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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07512/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 14395-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiDANIELA MOCELLA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro385 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 696/2020 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14395/2021Numero sezionale 385/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, inparziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pur tenendo ferma ladichiarazione di trasformazione del contratto di lavorointercorso tra le parti da tempo parziale a tempo pieno dal 1°maggio 2011, ha rigettato «la domanda di risarcimento deldanno nella misura delle differenze retributive tra quantopercepito da [OSCURATO:PERSONA] a part time e quanto avrebbepercepito in applicazione del regime full time».2.

In estrema sintesi, per quanto qui ancora rilevi, la Corteterritoriale ha «considerato che, discutendosi di risarcimento deldanno per la mancata percezione del trattamento retributivodovuto in conseguenza della trasformazione del rapporto atempo pieno a partire dal 1.5.2011 e sino al 31.8.2016 (quandoil rapporto è pacificamente divenuto full time), è evidentementerilevante sapere se Debellis abbia lavorato dopo tale data epercepito redditi da altri datori di lavoro».La Corte ha, quindi, acquisito documentazione relativa ad altrirapporti di lavoro intrattenuti dal Debellis e ha accertato chel’aliunde perceptum risultava complessivamente superiore aldanno lamentato, respingendo quindi ogni pretesa risarcitoria.3.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso illavoratore con tre motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14395/2021Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 7512/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

I motivi di ricorso possono essere esposti secondo le rubricheindicate dalla stessa parte ricorrente:1.1. il primo deduce: «art. 360 n°3 c.p.c.: violazione e falsaapplicazione degli articoli 36 Cost., artt. 1175 e 1375 del codicecivile, dell’art. 2099 c.c., degli artt. 1223, 1226, 1227 c.c. edell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesseal codice civile inerente all’interpretazione delle leggi.

Omessa,contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fattocontroverso decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n° 5c.p.c.»;1.2. con il secondo motivo viene denunciata: «art. 360 n°3c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli articoli 36 Cost., artt.1175 e 1375 del codice civile, dell’art. 2099 c.c., degli artt.1223, 1226, 1227 c.c. e 4 inerente all’interpretazione delleleggi.

Omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circaun fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art.360 n° 5 c.p.c.»;1.3. il terzo mezzo lamenta: «art. 360 n°3 c.p.c.: violazione efalsa applicazione degli articoli 36 Cost., artt. 1175 e 1375 delcodice civile, dell’art. 2099 c.c., degli artt. 1223, 1226, 1227c.c. e dell’art 12 delle disposizioni sulla legge in generalepremesse al codice civile inerente all’interpretazione delle leggi.Omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa unfatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360n° 5 c.p.c.».2.

Il ricorso non può trovare accoglimento.2.1.

Pregiudizialmente occorre rilevare che tutti i motivi sonoinammissibili nella parte in cui deducono la violazione del n. 5dell’art. 360 c.p.c. secondo una formulazione non più vigente,richiamando la «omessa, contraddittoria o insufficienteNumero registro generale 14395/2021motivazione» di cui alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 delN umero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 7512/20262006 e non considerando la novella della disposizione ex art.Data pubblicazione 29/03/202654, co. 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioniin l. n. 134 del 2012, la quale consente il ricorso per cassazionesolo per «per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».In ogni caso, le censure, anche nella loro concreta illustrazione,non tengono in alcun conto gli enunciati espressi sulladisposizione novellata dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass.,Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014, cui si rinvia ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c.).2.2.

Il primo motivo è altresì infondato perché l’operatività delprincipio della detraibilità dell’aliunde perceptum dalrisarcimento del danno è di applicazione non limitata alladisciplina dei licenziamenti ed è esteso anche ad ambiti extralavoristici (ad ex., cfr. Cass. n. 1182/2012; Cass. n.30330/2019), rispondendo a principi generali che regolano ilrisarcimento ex art. 1223 e ss. c.p.c., al fine di correlare il dannoalla perdita effettiva realizzata nel patrimonio del danneggiatoed evitare indebite locupletazioni.Quanto al rilievo che l’eccezione della società sarebbe statatardivamente formulata solo in appello è sufficiente rammentareche quella dell’aliunde perceptum non è una eccezione in sensostretto (Cass. n. 19163/2022; Cass. n. 18093/2013; Cass. n.9464/2009) e che il giudice in proposito può esercitare i suoipoteri officiosi anche in appello (cfr. Cass. n. 22294/2023).2.3.

Il secondo e il terzo motivo sono infine inammissibili anchenella parte in cui denunciano errori di diritto ma contestano laquantificazione delle somme operata dalla Corte territoriale.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,Numero registro generale 14395/2021c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inN umero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 7512/2026relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataData pubblicazione 29/03/2026quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n.22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione dei fatti quale risultante dalla sentenzaimpugnata si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.Nella specie, chi ricorre non individua errores in iudicando in cuisarebbe incorsa la Corte territoriale, ma piuttosto contestaapprezzamenti di merito concernenti la quantificazione dellesomme, anche avuto riguardo ai documenti acquisiti,sollecitando un controllo estraneo al sindacato di legittimità.3.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso,con spese che seguono la soccombenza liquidate come dadispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si èdichiarato antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 4315/2020).Numero registro generale 14395/2021Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 7512/2026AULA 'A'Data pubblicazione 29/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E MA D I C A S S A Z I O N E AliundeperceptumSEZIONE LAVOROR.G.N. 14395/2021Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 14395-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiDANIELA MOCELLA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro385 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 696/2020 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14395/2021Numero sezionale 385/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, inparziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pur tenendo ferma ladichiarazione di trasformazione del contratto di lavorointercorso tra le parti da tempo parziale a tempo pieno dal 1°maggio 2011, ha rigettato «la domanda di risarcimento deldanno nella misura delle differenze retributive tra quantopercepito da [OSCURATO:PERSONA] a part time e quanto avrebbepercepito in applicazione del regime full time».2.

In estrema sintesi, per quanto qui ancora rilevi, la Corteterritoriale ha «considerato che, discutendosi di risarcimento deldanno per la mancata percezione del trattamento retributivodovuto in conseguenza della trasformazione del rapporto atempo pieno a partire dal 1.5.2011 e sino al 31.8.2016 (quandoil rapporto è pacificamente divenuto full time), è evidentementerilevante sapere se Debellis abbia lavorato dopo tale data epercepito redditi da altri datori di lavoro».La Corte ha, quindi, acquisito documentazione relativa ad altrirapporti di lavoro intrattenuti dal Debellis e ha accertato chel’aliunde perceptum risultava complessivamente superiore aldanno lamentato, respingendo quindi ogni pretesa risarcitoria.3.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso illavoratore con tre motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14395/2021Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 7512/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

I motivi di ricorso possono essere esposti secondo le rubricheindicate dalla stessa parte ricorrente:1.1. il primo deduce: «art. 360 n°3 c.p.c.: violazione e falsaapplicazione degli articoli 36 Cost., artt. 1175 e 1375 del codicecivile, dell’art. 2099 c.c., degli artt. 1223, 1226, 1227 c.c. edell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesseal codice civile inerente all’interpretazione delle leggi.

Omessa,contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fattocontroverso decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n° 5c.p.c.»;1.2. con il secondo motivo viene denunciata: «art. 360 n°3c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli articoli 36 Cost., artt.1175 e 1375 del codice civile, dell’art. 2099 c.c., degli artt.1223, 1226, 1227 c.c. e 4 inerente all’interpretazione delleleggi.

Omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circaun fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art.360 n° 5 c.p.c.»;1.3. il terzo mezzo lamenta: «art. 360 n°3 c.p.c.: violazione efalsa applicazione degli articoli 36 Cost., artt. 1175 e 1375 delcodice civile, dell’art. 2099 c.c., degli artt. 1223, 1226, 1227c.c. e dell’art 12 delle disposizioni sulla legge in generalepremesse al codice civile inerente all’interpretazione delle leggi.Omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa unfatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360n° 5 c.p.c.».2.

Il ricorso non può trovare accoglimento.2.1.

Pregiudizialmente occorre rilevare che tutti i motivi sonoinammissibili nella parte in cui deducono la violazione del n. 5dell’art. 360 c.p.c. secondo una formulazione non più vigente,richiamando la «omessa, contraddittoria o insufficienteNumero registro generale 14395/2021motivazione» di cui alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 delN umero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 7512/20262006 e non considerando la novella della disposizione ex art.Data pubblicazione 29/03/202654, co. 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioniin l. n. 134 del 2012, la quale consente il ricorso per cassazionesolo per «per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».In ogni caso, le censure, anche nella loro concreta illustrazione,non tengono in alcun conto gli enunciati espressi sulladisposizione novellata dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass.,Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014, cui si rinvia ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c.).2.2.

Il primo motivo è altresì infondato perché l’operatività delprincipio della detraibilità dell’aliunde perceptum dalrisarcimento del danno è di applicazione non limitata alladisciplina dei licenziamenti ed è esteso anche ad ambiti extralavoristici (ad ex., cfr. Cass. n. 1182/2012; Cass. n.30330/2019), rispondendo a principi generali che regolano ilrisarcimento ex art. 1223 e ss. c.p.c., al fine di correlare il dannoalla perdita effettiva realizzata nel patrimonio del danneggiatoed evitare indebite locupletazioni.Quanto al rilievo che l’eccezione della società sarebbe statatardivamente formulata solo in appello è sufficiente rammentareche quella dell’aliunde perceptum non è una eccezione in sensostretto (Cass. n. 19163/2022; Cass. n. 18093/2013; Cass. n.9464/2009) e che il giudice in proposito può esercitare i suoipoteri officiosi anche in appello (cfr. Cass. n. 22294/2023).2.3.

Il secondo e il terzo motivo sono infine inammissibili anchenella parte in cui denunciano errori di diritto ma contestano laquantificazione delle somme operata dalla Corte territoriale.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,Numero registro generale 14395/2021c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inN umero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 7512/2026relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataData pubblicazione 29/03/2026quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n.22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione dei fatti quale risultante dalla sentenzaimpugnata si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.Nella specie, chi ricorre non individua errores in iudicando in cuisarebbe incorsa la Corte territoriale, ma piuttosto contestaapprezzamenti di merito concernenti la quantificazione dellesomme, anche avuto riguardo ai documenti acquisiti,sollecitando un controllo estraneo al sindacato di legittimità.3.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso,con spese che seguono la soccombenza liquidate come dadispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si èdichiarato antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 4315/2020).

P.Q.MNumero registro generale 14395/2021Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 7512/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente alData pubblicazione 29/03/2026pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso speseforfettario nella misura del 15%, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 gennaio2026.La PresidenteDott.ssa Carla PonterioP.Q.MNumero registro generale 14395/2021Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 7512/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente alData pubblicazione 29/03/2026pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso speseforfettario nella misura del 15%, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 gennaio2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 14395-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiDANIELA MOCELLA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026      [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro385 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 696/2020 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14395/2021Numero sezionale 385/2026Data pubblicazione 29/03/20261. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, inparziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pur tenendo ferma ladichiarazione di trasformazione del contratto di lavorointercorso tra le parti da tempo parziale a tempo pieno dal 1°maggio 2011, ha rigettato «la domanda di risarcimento deldanno nella misura delle differenze retributive tra quantopercepito da [OSCURATO:PERSONA] a part time e quanto avrebbepercepito in applicazione del regime full time».2. In estrema sintesi, per quanto qui ancora rilevi, la Corteterritoriale ha «considerato che, discutendosi di risarcimento deldanno per la mancata percezione del trattamento retributivodovuto in conseguenza della trasformazione del rapporto atempo pieno a partire dal 1.5.2011 e sino al 31.8.2016 (quandoil rapporto è pacificamente divenuto full time), è evidentementerilevante sapere se Debellis abbia lavorato dopo tale data epercepito redditi da altri datori di lavoro».La Corte ha, quindi, acquisito documentazione relativa ad altrirapporti di lavoro intrattenuti dal Debellis e ha accertato chel’aliunde perceptum risultava complessivamente superiore aldanno lamentato, respingendo quindi ogni pretesa risarcitoria.3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso illavoratore con tre motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14395/2021Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 7512/2026Data pubblicazione 29/03/20261. I motivi di ricorso possono essere esposti secondo le rubricheindicate dalla stessa parte ricorrente:1.1. il primo deduce: «art. 360 n°3 c.p.c.: violazione e falsaapplicazione degli articoli 36 Cost., artt. 1175 e 1375 del codicecivile, dell’art. 2099 c.c., degli artt. 1223, 1226, 1227 c.c. edell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesseal codice civile inerente all’interpretazione delle leggi. Omessa,contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fattocontroverso decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n° 5c.p.c.»;1.2. con il secondo motivo viene denunciata: «art. 360 n°3c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli articoli 36 Cost., artt.1175 e 1375 del codice civile, dell’art. 2099 c.c., degli artt.1223, 1226, 1227 c.c. e 4 inerente all’interpretazione delleleggi. Omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circaun fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art.360 n° 5 c.p.c.»;1.3. il terzo mezzo lamenta: «art. 360 n°3 c.p.c.: violazione efalsa applicazione degli articoli 36 Cost., artt. 1175 e 1375 delcodice civile, dell’art. 2099 c.c., degli artt. 1223, 1226, 1227c.c. e dell’art 12 delle disposizioni sulla legge in generalepremesse al codice civile inerente all’interpretazione delle leggi.Omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa unfatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360n° 5 c.p.c.».2. Il ricorso non può trovare accoglimento.2.1. Pregiudizialmente occorre rilevare che tutti i motivi sonoinammissibili nella parte in cui deducono la violazione del n. 5dell’art. 360 c.p.c. secondo una formulazione non più vigente,richiamando la «omessa, contraddittoria o insufficienteNumero registro generale 14395/2021motivazione» di cui alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 delN umero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 7512/20262006 e non considerando la novella della disposizione ex art.Data pubblicazione 29/03/202654, co. 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioniin l. n. 134 del 2012, la quale consente il ricorso per cassazionesolo per «per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».In ogni caso, le censure, anche nella loro concreta illustrazione,non tengono in alcun conto gli enunciati espressi sulladisposizione novellata dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass.,Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014, cui si rinvia ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c.).2.2. Il primo motivo è altresì infondato perché l’operatività delprincipio della detraibilità dell’aliunde perceptum dalrisarcimento del danno è di applicazione non limitata alladisciplina dei licenziamenti ed è esteso anche ad ambiti extralavoristici (ad ex., cfr. Cass. n. 1182/2012; Cass. n.30330/2019), rispondendo a principi generali che regolano ilrisarcimento ex art. 1223 e ss. c.p.c., al fine di correlare il dannoalla perdita effettiva realizzata nel patrimonio del danneggiatoed evitare indebite locupletazioni.Quanto al rilievo che l’eccezione della società sarebbe statatardivamente formulata solo in appello è sufficiente rammentareche quella dell’aliunde perceptum non è una eccezione in sensostretto (Cass. n. 19163/2022; Cass. n. 18093/2013; Cass. n.9464/2009) e che il giudice in proposito può esercitare i suoipoteri officiosi anche in appello (cfr. Cass. n. 22294/2023).2.3. Il secondo e il terzo motivo sono infine inammissibili anchenella parte in cui denunciano errori di diritto ma contestano laquantificazione delle somme operata dalla Corte territoriale.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,Numero registro generale 14395/2021c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inN umero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 7512/2026relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataData pubblicazione 29/03/2026quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n.22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione dei fatti quale risultante dalla sentenzaimpugnata si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.Nella specie, chi ricorre non individua errores in iudicando in cuisarebbe incorsa la Corte territoriale, ma piuttosto contestaapprezzamenti di merito concernenti la quantificazione dellesomme, anche avuto riguardo ai documenti acquisiti,sollecitando un controllo estraneo al sindacato di legittimità.3. Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso,con spese che seguono la soccombenza liquidate come dadispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si èdichiarato antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4315/2020).Numero registro generale 14395/2021Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 7512/2026AULA 'A'Data pubblicazione 29/03/2026OggettoL A  C O R T E  S U P R E MA  D I  C A S S A Z I O N E  AliundeperceptumSEZIONE LAVOROR.G.N. 14395/2021Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.  Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 14395-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiDANIELA MOCELLA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026      [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro385 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 696/2020 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14395/2021Numero sezionale 385/2026Data pubblicazione 29/03/20261. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, inparziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pur tenendo ferma ladichiarazione di trasformazione del contratto di lavorointercorso tra le parti da tempo parziale a tempo pieno dal 1°maggio 2011, ha rigettato «la domanda di risarcimento deldanno nella misura delle differenze retributive tra quantopercepito da [OSCURATO:PERSONA] a part time e quanto avrebbepercepito in applicazione del regime full time».2. In estrema sintesi, per quanto qui ancora rilevi, la Corteterritoriale ha «considerato che, discutendosi di risarcimento deldanno per la mancata percezione del trattamento retributivodovuto in conseguenza della trasformazione del rapporto atempo pieno a partire dal 1.5.2011 e sino al 31.8.2016 (quandoil rapporto è pacificamente divenuto full time), è evidentementerilevante sapere se Debellis abbia lavorato dopo tale data epercepito redditi da altri datori di lavoro».La Corte ha, quindi, acquisito documentazione relativa ad altrirapporti di lavoro intrattenuti dal Debellis e ha accertato chel’aliunde perceptum risultava complessivamente superiore aldanno lamentato, respingendo quindi ogni pretesa risarcitoria.3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso illavoratore con tre motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14395/2021Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 7512/2026Data pubblicazione 29/03/20261. I motivi di ricorso possono essere esposti secondo le rubricheindicate dalla stessa parte ricorrente:1.1. il primo deduce: «art. 360 n°3 c.p.c.: violazione e falsaapplicazione degli articoli 36 Cost., artt. 1175 e 1375 del codicecivile, dell’art. 2099 c.c., degli artt. 1223, 1226, 1227 c.c. edell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesseal codice civile inerente all’interpretazione delle leggi. Omessa,contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fattocontroverso decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n° 5c.p.c.»;1.2. con il secondo motivo viene denunciata: «art. 360 n°3c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli articoli 36 Cost., artt.1175 e 1375 del codice civile, dell’art. 2099 c.c., degli artt.1223, 1226, 1227 c.c. e 4 inerente all’interpretazione delleleggi. Omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circaun fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art.360 n° 5 c.p.c.»;1.3. il terzo mezzo lamenta: «art. 360 n°3 c.p.c.: violazione efalsa applicazione degli articoli 36 Cost., artt. 1175 e 1375 delcodice civile, dell’art. 2099 c.c., degli artt. 1223, 1226, 1227c.c. e dell’art 12 delle disposizioni sulla legge in generalepremesse al codice civile inerente all’interpretazione delle leggi.Omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa unfatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360n° 5 c.p.c.».2. Il ricorso non può trovare accoglimento.2.1. Pregiudizialmente occorre rilevare che tutti i motivi sonoinammissibili nella parte in cui deducono la violazione del n. 5dell’art. 360 c.p.c. secondo una formulazione non più vigente,richiamando la «omessa, contraddittoria o insufficienteNumero registro generale 14395/2021motivazione» di cui alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 delN umero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 7512/20262006 e non considerando la novella della disposizione ex art.Data pubblicazione 29/03/202654, co. 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioniin l. n. 134 del 2012, la quale consente il ricorso per cassazionesolo per «per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».In ogni caso, le censure, anche nella loro concreta illustrazione,non tengono in alcun conto gli enunciati espressi sulladisposizione novellata dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass.,Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014, cui si rinvia ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c.).2.2. Il primo motivo è altresì infondato perché l’operatività delprincipio della detraibilità dell’aliunde perceptum dalrisarcimento del danno è di applicazione non limitata alladisciplina dei licenziamenti ed è esteso anche ad ambiti extralavoristici (ad ex., cfr. Cass. n. 1182/2012; Cass. n.30330/2019), rispondendo a principi generali che regolano ilrisarcimento ex art. 1223 e ss. c.p.c., al fine di correlare il dannoalla perdita effettiva realizzata nel patrimonio del danneggiatoed evitare indebite locupletazioni.Quanto al rilievo che l’eccezione della società sarebbe statatardivamente formulata solo in appello è sufficiente rammentareche quella dell’aliunde perceptum non è una eccezione in sensostretto (Cass. n. 19163/2022; Cass. n. 18093/2013; Cass. n.9464/2009) e che il giudice in proposito può esercitare i suoipoteri officiosi anche in appello (cfr. Cass. n. 22294/2023).2.3. Il secondo e il terzo motivo sono infine inammissibili anchenella parte in cui denunciano errori di diritto ma contestano laquantificazione delle somme operata dalla Corte territoriale.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,Numero registro generale 14395/2021c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inN umero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 7512/2026relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataData pubblicazione 29/03/2026quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n.22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione dei fatti quale risultante dalla sentenzaimpugnata si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.Nella specie, chi ricorre non individua errores in iudicando in cuisarebbe incorsa la Corte territoriale, ma piuttosto contestaapprezzamenti di merito concernenti la quantificazione dellesomme, anche avuto riguardo ai documenti acquisiti,sollecitando un controllo estraneo al sindacato di legittimità.3. Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso,con spese che seguono la soccombenza liquidate come dadispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si èdichiarato antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4315/2020). P.Q.MNumero registro generale 14395/2021Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 7512/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente alData pubblicazione 29/03/2026pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso speseforfettario nella misura del 15%, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 gennaio2026.La PresidenteDott.ssa Carla PonterioP.Q.MNumero registro generale 14395/2021Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 7512/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente alData pubblicazione 29/03/2026pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso speseforfettario nella misura del 15%, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 gennaio2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]