CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 10610/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11627/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CORRIDONI 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 15/2022 depositata il 29/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la sentenza dichiarativa del suo fallimento pronunciata dal Tribunale di Crotone in data 23 novembre 2021 su ricorso del Pubblico Ministero, in cui era stata rilevata l’esistenza di debiti risultanti all’Agenzia delle Entrate Riscossione per€ 1.382.784,72, oltre a segnalazioni presso la [OSCURATO:PERSONA] e al compimento di atti di dismissione del patrimonio immobiliaredella società debitrice. 2. La Corte di Appello di Catanzaro , con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto il giudice dell’impugnazione – per quanto qui ancora rileva - che la rateizzazione richiesta dalla società debitrice non avesseinteressato crediti tributari per € 177.355,92, superiori a € 30.000,00. Ha, poi, rilevato il giudice di appello che non potevanoessere valutati i crediti iscritti in bilancio, così come non aveva rilievo l’annullamento da parte del giudice tributario di cartelle per € 378.987,78, posto che l’annullamento delle stesse era avvenuto per vizi di notifica e non per motivi di merito, senza pertanto sgravio alcuno. Il giudice del reclamoha, poi, rilevato che la ricorrente aveva maturato un debito nei confronti di un creditore ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) risultante da un titolo giudiziale, valorizzando anche le segnalazioni alla [OSCURATO:PERSONA]. 3. Propone ricorso per cassazione la società reclamante, affidato a un unico motivo, articolato sotto diversi profili e ulteriormente illustrato da memoria . Resiste con controricorso il fallimento intimato. L’autorità istante non si è costituita in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.15 l. fall., dell’art. 19 d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 67-bis, 68 e 69 d. lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la sentenza impugnata – nel ritenere irrilevante la rateizzazione in atto, in quanto relativa solo a parte del debito tributario - ha ritenuto che la società debitrice fosse insolvente e che fosse stata superata la soglia di cui all’art. 15, nono comma, l. fall. Osserva parte ricorrente che la rateizzazione ex art. 19, primo comma, d.P.R. n. 602/1973 comporta la sospensione di ogni azione esecutiva, compreso il procedimento per la dichiarazione di fallimento. 2. Sotto altro profilo, il ricorrente censura la statuizione della sentenza impugnata secondo cui si sarebbe dovuto valorizzare anche il debito di € 378.987,78, nonostante l’annullamento delle cartelle disposto dal giudice tributario, in considerazione del fatto che le sentenze delle commissioni tributarie sono immediatamente esecutive, nel qual caso lo sgravio risulterebbe doveroso, tenuto conto dell’allegato passaggio in cosa giudicata della suddetta sentenza del giudice tributario. 3. Si censura, infine, l’omessa valutazione degli elementi di prova in base ai quali il debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sarebbe in via di definizionetransattiva. 4. Il primo profilo del ricorso è inammissibile –così assorbendosi sotto questo profilo l’eccezione di inammissibilità articolata dal controricorrente - in quanto non aggredisce compiutamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. La sentenza impugnata non ha fondato la propria decisione in relazione alla proposta rateizzazione sul presupposto che la rateizzazione non abbia incidenza in quanto tale nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, ma in quanto –con accertamento in fatto non oggetto di censura – ha accertato che una parte del debito tributario non era stato oggetto di rateizzazione e che questo importo incidevasia ai fini dello stato di insolvenza, sia ai fini della soglia di cui all’art. 15, nono comma, l. fall. («le somme per le quali non è intervenuto il provvedimento di rateizzazione sono ampiamente superiori a trentamila euro: basti per tutte la cartella […] dell’importo di 177.355,92 non compresa nel provvedimento rateizzazion[e]»). 5. L’ impugnazione dell’ulteriore credito tributario di € 378.987,78 non tiene, inoltre,conto – ai fini dello stato di insolvenza e dell’ammissibilità di questo secondo profilo del motivo – del fatto che il credito in oggetto rappresenta solo una parte del complessivo debito tributario. In ogni caso, la temporanea inesigibilità del credito erariale, conseguente alla presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli, pur incidendo sulla possibilità di avviare o proseguire eventuali azioni esecutive, non esclude la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate a richiedere il fallimento, né comporta l'improcedibilità del relativo giudizio prefallimentare; l'eventuale esito positivo della domanda, che è onere del debitore provare essere intervenuto prima della dichiarazione di fallimento, può, invece, costituire oggetto di valutazione ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza(Cass.n. 17884/2023). Parte reclamante, a fronte dell'incontestata sussistenza dei crediti erariali, non si sarebbe potuta limitare a rappresentare che l'accesso al beneficio della definizione agevolata avrebbe ridimensionato la sua situazione debitoria in maniera tale da escludere l'insolvenza, ma avrebbe avuto l'onere di dare concreta dimostrazione delle proprie allegazioni (Cass., n. 9029/2020). 6. In ogni caso, il ricorrente non ha censurato come elemento indiziario le segnalazioni della [OSCURATO:PERSONA] presso Bankitalia, così come risulta inammissibile per difetto di specificità la deduzione secondo cui l’insolvenza sarebbe venuta meno per il fatto che con il creditore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, in possesso di titolo esecutivo, sarebbero state intavolate trattative. 7. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello