090 000- e la successiva ingiunzione di pagamento - numero 0170586- emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 498,98, di cui euro 451,00 quale sorta capitale dovuta a titolo di contributo consortile, anno 2014, in favore del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo, in relazione ad immobili insistenti in agro di Mesagne.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a cinque motivi di gravame ed illustrando ulteriormente le proprie difese con memoria.

3. [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo (ora Consorzio di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) resisteva, depositando controricorso e, successivamente, memoria, concludendo per la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste, mentre non si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale rimaneva intimata.

4. La causa, alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.

2. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5, del codice di procedura civile, la violazione degli articoli 11 della Costituzione e 112 e 132, numero 4, del codice di procedura civile, per avere la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ancorato la decisione, sul piano motivazionale, ad argomentazioni talmente incongrue da impedire la ricostruzione dell’iter logico - giuridico che aveva portato ad adottare le statuizioni controverse, in quanto, pur avendo correttamente rilevato che l’oggetto del contendere verteva sulla legittimità del contributo dovuto per la bonifica dei terreni facenti parte del comprensorio (codice 630), aveva accolto l’appello ritenendo legittima la pretesa non già relativa ad esso, ma al contributo irriguo dovuto per il servizio idrico garantito ai fondi di proprietà dei consorziati (codice 648).

3. Il motivo è infondato.

3.1. I giudici di secondo grado, nonostante qualche incertezza lessicale, più che sostanziale, inerente alla natura del contributo, avendo richiamato, in qualche passo della motivazione, anche il servizio irriguo che i consorzi di bonifica solitamente espletano, pur avendo correttamente indicato con il relativo codice quello controverso, illustrandone i presupposti in gran parte della motivazione, hanno deciso, esplicitando il percorso logico-giuridico che li aveva indotti a pervenire al convincimento trasfuso nel dictum giudiziale, accogliendo l’appello proposto dall’ente consortile, dando conto della sua fondatezza e permettendo di comprendere agevolmente che l’oggetto del giudizio atteneva inequivocabilmente al contributo contraddistinto dal codice 630 (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 2, 3, 4 e 5).

3.2. La riformulazione dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, disposta dal decreto legge numero 83 del 2012, convertito dalla legge numero 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione.

E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” dellamotivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).

La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’articolo 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile, riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 6626/22).

La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo- allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).

3.3. Nel caso di specie, come si è già avuto modo di accennare, la corte regionale pugliese ha esposto, in maniera compiuta ed esauriente e, comunque, comprensibile, le ragioni della decisione, non potendosi reputare inficiato l’ordito motivazionale da qualche richiamo ad un contributo avente diversa natura, del tutto inidoneo a rendere incerta la decisione, sia nel suo dispositivo, che nella motivazione.

4. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione degli articoli 3 e 10 del regio decreto numero 215 del 1933 e degli articoli 3, 13, 17, 18 e 42 della legge regionale numero 4 del 2012, in quanto la corte di merito -dopo avere premesso che l’adozione del piano di classifica e ripartizione ingenerava una presunzione (juris tantum) di vantaggiosità dell’attività di bonifica (beneficio fondiario diretto e specifico,conseguito o conseguibile, tale da tradursi in una qualità del fondo determinativa di un incremento del suo valore patrimoniale), così che incombeva sul consorziato l’onere di fornire la prova contraria (della non vantaggiosità per il suo fondo) dell’attività di bonifica e che, soltanto ove detti atti generali mancassero o fossero specificamente contestati dal contribuente, tale vantaggiosità doveva essere dimostrata dall’Ente impositore- aveva ritenuto che, nel caso di specie, dovesse considerarsi pienamente operante la presunzione di vantaggiosità, risultando la sussistenza di un piano di classifica e ripartizione delle spese regolarmente approvati, nonché la sicura ed incontestata presenza sui terreni de quibus di opere di difesa idraulica.

Tuttavia, la legislazione regionale prevedeva la necessità che il piano di classifica fosse preceduto dalla predisposizione di un piano generale di bonifica, nonché dalla trascrizione prevista dall’articolo 10 del regio decreto numero 215 del 1933, con la conseguenza -derivante dall’omesso espletamento di tali incombenti-dell’inversione dell’onere della prova, che l’ente consortile avrebbe dovuto rendere con riferimento all’avvenuta esecuzione delle opere di bonifica alle cui spese la ricorrente avrebbe dovuto partecipare ed al beneficio diretto e specifico che da esse sarebbe scaturito per i fondi di sua proprietà.

5. Il motivo è inammissibile.

5.1. Esso, infatti, non si confronta adeguatamente - non prendendole in considerazione nella loro totalità-con le ragioni della decisione e, segnatamente, nella parte in cui la corte di merito ha sì fatto cenno al tema dell’inversione dell’onere della prova, con riferimento alla sussistenza di un piano di classifica e di ripartizione delle spese, affermando che, nel caso di specie, operando tale inversione, sarebbe dovuta essere la contribuente a fornire la dimostrazione dell’insussistenza di benefici consortili per la sua proprietà, ma ha anche evidenziato, poi, come fosse emersa la prova di quei vantaggi, tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio, che dava conto della presenza, sui terreni, di opere di difesa idraulica, come poteva evincersi da una delibera commissariale e dalle perizie di parte prodotte in giudizio, dalla cui complessiva valutazione poteva arguirsi la sussistenza del vantaggio consortile contestato dalla ricorrente.

Conseguentemente, tutte le questioni agitate da quest’ultima riguardo al piano di classifica e di ripartizione delle spese, nell’ottica, precipuamente perorata con il motivo de quo, della sua inettitudine, perché illegittimo, a determinare l’inversione dell’onere della prova, si rivelano prive di esaustività, perché non attingono l’ulteriore - e, per certi aspetti, autonoma - ragione della decisione, secondo la quale quella prova - la prova, cioè, della sussistenza di un beneficio consortile per i fondi appartenenti alla contribuente-era emersa.

5.2. Oltre ad essere inammissibile, il motivo in esame è anche infondato.

Ed, infatti, in tema di consorzi di bonifica, con riguardo alla disciplina dettata dalla legge regionale [OSCURATO:PERSONA] numero 4 del 2012, la preventiva approvazione del piano di bonifica, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, non costituisce requisito di validità del piano di classifica ai fini della riscossione dei contributi consortili, come si evince dalla disciplina transitoria dell’articolo 42, comma 7, della suddetta legge, che sancisce l’ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all’approvazione del piano di bonifica.

E’ stata prevista, in tal modo, la perdurante vigenza della regolamentazione antecedente, destinata ad operare fino a quando non fossero stati approvati i piani di bonifica, insuscettibili di essere adottati, in ogni caso, prima del decorso di circa un anno dall’entrata in vigore di tale legge (cfr. Cass.n. 32252/25).

Alla stregua di tale disciplina, quindi, l’approvazione del piano di bonifica costituiva il presupposto per l’adeguamento successivo dei piani di classifica, con la conseguenza che, fino alla suddetta approvazione, i previgenti piani di classifica erano ultrattivamente efficaci per la riscossione dei contributi consortili (cfr. Cass. n. 32516/25).

5.3. Inoltre, nessuna incidenza può avere, nella prospettiva qui riguardata dell’onere della prova della sussistenza dei benefici consortili, l’omessa trascrizionedel perimetro di contribuenza, ai sensi dell’articolo 10 del regio decreto numero 215 del 1933, che assolve -derivando l’effetto dell’opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell’onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all’utilità fondiaria- ad una mera funzione di pubblicità-notizia, in quanto adempimento di natura esclusivamente dichiarativa, diretto a rendere pubblico il perimetro di contribuenza, così localizzando gli interventi di bonifica, comunque ininfluente sulla sussistenza dell’obbligazione di versamento del contributo (cfr. Cass. n. 654/12, Cass. n. 13617/14, Cass. n. 23220/14, Cass. n. 17558/16 e Cass. n. 16524/19).

6. Con il terzo motivo la ricorrente ha prospettato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 11 del regio decreto numero 215 del 1933 e degli articoli 17 e 18 della legge regionale numero 4 del 2012, per avere la Corte di Giustizia di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ritenuto operante la presunzione di vantaggiosità ponendosi in contrasto gli articoli di legge summenzionati e con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo i quali i consorzi sono sì esonerati dall’onere della prova del beneficio diretto tratto dal fondo incluso nel perimetro di contribuenza, ma solo nel caso in cui il consorziato non abbia contestato il piano di classifica dinanzi al giudice amministrativo o anche in sede di opposizione alla cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario.

Nel caso di specie, aveva contestato, in maniera specifica e puntuale, il piano di classifica, evidenziandone le innumerevoli incongruenze e la conseguente inidoneità a supportare una valida e legittima pretesa contributiva, del quale la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità, onerando in ogni caso l’ente impositore di dimostrare il beneficio specifico ed immeditato conseguito dai fondi di sua proprietà per effetto delle opere idrauliche che insistevano nell’area.

7. Il motivo è inammissibile.

7.1. Esso, analogamente a quanto si è già avuto modo di dire con riferimento al precedente motivo, non si confronta adeguatamente -non prendendole in considerazione nella loro globalità- con le ragioni della decisione e, segnatamente, nella parte in cui la corte regionale pugliese ha sì fatto cenno al tema dell’inversione dell’onere della prova, con riferimento alla sussistenza di un piano di classifica e di ripartizione delle spese, affermando che, nella vicenda in esame, operando tale inversione, sarebbe dovuta essere la contribuente a fornire la dimostrazione dell’insussistenza di benefici consortili per la sua proprietà, ma ha anche evidenziato come fosse emersa la prova di quei vantaggi, tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio, con la conseguenza che tutte le questioni inerenti al piano di classifica e di ripartizione delle spese ed alla sua attitudine a determinare l’inversione dell’onere della prova sono inidonee ad attingere l’ulteriore convincimento espresso dai giudici di secondo grado, secondo i quali quella prova -e, cioè, la prova della sussistenza di un beneficio consortile per i fondi appartenenti alla contribuente-era emersa.

7.2. Oltre tutto, l’accertamento -eminentemente di fatto- effettuato dalla corte territoriale, riguardo alla sussistenza di tale beneficio, non è suscettibile di essere sindacato in questa sede, essendo il portato di un’attività di valutazione -che si sottrae a profili di illogicità, incoerenza o contraddizione- degli elementi probatori acquisiti agli atti.

E’ agevole rammentare, a tal proposito, che sarebbe inammissibile un motivo di gravame che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o diomesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio mirasse, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dall’autorità giudiziaria adita per il merito, atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (cfr. Cass. 2682/25).

8. Con il quarto motivo la ricorrente ha rappresentato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 11 del regio decreto numero 215 del 1933, dell’articolo 860 del codice civile, degli articoli 17 e 18 della legge numero 4 del 2012 e della delibera della [OSCURATO:PERSONA] numero 1150 del 2013, per avere la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che l’obbligo di versamento del contributo consortile non scaturisse da un rapporto contrattuale liberamente instaurato dalle parti, bensì direttamente dalla legge ed, in quanto tale, avesse natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, atteggiandosi eminentemente a tributo di scopo, nonostante i proprietari dei fondi fossero tenuti al versamento del contributo esclusivamente in relazione al beneficio goduto ed, in particolare, in relazione alle opere di bonifica effettivamente poste in essere, avuto riguardo alle spese per esse sostenute, e dalle quali fosse realmente scaturito un vantaggio.

9. Il motivo è infondato.

9.1. L’obbligatorietà dei contributi consortili non viene meno per la carenza di specifiche opere di manutenzione nell’anno di riferimento, essendo connessa all’esistenza ed alla funzionalità di impianti e manufatti per la difesa idraulica ed idrogeologica dei terreni inclusi nel comprensorio consortile.

Le funzioni dei consorzi di bonifica sono legate sia alla realizzazione e manutenzione delle opere volte a tutelare dal rischio idrogeologico, da cui deriva un beneficio specifico di carattere intrinseco, sia alla verifica e controllo dello stato di fatto, delle sue condizioni e della sua -anche potenziale- evoluzione, che potrebbe anche non richiedere in concreto, almeno per una certa durata di tempo, alcun intervento.

Anche in tale caso, tuttavia, la struttura -composta di risorse, servizi, personale- esplica la sua funzione e necessita per il suo funzionamento del contributo dei soggetti i cui fondi ricadono nel perimetro consortile, che restano pur sempre beneficiari del servizio fornito (eventualmente di temporanea mera vigilanza e controllo).

Vi è, invero, una attività continuativa di manutenzione dei ricettori idraulici che viene svolta dal consorzio (fossi e canali di scolo delle acque meteoriche), consistente nella loro continua pulizia, nella rimozione di materiale ostruttivo giacente nell’alveo e nell’esecuzione di opere di consolidamento delle sponde, in modo da assicurare il regolare deflusso delle acque, che assolve ad un’utile funzione di salvaguardia idrogeologica ed idrica dei fondi e degli immobili extra-agricoli circostanti, perché previene fenomeni di esondazione ed i danni che ne deriverebbero.

Da ciò consegue un beneficio, attuale o eventualmente potenziale, in quanto determina condizioni di stabilità del suolo che vanno a garanzia dell’intero territorio, così riverberandosi in modo diretto su ogni singola proprietà (cfr. Cass. n.4030/25 e, nello stesso senso, Cass. 32252/25), fermo restando che, ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto di tali opere (cfr. Cass. 22697/23).

Il principio del beneficio intrinseco prende le mosse dalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesa idraulica (cfr. Cass. n. 24066/14), nel senso che in questo secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento, che sono, tuttavia, pur sempre specifici: il suddetto principio sta a significare, infatti, che, nel caso di contributi per l’esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale.

Ne consegue che non muta il presupposto dell’obbligazione, che resta ancorato all’esistenza del beneficio specifico (ancorché, come detto, generale ed indiretto), non rilevando, ai fini della sua configurazione e sussistenza, il luogo di esecuzione delle opere, quanto, piuttosto, il beneficio che da esse deriva (cfr. Cass. n. 14016/25 ed, in termini collimanti, Cass. n. 33419/25).

9.2. Questa ricostruzione ermeneutica, d’altronde, è rispettosa anche dei principi sanciti dal giudice delle leggi, secondo il quale il beneficio che giustifica l’assoggettamento alla contribuzione consortile non è correlato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa (cfr.

Corte Cost. n. 188/18), fermo restando, per un verso, che il beneficio per il contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione fiscale, ma può consistere, per altro verso, non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione di una prestazione obbligatoria di naturatributaria.

Non sono condivisibili, pertanto, le argomentazioni del contribuente - vale la pena ribadirlo ulteriormente - che correlano necessariamente all’esecuzione di specifiche opere consortili il diritto a pretendere il contributo: in base all’articolo 10 del regio decreto numero 215 del 1933, al quale si sono sostanzialmente uniformate le legislazioni regionali, nella spesa per l’esecuzione delle relative opere, sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio “che traggono beneficio dalla bonifica”, per cui non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva.

Esso deve essere di tipo fondiario e, cioè, strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione, il che vuol dire che deve discendere non dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, ma dalla bonifica, ed, anche ove correlato ad un vantaggio generale, riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, anche solo potenziale o futuro, non cessa di essere specifico ove discendente dall’opera di bonifica, perché giustappunto non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene di cui si tratta (cfr. Cass. n. 15414/25).

9.3. E, nella vicenda in esame, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -come, del resto, si è più volte detto- ha sostanzialmente ritenuto - e proprio nel rispetto dei principi ai quali si è testé fatto cenno- che gli immobili di proprietà della contribuente avessero fruito -per essere la circostanza emersa in sede probatoria-un beneficio dall’attività di bonifica, del tutto idoneo a giustificare la pretesa tributaria esercitata dall’ente impositore.

10. Con il quinto motivo la ricorrente ha allegato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio del quale le parti avevano dibattuto, costituito dalla mancanza di attività, per niente espletate, destinate a mantenere in efficienza il canale in cui consisteva l’opera di bonifica del sottobacino in cui i suoi terreni erano ubicati, non potendo il vantaggio consortile derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nel contesto dell’ambito territoriale in cui i fondi insistevano, come sarebbe stato possibile accertare anche attraverso una consulenza tecnica d’ufficio.

11. Il motivo è infondato.

11.1. La sentenza impugnata, infatti, poggia sull’accertamento dell’effettiva sussistenza di benefici consortili, nell’accezione specificata nelle pagine che precedono, e, quindi, non è possibile, nemmeno concettualmente, discettare di omesso esame di un fatto, ma di accertamento di un fatto, né le ragioni di doglianza prospettabili in cassazione -come si è avuto modo di accennare anche in precedenza- possono attenere ad una (ri)valutazione del materiale probatorio, tale da incidere su un accertamento di fatto del giudice di merito.

11.2. Il fatto evocato dalla ricorrente -l’esecuzione o meno di interventi, che sarebbero dovuti essere concreti e precipuamente riferiti al sottobacino di appartenenza dei terreni- è stato preso in considerazione dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha messo in evidenza come l’ente impositore avesse dimostrato la sussistenza di un vantaggio consortile, derivante, tra l’altro, proprio dalla presenza, sui fondi, di opere di bonifica, e, quindi, lungi dall’omettere di prendere in considerazione il fatto de quo, ha ritenuto che fosse stata fornita la prova della sussistenza dei presupposti per l’imposizione tributaria.

11.3. Parimenti, non è censurabile la scelta della corte territoriale di non disporre una consulenza tecnica d’ufficio, non essendo possibile sollecitare, in sede di legittimità, una delibazione sull’esercizio o meno di poteri che rientravano nella piena disponibilità dell’autorità giudiziaria di secondo grado (cfr. Cass. n. 24463/25).

Quest’ultima, peraltro, non era certamente tenuta ad attivare poteri istruttori, giacché, nel processo tributario, il potere del giudice di disporre d’ufficio l’acquisizione di mezzi di prova o una consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzato per supplire alle deficienze probatorie in cui siano incorse le parti, ma solo in funzione integrativa degli elementi istruttori acquisiti, in situazioni di oggettiva incertezza (cfr. Cass. n. 16171/18, Cass. n. 27827/18 e Cass. n. 16476/20).

12. In conclusione, il ricorso proposto dalla contribuente, tenuto conto delle osservazioni fin qui esposte, deve essere rigettato.

13. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

14. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.

Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18050 del Ruolo Generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA avverso la sentenza numero 269/23 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data 2 febbraio 2023. Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025, dal Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza numero 269/23, pubblicata in data 2 febbraio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo avverso la sentenza numero 3233/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, con la quale era stato accolto il ricorso intentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di pagamento -numero 900 2015 0073522090 000- e la successiva ingiunzione di pagamento - numero 0170586- emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 498,98, di cui euro 451,00 quale sorta capitale dovuta a titolo di contributo consortile, anno 2014, in favore del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo, in relazione ad immobili insistenti in agro di Mesagne. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a cinque motivi di gravame ed illustrando ulteriormente le proprie difese con memoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo (ora Consorzio di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]) resisteva, depositando controricorso e, successivamente, memoria, concludendo per la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste, mentre non si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale rimaneva intimata. 4. La causa, alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento. 2. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5, del codice di procedura civile, la violazione degli articoli 11 della Costituzione e 112 e 132, numero 4, del codice di procedura civile, per avere la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ancorato la decisione, sul piano motivazionale, ad argomentazioni talmente incongrue da impedire la ricostruzione dell’iter logico - giuridico che aveva portato ad adottare le statuizioni controverse, in quanto, pur avendo correttamente rilevato che l’oggetto del contendere verteva sulla legittimità del contributo dovuto per la bonifica dei terreni facenti parte del comprensorio (codice 630), aveva accolto l’appello ritenendo legittima la pretesa non già relativa ad esso, ma al contributo irriguo dovuto per il servizio idrico garantito ai fondi di proprietà dei consorziati (codice 648). 3. Il motivo è infondato. 3.1. I giudici di secondo grado, nonostante qualche incertezza lessicale, più che sostanziale, inerente alla natura del contributo, avendo richiamato, in qualche passo della motivazione, anche il servizio irriguo che i consorzi di bonifica solitamente espletano, pur avendo correttamente indicato con il relativo codice quello controverso, illustrandone i presupposti in gran parte della motivazione, hanno deciso, esplicitando il percorso logico-giuridico che li aveva indotti a pervenire al convincimento trasfuso nel dictum giudiziale, accogliendo l’appello proposto dall’ente consortile, dando conto della sua fondatezza e permettendo di comprendere agevolmente che l’oggetto del giudizio atteneva inequivocabilmente al contributo contraddistinto dal codice 630 (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 2, 3, 4 e 5). 3.2. La riformulazione dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, disposta dal decreto legge numero 83 del 2012, convertito dalla legge numero 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” dellamotivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’articolo 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile, riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo- allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25). 3.3. Nel caso di specie, come si è già avuto modo di accennare, la corte regionale pugliese ha esposto, in maniera compiuta ed esauriente e, comunque, comprensibile, le ragioni della decisione, non potendosi reputare inficiato l’ordito motivazionale da qualche richiamo ad un contributo avente diversa natura, del tutto inidoneo a rendere incerta la decisione, sia nel suo dispositivo, che nella motivazione. 4. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione degli articoli 3 e 10 del regio decreto numero 215 del 1933 e degli articoli 3, 13, 17, 18 e 42 della legge regionale numero 4 del 2012, in quanto la corte di merito -dopo avere premesso che l’adozione del piano di classifica e ripartizione ingenerava una presunzione (juris tantum) di vantaggiosità dell’attività di bonifica (beneficio fondiario diretto e specifico,conseguito o conseguibile, tale da tradursi in una qualità del fondo determinativa di un incremento del suo valore patrimoniale), così che incombeva sul consorziato l’onere di fornire la prova contraria (della non vantaggiosità per il suo fondo) dell’attività di bonifica e che, soltanto ove detti atti generali mancassero o fossero specificamente contestati dal contribuente, tale vantaggiosità doveva essere dimostrata dall’Ente impositore- aveva ritenuto che, nel caso di specie, dovesse considerarsi pienamente operante la presunzione di vantaggiosità, risultando la sussistenza di un piano di classifica e ripartizione delle spese regolarmente approvati, nonché la sicura ed incontestata presenza sui terreni de quibus di opere di difesa idraulica. Tuttavia, la legislazione regionale prevedeva la necessità che il piano di classifica fosse preceduto dalla predisposizione di un piano generale di bonifica, nonché dalla trascrizione prevista dall’articolo 10 del regio decreto numero 215 del 1933, con la conseguenza -derivante dall’omesso espletamento di tali incombenti-dell’inversione dell’onere della prova, che l’ente consortile avrebbe dovuto rendere con riferimento all’avvenuta esecuzione delle opere di bonifica alle cui spese la ricorrente avrebbe dovuto partecipare ed al beneficio diretto e specifico che da esse sarebbe scaturito per i fondi di sua proprietà. 5. Il motivo è inammissibile. 5.1. Esso, infatti, non si confronta adeguatamente - non prendendole in considerazione nella loro totalità-con le ragioni della decisione e, segnatamente, nella parte in cui la corte di merito ha sì fatto cenno al tema dell’inversione dell’onere della prova, con riferimento alla sussistenza di un piano di classifica e di ripartizione delle spese, affermando che, nel caso di specie, operando tale inversione, sarebbe dovuta essere la contribuente a fornire la dimostrazione dell’insussistenza di benefici consortili per la sua proprietà, ma ha anche evidenziato, poi, come fosse emersa la prova di quei vantaggi, tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio, che dava conto della presenza, sui terreni, di opere di difesa idraulica, come poteva evincersi da una delibera commissariale e dalle perizie di parte prodotte in giudizio, dalla cui complessiva valutazione poteva arguirsi la sussistenza del vantaggio consortile contestato dalla ricorrente. Conseguentemente, tutte le questioni agitate da quest’ultima riguardo al piano di classifica e di ripartizione delle spese, nell’ottica, precipuamente perorata con il motivo de quo, della sua inettitudine, perché illegittimo, a determinare l’inversione dell’onere della prova, si rivelano prive di esaustività, perché non attingono l’ulteriore - e, per certi aspetti, autonoma - ragione della decisione, secondo la quale quella prova - la prova, cioè, della sussistenza di un beneficio consortile per i fondi appartenenti alla contribuente-era emersa. 5.2. Oltre ad essere inammissibile, il motivo in esame è anche infondato. Ed, infatti, in tema di consorzi di bonifica, con riguardo alla disciplina dettata dalla legge regionale [OSCURATO:PERSONA] numero 4 del 2012, la preventiva approvazione del piano di bonifica, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, non costituisce requisito di validità del piano di classifica ai fini della riscossione dei contributi consortili, come si evince dalla disciplina transitoria dell’articolo 42, comma 7, della suddetta legge, che sancisce l’ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all’approvazione del piano di bonifica. E’ stata prevista, in tal modo, la perdurante vigenza della regolamentazione antecedente, destinata ad operare fino a quando non fossero stati approvati i piani di bonifica, insuscettibili di essere adottati, in ogni caso, prima del decorso di circa un anno dall’entrata in vigore di tale legge (cfr. Cass.n. 32252/25). Alla stregua di tale disciplina, quindi, l’approvazione del piano di bonifica costituiva il presupposto per l’adeguamento successivo dei piani di classifica, con la conseguenza che, fino alla suddetta approvazione, i previgenti piani di classifica erano ultrattivamente efficaci per la riscossione dei contributi consortili (cfr. Cass. n. 32516/25). 5.3. Inoltre, nessuna incidenza può avere, nella prospettiva qui riguardata dell’onere della prova della sussistenza dei benefici consortili, l’omessa trascrizionedel perimetro di contribuenza, ai sensi dell’articolo 10 del regio decreto numero 215 del 1933, che assolve -derivando l’effetto dell’opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell’onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all’utilità fondiaria- ad una mera funzione di pubblicità-notizia, in quanto adempimento di natura esclusivamente dichiarativa, diretto a rendere pubblico il perimetro di contribuenza, così localizzando gli interventi di bonifica, comunque ininfluente sulla sussistenza dell’obbligazione di versamento del contributo (cfr. Cass. n. 654/12, Cass. n. 13617/14, Cass. n. 23220/14, Cass. n. 17558/16 e Cass. n. 16524/19). 6. Con il terzo motivo la ricorrente ha prospettato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 11 del regio decreto numero 215 del 1933 e degli articoli 17 e 18 della legge regionale numero 4 del 2012, per avere la Corte di Giustizia di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ritenuto operante la presunzione di vantaggiosità ponendosi in contrasto gli articoli di legge summenzionati e con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo i quali i consorzi sono sì esonerati dall’onere della prova del beneficio diretto tratto dal fondo incluso nel perimetro di contribuenza, ma solo nel caso in cui il consorziato non abbia contestato il piano di classifica dinanzi al giudice amministrativo o anche in sede di opposizione alla cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario. Nel caso di specie, aveva contestato, in maniera specifica e puntuale, il piano di classifica, evidenziandone le innumerevoli incongruenze e la conseguente inidoneità a supportare una valida e legittima pretesa contributiva, del quale la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità, onerando in ogni caso l’ente impositore di dimostrare il beneficio specifico ed immeditato conseguito dai fondi di sua proprietà per effetto delle opere idrauliche che insistevano nell’area. 7. Il motivo è inammissibile. 7.1. Esso, analogamente a quanto si è già avuto modo di dire con riferimento al precedente motivo, non si confronta adeguatamente -non prendendole in considerazione nella loro globalità- con le ragioni della decisione e, segnatamente, nella parte in cui la corte regionale pugliese ha sì fatto cenno al tema dell’inversione dell’onere della prova, con riferimento alla sussistenza di un piano di classifica e di ripartizione delle spese, affermando che, nella vicenda in esame, operando tale inversione, sarebbe dovuta essere la contribuente a fornire la dimostrazione dell’insussistenza di benefici consortili per la sua proprietà, ma ha anche evidenziato come fosse emersa la prova di quei vantaggi, tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio, con la conseguenza che tutte le questioni inerenti al piano di classifica e di ripartizione delle spese ed alla sua attitudine a determinare l’inversione dell’onere della prova sono inidonee ad attingere l’ulteriore convincimento espresso dai giudici di secondo grado, secondo i quali quella prova -e, cioè, la prova della sussistenza di un beneficio consortile per i fondi appartenenti alla contribuente-era emersa. 7.2. Oltre tutto, l’accertamento -eminentemente di fatto- effettuato dalla corte territoriale, riguardo alla sussistenza di tale beneficio, non è suscettibile di essere sindacato in questa sede, essendo il portato di un’attività di valutazione -che si sottrae a profili di illogicità, incoerenza o contraddizione- degli elementi probatori acquisiti agli atti. E’ agevole rammentare, a tal proposito, che sarebbe inammissibile un motivo di gravame che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o diomesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio mirasse, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dall’autorità giudiziaria adita per il merito, atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (cfr. Cass. 2682/25). 8. Con il quarto motivo la ricorrente ha rappresentato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 11 del regio decreto numero 215 del 1933, dell’articolo 860 del codice civile, degli articoli 17 e 18 della legge numero 4 del 2012 e della delibera della [OSCURATO:PERSONA] numero 1150 del 2013, per avere la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che l’obbligo di versamento del contributo consortile non scaturisse da un rapporto contrattuale liberamente instaurato dalle parti, bensì direttamente dalla legge ed, in quanto tale, avesse natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, atteggiandosi eminentemente a tributo di scopo, nonostante i proprietari dei fondi fossero tenuti al versamento del contributo esclusivamente in relazione al beneficio goduto ed, in particolare, in relazione alle opere di bonifica effettivamente poste in essere, avuto riguardo alle spese per esse sostenute, e dalle quali fosse realmente scaturito un vantaggio. 9. Il motivo è infondato. 9.1. L’obbligatorietà dei contributi consortili non viene meno per la carenza di specifiche opere di manutenzione nell’anno di riferimento, essendo connessa all’esistenza ed alla funzionalità di impianti e manufatti per la difesa idraulica ed idrogeologica dei terreni inclusi nel comprensorio consortile. Le funzioni dei consorzi di bonifica sono legate sia alla realizzazione e manutenzione delle opere volte a tutelare dal rischio idrogeologico, da cui deriva un beneficio specifico di carattere intrinseco, sia alla verifica e controllo dello stato di fatto, delle sue condizioni e della sua -anche potenziale- evoluzione, che potrebbe anche non richiedere in concreto, almeno per una certa durata di tempo, alcun intervento. Anche in tale caso, tuttavia, la struttura -composta di risorse, servizi, personale- esplica la sua funzione e necessita per il suo funzionamento del contributo dei soggetti i cui fondi ricadono nel perimetro consortile, che restano pur sempre beneficiari del servizio fornito (eventualmente di temporanea mera vigilanza e controllo). Vi è, invero, una attività continuativa di manutenzione dei ricettori idraulici che viene svolta dal consorzio (fossi e canali di scolo delle acque meteoriche), consistente nella loro continua pulizia, nella rimozione di materiale ostruttivo giacente nell’alveo e nell’esecuzione di opere di consolidamento delle sponde, in modo da assicurare il regolare deflusso delle acque, che assolve ad un’utile funzione di salvaguardia idrogeologica ed idrica dei fondi e degli immobili extra-agricoli circostanti, perché previene fenomeni di esondazione ed i danni che ne deriverebbero. Da ciò consegue un beneficio, attuale o eventualmente potenziale, in quanto determina condizioni di stabilità del suolo che vanno a garanzia dell’intero territorio, così riverberandosi in modo diretto su ogni singola proprietà (cfr. Cass. n.4030/25 e, nello stesso senso, Cass. 32252/25), fermo restando che, ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto di tali opere (cfr. Cass. 22697/23). Il principio del beneficio intrinseco prende le mosse dalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesa idraulica (cfr. Cass. n. 24066/14), nel senso che in questo secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento, che sono, tuttavia, pur sempre specifici: il suddetto principio sta a significare, infatti, che, nel caso di contributi per l’esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale. Ne consegue che non muta il presupposto dell’obbligazione, che resta ancorato all’esistenza del beneficio specifico (ancorché, come detto, generale ed indiretto), non rilevando, ai fini della sua configurazione e sussistenza, il luogo di esecuzione delle opere, quanto, piuttosto, il beneficio che da esse deriva (cfr. Cass. n. 14016/25 ed, in termini collimanti, Cass. n. 33419/25). 9.2. Questa ricostruzione ermeneutica, d’altronde, è rispettosa anche dei principi sanciti dal giudice delle leggi, secondo il quale il beneficio che giustifica l’assoggettamento alla contribuzione consortile non è correlato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa (cfr. Corte Cost. n. 188/18), fermo restando, per un verso, che il beneficio per il contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione fiscale, ma può consistere, per altro verso, non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione di una prestazione obbligatoria di naturatributaria. Non sono condivisibili, pertanto, le argomentazioni del contribuente - vale la pena ribadirlo ulteriormente - che correlano necessariamente all’esecuzione di specifiche opere consortili il diritto a pretendere il contributo: in base all’articolo 10 del regio decreto numero 215 del 1933, al quale si sono sostanzialmente uniformate le legislazioni regionali, nella spesa per l’esecuzione delle relative opere, sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio “che traggono beneficio dalla bonifica”, per cui non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva. Esso deve essere di tipo fondiario e, cioè, strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione, il che vuol dire che deve discendere non dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, ma dalla bonifica, ed, anche ove correlato ad un vantaggio generale, riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, anche solo potenziale o futuro, non cessa di essere specifico ove discendente dall’opera di bonifica, perché giustappunto non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene di cui si tratta (cfr. Cass. n. 15414/25). 9.3. E, nella vicenda in esame, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -come, del resto, si è più volte detto- ha sostanzialmente ritenuto - e proprio nel rispetto dei principi ai quali si è testé fatto cenno- che gli immobili di proprietà della contribuente avessero fruito -per essere la circostanza emersa in sede probatoria-un beneficio dall’attività di bonifica, del tutto idoneo a giustificare la pretesa tributaria esercitata dall’ente impositore. 10. Con il quinto motivo la ricorrente ha allegato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio del quale le parti avevano dibattuto, costituito dalla mancanza di attività, per niente espletate, destinate a mantenere in efficienza il canale in cui consisteva l’opera di bonifica del sottobacino in cui i suoi terreni erano ubicati, non potendo il vantaggio consortile derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nel contesto dell’ambito territoriale in cui i fondi insistevano, come sarebbe stato possibile accertare anche attraverso una consulenza tecnica d’ufficio. 11. Il motivo è infondato. 11.1. La sentenza impugnata, infatti, poggia sull’accertamento dell’effettiva sussistenza di benefici consortili, nell’accezione specificata nelle pagine che precedono, e, quindi, non è possibile, nemmeno concettualmente, discettare di omesso esame di un fatto, ma di accertamento di un fatto, né le ragioni di doglianza prospettabili in cassazione -come si è avuto modo di accennare anche in precedenza- possono attenere ad una (ri)valutazione del materiale probatorio, tale da incidere su un accertamento di fatto del giudice di merito. 11.2. Il fatto evocato dalla ricorrente -l’esecuzione o meno di interventi, che sarebbero dovuti essere concreti e precipuamente riferiti al sottobacino di appartenenza dei terreni- è stato preso in considerazione dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha messo in evidenza come l’ente impositore avesse dimostrato la sussistenza di un vantaggio consortile, derivante, tra l’altro, proprio dalla presenza, sui fondi, di opere di bonifica, e, quindi, lungi dall’omettere di prendere in considerazione il fatto de quo, ha ritenuto che fosse stata fornita la prova della sussistenza dei presupposti per l’imposizione tributaria. 11.3. Parimenti, non è censurabile la scelta della corte territoriale di non disporre una consulenza tecnica d’ufficio, non essendo possibile sollecitare, in sede di legittimità, una delibazione sull’esercizio o meno di poteri che rientravano nella piena disponibilità dell’autorità giudiziaria di secondo grado (cfr. Cass. n. 24463/25). Quest’ultima, peraltro, non era certamente tenuta ad attivare poteri istruttori, giacché, nel processo tributario, il potere del giudice di disporre d’ufficio l’acquisizione di mezzi di prova o una consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzato per supplire alle deficienze probatorie in cui siano incorse le parti, ma solo in funzione integrativa degli elementi istruttori acquisiti, in situazioni di oggettiva incertezza (cfr. Cass. n. 16171/18, Cass. n. 27827/18 e Cass. n. 16476/20). 12. In conclusione, il ricorso proposto dalla contribuente, tenuto conto delle osservazioni fin qui esposte, deve essere rigettato. 13. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 14. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto. Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in eu
Sentenza Cassazione n. 02506/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris