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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22095/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.34919/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rapp.te p.t ., elettivamente domiciliata in Roma, viaPanama 74, presso lo s tudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] diIMMOBILIARE [OSCURATO:SOCIETA] . in liquidazione,in persona del curatore p.t., domiciliato per le g ge in Roma, p iazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente – e contro AGENZIA delle ENTRATE- R ISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te. p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura dello Stato che la rappresenta e difende per legge -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1640/2019, depositata in data 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 10/10/2019 , ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - Elena s . r . l . avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Asti, su istanzadi Agenzia delle Entrate-Riscossione (in prosieguo ADER) dopo aver revocato, ex art. 173 l. fall., l’ammissione della società al concordato preventivo.

2. La corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, ha osservato: i) che la revoca dell’ammissione al concordato, determinata dal mancato deposito della somma richiesta per spese, non era preclusa dalla rinuncia della reclamante al la procedura minore, intervenuta dopo l’attivazione del procedimento ex art. 173 l.fall.; ii) che il debitore non vanta alcun diritto alla quantificazione delle spese della procedura da versare nel termine previsto dall’art. 163 3° comma l.fall.,né lo stesso può autoridur le, indicandole nel piano in misura inferiore a quelle necessarie; iii) che ADER era legittimata a richiedere il fallimento, in quanto l’accesso della [OSCURATO:PERSONA]Elena alla procedura “di rottamazione” delle cartelle di cui al d.l. 119/2018, non determinava l’improcedibilità del ricorso ex art. 6 l. fall., tanto più che il fallimento p uò essere domandato anche da chi vanta un credito non esigibile; iv) che l’insolvenza della società si desumeva dai dati e dai valori patrimoniali esposti nella proposta di concordato preventivo, che evidenziavano un notevole disavanzo tra attivo e passivo concordatario.

3. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi , cui il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e ADER hanno resistito con separati controricors i.

La ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria ex art 380 bis c . p . c . . [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo , che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 173, 163 comma 2 nr. 4 l. fall. e 12 preleggi , la ricorrente assume che la corte del merito ha errato nel ritenere che la sua rinuncia alla procedura non fosse preclusiva della dichiarazione ex art. 173 l.fall. , di revoca dell’ammissione al concordato, che avrebbe dovuto invece essere dichiarat o improcedibile.

Deduce, inoltre, che la revoca era ingiustificata, avendo essa versato un importo corrispondente al 25% delle spese necessarie per portare a termine la procedura , benché effettivamente inferiore a quello fissato nel decreto di ammissione.

1.1. Col secondo motivo la ricorrente denuncia l’ omesso esame d i fatti decisiv i , oggetto di discussione , costituit i dalla allegazione al piano concordatario di perizie di stima dei beni offerti ai creditori, dalle quali si ricavava che l’ammontare delle spese della procedura era nettamente inferiore a quello ipotizzato dal tribunale. 2.I due motivi sono inammissibili per evidente carenza di interesse della ricorrente a vederli esaminare, atteso che l’eventuale declaratoria di improcedibilità del concordato per rinuncia, quand’anche pronunciata dal Tribunale di Asti in luogo della revoca dell’ammissione di [OSCURATO:PERSONA]Elena alla procedura minore , non avrebbe certo impedito al medesimo tribunale di accogliere la domanda di fallimentoavanzata da ADER contro la società. 3.Col terzo motivo , che denuncia violazione e /o falsa applicazione degli artt. 5 l.fall., 3 , comma 10 , d.l. 119/2018 e 12 preleggi , la ricorrente sostiene che A DER era priva di legittimazione a richiedere il fallimento in forza di un credito la cui esigibilità, a seguito della presentazione della domanda di cui al d.l. 119/2018, erasospesa di diritto. 3.1 Il motivo è infondato.

3.2. L ’art. 3 , comma 10 , lett. d) ed e) del d.l. 119 cit. stabilisce che “ a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:….non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.

3.3. La norma limita , dunque, le preclusioni derivanti dalla presentazione della domanda di definizione agevolata all'avvio o alla prosecuzione delle sole procedure esecutive individuali, dovendosi di conseguenza escludere che gli stessi effetti si producano rispetto alla dichiarazione dello stato di insolvenza o alla prosecuzione della procedura prefallimentare (cfr. sul punto Cass.18310/2023).

3.4. Al riguardo è stato ancora affermato da questa Corte (Cass.17884/2023) che “ la temporanea inesigibilità del credito erariale, conseguente alla presentazione della domanda di definizione agevolata, non esclude la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate alla proposizione dell'istanza di fallimento…..Non rimane perciò che constatare che, come l'ammissione della definizione agevolata non avrebbe in alcun modo pregiudicato la legittimazione dell'Agenzia istante a sollecitare la declaratoria di insolvenza, posto che la qualità di creditore, necessaria ai fini della proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 6 l. fall., si estende a tutti coloro che vantano un credito esistente nei confronti del debitore, ancorché non necessariamente liquido ed esigibile ovvero non ancora scaduto, così, a maggior ragione, la mera presentazione della domanda (di definizione agevolata: ndr.), a cui consegue una mera aspettativa di ammissione all'agevolazione, non comporta alcuna conseguenza in termini di privazione o sospensione della legittimazione ex art. 6 l. fall.”.

4. Con i l quarto motivo , che prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 173, 6 e 160 l. fall. , 2715 c . c . e 115 c.p.c., la ricorrente lamenta che il giudice del reclamo a bbia ritenuto sussistente il suo stato di insolvenza non considerando che, poiché essa era stata posta in liquidazione, la relativa valutazione avrebbe dovuto essere effettua ta verificando se dai bilanci emergeva il superamento delle passività sulle attività.

4.1. La censura , pur muovendo dal principio, corretto e consolidato, secondo il quale quando una società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell’ art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (cfr. Cass. nr 30435/2022, 28193/2020, 24660/2020. 19414/2017 e 25167/2016) è inammissibile, perché la c orte piemontese si è attenuta proprio a tale insegnamento, osservando che lo stato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] - Elena emergeva proprio da ll a domanda di ammissione al concordato preventivo, i cui dati erano assai più attendibil i di quelli contenuti negli ultimi bilanci ; domanda che , a fronte di un attivo pari ad € 2.527.025 , riportava passività complessive per € 6.898.270 e nella quale si dava atto che per poter soddisfare i creditori chirografari nella misura del 20% non sarebbe stato sufficiente l’attivo concordatario , ma sarebbe stato necessario ricorrere all’apporto difinanza esterna per € 1.112.661.

5. Col quinto motivo , che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 94 c . p . c . , 2462 c . c . e 18 l.fall. , [OSCURATO:PERSONA] - Elena lamenta che la corte del merito abbia condannato il suo legale rappresentante al pagamento delle spese processuali senza ten er conto del principio dell’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali ein mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’ art 94 c.p.c. 5.1Anche questo motivo va dichiarato in ammissibil e , per difetto di legittimazione della ricorrente a proporlo.

5.2. L’art. 94 c . p . c . prevede : “ Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in genere coloro cherappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell’intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.” 5.3.Poiché il legale rappresentante diviene parte in causa in ordine alla pronuncia sulla propria responsabilità, egli, e non la società rappresentata, è il titolare del diritto ad impugnare il capo della sentenzache lo condanna al pagamento delle spese.

5.4. Nel caso di specie la c orte del merito ha , per l’appunto, condannato in via esclusiva alla refusione delle spese di lite il legale rappresentante della fallita (il liquidatore [OSCURATO:PERSONA] ) i mentre il ricorso per cassazione avverso tale capo della sentenza è stato proposto dallo Scagnetti non in proprio ma, come si evince dalla lettura della procura alle liti a margine del ricorso, nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante della società. 6.Conclusivamente il ricorso va rigettato.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM La Corte,rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessiv i € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15% in favore del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]Elena e in complessivi € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%, in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni,.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.34919/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rapp.te p.t ., elettivamente domiciliata in Roma, viaPanama 74, presso lo s tudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] diIMMOBILIARE [OSCURATO:SOCIETA] . in liquidazione,in persona del curatore p.t., domiciliato per le g ge in Roma, p iazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente – e contro AGENZIA delle ENTRATE- R ISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te. p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura dello Stato che la rappresenta e difende per legge -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1640/2019, depositata in data 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 10/10/2019 , ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - Elena s . r . l . avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Asti, su istanzadi Agenzia delle Entrate-Riscossione (in prosieguo ADER) dopo aver revocato, ex art. 173 l. fall., l’ammissione della società al concordato preventivo. 2. La corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, ha osservato: i) che la revoca dell’ammissione al concordato, determinata dal mancato deposito della somma richiesta per spese, non era preclusa dalla rinuncia della reclamante al la procedura minore, intervenuta dopo l’attivazione del procedimento ex art. 173 l.fall.; ii) che il debitore non vanta alcun diritto alla quantificazione delle spese della procedura da versare nel termine previsto dall’art. 163 3° comma l.fall.,né lo stesso può autoridur le, indicandole nel piano in misura inferiore a quelle necessarie; iii) che ADER era legittimata a richiedere il fallimento, in quanto l’accesso della [OSCURATO:PERSONA]Elena alla procedura “di rottamazione” delle cartelle di cui al d.l. 119/2018, non determinava l’improcedibilità del ricorso ex art. 6 l. fall., tanto più che il fallimento p uò essere domandato anche da chi vanta un credito non esigibile; iv) che l’insolvenza della società si desumeva dai dati e dai valori patrimoniali esposti nella proposta di concordato preventivo, che evidenziavano un notevole disavanzo tra attivo e passivo concordatario. 3. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi , cui il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e ADER hanno resistito con separati controricors i. La ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria ex art 380 bis c . p . c . . [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo , che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 173, 163 comma 2 nr. 4 l. fall. e 12 preleggi , la ricorrente assume che la corte del merito ha errato nel ritenere che la sua rinuncia alla procedura non fosse preclusiva della dichiarazione ex art. 173 l.fall. , di revoca dell’ammissione al concordato, che avrebbe dovuto invece essere dichiarat o improcedibile. Deduce, inoltre, che la revoca era ingiustificata, avendo essa versato un importo corrispondente al 25% delle spese necessarie per portare a termine la procedura , benché effettivamente inferiore a quello fissato nel decreto di ammissione. 1.1. Col secondo motivo la ricorrente denuncia l’ omesso esame d i fatti decisiv i , oggetto di discussione , costituit i dalla allegazione al piano concordatario di perizie di stima dei beni offerti ai creditori, dalle quali si ricavava che l’ammontare delle spese della procedura era nettamente inferiore a quello ipotizzato dal tribunale. 2.I due motivi sono inammissibili per evidente carenza di interesse della ricorrente a vederli esaminare, atteso che l’eventuale declaratoria di improcedibilità del concordato per rinuncia, quand’anche pronunciata dal Tribunale di Asti in luogo della revoca dell’ammissione di [OSCURATO:PERSONA]Elena alla procedura minore , non avrebbe certo impedito al medesimo tribunale di accogliere la domanda di fallimentoavanzata da ADER contro la società. 3.Col terzo motivo , che denuncia violazione e /o falsa applicazione degli artt. 5 l.fall., 3 , comma 10 , d.l. 119/2018 e 12 preleggi , la ricorrente sostiene che A DER era priva di legittimazione a richiedere il fallimento in forza di un credito la cui esigibilità, a seguito della presentazione della domanda di cui al d.l. 119/2018, erasospesa di diritto. 3.1 Il motivo è infondato. 3.2. L ’art. 3 , comma 10 , lett. d) ed e) del d.l. 119 cit. stabilisce che “ a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:….non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”. 3.3. La norma limita , dunque, le preclusioni derivanti dalla presentazione della domanda di definizione agevolata all'avvio o alla prosecuzione delle sole procedure esecutive individuali, dovendosi di conseguenza escludere che gli stessi effetti si producano rispetto alla dichiarazione dello stato di insolvenza o alla prosecuzione della procedura prefallimentare (cfr. sul punto Cass.18310/2023). 3.4. Al riguardo è stato ancora affermato da questa Corte (Cass.17884/2023) che “ la temporanea inesigibilità del credito erariale, conseguente alla presentazione della domanda di definizione agevolata, non esclude la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate alla proposizione dell'istanza di fallimento…..Non rimane perciò che constatare che, come l'ammissione della definizione agevolata non avrebbe in alcun modo pregiudicato la legittimazione dell'Agenzia istante a sollecitare la declaratoria di insolvenza, posto che la qualità di creditore, necessaria ai fini della proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 6 l. fall., si estende a tutti coloro che vantano un credito esistente nei confronti del debitore, ancorché non necessariamente liquido ed esigibile ovvero non ancora scaduto, così, a maggior ragione, la mera presentazione della domanda (di definizione agevolata: ndr.), a cui consegue una mera aspettativa di ammissione all'agevolazione, non comporta alcuna conseguenza in termini di privazione o sospensione della legittimazione ex art. 6 l. fall.”. 4. Con i l quarto motivo , che prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 173, 6 e 160 l. fall. , 2715 c . c . e 115 c.p.c., la ricorrente lamenta che il giudice del reclamo a bbia ritenuto sussistente il suo stato di insolvenza non considerando che, poiché essa era stata posta in liquidazione, la relativa valutazione avrebbe dovuto essere effettua ta verificando se dai bilanci emergeva il superamento delle passività sulle attività. 4.1. La censura , pur muovendo dal principio, corretto e consolidato, secondo il quale quando una società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell’ art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (cfr. Cass. nr 30435/2022, 28193/2020, 24660/2020. 19414/2017 e 25167/2016) è inammissibile, perché la c orte piemontese si è attenuta proprio a tale insegnamento, osservando che lo stato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] - Elena emergeva proprio da ll a domanda di ammissione al concordato preventivo, i cui dati erano assai più attendibil i di quelli contenuti negli ultimi bilanci ; domanda che , a fronte di un attivo pari ad € 2.527.025 , riportava passività complessive per € 6.898.270 e nella quale si dava atto che per poter soddisfare i creditori chirografari nella misura del 20% non sarebbe stato sufficiente l’attivo concordatario , ma sarebbe stato necessario ricorrere all’apporto difinanza esterna per € 1.112.661. 5. Col quinto motivo , che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 94 c . p . c . , 2462 c . c . e 18 l.fall. , [OSCURATO:PERSONA] - Elena lamenta che la corte del merito abbia condannato il suo legale rappresentante al pagamento delle spese processuali senza ten er conto del principio dell’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali ein mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’ art 94 c.p.c. 5.1Anche questo motivo va dichiarato in ammissibil e , per difetto di legittimazione della ricorrente a proporlo. 5.2. L’art. 94 c . p . c . prevede : “ Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in genere coloro cherappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell’intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.” 5.3.Poiché il legale rappresentante diviene parte in causa in ordine alla pronuncia sulla propria responsabilità, egli, e non la società rappresentata, è il titolare del diritto ad impugnare il capo della sentenzache lo condanna al pagamento delle spese. 5.4. Nel caso di specie la c orte del merito ha , per l’appunto, condannato in via esclusiva alla refusione delle spese di lite il legale rappresentante della fallita (il liquidatore [OSCURATO:PERSONA] ) i mentre il ricorso per cassazione avverso tale capo della sentenza è stato proposto dallo Scagnetti non in proprio ma, come si evince dalla lettura della procura alle liti a margine del ricorso, nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante della società. 6.Conclusivamente il ricorso va rigettato. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte,rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessiv i € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15% in favore del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]Elena e in complessivi € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%, in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni,. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comm
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