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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 17884/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25129/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C . s.a.s. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 92, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e ei soci accomandatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 113, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] o Lombardini giusta procura allegat a al controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] SILVERe AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 388/2018 depositata il24/7/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 26 aprile 2018, dichiarava, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. nonché di [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario della compagine, e [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (compagine modificatasi in [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. a decorrere dal 19 maggio 2017).

2. La Corte d’appello di Trieste, a seguito del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., rilevava -fra l’altro e per quanto qui di interesse - che nulla era dato conoscere dell’esito della domanda di ammissione alla definizione agevolata del carico fiscale e previdenziale presentata dalla fallita, ai sensidel d.l. 148/2017, nel corso del giudizio prefallimentare.

Osservava che la dimostrazione dell’esito di tale domanda, costituendo il presupposto dell’eccezione sollevata dalla reclamante, andava necessariamente dedotto e comprovato da quest’ultima.

Riteneva, di conseguenza, che rimanesse precluso l’esame della questione circa il rilievo da attribuire alla dilazione di pagamento richiesta, in termini di sussistenza di una posizione di credito esigibile, idonea alla declaratoria di fallimento del debitore.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 24 luglio 2018, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso i fallimenti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Gli intimati Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ., perché la Corte d’appello, ponendo a carico del debitore l’onere di dimostrare l’intervenuta ammissione alla procedura di definizione agevolata prevista dal d.l. 148/2017, le ha attribuito un onere probatorio che non poteva essere assolto, poiché la dichiarazione di fallimento aveva comportato l’interruzione del procedimento di ammissione al beneficio, il cui esito, in ogni caso, sarebbe stato comunicato al curatore e non già alla società istante. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: a fronte della deduzione della reclamante secondo cui la presentazione di una domanda di definizione agevolata dei debiti tributari e previdenziali faceva venire meno l’impulso di parte alla declaratoria di fallimento, la Corte distrettuale ha ritenuto che per poter decidere su questa eccezione fosse necessaria la dimostrazione dell’ammissione della richiesta di adesione.

In questo modo la Corte di merito è andata – in tesi - oltre i l imiti della domanda giudiziale proposta nel giudizio di reclamo, attinente agli effetti della richiesta di adesione e non del successivo provvedimento di ammissione, senza peraltro tener conto che la verifica della legittimità della sentenza di fallimento doveva essere compiuta con riferimento alle condizioni date al momento della medesima pronuncia. 4.3 Il terzo motivo di ricorso assume, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame dell’avvenuta presentazione di una rituale e tempestiva richiesta di adesione ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. a), d.l. 148/2017: il ricorrente assume che la sentenza impugnata , nell'escludere l'ammissibilità della definizione agevolata,non abbiaconsiderato che era pacifica la sussistenza dei requisiti prescritti.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano il primo infondato, gli altri inammissibili. 5.1 Occorre ricordare, in limine , che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento assumono rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente nel frangente in cui essa venne aperta (Cass. 16180/2017, Cass. 3479/2011).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., laddove ha rilevato che incombeva sulla reclamante, la quale aveva eccepito di aver proposto la domanda di definizione agevolata, l'onere di fornire la prova che al momento della dichiarazione di fallimento fosse stata ammessa la definizione agevolata prevista dall’art. 1 d.l. 148/2017, con tutti gli effetti chene conseguivano.

Non è dunque fondato il primo motivo, dato che la Corte distrettuale ha correttamente attribuito al reclamante l’onere di dimostrare l’esito della richiesta di definizione da lui presentata. 5.2 L’art. 1 d. l. 148/2017, di per sé, non prevede affatto la perdita di legittimazione dell’Agenzia delle Entrate a richiedere il fallimento a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata.

L’art. 6 d.l. 193/2016, secondo le cui disposizioni potevano essere estinti i debiti indicati dall’art. 1 d.l. 148/2017, stabilisce poi, al suo comma 5, secondo periodo, che “l'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.

La norma limita le preclusioni derivanti dalla presentazione della domanda di definizione agevolata all’avvio o alla prosecuzione delle sole procedure esecutive individuali, dovendosi di conseguenza escludere che gli stessi effetti si producanorispetto alla dichiarazione dello stato di insolvenza o alla prosecuzione della procedura prefallimentare.

Una conferma in questo senso viene, del resto, dal comma 13 dell’art. 6 appena citato, dal cui tenore (“alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”) si evince l’esistenza di un rapporto di compatibilità fra dichiarazione di fallimento e definizione agevolata.

Dunque, la temporanea inesigibilità del credito erariale, conseguente alla presentazione della domanda di definizione agevolata, non esclude la legittimazione dell’Agenzia delle Entrate alla proposizione dell'istanza di fallimento.

L'incidenza della stessa sul credito erariale -in termini di esenzione dall’obbligo di corrispondere “gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46” e di scadenze entro cui provvedere al saldo del ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, d.l. 148/2017 e 6, comma 1, d.l. 193/2016 – può, invece, costituire oggetto di valutazione ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza. 5.3 Gli stessi odierni ricorrenti non pongono in contestazione che l’ammissione della definizione agevolata non era intervenuta al momento della dichiarazione di fallimento.

Non rimane perciò che constatare che, come l’ammissione della definizione agevolata non avrebbe in alcun modo pregiudicato la legittimazione dell’Agenzia istante a sollecitare la declaratoria di insolvenza, posto che la qualità di creditore, necessaria ai fini della proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 6 l. fall., si estende a tutti coloro che vantano un credito esistente nei confronti del debitore, ancorché non necessariamente liquido ed esigibile ovvero non ancora scaduto, così, a maggior ragione, la mera presentazione della domanda, a cui conseguiva una mera aspettativa di ammissione all’agevolazione, non avrebbe comportato alcuna conseguenza in termini di privazione o sospensione della legittimazione ex art. 6 l. fall..

Ne consegue l’inammissibilità dei due ulteriori mezzi, l’uno (il secondo) perché predica la mancata pronuncia su una domanda di nessuna decisività, l’altro (il terzo) perché la mera presentazione della domanda di definizione agevolata non rivestiva alcun rilievo ai fini della decisione del procedimento prefallimentare.

Giova, infine, precisare che la sentenza impugnata, rimasta incensurata sul punto, ha ritenuto che la ricorrente non fosse in grado di adempiere con mezzi ordinari il credito fatto valere dall'Agenzia delle Entrate, condizione da cui discendeva lo stato di insolvenza dell’impresa sotto un aspetto dinamico (desumibile dall’impossibilità per l'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni a suo carico; Cass. 29913/2018).

6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25129/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C . s.a.s. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 92, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e ei soci accomandatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 113, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] o Lombardini giusta procura allegat a al controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] SILVERe AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 388/2018 depositata il24/7/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 26 aprile 2018, dichiarava, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. nonché di [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario della compagine, e [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (compagine modificatasi in [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. a decorrere dal 19 maggio 2017). 2. La Corte d’appello di Trieste, a seguito del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., rilevava -fra l’altro e per quanto qui di interesse - che nulla era dato conoscere dell’esito della domanda di ammissione alla definizione agevolata del carico fiscale e previdenziale presentata dalla fallita, ai sensidel d.l. 148/2017, nel corso del giudizio prefallimentare. Osservava che la dimostrazione dell’esito di tale domanda, costituendo il presupposto dell’eccezione sollevata dalla reclamante, andava necessariamente dedotto e comprovato da quest’ultima. Riteneva, di conseguenza, che rimanesse precluso l’esame della questione circa il rilievo da attribuire alla dilazione di pagamento richiesta, in termini di sussistenza di una posizione di credito esigibile, idonea alla declaratoria di fallimento del debitore. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 24 luglio 2018, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso i fallimenti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ., perché la Corte d’appello, ponendo a carico del debitore l’onere di dimostrare l’intervenuta ammissione alla procedura di definizione agevolata prevista dal d.l. 148/2017, le ha attribuito un onere probatorio che non poteva essere assolto, poiché la dichiarazione di fallimento aveva comportato l’interruzione del procedimento di ammissione al beneficio, il cui esito, in ogni caso, sarebbe stato comunicato al curatore e non già alla società istante. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: a fronte della deduzione della reclamante secondo cui la presentazione di una domanda di definizione agevolata dei debiti tributari e previdenziali faceva venire meno l’impulso di parte alla declaratoria di fallimento, la Corte distrettuale ha ritenuto che per poter decidere su questa eccezione fosse necessaria la dimostrazione dell’ammissione della richiesta di adesione. In questo modo la Corte di merito è andata – in tesi - oltre i l imiti della domanda giudiziale proposta nel giudizio di reclamo, attinente agli effetti della richiesta di adesione e non del successivo provvedimento di ammissione, senza peraltro tener conto che la verifica della legittimità della sentenza di fallimento doveva essere compiuta con riferimento alle condizioni date al momento della medesima pronuncia. 4.3 Il terzo motivo di ricorso assume, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame dell’avvenuta presentazione di una rituale e tempestiva richiesta di adesione ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. a), d.l. 148/2017: il ricorrente assume che la sentenza impugnata , nell'escludere l'ammissibilità della definizione agevolata,non abbiaconsiderato che era pacifica la sussistenza dei requisiti prescritti. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano il primo infondato, gli altri inammissibili. 5.1 Occorre ricordare, in limine , che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento assumono rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente nel frangente in cui essa venne aperta (Cass. 16180/2017, Cass. 3479/2011). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., laddove ha rilevato che incombeva sulla reclamante, la quale aveva eccepito di aver proposto la domanda di definizione agevolata, l'onere di fornire la prova che al momento della dichiarazione di fallimento fosse stata ammessa la definizione agevolata prevista dall’art. 1 d.l. 148/2017, con tutti gli effetti chene conseguivano. Non è dunque fondato il primo motivo, dato che la Corte distrettuale ha correttamente attribuito al reclamante l’onere di dimostrare l’esito della richiesta di definizione da lui presentata. 5.2 L’art. 1 d. l. 148/2017, di per sé, non prevede affatto la perdita di legittimazione dell’Agenzia delle Entrate a richiedere il fallimento a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata. L’art. 6 d.l. 193/2016, secondo le cui disposizioni potevano essere estinti i debiti indicati dall’art. 1 d.l. 148/2017, stabilisce poi, al suo comma 5, secondo periodo, che “l'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”. La norma limita le preclusioni derivanti dalla presentazione della domanda di definizione agevolata all’avvio o alla prosecuzione delle sole procedure esecutive individuali, dovendosi di conseguenza escludere che gli stessi effetti si producanorispetto alla dichiarazione dello stato di insolvenza o alla prosecuzione della procedura prefallimentare. Una conferma in questo senso viene, del resto, dal comma 13 dell’art. 6 appena citato, dal cui tenore (“alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”) si evince l’esistenza di un rapporto di compatibilità fra dichiarazione di fallimento e definizione agevolata. Dunque, la temporanea inesigibilità del credito erariale, conseguente alla presentazione della domanda di definizione agevolata, non esclude la legittimazione dell’Agenzia delle Entrate alla proposizione dell'istanza di fallimento. L'incidenza della stessa sul credito erariale -in termini di esenzione dall’obbligo di corrispondere “gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46” e di scadenze entro cui provvedere al saldo del ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, d.l. 148/2017 e 6, comma 1, d.l. 193/2016 – può, invece, costituire oggetto di valutazione ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza. 5.3 Gli stessi odierni ricorrenti non pongono in contestazione che l’ammissione della definizione agevolata non era intervenuta al momento della dichiarazione di fallimento. Non rimane perciò che constatare che, come l’ammissione della definizione agevolata non avrebbe in alcun modo pregiudicato la legittimazione dell’Agenzia istante a sollecitare la declaratoria di insolvenza, posto che la qualità di creditore, necessaria ai fini della proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 6 l. fall., si estende a tutti coloro che vantano un credito esistente nei confronti del debitore, ancorché non necessariamente liquido ed esigibile ovvero non ancora scaduto, così, a maggior ragione, la mera presentazione della domanda, a cui conseguiva una mera aspettativa di ammissione all’agevolazione, non avrebbe comportato alcuna conseguenza in termini di privazione o sospensione della legittimazione ex art. 6 l. fall.. Ne consegue l’inammissibilità dei due ulteriori mezzi, l’uno (il secondo) perché predica la mancata pronuncia su una domanda di nessuna decisività, l’altro (il terzo) perché la mera presentazione della domanda di definizione agevolata non rivestiva alcun rilievo ai fini della decisione del procedimento prefallimentare. Giova, infine, precisare che la sentenza impugnata, rimasta incensurata sul punto, ha ritenuto che la ricorrente non fosse in grado di adempiere con mezzi ordinari il credito fatto valere dall'Agenzia delle Entrate, condizione da cui discendeva lo stato di insolvenza dell’impresa sotto un aspetto dinamico (desumibile dall’impossibilità per l'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni a suo carico; Cass. 29913/2018). 6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa