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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12062/2026

Testo disponibile della fonte

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INOMESCIA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1640 - controricorrente -avverso la sentenza n. 3227/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 25/09/2023 R.G.N. 389/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22846/2023Numero sezionale 1640/2026Data pubblicazione 30/04/20261.

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello diRoma ha respinto il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso ladecisione di primo grado che aveva accertato la nullità dellicenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato in data15.10.2019 a [OSCURATO:PERSONA] e condannato la società datrice allareintegra della lavoratrice ed a corrisponderle una indennitàcommisurata all’ultima retribuzione di riferimento dal giorno dellicenziamento a quello di effettiva reintegra.2.

La Corte di merito ha condiviso la valutazione diinsufficienza di motivazione del licenziamento, per non avere lasocietà datrice di lavoro, sulla quale ricadeva il relativo onere,chiarito le ragioni per le quali la scelta del lavoratore dalicenziare era caduta proprio sulla [OSCURATO:PERSONA]; ha confermatol’accertamento della natura ritorsiva del recesso datoriale inquanto in connessione con il rifiuto della lavoratrice diaddivenire ad un accordo conciliativo in ordine alla pretesa diinquadramento superiore ed alle connesse differenzeretributive; ha ritenuto inammissibile in quanto tardival’eccezione di aliunde perceptum formulata dalla società.3.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoGeoteam s.p.a. sulla base di due motivi; la parte intimata haresistito con controricorso4.

All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22846/2023Numero sezionale 1640/20261.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dci era ccolta generale 12062/2026Data pubblicazione 30/04/2026violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, 345,421, 437 c.p.c. e dell’art. 2 d. lgs n. 23 /2015; deduce inoltrenullità della sentenza o del procedimento e omesso esame difatto controverso e decisivo oggetto di discussione tra le parti.Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibilela eccezione di aliunde perceptum laddove la stessa,configurandosi come eccezione in senso lato, non potevaritenersi preclusa.2.

Con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazioneo falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, 345, 421, 437c.p.c. e dell’art. 2 d. lgs n. 23 /2015; deduce inoltre nullità dellasentenza o del procedimento.

La sentenza impugnata ècensurata per non avere ammesso e/o valutato la produzionedocumentale depositata dalla società, per non avere ammessola istanza istruttoria di esibizione degli estratti contributivi dellalavoratrice e non avere disposto di ufficio l’ammissione di mezzidi prova relativi ai rapporti di lavoro intrattenuti dalla Calzarinelle more del giudizio di impugnazione del licenziamento.3.

Il primo motivo di ricorso è fondato.3.1.

La Corte di appello non ha delibato nel merito laeccezione di aliunde perceptum vel percipiendum avendolaritenuta del tutto nuova non essendo contenuta nella memoriadifensiva di primo grado.3.2.

Tanto premesso, vanno disattese le preliminarieccezioni della controricorrente in punto di genericità dellaillustrazione del motivo e di eterogeneità dei mezzi diimpugnazione, così come le deduzioni attinenti alla carenza diallegazioni nella memoria di primo grado della società ed allaNumero registro generale 22846/2023Numero sezionale 1640/2026inammissibilità della produzione documentale di secondNuem ecrou dri era ccolta generale 12062/2026Data pubblicazione 30/04/2026destinata a sorreggere la eccezione di aliunde perceptum3.3.

Invero, ricordato che per costante orientamento delgiudice di legittimità la configurazione formaledella rubrica del motivo non ha contenuto vincolante per laqualificazione del vizio denunciato, poiché è la esposizione delleragioni di diritto dell'impugnazione a qualificare, sotto il profilogiuridico, il contenuto della censura (v. tra le altre, Cass.31890/2025, Cass. n. 7981/2007), osserva il Collegio che dallaparte illustrativa del motivo in esame si evince in maniera pianache alla sentenza impugnata si addebita l’errore in diritto diavere ritenuto preclusa per tardività, la eccezione relativaall’aliunde perceptum e percipiendum formulata in seconde curedall’odierna ricorrente.4.

Tanto premesso, ritiene il Collegio di dare continuità allaconsolidata giurisprudenza della S.C. secondo la quale, in temadi licenziamento nullo o illegittimo, il cd. aliunde perceptum noncostituisce oggetto di eccezione in senso stretto, pertanto,allorquando vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti egli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effettodi mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarned'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata e sel'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento dellacontroparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai finidella quantificazione del danno lamentato dal lavoratoreillegittimamente licenziato (Cass. 19163/2022, Cass.18093/2013, Cass. 21919/2010).4.1.

Da tanto deriva che il giudice di appello non potevalimitarsi a ritenere preclusa la detta eccezione ma avrebbeNumero registro generale 22846/2023Numero sezionale 1640/2026dovuto delibarla nel merito, verificandone la fondatezzNaum esruo dlli ara ccolta generale 12062/2026Data pubblicazione 30/04/2026base dei fatti allegati e dimostrati, ammettendo, ove necessariole istanze istruttorie formulate dalla parte e verificando ipresupposti per l’eventuale attivazione dei poteri istruttori diufficio.5.

In base alle considerazioni che precedono la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio.6.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determinal’assorbimento del secondo motivo.7.

Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversacomposizione, alla quale demanda il regolamento delle spese dilite del giudizio di legittimità.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 1° aprile2026La PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 22846/2023Numero sezionale 1640/2026Numero di raccolta generale 12062/2026Data pubblicazione 30/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INOMESCIA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1640 - controricorrente -avverso la sentenza n. 3227/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 25/09/2023 R.G.N. 389/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22846/2023Numero sezionale 1640/2026Data pubblicazione 30/04/20261. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello diRoma ha respinto il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso ladecisione di primo grado che aveva accertato la nullità dellicenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato in data15.10.2019 a [OSCURATO:PERSONA] e condannato la società datrice allareintegra della lavoratrice ed a corrisponderle una indennitàcommisurata all’ultima retribuzione di riferimento dal giorno dellicenziamento a quello di effettiva reintegra.2. La Corte di merito ha condiviso la valutazione diinsufficienza di motivazione del licenziamento, per non avere lasocietà datrice di lavoro, sulla quale ricadeva il relativo onere,chiarito le ragioni per le quali la scelta del lavoratore dalicenziare era caduta proprio sulla [OSCURATO:PERSONA]; ha confermatol’accertamento della natura ritorsiva del recesso datoriale inquanto in connessione con il rifiuto della lavoratrice diaddivenire ad un accordo conciliativo in ordine alla pretesa diinquadramento superiore ed alle connesse differenzeretributive; ha ritenuto inammissibile in quanto tardival’eccezione di aliunde perceptum formulata dalla società.3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoGeoteam s.p.a. sulla base di due motivi; la parte intimata haresistito con controricorso4. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22846/2023Numero sezionale 1640/20261. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dci era ccolta generale 12062/2026Data pubblicazione 30/04/2026violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, 345,421, 437 c.p.c. e dell’art. 2 d. lgs n. 23 /2015; deduce inoltrenullità della sentenza o del procedimento e omesso esame difatto controverso e decisivo oggetto di discussione tra le parti.Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibilela eccezione di aliunde perceptum laddove la stessa,configurandosi come eccezione in senso lato, non potevaritenersi preclusa.2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazioneo falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, 345, 421, 437c.p.c. e dell’art. 2 d. lgs n. 23 /2015; deduce inoltre nullità dellasentenza o del procedimento. La sentenza impugnata ècensurata per non avere ammesso e/o valutato la produzionedocumentale depositata dalla società, per non avere ammessola istanza istruttoria di esibizione degli estratti contributivi dellalavoratrice e non avere disposto di ufficio l’ammissione di mezzidi prova relativi ai rapporti di lavoro intrattenuti dalla Calzarinelle more del giudizio di impugnazione del licenziamento.3. Il primo motivo di ricorso è fondato.3.1. La Corte di appello non ha delibato nel merito laeccezione di aliunde perceptum vel percipiendum avendolaritenuta del tutto nuova non essendo contenuta nella memoriadifensiva di primo grado.3.2. Tanto premesso, vanno disattese le preliminarieccezioni della controricorrente in punto di genericità dellaillustrazione del motivo e di eterogeneità dei mezzi diimpugnazione, così come le deduzioni attinenti alla carenza diallegazioni nella memoria di primo grado della società ed allaNumero registro generale 22846/2023Numero sezionale 1640/2026inammissibilità della produzione documentale di secondNuem ecrou dri era ccolta generale 12062/2026Data pubblicazione 30/04/2026destinata a sorreggere la eccezione di aliunde perceptum3.3. Invero, ricordato che per costante orientamento delgiudice di legittimità la configurazione formaledella rubrica del motivo non ha contenuto vincolante per laqualificazione del vizio denunciato, poiché è la esposizione delleragioni di diritto dell'impugnazione a qualificare, sotto il profilogiuridico, il contenuto della censura (v. tra le altre, Cass.31890/2025, Cass. n. 7981/2007), osserva il Collegio che dallaparte illustrativa del motivo in esame si evince in maniera pianache alla sentenza impugnata si addebita l’errore in diritto diavere ritenuto preclusa per tardività, la eccezione relativaall’aliunde perceptum e percipiendum formulata in seconde curedall’odierna ricorrente.4. Tanto premesso, ritiene il Collegio di dare continuità allaconsolidata giurisprudenza della S.C. secondo la quale, in temadi licenziamento nullo o illegittimo, il cd. aliunde perceptum noncostituisce oggetto di eccezione in senso stretto, pertanto,allorquando vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti egli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effettodi mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarned'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata e sel'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento dellacontroparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai finidella quantificazione del danno lamentato dal lavoratoreillegittimamente licenziato (Cass. 19163/2022, Cass.18093/2013, Cass. 21919/2010).4.1. Da tanto deriva che il giudice di appello non potevalimitarsi a ritenere preclusa la detta eccezione ma avrebbeNumero registro generale 22846/2023Numero sezionale 1640/2026dovuto delibarla nel merito, verificandone la fondatezzNaum esruo dlli ara ccolta generale 12062/2026Data pubblicazione 30/04/2026base dei fatti allegati e dimostrati, ammettendo, ove necessariole istanze istruttorie formulate dalla parte e verificando ipresupposti per l’eventuale attivazione dei poteri istruttori diufficio.5. In base alle considerazioni che precedono la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio.6. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determinal’assorbimento del secondo motivo.7. Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversacomposizione, alla quale demanda il regolamento delle spese dilite del giudizio di legittimità.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 1° aprile2026La PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 22846/2023Numero sezionale 1640/2026Numero di raccolta generale 12062/2026Data pubblicazione 30/04/2026
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