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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 22294/2023

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o depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ed error in iudicando ed è sviluppato evidenziando come l’istruttoria di causa si fosse svolta coerentemente con i principi di cui alla giurisprudenza di legittimità, essendo stato addotto un danno corrispondente alla retribuzioni perdute ed essendosi prodotti, con le note difensive di primo grado, i documenti (dichiarazioni fiscali) attraverso cui comprovare l’assetto reddituale di quanto percepito negli anni di riferimento.

Il secondo motivo assume la violazione e falsa applicazione degli art. 1207 e 1217 c.c., nonché sempre degli art. 1218 e 1223 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed error in iudicando per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che l’azione svolta davanti al Tribunale di Roma, da cui era derivato il giudicato rispetto al diritto all’assunzione, integrasse gli estremi della messa in mora ai fini del risarcimento del danno per il lavoratore indebitamente non assunto.

2. Il collegio ritiene la fondatezza di entrambi i motivi addotti.

3. Iniziando in ordine logico giuridico dal secondo di essi, si rileva che, in punto di fatto, risulta che le ricorrenti agirono in precedente giudizio, poi risoltosi in loro favore, per l’accertamento del diritto all’assunzione e per la declaratoria dell’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di procedere alla loro assunzione.

Secondo la Corte territoriale, in tale situazione, la notifica del ricorso riguardante il primo giudizio non poteva ad un tempo significare anche costituzione in mora rispetto alla ritardata assunzione e ai danni ad essa consequenziali, sicché si sarebbe resa necessaria una successiva offerta della prestazione. 3.1 L’assunto è errato.

L’azione per l’accertamento dell’esistenza dell’obbligo di assunzione, accompagnata tra l’altro da domanda ex art. 700 c.p.c., era evidentemente finalizzata ad ottenere l’instaurazione del rapporto, il che costituisce forma idonea di messa in mora della controparte rispetto alla consequenziale stipula del contratto (Cass.2 febbraio 2011, n. 2460).

Pertanto, non vi è ragione alcuna per sostenere che, agendo al fine di ottenere tale accertamento dell’obbligo ad assumere e a contrarre, la parte convenuta, nel momento in cui essa veniva raggiunta dalla corrispondente domanda giudiziale, non fosse già stata di per sé destinataria di un’offerta implicita della prestazione, che non ha alcun senso pretendere si aggiunga ulteriormente alla pronuncia successivamente intervenuta.

Diversamente opinando, la parte inadempiente non risponderebbe dei danni da ritardo nelle more del giudizio , se non sulla base di una ulteriore offerta di prestazione, palesemente sovrabbondante nel momento in cui si sta agendo per l’adempimento del medesimo obbligo; ma un siffatto esito interpretativo sarebbe palesemente insostenibile, noto essendo che uno dei primi effetti della costituzione in mora è proprio l’obbligo del debitore di risarcire al creditore gli eventuali danni sofferti a cagione dell’inadempimento o dal ritardo nell’adempimento. 3.2 Si deve dunque affermare (analogamente, in tema di assunzioni obbligatorie, v.

Cass. 26 marzo 2008, n. 7858, che fa decorrere il risarcimento già dalla domanda di assunzione) che l’azione giudiziale volta all’accertamento del diritto all’assunzione per scorrimento di graduatoria costituisce in sé in mora il datore di lavoro rispetto all’assunzione stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1217 c.c., ed è pertanto sufficiente alla decorrenza del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione di quanto dovuto. 3.3 Nel caso dispecie i danni sono stati chiesti per giunta a far data dalla pronuncia della sentenza di primo grado nel pregresso giudizio e dunque, secondo il principio sopra delineato, la mora in quel momento a fortiorigià esisteva.

4. Fondato è anche il primo motivo.

5. Va confermato il principio, di cui a Cass 4 agosto 2020, n. 16665, in forza del quale in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento "ex tunc" del rapporto di lavoro, il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde perceptumqualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori. 5.1 Ciò però non significa, come invece ritiene la Corte territoriale, che fosse necessaria l’allegazione esplicita in primo grado, da parte delle ricorrenti, della loro inoccupazione od occupazione con reddito inferiore, perché all’identificazione del danno rivendicato è sufficiente essersi agito in quella sede, come pacificamente è avvenuto, sul presupposto del pregiudizio consistente nella mancata tempestiva attribuzione del posto e quindi di una perdita delle conseguenti retribuzioni.

La vicenda fattuale di inoccupazione od occupazione a condizioni deteriori è l’effetto concreto della mancata assunzione ed i variabili connotati di essa riguardano il piano della prova, anche sotto il profilo del riparto del conseguente onere ex art. 2697 c.c. e non quello dell’introduzione della domanda e della pretesa risarcitoria, che di altro non necessita se non della denuncia, con l’atto introduttivo, di un danno consistente nella tardiva attribuzione del posto e quindi della perdita delle retribuzioni.

In altre parole, l ’inoccupazione o l’occupazione a condizioni deteriori costituiscono solo elementi di prova del danno da ritardata assunzione; nel caso di specie, come documentato dalle ricorrenti attraverso il puntuale richiamo agli atti del giudizio di primo grado, esse hanno depositato le dichiarazioni dei redditi, evidentemente indispensabili al decidere ed indicato la misura dei redditi percepiti nel periodo oggetto di causa, profilo la cui omessa considerazione integra l’omesso esame di fatto decisivo denunciato. 5.2 È dirimente osservare che, una volta che vi siano prove anche solo presuntive o ( a fortiori e come accade nel caso di specie ) documentali dell’inoccupazione o della parziale occupazione nel periodo di riferimento, l’esistenza di guadagni diversi che il lavoratore abbia percepito impiegando le proprie energie lavorative integra, in sede di quantificazione, un aliunde perceptum.

E l’aliunde perceptum è, per costante insegnamento giurisprudenziale, un’eccezione (sia pure in senso lato) e, come avviene per tuttele eccezioni, deve essere provata da chi la sollevi, vale a dire dal datore di lavoro ogni qual volta si discuta di danno da lucro cessante (cfr., ad esempio, Cass. 14 giugno 2022, n. 19163; Cass. 31 gennaio 2017 n. 2499; Cass. 12 maggio 2015, n. 9616; Cass. 17 novembre 2010, n. 23226; Cass. 26 ottobre 2010, n. 21919; Cass. 1° giugno 2004 n. 10531; Cass. 9 aprile 2003 n. 5532; Cass. 29 agosto 2000 n. 11341; Cas s. 22 ottobre 1998 n. 10522; Cass. 27 marzo 1996 n. 2756; Cass. 19 luglio 1990 n. 7380;Cass. 20 giugno 1990 n. 6193 e altre).

6. Ciò puntualizzato in termini di corretta distribuzione degli oneri di allegazione e prova, va poi chiarito che i dati fiscali,ovverosia le dichiarazioni dei redditi o le certificazioni sul reddito risultante agli uffici finanziari, che siano prodotte dalle parti o acquisite d’ufficio dal giudice, assumono, in questa tipologia di cause, rilevanza probatoria primaria, anche qualora destinate ad esprimersi attraverso dati che segnalino l’assenza di redditi ed in particolare di redditi di lavoro.

Il valore dei dati fiscali nel processo civile è indubbiamente influenzato dalla tipologia di controversia da affrontare.

In ambito di diritto di famiglia è nota la vigenza di un consolidato principio per cui le dichiarazioni dei redditi, in quanto svolgono una funzione tipicamente tributaria, non rivestono valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento rispetto alla capacità reddituale da valutare rispetto alla fissazione degli oneri di mantenimento, su altre risultanze probatorie (Cass. 28 aprile 2006, n. 9876).

In ambito previdenziale-assistenziale, esclusa qualsiasi rilevanza anche solo come principio di prova utile all’esercizio dei poteri officiosi alle mere autocertificazioni della parte (Cass. 9 marzo 2018, n. 5708; in senso parzialmente diverso, ovverosia per la valenza dell’autocertificazione almeno al fine dell’esercizio dei poteri officiosi, Cass. 4 novembre 2016, n. 22484), i dati fiscali vengono talora valorizzati dalla legge ai fini della prova del requisito reddituale (Cass. 5 maggio 2016, n. 9010, con riferimento alle attestazioni degli uffici finanziari richieste dall'art. 26 della l. n. 153 del 1969).

Ciò posto, discutendosi, nelle cause di risarcimento del danno da tardiva assunzione, dei redditi da lavoro che, nelle more dell’assunzione, siano stati percepiti dalla parte che si assume danneggiata, è evidente la centralità dei dati tributari, in quanto di regola i redditi da lavoro sono destinati a lasciare traccia in ambito fiscale.

Non può dunque dirsi che la produzione tardiva delle dichiarazioni dei redditi ad opera della ricorrente intercetti realmente una preclusione, perché il giudice, in mancanza, quei dati li avrebbe dovuti acquisire anche d’ufficio, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., stante la loro palese decisività e dunque indispensabilità, risultando invariabilmente che il mancato impegno presso il datore di lavoro che avrebbe dovuto assumere comporta il mantenimento in capo al lavoratore delle energie lavorative – quale effetto del medesimo comportamento dannoso altrui - e quindi la concreta possibilità di produzione di redditi, che va obiettivamente accertata secondo le predette modalità istruttorie.

I dati fiscali, anche se tali da non attestare reddito per gli anni interessati, assumono poi valenza presuntiva destinata a sorreggere la quantificazione del menzionato danno da perdita delle retribuzioni e dunque la decisione sulla causa, potendosi prescinderne solo se rispetto ad essi emergano palesi vizi o manifeste incompletezze.

A fronte di tali dati, resta salva la prova di ulteriori redditività così non emerse, perché ad es. di entità talmente minima da non essere intercettate fiscalmente o perché afferenti a lavoro svolto “in nero”, la cui dimostrazione spetta però a quel punto a chi resista alla domanda. 6.1 In altre parole, in ambito di pubblico impiego e rispetto al tema del risarcimento del danno da tardiva assunzione, hanno efficacia probatoria le dichiarazioni dei redditi degli anni interessati (se prive di vizi palesi) o le corrispondenti certificazioni fiscali, documenti tutti che, ove mancanti, vanno acquisiti officiosamente ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.; spetta poi al datore di lavoro inadempiente all’obbligo di assunzione fornire la prova dell’aliunde perceptumin ipotesi non risultante da quei documenti o atti.

7. La Corte d’Appello non poteva dunque ignorare le menzionate risultanze documentali.

8. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rimessa al giudice del rinvio affinché decida facendo applicazione dei principi sopra espressi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ed error in iudicando ed è sviluppato evidenziando come l’istruttoria di causa si fosse svolta coerentemente con i principi di cui alla giurisprudenza di legittimità, essendo stato addotto un danno corrispondente alla retribuzioni perdute ed essendosi prodotti, con le note difensive di primo grado, i documenti (dichiarazioni fiscali) attraverso cui comprovare l’assetto reddituale di quanto percepito negli anni di riferimento. Il secondo motivo assume la violazione e falsa applicazione degli art. 1207 e 1217 c.c., nonché sempre degli art. 1218 e 1223 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed error in iudicando per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che l’azione svolta davanti al Tribunale di Roma, da cui era derivato il giudicato rispetto al diritto all’assunzione, integrasse gli estremi della messa in mora ai fini del risarcimento del danno per il lavoratore indebitamente non assunto. 2. Il collegio ritiene la fondatezza di entrambi i motivi addotti. 3. Iniziando in ordine logico giuridico dal secondo di essi, si rileva che, in punto di fatto, risulta che le ricorrenti agirono in precedente giudizio, poi risoltosi in loro favore, per l’accertamento del diritto all’assunzione e per la declaratoria dell’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di procedere alla loro assunzione. Secondo la Corte territoriale, in tale situazione, la notifica del ricorso riguardante il primo giudizio non poteva ad un tempo significare anche costituzione in mora rispetto alla ritardata assunzione e ai danni ad essa consequenziali, sicché si sarebbe resa necessaria una successiva offerta della prestazione. 3.1 L’assunto è errato. L’azione per l’accertamento dell’esistenza dell’obbligo di assunzione, accompagnata tra l’altro da domanda ex art. 700 c.p.c., era evidentemente finalizzata ad ottenere l’instaurazione del rapporto, il che costituisce forma idonea di messa in mora della controparte rispetto alla consequenziale stipula del contratto (Cass.2 febbraio 2011, n. 2460). Pertanto, non vi è ragione alcuna per sostenere che, agendo al fine di ottenere tale accertamento dell’obbligo ad assumere e a contrarre, la parte convenuta, nel momento in cui essa veniva raggiunta dalla corrispondente domanda giudiziale, non fosse già stata di per sé destinataria di un’offerta implicita della prestazione, che non ha alcun senso pretendere si aggiunga ulteriormente alla pronuncia successivamente intervenuta. Diversamente opinando, la parte inadempiente non risponderebbe dei danni da ritardo nelle more del giudizio , se non sulla base di una ulteriore offerta di prestazione, palesemente sovrabbondante nel momento in cui si sta agendo per l’adempimento del medesimo obbligo; ma un siffatto esito interpretativo sarebbe palesemente insostenibile, noto essendo che uno dei primi effetti della costituzione in mora è proprio l’obbligo del debitore di risarcire al creditore gli eventuali danni sofferti a cagione dell’inadempimento o dal ritardo nell’adempimento. 3.2 Si deve dunque affermare (analogamente, in tema di assunzioni obbligatorie, v. Cass. 26 marzo 2008, n. 7858, che fa decorrere il risarcimento già dalla domanda di assunzione) che l’azione giudiziale volta all’accertamento del diritto all’assunzione per scorrimento di graduatoria costituisce in sé in mora il datore di lavoro rispetto all’assunzione stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1217 c.c., ed è pertanto sufficiente alla decorrenza del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione di quanto dovuto. 3.3 Nel caso dispecie i danni sono stati chiesti per giunta a far data dalla pronuncia della sentenza di primo grado nel pregresso giudizio e dunque, secondo il principio sopra delineato, la mora in quel momento a fortiorigià esisteva. 4. Fondato è anche il primo motivo. 5. Va confermato il principio, di cui a Cass 4 agosto 2020, n. 16665, in forza del quale in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento "ex tunc" del rapporto di lavoro, il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde perceptumqualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori. 5.1 Ciò però non significa, come invece ritiene la Corte territoriale, che fosse necessaria l’allegazione esplicita in primo grado, da parte delle ricorrenti, della loro inoccupazione od occupazione con reddito inferiore, perché all’identificazione del danno rivendicato è sufficiente essersi agito in quella sede, come pacificamente è avvenuto, sul presupposto del pregiudizio consistente nella mancata tempestiva attribuzione del posto e quindi di una perdita delle conseguenti retribuzioni. La vicenda fattuale di inoccupazione od occupazione a condizioni deteriori è l’effetto concreto della mancata assunzione ed i variabili connotati di essa riguardano il piano della prova, anche sotto il profilo del riparto del conseguente onere ex art. 2697 c.c. e non quello dell’introduzione della domanda e della pretesa risarcitoria, che di altro non necessita se non della denuncia, con l’atto introduttivo, di un danno consistente nella tardiva attribuzione del posto e quindi della perdita delle retribuzioni. In altre parole, l ’inoccupazione o l’occupazione a condizioni deteriori costituiscono solo elementi di prova del danno da ritardata assunzione; nel caso di specie, come documentato dalle ricorrenti attraverso il puntuale richiamo agli atti del giudizio di primo grado, esse hanno depositato le dichiarazioni dei redditi, evidentemente indispensabili al decidere ed indicato la misura dei redditi percepiti nel periodo oggetto di causa, profilo la cui omessa considerazione integra l’omesso esame di fatto decisivo denunciato. 5.2 È dirimente osservare che, una volta che vi siano prove anche solo presuntive o ( a fortiori e come accade nel caso di specie ) documentali dell’inoccupazione o della parziale occupazione nel periodo di riferimento, l’esistenza di guadagni diversi che il lavoratore abbia percepito impiegando le proprie energie lavorative integra, in sede di quantificazione, un aliunde perceptum. E l’aliunde perceptum è, per costante insegnamento giurisprudenziale, un’eccezione (sia pure in senso lato) e, come avviene per tuttele eccezioni, deve essere provata da chi la sollevi, vale a dire dal datore di lavoro ogni qual volta si discuta di danno da lucro cessante (cfr., ad esempio, Cass. 14 giugno 2022, n. 19163; Cass. 31 gennaio 2017 n. 2499; Cass. 12 maggio 2015, n. 9616; Cass. 17 novembre 2010, n. 23226; Cass. 26 ottobre 2010, n. 21919; Cass. 1° giugno 2004 n. 10531; Cass. 9 aprile 2003 n. 5532; Cass. 29 agosto 2000 n. 11341; Cas s. 22 ottobre 1998 n. 10522; Cass. 27 marzo 1996 n. 2756; Cass. 19 luglio 1990 n. 7380;Cass. 20 giugno 1990 n. 6193 e altre). 6. Ciò puntualizzato in termini di corretta distribuzione degli oneri di allegazione e prova, va poi chiarito che i dati fiscali,ovverosia le dichiarazioni dei redditi o le certificazioni sul reddito risultante agli uffici finanziari, che siano prodotte dalle parti o acquisite d’ufficio dal giudice, assumono, in questa tipologia di cause, rilevanza probatoria primaria, anche qualora destinate ad esprimersi attraverso dati che segnalino l’assenza di redditi ed in particolare di redditi di lavoro. Il valore dei dati fiscali nel processo civile è indubbiamente influenzato dalla tipologia di controversia da affrontare. In ambito di diritto di famiglia è nota la vigenza di un consolidato principio per cui le dichiarazioni dei redditi, in quanto svolgono una funzione tipicamente tributaria, non rivestono valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento rispetto alla capacità reddituale da valutare rispetto alla fissazione degli oneri di mantenimento, su altre risultanze probatorie (Cass. 28 aprile 2006, n. 9876). In ambito previdenziale-assistenziale, esclusa qualsiasi rilevanza anche solo come principio di prova utile all’esercizio dei poteri officiosi alle mere autocertificazioni della parte (Cass. 9 marzo 2018, n. 5708; in senso parzialmente diverso, ovverosia per la valenza dell’autocertificazione almeno al fine dell’esercizio dei poteri officiosi, Cass. 4 novembre 2016, n. 22484), i dati fiscali vengono talora valorizzati dalla legge ai fini della prova del requisito reddituale (Cass. 5 maggio 2016, n. 9010, con riferimento alle attestazioni degli uffici finanziari richieste dall'art. 26 della l. n. 153 del 1969). Ciò posto, discutendosi, nelle cause di risarcimento del danno da tardiva assunzione, dei redditi da lavoro che, nelle more dell’assunzione, siano stati percepiti dalla parte che si assume danneggiata, è evidente la centralità dei dati tributari, in quanto di regola i redditi da lavoro sono destinati a lasciare traccia in ambito fiscale. Non può dunque dirsi che la produzione tardiva delle dichiarazioni dei redditi ad opera della ricorrente intercetti realmente una preclusione, perché il giudice, in mancanza, quei dati li avrebbe dovuti acquisire anche d’ufficio, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., stante la loro palese decisività e dunque indispensabilità, risultando invariabilmente che il mancato impegno presso il datore di lavoro che avrebbe dovuto assumere comporta il mantenimento in capo al lavoratore delle energie lavorative – quale effetto del medesimo comportamento dannoso altrui - e quindi la concreta possibilità di produzione di redditi, che va obiettivamente accertata secondo le predette modalità istruttorie. I dati fiscali, anche se tali da non attestare reddito per gli anni interessati, assumono poi valenza presuntiva destinata a sorreggere la quantificazione del menzionato danno da perdita delle retribuzioni e dunque la decisione sulla causa, potendosi prescinderne solo se rispetto ad essi emergano palesi vizi o manifeste incompletezze. A fronte di tali dati, resta salva la prova di ulteriori redditività così non emerse, perché ad es. di entità talmente minima da non essere intercettate fiscalmente o perché afferenti a lavoro svolto “in nero”, la cui dimostrazione spetta però a quel punto a chi resista alla domanda. 6.1 In altre parole, in ambito di pubblico impiego e rispetto al tema del risarcimento del danno da tardiva assunzione, hanno efficacia probatoria le dichiarazioni dei redditi degli anni interessati (se prive di vizi palesi) o le corrispondenti certificazioni fiscali, documenti tutti che, ove mancanti, vanno acquisiti officiosamente ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.; spetta poi al datore di lavoro inadempiente all’obbligo di assunzione fornire la prova dell’aliunde perceptumin ipotesi non risultante da quei documenti o atti. 7. La Corte d’Appello non poteva dunque ignorare le menzionate risultanze documentali. 8. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rimessa al giudice del rinvio affinché decida facendo applicazione dei principi sopra espressi. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, c