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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2019

Cassazione n. 19163/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11694-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 A [OSCURATO:PERSONA]; 1004 - intimato - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 11694/2019 avverso la sentenza n. 46/2019 della CORTE Numero sezionale 1004/2022 Numero di raccolta generale 19163/2022 D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/01/2019 Data pubblicazione 14/06/2022 R.G.N. 76/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 24 gennaio 2019, la Corte d’appello di Catania ha limitato gli effetti della reintegrazione di [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. all’8 aprile 2010 e condannato la società al pagamento, in suo favore, di un’indennità commisurata alle retribuzioni globali di fatto maturate dal 5 luglio 2004 fino a tale data, oltre accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali limitatamente al suddetto periodo: così riformando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza 22 febbraio 2017 n. 4627, quella di primo grado, che aveva dichiarato illegittimo il recesso per giusta causa intimato il 9 luglio 2004 dalla società datrice al lavoratore e condannato la prima a reintegrare il secondo nel posto di lavoro, al pagamento in suo F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 11694/2019 Numero sezionale 1004/2022 favore, a titolo risarcitorio, di un’indennità Numero di raccolta generale 19163/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 commisurata alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge, nonché al versamento dei contributi in relazione allo stesso periodo;

2. la Corte regolatrice aveva accolto il quinto motivo di ricorso avverso la sentenza della stessa Corte d’appello del 10 dicembre 2012, di omesso esame del successivo licenziamento (collettivo) del lavoratore per chiusura dell’azienda, con lettera raccomandata 8 aprile 2010 (con gli evidenti riflessi sull’accertata illegittimità del licenziamento disciplinare del 9 luglio 2004 su reintegrazione e risarcimento) e ritenuto assorbito il sesto (relativo alla deduzione di detrazione dell’aliunde perceptum), con la cassazione della sentenza in relazione ad essi;

3. il giudice di rinvio, anche dato atto della concordia delle parti nell’escludere l’impugnazione del secondo licenziamento, ha accertato la definitiva cessazione del rapporto di lavoro tra le parti l’8 aprile 2010, con la rimodulazione del periodo di estromissione del lavoratore fino a tale data e delle coerenti F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 11694/2019 Numero sezionale 1004/2022 condanne risarcitoria e al versamento dei Numero di raccolta generale 19163/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 contributi;

4. in ordine alla questione relativa alla detrazione di aliunde perceptum, essa ne ha escluso la dimostrazione, a carico datoriale, risultando anzi dall’estratto conto contributivo fino al giugno 2018 prodotto dal lavoratore, benché non tenuto, l’assenza di alcun versamento contributivo nel periodo successivo al licenziamento;

5. con atto notificato il 15 aprile 2019, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il lavoratore intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. la società ricorrente ha dedotto omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione, quali in particolare, la mancata attivazione del lavoratore per la ricerca di nuova occupazione, l’ampio intervallo temporale tra la data di licenziamento del 5 luglio 2004 e l’8 aprile 2008, la specializzazione del predetto (banconista di macelleria), altri relativi alla sua estrazione familiare e all’inerzia nell’esecuzione della sentenza, in ordine all’aliunde perceptum e percipiendum da detrarre al risarcimento del danno F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 11694/2019 Numero sezionale 1004/2022 liquidato; inoltre ha dedotto la sostanziale Numero di raccolta generale 19163/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 omissione di motivazione, soltanto apparente, per la mancata illustrazione del fondamento logico- giuridico posto a base del ragionamento decisorio nonché la violazione e falsa applicazione dell’art.1227 c.c., per non avere la Corte territoriale ridotto il risarcimento per concorso di colpa del lavoratore, in assenza di prova della sua diligenza nell’evitare o comunque ridurre il danno risarcibile (primo motivo);

2. esso è infondato;

3. appare evidente, nella denuncia di omesso esame di plurimi fatti, l’assenza del carattere della decisività proprio per la deduzione della loro pluralità, che esclude ex se la portata risolutiva di ciascuno (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass.28 maggio 2018, n. 13625): sicché il vizio si colloca al di fuori del nuovo paradigma normativo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; in ogni caso, l’esame del profilo di prospettata deduzione di importi dall’indennità risarcitoria liquidata è stato pure compiuto (all’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza);

3.1. di ciò dà sostanziale atto pure la ricorrente, lamentandone al riguardo, con evidente F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 11694/2019 Numero sezionale 1004/2022 contraddizione, la motivazione apparente, non Numero di raccolta generale 19163/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 configurabile nel caso di specie, non attingendone l’argomentazione della Corte territoriale, al passaggio citato (in immediata e diretta applicazione dei principi di diritto enunciati ai precedenti capi di pg. 4 della sentenza), i requisiti di omessa indicazione degli elementi da cui abbia tratto il proprio convincimento ovvero di assenza di una loro disamina logica e giuridica, così da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass.5 agosto 2019, n. 20921; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248);

3.2. deve parimenti essere esclusa la violazione della norma di diritto denunciata, posto che l’eccezione, con la quale il datore di lavoro deduca che il dipendente licenziato abbia percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, non è oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte; pertanto, allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 11694/2019 Numero sezionale 1004/2022 stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati Numero di raccolta generale 19163/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato; sicché, ai fini della sottrazione dell'aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute al lavoratore, è necessario che risulti la prova, il cui onere grava sul datore di lavoro, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito, essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto (Cass. 26 ottobre 2010, n. 21919; Cass. 10 aprile 2012, n. 5676; Cass. 1 settembre 2015, n. 17368: tutte in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto del riconoscimento ad opera del giudice della nullità del termine apposto al contratto di lavoro);

4. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 384 c.p.c., per la liquidazione nel giudizio di rinvio delle spese del F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 11694/2019 Numero sezionale 1004/2022 giudizio di cassazione in favore del lavoratore, Numero di raccolta generale 19163/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 nonostante la sua mancata attività difensiva, essendo rimasto intimato (secondo motivo);

5. esso è fondato;

6. il collegamento strutturale ravvisabile tra il giudizio di cassazione e quello di rinvio, se consente di rimettere al giudice del secondo la liquidazione delle spese del primo, non consente tuttavia di contravvenire al principio secondo cui la condanna alle spese di lite presuppone indefettibilmente che la parte, a favore della quale le spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione al giudizio; pertanto, la parte vittoriosa nel giudizio di rinvio non può ottenere l'attribuzione delle spese non erogate nella fase del giudizio di cassazione in cui non abbia svolto attività difensiva, né il giudice può provvedere alla liquidazione delle stesse senza incorrere nella violazione dell'art. 91 c.p.c. (Cass. 28 luglio 2005, n. 15797; Cass. 19 agosto 2011, n. 17432; Cass. 19 giugno 2018, n. 16174);

6.1. sicché, al lavoratore rimasto intimato nel (primo) giudizio di legittimità senza svolgervi F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 11694/2019 Numero sezionale 1004/2022 attività difensiva, non possono essere liquidate Numero di raccolta generale 19163/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 le spese processuali relative;

7. la ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 384 c.p.c., per non avere la Corte territoriale liquidato le spese del giudizio di cassazione in favore della società ricorrente (terzo motivo);

8. esso è infondato;

9. in materia di procedimento civile, il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, con attribuzione e ripartizione del relativo onere tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 11 giugno 2008, n. 15483; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. 12 aprile 2018, n. 9064: tutte in riferimento ad ipotesi di riforma, anche parziale, dal giudice d’appello della sentenza impugnata); sicché, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, risultata poi vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto di ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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9.1. anche nel caso di specie, la Corte d’appello ha operato, in conformità ai suenunciati principi di diritto, ad una valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale all'esito complessivo della lite, nella quale il lavoratore risultato vittorioso; 10 pertanto il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, rigettati gli altri, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con decisione nel merito, nel senso dell’esclusione delle spese riconosciute al lavoratore nel (primo) giudizio di Cassazione e della liquidazione delle spese dei gradi di merito (primo, appello e rinvio) nella misura liquidata dalla Corte d’appello e della compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, per la reciproca soccombenza in esso tra le parti.

F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute al lavoratore le spese del primo giudizio di cassazione; liquida le spese dei giudizi di primo grado, di appello e di rinvio nella misura liquidata dalla Corte d’appello; dichiara compensate le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso nella Adunanza camerale del 30 marzo Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11694-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 A [OSCURATO:PERSONA]; 1004 - intimato - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 11694/2019 avverso la sentenza n. 46/2019 della CORTE Numero sezionale 1004/2022 Numero di raccolta generale 19163/2022 D'APPELLO di CATANIA, depositata il 24/01/2019 Data pubblicazione 14/06/2022 R.G.N. 76/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 24 gennaio 2019, la Corte d’appello di Catania ha limitato gli effetti della reintegrazione di [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. all’8 aprile 2010 e condannato la società al pagamento, in suo favore, di un’indennità commisurata alle retribuzioni globali di fatto maturate dal 5 luglio 2004 fino a tale data, oltre accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali limitatamente al suddetto periodo: così riformando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza 22 febbraio 2017 n. 4627, quella di primo grado, che aveva dichiarato illegittimo il recesso per giusta causa intimato il 9 luglio 2004 dalla società datrice al lavoratore e condannato la prima a reintegrare il secondo nel posto di lavoro, al pagamento in suo F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 11694/2019 Numero sezionale 1004/2022 favore, a titolo risarcitorio, di un’indennità Numero di raccolta generale 19163/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 commisurata alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge, nonché al versamento dei contributi in relazione allo stesso periodo; 2. la Corte regolatrice aveva accolto il quinto motivo di ricorso avverso la sentenza della stessa Corte d’appello del 10 dicembre 2012, di omesso esame del successivo licenziamento (collettivo) del lavoratore per chiusura dell’azienda, con lettera raccomandata 8 aprile 2010 (con gli evidenti riflessi sull’accertata illegittimità del licenziamento disciplinare del 9 luglio 2004 su reintegrazione e risarcimento) e ritenuto assorbito il sesto (relativo alla deduzione di detrazione dell’aliunde perceptum), con la cassazione della sentenza in relazione ad essi; 3. il giudice di rinvio, anche dato atto della concordia delle parti nell’escludere l’impugnazione del secondo licenziamento, ha accertato la definitiva cessazione del rapporto di lavoro tra le parti l’8 aprile 2010, con la rimodulazione del periodo di estromissione del lavoratore fino a tale data e delle coerenti F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 11694/2019 Numero sezionale 1004/2022 condanne risarcitoria e al versamento dei Numero di raccolta generale 19163/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 contributi; 4. in ordine alla questione relativa alla detrazione di aliunde perceptum, essa ne ha escluso la dimostrazione, a carico datoriale, risultando anzi dall’estratto conto contributivo fino al giugno 2018 prodotto dal lavoratore, benché non tenuto, l’assenza di alcun versamento contributivo nel periodo successivo al licenziamento; 5. con atto notificato il 15 aprile 2019, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il lavoratore intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. la società ricorrente ha dedotto omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione, quali in particolare, la mancata attivazione del lavoratore per la ricerca di nuova occupazione, l’ampio intervallo temporale tra la data di licenziamento del 5 luglio 2004 e l’8 aprile 2008, la specializzazione del predetto (banconista di macelleria), altri relativi alla sua estrazione familiare e all’inerzia nell’esecuzione della sentenza, in ordine all’aliunde perceptum e percipiendum da detrarre al risarcimento del danno F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 11694/2019 Numero sezionale 1004/2022 liquidato; inoltre ha dedotto la sostanziale Numero di raccolta generale 19163/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 omissione di motivazione, soltanto apparente, per la mancata illustrazione del fondamento logico- giuridico posto a base del ragionamento decisorio nonché la violazione e falsa applicazione dell’art.1227 c.c., per non avere la Corte territoriale ridotto il risarcimento per concorso di colpa del lavoratore, in assenza di prova della sua diligenza nell’evitare o comunque ridurre il danno risarcibile (primo motivo); 2. esso è infondato; 3. appare evidente, nella denuncia di omesso esame di plurimi fatti, l’assenza del carattere della decisività proprio per la deduzione della loro pluralità, che esclude ex se la portata risolutiva di ciascuno (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass.28 maggio 2018, n. 13625): sicché il vizio si colloca al di fuori del nuovo paradigma normativo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; in ogni caso, l’esame del profilo di prospettata deduzione di importi dall’indennità risarcitoria liquidata è stato pure compiuto (all’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza); 3.1. di ciò dà sostanziale atto pure la ricorrente, lamentandone al riguardo, con evidente F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 11694/2019 Numero sezionale 1004/2022 contraddizione, la motivazione apparente, non Numero di raccolta generale 19163/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 configurabile nel caso di specie, non attingendone l’argomentazione della Corte territoriale, al passaggio citato (in immediata e diretta applicazione dei principi di diritto enunciati ai precedenti capi di pg. 4 della sentenza), i requisiti di omessa indicazione degli elementi da cui abbia tratto il proprio convincimento ovvero di assenza di una loro disamina logica e giuridica, così da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass.5 agosto 2019, n. 20921; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248); 3.2. deve parimenti essere esclusa la violazione della norma di diritto denunciata, posto che l’eccezione, con la quale il datore di lavoro deduca che il dipendente licenziato abbia percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, non è oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte; pertanto, allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 11694/2019 Numero sezionale 1004/2022 stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati Numero di raccolta generale 19163/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato; sicché, ai fini della sottrazione dell'aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute al lavoratore, è necessario che risulti la prova, il cui onere grava sul datore di lavoro, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito, essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto (Cass. 26 ottobre 2010, n. 21919; Cass. 10 aprile 2012, n. 5676; Cass. 1 settembre 2015, n. 17368: tutte in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto del riconoscimento ad opera del giudice della nullità del termine apposto al contratto di lavoro); 4. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 384 c.p.c., per la liquidazione nel giudizio di rinvio delle spese del F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 11694/2019 Numero sezionale 1004/2022 giudizio di cassazione in favore del lavoratore, Numero di raccolta generale 19163/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 nonostante la sua mancata attività difensiva, essendo rimasto intimato (secondo motivo); 5. esso è fondato; 6. il collegamento strutturale ravvisabile tra il giudizio di cassazione e quello di rinvio, se consente di rimettere al giudice del secondo la liquidazione delle spese del primo, non consente tuttavia di contravvenire al principio secondo cui la condanna alle spese di lite presuppone indefettibilmente che la parte, a favore della quale le spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione al giudizio; pertanto, la parte vittoriosa nel giudizio di rinvio non può ottenere l'attribuzione delle spese non erogate nella fase del giudizio di cassazione in cui non abbia svolto attività difensiva, né il giudice può provvedere alla liquidazione delle stesse senza incorrere nella violazione dell'art. 91 c.p.c. (Cass. 28 luglio 2005, n. 15797; Cass. 19 agosto 2011, n. 17432; Cass. 19 giugno 2018, n. 16174); 6.1. sicché, al lavoratore rimasto intimato nel (primo) giudizio di legittimità senza svolgervi F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 11694/2019 Numero sezionale 1004/2022 attività difensiva, non possono essere liquidate Numero di raccolta generale 19163/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 le spese processuali relative; 7. la ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 384 c.p.c., per non avere la Corte territoriale liquidato le spese del giudizio di cassazione in favore della società ricorrente (terzo motivo); 8. esso è infondato; 9. in materia di procedimento civile, il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, con attribuzione e ripartizione del relativo onere tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 11 giugno 2008, n. 15483; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. 12 aprile 2018, n. 9064: tutte in riferimento ad ipotesi di riforma, anche parziale, dal giudice d’appello della sentenza impugnata); sicché, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, risultata poi vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto di ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 11694/2019 Numero sezionale 1004/2022 rinvio e di cassazione, ma anche di quelle Numero di raccolta generale 19163/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 sostenute nel corso dell'intero processo (Cass. 28 luglio 2015, n. 15868; Cass. 22 gennaio 2020, n. 1407, in specifico riferimento all’integrazione di un'omissione censurabile in sede di legittimità della mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio, ove la parte ne abbia fatto richiesta); 9.1. anche nel caso di specie, la Corte d’appello ha operato, in conformità ai suenunciati principi di diritto, ad una valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale all'esito complessivo della lite, nella quale il lavoratore risultato vittorioso; 10 pertanto il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, rigettati gli altri, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con decisione nel merito, nel senso dell’esclusione delle spese riconosciute al lavoratore nel (primo) giudizio di Cassazione e della liquidazione delle spese dei gradi di merito (primo, appello e rinvio) nella misura liquidata dalla Corte d’appello e della compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, per la reciproca soccombenza in esso tra le parti. F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 11694/2019 Numero sezionale 1004/2022 Numero di raccolta generale 19163/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute al lavoratore le spese del primo giudizio di cassazione; liquida le spese dei giudizi di primo grado, di appello e di rinvio nella misura liquidata dalla Corte d’appello; dichiara compensate le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso nella Adunanza camerale del 30 marzo Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .